INC.2006.7003
Misura sostitutiva dell'arresto
15 luglio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.7003
Data decisione, Autorità:
15.07.2008, GIAR
Titolo:
Misura sostitutiva dell'arresto
MISURE SOSTITUTIVE DELL'ARRESTO
art. 96 CPP-TI
art. 97 let. b CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.7003
Lugano
15 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza presentata il 4 luglio
2008 al Ministero pubblico (e trasmessa a questo Ufficio in data 8/9 luglio
2008) da
__________
(patr. dall’avv. __________)
intesa ad ottenere - nel
procedimento penale a carico dell’istante di cui all'ACC __________ dell’__________
- la revoca della misura sostitutiva dell’arresto, consistente nel deposito
del suo passaporto svizzero, decisa il 16 marzo 2006 dal Procuratore pubblico
al momento della sua messa in libertà provvisoria;
visto lo scritto 8/9 luglio del
Procuratore pubblico che non si oppone all’istanza considerato il lungo tempo
trascorso e considerato che in data 31 agosto 2006 il Procuratore pubblico ha
già restituito all’accusato la carta d’identità;
visto lo scritto 11 luglio 2008
della Presidente del Tribunale penale cantonale che osserva come il 31 agosto
2006 il Procuratore pubblico abbia già proceduto alla restituzione della carta
d’identità dell’accusato e comunica che il passaporto di __________ si trova
presso gli uffici del Tribunale penale cantonale, la cui cancelleria potrà
provvedere alla restituzione del documento;
letti ed esaminati gli atti messi
a disposizione di questo giudice di cui all'incarto ACC __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 15 febbraio 2006 siccome
accusato dei reati di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti;
il Procuratore pubblico ha chiesto la conferma dell’arresto visti i gravi
indizi di reato e considerata la presenza di motivi di interesse pubblico quali
Fatti
i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione ed inquinamento delle
prove; questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato il 16 febbraio 2006
per i motivi esposti dal Procuratore pubblico (Inc. GIAR 70.2006.1, doc. 4);
-
__________ è stato posto in libertà provvisoria dal Procuratore pubblico
il 16 marzo 2006, condizionata al deposito del passaporto e della carta
d’identità, quest’ultimo documento è poi stato ridato all’accusato in occasione
del verbale PP del 31 agosto 2006;
-
l’__________ il Procuratore pubblico, ritenuto raggiunto lo scopo
dell’istruzione, ha rinviato l’accusato a giudizio davanti alla Corte delle
Assise correzionali di Bellinzona per titolo di ripetuta truffa, ripetuta
falsità in documenti, ripetuta soppressione di documenti; tra gli oggetti
sequestrati è elencato il passaporto n° __________ (Inc. GIAR 70.2006.1, doc.
5);
-
con l’istanza in discussione __________, ritenuto inesistente il
pericolo di fuga, chiede la restituzione del proprio passaporto al fine di
poter rendere visita alla sorella della convivente defunta, in __________;
-
il pericolo di fuga, per giustificare la detenzione preventiva o
l’applicazione di una misura sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e
rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando
l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza
Considerandi
al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità
della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre
valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la
sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione
economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma
probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981
135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che
a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti
dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che
la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine
konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);
-
stante la situazione attuale dell’accusato, le circostanze personali, ed
il passare del tempo, con il processo non ancora aggiornato, nonché il fatto che
l’arresto dell’accusato era stato chiesto dal Procuratore pubblico e mantenuto
da questo giudice unicamente per i bisogni dell’istruzione e per il pericolo di
collusione e che la decisione del Procuratore pubblico di trattenere i
documenti d’identità dell’accusato non è motivata – il magistrato ha peraltro
già riconsegnato da tempo all’accusato la carta d’identità –, si conclude che
il mantenimento della misura sostitutiva dell’arresto appare ledere in maniera
preponderante la libertà di movimento dell’accusato, limitazione che non è
giustificata e che anche il Procuratore pubblico non ritiene più tale: appare
infatti altamente verosimile che l’accusato, cittadino svizzero, non intenda
sottrarsi al processo a seguito dell’atto d’accusa di cui sopra;
-
di conseguenza, visto quanto sopra, si giustifica l’accoglimento
dell’istanza e la revoca della misura sostitutiva dell’arresto del deposito del
passaporto; la restituzione del documento avverrà per il tramite della
Cancelleria del Tribunale penale cantonale, dove si trova attualmente il
documento, vista la disponibilità dimostrata dalla Presidente del Tribunale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
in particolare gli art. 96 e 108 cpv. 3 CPP,
decide:
1.
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la misura sostitutiva dell’arresto, consistente
nel deposito del passaporto __________ di __________, è revocata: il documento
verrà riconsegnato all’accusato per il tramite della Cancelleria del Tribunale
penale cantonale.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10
giorni dall’intimazione.
Intimazione a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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