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Decisione

INC.2006.7103

Proroga della carcerazione in vista di allontanamento

11 maggio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

1.

__________ è stato incarcerato il

16 febbraio 2006, a seguito di decisione 16 febbraio 2006 della SPI intimata il

giorno stesso (artt. 13b e 13f LDDS), allo scopo di garantire l'allontanamento

(doc. 1, inc. GIAR 379.2005.3). Egli era stato sentito il 17 febbraio 2006 dal

giudice dell’istruzione e dell’arresto che ha confermato legalità ed

adeguatezza della carcerazione, constatato che lo straniero risiedeva in __________

illegalmente (__________) e che non aveva rispettato il termine impartitogli

dall’UFR prima ed in seguito dalla SPI entro il quale avrebbe dovuto lasciare

la __________ con un oggettivo pericolo di latitanza (inc. GIAR 71.2006.1, doc.

2).

Considerandi

2.

Con decisione/istanza del 2

maggio 2006 (se si preferisce, decisione soggetta a conferma: art. 13b cpv. 2

seconda frase), approssimandosi la scadenza dei tre mesi - cioè il 16 maggio

2006.

ex art. 10 LPAmm - (art. 13b cpv. 2 prima frase LDDS), la SPI ha

disposto/chiesto che la carcerazione ai fini di allontanamento sia prorogata di

tre mesi (cioè sino al 16 agosto 2006; cfr. art. 10 LPAmm) se confermata dal

GIAR (doc. 1 inc. GIAR 71.2006.3; artt. 3 cpv. 2 lett. a., 5, 29 Legge

cantonale d'applicazione LMC, e art. 1 del relativo regolamento). La SPI,

rilevato che l'autorità ha compiuto tutti gli sforzi necessari a mettere in

atto l'allontanamento ai sensi dell'art. 13b cpv. 3 LDDS, ha evidenziato la

costante mancanza di collaborazione della persona oggetto della misura.

3.

Sentito a verbale il 9 maggio

2006.

l'interessato ha ribadito di non essere cittadino __________ (benché

l’interprete sia di opinione contraria, cfr. il rapporto dell’esperto che ha

effettuato il test LINGUA il 14 maggio 2004, allegato al rapporto di

segnalazione 21 maggio 2004 della Polizia cantonale, dal quale si evince che

l’interessato non ha conoscenza specifiche sulla __________, non parla l’idioma

in uso in __________ e non parla inglese con accento __________ mentre che si

esprime con il tipico __________ in uso ai __________) bensì __________ (benché

l’ambasciatore della __________ a __________, durante un colloquio telefonico

con l’interessato avvenuto il 12 ottobre 2004, non l’abbia riconosciuto come

cittadino __________) e di non voler collaborare con le autorità per

l'ottenimento dei documenti di legittimazione come pure di non volere rientrare

nel suo paese.

4.

La decisione sull’eventuale

proroga della carcerazione in vista dell’esecuzione dell’allontanamento esige

ovviamente un esame volto a determinare se i motivi che avevano condotto

all’originaria decisione di incarcerazione mantengano ancora la propria

validità.

Inoltre, la concessione di una

proroga della carcerazione esige la presenza di “particolari ostacoli [...]

all’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione” (art. 13b cpv. 2

LDDS). Sono considerati tali il rifiuto dello straniero di collaborare, per

quanto ragionevolmente esigibile, ai preparativi per la sua partenza, la durata

eccezionalmente lunga della procedura di ottenimento dei documenti di viaggio,

ma anche ragioni tecniche a carattere provvisorio (v. Nicolas Wizard,

Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, tesi

di dottorato dell’Università di Ginevra, Basilea/Francoforte sul Reno 1997,

pto. 3.3.4.1.2 p. 294 s.).

Giusta l'art. 13b cpv. 1 LDDS se

è stata notificata una decisione di prima istanza d'allontanamento o

espulsione, l'autorità cantonale competente, allo scopo di garantire

l'esecuzione può, ai fini di assicurare l'esecuzione, incarcerare lo straniero,

se indizi concreti fanno temere che lo stesso intende sottrarsi all'espulsione,

in particolare perché non si attiene all'obbligo di collaborare secondo l'art.

13.

f LDDS e l'art. 8 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LASI (per quanto concerne gli

indizi concreti che fanno temere un pericolo di fuga cfr. DTF 122 II 49 e 125 II

369). Di principio la durata della detenzione non può eccedere i tre mesi:

tuttavia se particolari ostacoli si oppongono all'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione, con il consenso dell'autorità

giudiziaria cantonale, la carcerazione può essere prorogata di sei mesi al

massimo (cpv. 2). La detenzione è subordinata alla condizione che le autorità

intraprendano senza ritardo le necessarie misure per l'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 3, DTF 122 II 148). Secondo l'art.

13c cpv. 5 lett. a LDDS la carcerazione ha termine se il motivo della

carcerazione è venuto a mancare o se risulta che l'esecuzione

dell'allontanamento o dell'espulsione è inattuabile per motivi giuridici o

effettivi.

Per la messa in detenzione (così

come per la proroga della stessa) deve essere rispettato il principio di

proporzionalità, in particolare è necessario che l'esecuzione

dell'allontanamento, benché momentaneamente impossibile (per esempio per

mancanza di documenti di identità) sia possibile in un termine prevedibile,

vale a dire nel periodo legale di detenzione amministrativa dello straniero

(DTF 2A.523/2001 del 18 dicembre 2001).

Va

inoltre ricordato che con l'introduzione dell'art. 13 f LDDS e la

modifica dell'art. 13 b cpv. 1 lett. c LDDS il legislatore ha inteso

sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello straniero

(ed un suo dovere in tal senso) dandole un peso notevole anche per quanto

concerne la privazione della libertà: la mancata collaborazione diventa indizio

di pericolo di latitanza (FF 2003, p. 4993; DTF 2A.278/2004 del 18 maggio

2004).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale il rilascio di informazioni contraddittorie o menzognere

sulle proprie origini, sul viaggio intrapreso e sulle generalità lasciano

presagire un pericolo di fuga, così come nel caso di persona con precedenti

penali, in particolare reati che mettono in pericolo la salute altrui, è

ragionevole ritenere un rischio maggiore di disobbedienza alle ingiunzioni

delle autorità ed inoltre l'assicurazione dell'interessato di voler abbandonare

spontaneamente il territorio __________ verso un altro paese non può

giustificare, in assenza dei necessari documenti di viaggio che consentano il

regolare espatrio, la sua scarcerazione (DTF 122 II 49 con

rif.; 122 II 148; 2A 309/2004 c. 2.2 e A. Wurzburger, La jurisprudence récente

du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, p. 66 e 67, in Revue de

droit administrativ et de droit fiscal, Revue genevoise de droit pubblic,

settembre 1997, n. 4).

5.

I motivi che in data 17 febbraio

2006.

avevano determinato la decisione di conferma della carcerazione di __________

restano tuttora validi, né tale protrazione violerebbe il principio di

proporzionalità e di celerità, né l'esecuzione dell'allontanamento appare

inattuabile ai sensi dell'art. 13c cpv. 5 lett. a LDDS.

Nel caso in esame

l'allontanamento non è ancora stato possibile o comunque è reso più

difficoltoso a causa della mancata collaborazione della persona interessata. __________

ha sempre dichiarato di essere cittadino della __________ (cfr. verb. GIAR

17.02.2006

e 09.05.2006 nonché verb. pol. 12.04.2006 e 16.02.2006), tuttavia l'audizione

dell'interessato da parte dell’esperto LINGUA ha indicato cittadinanza

nigeriana così come un colloquio con l’ambasciatore __________ a __________ non

ha portato al riconoscimento dell’interessato quale cittadino __________ (cfr.

rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del 21 maggio 2004 relativo al

test LINGUA effettuato in data 14 maggio 2004 e fax 12.10.2004 della Polizia

cantonale alla SPI relativo all’esito di un colloquio avvenuto il 12.10.2004

con l’ambasciata della __________ a __________) e del fatto che in occasione

della sua audizione, avvenuta al momento della presentazione della domanda

d’asilo, egli aveva fornito informazioni insufficienti sull’asserito paese

d’origine (il richiedente era visibilmente preparato su certe domande e meno su

altre) e si era espresso, già allora, con un inglese contaminato con “broken

english” con un forte accento __________ da far pensare come probabile paese di

provenienza la __________. Ancora davanti a questo giudice, il 9 maggio 2006, __________

ha ribadito di non aver fatto nulla per ottenere i documenti di legittimazione,

di essere cittadino della __________, Paese nel quale non ha alcuna intenzione

di rientrare in quanto colà non avrebbe più nessun parente, nonchè di volere

lasciare la __________ con mezzi propri.

Va infine ricordato che egli ha

interessato le autorità penali, anche per titolo di infrazione alla LDDS

(654.2006 del 16.02.2006, con il quale è stato condannato a 15 giorni di

detenzione oltre che all’espulsione effettiva dal territorio svizzero per tre

anni).

In siffatte circostanze e alla

luce della succitata giurisprudenza, vi è dunque conferma dei concreti indizi

che fanno temere che l’incarcerato intenda sottrarsi all’espulsione.

Né del resto risulta violato il

principio di celerità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale tale

principio è leso soltanto quando le autorità preposte all'allontanamento non

intraprendono nulla per oltre due mesi, senza che il ritardo sia imputabile

allo straniero o a quello delle autorità estere (cfr. DTF II 51 e 2A.309/2004;

A. Wurzburger, op. cit., p. 65). In concreto, tale termine è stato rispettato:

ricordato che la decisione con cui è stata mantenuta la carcerazione in attesa

di allontanamento di __________ è del 17 febbraio 2006 e dette autorità hanno sollecitato

l’UFM in data 22 febbraio e 24 marzo 2006 al fine di presentare l’interessato

all’ambasciata nigeriana a __________ in vista della sua identificazione e in

data 31 marzo ha comunicato alla __________ che l’interessato è stato messo in

lista d’attesa per le prossime audizioni centralizzate a __________ dinanzi ad

una delegazione di esperti __________ (cfr. lettera 31 marzo 2006 dell’UFM alla

SPI). Il 2 maggio 2006 la SPI ha nuovamente sollecitato l’UFM chiedendo la data

prevista per l’audizione dell’interessato davanti alla delegazione di esperti __________.

Occorre inoltre tener conto del

fatto che la mancanza di una fattiva collaborazione da parte dell'interessato -

che non può evidentemente giustificare la sua messa in libertà (cfr. DTF

2A.523/2001) - rende necessario più tempo per l'accertamento della reale

identità e del luogo d'origine (l’ambasciatore __________ a __________ non

incontra gli stranieri che si dichiarano originari di altri paesi,

indipendentemente dall’esito di test LINGUA), rispettivamente per l'ottenimento

di documenti validi (la cui procedura, in caso di riconoscimento provvisorio,

deve passare dal governo di __________).

6.

In conclusione, i motivi per la

carcerazione sono ancora dati.

Se si considerano i motivi primi

della (originaria) incarcerazione, la non positiva evoluzione

dell’atteggiamento dello straniero nei trascorsi mesi di carcerazione,

l’esistenza di particolari difficoltà per l’ottenimento dei documenti di

viaggio non imputabili alle autorità __________, bensì allo straniero stesso

(cfr. introduzione art. 13f LDDS e modifica art. 13 b cpv. 1 LDDS, con cui il legislatore

ha inteso sottolineare ulteriormente l'importanza della collaborazione dello

straniero - ed un suo dovere in tal senso - dandole un peso notevole anche per

quanto concerne la privazione della libertà) ed un certo ritardo da parte delle

autorità __________ nell’organizzare gli incontri con le delegazioni di esperti

del loro Paese (comunque previsti con una certa regolarità), la protrazione è

quindi giustificata e rispettosa del principio di proporzionalità, tenuto anche

conto che, in virtù di quanto sopra esposto, il rinvio non può essere definito

impossibile in tempi prevedibili. L'autorità preposta all'allontanamento è

comunque tenuta ad agire nel rispetto del principio di proporzionalità, se del

caso sollecitando nuovamente le autorità __________ per il tramite dell’UFM. Da

ultimo giova ancora una volta ricordare che l'assicurazione dell'interessato di

voler abbandonare spontaneamente la __________ (cfr. verb. GIAR 17.02.2006 e

09.05

) non può giustificare la sua scarcerazione senza il necessario

possesso di documenti di viaggio che ne consentano il regolare espatrio (DTF

2A.309/2004 consid. 2.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la legge federale

sulla dimora e il domicilio degli stranieri, segnatamente gli artt. 13 b, 13 c

e 13 f LDDS, e la LALMC, segnatamente gli art. 4, 5 e 28;

decide:

1. La decisione/istanza 2 maggio 2006 di proroga della

carcerazione in attesa di allontanamento cui è astretto __________, è accolta.

§ Di conseguenza, la carcerazione ai fini di allontanamento cui è

astretto __________ è prorogata di tre (3) mesi e verrà a scadere il

giorno 16 agosto 2006, compreso.

2. Contro la

presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15

(quindici) giorni dall'intimazione (art. 31 LALMC).

3. Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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