INC.2007.20407
Istanza di libertà provvisoria
11 settembre 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.20407
Data decisione, Autorità:
11.09.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.20407
Lugano
11 settembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente
per statuire sulle istanze di libertà provvisoria presentate il 28 agosto/2
settembre 2008, rispettivamente il 5/8 settembre 2008 da
__________, attualmente c/o Carcere giudiziario Farera, Cadro
(patrocinato
dall’__________)
e
qui trasmesse con preavvisi negativi del 5/8 settembre 2008, rispettivamente
8 settembre 2008, dal
Procuratore
Pubblico Nicola Respini, Lugano
viste le osservazioni della difesa (9 settembre 2008);
visti gli inc. MP __________
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 31 luglio 2008, con
contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di rapina,
danneggiamento, violazione di domicilio e ingiuria, per fatti avvenuti a __________
lo stesso 31 luglio 2008, “a danno di __________” (doc. 1, inc. GIAR
204.2007.5, inc. MP __________).
L’arresto è stato confermato da questo ufficio il
giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato, pericolo di
collusione e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR 204.2007.5).
In precedenza, __________ era già stato arrestato il
26 aprile 2007 (e scarcerato il 21 maggio 2007), con promozione dell’accusa per
le ipotesi di reato di cui agli artt. 190 e 189 CP, nonché 19a LFStup (inc.
GIAR 204.2007.1, inc. MP __________), rispettivamente il 4 ottobre 2007 (e
scarcerato il 26 ottobre 2007), in relazione alle ipotesi di reato di cui agli
artt. 286, 139 e 160 CP, nonché infrazioni di vario tipo alla LCStr. (inc. GIAR
204.2007.4, inc. MP__________).
A __________ risulta notificata un’ulteriore
promozione dell’accusa il 21 maggio 2007 per le ipotesi di reato di cui agli artt.
221 CP e 91, 95 LCStr (AI 2, inc. MP __________).
Gli altri incarti pendenti nei confronti di __________,
sono stati aperti (di volta in volta) a seguito di un rapporto di polizia,
rispettivamente di denunce, ma non risultano aver dato luogo (salvo errore) a
estensioni formali dell’accusa (cfr. elenco atti inc. MP __________, __________)
neppure nei due casi in cui i fatti sono stati oggetto di un interrogatorio
davanti al Procuratore pubblico (cfr. verbale 24 ottobre 2007).
2.
Fatti
I fatti oggetto dell’inchiesta relativa all’ultimo
arresto sono sostanzialmente quelli menzionati nella promozione dell’accusa del
1 agosto 2008 (sfondamento della porta dell’appartamento di __________ e
sottrazione di gioielli del valore di FRS 650.-), ritenuto che le motivazioni
alla base dei fatti (prestiti precedenti dall’accusato a __________) e le
modalità d’esecuzione (minacce di morte e strattonamenti, nonché ingiurie) non
hanno trovato versioni concordanti tra accusato e presunta vittima (cfr., per
tutti: AI 14 e 19 inc. MP __________).
L’inchiesta si è sostanzialmente svolta mediante
audizioni dell’accusato e di __________ (due ciascuno) da parte della polizia
(Rapporto d’inchiesta 11 agosto 2008, AI 13 inc. MP __________), una ulteriore
audizione da parte del magistrato inquirente (sempre delle due parti coinvolte:
AI 14 e 19, già citati), l’acquisizione della cartella clinica dell’accusato,
nonché di alcuni altri documenti relativi alla richiesta d’asilo ed al
casellario giudiziale estero (AI 18, 24, 25, 26, 27).
Va precisato, inoltre, che nessun atto istruttorio
risulta effettuato (dopo quest’ultimo arresto) in relazione alle altre
promozioni dell’accusa, rispettivamente agli altri incarti aperti, eccettuata
l’acquisizione di copia degli atti relativi al casellario giudiziale all’inc. __________
(cfr. elenco atti dei vari incarti, doc. 3, inc. GIAR 204.2007.7).
Per completezza, va pure aggiunto che l’accusato ha
affermato di essere stato in cella di contenimento per qualche tempo e
assistito dal dott. __________ e il 22 agosto 2008 il magistrato inquirente ha
ordinato il trasferimento al PCT (verbale 22 agosto 2008).
3.
Con scritto non datato e pervenuto al Ministero
pubblico il 2 settembre 2008, __________ chiede di essere scarcerato allo scopo
di recarsi in clinica a Mendrisio (CPC) perché sta male, non riesce a parlare
con alcuno; ritiene, inoltre, che non vi siano motivi per il suo mantenimento
in carcere avendo capito il suo sbaglio (doc. 1, inc. GIAR 204.2007.7).
Analoga istanza, datata 5 settembre 2008 e pervenuta
al Ministero pubblico lunedì 9 settembre 2008 (doc. 7, inc. GIAR 2004.2007.7) è
stata presenta dalla difesa che ritiene (quale ipotesi di parte) l’ipotesi di
reato di rapina derubricabile in coazione, afferma che i fatti sono ampiamente
chiariti anche per la collaborazione dell’accusato, in capo al quale non può
essere ritenuto un concreto pericolo di fuga (in quanto teme l’espulsione) e
non è più dato pericolo di collusione.
4.
Con preavviso del 5 settembre 2008 (doc. 2, inc. GIAR
204.2007.7), a valere anche per rapporto all’istanza presentata dalla difesa
(doc. 7, inc. GIAR 2004.2007.7), il magistrato inquirente si oppone alla messa
in libertà provvisoria.
Dopo aver ripercorso i vari arresti ordinati e i vari
incarti aperti nei confronti dell’accusato, il Procuratore pubblico sostiene
l’esistenza di sufficienti indizi per i reati ascritti in relazione all’arresto
del 31 luglio 2008, riscontrabili sia nelle ammissioni (a suo dire parziali)
dell’accusato che nelle dichiarazioni della vittima (Preavviso, punto 3).
Precisa che l’inchiesta è in fase conclusiva in quanto si attendono unicamente
alcuni accertament/verifiche presso la
CRS e SOS, per procedere al deposito
atti “per tutti i procedimenti aperti”.
Quanto ai motivi che giustificherebbero il mantenimento
della misura restrittiva con la presenza di un concreto pericolo di collusione
e/o inquinamento delle prove nei confronti di __________, del pericolo di fuga
(in Svizzera quale richiedente l’asilo), egli non avrebbe interesse a rimanere
a disposizione per la conclusione dei procedimenti a suo carico e, soprattutto,
di un concreto pericolo di recidiva, visti i precedenti e il fatto di aver
agito ripetutamente allorquando si trovava in libertà provvisoria (nonché i
precedenti in __________ che risulterebbero dagli e-mail con informazioni
Interpol), nonché alla luce dell’atteggiamento tenuto verso l’autorità ed il
personale di custodia durante la detenzione preventiva (Preavviso, punto 5).
Il carcere preventivo sofferto a seguito dell’ultimo
arresto, secondo l’inquirente, è proporzionato alla gravità degli addebiti
mossi.
Da ultimo, il magistrato inquirente precisa che la
documentazione clinica raccolta non evidenzierebbe “patologie psichiche”
e che i “problemi” dell’accusato sono da “attribuire alla sua propensione ad
abusare di alcool e di cocaina o altre sostanze stupefacenti”.
5.
Le osservazioni della difesa, richieste per entrambi i
preavvisi (doc. 4, 8, 9, inc. GIAR 204.2008.7), contestano che l’argomentazione
del Procuratore pubblico in relazione al pericolo di collusione e inquinamento
delle prove sia “mirata ad una conclusione stringente” e pongono, in
merito, una serie di domande (retoriche) circa la convergenza delle
dichiarazioni dell’accusato e quelle della presunta vittima (Osservazioni, pag.
1 e 2) per concludere ad insussistenza di tale rischio. Inoltre, è contestata
la pregnanza del riferimento agli altri procedimenti e precedenti arresti, vuoi
perché accertata (a dire dell'istante) l’assenza di fondamento, vuoi perché non
hanno condotto ad arresto (Osservazioni, pag. 3 e 4).
Quanto ai pericoli di fuga e di recidiva, la difesa
afferma che il primo non è stato motivato (come non lo è stata la collusione) e
che il secondo è desunto in astratto dal fatto che l’accusato non sarebbe “uno
stinco di santo” e ipotizzabile solo per un “possibile danneggiamento
della cella”, quindi non sostenibile (Osservazioni, pag. 5).
6.
Delle altre considerazioni o osservazioni delle parti
si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
7.
L’accusato detenuto, direttamente così come per il
tramite del difensore, è certamente legittimato a presentare istanza di libertà
provvisoria.
I preavvisi del Procuratore pubblico, uno trasmesso
per posta il 5 settembre 2008 (e ricevuto da questo ufficio l’8 settembre
2008), l’altro trasmesso brevi manu l’8 settembre 2008, sono entrambi
rispettosi dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione
dell’istanza dell’accusato il 2 settembre 2008, ancorché consegnata al
personale del carcere il 28 agosto che l’ha spedita per posta B lo stesso
giorno, in assenza di indicazioni specifiche; cfr. doc. 6, inc. GIAR
204.2007.7), quindi tempestivi e ricevibili in ordine.
Le due istanze possono, quando non debbono, essere
trattate in un'unica decisione.
8.
I principi che reggono la materia, sebbene noti alla
difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
9.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve
essere verificata (comunque d’ufficio) nei limiti di competenza di questo
giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,
e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda,
nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
Considerandi
b)
Nel caso in esame, l’accusato riconosce la
“sottrazione” dei gioielli, previo abbattimento della porta dell’appartamento
di __________ che non voleva aprirgli ed aveva già chiamato la polizia (verbali
__________ 4 agosto 2008 pag. 2 e 22 agosto 2008 pag. 4); aggiunge che il tutto
sarebbe avvenuto per ottenere la restituzione di denaro che egli avrebbe dato a
__________ in precedenza (AI 14, pag. 3). Dal canto suo, quest’ultima, afferma
(sin dal primo verbale e anche in quello reso davanti al Procuratore pubblico
in presenza del legale dell’accusato: AI 19, p. 5) di essere stata minacciata,
prima e dopo l’abbattimento della porta, e di essere stata strattonata e presa
per i capelli al momento in cui l’accusato avrebbe inteso prendere possesso dei
gioielli e fino alla fuga; quanto al denaro “affidato” __________. afferma di
aver sì ricevuto FRS 700.- qualche tempo prima, ma non per tenerli in deposito,
bensì per vivere e per far fronte a spese di entrambi e di aver già detto a __________,
nel pomeriggio e quando lui l’aveva raggiunta a __________ per chiederle
denaro, di non averlo più a disposizione (circostanza riconosciuta anche
dall’accusato: AI 14 pag. 3).
Ora, ritenuto che il credito vantato (anche qualora
confermato) risulterebbe inferiore al valore di quanto “sottratto” (AI 14 p. 3
e 4; verbale __________ 4.8.2008, pag. 3), che __________ aveva già tentato di
ottenere del denaro da __________ il pomeriggio precedente i fatti (ottenendo
FRS 100.-), e che per entrare nell’appartamento egli ha abbattuto la porta
dello stesso (vincendo così la resistenza di __________ che non intendeva
lasciarlo entrare ed ha anche chiamato la polizia), si deve concludere per
l’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico dell’accusato per i reati
ascritti (DTF 105 IV 29; DTF107 IV 107) anche senza considerare le affermazioni
di __________ relative allo strattonamento ed alla presa per il collo (che,
trattandosi di dichiarazioni testimoniali, costituiscono comunque degli
indizi).
D’altro canto, la stessa difesa (verosimilmente
partendo dal presupposto dell’assenza di uno scopo di illecito profitto) parla
di derubricazione da rapina a coazione (ritenendo, quindi, che per quest’ultima
ipotesi di reato sono presenti gravi indizi, se non addirittura accertamenti
“definitivi”), coazione che è (o può essere) uno degli elementi oggettivi
qualificanti la rapina (cfr. Nötigungshandlung in Basler Kommentar n. 11
e seguenti ad art. 140; S. Trechsel, Kurzkommentar, n. 16 ad art. 181 in relazione ai concorsi / assorbimenti).
c)
In conclusione, ed in virtù di quanto sopra esposto e
richiamato, sufficienti indizi in relazione ai reati ascritti (rispettivamente
in relazione alle subordinate ipotizzabili a dipendenza delle valutazioni
definitive di competenza del merito) debbono essere ritenuti presenti nei confronti
di __________.
A scanso di equivoci e fraintendimenti, si precisa che
tale conclusione non corrisponde ad accertamento in questa sede della
credibilità e del carattere probatorio delle dichiarazioni e dei comportamenti
indicati, bensì unicamente accertamento che le ipotesi di reato sono fondate su
elementi concreti che giustificano, ancora, l'inchiesta ed il suo eventuale
seguito.
10.
a)
A giustificazione del mantenimento della misura
cautelare, il magistrato inquirente fa valere, soprattutto, l’esistenza di un
concreto pericolo di recidiva.
Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che
l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di
quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche
il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle
circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione
relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad
escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima
dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ
1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358;
N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme
reiterazione), condizione la
cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),
da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,
1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).
Occorre che l'insieme delle circostanze
(precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad
imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).
b)
Va anche detto che la giurisprudenza è meno
restrittiva in relazione all’esigenza della verosimiglianza (della prognosi
negativa per l’applicazione della misura cautelare) allorquando si tratta di
delitti violenti o di delitti di carattere sessuale, in virtù dell’importanza
del rischio che corrono le vittime potenziali. In simili casi occorre tenere in
debito conto lo stato psichico dell’accusato, la sua eventuale imprevedibilità
e l’aggressività eventualmente manifestata (cfr. C. Murbach, M. Boquet, La
détention provisoire au regard de la jurisprudence actuelle et du futur Code de
procédure pénale suisse, in SJ 2007, pag. 1 ss., pag. 24).
c)
Nel caso in esame, e sulla base degli atti
prodotti dal Ministero pubblico, più di un elemento concorre a rendere concreto
il pericolo di recidiva.
I fatti di cui alla promozione d’accusa
connessa con l’arresto del 31 luglio 2008 (e in parte ammessi) sono stati
commessi da __________ mentre era oggetto d’inchiesta per numerosi reati e in
stato di libertà provvisoria; di conseguenza non si può dedurre da tale
constatazione che l’esistenza di un procedimento abbia, sull’accusato, un
effetto deterrente. Questa constatazione depone, già di per sé, a favore
dell’esistenza di un pericolo di recidiva (N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. ed.
2004, n. 701b).
A ciò si aggiungono le modalità soggettive mediante le
quali __________ avrebbe operato nell'ambito di quanto é oggetto dell’inchiesta
relativa ai fatti del 30/31 luglio 2008 (poco dopo le dimissioni dalla CPC presso la quale era
volontariamente ricoverato in relazione ad “abuso di cocaina e alcool” -
AI 18 -, dove sembra volesse essere ancora ricoverato il giorno prima dei fatti
“per una cura disintossicante” - verbale __________ 22 agosto 2008, p. 3
-, nonché in situazione di presumibile ulteriore abuso etilico - idem, p. 4; AI
1, pag. 3: 1,3 ./. al test dell’alito alcune ore dopo i fatti) e le modalità oggettive di commissione dei reati
ascritti (gravi, anche per la determinazione e la violenza - foss’anche ancora
solo contro le cose - manifestata e indipendentemente dagli importi in gioco;
DTF 1P.750/2004; non dimenticando che la presunta vittima aveva già comunicato
all'accusato nel pomeriggio precedente i fatti di non avere denaro a
disposizione, come indicato al cons. 9b della presente), il pericolo di
recidiva appare concreto (si veda, per tutti: M. Luvini, in Rep 1989, pag. 287
ss, 294/295 e note da 43 a 48).
Da ultimo, occorre anche considerare che la situazione
di precarietà e disagio personale ed economico in cui versa l’accusato non
sembra destinata a modificarsi a breve (e non sarebbe inopportuno chiedersi se
non debba essere valutata la possibilità di adozione di qualche misura; art. 56
cpv. 1 lett. a CP).
11.
Constatata la presenza di una delle condizioni
alternative che, in uno con l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza,
possono giustificare il mantenimento del carcere preventivo, non è necessario
analizzare se anche le altre condizioni avanzate dal Procuratore pubblico siano
presenti e concrete.
Comunque a titolo puramente abbondanziale si può
rilevare che, come affermato dalla difesa, d’acchito il preavviso appare perlomeno
scarno in merito agli elementi di concretezza del pericolo di fuga (il semplice
riferimento alla cittadinanza straniera e alla procedura d’asilo pendente
appare d’acchito insufficiente, se non ci si confronta con il possibile esito
della procedura e, soprattutto con il fatto che l’accusato è già stato posto in
libertà provvisoria due volte e la prima in relazione ad un’inchiesta per reati
estremamente gravi) e di collusione (__________ è già stata sentita più volte,
anche in contraddittorio ed ha confermato la sua versione).
12.
In conclusione, in capo a __________ sono presenti
gravi e concreti indizi di reato e concreto pericolo di recidiva che
giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.
Quanto al principio di proporzionalità,
in materia di detenzione cautelare questo deve essere analizzato da angolature
diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere
preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e della pena
presumibile, dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di
celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il principio di proporzionalità per
rapporto alla durata del carcere preventivo sin qui sofferto (e presumibilmente
ancora da soffrire) è rispettato: l'accusato è in carcere dal 31 luglio 2008, l'inchiesta è in fase
conclusiva (per non dire conclusa) e il rischio di pena in caso di condanna è
ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e ancora da soffrire,
anche in caso fosse ritenuto unicamente il reato di coazione (in un caso
relativamente recente è stata erogata una pena di otto mesi, quale pena
totalmente aggiuntiva ad una precedente, in relazione ad una condanna per
coazione - ai fini della consegna di FRS 700.- - e contravvenzione alla LFStup,
nonché detenzione di arma bianca: cfr. Assise correzionali Lugano, 6 giugno
2007, 72.2007.41).
Nel contempo l'inchiesta (se si preferisce, l'incarto
prodotto) non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il
principio di celerità.
In merito a quest’ultimo principio (che vuole che con
l’accusato in detenzione l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel
condurre rapidamente e senza interruzioni l’inchiesta; CRP 3.5.2008,
60.2006
), si ritiene comunque di dover segnalare che gli accertamenti
menzionati come ancora attesi per concludere l’inchiesta (cfr. Preavviso, punto
4) sembrano riguardare unicamente il danno provocato alla porta
dell’appartamento occupato da __________., sono stati avviati solo ad inizio
settembre 2008 (AI 20, 21) e nei confronti di chi non ha presentato querela
(questa essendo stata presentata, validamente - DTF 118 IV 209 - da __________
il 31 luglio 2008 - AI 1) né si è costituito parte civile. Poco importa che ciò
sia dovuto alla volontà degli interpellati o ad un ritardo della comunicazione
(art. 69 cpv. 3 CPP), ciò che importa è che non può essere l’attesa di una
risposta agli scritti menzionati a giustificare il protrarsi della detenzione
preventiva.
13.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come
anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella
situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare
il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. Di
conseguenza, le istanze di libertà provvisoria in discussione, debbono essere
respinte con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.
39.
let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge menzionati, in
particolare gli artt. 95, 96, 102, 107, 108, 284 CPP,
decide:
1.
Le istanze di libertà provvisoria
sono respinte.
2.
Non si percepiscono né tasse né
spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni
dall’intimazione.
4. Intimazione a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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