INC.2006.54603
Istanza di libertà provvisoria
8 febbraio 2007Italiano19 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.54603
Data decisione, Autorità:
08.02.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.54603
Lugano
8 febbraio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 30 gennaio 2007 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 2/5 febbraio 2007
dal
Procuratore pubblico Mario Branda
preso atto delle osservazioni
della difesa (7 febbraio 2007);
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato arrestato il 5
dicembre 2006, unitamente a __________ e __________, con contestuale promozione
dell'accusa per titolo infrazione aggravata sub. semplice alla LStup - "siccome
sa o deve presumere che l'infrazione si riferisce ad una quantità di
stupefacente che può mettere in pericolo la vita di parecchie persone, per
avere, nel novembre 2006 ,a __________, senza essere autorizzato, in correità
con __________ e __________, previo acquisto della sostanza da fornitori
sconosciuti detenuto a scopo di vendita presso l'appartamento di __________
grammi 71,7 di cocaina" - ed infrazione alla LDDS - "per
avere, nel corso del 2006, a __________, sprovvisto di regolare permesso,
soggiornato illegalmente su territorio __________ " (doc. 1 inc. GIAR
546.2006.1).
L'arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo ritenuti presenti, oltre che seri e
concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga, bisogni dell'inchiesta e
pericolo di collusione delle prove (doc. 4 inc. GIAR cit.). Nel relativo
verbale è precisato che la conferma dell'arresto concerneva unicamente
l'infrazione alla LStup.
Dopo aver inizialmente negato
ogni suo coinvolgimento nel traffico di cocaina, nel corso del verb. PP 11
gennaio 2007, __________ ha riconosciuto la proprietà di 30 dei circa 70 grammi
di cocaina rinvenuta nell'appartamento di __________, e meglio, ha dichiarato
di averli acquistati a credito il 4 dicembre 2006 da non meglio precisato
"__________" a scopo di rivendita.
2.
Con l'istanza qui in discussione __________
chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, dopo
aver evidenziato che __________ ha ammesso che 30 grammi della cocaina
sequestrata dalla Polizia gli appartenevano, rileva che sono ormai trascorsi
due mesi dall'arresto e che in questo lasso di tempo, anche grazie alla
collaborazione fornita da __________, gli inquirenti avrebbero avuto tempo
sufficiente per chiarire i rapporti esistenti fra i tre coaccusati, ciò che
escluderebbe l'esistenza di pericolo di collusione fra loro. Né vi sarebbero
altri motivi di ordine pubblico atti a giustificare il mantenimento della
detenzione preventiva. Infatti, per quanto concerne il pericolo di recidiva
sarebbe già stato escluso dal GIAR al momento della conferma dell'arresto,
mentre relativamente al pericolo di fuga, ritenuto che con l'introduzione della
nuova parte generale del CP, per l'istante si prospetterebbe una sanzione
pecuniaria (probabilmente sospesa), egli avrebbe tutto l'interesse a
presenziare al dibattimento e, comunque, "a ulteriore titolo
cautelativo, parte del denaro sequestrato all'istante, la cui origine illegale
non è stata comprovata, potrebbe essere depositata quale cauzione". Dal
profilo della proporzionalità, la difesa ravvisa ritardi nell'inchiesta da
addebitarsi al fatto che il legale ha avuto la possibilità di conferire
liberamente con il proprio assistito soltanto verso la metà dello scorso
dicembre, rispettivamente alla circostanza di aver potuto visionare unicamente
Fatti
i verbali del proprio assistito, ciò che avrebbe condizionato la possibilità di
collaborare con gli inquirenti. Infine dall'ultimo verb. PP sarebbe ormai
trascorse 3 settimane senza particolari sviluppi nell'inchiesta.
3.
Di parere diverso il magistrato
inquirente che ha preavvisato negativamente l'istanza.
Riassunti i seri e concreti
indizi di colpevolezza a carico di __________, il magistrato inquirente
evidenzia l'esistenza anche di concreto pericolo di fuga e di recidiva, di
bisogni istruttori e di pericolo di collusione delle prove con le persone che
lo indicano quale loro fornitore di cocaina e con le quali, visto
l'atteggiamento negatorio dell'accusato, si dovrà procedere a confronti. I
principi di proporzionalità e celerità sarebbero rispettati, rilevato inoltre
che l'atteggiamento defatigatorio dell'accusato ha reso più lunga e difficile
la ricostruzione dei fatti e che i diritti della difesa sono stati pienamente
garantiti.
4.
La difesa, dopo aver consultato
presso l'ufficio dei GIAR l'intero incarto, con osservazioni 7 febbraio 2007 si
è riconfermata integralmente nella primitiva istanza.
5.
L’istanza 30/31 gennaio 2007,
presentata da __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono
stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP: in particolare, il
preavviso è stato inviato per posta il 2 febbraio 2007 (cfr. timbro postale) e
l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 5
febbraio 2007, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato
per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B.).
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP viene a scadenza giovedì 8 febbraio 2007 ex art. 20 cpv. 3 CPP.
6.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
7.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza -
peraltro non contestati dalla difesa - deve essere verificata d'ufficio, pur
nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua
funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il
mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di
valutare nella sostanza l’esistenza di un
reato -, e dall’altro - ma in
maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità
di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi
di giudizio.
Premesso che al momento
dell'arresto di __________ e dei due coaccusati sono stati sequestrati presso
l'appartamento di __________ oltre 70 grammi complessivi di cocaina ed un
ingente somma di denaro (__________ha dichiarato che Euro 2'305.-- e fr.
8'330.-- che avrebbe guadagnato lavorando in nero, cfr. verb. Pol. 7.12.2006),
giova rilevare che, a far tempo dall'arresto del qui istante sono state sentite
numerose persone, di cui otto hanno concordemente dichiarato che egli ha
venduto/offerto loro cocaina, talune hanno pure precisato che ciò è avvenuto
già a inizio 2006. In particolare, __________, nel corso del verb. pol.
22.01.2007, ha affermato di aver ospitato __________ presso il proprio
domicilio nel corso dell'aprile 2006 per 10/15 giorni e che l'accusato, da lui
descritto quale spacciatore abituale, in quel periodo si riforniva di cocaina a
__________, per poi trasportare detta sostanza (almeno 80 grammi) nel proprio
stomaco a __________.
Da parte sua l'accusato, dopo
aver inizialmente negato ogni suo coinvolgimento nel traffico di cocaina,
soltanto nel corso del verbale PP 11.01.2007 ha ammesso che dei 70 grammi sequestrati
30 gli appartenevano e di averli ottenuti a credito il 4 dicembre 2006 da un
non meglio precisato cittadino __________ di nome "__________" e
che era sua l'intenzione rivenderli.
In sostanza, dalle suddette
chiamate in correità, risulta che __________ non soltanto ha detenuto
quantitativi di cocaina ben superiori a quelli da lui ammessi, ma anche che lo
stesso era attivo nella vendita perlomeno da inizio 2006.
I gravi e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ sono pertanto dati.
8.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben
unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove
sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione
di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
In concreto, non può essere
trascurato l'atteggiamento processuale dell'accusato, che dopo aver
inizialmente negato ogni addebito, soltanto ad oltre 1 mese dal suo arresto ha
ammesso la proprietà di 30 grammi della cocaina rinvenuta, continuando tuttavia
a minimizzare le proprie responsabilità (mal si comprende come la difesa possa
definirlo collaborativo). Ciò che ha reso necessario, dapprima, procedere
all'identificazione e verbalizzazione delle persone che emergevano dai tabulati
telefonici e successivamente alle relative contestazioni all'accusato. Quest'ultimo
ha continuato nel proprio atteggiamento reticente: nel corso del verb. pol.
11.01.2007, preso atto di quanto dichiarato da __________, __________ e delle
altre persone sino a quel momento sentite e che lo indicavano quale loro
fornitore di cocaina, l'accusato è rimasto silente "il verbalizzato
gira la schiena agli interroganti e non proferisce parola (…) non proferisce
parola scuotendo la testa". A fronte di simile atteggiamento negatorio
occorrerà procedere a confronti con le suddette persone. A ragione il
magistrato inquirente sostiene - contrariamente a quanto afferma la difesa -
che sussista ancora, oltre ai bisogni istruttori, pericolo di collusione delle
prove in relazione ai suddetti confronti. Del resto, proprio in considerazione
del comportamento processuale dell'accusato non è ancora stato possibile
ricostruire il traffico di stupefacenti da lui messo in atto, il suo raggio
d’azione ed identificare tutte le persone implicate: perlomeno fino a quando
dette ultime circostanze non saranno meglio chiarite, a giudizio della
scrivente, vi è pure il rischio concreto che __________, visto
il suo comportamento processuale, se messo in libertà provvisoria, potrebbe
contattare o venir contattato da fornitori ed acquirenti con i quali concordare
versioni o decidere di tacere quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti. È pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse
dell’accusato stesso, che i previsti interrogatori/confronti futuri avvengano
senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza: in
sostanza, i suddetti confronti costituiscono passi dell'inchiesta che esigono
il mantenimento del carcere preventivo cui è astretto l'istante, ciò a
salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio
dell'accusato stesso. Il fatto che tali accertamenti non siano ancora stati
(tutti) effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di
proporzionalità, in quanto, come detto, l'atteggiamento nient'affatto collaborativo
dell'accusato ha reso più difficoltosa e laboriosa l'inchiesta - che peraltro
coinvolge più persone, non soltanto __________ ed i due coaccusati -
allungandone i tempi. Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità
inquirente è quindi invitata a procedere celermente agli accertamenti mancanti
(nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).
Ciò posto la scarcerazione di __________
appare senz'altro prematura.
Da ultimo, per quanto riguarda il
fatto che l'accusato sarebbe stato sentito l'ultima volta dal Procuratore
pubblico circa tre settimane fa, cioè l'11 gennaio 2007, si rileva che lo
stesso è stato ancora sentito dalla polizia in data 1 febbraio 2007, mantenendo
anche in tale occasione un atteggiamento reticente, e che in tale lasso di
tempo l'inchiesta è proseguita (interrogatori ecc.).
9.
Quanto
al pericolo di fuga, qui trattato a titolo abbondanziale visto l'accertamento
di un pericolo di collusione, si ricorda innanzitutto che i criteri
determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il
carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua
situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ
103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale;
sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94). L'apprezzamento di tutte le
circostanze, per invocare appunto un rischio di fuga, deve lasciar presumere
che le conseguenze di una fuga appaiano per l’accusato come un male minore
rispetto a quello derivante per lui dall'ulteriore carcerazione (in questo
senso Mario Luvini; in REP 1989,
pag. 292, con i riferimenti ivi indicati; sentenza 14 novembre 1994 in
re S.V., CRP 341/94).
L'accusato è cittadino __________
senza tutelabili contatti con il nostro territorio, la sua domanda di asilo è
stata respinta ancora nel 2005 e lo stesso invitato a lasciare la __________;
allo stadio attuale dell'inchiesta (tuttora in corso) vi sono chiamate in
correità per vendite/offerte di oltre 100 grammi, oltre alla testimonianza di __________
per trasporto di circa 80 grammi a far tempo almeno dalla scorsa primavera.
In siffatte circostanze, anche in
considerazione del suo comportamento processuale reticente e negatorio, nonché
del fatto che la sua versione dei fatti è in contrasto con quella delle persone
che lo hanno indicato come loro fornitore di cocaina alcuni dei quali
identificati tramite l'analisi dei tabulati telefonici e con gli altri elementi
fattuali agli atti, il pericolo che __________, se messo in libertà
provvisoria, si renda irreperibile appare sufficientemente concreto, né
ovviabile con misure sostitutive, tanto più che nel caso in esame è pure dato
pericolo di collusione. La misura proposta dalla difesa, cioè "parte
del denaro sequestrato all'istante, la cui origine illegale non è stata
comprovata, potrebbe essere depositata quale cauzione", desta non
poche perplessità, essendo difficile dimostrare con buona verosimiglianza
l'origine lecita di tali fondi, tenuto anche conto della situazione personale
dell'accusato (cittadino __________ illegalmente in __________, quindi senza
possibilità di trovare un lavoro, peraltro in stato di detenzione preventiva da
fine aprile a metà luglio 2006). Cionondimeno, qualora dovesse essere
dimostrato trattarsi di importi di origine lecita con conseguente dissequestro,
il beneficio del gratuito patrocinio verrà revocato con effetto retroattivo.
10.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, ci
si potrebbe esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di
reiterazione (cfr. consid. 9), ricordato comunque che una condizione a
fondamento della detenzione cautelare che non emergeva all'inizio e quindi non
indicata in sede di conferma dell'arresto quale motivazione dello stesso, può
comunque prendere corpo successivamente con lo sviluppo dell'inchiesta stessa
(GIAR 2004.56101, sentenza del 7 dicembre 2004 in re G.). Si può comunque dire
che, in considerazione del periodo di estensione dei reati (da inizio aprile
2006) e del fatto che la situazione finanziaria dell'accusato non è certo
florida (essendo il denaro trovato in suo possesso posto sotto sequestro) - non
essendo peraltro ravvisabili, in assenza del relativo permesso, prospettive
alternative lavorative in __________, non può essere escluso che, se messo in
libertà provvisoria, __________ possa riprendere a trafficare cocaina per far
fronte al proprio sostentamento.
11.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di
condanna e della complessità dell'inchiesta, resa ancor più difficoltosa
dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente
dell'accusato, è sicuramente data.
L’accusato, infatti, è stato
arrestato il 5 dicembre 2006, quindi circa 2 mesi fa, l'infrazione alla LStup è
di sicura gravità (tenuto conto sia del lasso di tempo in cui ha avuto luogo
sia dei quantitativi, nonché del fatto che __________ era in possesso di
un'ingente somma di denaro - Euro 2'350.-- e fr. 8'330.-- verosimilmente di
illecita provenienza), imputazione per la quale non è affatto scontato che la
pena, in caso di condanna, sia inferiore ad 1 anno ed, anche in tale ipotesi
l'applicazione di una pena pecunaria (in proposito si concorda con la difesa
che "la pena pecuniaria non è a esclusivo beneficio delle categorie
maggiormente abbienti") e/o la sospensione non sono certe, rilevato
comunque che anche nel caso di sospensione condizionale (ex art. 42 CP) - la
cui eventualità non entra in linea di conto (perlomeno quando non vi è
certezza) per la determinazione della proporzionalità (BJP 1999, DTF 125 I 60)
- la detenzione sin qui sofferta appare comunque inferiore alla presumibile
pena in caso di condanna. Infine, a far tempo dall'arresto gli inquirenti non
si sono limitati ad interrogare l’accusato ed i correi, ma hanno provveduto
alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, visti, da un
lato, l'atteggiamento reticente di __________, che ha reso necessario per gli
inquirenti un "lavoro certosino" con notevole dispendio di
tempo con conseguente allungamento dei tempi dell'inchiesta, e,
dall'altro, le numerose persone coinvolte; in questo lasso di tempo,
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non risultano manifeste
violazioni dell'obbligo di celerità, né tantomeno è possibile sostenere che i
diritti della difesa non siano stati garantiti (permessi di visita liberi e permanenti
sin da metà dicembre, accesso agli atti completo). L'inchiesta non si trova, né
si è mai trovata in una situazione di stallo, è stata condotta celermente, né
vi sono stati ritardi ingiustificati (DTF 16.11.2004, 1P630/2004, cons. 4.1).
12.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il
principio di proporzionalità, né l'obbligo di celerità. Di conseguenza,
l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la
presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e
contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 LStup, 95 ss, 102, 108, 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra
3 CEDU,
decide
1. L'istanza di libertà
provvisoria presentata da __________ è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano
tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP
Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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