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Decisione

INC.2007.19603

Istanza di libertà provvisoria

3 maggio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta

la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle

indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il rispetto

della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102

Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non

restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

7.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto, sono senz'altro dati

sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________.

L’inchiesta sino ad ora esperita,

che, come detto, ha portato all’arresto oltre che della qui istante anche del

marito __________ e della zia __________, ha permesso di accertare una sua

partecipazione attiva dell’istante ai fatti oggetto dell’inchiesta, e meglio,

che era proprio __________ a chiedere a terzi di procedere a prelevamenti a

debito dei conti di __________. Da parte sua l’accusata, che sino ad ora ha

rilasciato delle dichiarazioni – come rettamente evidenziato dal magistrato

inquirente nel preavviso negativo – “inveritiere, non credibili ed al limite

del temerario”, oltre che non corroborate da altri atti d’inchiesta, che

necessariamente devono essere chiarificate prima della sua messa in libertà

provvisoria. In particolare, l’accusata ha ammesso unicamente di aver chiesto

alla zia di procedere ad alcuni dei prelevamenti in questione, mettendole a

disposizione le tessere e relativi codici PIN, sostenendo che __________

sarebbe stata al corrente dei reiterati prelevamenti sui suoi conti,

contestando nel contempo di avere avuto a disposizione denaro liquido, di aver

sottaciuto alla parte lesa i prelevamenti effettuati dalla zia e di essere al

corrente che il marito aveva ripetutamente prelevato fondi dai conti di __________

per un importo complessivo, a dire del marito, di circa fr. 20'000.--. Per

contro, dagli atti istruttori esperiti – segnatamente le dichiarazioni di __________,

__________, del marito __________ e dei testimoni – emergono elementi

sufficientemente concreti per ritenere che i correi si siano approfittati di __________

effettuando in tempi ravvicinati prelevamenti per complessivi circa fr.

50'000.-- sull’arco di circa 9 mesi, somme poi utilizzate per le loro

necessità, rispettivamente per spese di natura voluttuaria. Ad esempio, la zia

ha più volte dichiarato di avere effettuato vari prelevamenti dai conti di __________,

consegnando poi il denaro alla nipote, nonché di avere già notato dal giugno

2006 che la famiglia della nipote disponeva di denaro di cui non si conosceva la provenienza. Va inoltre considerato che tenuto conto della frequenza dei prelievi e della

relativa entità, gli stessi risultano certamente estranei alle esigenze di una

signora di 83 anni, ciò ad ulteriormente corroborare che i fondi in questione

siano stati trattenuti ed utilizzati dalla famiglia __________ e dalla zia per

spese personali.

Visto quanto precede, la prima (e

cumulativa) condizione a giustificazione della carcerazione preventiva è data.

8.

I bisogni istruttori atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale non si identificano

semplicemente con gli atti ancora da assumere in quanto tali, o con gli

accertamenti ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di

inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss., no.

701a; RDAT 1988 no. 24; DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Gli elementi di concretezza del

pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova

da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo

di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di

collusione non può essere indicato in modo astratto a giustificazione del

mantenimento della misura cautelare, occorre che un’influenza (dell’accusato

nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una

possibile convergenza d’interessi (tra i due) in relazione al contenuto della

deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice

atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso

(DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68

no 13).

L’istante, come detto, è stata

arrestata il 23 aprile 2007, qualche giorno dopo il marito __________ e la zia. L’inchiesta è quindi in pieno svolgimento da pochi giorni e concerne più persone sia in

qualità di accusati che di testimoni.

In questo lasso di tempo

l’inchiesta è proseguita con celerità avendo gli inquirenti già provveduto a

sentire, almeno una volta le varie parti coinvolte. Appare ora necessario, tenuto

anche conto delle versioni rese dagli accusati non proprio convergenti tra

loro, procedere ad ulteriori interrogatori degli stessi (quello dell’accusata è

già stato fissato per venerdì p.v.), eventualmente a confronto, nonché ad un

ulteriore interrogatorio di __________ (sentita una sola volta). Inoltre, si

deve ancora procedere a contestare all’accusata e al marito le risultanze sin

qui ottenute. Ciò al fine di chiarire il ruolo e le responsabilità di ciascuno.

Fino al compimento di tali atti e a migliore chiarificazione della fattispecie,

resa comunque difficoltosa dall’atteggiamento processuale della qui istante

che, come evidenziato sopra, non può certo essere ritenuto collaborativo, anzi

proprio il contrario, esiste concreto pericolo di collusione, vista anche la

facile condizionabilità - che non può essere seriamente messa in discussione -

di __________, dovuta soprattutto all’età avanzata. Né è possibile ovviare al

pericolo di collusione con una misura sostituiva, quale quella proposta dalla

difesa, non avendo gli inquirenti i mezzi per controllare che l’accusata

ossequi al divieto di prendere contatto con la parte civile, rilevato inoltre

che nei giorni scorsi la Polizia è stata interpellata a causa di contatti

inopportuni ed insistenti dei parenti dell’accusata con __________.

9.

La proporzionalità di una

carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre

mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e

complessità) della fattispecie e con la pena presumibile, dall'altro occorre

anche verificare il rispetto del principio di celerità (art. 102 CPP).

Nel caso concreto, il carcere

preventivo sin qui sofferto (circa 10 giorni), e quello prevedibilmente ancora

da soffrire alla luce della gravità delle accuse - malversazioni per circa fr.

50’000.--, cioè tutto il patrimonio di __________ (__________), che percepisce

ora unicamente l’__________ di circa fr. 2'200.--, addebitate sui conti di __________

con oltre 50 operazioni di prelevamento nell’arco di 9 mesi -, della

complessità dell’inchiesta, resa ancor più difficoltosa dall’atteggiamento

degli accusati che non può certo essere definito trasparente e collaborativi, è

sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità: nel caso in

esame, non si può certo parlare di violazione del principio di celerità (per i

confronti non ancora esperiti e le audizioni non ancora effettuate) ritenuto

che l'inchiesta è in corso da poco tempo, coinvolge più persone ed è resa più

difficoltosa dal fatto che le versioni dei fatti date dagli accusati non sono

né convergenti né lineari e necessitano pertanto di ulteriori verifiche al fine

di determinare l’esatto ruolo e le effettive responsabilità di ciascuno,

rilevato comunque che più atti istruttori sono già stati esperiti e che

l’inchiesta è in pieno corso. Da ultimo, per quanto riguarda i figli minorenni

dell’accusata qui istante, si constata che la Delegazione tutoria ha preso

tutti i provvedimenti necessari e che comunque una separazione dai genitori che

dura da circa 10 giorni è più che sostenibile.

10.

In conclusione, constatata

l'esistenza in capo a __________ di seri e concreti indizi di colpevolezza per

i reati ascritti, bisogni dell'istruzione, concreto pericolo di collusione,

nonché rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini

suesposti, l'istanza di libertà provvisoria deve essere respinta con la

presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e

contrario) ed impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

P.Q.M.

visti gli artt. 138,

147 CP, artt. 95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP,

decide

1.

L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________

è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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