INC.2007.10002
Altre misure
18 giugno 2007Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2007.10002
Data decisione, Autorità:
18.06.2007, GIAR
Titolo:
Altre misure
MODALITÀ DELLA DETENZIONE
art. 105 cpv. 1 CPP-TI
art. 75 cpv. 2 CPS
Incarto n.
INC.2007.10002
Lugano
18 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo 31 maggio 2007 presentato
da
__________, carcere giudiziario __________
(patr. dall’avv. __________, __________)
contro
la decisione 22 maggio 2007 del PP Manuela Minotti
Perucchi che ha negato la richiesta dell’accusata reclamante di essere posta
in anticipata espiazione di pena;
viste le osservazioni 5 giugno
2007 del PP;
letti ed esaminati gli atti di
cui all'incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
__________ è stata arrestata il 4 marzo 2007 al valico ferroviario di
Chiasso, in occasione di un controllo delle Guardie di Confine, unitamente a __________;
il 5 marzo 2007 il PP ha promosso nei suoi confronti l’accusa per titolo di
riciclaggio di denaro e correità in riciclaggio aggravato mentre che questo
giudice, su istanza del PP ha confermato l’arresto dell’accusata considerata
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza nonché la presenza di
motivi di interesse pubblico quali il pericolo di fuga, i bisogni
dell’istruzione ed il pericolo di collusione con la coaccusata e con le persone
in Olanda, Romania e Italia cui le due donne avrebbero potuto far capo;
-
Il 16 maggio 2007 l’accusata ha chiesto al magistrato inquirente di
essere posta in regime di anticipata espiazione di pena ai sensi dell’art. 105
cpv. 1 CPP, con trasferimento al Penitenziario cantonale La Stampa;
-
con raccomandata 22 maggio 2007 (AI 81) il magistrato inquirente ha
comunicato alla difesa che “si potrà predisporre a breve il deposito degli
atti e, qualora non vi fossero richieste di complemento istruttorio, sia la
chiusura dell’istruttoria formale che il conseguente rinvio a giudizio potranno
intervenire celermente. Stante il perdurante pericolo di collusione tra le due
accusate, permangono bisogni istruttori che impongono il mantenimento della
carcerazione preventiva in stato di regime speciale. Respingo pertanto la
richiesta di ammissione di __________ in anticipata espiazione di pena ai sensi
dell’art. 105 cpv. 1 CPP”;
-
il 24 maggio 2007 il PP ha ordinato il deposito degli atti sino all’11
giugno 2007;
-
con il reclamo in discussione __________ ha impugnato la decisione con
la quale il PP le nega di potere mutare regime carcerario;
-
l’accusata, che beneficia di colloqui liberi con il suo legale dal 28
marzo 2007, afferma che il procedimento penale sarebbe progredito “prevalentemente
a fronte delle sue molto ampie ammissioni” e si trova già allo stadio del
deposito degli atti a comprova che lo scopo dell’istruzione è stato raggiunto;
l’istruzione avrebbe raggiunto un punto di tale solidità da impedire
oggettivamente e soggettivamente che le parti ne possano sovvertire le
risultanze; l’asserita permanenza di non meglio precisati bisogni istruttori e
del pericolo di collusione non sarebbero né presenti né concreti e il rifiuto
del PP non sarebbe giustificato, se non per infliggere alla reclamante un
regime carcerario draconiano e inutilmente afflittivo, e violerebbe il
principio di proporzionalità;
-
il PP, con osservazioni 5 giugno 2007, chiede che il reclamo venga
respinto affermando che “permangono bisogni istruttori che impongono il mantenimento
della carcerazione preventiva secondo regime speciale” (osservazioni p. 1);
dopo avere evidenziato delle contraddizioni tra le due coaccusate in merito
alle cifre manoscritte su bigliettini rinvenuti tra gli effetti personali delle
due donne che dovrebbero indicare l’ammontare complessivo dei prelevamenti
indebiti messi in atto in occasione del loro ultimo viaggio in Olanda, il PP
sostiene che se le due donne potessero incontrarsi in stato di carcerazione
secondo il regime ordinario “esse potrebbero concordare ritrattazioni
(totali o su singoli aspetti), rispettivamente mettere in atto strategie
difensive atte a compromettere o comunque essere di nocumento per le risultanze
dell’inchiesta” e “l’ipotesi secondo cui la temuta attività collusiva
potrebbe in ogni modo essere messa in atto tramite i rispettivi difensori, non
è evidentemente idonea ad escludere il pericolo concreto di collusione diretta
tra le accusate” (osservazioni p. 2);
-
la legittimazione attiva di __________, accusata e detenuta, è data ed
il reclamo, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
-
ai sensi dell’art. 280 cpv. 1 CPP è ammesso il reclamo al GIAR contro
tutti i provvedimenti e le omissioni del PP;
-
ai sensi dell’art. 75 cpv. 2 CP se vi è da attendersi che l’autore sarà
condannato ad una pena detentiva senza condizionale, gli si può concedere di
iniziare a scontarla anticipatamente mentre che ai sensi dell’art. 105 cpv. 1
CPP l’arrestato è posto in anticipata esecuzione di una pena privativa della
libertà, a sua richiesta e previa consultazione con il suo difensore,
compatibilmente con i bisogni dell’istruzione e con le circostanze;
-
la possibilità di sottoporsi anticipatamente all’esecuzione di una pena
era, sino all’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale, a
gennaio 2007, un’istituzione di diritto cantonale; con questa istituzione, che
si colloca tra il procedimento penale e l’esecuzione della pena, l’imputato
rinuncia espressamente al controllo giudiziario della detenzione garantito
dall’art. 5 CEDU (anche se gli rimane, ovviamente, la possibilità di chiedere
in ogni momento di essere liberato se ad esempio vengono a cadere i motivi che
giustificavano il mantenimento del carcere preventivo); il legislatore federale
ha ritenuto di dovere inserire, quale parte integrante del diritto d’esecuzione
della Confederazione, tale istituto viste le migliori opportunità di
reinserimento per chi si sottopone anticipatamente all’esecuzione della pena
(Messaggio concernente la modifica del CPS del 21 settembre 1998, p. 124);
-
l’accusato può chiedere in ogni tempo, non soltanto di essere messo in
libertà provvisoria ma, per motivi opposti, anche di essere posto nella
condizione detentiva di coloro che sono già stati condannati; poiché la
detenzione comporta inevitabilmente un forte isolamento, la persona in stato di
arresto può preferire il regime carcerario ordinario; la richiesta di
espiazione anticipata è generalmente presentata da rei confessi, tuttavia il
detenuto può preferire il trasferimento al regime carcerario ordinario, senza
per questo ammettere la propria colpevolezza; entrano in linea di conto
accusati che, comunque, non si attendono una sospensione condizionale della
pena (per es. per difetto delle condizioni legali) o che possono prospettarsi
una espiazione molto lunga, che eccederà verosimilmente la durata della
detenzione preventiva (Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP, ad art. 105, n°
1);
-
il diritto a beneficiare del regime detentivo previsto per i condannati
non è assoluto, ma subordinato ai bisogni dell’istruzione: il regime ordinario
può infatti rivelarsi incompatibile con il pericolo di inquinamento della
prove; il cambiamento di regime deve inoltre essere concretamente possibile
quanto alle disponibilità logistiche (Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP,
ad art. 105, n° 4 con riferimento al Messaggio aggiuntivo 3163A del 20 marzo
1991 concernente la revisione del codice di procedura penale del 10 luglio
1941);
-
a mente della difesa non solo l’inchiesta è conclusa (in effetti il PP
ha intimato la chiusura dell’istruzione formale in data 12 giugno 2007) ma la
reclamante avrebbe fatto delle “ampie ammissioni” e “l’istruzione ha
raggiunto un punto di tale solidità da impedire oggettivamente e
soggettivamente a che le parti, in qualsivoglia modo, ne possano sovvertire le
risultanze, escludendo dunque la possibilità di una collusione” (reclamo,
p. 3);
-
è pacifico che non vi sono più, nel presente stadio processuale, con la
chiusura del procedimento già intimata alle parti, bisogni istruttori (al di là
dell’emanazione dell’atto d’accusa e della celebrazione del processo), ma
permane pericolo di fuga e, a mente del PP, pericolo di collusione;
-
"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati
soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di
evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora
da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere
al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del
prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia,
allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di
ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del
prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di
questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera
astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297).
-
Il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove (eventualmente)
espone a rischio la corretta raccolta o conservazione degli atti istruttori (G.
Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica e
nel caso di specie il fatto che l’indagato si rifiuti ad esempio di rispondere
o neghi fatti sostenuti da altri accusati non è determinante, occorre che
l’indagato se messo in contatto con il coaccusato possa pregiudicare o
compromettere le prove acquisite agli atti e quindi il corretto svolgimento del
procedimento penale e, conseguentemente il suo esito e gli indizi di un tale
pericolo devono essere concreti (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi
Fatti
di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno
nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo)
dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione
testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo
astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che
un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente
che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al
contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19).
Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce
indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht,
BS 1999, § 68 no 13)
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.);
-
nel caso in esame è evidente come __________ abbia proceduto, dopo
un’iniziale e poco credibile versione, con delle ammissioni, che si sono andate
ampliando e precisando nei vari verbali mentre che la coaccusata __________ si
sia perlopiù accomodata a tali dichiarazioni e soltanto in occasione del
verbale davanti al PP del 28 marzo 2007 dopo precisa contestazione delle
ammissioni già fatte dalla qui reclamante e ancora in occasione del verbale 10
aprile 2007, e con riferimento praticamente al trasporto dell’importo
sequestrato ed alla sua provenienza illecita; permangono comunque
contraddizioni per quanto riguarda chi avrebbe allestito almeno parte dei
bigliettini rinvenuti al momento dell’arresto e riportanti cifre che
sembrerebbero corrispondere agli illeciti perpetrati dalle due donne in Olanda
(vi è comunque un preavviso calligrafico agli atti) – quindi al reato a monte
del riciclaggio di cui sono accusate le due donne (ciò per quanto concerne gli
importi conseguiti con l’abuso di impianti di elaborazione dati commesso in
Olanda che il magistrato inquirente sostiene essere ben maggiore di quanto
sequestrato in dogana alle accusate al momento dell’arresto) – nonché per
quanto riguarda il quantum del compenso e come tale compenso fosse stato diviso
in occasione del viaggio dall’Olanda all’Italia (in effetti __________ ha in un
primo tempo affermato di avere su di sé il compenso a lei destinato per poi
cambiare versione affermando che l’importo da lei trasportato era destinato a
compensare se stessa e la coaccusata in ragione di metà ciascuno (verb. PP
04.04.07, p. 10) per poi comunque dichiarare di avere ricevuto la propria quota
di compenso da __________, una parte al termine del primo giorno di “lavoro” in
Olanda ed il saldo il giorno della partenza (verb. PP di __________ del
09.05.07, p. 1 e 2) mentre che __________ ha dichiarato di avere consegnato
alla coaccusata l’importo ritrovato dagli inquirenti su __________ prima della
Considerandi
partenza dall’Olanda;
-
si tratta di elementi certamente non di dettaglio ma si osserva che a
questo stadio del procedimento divergenze minime su punti anche importanti, ma
ripetutamente ribaditi in presenza del magistrato e del proprio patrocinatore
(per di più a seguito di contestazioni delle dichiarazioni della coaccusata),
comportano la conseguenza che un eventuale accomodamento delle versioni
dell’una o dell’altra accusata potrebbe avere successo soltanto in caso di
verosimiglianza della nuova versione o in caso che l’accusata cambiasse
versione e fosse in grado di spiegarla con credibilità sufficiente;
-
va poi considerato che con il deposito atti le accusate hanno
sicuramente avuto integrale accesso ai verbali dell’una e dell’altra ed è
altrettanto vero che cambiamenti di versioni o ritrattazioni potrebbero essere
intraprese con una certa probabilità di successo soltanto se le due donne
avessero la possibilità di parlare liberamente tra loro analizzando le
dichiarazioni fatte e l’integralità degli elementi oggettivi in mano agli
inquirenti: per questo motivo, il residuo pericolo di collusione – riferito più
che altro a quanto avvenuto in Olanda – potrà essere evitato con la messa in
anticipata espiazione di pena delle due coaccusate in istituti di pena
separati, in modo da evitare i possibili atti d’influenza tra le due sino al
pubblico dibattimento che, vista la recente chiusura e a dipendenza dell’invio
dell’atto d’accusa, dovrebbe essere aggiornato ancora in tempi brevi;
-
in linea di principio l’arrestato ha diritto di essere detenuto nella
giurisdizione in cui ha luogo l’istruzione (per essere facilitato nei contatti
con il difensore), nel caso di specie è evidente che l’istruzione (con l’atto
di chiusura) è ormai conclusa e altrettanto evidente che, con il passaggio in
anticipata espiazione di pena, l’accusato cambia, per così dire, statuto
acquisendo appunto quello del detenuto in espiazione di pena (sebbene gli
rimanga il diritto di chiedere di essere posto in libertà provvisoria),
sfuggendo al controllo giudiziario della detenzione garantito dall’art. 5 CEDU;
come detto l’istruttoria è conclusa e, sino al pubblico dibattimento, non vi
saranno più contatti tra le Autorità inquirenti e l’accusata con la necessità
d’intervento del difensore; ricordando poi che il cambiamento di regime deve
essere concretamente possibile quanto alle disponibilità logistiche (a questo
proposito sarà se del caso compito delle Autorità carcerarie ricercare la
disponibilità di incarcerare le due coaccusate in due strutture carcerarie
diverse d’Oltralpe);
-
per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità si
osserva che la reclamante è in detenzione preventiva dal 4 marzo 2007 (ad oggi
da poco più di tre mesi) ed in questo lasso di tempo l’inchiesta è stata
condotta con celerità tanto che si è già allo stadio della chiusura del
procedimento, il perdurare della detenzione preventiva presso il carcere
giudiziario non compromette il principio di proporzionalità, ritenuta comunque
la possibilità di procedere con un’anticipata espiazione di pena, come
evidenziato sopra, in strutture carcerarie diverse per reclamante e coaccusata,
ciò che permetterebbe di escludere il residuo pericolo di collusione;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
in particolare gli art. 75 cpv. 2 CP, 105 cpv. 1, 280 e 284 cpv. 1 let. a) CPP,
decide:
1. Il
reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro
la presente decisione, in materia di libertà personale, è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
a (con copia delle osservazioni presentate dal PP):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster