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Decisione

INC.2007.10103

Altre misure

18 giugno 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno

nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo)

dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione

testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo

astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che

un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile,

rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in

relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72

no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non

costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches

Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13),

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.);

-

nel caso in esame è evidente come __________ si sia perlopiù accomodata

alle dichiarazioni della coaccusata __________: ciò è avvenuto per le sue prime

ammissioni (parziali), avvenute soltanto in occasione del verbale davanti al PP

del 28 marzo 2007 dopo precisa contestazione delle ammissioni già fatte da __________

e ancora in occasione del verbale 10 aprile 2007, e con riferimento

praticamente al trasporto dell’importo sequestrato ed alla sua provenienza

illecita; permangono comunque contraddizioni per quanto riguarda chi avrebbe

allestito almeno parte dei bigliettini rinvenuti al momento dell’arresto e

riportanti cifre che sembrerebbero corrispondere agli illeciti perpetrati in

Olanda (vi è comunque un preavviso calligrafico agli atti) – quindi al reato a

monte del riciclaggio di cui sono accusate le due donne (ciò per quanto

concerne gli importi conseguiti con l’abuso di impianti di elaborazione dati

commesso in Olanda che il magistrato inquirente sostiene essere ben maggiore di

quanto sequestrato in dogana alle accusate al momento dell’arresto) – nonché

per quanto riguarda il quantum del compenso e come tale compenso fosse stato

diviso in occasione del viaggio dall’Olanda all’Italia (in effetti __________

ha in un primo tempo affermato di avere su di sé il compenso a lei destinato

per poi cambiare versione affermando che l’importo da lei trasportato era

destinato a compensare se stessa e la coaccusata in ragione di metà ciascuno

(verb. PP 04.04.07, p. 10) per poi comunque dichiarare di avere ricevuto la

propria quota di compenso da __________ una parte al termine del primo giorno

di “lavoro” in Olanda ed il saldo il giorno della partenza (verb. PP di __________

del 09.05.07, p. 1 e 2) mentre che __________ ha dichiarato di avere consegnato

alla coaccusata l’importo ritrovato dagli inquirenti su __________ prima della

partenza dall’Olanda;

Considerandi

-

si tratta di elementi certamente non di dettaglio ma si osserva che a

questo stadio del procedimento divergenze minime su punti anche importanti, ma

ripetutamente ribaditi in presenza del magistrato e del proprio patrocinatore

(per di più a seguito di contestazioni delle dichiarazioni della coaccusata),

comportano la conseguenza che un eventuale accomodamento delle versioni

dell’una o dell’altra accusata potrebbe avere successo soltanto in caso di

verosimiglianza della nuova versione o in caso che l’accusata cambiasse

versione e fosse in grado di spiegarla con credibilità sufficiente;

-

va poi considerato che con il deposito atti le accusate hanno

sicuramente avuto integrale accesso ai verbali dell’una e dell’altra ed è

altrettanto vero che cambiamenti di versioni o ritrattazioni potrebbero essere

intraprese con una certa probabilità di successo soltanto se le due donne

avessero la possibilità di parlare liberamente tra loro analizzando le

dichiarazioni fatte e l’integralità degli elementi oggettivi in mano agli

inquirenti: per questo motivo, il residuo pericolo di collusione – riferito più

che altro a quanto avvenuto in Olanda – potrà essere evitato con la messa in

anticipata espiazione di pena delle due coaccusate in istutituti di pena

separati, in modo da evitare i possibili atti d’influenza tra le due sino al

pubblico dibattimento che, vista la recente chisura e a dipendenza dell’invio

dell’atto d’accusa, dovrebbe essere aggiornato ancora in tempi brevi;

-

in linea di principio l’arrestato ha diritto di essere detenuto nella

giurisdizione in cui ha luogo l’istruzione (per essere facilitato nei contatti

con il difensore), nel caso di specie è evidente che l’istruzione (con l’atto

di chiusura) è ormai conclusa e altrettanto evidente che, con il passaggio in

anticipata espiazione di pena, l’accusato cambia, per così dire, statuto

acquisendo appunto quello del detenuto in espiazione di pena (sebbene gli

rimanga il diritto di chiedere di essere posto in libertà provvisoria),

sfuggendo al controllo giudiziario della detenzione garantito dall’art. 5 CEDU;

come detto l’istruttoria è conclusa e, sino al pubblico dibattimento, non vi

saranno più contatti tra le Autorità inquirenti e l’accusata con la necessità

d’intervento del difensore; ricordando poi che il cambiamento di regime deve

essere concretamente possibile quanto alle disponibilità logistiche (a questo

proposito sarà se del caso compito delle Autortità carcerarie ricercare la

disponibilità di incarcerare le due coaccusate in due strutture carcerarie

diverse d’Oltralpe);

-

per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità si osserva

che la reclamante è in detenzione preventiva dal 4 marzo 2007 (ad oggi da poco

più di tre mesi) ed in questo lasso di tempo l’inchiesta è stata condotta con

celerità tanto che si è già allo stadio della chiusura del procedimento, il

perdurare della detenzione preventiva presso il carcere giudiziario non

compromette il principio di proporzionalità, ritenuta comunque la possibilità

di procedere con un’anticipata espiazione di pena, come evidenziato sopra, in

strutture carcerarie diverse per reclamante e coaccusata, ciò che permetterebbe

di escludere il residuo pericolo di collusione;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

in particolare gli art. 75 cpv. 2 CP, 105 cpv. 1, 280 e 284 cpv. 1 let. a) CPP,

decide:

1. Il

reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Contro

la presente decisione, in materia di libertà personale, è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

a (con copia delle osservazioni presentate dal PP):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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