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Decisione

INC.2006.7902

Istanza di libertà provvisoria

13 marzo 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

20 febbraio 2006 con contestuale promozione dell'accusa per i reati di

infrazione aggravata alla LFStup, subordinatamente infrazione semplice alla LFStup,

ed infrazione alla LArm.

L'arresto è stato confermato il

giorno successivo da questo giudice, considerata la presenza di seri e concreti

indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione e pericolo di collusione con le

altre persone coinvolte (Inc. GIAR 79.2006.1, doc. 1 e 3).

In sostanza, __________ è

accusato di avere, in correità/complicità con __________, assunto un ruolo

attivo nello spaccio di cocaina messo in atto da quest'ultimo.

B.

Con l'istanza qui in esame e per

il tramite del proprio difensore __________ chiede di essere immediatamente

posto in libertà provvisoria. Innanzitutto il difensore, che non contesta

l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________,

evidenzia che questo giudice ne ha confermato l'arresto limitatamente ai

bisogni dell'istruzione e al pericolo di collusione per verifiche da esperirsi

quanto prima (segnatamente il confronto con __________) nel rispetto del

principio di proporzionalità e celerità e non ha invece ritenuto dati il

pericolo di fuga e quello di recidiva, ipotizzati invece dal magistrato

inquirente nella richiesta di conferma dell'arresto. Considerato che "nel

frattempo a quanto risulta al sottoscritto legale, gli altri interessati da

questa inchiesta sono tutti stati arrestati … e le verifiche del caso hanno

potuto essere effettuate quantomeno ve n'è stato il tempo sufficiente" e

che, per stessa ammissione del Procuratore pubblico, __________ sarebbe figura

di secondo piano, non sarebbero più dati motivi che giustificano il

mantenimento della detenzione preventiva. Rileva infine che l'accusato ha una

famiglia da mantenere (moglie e due bambini), che gli sono stati sequestrati il

suo conto corrente e gli averi che deteneva presso il proprio domicilio e che

l'ormai lunga assenza dal lavoro gli avrebbe fatto perdere numerosa clientela.

L'8 marzo 2006 il Procuratore

pubblico ha proceduto all'audizione di __________.

C.

Il magistrato inquirente con

preavviso negativo 9/10 marzo 2006 si oppone alla scarcerazione di __________.

Dopo aver evidenziato l'esistenza a carico di __________ di seri e concreti

indizi di colpevolezza, evidenzia che l'inchiesta "è lungi" dall'essere

conclusa, in quanto occorre ancora approfondire la posizione dell'accusato -

che peraltro, avrebbe assunto un atteggiamento reticente sia per quanto concerne

i suoi rapporti con __________ sia astenendosi dal fare ammissioni spontanee,

ma soltanto a fronte dell'evidenza delle contestazioni - e quella delle altre

persone coinvolte nell'inchiesta, con le quali vi sarebbe un pericolo di

collusione, "come di regola non ben quantificabile". Il

mantenimento del carcere preventivo, tenuto conto della gravità dei reati

ipotizzati e del comportamento reticente di __________, sarebbe rispettoso del

principio di proporzionalità.

Con fax 10 marzo 2006 (con copia

per conoscenza alla difesa) il magistrato inquirente ha trasmesso a questo

giudice copia del verbale di polizia di pari data di __________, da cui risulta

che __________ sapeva che __________ spacciava cocaina e deteneva denaro per

conto di quest'ultimo.

D.

In sede di osservazioni (10 marzo

2006 - fax ore 16.05) la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 6

marzo 2006. Per quanto concerne i seri indizi di colpevolezza a carico di __________,

la difesa rileva che il Procuratore pubblico nel preavviso negativo non indica

le date dei verbali di testimoni e correi e che quanto imputato a __________

non implica ipso fatto grave e concreto indizio anche a carico di __________:

in altre parole, gli indizi a carico dell'accusato non sarebbero

sufficientemente precisati. Per quanto riguarda invece i bisogni istruttori,

evidenzia che il magistrato inquirente sostiene che un confronto tra __________

e __________ - che peraltro avrebbe potuto già essere effettuato - non sarebbe

necessario ed utile per l'inchiesta, ritenuto che quest'ultimo nega; gli atti

istruttori ancora da esperire sarebbero indicati, come pure l'esistenza di un

pericolo di collusione, in maniera generica e quindi insufficiente. Nulla

osterebbe pertanto alla messa in libertà provvisoria di __________, se del caso

con l'obbligo di non prendere contatto con le persone coinvolte nell'inchiesta,

tanto più che il cellulare dell'accusato è stato sequestrato.

E considerato

Considerandi

1.

L’istanza, presentata dalla

difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono

stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. In particolare, il

preavviso è stato inviato per posta il 9 marzo 2006 (cfr. timbro postale) e

l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 10 marzo

2006, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta

(in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B.).

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra il 10 marzo 2006, scade

lunedì 13 marzo 2006 ex art. 20 cpv. 1 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto, sono senz'altro dati

sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.

In particolare, dagli atti

risulta che __________ aveva stretti contatti a far tempo da oltre 1 anno e

mezzo con __________ - interrotti nel periodo in cui quest'ultimo era

incarcerato a __________ -, accusato di avere spacciato a far tempo dal

novembre 2005 e fino al suo arresto (6 febbraio 2006) un quantitativo tra i 900

e i 970 gr. di cocaina. In sostanza, dagli atti emerge che __________ era il

tassista di fiducia di __________, che in qualche occasione ha effettuato per

conto di quest'ultimo dei prelievi di denaro e dei versamenti tramite __________,

oltre ad effettuare delle corse su incarico di __________. Il qui istante ha

ammesso di avere trasportato __________ con persone che salivano per un breve

tragitto, durante il quale egli presume avvenissero vendite di cocaina, di

averlo accompagnato presso il centro asilanti di __________ e da altre persone

(in merito alle quali esistono fondati sospetti trattarsi di clienti di __________),

attendendolo fuori, di aver fatto un prestito a __________, di aver effettuato

delle ricariche telefoniche e trasporti per prostitute, ma ha negato un suo

coinvolgimento nella vendita di cocaina messa in atto da __________, così come di

avere effettuato consegne di cocaina alle prostitute (verb. PP 8.03.2006), come

invece asserito da __________ (verb. PP 28.02.2006, AI 30). Presso il domicilio

di __________ è stato inoltre rinvenuta un ingente somma di denaro (con tracce

di cocaina, AI 49), sulla cui provenienza sussistono non pochi dubbi, tenuto

conto delle sue entrate ed uscite mensili e del fatto che egli è titolare di

più relazioni bancarie. Da parte sua, __________ sostiene che è sua abitudine

tenere ingenti somme di denaro in casa, così come sulla sua persona. __________

nel corso del verbale 10.03.2006 ha dichiarato che __________ sapeva lui

spacciava cocaina e deteneva denaro per suo conto.

In siffatte circostanze

sussistono sufficienti indizi circa una partecipazione di __________

nell'attività illecita posta in essere da __________.

4.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben

unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für

eine solche Gefahr sprechen." (DTF

117.

Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura

cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia

possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi

(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF

117.

Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.

Schweri, op. cit. § 68 n. 13;

G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

Nel caso in esame, in tema di

esigenze istruttorie, il Procuratore pubblico si limita ad indicare che

l'inchiesta è lungi dall'essere conclusa e che il coinvolgimento dell'accusato

non risulta ancora del tutto accertato. Quali ulteriori atti istruttori ancora

da evadere indica un ulteriore interrogatorio di __________ in merito ai

rapporti con __________ che è stato effettuato dalla Polizia il 10 marzo 2006

-, l'identificazione (tramite i numeri telefonici ricaricati dal qui istante)

delle prostitute a cui __________ avrebbe fornito cocaina e degli "altri"

acquirenti di __________, l'acquisizione della documentazione relativa ai

versamenti __________ per il 2004, nonché l'approfondimento delle posizioni

delle altre persone coinvolte nell'inchiesta, facendo valere anche l'esistenza

del rischio di collusione ed inquinamento delle prove, ma in maniera del tutto

generica e senza sostanziarne in alcun modo la concretezza.

In particolare, il magistrato

inquirente si limita ad affermarne l'esistenza, ma senza precisare con chi, in

relazione a quali specifiche circostanze e/o documentazione ecc., - "con

tali persone vi è quindi un pericolo di collusione, come di regola non ben

quantificabile, ma evidente visto il numero di persone coinvolte, il lungo

periodo da accertare (da settembre 2004 sino al febbraio 2006), né tantomeno

tale rischio emerge in modo evidente dall'incarto, e meglio in relazione agli

atti istruttori ancora da esperire indicati dal magistrato inquirente.

Come detto sopra, __________ è

stato sentito in relazione ai suoi rapporti con __________ dalla polizia il 10

marzo u.s.. e ha, tra l'altro, dichiarato "__________ sapeva che io

spacciavo cocaina … io quando avevo soldi li davo a lui da tenere. Quando ne

avevo bisogno io lo chiamavo e lui me li portava", nonché riferendosi

ad altro tassista "Io a __________ non ho mai dato cocaina. Non ha

neppure mai consegnato cocaina per me. Lui, come __________ mi ha soltanto

tenuto in deposito il denaro".

Per quanto riguarda le asserzioni

di __________ secondo cui __________ le avrebbe riferito che __________

prendeva da lui cocaina per darla alle prostitute (cfr. verb. PP 28.02.2006),

le stesse sono già state contestate al qui istante, il quale ha negato (verb. Pol.

7.03

).

Relativamente alla documentazione

__________ per l'anno 2004, il magistrato inquirente si limita ad evidenziare

che la stessa è già stata sollecitata; a prescindere dal fatto che non si vede

come detta documentazione possa essere suscettibile di essere alterata o

soppressa, non vi sono indicazioni da parte del Procuratore pubblico che dalla

stessa possano emergere elementi atti a fondare pericolo di collusione e/o

inquinamento delle prove.

Si prende atto che il Procuratore

pubblico sostiene che allo stadio attuale dell'inchiesta un confronto tra __________

e __________ sarebbe "poco foriero" di elementi di chiarezza e

sarà esperito a tempo debito, quando cioè __________ comincerà a fare delle

dichiarazioni compatibili con le numerose accuse risultanti dagli atti sin qui

raccolti (cfr. preavviso negativo 9.03.2006). In proposito si osserva che

l'attesa di un'ipotetica futura e affatto certa chiamata in correità di __________

per vendita di cocaina nei confronti di __________, non può certo giustificare

il mantenimento della carcerazione preventiva di quest'ultimo.

Con riferimento al paventato

pericolo di collusione con le prostitute alle quali __________ avrebbe venduto

cocaina (oltre a procedere alla ricarica dei telefoni), lo stesso si fonda

unicamente sulla deposizione, peraltro indiretta, di __________, nessun altra

persona coinvolta nell'inchiesta ha fatto dichiarazioni in tal senso (né __________,

né __________). Va inoltre considerato che le ricariche dei telefoni da parte

del qui istante sono avvenute principalmente nel 2004 e pertanto

l'identificazione di tali persone appare atto istruttorio di esito incerto, non

potendosi escludere che le stesse abbiano già lasciato la Svizzera, ed inoltre

potrebbe richiedere un certo tempo.

Per quanto concerne invece

l'identificazione di "altri" acquirenti di __________,

trattasi di questione che riguarda principalmente la posizione di __________,

il quale peraltro mai ha dichiarato che __________ ha venduto cocaina, nulla

viene detto sugli atti che il magistrato intende esperire per procedere allo

loro identificazione, né dagli atti, perlomeno quelli in possesso di questo

giudice, risulta che acquirenti già identificati di __________ siano stati

sentiti o sia stato prospettato un loro interrogatorio, né il Procuratore

pubblico spiega i motivi per cui a tutt'oggi (ad oltre tre settimane

dall'arresto di __________) non si sia ancora proceduto a dette audizioni, ciò

che è rilevante anche dal profilo della proporzionalità, tanto più che anche

l'identificazione di tutti gli acquirenti di __________ potrebbe richiedere tempi

lunghi.

Alla luce di quanto precede, i

paventati bisogni istruttori e pericolo di collusione non possono quindi

giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva qui discussa.

Da ultimo occorre ricordare che:

"come a giurisprudenza (REP 1997, pag. 294 n. 98;

decisione 6 febbraio 2002 in re G. G., GIAR 645.2002.2), il pericolo di

collusione non soffre apprezzamento in astratto, nella sola considerazione

della gravità della fattispecie e dello stadio del procedimento, ma vuole

fondamento in concreti elementi che facciano reali la volontà e la possibilità

di inquinamento delle prove, anche attraverso la valutazione di personalità e

comportamento processuale dell'accusato: neppure le circostanze che i fatti non

sono stati compiutamente accertati e che l'accusato abbia manifestato anche

incomprensibile reticenza, sono sufficienti a dar corpo a questo presupposto,

costituendone semmai solo una premessa e non determinante indice (sentenza 25

giugno 1997 in re V. V., della Camera dei ricorsi penali, CRP 60.97.141, solo massimata

nel precedente riferimento al REP);"

(sentenza 13 marzo 2003, GIAR 108.2003.3)

5.

In virtù di

quanto sopra __________ deve ora essere scarcerato e posto in libertà

provvisoria. Ciò non significa che le accuse mosse nei suoi confronti siano

ingiustificate e che l’inchiesta nei suoi confronti non abbia più ragion

d’essere. L’odierna decisione non significa neppure, per chiarezza e a scanso

di equivoci, che una nuova restrizione della libertà personale non possa

intervenire in futuro qualora dovessero emergere nuovi elementi e nuove

necessità.

Il presente giudizio, in tema di

libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 19 LStup,

1ss LArm, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza è accolta.

Di

conseguenza __________ deve essere immediatamente scarcerato.

2.

Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.

Intimazione: anticipata via fax

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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