INC.2006.9101
Reclamo contro rifiuto accesso agli atti
31 marzo 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2006.9101
Data decisione, Autorità:
31.03.2006, GIAR
Titolo:
Reclamo contro rifiuto accesso agli atti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 57 CPP-TI
art. 58 CPP-TI
art. 60 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2006.9101
Lugano
31 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 28
febbraio/1°marzo 2006 da
__________ rappr. dal lic. iur.__________
contro
la decisione 17 febbraio 2006 con la quale il Procuratore
pubblico gli ha negato l'accesso agli atti del procedimento di cui
all'incarto MP __________;
preso atto delle osservazioni 13
marzo 2006, con le quali il Procuratore pubblico si è pronunciato per la
reiezione del gravame;
visto l'incarto MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
In data 13 maggio 2005 il
Procuratore pubblico ha emanato un ordine di arresto internazionale nei
confronti di __________ - a quel momento verosimilmente residente in __________
- per titolo di infrazione aggravata alla LFStup "per avere senza
essere autorizzato, nel periodo estate 2004 fino a fine gennaio 2005, detenuto
trasportato ed importato in Svizzera, da un imprecisato valico, così come
commissionatogli da __________ e __________ per conto di __________, un
imprecisato quantitativo ma almeno 6 kg di cocaina, in partite da 2 kg cadauna,
sostanza stupefacente consegnata a __________ a __________ in __________ ".
Nell'ordine veniva pure precisato che in caso di arresto all'estero si
sarebbe proceduto a chiedere l'estradizione.
Nel corso dell'estate 2005 da
contatti di Polizia è emerso che l'interessato era stato arrestato agli inizi
del 2005 in __________, dove era ancora detenuto per l'esecuzione di una pena
di 2 anni e mezzo per reati inerenti a traffici di stupefacenti (condanna del
giugno 2005).
Il Procuratore pubblico ha
tentato invano di interrogare __________ per via rogatoriale.
La domanda di estradizione è
stata accolta dalle autorità tedesche.
B.
Con scritto 8 febbraio 2006 il
difensore di __________ ha chiesto al Procuratore pubblico di poter prendere
visione degli atti inerenti il procedimento penale aperto in Svizzera,
richiesta respinta dal magistrato inquirente con decisione 17 febbraio 2006 - "con
la presente le comunico di non poter concedere l'accesso agli atti prima di
aver contestato il contenuto al suo patrocinato" -, con contestuale
invio di copia dell'ordine di arresto 13 maggio 2005.
Ha fatto seguito il reclamo qui
in esame, con il quale il difensore di __________ si riconferma nella sua
richiesta di accesso agli atti. La decisione impugnata, oltre ad essere carente
nella motivazione, sarebbe contraria al principio di proporzionalità, in quanto
precluderebbe a __________ la possibilità di esprimersi e far valere le proprie
ragioni, ricordato inoltre che, durante l'istruzione formale, partecipazione e
conoscenza degli atti sarebbero prioritari rispetto al segreto delle indagini.
In sede di osservazioni il
magistrato inquirente si è riconfermato nella decisione impugnata, con
allegazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
E considerato
Considerandi
1.
La legittimazione è pacifica; il
reclamo, tempestivo, è quindi ricevibile in ordine.
2.
Con il gravame qui in esame il
difensore di __________ chiede, come detto, che gli venga concesso l'accesso
agli atti sin qui acquisiti.
In proposito la giurisprudenza di
questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:
"L’art. 60 cpv. 2 CPP dispone che il difensore
nell’ambito della sua partecipazione all’istruttoria formale può sempre
prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove
necessario al patrocinio e salvo contrarie esigenze di inchiesta “.
Quindi, secondo lo spirito informatore della revisione
parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (la corrispondente norma era
l'art. 61c cpv. 2), di principio partecipazione e conoscenza sono prioritari
rispetto al segreto delle indagini, ammissibile solo quando sia necessaria
preminente tutela di interessi pubblici e privati, da apprezzare nel rispetto
della proporzionalità. Peraltro il diritto in discussione è garantito dall’art.
4.
Cost. fed., in quanto corollario del diritto di essere sentito, ritenuto che
solo conoscendo gli indizi su cui si fonda l’accusa è possibile alla difesa di
prendere posizione ed eventualmente controbatterli convenientemente: e ciò vale
segnatamente in caso di detenzione preventiva dell’accusato, come vogliono gli
art. 5 § 2,3 e 4 CEDU (v. sentenza della Camera dei ricorsi penali 21 settembre
1994.
in re M. P., CRP 293/94, e riferimenti; sentenza 8 dicembre 1994 consid.
2b della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale in re M. A.,
1P.669/1994 e riferimenti, in particolare DTF 119 Ia 138 consid. 2b, 115 Ia 302
consid. 5a). Se infatti la consultazione degli atti del procedimento
costituisce l’ovvia premessa del diritto di esprimersi e di esporre le proprie
ragioni, in questo contesto l’accusato arrestato acquisisce la conoscenza degli
elementi a carico rispettivamente legittimanti la privazione della libertà e di
quelli a discarico e favorevoli alla revoca del provvedimento restrittivo, il
tutto sempre a garanzia del principio della parità delle armi (sentenza TF
citata e riferimenti, tra i quali DTF 116 Ia 300 consid. 4a, 115 Ia 303 consid.
5b), oltre evidentemente a poter attivamente esercitare le propria difesa.
Di certo, come previsto dalla norma in discussione e
come riconosciuto dalla citata giurisprudenza (v. anche REP 1998, pag. 328, n.
100), il diritto per l’accusato e per il suo difensore non è assoluto, ma può
essere limitato a tutela di legittimi interessi pubblici o privati
contrastanti, ritenuto in ogni modo ed in caso di arresto l’accesso agli atti
essenziale. Si aggiunge che le “contrarie esigenze di inchiesta“, quale
eccezione al principio della piena partecipazione, potranno essere sempre meno
fatte valere nel decorso dell’istruttoria (v. sopra sub 3.3).".
(GIAR 31 agosto
2000, inc. 377.2000.6)
Per l'ovvia e fondamentale
importanza che la conoscenza degli atti riveste nell'ambito di una difesa
penale, vige notoriamente il principio che gli stessi sono liberamente
accessibili all'accusato, salvo comunque contrarie esigenze d'inchiesta (art.
58.
cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP). "Fondamentale "esigenza
d'inchiesta" è l'immediatezza delle dichiarazioni dell'accusato: egli non
deve poter ricevere informazioni sino a quel momento note unicamente agli
inquirenti prima che le stesse gli siano state formalmente contestate. In caso
contrario, verrebbe ripristinato quel pericolo di collusione che aveva magari
già giustificato l'arresto dell'accusato; ed inoltre, quest'ultimo potrebbe
costruirsi ad arte una linea di difesa compatibile con quanto l'accusa
già conosce" (L. Marazzi, Il GIAR, Lugano 2001, § 3.II.2.1. p. 22, con
rinvii a giurisprudenza e dottrina in nota 79 ibidi.). Va inoltre ricordato che
il problema della ponderazione tra interessi della difesa e dell'inchiesta in
materia di libero accesso agli atti si pone in termini analoghi per l'accusato
ed il suo difensore: quest'ultimo non può infatti essere tenuto a conservare il
segreto verso il suo assistito, nei confronti del quale è vincolato dalle
regole del mandato ad esauriente motivazione (cfr. Rep. 1994, n. 114, p.
114-115).
Se è corretto (proceduralmente
parlando) limitare l'accesso agli atti fino alla prospettazione/contestazione
degli stessi per garantire immediatezza (delle risposte), non è altrettanto
corretto ritardare oltre misura queste operazioni d'inchiesta ed il relativo
divieto di prenderne visione. Da un lato l'art. 175 cpv. 2 CPP sancisce il
principio della celerità dell'istruttoria per tempestiva definizione del
procedimento, dall'altro il ritardo nella prospettazione d'eventuali prove (o
indizi) a carico può pregiudicare (o rendere più difficoltosa) l'acquisizione
di prove a discarico o di elementi di approfondimento di quanto prospettato.
Pertanto la necessità di garantire l'immediatezza delle dichiarazioni
dell'accusato non può essere invocata quale impedimento all'accesso agli atti
se vi è un ritardo eccessivo nella loro contestazione.
E ancora:
"Il diritto di accesso agli atti é sancito dalla
procedura penale ticinese ma non si tratta di diritto assoluto come evoca lo
stesso reclamante. La possibilità di accedere al dossier penale, sia che si
tratti di accesso pieno o di accesso parziale, può essere limitato da un lato a
ragione dello statuto dell’accusato, ossia in considerazione dello stato di
detenzione o di libertà di cui gode ma anche in virtù di eventuale latitanza
(in questo senso GIAR 347.95.18 del 25 settembre 1998 in re MP pag. 5 e 6 e CRP
213/93 del 30 dicembre 1993 in re AP), rispettivamente per l’esistenza di
eventuali prioritari interessi di terzi od ancora per il sussistere di esigenze
istruttorie preminenti (GIAR 21 gennaio 1994 770.93.1 in re RG, si ricorda
ancora GIAR 62.93.2 del 25 febbraio 1993 dove ai patrocinatori di accusati é
stato fatto divieto di comunicarsi il contenuto dei verbali resi dai rispettivi
patrocinati, ed ancora GIAR 912.93.1 del 27 dicembre 1993 dove invece non sono
state ammesse le prioritarie esigenze istruttorie dopo acquisizione della
documentazione necessaria all’istruttoria e contestazione della stessa
all’accusato).
In sostanza quindi va ammesso il diritto di potere prendere
visione dell’incarto da parte dell’accusato e del suo patrocinatore ma questo
diritto é soggetto a limitazioni che vanno esaminate di caso in caso alla luce
delle invocate esigenze istruttorie rispettivamente dello status dell’accusato,
e ciò nell’ottica del rispetto del principio di proporzionalità. Si ricorda
ancora che, prima della precisa e puntuale contestazione di quanto acquisito
agli atti, ben difficilmente potrà essere concesso totale accesso agli atti
all’accusato od all’indiziato seriamente coinvolto nelle informazioni
preliminari, ciò per non pregiudicare spontaneità nella presa di posizione
dell’interessato sentito e per potere eseguire le contestazioni che il caso
impone.
In caso di presenza di più persone coinvolte nei fatti
ed ancora da sentire occorrerà ammettere con prudenza il pieno accesso agli
atti prima dell’audizione di tutti gli interessati per evitare un rischio
collusivo e versioni concordate."
(sentenza 7 ottobre
1998.
in re V., GIAR 793.1998.1)
Di principio è dunque legittimo e
conforme al diritto processuale limitare i diritti della difesa nella fase
predibattimentale, quando ciò è dovuto a preminenti esigenze d’inchiesta.
Queste sono date quando il magistrato inquirente intende acquisire elementi di
prova esenti da qualsiasi possibilità di distorsione o di inquinamento; tra
questi vi è certamente anche l'esigenza di raccogliere dalla persona indagata o
accusata dichiarazioni o risposte prive dall'eventuale influenza derivante
dalla conoscenza preventiva degli atti raccolti in sede di indagini (DTF 2
ottobre 1991 in re H.,1P.533/1990, pag. 26/27; GIAR 8 ottobre 2004 in re P.,
693.2002
).
Nel caso in esame è proprio la
necessità di poter ottenere (in sede di interrogatorio di __________) risposte
prive dell'eventuale influenza derivante dalla lettura preventiva delle
informazioni sin qui raccolte ad essere fatta valere dal magistrato inquirente.
In concreto, con la decisione impugnata il Procuratore pubblico ha infatti
informato il difensore di __________ di non poter concedere l'accesso agli atti
prima di averne contestato il contenuto all'interessato, trasmettendogli
comunque copia dell'ordine di arresto 13 maggio 2005. In sostanza l'accesso
agli atti è stato rifiutato per evidenti motivi d'inchiesta, e meglio, a
salvaguardia della spontaneità delle dichiarazioni di __________. La decisione
impugnata indica quindi in modo chiaro il motivo per il quale l'accesso agli
atti viene rifiutato e non può pertanto essere ritenuta carente di motivazione.
L'esigenza fatta valere dal magistrato
inquirente appare fondata, e quindi da proteggere, già per il fatto che è sulla
base degli atti sinora acquisiti che il magistrato inquirente ha individuato in
__________ una delle persone coinvolte in un ingente traffico di cocaina;
legittimo e proceduralmente corretto che si voglia salvaguardare spontaneità
delle risposte alle contestazioni/prospettazioni degli elementi fattuali
contenuti nella documentazione sin qui acquisita. In caso contrario
l'interessato potrebbe costruirsi ad arte una linea difensiva compatibile con
quanto l'accusa già conosce, nonché prepararsi risposte preconfezionate sulla
base di atti già visionati (che oltre a non essere utili per la ricerca della
verità rischierebbero pure di essere di nocumento per la credibilità di __________
stesso, che comunque conserva piena facoltà di non rispondere).
In siffatte circostanze l'immediato
accesso agli atti dell'incarto, sarebbe di grave pregiudizio per l'inchiesta,
in quanto __________ avrebbe la possibilità di convenientemente prepararsi su
tutte le contestazioni che gli verranno mosse dal Procuratore pubblico, ciò che
falserebbe il normale andamento degli interrogatori. L'accusato avrà comunque
la possibilità di prendere posizione, con l'assistenza del suo patrocinatore,
su tutti gli elementi probatori man mano che il Procuratore pubblic glieli
contesterà.
Né al magistrato inquirente può
essere rimproverata una violazione del principio di celerità. Il Procuratore
pubblico ha infatti - e senza ritardi ingiustificati - cercato di procedere
alla contestazione delle risultanze dell'indagine al reclamante, in particolare
ha cercato di procedervi per rogatoria, sollecitandone pure l'esecuzione da
parte delle autorità rogate (cfr. AI 9, 13 e 16). L'interrogatorio per via
rogatoriale non ha potuto avvenire in quanto il reclamante, tramite il proprio
legale tedesco, ha comunicato di avvalersi del diritto di non rispondere, ciò
che ha portato il Procuratore pubblico a rinunciare all'esecuzione della
domanda rogatoriale (AI 17 e 18).
3.
In conclusione, in virtù di
quanto esposto ai considerandi che precedono e tenuto conto dello stadio del
procedimento la decisione di rifiuto di accesso agli atti non lede il principio
di proporzionalità e deve essere confermata, ribadito inoltre che il rispetto
del diritto di essere sentito (di cui il diritto d'accesso agli atti è
corollario) si espliciterà al momento dell'interrogatorio e non impone certo
una messa a disposizione preventiva degli elementi acquisiti agli atti, prima
di una loro elaborazione/prospettazione all'interessato.
Di conseguenza il reclamo deve
essere respinto con la presente decisione definitiva (a livello cantonale).
Tassa di giustizia e spese
seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le norme applicabili, in
particolare gli art. 19 cifra 2 LStup, 57, 58, 60, 280ss CPP,
decide
1. Il
reclamo è integralmente respinto.
2. La
tassa di giustizia, fissata in FRS 400.--, e le spese di FRS 70.--, sono a
carico del reclamante.
3.
La presente decisione è definitiva (a livello cantonale).
4. Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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