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Decisione

INC.2006.7003

Misura sostitutiva dell'arresto

15 luglio 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione ed inquinamento delle

prove; questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato il 16 febbraio 2006

per i motivi esposti dal Procuratore pubblico (Inc. GIAR 70.2006.1, doc. 4);

-

__________ è stato posto in libertà provvisoria dal Procuratore pubblico

il 16 marzo 2006, condizionata al deposito del passaporto e della carta

d’identità, quest’ultimo documento è poi stato ridato all’accusato in occasione

del verbale PP del 31 agosto 2006;

-

l’__________ il Procuratore pubblico, ritenuto raggiunto lo scopo

dell’istruzione, ha rinviato l’accusato a giudizio davanti alla Corte delle

Assise correzionali di Bellinzona per titolo di ripetuta truffa, ripetuta

falsità in documenti, ripetuta soppressione di documenti; tra gli oggetti

sequestrati è elencato il passaporto n° __________ (Inc. GIAR 70.2006.1, doc.

5);

-

con l’istanza in discussione __________, ritenuto inesistente il

pericolo di fuga, chiede la restituzione del proprio passaporto al fine di

poter rendere visita alla sorella della convivente defunta, in __________;

-

il pericolo di fuga, per giustificare la detenzione preventiva o

l’applicazione di una misura sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e

rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando

l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza

Considerandi

al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità

della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre

valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la

sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione

economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma

probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981

135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che

a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti

dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che

la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine

konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);

-

stante la situazione attuale dell’accusato, le circostanze personali, ed

il passare del tempo, con il processo non ancora aggiornato, nonché il fatto che

l’arresto dell’accusato era stato chiesto dal Procuratore pubblico e mantenuto

da questo giudice unicamente per i bisogni dell’istruzione e per il pericolo di

collusione e che la decisione del Procuratore pubblico di trattenere i

documenti d’identità dell’accusato non è motivata – il magistrato ha peraltro

già riconsegnato da tempo all’accusato la carta d’identità –, si conclude che

il mantenimento della misura sostitutiva dell’arresto appare ledere in maniera

preponderante la libertà di movimento dell’accusato, limitazione che non è

giustificata e che anche il Procuratore pubblico non ritiene più tale: appare

infatti altamente verosimile che l’accusato, cittadino svizzero, non intenda

sottrarsi al processo a seguito dell’atto d’accusa di cui sopra;

-

di conseguenza, visto quanto sopra, si giustifica l’accoglimento

dell’istanza e la revoca della misura sostitutiva dell’arresto del deposito del

passaporto; la restituzione del documento avverrà per il tramite della

Cancelleria del Tribunale penale cantonale, dove si trova attualmente il

documento, vista la disponibilità dimostrata dalla Presidente del Tribunale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

in particolare gli art. 96 e 108 cpv. 3 CPP,

decide:

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza la misura sostitutiva dell’arresto, consistente

nel deposito del passaporto __________ di __________, è revocata: il documento

verrà riconsegnato all’accusato per il tramite della Cancelleria del Tribunale

penale cantonale.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10

giorni dall’intimazione.

Intimazione a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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