INC.2007.16702
Istanza di libertà provvisoria. Istanza accolta con misure sostitutive
30 aprile 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.16702
Data decisione, Autorità:
30.04.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria. Istanza accolta con misure sostitutive
MISURE SOSTITUTIVE DELL'ARRESTO
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
art. 190 CPS
Incarto n.
INC.2007.16702
Lugano
30 aprile 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 23 aprile 2007 da
__________
patr. d’ufficio dall’__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo 27 aprile 2007
dal Procuratore pubblico Moreno Capella,
Lugano
preso atto delle osservazioni 28
aprile 2007 della difesa;
visto l'inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è in stato arrestato
il 6 aprile 2007 con contestuale promozione dell'accusa per il reato di
violenza carnale ai danni di __________, fatti avvenuti la notte tra il 5 ed il
6 aprile 2007 presso il domicilio dell’accusato a __________ (doc. 1 e 2 inc.
GIAR 167.2007.1).
L'arresto è stato confermato il
giorno successivo da questo giudice ritenuti presenti, oltre che seri e
concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell'inchiesta e pericolo di
collusione (doc. 4 inc. GIAR cit.).
2.
Con l'istanza qui in discussione __________
chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, dopo
aver rilevato di non avere avuto accesso agli atti, ritiene che, “per quanto
è dato sapere alla difesa”, agli atti, seppure siano già stati esperiti più
verbali di polizia delle persone coinvolte, non vi sarebbero indizi concreti
atti a corroborare la versione dei fatti fornita dalla presunta vittima, e
contestata dall’accusato, il quale ha sempre dato una versione costante e
lineare dei fatti. I bisogni dell’inchiesta sarebbero da ritenere conclusi,
ritenuto che si è già proceduto ad ordinare le analisi scientifiche sulle prove
organiche raccolte, il controllo sulle utenze in uso all’accusato, che, così
come la vittima e la teste __________, sarebbe stato sentito più volte dagli
inquirenti. Unico atto istruttorio che si potrebbe ancora effettuare è
l’audizione di tale “__________”, oggetto di un avviso di ricerca, ma tuttora
irreperibile. In tali circostanze il pericolo di collusione non sarebbe
attuale. Da ultimo, a titolo abbondanziale, non essendo stati ritenuti quali
motivi per giustificare il mantenimento della detenzione preventiva, la difesa
contesta esistenza di pericolo di fuga e di pericolo di recidiva.
3.
Di parere diverso il magistrato
inquirente che ha preavvisato negativamente l'istanza, ritenendola prematura.
Riassunti gli indizi di reato - che “non si sono affievoliti. Anzi.”-,
il Procuratore pubblico evidenzia l'esistenza di bisogni dell'istruzione -
dovendosi ancora procedere all’audizione di __________ (nel frattempo
identificato in __________ e nei cui confronti sono stati emanati il 16.04.2007
una ricerca di soggiorno con allegata citazione), a quelle, da parte del
magistrato inquirente, della presunta vittima, della testimone (interrogatori
già fissati per il 25 e 27 aprile 2007) e dell’accusato stesso, nonché “con
molta verosimiglianza” al confronto dell’accusato con __________ e, “se
necessario”, con la teste __________, inoltre gli inquirenti non sono
ancora in possesso dei risultati delle tracce biologiche e delle risultanze
della sorveglianza telefonica, che dovranno essere comunque contestati
all’accusato - e pericolo di collusione con la presunta vittima e con i testi __________
e __________. I principi di proporzionalità e celerità sarebbero rispettati.
Infine, in merito alla questione
dell’accesso agli atti, evidenzia di aver concesso alla difesa colloqui liberi
e di avere comunque informato in modo regolare telefonicamente la difesa circa
l’avanzamento dell’inchiesta, rilevato comunque che allo stadio attuale del
procedimento “gli inquirenti abbiano l’esigenza di non scoprire subito tutte
le carte”.
4.
In data 25 aprile 2007 e 27
aprile 2007 il Procuratore pubblico ha proceduto all’audizione della presunta
vittima e della testimone __________.
Con scritto 27 aprile 2007
(anticipato via fax) questo giudice, preso atto dell’istanza della difesa volta
ad ottenere l’accesso agli atti, ha chiesto al Procuratore pubblico, alla luce
della giurisprudenza del Tribunale federale, di indicare quali atti potessero
essere ostensi alla difesa e quali no. Da parte sua il magistrato inquirente al
termine del verbale di __________ ha concesso alla difesa completo accesso agli
atti (revocando però i colloqui liberi), nonché fissato l’interrogatorio di __________
per oggi, 30 aprile 2007, alle ore 12.15.
5.
Con osservazioni 28 aprile 2007,
dopo aver esaminato l’intero incarto, la difesa si riconferma nella primitiva
istanza, rilevando nel contempo che qualora questo giudice dovesse ritenere
dato un concreto pericolo di collusione dell’accusato con la presunta vittima,
la di lei amica e __________ (tuttora irreperibile), lo stesso potrebbe
comunque essere limitato con l’adozione di misure sostitutive, quali ad esempio
il divieto di contattare e di frequentare dette persone.
6.
L'istanza, presentata
dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Ricevuta dal Ministero pubblico
in data 24 aprile 2007 è stata recapitata brevi manu a questo ufficio unitamente
all'incarto la mattina del 27 aprile 2007, nel rispetto dei termini di cui
all'art. 108 cpv. 1 CPP.
7.
Sebbene noti al patrocinatore ed
al magistrato inquirente, i principi generali in materia di detenzione
cautelare vengono qui di seguito esposti:
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene
validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR
2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova
di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente
proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni
dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale
misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni
dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo
e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e
riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,
1P.477/1993, consid. 3).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
8.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto, sono senz'altro dati
sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.
In particolare gli stessi
emergono da:
-
la versione resa dalla vittima è sostanzialmente lineare, al di là di
una certa imprecisione su aspetti comunque secondari: la stessa ha infatti più
volte ribadito che i fatti si sarebbero svolti nel bagno dell’appartamento
dell’accusato, che l’atto sessuale imposto sarebbe stato proceduto da sberle e
dall’episodio del telefonino supposto rubato da __________, che al fatto hanno
assistito sia __________ che __________, che al momento in cui l’accusato è
entrato in bagno lei si trovava seduta sull’asse del WC, che forse non vi è
stata eiaculazione, che lo stesso l’ha poi accompagnata alla Stazione e che vi
è stato un traffico telefonico tra lei, l’amica e lo stesso __________ (cfr.
verb. Pol. 6 e 12.04.2007, verb. PP 25 e 27.04.2007);
-
le dichiarazioni di __________ – che al momento dei fatti era sostanzialmente
l’unica persona sobria (0.049 per mille), sentita dalla polizia prima di __________,
quindi senza la possibilità che le due amiche potessero concordare una versione
comune da fornire agli inquirenti - la quale ha dichiarato di aver assistito
alla scena dell’accusato che seguiva __________ in bagno, che l’ha respinta
fuori dal bagno quando lei ha tentato di soccorrere l’amica, che l’accusato ha
sfilato i pantaloni a __________ fuori dal bagno dove la stessa era riuscita a
fuggire, per poi riportarla all’interno del bagno, che ha sentito la vittima
gridare e piangere ed infine, che sin dall’inizio della serata l’accusato ha
mostrato un interesse particolare nei confronti di __________; in sostanza
quanto dichiarato da __________, seppure divergente in alcuni particolari non
rilevanti, corrobora la versione data dalla presunta vittima.
Ulteriori elementi indizianti
emergono non soltanto dalle deposizioni testimoniali agli atti, segnatamente da
quelle di __________ e di __________ – che hanno incontrato/visto __________ ed
__________ alla ricerca e nel tentativo di entrare in contatto con la Polizia e
che hanno dichiarato che gli stessi apparivano molto agitati, in particolare la
ragazza (cfr. verb. Pol. 6.04.2007 e 24.04.2007) -, e dai numerosi tentativi
telefonici effettuati da __________ per chiedere aiuto alla Polizia e relative
trascrizioni delle chiamate (cfr. AI 33), ma anche dalle dichiarazioni rese da __________,
che non appaiono del tutto lineari, seppure lo stesso neghi di aver commesso il
reato addebitatogli. Nei primi verbali, infatti, egli ha dichiarato unicamente
di avere passato la serata con le due ragazze e __________, di essersi
arrabbiato con __________ perchè pensava gli avesse rubato il telefonino (poi
recuperato nel bagno dove la stessa si trovava) e di aver subito le attenzioni
della ragazza che lo avrebbe accarezzato sopra i vestiti, precisando di non
aver avuto alcun rapporto sessuale con __________ (cfr. verb. pol. 6.04.2007 e
GIAR 7.04.2007). Nel successivo verbale di polizia ha invece fornito, pur
continuando a negare di avere commesso il reato addebitatogli, una versione dei
fatti a tratti quantomeno singolare e non del tutto conforme a quella data
inizialmente. In particolare ha asserito che già in sala __________ avrebbe
iniziato a toccarlo e si sarebbe seduta “sopra di me”, che sarebbe
entrato nel bagno arrabbiato a recuperare il telefono, __________ avrebbe fatto
la dolce, “Io mi sono incazzato. Ma non ho fatto violenza fisica. Ho alzato la voce. Le ho detto “ma ti ospito in casa mia, e mi rubi il telefono?” Ero incazzato.
(…) Io avevo la porta del bagno chiusa dietro la schiena, e ricordo che l’altra
ragazza tentava di entrare nel bagno spingendo la porta, come se stesse
succedendo qualcosa. Ma era solo la voce. Io gridavo. Dopo io,
così, ho capito che sono bastarde, e sono uscito da bagno, e sono andato a
vedere se mi mancavano i soldi, in camera”, a quel momento __________ e __________
non c’erano più ma avrebbe sentito le loro voci nella scala per uscire
dall’appartamento, che al suo ritorno in sala avrebbe trovato __________ seduta
sul divano senza pantaloni e senza mutande, “a quel punto ero tutto confuso.
Sicuramente non l’ho picchiata,. Lei era ruffiana, tutta dolce. Ma non è
successo niente. Io avevo sempre i vestiti. L’ho toccata un po’ sui fianchi e
sulle gambe. Lei mi ha chiesto fr. 200.--. Ma io ho pensato alla mia fidanzata.
E quindi non è successo niente.(..) Lei ha messo i pantaloni e dimenticato di
mettere le mutande”, ciò di cui si sarebbe accorta soltanto salendo in
macchina, motivo per cui sarebbero ritornati nell’appartamento, avrebbero
ritrovato le mutande che comunque la ragazza non avrebbe indossato (cfr. verb.
Pol. 11.04.2007)
9.
I bisogni istruttori atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale non si identificano
semplicemente con gli atti ancora da assumere in quanto tali, o con gli
accertamenti ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di
inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta
(o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000,
nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss., no. 701a;
RDAT 1988 no. 24; DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in
quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw.
die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit.,
no. 701a). Gli elementi
di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno
nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo)
dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale,
il pericolo di collusione non può essere indicato in modo astratto a
giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che
un’influenza (dell’accusato nei confronti del teste) sia possibile,
rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d’interessi (tra i due) in
relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72
no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non
costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches
Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
Per quanto riguarda gli atti
istruttori ordinati dal Procuratore pubblico (analisi tracce biologiche e
tabulati telefonici) e le cui risultanze non sono ancora pervenute, trattasi di
accertamenti che non possono in ogni caso essere alterati dall'accusato, poco
importa che dette risultanze dovranno essergli successivamente contestate.
La presunta vittima __________ e
la teste __________ sono già state sentite dal Procuratore pubblico ed hanno
sostanzialmente confermato la versione già resa in Polizia (cfr. verb. PP 25 e
27.04.2007).
Il verbale PP di __________ è
stato nel frattempo (il 27 aprile u.s.) fissato per oggi, ultimo giorno per
l’emanazione della presente decisione (ciò che legittima il dubbio che non sia
per il magistrato inquirente atto indispensabile e rilevante ai fini
dell’istanza di libertà provvisoria, né sostiene trattarsi di atto istruttorio
dal quale potrebbero emergere eventuali ulteriori bisogni istruttori
suscettibili di manovre collusive).
Se è vero che l’atteggiamento
processuale di __________, che, come detto, verrà sentito in data odierna (per
la prima volta, seppure in carcere ormai da oltre tre settimane) dal magistrato
inquirente non può essere definito del tutto trasparente e che con l’altra
persona presente la sera dei fatti incriminati, successivamente identificata
nel cittadino americano __________ (nei cui confronti il Procuratore pubblico
ha emesso una ricerca di soggiorno con allegata citazione a comparire) sussiste
un chiaro pericolo di collusione, visto che lo stesso era amico/conoscente
dell’accusato, è altrettanto vero che non è ancora stato possibile
rintracciarlo e che esistono forti dubbi che lo stesso, cittadino americano in
Svizzera con un visto turistico, possa esserlo a breve, non potendosi del resto
escludere che sia rientrato al proprio Paese, né va trascurato che quest’ultimo
la sera dei fatti incriminati prima dell’arrivo della Polizia si è di fatto
dileguato e che non sussistono elementi concreti per ritenere che __________
sia in grado di rintracciarlo. Circostanze queste che non permettono, anzi il
contrario, di concludere che si possa procedere a breve (e neppure a lungo
termine) all’audizione di __________.
Per quanto concerne invece
l’asserito pericolo di collusione con __________ ed __________, ribadito che le
stesse hanno già confermato i rispettivi verbali di polizia dinnanzi al
Procuratore pubblico, giova rilevare che dagli atti emerge che i rispettivi
confronti con l’accusato, in particolare quello con la presunta vittima (che “si
imporrà” a livello predibattimentale, cfr. verb. PP 27.04.2007 di __________),
non sono ancora stati ordinati e che a far tempo dal 1 maggio p.v. le due
ragazze inizieranno a lavorare altrove, non in Ticino, in luogo ignoto
all’accusato.
Ciò premesso appare difficilmente
ipotizzabile sia che __________ potrà essere rintracciato e quindi sentito in
tempi brevi, sia che __________ possa prendere contatto con __________ e con __________
al fine di indurle a rendere una diversa versione dei fatti a lui più
favorevole - in tale remota ipotesi e qualora le stesse dovessero lasciarsi
influenzare si sconfinerebbe dai limiti della correttezza o del penalmente
tutelabile, tanto più che entrambe, peraltro assistite da un legale, sono state
più volte sentite (dalla Polizia e, da ultimo, dal Procuratore pubblico) ed
hanno confermato la propria versione dei fatti (cfr. per analogia CRP
23.04.2007 in re M.G., 60.2007.121, cons. 15) -.
In virtù di quanto precede,
ribadito che in data odierna si procederà all’interrogatorio dinanzi al
magistrato inquirente di __________, l’audizione di __________ ed il confronto
predibattimentale tra la presunta vittima e l’accusato (cui il Procuratore
pubblico ha intenzione di procedere a data ancora da definirsi, cfr. verb. PP
27.04.2007 di __________), costituiscono i soli bisogni d’inchiesta, con
corollario del relativo pericolo di collusione in caso di messa in libertà
provvisoria dell’accusato, tuttavia essi non sono tali da giustificare, in una
ponderazione degli interessi in gioco e tenuto conto della circostanze sopra
descritte, la protrazione della detenzione preventiva dell’accusato qui
istante.
10.
Il preavviso del magistrato
inquirente non fa menzione né di un pericolo di recidiva, né di un pericolo di
fuga.
In assenza di motivazioni e/o
indicazioni in tal senso, questo giudice può esimersi dall'esaminarne
l'eventuale esistenza, che neppure emerge in modo evidente dall'incarto.
11.
In conclusione, vista l'assenza
di indicazioni circa pericolo di recidiva o di fuga e visto quanto detto in
particolare al considerando n. 9 della presente in merito all'invocato pericolo
di collusione occorre concludere, anche per motivi di proporzionalità (la
gravità del reato da sola non bastando), che la detenzione preventiva cui è
astretto __________non è più rispettosa dei dettami di legge che permettono
restrizione del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e
che pertanto __________ dovrà essere messo in libertà provvisoria alle
condizioni – volte a scongiurare il pericolo di collusione – di evitare
qualsiasi contatto con le altre persone coinvolte, segnatamente __________, __________
e __________, di rimanere costantemente a disposizione delle autorità
inquirenti per il seguito dell’inchiesta e di rendersi reperibile attraverso il
patrocinatore, pena il ripristino della misura e/o, se ne sono date le
condizioni, l'estensione del procedimento a reati contro l'amministrazione
della giustizia (cfr. per analogia CRP 16 settembre 2005 in re B., 60.2004.297, consid. 12; artt. 96 e 107 CPP).
Soluzione che s’impone anche in
ossequio al principio di proporzionalità.
Il presente giudizio, in tema di
libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 190 CP, 95 ss, 102, 107, 108, 284 CPP, 39 LTG,
decide
1. L'istanza è accolta, di conseguenza __________ è posto in
libertà provvisoria con effetto immediato, alle seguenti e cumulative
condizioni:
a.
evitare qualsiasi contatto (attivo e passivo) con le altre persone
coinvolte nell'inchiesta, segnatamente con __________, __________ e __________;
b.
rimanere costantemente a disposizione degli inquirenti, per
qualsiasi ulteriore necessità, rendendosi reperibile per il tramite del
patrocinatore.
La violazione delle
condizioni indicate potrà condurre al ripristino della misura cautelare
privativa della libertà (art. 109 CPP).
Considerandi
2.
Il Procuratore pubblico è invitato a disporre per
l'immediata esecuzione della presente decisione.
3.
Non si percepiscono
né tassa né spese giudiziarie.
4.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP
Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.
5.
Intimazione:
anticipata via fax:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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