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Decisione

INC.2007.17004

Proroga carcere preventivo

2 ottobre 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il 9

aprile 2007 con contestuale promozione dell’accusa per i reati di omicidio

intenzionale (tentato), sub. esposizione a pericolo della vita altrui, sub.

lesioni gravi, sub. lesioni semplici (con veleno/un’arma o oggetto pericoloso)

e guida in stato di inattitudine per avere “a __________ presso la __________

__________, la notte del 9.04.2007, penetrando previo scasso presso

l’agriturismo, dirigendosi quindi verso la stanza da letto, aggredito __________

__________, che si trovava sul letto, dapprima colpendolo con un bastone e

successivamente infliggendogli un imprecisato numero di coltellate tentato di

uccidere __________, non riuscendovi grazie all’intervento della Polizia”, nonché

per avere circolato quella notte con la propria autovettura in stato di ebrietà

(doc. 1e 2, inc. GIAR 170.2007.1).

L’arresto è stato confermato da

questo giudice il giorno successivo in considerazione ,oltre che di seri e

concreti indizi di colpevolezza, di bisogni dell’inchiesta (interrogatori testi

e vittima, confronti, ricostruzione, analisi tracce assicurate, esame tabulati

telefonici, esame materiale sotto sequestro) e pericolo di recidiva (doc. 4,

inc. GIAR cit.).

B.

Con l’istanza qui in discussione

il Procuratore pubblico chiede una proroga di due mesi (cioè fino al 9 dicembre

2007) della carcerazione preventiva cui è astretto __________. Il magistrato

inquirente, dopo aver evidenziato i gravi indizi di reato, elenca i motivi che

ancora ostano alla chiusura dell'istruzione formale (consegna del rapporto di

polizia giudiziaria sui movimenti dell’accusato la sera dei fatti,

chiarificazione con il perito, già fissata per il prossimo 12 ottobre,

interrogatorio del medico legale, già fissato per il prossimo 15 ottobre, un

ulteriore interrogatorio dell’accusato - quo alle risultanze della perizia

psichiatrica, dei rapporti medico-legali e ai maltrattamenti ai danni di __________

oggetto di querela - , deposito degli atti) e sostiene l’esistenza di un

concreto pericolo di recidiva, come attestati sia dal referto peritale che dai

precedenti di __________. Inoltre, il magistrato inquirente rileva che non vi è

alcun pericolo di collusione e neppure pericolo di fuga. Da ultimo il

Procuratore pubblico afferma rispetto dei principi di proporzionalità e

celerità nella conduzione dell'inchiesta.

C.

Con scritto 1 ottobre 2007, la

difesa non si è opposta alla richiesta proroga della detenzione preventiva.

E considerato

Considerandi

1.

L’istanza di proroga, presentata

dal Procuratore pubblico prima della scadenza della detenzione preventiva con

anticipo sufficiente a permettere osservazioni della difesa e successiva

decisione di questo giudice, è ricevibile in ordine.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui

brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

- dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,

consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco

dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad

art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980.

pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

L'esistenza a carico

dell'accusato di gravi indizi di reato deve essere verificata d'ufficio, anche

in assenza di contestazione da parte della difesa; ai fini della presente decisione

(e considerati i limiti che deve porsi questo giudice, che non è giudice del

merito) basta far riferimento alle dichiarazioni dell'accusato stesso (cfr.

verb. Pol. 9.04.2007; GIAR 10.04.2007; PP 14.05.2007, verbale di ricostruzione

31.07

), di alcuni testi e in parte della vittima stessa in uno con i

riscontri oggettivi assicurati dalla polizia scientifica e le

deposizioni/relazioni dei medici (cfr. AI 114 e 126), per confermare

l'esistenza, in capo ad __________, di sufficienti e concreti indizi in

relazione ai reati ascritti. In particolare, __________ ha dichiarato di

essersi recato presso __________ __________ con l’intenzione di dare due

legnate a __________, persona che l’accusato considerava essere l’amante della

sua ex compagna __________, e di essersi munito per tale motivo di un bastone e

soltanto in un secondo tempo di avere estratto il coltello per difendersi dalla

reazione della vittima, colpendola ripetutamente in più punti e senza

considerare il rischio di ucciderla. Se è vero che, malgrado le numerose ferite

riscontrate, __________ non è mai stato in pericolo di vita, è altrettanto vero

che alcune erano potenzialmente letali (quelle addominali) ed altre in

prossimità di organi vitali (ferite da taglio al collo in prossimità delle arterie,

vene e nervi); in proposito sia il __________ che il medico legale dott. __________

hanno attribuito al caso il fatto che l’aggressione non si sia risolta con

danni superiori o addirittura con il decesso della vittima (cfr. verb.

24.08.2007

dott. __________ e relazione medico-legale del dott. __________).

L’accusato nel corso dell’inchiesta ha sempre sostenuto che non era sua

intenzione uccidere __________, da lui considerato quale “rivale in amore”,

tuttavia dalle deposizioni di alcuni testi (in particolare gli agenti di

polizia intervenuti sul posto, __________, __________, __________ e __________,

che nei rispettivi verbali hanno dichiarato che l’accusato avrebbe detto loro

“chi mi tocca la donna è morto”) e della vittima stessa (“ricordo che mentre

sferrava i suoi colpi diceva, in dialetto, che ci avrebbe uccisi e squarciati,

ammonendoci che ce lo aveva preannunciato”, verb. PP 29.05.2007) emergono

indizi in senso contrario. Inoltre, dal referto peritale risulta che “Il

proposito aggressivo e la consapevolezza del carattere illecito dell’atto

vengono confermati anche a posteriori, quando il peritando ripete agli agenti

sopravvenuti che “chi gli tocca la donna è morto”. L’intenzione aggressiva

sarebbe poi stata confermata “in corso d’opera” se è vero quanto asserisce __________”

e cioè che il peritando borbottava, come tra sé e sé, frasi come “vi squarcio,

vi ammazzo””, ciò che ha portato il perito a concludere, pur considerando

l’elevato grado di alcolemia e delle emozioni di cui il peritando era in preda

(rabbia, gelosia e forse, in un secondo momento, anche paura), che “il

peritando ha commesso i fatti imputabili in stato di imputabilità scemata in

modo medio” (AI 124 ad. 2.3, 2.4 e 2.5). Infine, non va trascurato che

dagli atti emerge che __________ non ha smesso di sua volontà di colpire __________,

bensì a seguito della reazione di quest’ultimo, che è riuscito ad

immobilizzarlo fino all’arrivo della Polizia.

4.

Come riconosciuto dalla difesa

l'inchiesta è ancora in corso e determinate prove devono ancora essere

effettuate e/o completate.

Occorre tuttavia considerare che

quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di

privazione della libertà, valgono i seguenti principi:

"

- In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

- E', inoltre, necessario che questa

possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)”

Riassumendo, per

il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi

siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova ecc..

Va da sé che i

criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando

l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

In concreto, nell’istanza di

proroga il magistrato inquirente ha evidenziato che in relazione agli atti

istruttori ancora da esperire non esiste alcun pericolo di collusione,

precisando che si tratta di atti istruttori necessari ed indispensabili per la

completazione dell’inchiesta, la cui “corretta amministrazione non potrà

comunque essere ostacolata da un comportamento collusivo dell’accusato”. Ne

discende che i bisogni istruttori indicati dal Procuratore pubblico non possono

giustificare la proroga della carcerazione preventiva di __________,

considerazioni che valgono anche con riferimento alle altre imputazioni

(tentato omicidio passionale, infrazione alla LStup, vie di fatto e/o lesioni

semplici ai danni di __________) per le quali il Procuratore pubblico ha

intenzione di promuovere l’accusa entro il deposito degli atti.

5.

E’ invece dato e sufficientemente

concreto il pericolo di recidiva.

Preliminarmente occorre ricordare

che il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà

commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato

arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva

deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia

26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella

dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad

escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima

dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.

Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPPVaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59); anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque

determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta

(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004).

Nel proprio referto peritale

11/12 settembre 2007 il dr. __________, ha concluso che __________ ha agito in

stato di scemata imputabilità di grado medio e che, per quanto concerne la recidiva,

“Senza entrare specificatamente nei dettagli possiamo dire che, al momento

attuale il peritando – se “lasciato a se stesso” – presenterebbe un fondato

pericolo di commettere nuovi reati. Egli è affetto da un disturbo di

personalità che, per definizione, costituisce una problematica cronica e

stabile, difficilmente accessibile ad una terapia e ancor più ad un’evoluzione

spontanea favorevole, egli è inoltre affetto da una dipendenza cronica

pronunciata. (…) E’ verosimile che il peritando, a causa delle sue condizioni

psichiche, possa commettere reati di tipo impulsivo oppure aggressivo, come

quelli qui in esame” (cfr. AI 124, ad 3.1 e 3.2).

Non vanno inoltre trascurati i

precedenti dell’accusato.

6.

Resta da determinare se una

proroga, in particolare quella richiesta, sia rispettosa del principio di

proporzionalità. La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata

da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del

carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena

presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.

383.

e citazioni; art. 102 CPP). In relazione al primo aspetto, si constata che

nel caso concreto il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora

da soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del

principio di proporzionalità: il reato di cui all’art. 111 CP è sicuramente

grave e la detenzione sin qui sofferta e quella ancora da soffrire (poco più di

due mesi) appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna.

Per quanto concerne invece

l'altro aspetto della proporzionalità, cioè quello connesso al principio di

celerità, giova anzitutto ricordare che l'obbligo di celerità di cui all'art.

102.

CPP, impone alle autorità di operare in modo che il carcere preventivo (che

è e rimane una misura d'inchiesta e non una pena - G. Piquerez, Procédure

pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche nei confronti di persone confesse

e/o contro le quali vi sono prove schiaccianti) non sia protratto oltre il

necessario; tale concetto significa non solo che l'inchiesta in generale deve

essere condotta celermente, ma anche che si deve operare in modo da superare

(ovviamente laddove possibile) le circostanze che ostacolano la messa in

libertà provvisoria; secondo il Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza

di celerità (desumibile dall'art. 5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della

Costituzione federale), accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere

valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità della procedura,

dell'ampiezza del lavoro svolto (considerando che non si può pretendere che

l'autorità inquirente si occupi costantemente di un unico incarto) e di quella

degli inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139); lesione del principio è data

allorquando questi tempi morti abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in

discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re

C., 1s.3/2005).

In concreto, da un esame degli

atti dell’inchiesta, che ha presentato delle difficoltà con riferimento alla

ricostruzione dei fatti a causa della reticenza di alcuni testi e, soprattutto,

della poca lucidità dei protagonisti a causa dell’elevato grado di alcoolemia

con conseguente allungamento dei tempi, non emergono tempi morti di durata

eccessiva o comunque tali da mettere in discussione la legalità della

detenzione. Del resto, il rispetto di tale principio è riconosciuto anche dalla

difesa. Le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta in

quanto tale non risulta (ancora) lesiva del principio di celerità.

Discende da quanto sopra che una

proroga fino al 9 dicembre 2007 compreso, è (ancora) rispettosa dei principi di

proporzionalità e celerità, fermo restando l'obbligo del magistrato inquirente

di procedere indilatamente nei suoi incombenti ex art. 102 CPP.

7.

In conclusione, alla luce di

quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono presenti gravi indizi di

colpevolezza per i reati ascrittigli e concreti elementi a sostegno di un

concreto pericolo di recidiva. La detenzione preventiva non è, al momento e

anche tenuto conto della proroga richiesta, lesiva del principio di

proporzionalità.

L'istanza è pertanto accolta ed

il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 9 dicembre

2007.

(compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie

(art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei

ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme

applicabili, in particolare gli artt. 22, 111, 122, 123 e 129 CP, 91 LCStr., 95

ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1.

L'istanza

è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è

astretto __________ è prorogato fino al 9 dicembre 2007 (compreso).

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato

reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni

dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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