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Decisione

INC.2007.10002

Altre misure

18 giugno 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno

nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo)

dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione

testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo

astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che

un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente

che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al

contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19).

Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce

indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht,

BS 1999, § 68 no 13)

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.);

-

nel caso in esame è evidente come __________ abbia proceduto, dopo

un’iniziale e poco credibile versione, con delle ammissioni, che si sono andate

ampliando e precisando nei vari verbali mentre che la coaccusata __________ si

sia perlopiù accomodata a tali dichiarazioni e soltanto in occasione del

verbale davanti al PP del 28 marzo 2007 dopo precisa contestazione delle

ammissioni già fatte dalla qui reclamante e ancora in occasione del verbale 10

aprile 2007, e con riferimento praticamente al trasporto dell’importo

sequestrato ed alla sua provenienza illecita; permangono comunque

contraddizioni per quanto riguarda chi avrebbe allestito almeno parte dei

bigliettini rinvenuti al momento dell’arresto e riportanti cifre che

sembrerebbero corrispondere agli illeciti perpetrati dalle due donne in Olanda

(vi è comunque un preavviso calligrafico agli atti) – quindi al reato a monte

del riciclaggio di cui sono accusate le due donne (ciò per quanto concerne gli

importi conseguiti con l’abuso di impianti di elaborazione dati commesso in

Olanda che il magistrato inquirente sostiene essere ben maggiore di quanto

sequestrato in dogana alle accusate al momento dell’arresto) – nonché per

quanto riguarda il quantum del compenso e come tale compenso fosse stato diviso

in occasione del viaggio dall’Olanda all’Italia (in effetti __________ ha in un

primo tempo affermato di avere su di sé il compenso a lei destinato per poi

cambiare versione affermando che l’importo da lei trasportato era destinato a

compensare se stessa e la coaccusata in ragione di metà ciascuno (verb. PP

04.04.07, p. 10) per poi comunque dichiarare di avere ricevuto la propria quota

di compenso da __________, una parte al termine del primo giorno di “lavoro” in

Olanda ed il saldo il giorno della partenza (verb. PP di __________ del

09.05.07, p. 1 e 2) mentre che __________ ha dichiarato di avere consegnato

alla coaccusata l’importo ritrovato dagli inquirenti su __________ prima della

Considerandi

partenza dall’Olanda;

-

si tratta di elementi certamente non di dettaglio ma si osserva che a

questo stadio del procedimento divergenze minime su punti anche importanti, ma

ripetutamente ribaditi in presenza del magistrato e del proprio patrocinatore

(per di più a seguito di contestazioni delle dichiarazioni della coaccusata),

comportano la conseguenza che un eventuale accomodamento delle versioni

dell’una o dell’altra accusata potrebbe avere successo soltanto in caso di

verosimiglianza della nuova versione o in caso che l’accusata cambiasse

versione e fosse in grado di spiegarla con credibilità sufficiente;

-

va poi considerato che con il deposito atti le accusate hanno

sicuramente avuto integrale accesso ai verbali dell’una e dell’altra ed è

altrettanto vero che cambiamenti di versioni o ritrattazioni potrebbero essere

intraprese con una certa probabilità di successo soltanto se le due donne

avessero la possibilità di parlare liberamente tra loro analizzando le

dichiarazioni fatte e l’integralità degli elementi oggettivi in mano agli

inquirenti: per questo motivo, il residuo pericolo di collusione – riferito più

che altro a quanto avvenuto in Olanda – potrà essere evitato con la messa in

anticipata espiazione di pena delle due coaccusate in istituti di pena

separati, in modo da evitare i possibili atti d’influenza tra le due sino al

pubblico dibattimento che, vista la recente chiusura e a dipendenza dell’invio

dell’atto d’accusa, dovrebbe essere aggiornato ancora in tempi brevi;

-

in linea di principio l’arrestato ha diritto di essere detenuto nella

giurisdizione in cui ha luogo l’istruzione (per essere facilitato nei contatti

con il difensore), nel caso di specie è evidente che l’istruzione (con l’atto

di chiusura) è ormai conclusa e altrettanto evidente che, con il passaggio in

anticipata espiazione di pena, l’accusato cambia, per così dire, statuto

acquisendo appunto quello del detenuto in espiazione di pena (sebbene gli

rimanga il diritto di chiedere di essere posto in libertà provvisoria),

sfuggendo al controllo giudiziario della detenzione garantito dall’art. 5 CEDU;

come detto l’istruttoria è conclusa e, sino al pubblico dibattimento, non vi

saranno più contatti tra le Autorità inquirenti e l’accusata con la necessità

d’intervento del difensore; ricordando poi che il cambiamento di regime deve

essere concretamente possibile quanto alle disponibilità logistiche (a questo

proposito sarà se del caso compito delle Autorità carcerarie ricercare la

disponibilità di incarcerare le due coaccusate in due strutture carcerarie

diverse d’Oltralpe);

-

per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità si

osserva che la reclamante è in detenzione preventiva dal 4 marzo 2007 (ad oggi

da poco più di tre mesi) ed in questo lasso di tempo l’inchiesta è stata

condotta con celerità tanto che si è già allo stadio della chiusura del

procedimento, il perdurare della detenzione preventiva presso il carcere

giudiziario non compromette il principio di proporzionalità, ritenuta comunque

la possibilità di procedere con un’anticipata espiazione di pena, come

evidenziato sopra, in strutture carcerarie diverse per reclamante e coaccusata,

ciò che permetterebbe di escludere il residuo pericolo di collusione;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

in particolare gli art. 75 cpv. 2 CP, 105 cpv. 1, 280 e 284 cpv. 1 let. a) CPP,

decide:

1. Il

reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Contro

la presente decisione, in materia di libertà personale, è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

a (con copia delle osservazioni presentate dal PP):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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