INC.2006.7902
Istanza di libertà provvisoria
13 marzo 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.7902
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.7902
Lugano
13 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria
presentata il 6 marzo 2006 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 9/10 marzo 2006 dal
Procuratore pubblico Luca MAGHETTI, MP di
Lugano
preso atto delle osservazioni
della difesa (10 marzo 2006) che conferma contenuti e conclusioni dell'istanza;
visto ll'inc. MP __________,
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
20 febbraio 2006 con contestuale promozione dell'accusa per i reati di
infrazione aggravata alla LFStup, subordinatamente infrazione semplice alla LFStup,
ed infrazione alla LArm.
L'arresto è stato confermato il
giorno successivo da questo giudice, considerata la presenza di seri e concreti
indizi di colpevolezza, bisogni dell'istruzione e pericolo di collusione con le
altre persone coinvolte (Inc. GIAR 79.2006.1, doc. 1 e 3).
In sostanza, __________ è
accusato di avere, in correità/complicità con __________, assunto un ruolo
attivo nello spaccio di cocaina messo in atto da quest'ultimo.
B.
Con l'istanza qui in esame e per
il tramite del proprio difensore __________ chiede di essere immediatamente
posto in libertà provvisoria. Innanzitutto il difensore, che non contesta
l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________,
evidenzia che questo giudice ne ha confermato l'arresto limitatamente ai
bisogni dell'istruzione e al pericolo di collusione per verifiche da esperirsi
quanto prima (segnatamente il confronto con __________) nel rispetto del
principio di proporzionalità e celerità e non ha invece ritenuto dati il
pericolo di fuga e quello di recidiva, ipotizzati invece dal magistrato
inquirente nella richiesta di conferma dell'arresto. Considerato che "nel
frattempo a quanto risulta al sottoscritto legale, gli altri interessati da
questa inchiesta sono tutti stati arrestati … e le verifiche del caso hanno
potuto essere effettuate quantomeno ve n'è stato il tempo sufficiente" e
che, per stessa ammissione del Procuratore pubblico, __________ sarebbe figura
di secondo piano, non sarebbero più dati motivi che giustificano il
mantenimento della detenzione preventiva. Rileva infine che l'accusato ha una
famiglia da mantenere (moglie e due bambini), che gli sono stati sequestrati il
suo conto corrente e gli averi che deteneva presso il proprio domicilio e che
l'ormai lunga assenza dal lavoro gli avrebbe fatto perdere numerosa clientela.
L'8 marzo 2006 il Procuratore
pubblico ha proceduto all'audizione di __________.
C.
Il magistrato inquirente con
preavviso negativo 9/10 marzo 2006 si oppone alla scarcerazione di __________.
Dopo aver evidenziato l'esistenza a carico di __________ di seri e concreti
indizi di colpevolezza, evidenzia che l'inchiesta "è lungi" dall'essere
conclusa, in quanto occorre ancora approfondire la posizione dell'accusato -
che peraltro, avrebbe assunto un atteggiamento reticente sia per quanto concerne
i suoi rapporti con __________ sia astenendosi dal fare ammissioni spontanee,
ma soltanto a fronte dell'evidenza delle contestazioni - e quella delle altre
persone coinvolte nell'inchiesta, con le quali vi sarebbe un pericolo di
collusione, "come di regola non ben quantificabile". Il
mantenimento del carcere preventivo, tenuto conto della gravità dei reati
ipotizzati e del comportamento reticente di __________, sarebbe rispettoso del
principio di proporzionalità.
Con fax 10 marzo 2006 (con copia
per conoscenza alla difesa) il magistrato inquirente ha trasmesso a questo
giudice copia del verbale di polizia di pari data di __________, da cui risulta
che __________ sapeva che __________ spacciava cocaina e deteneva denaro per
conto di quest'ultimo.
D.
In sede di osservazioni (10 marzo
2006 - fax ore 16.05) la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 6
marzo 2006. Per quanto concerne i seri indizi di colpevolezza a carico di __________,
la difesa rileva che il Procuratore pubblico nel preavviso negativo non indica
le date dei verbali di testimoni e correi e che quanto imputato a __________
non implica ipso fatto grave e concreto indizio anche a carico di __________:
in altre parole, gli indizi a carico dell'accusato non sarebbero
sufficientemente precisati. Per quanto riguarda invece i bisogni istruttori,
evidenzia che il magistrato inquirente sostiene che un confronto tra __________
e __________ - che peraltro avrebbe potuto già essere effettuato - non sarebbe
necessario ed utile per l'inchiesta, ritenuto che quest'ultimo nega; gli atti
istruttori ancora da esperire sarebbero indicati, come pure l'esistenza di un
pericolo di collusione, in maniera generica e quindi insufficiente. Nulla
osterebbe pertanto alla messa in libertà provvisoria di __________, se del caso
con l'obbligo di non prendere contatto con le persone coinvolte nell'inchiesta,
tanto più che il cellulare dell'accusato è stato sequestrato.
E considerato
Considerandi
1.
L’istanza, presentata dalla
difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono
stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. In particolare, il
preavviso è stato inviato per posta il 9 marzo 2006 (cfr. timbro postale) e
l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 10 marzo
2006, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta
(in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B.).
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra il 10 marzo 2006, scade
lunedì 13 marzo 2006 ex art. 20 cpv. 1 CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto, sono senz'altro dati
sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.
In particolare, dagli atti
risulta che __________ aveva stretti contatti a far tempo da oltre 1 anno e
mezzo con __________ - interrotti nel periodo in cui quest'ultimo era
incarcerato a __________ -, accusato di avere spacciato a far tempo dal
novembre 2005 e fino al suo arresto (6 febbraio 2006) un quantitativo tra i 900
e i 970 gr. di cocaina. In sostanza, dagli atti emerge che __________ era il
tassista di fiducia di __________, che in qualche occasione ha effettuato per
conto di quest'ultimo dei prelievi di denaro e dei versamenti tramite __________,
oltre ad effettuare delle corse su incarico di __________. Il qui istante ha
ammesso di avere trasportato __________ con persone che salivano per un breve
tragitto, durante il quale egli presume avvenissero vendite di cocaina, di
averlo accompagnato presso il centro asilanti di __________ e da altre persone
(in merito alle quali esistono fondati sospetti trattarsi di clienti di __________),
attendendolo fuori, di aver fatto un prestito a __________, di aver effettuato
delle ricariche telefoniche e trasporti per prostitute, ma ha negato un suo
coinvolgimento nella vendita di cocaina messa in atto da __________, così come di
avere effettuato consegne di cocaina alle prostitute (verb. PP 8.03.2006), come
invece asserito da __________ (verb. PP 28.02.2006, AI 30). Presso il domicilio
di __________ è stato inoltre rinvenuta un ingente somma di denaro (con tracce
di cocaina, AI 49), sulla cui provenienza sussistono non pochi dubbi, tenuto
conto delle sue entrate ed uscite mensili e del fatto che egli è titolare di
più relazioni bancarie. Da parte sua, __________ sostiene che è sua abitudine
tenere ingenti somme di denaro in casa, così come sulla sua persona. __________
nel corso del verbale 10.03.2006 ha dichiarato che __________ sapeva lui
spacciava cocaina e deteneva denaro per suo conto.
In siffatte circostanze
sussistono sufficienti indizi circa una partecipazione di __________
nell'attività illecita posta in essere da __________.
4.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben
unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen." (DTF
117.
Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura
cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia
possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi
(tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF
117.
Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
Nel caso in esame, in tema di
esigenze istruttorie, il Procuratore pubblico si limita ad indicare che
l'inchiesta è lungi dall'essere conclusa e che il coinvolgimento dell'accusato
non risulta ancora del tutto accertato. Quali ulteriori atti istruttori ancora
da evadere indica un ulteriore interrogatorio di __________ in merito ai
rapporti con __________ che è stato effettuato dalla Polizia il 10 marzo 2006
-, l'identificazione (tramite i numeri telefonici ricaricati dal qui istante)
delle prostitute a cui __________ avrebbe fornito cocaina e degli "altri"
acquirenti di __________, l'acquisizione della documentazione relativa ai
versamenti __________ per il 2004, nonché l'approfondimento delle posizioni
delle altre persone coinvolte nell'inchiesta, facendo valere anche l'esistenza
del rischio di collusione ed inquinamento delle prove, ma in maniera del tutto
generica e senza sostanziarne in alcun modo la concretezza.
In particolare, il magistrato
inquirente si limita ad affermarne l'esistenza, ma senza precisare con chi, in
relazione a quali specifiche circostanze e/o documentazione ecc., - "con
tali persone vi è quindi un pericolo di collusione, come di regola non ben
quantificabile, ma evidente visto il numero di persone coinvolte, il lungo
periodo da accertare (da settembre 2004 sino al febbraio 2006), né tantomeno
tale rischio emerge in modo evidente dall'incarto, e meglio in relazione agli
atti istruttori ancora da esperire indicati dal magistrato inquirente.
Come detto sopra, __________ è
stato sentito in relazione ai suoi rapporti con __________ dalla polizia il 10
marzo u.s.. e ha, tra l'altro, dichiarato "__________ sapeva che io
spacciavo cocaina … io quando avevo soldi li davo a lui da tenere. Quando ne
avevo bisogno io lo chiamavo e lui me li portava", nonché riferendosi
ad altro tassista "Io a __________ non ho mai dato cocaina. Non ha
neppure mai consegnato cocaina per me. Lui, come __________ mi ha soltanto
tenuto in deposito il denaro".
Per quanto riguarda le asserzioni
di __________ secondo cui __________ le avrebbe riferito che __________
prendeva da lui cocaina per darla alle prostitute (cfr. verb. PP 28.02.2006),
le stesse sono già state contestate al qui istante, il quale ha negato (verb. Pol.
7.03
).
Relativamente alla documentazione
__________ per l'anno 2004, il magistrato inquirente si limita ad evidenziare
che la stessa è già stata sollecitata; a prescindere dal fatto che non si vede
come detta documentazione possa essere suscettibile di essere alterata o
soppressa, non vi sono indicazioni da parte del Procuratore pubblico che dalla
stessa possano emergere elementi atti a fondare pericolo di collusione e/o
inquinamento delle prove.
Si prende atto che il Procuratore
pubblico sostiene che allo stadio attuale dell'inchiesta un confronto tra __________
e __________ sarebbe "poco foriero" di elementi di chiarezza e
sarà esperito a tempo debito, quando cioè __________ comincerà a fare delle
dichiarazioni compatibili con le numerose accuse risultanti dagli atti sin qui
raccolti (cfr. preavviso negativo 9.03.2006). In proposito si osserva che
l'attesa di un'ipotetica futura e affatto certa chiamata in correità di __________
per vendita di cocaina nei confronti di __________, non può certo giustificare
il mantenimento della carcerazione preventiva di quest'ultimo.
Con riferimento al paventato
pericolo di collusione con le prostitute alle quali __________ avrebbe venduto
cocaina (oltre a procedere alla ricarica dei telefoni), lo stesso si fonda
unicamente sulla deposizione, peraltro indiretta, di __________, nessun altra
persona coinvolta nell'inchiesta ha fatto dichiarazioni in tal senso (né __________,
né __________). Va inoltre considerato che le ricariche dei telefoni da parte
del qui istante sono avvenute principalmente nel 2004 e pertanto
l'identificazione di tali persone appare atto istruttorio di esito incerto, non
potendosi escludere che le stesse abbiano già lasciato la Svizzera, ed inoltre
potrebbe richiedere un certo tempo.
Per quanto concerne invece
l'identificazione di "altri" acquirenti di __________,
trattasi di questione che riguarda principalmente la posizione di __________,
il quale peraltro mai ha dichiarato che __________ ha venduto cocaina, nulla
viene detto sugli atti che il magistrato intende esperire per procedere allo
loro identificazione, né dagli atti, perlomeno quelli in possesso di questo
giudice, risulta che acquirenti già identificati di __________ siano stati
sentiti o sia stato prospettato un loro interrogatorio, né il Procuratore
pubblico spiega i motivi per cui a tutt'oggi (ad oltre tre settimane
dall'arresto di __________) non si sia ancora proceduto a dette audizioni, ciò
che è rilevante anche dal profilo della proporzionalità, tanto più che anche
l'identificazione di tutti gli acquirenti di __________ potrebbe richiedere tempi
lunghi.
Alla luce di quanto precede, i
paventati bisogni istruttori e pericolo di collusione non possono quindi
giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva qui discussa.
Da ultimo occorre ricordare che:
"come a giurisprudenza (REP 1997, pag. 294 n. 98;
decisione 6 febbraio 2002 in re G. G., GIAR 645.2002.2), il pericolo di
collusione non soffre apprezzamento in astratto, nella sola considerazione
della gravità della fattispecie e dello stadio del procedimento, ma vuole
fondamento in concreti elementi che facciano reali la volontà e la possibilità
di inquinamento delle prove, anche attraverso la valutazione di personalità e
comportamento processuale dell'accusato: neppure le circostanze che i fatti non
sono stati compiutamente accertati e che l'accusato abbia manifestato anche
incomprensibile reticenza, sono sufficienti a dar corpo a questo presupposto,
costituendone semmai solo una premessa e non determinante indice (sentenza 25
giugno 1997 in re V. V., della Camera dei ricorsi penali, CRP 60.97.141, solo massimata
nel precedente riferimento al REP);"
(sentenza 13 marzo 2003, GIAR 108.2003.3)
5.
In virtù di
quanto sopra __________ deve ora essere scarcerato e posto in libertà
provvisoria. Ciò non significa che le accuse mosse nei suoi confronti siano
ingiustificate e che l’inchiesta nei suoi confronti non abbia più ragion
d’essere. L’odierna decisione non significa neppure, per chiarezza e a scanso
di equivoci, che una nuova restrizione della libertà personale non possa
intervenire in futuro qualora dovessero emergere nuovi elementi e nuove
necessità.
Il presente giudizio, in tema di
libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli 19 LStup,
1ss LArm, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza è accolta.
Di
conseguenza __________ deve essere immediatamente scarcerato.
2.
Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.
3.
Intimazione: anticipata via fax
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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