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Decisione

INC.2007.20407

Istanza di libertà provvisoria

11 settembre 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti oggetto dell’inchiesta relativa all’ultimo

arresto sono sostanzialmente quelli menzionati nella promozione dell’accusa del

1 agosto 2008 (sfondamento della porta dell’appartamento di __________ e

sottrazione di gioielli del valore di FRS 650.-), ritenuto che le motivazioni

alla base dei fatti (prestiti precedenti dall’accusato a __________) e le

modalità d’esecuzione (minacce di morte e strattonamenti, nonché ingiurie) non

hanno trovato versioni concordanti tra accusato e presunta vittima (cfr., per

tutti: AI 14 e 19 inc. MP __________).

L’inchiesta si è sostanzialmente svolta mediante

audizioni dell’accusato e di __________ (due ciascuno) da parte della polizia

(Rapporto d’inchiesta 11 agosto 2008, AI 13 inc. MP __________), una ulteriore

audizione da parte del magistrato inquirente (sempre delle due parti coinvolte:

AI 14 e 19, già citati), l’acquisizione della cartella clinica dell’accusato,

nonché di alcuni altri documenti relativi alla richiesta d’asilo ed al

casellario giudiziale estero (AI 18, 24, 25, 26, 27).

Va precisato, inoltre, che nessun atto istruttorio

risulta effettuato (dopo quest’ultimo arresto) in relazione alle altre

promozioni dell’accusa, rispettivamente agli altri incarti aperti, eccettuata

l’acquisizione di copia degli atti relativi al casellario giudiziale all’inc. __________

(cfr. elenco atti dei vari incarti, doc. 3, inc. GIAR 204.2007.7).

Per completezza, va pure aggiunto che l’accusato ha

affermato di essere stato in cella di contenimento per qualche tempo e

assistito dal dott. __________ e il 22 agosto 2008 il magistrato inquirente ha

ordinato il trasferimento al PCT (verbale 22 agosto 2008).

3.

Con scritto non datato e pervenuto al Ministero

pubblico il 2 settembre 2008, __________ chiede di essere scarcerato allo scopo

di recarsi in clinica a Mendrisio (CPC) perché sta male, non riesce a parlare

con alcuno; ritiene, inoltre, che non vi siano motivi per il suo mantenimento

in carcere avendo capito il suo sbaglio (doc. 1, inc. GIAR 204.2007.7).

Analoga istanza, datata 5 settembre 2008 e pervenuta

al Ministero pubblico lunedì 9 settembre 2008 (doc. 7, inc. GIAR 2004.2007.7) è

stata presenta dalla difesa che ritiene (quale ipotesi di parte) l’ipotesi di

reato di rapina derubricabile in coazione, afferma che i fatti sono ampiamente

chiariti anche per la collaborazione dell’accusato, in capo al quale non può

essere ritenuto un concreto pericolo di fuga (in quanto teme l’espulsione) e

non è più dato pericolo di collusione.

4.

Con preavviso del 5 settembre 2008 (doc. 2, inc. GIAR

204.2007.7), a valere anche per rapporto all’istanza presentata dalla difesa

(doc. 7, inc. GIAR 2004.2007.7), il magistrato inquirente si oppone alla messa

in libertà provvisoria.

Dopo aver ripercorso i vari arresti ordinati e i vari

incarti aperti nei confronti dell’accusato, il Procuratore pubblico sostiene

l’esistenza di sufficienti indizi per i reati ascritti in relazione all’arresto

del 31 luglio 2008, riscontrabili sia nelle ammissioni (a suo dire parziali)

dell’accusato che nelle dichiarazioni della vittima (Preavviso, punto 3).

Precisa che l’inchiesta è in fase conclusiva in quanto si attendono unicamente

alcuni accertament/verifiche presso la

CRS e SOS, per procedere al deposito

atti “per tutti i procedimenti aperti”.

Quanto ai motivi che giustificherebbero il mantenimento

della misura restrittiva con la presenza di un concreto pericolo di collusione

e/o inquinamento delle prove nei confronti di __________, del pericolo di fuga

(in Svizzera quale richiedente l’asilo), egli non avrebbe interesse a rimanere

a disposizione per la conclusione dei procedimenti a suo carico e, soprattutto,

di un concreto pericolo di recidiva, visti i precedenti e il fatto di aver

agito ripetutamente allorquando si trovava in libertà provvisoria (nonché i

precedenti in __________ che risulterebbero dagli e-mail con informazioni

Interpol), nonché alla luce dell’atteggiamento tenuto verso l’autorità ed il

personale di custodia durante la detenzione preventiva (Preavviso, punto 5).

Il carcere preventivo sofferto a seguito dell’ultimo

arresto, secondo l’inquirente, è proporzionato alla gravità degli addebiti

mossi.

Da ultimo, il magistrato inquirente precisa che la

documentazione clinica raccolta non evidenzierebbe “patologie psichiche”

e che i “problemi” dell’accusato sono da “attribuire alla sua propensione ad

abusare di alcool e di cocaina o altre sostanze stupefacenti”.

5.

Le osservazioni della difesa, richieste per entrambi i

preavvisi (doc. 4, 8, 9, inc. GIAR 204.2008.7), contestano che l’argomentazione

del Procuratore pubblico in relazione al pericolo di collusione e inquinamento

delle prove sia “mirata ad una conclusione stringente” e pongono, in

merito, una serie di domande (retoriche) circa la convergenza delle

dichiarazioni dell’accusato e quelle della presunta vittima (Osservazioni, pag.

1 e 2) per concludere ad insussistenza di tale rischio. Inoltre, è contestata

la pregnanza del riferimento agli altri procedimenti e precedenti arresti, vuoi

perché accertata (a dire dell'istante) l’assenza di fondamento, vuoi perché non

hanno condotto ad arresto (Osservazioni, pag. 3 e 4).

Quanto ai pericoli di fuga e di recidiva, la difesa

afferma che il primo non è stato motivato (come non lo è stata la collusione) e

che il secondo è desunto in astratto dal fatto che l’accusato non sarebbe “uno

stinco di santo” e ipotizzabile solo per un “possibile danneggiamento

della cella”, quindi non sostenibile (Osservazioni, pag. 5).

6.

Delle altre considerazioni o osservazioni delle parti

si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

7.

L’accusato detenuto, direttamente così come per il

tramite del difensore, è certamente legittimato a presentare istanza di libertà

provvisoria.

I preavvisi del Procuratore pubblico, uno trasmesso

per posta il 5 settembre 2008 (e ricevuto da questo ufficio l’8 settembre

2008), l’altro trasmesso brevi manu l’8 settembre 2008, sono entrambi

rispettosi dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione

dell’istanza dell’accusato il 2 settembre 2008, ancorché consegnata al

personale del carcere il 28 agosto che l’ha spedita per posta B lo stesso

giorno, in assenza di indicazioni specifiche; cfr. doc. 6, inc. GIAR

204.2007.7), quindi tempestivi e ricevibili in ordine.

Le due istanze possono, quando non debbono, essere

trattate in un'unica decisione.

8.

I principi che reggono la materia, sebbene noti alla

difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,

consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco

dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad

art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

9.

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve

essere verificata (comunque d’ufficio) nei limiti di competenza di questo

giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,

e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda,

nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

Considerandi

b)

Nel caso in esame, l’accusato riconosce la

“sottrazione” dei gioielli, previo abbattimento della porta dell’appartamento

di __________ che non voleva aprirgli ed aveva già chiamato la polizia (verbali

__________ 4 agosto 2008 pag. 2 e 22 agosto 2008 pag. 4); aggiunge che il tutto

sarebbe avvenuto per ottenere la restituzione di denaro che egli avrebbe dato a

__________ in precedenza (AI 14, pag. 3). Dal canto suo, quest’ultima, afferma

(sin dal primo verbale e anche in quello reso davanti al Procuratore pubblico

in presenza del legale dell’accusato: AI 19, p. 5) di essere stata minacciata,

prima e dopo l’abbattimento della porta, e di essere stata strattonata e presa

per i capelli al momento in cui l’accusato avrebbe inteso prendere possesso dei

gioielli e fino alla fuga; quanto al denaro “affidato” __________. afferma di

aver sì ricevuto FRS 700.- qualche tempo prima, ma non per tenerli in deposito,

bensì per vivere e per far fronte a spese di entrambi e di aver già detto a __________,

nel pomeriggio e quando lui l’aveva raggiunta a __________ per chiederle

denaro, di non averlo più a disposizione (circostanza riconosciuta anche

dall’accusato: AI 14 pag. 3).

Ora, ritenuto che il credito vantato (anche qualora

confermato) risulterebbe inferiore al valore di quanto “sottratto” (AI 14 p. 3

e 4; verbale __________ 4.8.2008, pag. 3), che __________ aveva già tentato di

ottenere del denaro da __________ il pomeriggio precedente i fatti (ottenendo

FRS 100.-), e che per entrare nell’appartamento egli ha abbattuto la porta

dello stesso (vincendo così la resistenza di __________ che non intendeva

lasciarlo entrare ed ha anche chiamato la polizia), si deve concludere per

l’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico dell’accusato per i reati

ascritti (DTF 105 IV 29; DTF107 IV 107) anche senza considerare le affermazioni

di __________ relative allo strattonamento ed alla presa per il collo (che,

trattandosi di dichiarazioni testimoniali, costituiscono comunque degli

indizi).

D’altro canto, la stessa difesa (verosimilmente

partendo dal presupposto dell’assenza di uno scopo di illecito profitto) parla

di derubricazione da rapina a coazione (ritenendo, quindi, che per quest’ultima

ipotesi di reato sono presenti gravi indizi, se non addirittura accertamenti

“definitivi”), coazione che è (o può essere) uno degli elementi oggettivi

qualificanti la rapina (cfr. Nötigungshandlung in Basler Kommentar n. 11

e seguenti ad art. 140; S. Trechsel, Kurzkommentar, n. 16 ad art. 181 in relazione ai concorsi / assorbimenti).

c)

In conclusione, ed in virtù di quanto sopra esposto e

richiamato, sufficienti indizi in relazione ai reati ascritti (rispettivamente

in relazione alle subordinate ipotizzabili a dipendenza delle valutazioni

definitive di competenza del merito) debbono essere ritenuti presenti nei confronti

di __________.

A scanso di equivoci e fraintendimenti, si precisa che

tale conclusione non corrisponde ad accertamento in questa sede della

credibilità e del carattere probatorio delle dichiarazioni e dei comportamenti

indicati, bensì unicamente accertamento che le ipotesi di reato sono fondate su

elementi concreti che giustificano, ancora, l'inchiesta ed il suo eventuale

seguito.

10.

a)

A giustificazione del mantenimento della misura

cautelare, il magistrato inquirente fa valere, soprattutto, l’esistenza di un

concreto pericolo di recidiva.

Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che

l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di

quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche

il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle

circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione

relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad

escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima

dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ

1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358;

N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la

cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),

da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,

1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).

Occorre che l'insieme delle circostanze

(precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad

imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

b)

Va anche detto che la giurisprudenza è meno

restrittiva in relazione all’esigenza della verosimiglianza (della prognosi

negativa per l’applicazione della misura cautelare) allorquando si tratta di

delitti violenti o di delitti di carattere sessuale, in virtù dell’importanza

del rischio che corrono le vittime potenziali. In simili casi occorre tenere in

debito conto lo stato psichico dell’accusato, la sua eventuale imprevedibilità

e l’aggressività eventualmente manifestata (cfr. C. Murbach, M. Boquet, La

détention provisoire au regard de la jurisprudence actuelle et du futur Code de

procédure pénale suisse, in SJ 2007, pag. 1 ss., pag. 24).

c)

Nel caso in esame, e sulla base degli atti

prodotti dal Ministero pubblico, più di un elemento concorre a rendere concreto

il pericolo di recidiva.

I fatti di cui alla promozione d’accusa

connessa con l’arresto del 31 luglio 2008 (e in parte ammessi) sono stati

commessi da __________ mentre era oggetto d’inchiesta per numerosi reati e in

stato di libertà provvisoria; di conseguenza non si può dedurre da tale

constatazione che l’esistenza di un procedimento abbia, sull’accusato, un

effetto deterrente. Questa constatazione depone, già di per sé, a favore

dell’esistenza di un pericolo di recidiva (N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. ed.

2004, n. 701b).

A ciò si aggiungono le modalità soggettive mediante le

quali __________ avrebbe operato nell'ambito di quanto é oggetto dell’inchiesta

relativa ai fatti del 30/31 luglio 2008 (poco dopo le dimissioni dalla CPC presso la quale era

volontariamente ricoverato in relazione ad “abuso di cocaina e alcool” -

AI 18 -, dove sembra volesse essere ancora ricoverato il giorno prima dei fatti

“per una cura disintossicante” - verbale __________ 22 agosto 2008, p. 3

-, nonché in situazione di presumibile ulteriore abuso etilico - idem, p. 4; AI

1, pag. 3: 1,3 ./. al test dell’alito alcune ore dopo i fatti) e le modalità oggettive di commissione dei reati

ascritti (gravi, anche per la determinazione e la violenza - foss’anche ancora

solo contro le cose - manifestata e indipendentemente dagli importi in gioco;

DTF 1P.750/2004; non dimenticando che la presunta vittima aveva già comunicato

all'accusato nel pomeriggio precedente i fatti di non avere denaro a

disposizione, come indicato al cons. 9b della presente), il pericolo di

recidiva appare concreto (si veda, per tutti: M. Luvini, in Rep 1989, pag. 287

ss, 294/295 e note da 43 a 48).

Da ultimo, occorre anche considerare che la situazione

di precarietà e disagio personale ed economico in cui versa l’accusato non

sembra destinata a modificarsi a breve (e non sarebbe inopportuno chiedersi se

non debba essere valutata la possibilità di adozione di qualche misura; art. 56

cpv. 1 lett. a CP).

11.

Constatata la presenza di una delle condizioni

alternative che, in uno con l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza,

possono giustificare il mantenimento del carcere preventivo, non è necessario

analizzare se anche le altre condizioni avanzate dal Procuratore pubblico siano

presenti e concrete.

Comunque a titolo puramente abbondanziale si può

rilevare che, come affermato dalla difesa, d’acchito il preavviso appare perlomeno

scarno in merito agli elementi di concretezza del pericolo di fuga (il semplice

riferimento alla cittadinanza straniera e alla procedura d’asilo pendente

appare d’acchito insufficiente, se non ci si confronta con il possibile esito

della procedura e, soprattutto con il fatto che l’accusato è già stato posto in

libertà provvisoria due volte e la prima in relazione ad un’inchiesta per reati

estremamente gravi) e di collusione (__________ è già stata sentita più volte,

anche in contraddittorio ed ha confermato la sua versione).

12.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti

gravi e concreti indizi di reato e concreto pericolo di recidiva che

giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.

Quanto al principio di proporzionalità,

in materia di detenzione cautelare questo deve essere analizzato da angolature

diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere

preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e della pena

presumibile, dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il principio di proporzionalità per

rapporto alla durata del carcere preventivo sin qui sofferto (e presumibilmente

ancora da soffrire) è rispettato: l'accusato è in carcere dal 31 luglio 2008, l'inchiesta è in fase

conclusiva (per non dire conclusa) e il rischio di pena in caso di condanna è

ben superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e ancora da soffrire,

anche in caso fosse ritenuto unicamente il reato di coazione (in un caso

relativamente recente è stata erogata una pena di otto mesi, quale pena

totalmente aggiuntiva ad una precedente, in relazione ad una condanna per

coazione - ai fini della consegna di FRS 700.- - e contravvenzione alla LFStup,

nonché detenzione di arma bianca: cfr. Assise correzionali Lugano, 6 giugno

2007, 72.2007.41).

Nel contempo l'inchiesta (se si preferisce, l'incarto

prodotto) non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il

principio di celerità.

In merito a quest’ultimo principio (che vuole che con

l’accusato in detenzione l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel

condurre rapidamente e senza interruzioni l’inchiesta; CRP 3.5.2008,

60.2006

), si ritiene comunque di dover segnalare che gli accertamenti

menzionati come ancora attesi per concludere l’inchiesta (cfr. Preavviso, punto

4) sembrano riguardare unicamente il danno provocato alla porta

dell’appartamento occupato da __________., sono stati avviati solo ad inizio

settembre 2008 (AI 20, 21) e nei confronti di chi non ha presentato querela

(questa essendo stata presentata, validamente - DTF 118 IV 209 - da __________

il 31 luglio 2008 - AI 1) né si è costituito parte civile. Poco importa che ciò

sia dovuto alla volontà degli interpellati o ad un ritardo della comunicazione

(art. 69 cpv. 3 CPP), ciò che importa è che non può essere l’attesa di una

risposta agli scritti menzionati a giustificare il protrarsi della detenzione

preventiva.

13.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come

anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella

situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare

il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. Di

conseguenza, le istanze di libertà provvisoria in discussione, debbono essere

respinte con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art.

39.

let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei

ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge menzionati, in

particolare gli artt. 95, 96, 102, 107, 108, 284 CPP,

decide:

1.

Le istanze di libertà provvisoria

sono respinte.

2.

Non si percepiscono né tasse né

spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni

dall’intimazione.

4. Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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