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Decisione

INC.2007.16702

Istanza di libertà provvisoria. Istanza accolta con misure sostitutive

30 aprile 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

8.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto, sono senz'altro dati

sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.

In particolare gli stessi

emergono da:

-

la versione resa dalla vittima è sostanzialmente lineare, al di là di

una certa imprecisione su aspetti comunque secondari: la stessa ha infatti più

volte ribadito che i fatti si sarebbero svolti nel bagno dell’appartamento

dell’accusato, che l’atto sessuale imposto sarebbe stato proceduto da sberle e

dall’episodio del telefonino supposto rubato da __________, che al fatto hanno

assistito sia __________ che __________, che al momento in cui l’accusato è

entrato in bagno lei si trovava seduta sull’asse del WC, che forse non vi è

stata eiaculazione, che lo stesso l’ha poi accompagnata alla Stazione e che vi

è stato un traffico telefonico tra lei, l’amica e lo stesso __________ (cfr.

verb. Pol. 6 e 12.04.2007, verb. PP 25 e 27.04.2007);

-

le dichiarazioni di __________ – che al momento dei fatti era sostanzialmente

l’unica persona sobria (0.049 per mille), sentita dalla polizia prima di __________,

quindi senza la possibilità che le due amiche potessero concordare una versione

comune da fornire agli inquirenti - la quale ha dichiarato di aver assistito

alla scena dell’accusato che seguiva __________ in bagno, che l’ha respinta

fuori dal bagno quando lei ha tentato di soccorrere l’amica, che l’accusato ha

sfilato i pantaloni a __________ fuori dal bagno dove la stessa era riuscita a

fuggire, per poi riportarla all’interno del bagno, che ha sentito la vittima

gridare e piangere ed infine, che sin dall’inizio della serata l’accusato ha

mostrato un interesse particolare nei confronti di __________; in sostanza

quanto dichiarato da __________, seppure divergente in alcuni particolari non

rilevanti, corrobora la versione data dalla presunta vittima.

Ulteriori elementi indizianti

emergono non soltanto dalle deposizioni testimoniali agli atti, segnatamente da

quelle di __________ e di __________ – che hanno incontrato/visto __________ ed

__________ alla ricerca e nel tentativo di entrare in contatto con la Polizia e

che hanno dichiarato che gli stessi apparivano molto agitati, in particolare la

ragazza (cfr. verb. Pol. 6.04.2007 e 24.04.2007) -, e dai numerosi tentativi

telefonici effettuati da __________ per chiedere aiuto alla Polizia e relative

trascrizioni delle chiamate (cfr. AI 33), ma anche dalle dichiarazioni rese da __________,

che non appaiono del tutto lineari, seppure lo stesso neghi di aver commesso il

reato addebitatogli. Nei primi verbali, infatti, egli ha dichiarato unicamente

di avere passato la serata con le due ragazze e __________, di essersi

arrabbiato con __________ perchè pensava gli avesse rubato il telefonino (poi

recuperato nel bagno dove la stessa si trovava) e di aver subito le attenzioni

della ragazza che lo avrebbe accarezzato sopra i vestiti, precisando di non

aver avuto alcun rapporto sessuale con __________ (cfr. verb. pol. 6.04.2007 e

GIAR 7.04.2007). Nel successivo verbale di polizia ha invece fornito, pur

continuando a negare di avere commesso il reato addebitatogli, una versione dei

fatti a tratti quantomeno singolare e non del tutto conforme a quella data

inizialmente. In particolare ha asserito che già in sala __________ avrebbe

iniziato a toccarlo e si sarebbe seduta “sopra di me”, che sarebbe

entrato nel bagno arrabbiato a recuperare il telefono, __________ avrebbe fatto

la dolce, “Io mi sono incazzato. Ma non ho fatto violenza fisica. Ho alzato la voce. Le ho detto “ma ti ospito in casa mia, e mi rubi il telefono?” Ero incazzato.

(…) Io avevo la porta del bagno chiusa dietro la schiena, e ricordo che l’altra

ragazza tentava di entrare nel bagno spingendo la porta, come se stesse

succedendo qualcosa. Ma era solo la voce. Io gridavo. Dopo io,

così, ho capito che sono bastarde, e sono uscito da bagno, e sono andato a

vedere se mi mancavano i soldi, in camera”, a quel momento __________ e __________

non c’erano più ma avrebbe sentito le loro voci nella scala per uscire

dall’appartamento, che al suo ritorno in sala avrebbe trovato __________ seduta

sul divano senza pantaloni e senza mutande, “a quel punto ero tutto confuso.

Sicuramente non l’ho picchiata,. Lei era ruffiana, tutta dolce. Ma non è

successo niente. Io avevo sempre i vestiti. L’ho toccata un po’ sui fianchi e

sulle gambe. Lei mi ha chiesto fr. 200.--. Ma io ho pensato alla mia fidanzata.

E quindi non è successo niente.(..) Lei ha messo i pantaloni e dimenticato di

mettere le mutande”, ciò di cui si sarebbe accorta soltanto salendo in

macchina, motivo per cui sarebbero ritornati nell’appartamento, avrebbero

ritrovato le mutande che comunque la ragazza non avrebbe indossato (cfr. verb.

Pol. 11.04.2007)

9.

I bisogni istruttori atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale non si identificano

semplicemente con gli atti ancora da assumere in quanto tali, o con gli

accertamenti ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di

inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta

(o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000,

nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss., no. 701a;

RDAT 1988 no. 24; DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in

quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw.

die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit.,

no. 701a). Gli elementi

di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno

nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo)

dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale,

il pericolo di collusione non può essere indicato in modo astratto a

giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che

un’influenza (dell’accusato nei confronti del teste) sia possibile,

rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d’interessi (tra i due) in

relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72

no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non

costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches

Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

Per quanto riguarda gli atti

istruttori ordinati dal Procuratore pubblico (analisi tracce biologiche e

tabulati telefonici) e le cui risultanze non sono ancora pervenute, trattasi di

accertamenti che non possono in ogni caso essere alterati dall'accusato, poco

importa che dette risultanze dovranno essergli successivamente contestate.

La presunta vittima __________ e

la teste __________ sono già state sentite dal Procuratore pubblico ed hanno

sostanzialmente confermato la versione già resa in Polizia (cfr. verb. PP 25 e

27.04.2007).

Il verbale PP di __________ è

stato nel frattempo (il 27 aprile u.s.) fissato per oggi, ultimo giorno per

l’emanazione della presente decisione (ciò che legittima il dubbio che non sia

per il magistrato inquirente atto indispensabile e rilevante ai fini

dell’istanza di libertà provvisoria, né sostiene trattarsi di atto istruttorio

dal quale potrebbero emergere eventuali ulteriori bisogni istruttori

suscettibili di manovre collusive).

Se è vero che l’atteggiamento

processuale di __________, che, come detto, verrà sentito in data odierna (per

la prima volta, seppure in carcere ormai da oltre tre settimane) dal magistrato

inquirente non può essere definito del tutto trasparente e che con l’altra

persona presente la sera dei fatti incriminati, successivamente identificata

nel cittadino americano __________ (nei cui confronti il Procuratore pubblico

ha emesso una ricerca di soggiorno con allegata citazione a comparire) sussiste

un chiaro pericolo di collusione, visto che lo stesso era amico/conoscente

dell’accusato, è altrettanto vero che non è ancora stato possibile

rintracciarlo e che esistono forti dubbi che lo stesso, cittadino americano in

Svizzera con un visto turistico, possa esserlo a breve, non potendosi del resto

escludere che sia rientrato al proprio Paese, né va trascurato che quest’ultimo

la sera dei fatti incriminati prima dell’arrivo della Polizia si è di fatto

dileguato e che non sussistono elementi concreti per ritenere che __________

sia in grado di rintracciarlo. Circostanze queste che non permettono, anzi il

contrario, di concludere che si possa procedere a breve (e neppure a lungo

termine) all’audizione di __________.

Per quanto concerne invece

l’asserito pericolo di collusione con __________ ed __________, ribadito che le

stesse hanno già confermato i rispettivi verbali di polizia dinnanzi al

Procuratore pubblico, giova rilevare che dagli atti emerge che i rispettivi

confronti con l’accusato, in particolare quello con la presunta vittima (che “si

imporrà” a livello predibattimentale, cfr. verb. PP 27.04.2007 di __________),

non sono ancora stati ordinati e che a far tempo dal 1 maggio p.v. le due

ragazze inizieranno a lavorare altrove, non in Ticino, in luogo ignoto

all’accusato.

Ciò premesso appare difficilmente

ipotizzabile sia che __________ potrà essere rintracciato e quindi sentito in

tempi brevi, sia che __________ possa prendere contatto con __________ e con __________

al fine di indurle a rendere una diversa versione dei fatti a lui più

favorevole - in tale remota ipotesi e qualora le stesse dovessero lasciarsi

influenzare si sconfinerebbe dai limiti della correttezza o del penalmente

tutelabile, tanto più che entrambe, peraltro assistite da un legale, sono state

più volte sentite (dalla Polizia e, da ultimo, dal Procuratore pubblico) ed

hanno confermato la propria versione dei fatti (cfr. per analogia CRP

23.04.2007 in re M.G., 60.2007.121, cons. 15) -.

In virtù di quanto precede,

ribadito che in data odierna si procederà all’interrogatorio dinanzi al

magistrato inquirente di __________, l’audizione di __________ ed il confronto

predibattimentale tra la presunta vittima e l’accusato (cui il Procuratore

pubblico ha intenzione di procedere a data ancora da definirsi, cfr. verb. PP

27.04.2007 di __________), costituiscono i soli bisogni d’inchiesta, con

corollario del relativo pericolo di collusione in caso di messa in libertà

provvisoria dell’accusato, tuttavia essi non sono tali da giustificare, in una

ponderazione degli interessi in gioco e tenuto conto della circostanze sopra

descritte, la protrazione della detenzione preventiva dell’accusato qui

istante.

10.

Il preavviso del magistrato

inquirente non fa menzione né di un pericolo di recidiva, né di un pericolo di

fuga.

In assenza di motivazioni e/o

indicazioni in tal senso, questo giudice può esimersi dall'esaminarne

l'eventuale esistenza, che neppure emerge in modo evidente dall'incarto.

11.

In conclusione, vista l'assenza

di indicazioni circa pericolo di recidiva o di fuga e visto quanto detto in

particolare al considerando n. 9 della presente in merito all'invocato pericolo

di collusione occorre concludere, anche per motivi di proporzionalità (la

gravità del reato da sola non bastando), che la detenzione preventiva cui è

astretto __________non è più rispettosa dei dettami di legge che permettono

restrizione del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e

che pertanto __________ dovrà essere messo in libertà provvisoria alle

condizioni – volte a scongiurare il pericolo di collusione – di evitare

qualsiasi contatto con le altre persone coinvolte, segnatamente __________, __________

e __________, di rimanere costantemente a disposizione delle autorità

inquirenti per il seguito dell’inchiesta e di rendersi reperibile attraverso il

patrocinatore, pena il ripristino della misura e/o, se ne sono date le

condizioni, l'estensione del procedimento a reati contro l'amministrazione

della giustizia (cfr. per analogia CRP 16 settembre 2005 in re B., 60.2004.297, consid. 12; artt. 96 e 107 CPP).

Soluzione che s’impone anche in

ossequio al principio di proporzionalità.

Il presente giudizio, in tema di

libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 190 CP, 95 ss, 102, 107, 108, 284 CPP, 39 LTG,

decide

1. L'istanza è accolta, di conseguenza __________ è posto in

libertà provvisoria con effetto immediato, alle seguenti e cumulative

condizioni:

a.

evitare qualsiasi contatto (attivo e passivo) con le altre persone

coinvolte nell'inchiesta, segnatamente con __________, __________ e __________;

b.

rimanere costantemente a disposizione degli inquirenti, per

qualsiasi ulteriore necessità, rendendosi reperibile per il tramite del

patrocinatore.

La violazione delle

condizioni indicate potrà condurre al ripristino della misura cautelare

privativa della libertà (art. 109 CPP).

Considerandi

2.

Il Procuratore pubblico è invitato a disporre per

l'immediata esecuzione della presente decisione.

3.

Non si percepiscono

né tassa né spese giudiziarie.

4.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP

Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.

5.

Intimazione:

anticipata via fax:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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