INC.2006.7103
Proroga della carcerazione in vista di allontanamento
11 maggio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.7103
Data decisione, Autorità:
11.05.2006, GIAR
Titolo:
Proroga della carcerazione in vista di allontanamento
PROROGA DELLA CARCERAZIONE
art. 13 let. b LDDS
art. 13 let. c LDDS
art. 13 let. f LDDS
Incarto n.
INC.2006.7103
Lugano
11 maggio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul sedente per statuire
sull'istanza/decisione del 2 maggio 2006 della
Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona
relativa alla proroga della carcerazione in vista
dell'allontanamento cui è astretto
__________
visti gli inc. GIAR 71.2006.1/2/3
e quello della SPI;
ritenuto e considerato
Fatti
1.
__________ è stato incarcerato il
16 febbraio 2006, a seguito di decisione 16 febbraio 2006 della SPI intimata il
giorno stesso (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento
(doc. 1, inc. GIAR 379.2005.3). Egli era stato sentito il 17 febbraio 2006 dal
giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha confermato legalità ed
adeguatezza della carcerazione, constatato che lo straniero risiedeva in __________
illegalmente (__________) e che non aveva rispettato il termine impartitogli
dall’UFR prima ed in seguito dalla SPI entro il quale avrebbe dovuto lasciare
la __________ con un oggettivo pericolo di latitanza (inc. GIAR 71.2006.1, doc.
2).
Considerandi
2.
Con decisione/istanza del 2
maggio 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2
seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 16 maggio
2006.
ex art. 10 LPAmm - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha
disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di
tre mesi (cioè sino al 16 agosto 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal
GIAR (doc. 1 inc. GIAR 71.2006.3; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge
cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI,
rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in
atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la
costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.
3.
Sentito a verbale il 9 maggio
2006.
l'interessato ha ribadito di non essere cittadino __________ (benché
l’interprete sia di opinione contraria, cfr. il rapporto dell’esperto che ha
effettuato il test LINGUA il 14 maggio 2004, allegato al rapporto di
segnalazione 21 maggio 2004 della Polizia cantonale, dal quale si evince che
l’interessato non ha conoscenza specifiche sulla __________, non parla l’idioma
in uso in __________ e non parla inglese con accento __________ mentre che si
esprime con il tipico __________ in uso ai __________) bensì __________ (benché
l’ambasciatore della __________ a __________, durante un colloquio telefonico
con l’interessato avvenuto il 12 ottobre 2004, non l’abbia riconosciuto come
cittadino __________) e di non voler collaborare con le autorità per
l'ottenimento dei documenti di legittimazione come pure di non volere rientrare
nel suo paese.
4.
La decisione sull’eventuale
proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige
ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto
all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria
validità.
Inoltre, la concessione di una
proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]
all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2
LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per
quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata
eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,
ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,
Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi
di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,
pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).
Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se
è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o
espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire
l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero,
se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione,
in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.
13.
f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli
indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II
369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi:
tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità
giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al
massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità
intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art.
13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della
carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione
dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o
effettivi.
Per la messa in detenzione (così
come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di
proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione
dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per
mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile,
vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero
(DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).
Va
inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la
modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso
sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero
(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto
concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio
di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio
2004).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere
sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano
presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti
penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è
ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni
delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare
spontaneamente il territorio __________ verso un altro paese non può
giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il
regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con
rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de
droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic,
settembre 1997, n. 4).
5.
I motivi che in data 17 febbraio
2006.
avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________
restano tuttora validi, né tale protrazione violerebbe il principio di
proporzionalità e di celerità, né l'esecuzione dell'allontanamento appare
inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.
Nel caso in esame
l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più
difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. __________
ha sempre dichiarato di essere cittadino della __________ (cfr. verb. GIAR
17.02.2006
e 09.05.2006 nonché verb. pol. 12.04.2006 e 16.02.2006), tuttavia l'audizione
dell'interessato da parte dell’esperto LINGUA ha indicato cittadinanza
nigeriana così come un colloquio con l’ambasciatore __________ a __________ non
ha portato al riconoscimento dell’interessato quale cittadino __________ (cfr.
rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del 21 maggio 2004 relativo al
test LINGUA effettuato in data 14 maggio 2004 e fax 12.10.2004 della Polizia
cantonale alla SPI relativo all’esito di un colloquio avvenuto il 12.10.2004
con l’ambasciata della __________ a __________) e del fatto che in occasione
della sua audizione, avvenuta al momento della presentazione della domanda
d’asilo, egli aveva fornito informazioni insufficienti sull’asserito paese
d’origine (il richiedente era visibilmente preparato su certe domande e meno su
altre) e si era espresso, già allora, con un inglese contaminato con “broken
english” con un forte accento __________ da far pensare come probabile paese di
provenienza la __________. Ancora davanti a questo giudice, il 9 maggio 2006, __________
ha ribadito di non aver fatto nulla per ottenere i documenti di legittimazione,
di essere cittadino della __________, Paese nel quale non ha alcuna intenzione
di rientrare in quanto colà non avrebbe più nessun parente, nonchè di volere
lasciare la __________ con mezzi propri.
Va infine ricordato che egli ha
interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione alla LDDS
(654.2006 del 16.02.2006, con il quale è stato condannato a 15 giorni di
detenzione oltre che all’espulsione effettiva dal territorio svizzero per tre
anni).
In siffatte circostanze e alla
luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi
che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.
Né del resto risulta violato il
principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale
principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non
intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile
allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004;
A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato:
ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa
di allontanamento di __________ è del 17 febbraio 2006 e dette autorità hanno sollecitato
l’UFM in data 22 febbraio e 24 marzo 2006 al fine di presentare l’interessato
all’ambasciata nigeriana a __________ in vista della sua identificazione e in
data 31 marzo ha comunicato alla __________ che l’interessato è stato messo in
lista d’attesa per le prossime audizioni centralizzate a __________ dinanzi ad
una delegazione di esperti __________ (cfr. lettera 31 marzo 2006 dell’UFM alla
SPI). Il 2 maggio 2006 la SPI ha nuovamente sollecitato l’UFM chiedendo la data
prevista per l’audizione dell’interessato davanti alla delegazione di esperti __________.
Occorre inoltre tener conto del
fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato -
che non può evidentemente giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF
2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento della reale
identità e del luogo d'origine (l’ambasciatore __________ a __________ non
incontra gli stranieri che si dichiarano originari di altri paesi,
indipendentemente dall’esito di test LINGUA), rispettivamente per l'ottenimento
di documenti validi (la cui procedura, in caso di riconoscimento provvisorio,
deve passare dal governo di __________).
6.
In conclusione, i motivi per la
carcerazione sono ancora dati.
Se si considerano i motivi primi
della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione
dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione,
l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di
viaggio non imputabili alle autorità __________, bensì allo straniero stesso
(cfr. introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il legislatore
ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello
straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per
quanto concerne la privazione della libertà) ed un certo ritardo da parte delle
autorità __________ nell’organizzare gli incontri con le delegazioni di esperti
del loro Paese (comunque previsti con una certa regolarità), la protrazione è
quindi giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, tenuto anche
conto che, in virtù di quanto sopra esposto, il rinvio non può essere definito
impossibile in tempi prevedibili. L'autorità preposta all'allontanamento è
comunque tenuta ad agire nel rispetto del principio di proporzionalità, se del
caso sollecitando nuovamente le autorità __________ per il tramite dell’UFM. Da
ultimo giova ancora una volta ricordare che l'assicurazione dell'interessato di
voler abbandonare spontaneamente la __________ (cfr. verb. GIAR 17.02.2006 e
09.05
) non può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario
possesso di documenti di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF
2A.309/2004 consid. 2.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la legge federale
sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c
e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;
decide:
1. La decisione/istanza 2 maggio 2006 di proroga della
carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________, è accolta.
§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è
astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il
giorno 16 agosto 2006, compreso.
2. Contro la
presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15
(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).
3. Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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