INC.2006.54703
Istanza di proroga del carcere preventivo. Accolta per pericolo di fuga e recidiva
30 maggio 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.54703
Data decisione, Autorità:
30.05.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. Accolta per pericolo di fuga e recidiva
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.54703
Lugano
30 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza presentata il 14 maggio
2007 dal
Procuratore pubblico Mario Branda,
Bellinzona
tendente ad
ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto
__________, attualmente c/o Carcere
giudiziario La Farera, Cadro
patr. d’ufficio dal lic. iur. __________
accusato di infrazione aggravata
sub. semplice alla LStup. ed infrazione alla LDDS;
viste le osservazioni 25 maggio
2007 della difesa;
visti l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto che
-
__________ è stato arrestato il 5 dicembre 2006 – unitamente a __________
(alias __________) e __________ - con contestuale promozione dell’accusa per i
reati di infrazione aggravata sub semplice alla LStup ed infrazione alla LDDS.
Nell’appartamento di __________ a __________ in cui è stato arrestato e dove
viveva sono stati rinvenuti 71,7 grammi di cocaina e, per quanto concerne __________
denaro contante per fr. 1'640.--;
-
l’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo
stante l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di
pericolo di fuga, bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione;
-
nel corso dell’inchiesta __________, dopo aver inizialmente negato ogni
addebito, ha ammesso di aver venduto a __________ tra il 2005 ed il 2006 almeno
350 grammi di cocaina, nonché di avere reperito un “corriere”, tale non meglio
“__________”, cittadino africano residente ad __________, per il trasporto di
cocaina, a suo dire per 1 kg., dal __________ in __________ (cfr. in
particolare verb. PP 19.04.2007); in ogni caso altre risultanze istruttorie,
come si vedrà nel seguito, indicano comunque un traffico ben superiore a quello
da lui ammesso;
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv.
2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga fino al
16 luglio 2007 (istanza 14 maggio 2007), onde procedere, non appena in possesso
del rapporto di polizia (già sollecitato e, come evidenziato sopra, pervenuto
al magistrato inquirente il 14 maggio u.s.), al deposito degli atti e quindi
alla verifica di eventuali esigenze istruttorie dipendenti da possibili
richieste di complementi;
-
a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta, considerata la
gravità dei reati ed avuto riguardo alla presumibile pena, sarebbe rispettosa
del principio di proporzionalità - rilevato in ogni caso che qualora non
venissero richiesti complementi istruttori entro il termine di scadenza del
deposito degli atti, “l’iter potrà essere accelerato”-, essendo peraltro
dati nella fattispecie, oltre che seri e concreti indizi di colpevolezza, pericolo
di fuga e pericolo di recidiva;
-
in data 15 maggio 2007 il Procuratore pubblico ha trasmesso a questo
ufficio il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria relativo a __________
datato e pervenutogli il 14 maggio 2007;
-
la difesa, con osservazioni 25 maggio 2007, non si è opposta alla
proroga, essendo la stessa relativa ad un breve periodo;
-
l’istanza presentata dall’autorità competente ed entro un termine
ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è
ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente
ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per
confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per il
reato di infrazione aggravata alla LStup, l’accusato stesso ha ammesso di aver
venduto un quantitativo di circa 350 grammi di cocaina nel periodo dal 2005 al
2006 e di aver pure fatto capo ad un corriere; dalle deposizioni di __________,
così come dalla disponibilità di denaro dell’accusato, NEM, (fr. 22'347.--
inviati all'estero via Western Union, fr. 7'794.-- inviati in __________, fr.
4'000.-- fatti consegnare in __________ per i tramite di __________, fr.
8'400.-- per il periodo di permanenza, dal 7.01.2006 al 14.05.2006, c/o l’Hotel__________,
fr. 6'150.-- versati a __________ per l’affitto dell’appartamento, fr. 1'500.--
trovati in suo possesso al momento dell’arresto, senza considerare le spese per
il proprio sostentamento a far tempo dalla scadenza del suo statuto di
asilante, cioè da metà 2005) emerge che in realtà il traffico messo in atto
dall’accusato era di entità ben superiore a quella da lui ammessa (cfr. verb. __________
27.02.2007, ricevute Western Union, tabulati telefonici ecc.), ritenuto un
minimo di gr. 1'726 ed un massimo di gr. 3'452 (cfr. rapporto di polizia 14
maggio 2007); in considerazione
dell'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza emergenti dagli atti
per il suddetto reato di indubbia gravità, appare superfluo un esame nel merito
dell’ulteriore reato addebitato a __________ (infrazione LDDS);
-
dal profilo istruttorio giova evidenziare che l’inchiesta è
sostanzialmente conclusa, perlomeno per il Procuratore pubblico, il quale è in
procinto di ordinare il deposito degli atti, restando comunque la possibilità
di eventuali richieste di complemento, con conseguente insorgenza di nuovi e al
momento non noti bisogni istruttori, se e qualora presentate dalla difesa;
-
il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve
essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si
ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della
pena. La gravità della pena presumibile (comunque, “(…) elemento
"indiziante" importante che va considerato attentamente per la
valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci
si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale
condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I
presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF
106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ
1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF
14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il
carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
-
__________ è cittadino __________, attualmente con lo statuto di NEM,
quindi senza attività lucrativa e/o entrate, e senza alcun legame con la
Svizzera; se le accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non
lieve esiste, anche nell’eventualità di applicazione delle nuove norme della
parte generale del CP; quest'elemento, come detto, da solo non è determinante,
ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come
sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH
1997, no. 701) quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di interessi
economico-professionali, nonché di prospettive future, e di legami personali
particolari, circostanze che permettono di concludere che il pericolo di fuga
(intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è
presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ
1980 585); non si vede infatti cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta
la misura cautelare, dal rendersi irreperibile;
-
notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel rischio che
l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di
quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche
il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle
circostanze (DTF 105 Ia 26); il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione
più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non
basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo
il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.
Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59); anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque
determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta
(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle
circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004);
-
con riferimento all’intensità dell’attività delittuosa e alla mancanza
di prospettive lavorative in Svizzera, essendo l’accusato NEM, nonché
considerata l’assenza di legami di qualsivoglia natura con il nostro Paese, se
non per commettere i reati oggetto del presente procedimento, esiste il rischio
concreto che __________, se messo in libertà provvisoria, possa riprendere a
trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento (egli stesso ha
ammesso che tale attività era la sua unica entrata da metà 2005): nella
fattispecie è quindi dato concreto pericolo di recidiva - non modifica questa
conclusione il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di recidiva
non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa: l’individuazione di
una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è
sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte e
comunque un motivo di interesse pubblico può comunque emergere nel prosequio
dell’inchiesta (cfr. decisione GIAR 7 novembre 2005, inc. GIAR 2005.30802,
consid. 9a) -;
-
resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta,
sia rispettosa del principio di proporzionalità;
-
la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da
angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del
carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena
presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di
celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.
383 e citazioni; art. 102 CPP);
-
in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il
carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso
di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di
proporzionalità: il reato di infrazione aggravata alla LStup è grave e prevede
una pena edittale di minimo 1 anno (cfr. art. 19 cifra 2 LStup). Quanto alla
possibilità che la pena inflitta in caso di condanna possa essere posta al
beneficio della sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla
prognosi (ex art. 42 ss. CP) di competenza del giudice del merito e basata su
tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento, compresi i precedenti e
la vita anteriore dell’accusato; per tale motivo questa eventualità, perlomeno
allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui
il caso), di regola non può essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60);
-
per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè
quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che
l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare
in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non
una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche
nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove
schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa
non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche
che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le
circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il
Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.
5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in
caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto
delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto
(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi
costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti
(DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti
abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della
detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);
-
in concreto l'inchiesta appare complessa e ramificata (viste le numerose
persone coinvolte a vari livelli e l’atteggiamento reticente degli accusati che
ha reso ancor più difficoltosa e lunga l’inchiesta) e sin qui condotta (ancora)
celermente (con vari verbali di PP e di Polizia);
-
da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice
accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di
questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere la
conclusione dell’inchiesta: una proroga fino al 16 luglio 2007 appare
proporzionata;
-
in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato,
pericolo di fuga e di recidiva, nonché rispetto del principio di
proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini
suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo
cui è astretto __________ sino al 16 luglio 2007 compreso;
-
ritenuto in ogni caso che il magistrato inquirente, il quale ha peraltro
evidenziato il proprio impegno in tal senso (cfr. istanza di proroga p. 3),
qualora non vengano chiesti complementi istruttori, alla scadenza del deposito
atti dovrà immediatamente procedere alla chiusura dell’istruzione formale, il
tutto nel rispetto dell’art. 102 cpv. 1 CPP;
P.Q.M
viste le norme
applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LStup, 23 LDDS, 95 ss., 102,
103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è
astretto __________ è prorogato fino al 16 luglio 2007 (compreso).
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato
reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni
dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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