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Decisione

INC.2006.54703

Istanza di proroga del carcere preventivo. Accolta per pericolo di fuga e recidiva

30 maggio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente

ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per il

reato di infrazione aggravata alla LStup, l’accusato stesso ha ammesso di aver

venduto un quantitativo di circa 350 grammi di cocaina nel periodo dal 2005 al

2006 e di aver pure fatto capo ad un corriere; dalle deposizioni di __________,

così come dalla disponibilità di denaro dell’accusato, NEM, (fr. 22'347.--

inviati all'estero via Western Union, fr. 7'794.-- inviati in __________, fr.

4'000.-- fatti consegnare in __________ per i tramite di __________, fr.

8'400.-- per il periodo di permanenza, dal 7.01.2006 al 14.05.2006, c/o l’Hotel__________,

fr. 6'150.-- versati a __________ per l’affitto dell’appartamento, fr. 1'500.--

trovati in suo possesso al momento dell’arresto, senza considerare le spese per

il proprio sostentamento a far tempo dalla scadenza del suo statuto di

asilante, cioè da metà 2005) emerge che in realtà il traffico messo in atto

dall’accusato era di entità ben superiore a quella da lui ammessa (cfr. verb. __________

27.02.2007, ricevute Western Union, tabulati telefonici ecc.), ritenuto un

minimo di gr. 1'726 ed un massimo di gr. 3'452 (cfr. rapporto di polizia 14

maggio 2007); in considerazione

dell'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza emergenti dagli atti

per il suddetto reato di indubbia gravità, appare superfluo un esame nel merito

dell’ulteriore reato addebitato a __________ (infrazione LDDS);

-

dal profilo istruttorio giova evidenziare che l’inchiesta è

sostanzialmente conclusa, perlomeno per il Procuratore pubblico, il quale è in

procinto di ordinare il deposito degli atti, restando comunque la possibilità

di eventuali richieste di complemento, con conseguente insorgenza di nuovi e al

momento non noti bisogni istruttori, se e qualora presentate dalla difesa;

-

il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve

essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si

ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa

verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della

pena. La gravità della pena presumibile (comunque, “(…) elemento

"indiziante" importante che va considerato attentamente per la

valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci

si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale

condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I

presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF

106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ

1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF

14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la

carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il

carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la

professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);

-

__________ è cittadino __________, attualmente con lo statuto di NEM,

quindi senza attività lucrativa e/o entrate, e senza alcun legame con la

Svizzera; se le accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non

lieve esiste, anche nell’eventualità di applicazione delle nuove norme della

parte generale del CP; quest'elemento, come detto, da solo non è determinante,

ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come

sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH

1997, no. 701) quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di interessi

economico-professionali, nonché di prospettive future, e di legami personali

particolari, circostanze che permettono di concludere che il pericolo di fuga

(intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è

presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ

1980 585); non si vede infatti cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta

la misura cautelare, dal rendersi irreperibile;

-

notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel rischio che

l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di

quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche

il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle

circostanze (DTF 105 Ia 26); il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione

più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non

basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo

il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.

Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59); anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque

determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta

(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004);

-

con riferimento all’intensità dell’attività delittuosa e alla mancanza

di prospettive lavorative in Svizzera, essendo l’accusato NEM, nonché

considerata l’assenza di legami di qualsivoglia natura con il nostro Paese, se

non per commettere i reati oggetto del presente procedimento, esiste il rischio

concreto che __________, se messo in libertà provvisoria, possa riprendere a

trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento (egli stesso ha

ammesso che tale attività era la sua unica entrata da metà 2005): nella

fattispecie è quindi dato concreto pericolo di recidiva - non modifica questa

conclusione il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di recidiva

non sia stato indicato a motivazione della conferma stessa: l’individuazione di

una delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è

sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte e

comunque un motivo di interesse pubblico può comunque emergere nel prosequio

dell’inchiesta (cfr. decisione GIAR 7 novembre 2005, inc. GIAR 2005.30802,

consid. 9a) -;

-

resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta,

sia rispettosa del principio di proporzionalità;

-

la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da

angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del

carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena

presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.

383 e citazioni; art. 102 CPP);

-

in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il

carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso

di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: il reato di infrazione aggravata alla LStup è grave e prevede

una pena edittale di minimo 1 anno (cfr. art. 19 cifra 2 LStup). Quanto alla

possibilità che la pena inflitta in caso di condanna possa essere posta al

beneficio della sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla

prognosi (ex art. 42 ss. CP) di competenza del giudice del merito e basata su

tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento, compresi i precedenti e

la vita anteriore dell’accusato; per tale motivo questa eventualità, perlomeno

allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui

il caso), di regola non può essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60);

-

per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè

quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che

l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare

in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non

una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche

nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove

schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa

non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche

che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le

circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il

Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.

5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in

caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto

delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto

(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi

costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti

(DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti

abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della

detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);

-

in concreto l'inchiesta appare complessa e ramificata (viste le numerose

persone coinvolte a vari livelli e l’atteggiamento reticente degli accusati che

ha reso ancor più difficoltosa e lunga l’inchiesta) e sin qui condotta (ancora)

celermente (con vari verbali di PP e di Polizia);

-

da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice

accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di

questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere la

conclusione dell’inchiesta: una proroga fino al 16 luglio 2007 appare

proporzionata;

-

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato,

pericolo di fuga e di recidiva, nonché rispetto del principio di

proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini

suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo

cui è astretto __________ sino al 16 luglio 2007 compreso;

-

ritenuto in ogni caso che il magistrato inquirente, il quale ha peraltro

evidenziato il proprio impegno in tal senso (cfr. istanza di proroga p. 3),

qualora non vengano chiesti complementi istruttori, alla scadenza del deposito

atti dovrà immediatamente procedere alla chiusura dell’istruzione formale, il

tutto nel rispetto dell’art. 102 cpv. 1 CPP;

P.Q.M

viste le norme

applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LStup, 23 LDDS, 95 ss., 102,

103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è

astretto __________ è prorogato fino al 16 luglio 2007 (compreso).

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato

reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni

dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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