INC.2007.1702
Istanza di libertà provvisoria
20 luglio 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.1702
Data decisione, Autorità:
20.07.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 102 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.1702
Lugano
20 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 17/18 luglio 2007 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 18 luglio 2007 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella
preso atto delle osservazioni 18
luglio 2007 della difesa;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto che:
-
__________ è stato arrestato il 15 gennaio 2007 con contestuale
promozione dell’accusa per titolo di violazione aggravata sub. semplice alla LStup
e contravvenzione alla medesima legge;
-
l’arresto è stato confermato il giorno successivo ritenuta l’esistenza,
oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di bisogni
dell’istruzione, pericolo di collusione con i correi, venditori ed acquirenti (
doc. 4 inc. GIAR 17.2007.1);
-
in particolare, __________ è accusato di avere messo in atto, unitamente
ad altre persone (__________, ecc.) un ingente traffico di cocaina nel periodo
da febbraio 2006 fino all’arresto (vendite per almeno 382 grammi);
-
successivamente l’accusa è stata estesa anche per titolo di circolazione
senza la licenza di condurre e furto d’uso (verb. PP 21.02.2007),
rispettivamente per complicità in infrazione alla LStup (verb. PP 30.05.2007);
-
lo scorso 10 luglio il Procuratore pubblico ha proceduto alla chiusura
dell’istruzione formale;
-
con l’istanza qui in discussione, __________, per il tramite del proprio
legale, chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria: a dire
della difesa, che non contesta l’esistenza di seri e concreti indizi di
colpevolezza, chiusa l’istruzione formale non sarebbe dato alcun motivo di ordine
pubblico – in particolare pericolo di fuga e pericolo di recidiva – atto a
giustificare il mantenimento della detenzione preventiva;
-
il Procuratore pubblico ha formulato preavviso negativo, evidenziando
l’esistenza di un concreto pericolo di fuga e di recidiva;
-
in sede di osservazioni, la difesa si è sostanzialmente confermata nelle
argomentazioni di cui all’istanza 17 luglio 2007;
-
__________, accusato detenuto, è pacificamente legittimato a presentare
istanza di libertà provvisoria: il preavviso e l'incarto sono stati tempestivamente
consegnati “brevi manu” a questo ufficio ai sensi dell'art. 108 cpv. 3
CPP, il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 23 luglio 2007 ex
art. 20 cpv. 3 CPP;
-
l’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione
parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del
principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al
cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo
ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per
quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a
futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento
(sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo
2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in
esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP
non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la
revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,
essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105). L'eccezione
della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato
codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid.
3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla
giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del
Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP
1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). I menzionati
presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione,
quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina
la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche
questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua
cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128)
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5)
-
l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza deve essere
verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti,
da un lato, dalla sua funzione – che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e,
dall’altro, – ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto –
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio;
-
nel caso in esame, non occorre dilungarsi più di tanto per confermare
l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza – peraltro neppure contestati dalla
difesa – in capo a __________: quanto emerso dai suoi verbali (in particolare
quello PP 30.05.2007, AI 66), nonché da quelli delle altre persone coinvolte
(correi ed acquirenti quali __________, ecc.) è sufficiente a confermarne
l’esistenza;
-
in concreto, non entrano in discussione bisogni dell’inchiesta, ritenuto
che il 10 luglio u.s., come detto, il magistrato inquirente ha proceduto alla
chiusura dell’istruzione formale;
-
ricordato che una condizione a fondamento della detenzione cautelare che
non emergeva all'inizio e quindi non indicata in sede di conferma dell'arresto
quale motivazione dello stesso, può comunque prendere corpo successivamente con
lo sviluppo dell'inchiesta stessa (GIAR 2004.56101, sentenza del 7 dicembre 2004 in re G.);
-
il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve
essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si
ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della
pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "…
elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per
la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più
ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale
condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini,
Fatti
I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32;
DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ
1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF
14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il
carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
-
l’accusato è cittadino __________ ed __________ e vive in __________
soltanto dal 2005 con la madre, il fratello e la sorella (arrestate il 10
gennaio 2007 in __________, siccome in possesso di 6 kg di cocaina destinata alla piazza __________), non svolge alcuna attività lucrativa; se le accuse
dovessero essere confermate, il rischio di una pena non lieve esiste anche
nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della parte generale del CP
(per il reato di cui all’art. 19 cifra 2 LStup è prevista la pena minima edittale
di un anno di pena detentiva), quest'elemento, da solo non é determinante, ma
deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra
descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.
701) quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di interessi economico-professionali,
nonché concrete prospettive future;
-
le circostanze esposte, permettono di concludere che il pericolo di fuga
(intesa come indisponibilità a presenziare al dibattimento) è presente in modo
concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585): infatti,
non si vede cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura
cautelare, dal riparare all'estero, in particolare in __________, se del caso
unitamente alla madre (ora rientrata dal __________);
-
per quanto riguarda il pericolo di recidiva, evocato dal magistrato
inquirente, seppure in modo del tutto generico, nel preavviso, ci si potrebbe
esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di reiterazione:
si può comunque dire che, in considerazione del periodo di estensione dei reati
(da inizio 2006) e del fatto che la situazione finanziaria dell'accusato non è
certo florida - non essendo peraltro ravvisabili concrete prospettive
alternative lavorative in __________ - non può essere escluso che, se messo in
libertà provvisoria, __________ possa riprendere a trafficare cocaina per far
fronte al proprio sostentamento, rilevato inoltre che anche la madre ha
accettato di effettuare il viaggio in __________ per il trasporto di cocaina
per ragioni finanziarie e che anche l’amica dell’accusato, la quale nel verb. Pol.
15.01.2007 ha peraltro dichiarato di avere interrotto la relazione, si trova in
una situazione economica precaria e non svolge alcuna attività lucrativa;
-
resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta,
sia rispettosa del principio di proporzionalità;
-
la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da
angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del
carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena
presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di
celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.
383 e citazioni; art. 102 CPP);
-
in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il
carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire non
appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e
prevedono una pena edittale minima di un anno (art. 19 cifra 2 LFStup) e che, quanto
alla possibilità che la pena erogata (sempre in caso di eventuale condanna)
possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale, ricordato che
ciò dipenderà dalla prognosi (ex art. 42 ss. nCP) di competenza del giudice del
merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento, questa
eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente
adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non può essere considerata in
questa sede (DTF 125 I 60);
-
per quanto concerne il secondo aspetto, va detto che l'inchiesta
complessa e ramificata (numerose persone coinvolte con ramificazioni anche
all’estero) è stata condotta nel rispetto del principio di proporzionalità: il
10 luglio scorso il Procuratore pubblico ha proceduto alla chiusura
dell’istruzione formale e l’emanazione dell’atto di accusa è imminente;
-
in conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti
di __________ sono dati concreti indizi di reato e concreti elementi di
pericolo di fuga e di recidiva, quindi sufficienti presupposti di legge, come
anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, atti a legittimare e
giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà; la
detenzione sin qui sofferta non viola il principio di proporzionalità, né
l'obbligo di celerità;
-
l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta
con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f
TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 LStup, 95 ss, 102, 108, 284 CPP, 9, 10, 31 CF, 5 cifra
3 CEDU,
decide
1. L'istanza di libertà
provvisoria presentata il 17 luglio 2007 da __________ è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano
tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP
Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione (anticipata
via fax) a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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