INC.2007.17004
Proroga carcere preventivo
2 ottobre 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.17004
Data decisione, Autorità:
02.10.2007, GIAR
Titolo:
Proroga carcere preventivo
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.17004
Lugano
2 ottobre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga della
carcerazione preventiva presentata il 27 settembre 2007 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella
nei confronti di
__________, __________, __________,
attualmente c/o __________
patr. d’ufficio dall’avv. __________, __________
viste le osservazioni della
difesa (1 ottobre 2007);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il 9
aprile 2007 con contestuale promozione dell’accusa per i reati di omicidio
intenzionale (tentato), sub. esposizione a pericolo della vita altrui, sub.
lesioni gravi, sub. lesioni semplici (con veleno/un’arma o oggetto pericoloso)
e guida in stato di inattitudine per avere “a __________ presso la __________
__________, la notte del 9.04.2007, penetrando previo scasso presso
l’agriturismo, dirigendosi quindi verso la stanza da letto, aggredito __________
__________, che si trovava sul letto, dapprima colpendolo con un bastone e
successivamente infliggendogli un imprecisato numero di coltellate tentato di
uccidere __________, non riuscendovi grazie all’intervento della Polizia”, nonché
per avere circolato quella notte con la propria autovettura in stato di ebrietà
(doc. 1e 2, inc. GIAR 170.2007.1).
L’arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo in considerazione ,oltre che di seri e
concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell’inchiesta (interrogatori testi
e vittima, confronti, ricostruzione, analisi tracce assicurate, esame tabulati
telefonici, esame materiale sotto sequestro) e pericolo di recidiva (doc. 4,
inc. GIAR cit.).
B.
Con l’istanza qui in discussione
il Procuratore pubblico chiede una proroga di due mesi (cioè fino al 9 dicembre
2007) della carcerazione preventiva cui è astretto __________. Il magistrato
inquirente, dopo aver evidenziato i gravi indizi di reato, elenca i motivi che
ancora ostano alla chiusura dell'istruzione formale (consegna del rapporto di
polizia giudiziaria sui movimenti dell’accusato la sera dei fatti,
chiarificazione con il perito, già fissata per il prossimo 12 ottobre,
interrogatorio del medico legale, già fissato per il prossimo 15 ottobre, un
ulteriore interrogatorio dell’accusato - quo alle risultanze della perizia
psichiatrica, dei rapporti medico-legali e ai maltrattamenti ai danni di __________
oggetto di querela - , deposito degli atti) e sostiene l’esistenza di un
concreto pericolo di recidiva, come attestati sia dal referto peritale che dai
precedenti di __________. Inoltre, il magistrato inquirente rileva che non vi è
alcun pericolo di collusione e neppure pericolo di fuga. Da ultimo il
Procuratore pubblico afferma rispetto dei principi di proporzionalità e
celerità nella conduzione dell'inchiesta.
C.
Con scritto 1 ottobre 2007, la
difesa non si è opposta alla richiesta proroga della detenzione preventiva.
E considerato
Considerandi
1.
L’istanza di proroga, presentata
dal Procuratore pubblico prima della scadenza della detenzione preventiva con
anticipo sufficiente a permettere osservazioni della difesa e successiva
decisione di questo giudice, è ricevibile in ordine.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui
brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
- dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980.
pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
3.
L'esistenza a carico
dell'accusato di gravi indizi di reato deve essere verificata d'ufficio, anche
in assenza di contestazione da parte della difesa; ai fini della presente decisione
(e considerati i limiti che deve porsi questo giudice, che non è giudice del
merito) basta far riferimento alle dichiarazioni dell'accusato stesso (cfr.
verb. Pol. 9.04.2007; GIAR 10.04.2007; PP 14.05.2007, verbale di ricostruzione
31.07
), di alcuni testi e in parte della vittima stessa in uno con i
riscontri oggettivi assicurati dalla polizia scientifica e le
deposizioni/relazioni dei medici (cfr. AI 114 e 126), per confermare
l'esistenza, in capo ad __________, di sufficienti e concreti indizi in
relazione ai reati ascritti. In particolare, __________ ha dichiarato di
essersi recato presso __________ __________ con l’intenzione di dare due
legnate a __________, persona che l’accusato considerava essere l’amante della
sua ex compagna __________, e di essersi munito per tale motivo di un bastone e
soltanto in un secondo tempo di avere estratto il coltello per difendersi dalla
reazione della vittima, colpendola ripetutamente in più punti e senza
considerare il rischio di ucciderla. Se è vero che, malgrado le numerose ferite
riscontrate, __________ non è mai stato in pericolo di vita, è altrettanto vero
che alcune erano potenzialmente letali (quelle addominali) ed altre in
prossimità di organi vitali (ferite da taglio al collo in prossimità delle arterie,
vene e nervi); in proposito sia il __________ che il medico legale dott. __________
hanno attribuito al caso il fatto che l’aggressione non si sia risolta con
danni superiori o addirittura con il decesso della vittima (cfr. verb.
24.08.2007
dott. __________ e relazione medico-legale del dott. __________).
L’accusato nel corso dell’inchiesta ha sempre sostenuto che non era sua
intenzione uccidere __________, da lui considerato quale “rivale in amore”,
tuttavia dalle deposizioni di alcuni testi (in particolare gli agenti di
polizia intervenuti sul posto, __________, __________, __________ e __________,
che nei rispettivi verbali hanno dichiarato che l’accusato avrebbe detto loro
“chi mi tocca la donna è morto”) e della vittima stessa (“ricordo che mentre
sferrava i suoi colpi diceva, in dialetto, che ci avrebbe uccisi e squarciati,
ammonendoci che ce lo aveva preannunciato”, verb. PP 29.05.2007) emergono
indizi in senso contrario. Inoltre, dal referto peritale risulta che “Il
proposito aggressivo e la consapevolezza del carattere illecito dell’atto
vengono confermati anche a posteriori, quando il peritando ripete agli agenti
sopravvenuti che “chi gli tocca la donna è morto”. L’intenzione aggressiva
sarebbe poi stata confermata “in corso d’opera” se è vero quanto asserisce __________”
e cioè che il peritando borbottava, come tra sé e sé, frasi come “vi squarcio,
vi ammazzo””, ciò che ha portato il perito a concludere, pur considerando
l’elevato grado di alcolemia e delle emozioni di cui il peritando era in preda
(rabbia, gelosia e forse, in un secondo momento, anche paura), che “il
peritando ha commesso i fatti imputabili in stato di imputabilità scemata in
modo medio” (AI 124 ad. 2.3, 2.4 e 2.5). Infine, non va trascurato che
dagli atti emerge che __________ non ha smesso di sua volontà di colpire __________,
bensì a seguito della reazione di quest’ultimo, che è riuscito ad
immobilizzarlo fino all’arrivo della Polizia.
4.
Come riconosciuto dalla difesa
l'inchiesta è ancora in corso e determinate prove devono ancora essere
effettuate e/o completate.
Occorre tuttavia considerare che
quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di
privazione della libertà, valgono i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa
possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)”
Riassumendo, per
il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi
siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova ecc..
Va da sé che i
criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando
l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.
In concreto, nell’istanza di
proroga il magistrato inquirente ha evidenziato che in relazione agli atti
istruttori ancora da esperire non esiste alcun pericolo di collusione,
precisando che si tratta di atti istruttori necessari ed indispensabili per la
completazione dell’inchiesta, la cui “corretta amministrazione non potrà
comunque essere ostacolata da un comportamento collusivo dell’accusato”. Ne
discende che i bisogni istruttori indicati dal Procuratore pubblico non possono
giustificare la proroga della carcerazione preventiva di __________,
considerazioni che valgono anche con riferimento alle altre imputazioni
(tentato omicidio passionale, infrazione alla LStup, vie di fatto e/o lesioni
semplici ai danni di __________) per le quali il Procuratore pubblico ha
intenzione di promuovere l’accusa entro il deposito degli atti.
5.
E’ invece dato e sufficientemente
concreto il pericolo di recidiva.
Preliminarmente occorre ricordare
che il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà
commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato
arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva
deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia
26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella
dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad
escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima
dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.
Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPPVaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59); anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque
determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta
(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle
circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004).
Nel proprio referto peritale
11/12 settembre 2007 il dr. __________, ha concluso che __________ ha agito in
stato di scemata imputabilità di grado medio e che, per quanto concerne la recidiva,
“Senza entrare specificatamente nei dettagli possiamo dire che, al momento
attuale il peritando – se “lasciato a se stesso” – presenterebbe un fondato
pericolo di commettere nuovi reati. Egli è affetto da un disturbo di
personalità che, per definizione, costituisce una problematica cronica e
stabile, difficilmente accessibile ad una terapia e ancor più ad un’evoluzione
spontanea favorevole, egli è inoltre affetto da una dipendenza cronica
pronunciata. (…) E’ verosimile che il peritando, a causa delle sue condizioni
psichiche, possa commettere reati di tipo impulsivo oppure aggressivo, come
quelli qui in esame” (cfr. AI 124, ad 3.1 e 3.2).
Non vanno inoltre trascurati i
precedenti dell’accusato.
6.
Resta da determinare se una
proroga, in particolare quella richiesta, sia rispettosa del principio di
proporzionalità. La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata
da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del
carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena
presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di
celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.
383.
e citazioni; art. 102 CPP). In relazione al primo aspetto, si constata che
nel caso concreto il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora
da soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del
principio di proporzionalità: il reato di cui all’art. 111 CP è sicuramente
grave e la detenzione sin qui sofferta e quella ancora da soffrire (poco più di
due mesi) appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna.
Per quanto concerne invece
l'altro aspetto della proporzionalità, cioè quello connesso al principio di
celerità, giova anzitutto ricordare che l'obbligo di celerità di cui all'art.
102.
CPP, impone alle autorità di operare in modo che il carcere preventivo (che
è e rimane una misura d'inchiesta e non una pena - G. Piquerez, Procédure
pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche nei confronti di persone confesse
e/o contro le quali vi sono prove schiaccianti) non sia protratto oltre il
necessario; tale concetto significa non solo che l'inchiesta in generale deve
essere condotta celermente, ma anche che si deve operare in modo da superare
(ovviamente laddove possibile) le circostanze che ostacolano la messa in
libertà provvisoria; secondo il Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza
di celerità (desumibile dall'art. 5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della
Costituzione federale), accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere
valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità della procedura,
dell'ampiezza del lavoro svolto (considerando che non si può pretendere che
l'autorità inquirente si occupi costantemente di un unico incarto) e di quella
degli inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139); lesione del principio è data
allorquando questi tempi morti abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in
discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re
C., 1s.3/2005).
In concreto, da un esame degli
atti dell’inchiesta, che ha presentato delle difficoltà con riferimento alla
ricostruzione dei fatti a causa della reticenza di alcuni testi e, soprattutto,
della poca lucidità dei protagonisti a causa dell’elevato grado di alcoolemia
con conseguente allungamento dei tempi, non emergono tempi morti di durata
eccessiva o comunque tali da mettere in discussione la legalità della
detenzione. Del resto, il rispetto di tale principio è riconosciuto anche dalla
difesa. Le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta in
quanto tale non risulta (ancora) lesiva del principio di celerità.
Discende da quanto sopra che una
proroga fino al 9 dicembre 2007 compreso, è (ancora) rispettosa dei principi di
proporzionalità e celerità, fermo restando l'obbligo del magistrato inquirente
di procedere indilatamente nei suoi incombenti ex art. 102 CPP.
7.
In conclusione, alla luce di
quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti gravi indizi di
colpevolezza per i reati ascrittigli e concreti elementi a sostegno di un
concreto pericolo di recidiva. La detenzione preventiva non è, al momento e
anche tenuto conto della proroga richiesta, lesiva del principio di
proporzionalità.
L'istanza è pertanto accolta ed
il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 9 dicembre
2007.
(compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie
(art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei
ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme
applicabili, in particolare gli artt. 22, 111, 122, 123 e 129 CP, 91 LCStr., 95
ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1.
L'istanza
è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è
astretto __________ è prorogato fino al 9 dicembre 2007 (compreso).
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato
reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni
dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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