INC.2006.54501
Sequestro
11 gennaio 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.54501
Data decisione, Autorità:
11.01.2007, GIAR
Titolo:
Sequestro
SEQUESTRO
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.54501
Lugano
11 gennaio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 4 dicembre
2006 da
__________
contro
la decisione 23 novembre 2006 del Procuratore pubblico
Mario Branda relativa al dissequestro di tre gomme __________, modello __________,
di cui all'inc. MP __________;
preso atto che sia il Procuratore
pubblico (14 dicembre 2006) che __________ (20 dicembre 2006) si sono
pronunciati per la reiezione del gravame;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto che:
-
il 25 ottobre 2006 __________ ha presentato un esposto nei confronti di __________
per titolo di furto, violazione di domicilio, danneggiamento e ricettazione, in
quanto, a suo dire, quest'ultimo avrebbe forzato una porta ed una finestra sul
retro del garage locato dal denunciante a __________ asportando illecitamente
diversa merce, fra cui tre gomme __________, modello __________, __________;
-
in sede di informazioni preliminari si è proceduto all'audizione di __________,
di __________ e di alcuni testi, nonché al sequestro di varia merce rinvenuta
sui due furgoni utilizzati dal denunciato;
-
con istanza 14 novembre 2006 __________ per il tramite del proprio
legale ha chiesto al Procuratore pubblico il dissequestro delle tre gomme __________,
modello __________, trattandosi "di materiale che non rientra negli
oggetti per i quali è stato denunciato il furto (…) e che senza dubbio
appartiene al mio cliente";
-
con decisione 23 novembre 2006 il Procuratore pubblico ha accolto la
suddetta richiesta, ordinando il dissequestro delle gomme in questione "non
sussistendo sufficienti indizi che siano state oggetto di furto";
-
avverso la suddetta decisione è tempestivamente insorto __________
postulandone l'annullamento. In particolare, il reclamante, dopo aver rilevato
che in data 1 dicembre 2006 il Procuratore pubblico ha emanato decisione di non
luogo a procedere non motivato e la propria intenzione di richiedere
motivazione scritta ex art. 195 cpv. 1 CPP, chiede che il sequestro delle tre
gomme venga mantenuto, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal
magistrato inquirente, "lo scasso e la presenza del rimorchio con la
refurtiva sul retro dell'officina dimostrano inequivocabilmente che il signor __________
è l'autore del furto";
-
successivamente alla presentazione del reclamo __________ si è avvalso
del diritto di cui all'art. 185 cpv. 1 CPP, richiesta alla quale il Procuratore
pubblico non ha ancora dato seguito;
-
il Procuratore pubblico ha rinunciato presentare osservazioni
riconfermandosi nella decisione impugnata; __________ si è pronunciato per la
reiezione del gravame;
-
la legittimazione del reclamante, denunciante e destinatario della
decisione impugnata, è pacifica: il reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in
ordine;
-
in relazione all'obbligo di motivazione in quanto tale, valga quanto
detto nella sentenza 6 agosto 2001 (in re C. e S.I. SA, inc. GIAR 528.2000.3):
"nell’ambito delle informazioni
preliminari (e dell’istruttoria formale) le decisioni di dissequestro (e prima
ancora quelle di sequestro), sono di competenza del magistrato inquirente così
come le relative motivazioni; le parti non hanno facoltà di imporre (ottenere),
a semplice richiesta, dissequestri (o sequestri); alle parti è data solo la
facoltà di formulare istanze in tal senso, rispettivamente di richiedere (al
GIAR in prima, quando non unica, istanza) il controllo della legalità delle decisioni
adottate dal titolare dell’azione penale (GIAR 30 dicembre 1997 in re T.,
241.96.4);
le decisioni del magistrato inquirente debbono,
comunque, essere motivate;
l’obbligo di motivazione discende dal diritto di
essere sentito e dalla garanzia di un equo processo (art. 29 CF, art. 6 CEDU),
che concerne tutte le parti al procedimento, ed è pure codificato nel CPP (art.
6); tale obbligo non concerne solamente istanze e gravami (CRP 20.07.1994,
249/94; GIAR 13.01.2001, 436.2000.6), ma anche le decisioni del Procuratore
pubblico, compresi gli ordini di perquisizione e sequestro; le parti al
procedimento hanno diritto di conoscere le ragioni che hanno indotto il
magistrato a decidere in un senso o in un altro; la motivazione è presupposto
essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia per le parti al
procedimento che per l’autorità di reclamo/ricorso, che deve verificare la
conformità; l’assenza di motivazione costituisce un “vizio capitale” della
decisione (DTF 98 Ia 460; DTF 9.02.1994, I Corte di diritto pubblico, in re L.;
GIAR 5.05.1995 in re K.L.; GIAR 15.03.1995 in re L.B.; G. Piquerez, Procedure
Pénale Suisse, ZH 2000, nos. 796, 798; art. 6 CPP);
spetta al magistrato inquirente motivare (al momento
in cui vengono emanate) le sue decisione, per rapporto agli indizi di reato,
alle necessità probatorie e/o di confisca (rispettivamente di garanzia ex 59
cifra 2 CP);
secondo dottrina e giurisprudenza, il diritto di
essere sentito (da cui discende l’obbligo di motivazione) è garanzia di natura
formale, la cui violazione comporta l’annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito (DTF 119
Ia 136; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 1999, § 55
no. 4; G. Piquerez, La motivation des décisions de justice en droit pénal, in
Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p.261; CRP 31 luglio 2001 in re B.;
GIAR 9 maggio 2001, 165.2000.2);
l’obbligo di motivazione non concerne, ovviamente,
solo le decisioni penali; nell’ambito civile il difetto di motivazione rende
addirittura nulla la decisione, nullità rilevabile d’ufficio (REP 1994 p. 382);
non si insisterà mai abbastanza sull’importanza della
motivazione (al di là della mera constatazione di diritto positivo) nell’ambito
delle decisioni giudiziarie;
è in forza della motivazione che
le decisioni giudiziarie risultano suffragate, e quindi legittimate, da
asserzioni, in quanto tali verificabili sia pure approssimativamente; la
“validità” delle sentenze risulta condizionata alla “verità”, pur se relativa,
dei loro argomenti e il potere giurisdizionale non è più puramente
“potestativo”, bensì fondato sul sapere anche solo opinabile e probabile, ma
proprio per questo confutabile e controllabile sia dall’imputato e dalla sua
difesa che dalla società; la motivazione consente la fondazione e il controllo
delle decisioni sia in diritto, per violazione della legge o difetti di
interpretazione o sussunzione, sia in fatto, per difetto o insufficienza di
prove ovvero per inadeguata esplicazione del nesso tra convincimento e prove;
la presenza e l’esposizione a controllo della
motivazione ha valore discriminante tra opposti metodi processuali e, di
riflesso, tra opposti modelli di diritto penale: tra la “convinzione
autocratica”, basata sulla “mera ispirazione del sentimento”, e la “convinzione
ragionata”;
la motivazione può quindi essere considerata il
principale parametro sia della legittimazione interna o giuridica che di quella
esterna o democratica della funzione giudiziaria (si veda: L. Ferrajoli,
Diritto e Ragione, Bari 1998, p. 640);
va pure detto che dottrina e giurisprudenza ammettono
(in particolare per le decisioni incidentali nell’ambito di un procedimento
penale) decisioni sommarie, a condizione che si esprimano sugli elementi essenziali
per il controllo della legalità (REP 1996 331; REP 1992 334; DTF 9 febbraio
1994; G. Piquerez, in Festschrift für Jörg Rehberg, Zurigo 1996, p. 257 ss; N.
Schmid, Strafprozessrecht, Zurigo 1997, p. 60/61); è pure ammesso che il
difetto di motivazione possa essere sanato (in determinate situazioni) in sede
di osservazioni, visto il carattere particolare delle decisioni incidentali
emanate in fase istruttoria.";
-
la sommarietà ammessa è, quindi, relativa alle indicazioni concernenti i
singoli elementi essenziali e non alla possibilità o meno di indicarli:
"… L’obbligo di sufficiente motivazione deriva
direttamente dal diritto di essere sentiti ed è soddisfatto “quando, nell’ordinare un sequestro, all’interessato è
comunicato [...] in che ambito e sulla base di quali reati avviene tale misura”
(DTF 9 febbraio 1994 in re G e L, consid. 2b). In dottrina si tende a proporre
criteri unitari di motivazione: si esige, ad esempio, che la descrizione della
fattispecie esponga chi ha fatto cosa, dove e quando (v. Theobald Brun, Die
Beschlagnahme von Bankdokumenten in der internationalen Rechtshilfe in
Strafsachen, Diss. Zürich
1996 [Schweizer Schriften zum Bankrecht, Band 39], p. 25).
(GIAR 18 agosto 1997, inc. 263.1997.2);
-
la possibilità di sanare la carenza di motivazione in sede
d'osservazioni, la stessa è da ammettere in modo restrittivo e in casi
particolari che, per importanti ragioni, giustificano l'ermetismo dell'ordine
(GIAR 18 agosto 1997, già citata), non da ultimo in quanto:
"… una sanatoria delle lacune formali dell’ordine
in sede di osservazioni priverebbe ingiustamente le parti ed i terzi
interessati di un livello giurisdizionale, poiché questo giudice deciderebbe,
in sostanza, quale prima istanza. Inoltre, il puro e semplice annullamento
dell’ordine non causa danni irreparabili nemmeno alle autorità inquirenti,
posto che possono riformularlo."
(GIAR 26
giugno 2002 in re U. SA, inc. 353.2002.1)
-
vi sono certamente dei casi dove eventuali carenze nella motivazione di
un ordine di perquisizione può non essere considerata "vizio di
forma" in quanto (sostanzialmente) sanata da altro atto precedente o
almeno contemporaneo. Si pensi, per esempio, alla notifica di un ordine di
perquisizione (che omette di menzionare i fatti) con contestuale notifica di un
ordine d'arresto (che li indica), se indirizzato alla stessa persona; oppure ad
un ordine di perquisizione emanato dopo arresto in flagranza di reato (cfr.
art. 158 CPP); oppure ancora ad un ordine di perquisizione e sequestro emanato
al termine di un verbale sulla fattispecie oggetto d'inchiesta;
-
non spetta a questo giudice (che non è titolare dell'azione penale, né
giudice del merito, e non è competente per emanare provvedimenti in luogo e
vece del Procuratore pubblico laddove si tratta di questioni strettamente
connesse all'esercizio dell'azione penale ed alle competenze istruttorie -
sentenze: 17 marzo 1994 in re H., GIAR 204.1994.1; 23 aprile 2004 in re Y.,
GIAR 477.2002.7-; se lo facesse priverebbe, tra l'altro, le parti di un grado
Fatti
di giurisdizione e rischierebbe di sostituirsi al magistrato inquirente
nell'individuazione/determinazione/precisazione delle circostanze di fatto e/o
nella determinazione delle norme sulle quali quest'ultimo fonda i propri
provvedimenti; compito di questo giudice è, semmai, quello di verificare la
fondatezza (di massima) delle ipotesi formulate al solo fine di determinarsi
sulla legalità delle misure d'inchiesta intraprese, o omesse, e contestate in
questa sede (cfr. sentenza 14 settembre 2004, GIAR 405.2004.1), in caso contrario,
si rischierebbe inoltre di ledere il diritto di essere sentito del reclamante;
-
il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. impone
al Procuratore pubblico di menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno
spinto a decidere e di porre quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi
conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di
impugnazione ad un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo
sullo stesso (cfr. DTF 127 I 54; decisione 1P.231/1998, pubblicata in RDAT n.
54/1-1999; R. Hauser/E. Schweri/K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., § 55 n. 1 ss; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. ed., n. 251 ss; G.
Piquerez, Procedure penale suisse, Zurigo 2000, n. 283 ss., 796 ss.; CRP
24.03.2005 in re D.C.R., inc. 60.2005.9);
-
per principio, sequestro (e dissequestro) “di tutti gli oggetti che
possono avere importanza per l’istruzione del processo come mezzi di prova
oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato” (art. 161 cpv.
1 CPP) seguono il destino dell’azione penale, tant’è che tale misura decade
automaticamente in assenza di una decisione dell’autorità competente, quando
questa statuisce sull’abbandono del procedimento o emana la sentenza definitiva
(art. 165 cpv. 1 CPP): in ragione di questo principio, il caso eccezionale del
mantenimento del sequestro oltre la pendenza dell’azione penale esige una
soluzione particolare: se il Procuratore Pubblico intende postulare la confisca
“al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di merito”
(art. 350 cpv. 2 CPP), segnatamente in caso di abbandono (o non luogo a
procedere) oppure di mancanza di punibilità (ad es. art. 10 CPS), deve proporre
un’istanza in tal senso al giudice di merito (art. 350 cpv. 1 CPP) (decisione
15 ottobre 1997 in re L.M. e M.J., inc. GIAR 450.97.2, consid. 2 p. 4); il
principio codificato all’art. 165 cpv. 1 CPP dimostra il carattere accessorio
del sequestro per rapporto all’azione penale, tanto da potersi affermare che
quando il Procuratore Pubblico motiva il dissequestro con la propria intenzione
di abbandonare l’azione penale, la decisione di dissequestro è eo ipso
sottoposta alla condizione sospensiva della crescita in giudicato della
decisione di merito (abbandono o non luogo a procedere);
-
ne consegue che, salvo contraria decisione del Procuratore Pubblico il
sequestro decade dunque con la crescita in giudicato del decreto di abbandono
(o di non luogo a procedere). Se contro tale decreto la parte civile insorge
nei modi previsti dal codice di rito (proposta di atto d’accusa, art. 216 CPP;
istanza di promozione dell’accusa, art. 186 CPP), pure il sequestro segue il
destino dell’azione penale: ciò significa, in primo luogo, che esso permane in
forza fino ad evasione dell’istanza di promozione dell’accusa (o della proposta
di atto d’accusa). Parimenti, esso è mantenuto oltre tale momento se il rimedio
di diritto (in senso improprio) è accolto: in tal caso, infatti, l’azione
penale continua (decisione 15 ottobre 1997 in re L.M. e M.J., inc. GIAR
450.97.2, consid. 2 p. 4): una decisione di non luogo a procedere, quindi,
comporta, di regola e salvo decisione contraria del magistrato inquirente, la
decadenza delle misure cautelari emanate nonché la "perdita" della
competenza di questo ufficio per gli eventuali reclami pendenti sulle misure in
questione:
“Questo giudice
non ha comunque competenza per decidere sul mantenimento di un sequestro
parallelamente (ed in possibile contrasto) con la CRP, quando questa sia
chiamata in causa con un rimedio di diritto di portata più ampia di quello
astrattamente proponibile contro il dissequestro, e che per logica procedurale
deve contenerlo (decisione 15 ottobre 1997 in re L.M. e M.J., GIAR 450.97.2,
cons. 4 p.5). Questa incompetenza impedisce formale accoglimento del reclamo.”
(decisione 14
luglio 1998 in re. BP, GIAR 286.98.2)
-
diversa è invece la situazione, quando il dissequestro è ordinato in
sede istruttoria per decadenza dei presupposti del sequestro, indipendentemente
da una decisione di merito: rimanendo in essere l’azione penale, è ovvio che il
dissequestro deve formare oggetto di decisione indipendente, adeguatamente
motivata, e come tale impugnabile: ed è proprio a questa costellazione che
pensa il codice di rito, quando prevede il rimedio del reclamo al Giudice
dell’istruzione e dell’arresto;
-
anche l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa perpetua
l’azione penale: cionondimeno, il dissequestro originariamente pensato quale
conseguenza dell’abbandono (in senso lato) non può rinascere, poiché quella
motivazione non può più essere addotta: proprio in ciò si manifesta la
condizione sospensiva, caratteristica immanente di questa particolare forma di
dissequestro (supra);
-
nel caso in esame, come evidenziato sopra, il Procuratore pubblico con
decisione 23 novembre 2006 in accoglimento dell'istanza 14 novembre 2006 ha
ordinato il dissequestro delle tre gomme __________ con la seguente (scarna e
sommaria) motivazione "non sussistendo sufficienti indizi che siano
state oggetto di furto", invitando nel contempo __________ a prendere
contatto con la polizia per la consegna alla crescita in giudicato; con scritto
14 dicembre 2006 il magistrato inquirente ha rinunciato a presentare
osservazione al reclamo qui in esame, riconfermandosi nella decisione
impugnata;
-
in concreto, la decisione impugnata non appare sufficientemente
motivata, non avendo il magistrato inquirente spiegato in alcun modo i motivi
per i quali non vi sarebbero sufficienti indizi per ritenere che le gomme in
questione siano state oggetto di furto e deve pertanto essere annullata;
-
in ogni caso l'agire del Procuratore pubblico desta non poche
perplessità: mal si comprende infatti il motivo per il quale egli abbia
emanato, quasi contestualmente, due distinte decisioni, l'una insufficientemente
motivata relativa al dissequestro delle gomme __________ e l'altra di non luogo
a procedere non motivato, anziché procedere all'emanazione di un decreto di non
luogo a procedere debitamente motivato ed impugnabile alla CRP;
-
tale modo di procedere, oltre a causare inutili costi allo Stato (in
concreto, tasse e spese di giustizia, nonché ripetibili a favore del
reclamante) ed inutili oneri agli interessati (reclamo al GIAR, appare
soluzione foriera più di confusione che di chiarezza: è quindi opportuno
evitare l’emanazione di due distinte decisioni per il non luogo a procedere e
per il dissequestro: nella decisione di merito motivata (ed impugnabile alla
CRP), il Procuratore Pubblico avrà la scelta fra il non pronunciarsi del tutto
sul destino degli oggetti sequestrati (v. art. 165 cpv. 1 ultima frase CPP),
oppure decretarne il dissequestro con effetto alla crescita in giudicato della
propria decisione o altro;
-
in virtù di quanto precede, il reclamo deve essere accolto e la
decisione di dissequestro annullata con la presente decisione, impugnabile alla
CRP; visto l'esito del reclamo, tassa di giustizia e spese sono a carico dello
Stato, con assegnazione di ripetibili al reclamante.
visti gli art. 161 ss., 280 ss.
CPP,
decide:
1.
Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza l'ordine
di dissequestro 23 novembre 2006, emanato nell'inc. MP __________, è
annullato.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr. 400.-- e le spese di fr. 100.-- sono a
carico dello Stato del Cantone Ticino che rifonderà al reclamante fr. 250.-- a
titolo di ripetibili.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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