INC.2007.19603
Istanza di libertà provvisoria
3 maggio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.19603
Data decisione, Autorità:
03.05.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 96 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.19603
Lugano
4 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 26 aprile 2007 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo 27/30 aprile 2007 dal
Procuratore pubblico Maria Galliani, Lugano
preso atto delle osservazioni 2
maggio 2007 della difesa;
visto l'inc. MP ____________________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stata arrestata il
23 aprile 2007 con contestuale promozione dell'accusa per i reati di ripetuto
abuso di un impianto per l’elaborazione di dati sub. ripetuta appropriazione
indebita ai danni di __________, fatti avvenuti ad __________ nel corso del
2006 (doc. 1 e 2 inc. GIAR 196.2007.1). In sostanza __________ è accusata di
avere in più occasioni, in correità con terzi, segnatamente con il marito __________
e la zia __________, prelevato a debito del conto CCP e del conto __________
intestati alla vicina di casa __________, all’insaputa di quest’ultima, somme
di denaro per un importo complessivo di circa fr. 50'000.--, utilizzate per le
necessità della famiglia __________, rispettivamente per spese di natura
voluttuaria.
L'arresto è stato confermato il
giorno successivo da questo giudice ritenuti presenti, oltre che seri e
concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell'inchiesta e pericolo di
collusione (doc. 4 inc. GIAR cit.).
2.
Con l'istanza qui in discussione __________
chiede, in via principale, di essere immediatamente posta in libertà
provvisoria. La difesa, dopo aver rilevato di non avere avuto accesso agli
atti, evidenzia che, essendo l’istruttoria ormai attivata da qualche giorno e
quindi essendo state verosimilmente sentite più volte le persone coinvolte, non
vi sarebbero più bisogni istruttori atti a giustificare il mantenimento della
detenzione preventiva dell’accusata istante, “tanto più ritenute le
dichiarazioni della stessa, nonché la sostanziale estraneità dal punto di vista
oggettivo, ma soprattutto soggettivo” ai fatti; neppure sarebbe dato un
concreto pericolo di collusione con __________, sentita più volte dagli
inquirenti, così come l’istante stessa. In siffatte circostanze il mantenimento
della carcerazione preventiva sarebbe contrario al principio della
proporzionalità, tenuto anche conto della situazione familiare __________
(madre di tre figli minorenni, marito pure lui in carcere) e della sua
disponibilità “a partecipare ai bisogni istruttori”, non essendo
peraltro dato pericolo di fuga. Nell’ipotesi in cui questo giudice dovesse
ritenere dato un concreto pericolo di collusione con __________, allo stesso si
potrebbe comunque ovviare con l’applicazione di una misura sostitutiva, e
meglio facendo ordine all’istante di non avvicinarsi a __________, sotto
comminatoria dell’art. 292 CP.
3.
Di parere diverso il magistrato
inquirente che ha preavvisato negativamente l'istanza. Riassunti i seri e
concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ – contestati dalla
difesa in maniera del generica e sommaria – il magistrato inquirente evidenzia
l’esistenza di bisogni istruttori e di un concreto pericolo di collusione, che
non sarebbe ovviabile con la misura sostitutiva proposta dalla difesa. Dopo
aver sottolineato che l’atteggiamento della qui istante non può essere
considerato collaborativo e che, per quanto riguarda i figli, la Delegazione
tutoria ha già disposto i necessari provvedimenti, il Procuratore pubblico
afferma proporzionalità del carcere preventivo sofferto (ed eventualmente
ancora da esperire) e rispetto del principio di celerità.
4.
Con osservazioni 2 maggio 2007 la
difesa si riconferma sostanzialmente nella primitiva istanza e nelle relative
argomentazioni. Considerato che nulla sarebbe emerso per poter escludere che __________
fosse al corrente dei prelevamenti sui propri conti e neppure sarebbe
comprovata la sua incapacità di intendere e di volere, rispettivamente
dimostrato che l’accusata abbia materialmente proceduto ai prelevamenti, non vi
sarebbero a suo carico indizi di colpevolezza seri e concreti. Inoltre la
difesa ribadisce l’assenza di concreto di pericolo di collusione.
5.
L'istanza, presentata
dall'accusata detenuta, è ricevibile in ordine.
Ricevuta dal Ministero pubblico
in data 27 aprile 2007 è stata recapitata brevi manu a questo ufficio
unitamente all'incarto la mattina del 30 aprile 2007, nel rispetto dei termini
di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP.
6.
Sebbene noti al patrocinatore ed
al magistrato inquirente, i principi generali in materia di detenzione
cautelare vengono qui di seguito esposti:
L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene
validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR
2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova
di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente
proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni
dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale
misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni
dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo
e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e
riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,
1P.477/1993, consid. 3).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta
la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle
indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il rispetto
della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102
Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non
restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).
7.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto, sono senz'altro dati
sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.
L’inchiesta sino ad ora esperita,
che, come detto, ha portato all’arresto oltre che della qui istante anche del
marito __________ e della zia __________, ha permesso di accertare una sua
partecipazione attiva dell’istante ai fatti oggetto dell’inchiesta, e meglio,
che era proprio __________ a chiedere a terzi di procedere a prelevamenti a
debito dei conti di __________. Da parte sua l’accusata, che sino ad ora ha
rilasciato delle dichiarazioni – come rettamente evidenziato dal magistrato
inquirente nel preavviso negativo – “inveritiere, non credibili ed al limite
del temerario”, oltre che non corroborate da altri atti d’inchiesta, che
necessariamente devono essere chiarificate prima della sua messa in libertà
provvisoria. In particolare, l’accusata ha ammesso unicamente di aver chiesto
alla zia di procedere ad alcuni dei prelevamenti in questione, mettendole a
disposizione le tessere e relativi codici PIN, sostenendo che __________
sarebbe stata al corrente dei reiterati prelevamenti sui suoi conti,
contestando nel contempo di avere avuto a disposizione denaro liquido, di aver
sottaciuto alla parte lesa i prelevamenti effettuati dalla zia e di essere al
corrente che il marito aveva ripetutamente prelevato fondi dai conti di __________
per un importo complessivo, a dire del marito, di circa fr. 20'000.--. Per
contro, dagli atti istruttori esperiti – segnatamente le dichiarazioni di __________,
__________, del marito __________ e dei testimoni – emergono elementi
sufficientemente concreti per ritenere che i correi si siano approfittati di __________
effettuando in tempi ravvicinati prelevamenti per complessivi circa fr.
50'000.-- sull’arco di circa 9 mesi, somme poi utilizzate per le loro
necessità, rispettivamente per spese di natura voluttuaria. Ad esempio, la zia
ha più volte dichiarato di avere effettuato vari prelevamenti dai conti di __________,
consegnando poi il denaro alla nipote, nonché di avere già notato dal giugno
2006 che la famiglia della nipote disponeva di denaro di cui non si conosceva la provenienza. Va inoltre considerato che tenuto conto della frequenza dei prelievi e della
relativa entità, gli stessi risultano certamente estranei alle esigenze di una
signora di 83 anni, ciò ad ulteriormente corroborare che i fondi in questione
siano stati trattenuti ed utilizzati dalla famiglia __________ e dalla zia per
spese personali.
Visto quanto precede, la prima (e
cumulativa) condizione a giustificazione della carcerazione preventiva è data.
8.
I bisogni istruttori atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale non si identificano
semplicemente con gli atti ancora da assumere in quanto tali, o con gli
accertamenti ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di
inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss., no.
701a; RDAT 1988 no. 24; DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Gli elementi di concretezza del
pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova
da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo
di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di
collusione non può essere indicato in modo astratto a giustificazione del
mantenimento della misura cautelare, occorre che un’influenza (dell’accusato
nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una
possibile convergenza d’interessi (tra i due) in relazione al contenuto della
deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice
atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso
(DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68
no 13).
L’istante, come detto, è stata
arrestata il 23 aprile 2007, qualche giorno dopo il marito __________ e la zia. L’inchiesta è quindi in pieno svolgimento da pochi giorni e concerne più persone sia in
qualità di accusati che di testimoni.
In questo lasso di tempo
l’inchiesta è proseguita con celerità avendo gli inquirenti già provveduto a
sentire, almeno una volta le varie parti coinvolte. Appare ora necessario, tenuto
anche conto delle versioni rese dagli accusati non proprio convergenti tra
loro, procedere ad ulteriori interrogatori degli stessi (quello dell’accusata è
già stato fissato per venerdì p.v.), eventualmente a confronto, nonché ad un
ulteriore interrogatorio di __________ (sentita una sola volta). Inoltre, si
deve ancora procedere a contestare all’accusata e al marito le risultanze sin
qui ottenute. Ciò al fine di chiarire il ruolo e le responsabilità di ciascuno.
Fino al compimento di tali atti e a migliore chiarificazione della fattispecie,
resa comunque difficoltosa dall’atteggiamento processuale della qui istante
che, come evidenziato sopra, non può certo essere ritenuto collaborativo, anzi
proprio il contrario, esiste concreto pericolo di collusione, vista anche la
facile condizionabilità - che non può essere seriamente messa in discussione -
di __________, dovuta soprattutto all’età avanzata. Né è possibile ovviare al
pericolo di collusione con una misura sostituiva, quale quella proposta dalla
difesa, non avendo gli inquirenti i mezzi per controllare che l’accusata
ossequi al divieto di prendere contatto con la parte civile, rilevato inoltre
che nei giorni scorsi la Polizia è stata interpellata a causa di contatti
inopportuni ed insistenti dei parenti dell’accusata con __________.
9.
La proporzionalità di una
carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre
mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e
complessità) della fattispecie e con la pena presumibile, dall'altro occorre
anche verificare il rispetto del principio di celerità (art. 102 CPP).
Nel caso concreto, il carcere
preventivo sin qui sofferto (circa 10 giorni), e quello prevedibilmente ancora
da soffrire alla luce della gravità delle accuse - malversazioni per circa fr.
50’000.--, cioè tutto il patrimonio di __________ (__________), che percepisce
ora unicamente l’__________ di circa fr. 2'200.--, addebitate sui conti di __________
con oltre 50 operazioni di prelevamento nell’arco di 9 mesi -, della
complessità dell’inchiesta, resa ancor più difficoltosa dall’atteggiamento
degli accusati che non può certo essere definito trasparente e collaborativi, è
sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità: nel caso in
esame, non si può certo parlare di violazione del principio di celerità (per i
confronti non ancora esperiti e le audizioni non ancora effettuate) ritenuto
che l'inchiesta è in corso da poco tempo, coinvolge più persone ed è resa più
difficoltosa dal fatto che le versioni dei fatti date dagli accusati non sono
né convergenti né lineari e necessitano pertanto di ulteriori verifiche al fine
di determinare l’esatto ruolo e le effettive responsabilità di ciascuno,
rilevato comunque che più atti istruttori sono già stati esperiti e che
l’inchiesta è in pieno corso. Da ultimo, per quanto riguarda i figli minorenni
dell’accusata qui istante, si constata che la Delegazione tutoria ha preso
tutti i provvedimenti necessari e che comunque una separazione dai genitori che
dura da circa 10 giorni è più che sostenibile.
10.
In conclusione, constatata
l'esistenza in capo a __________ di seri e concreti indizi di colpevolezza per
i reati ascritti, bisogni dell'istruzione, concreto pericolo di collusione,
nonché rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini
suesposti, l'istanza di libertà provvisoria deve essere respinta con la
presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e
contrario) ed impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
P.Q.M.
visti gli artt. 138,
147 CP, artt. 95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP,
decide
1.
L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________
è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano né tasse né spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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