INC.2007.20408
Istanza di libertà provvisoria
8 gennaio 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.20408
Data decisione, Autorità:
08.01.2009, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 96 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.20408
Lugano
8 gennaio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 31 dicembre 2008/2 gennaio 2009 da
__________, attualmente c/o Carcere
giudiziario Farera, Cadro
(patrocinato dall’__________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 5/7 gennaio
2009 dal
Procuratore Pubblico Nicola Respini, Lugano
viste le osservazioni della
difesa (7 gennaio 2009);
visti gli inc. MP __________
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
Per i fatti si può rinviare a
precedente decisione di questo ufficio:
“
1.
__________ è stato arrestato il 31 luglio 2008, con
contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di rapina,
danneggiamento, violazione di domicilio e ingiuria, per fatti avvenuti a __________
lo stesso 31 luglio 2008, “a danno di __________” (doc. 1, inc. GIAR
204.2007.5, inc. MP __________).
L’arresto è stato confermato da questo ufficio il
giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato, pericolo di
collusione e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR 204.2007.5).
In precedenza, __________ era già stato arrestato il
26 aprile 2007 (e scarcerato il 21 maggio 2007), con promozione dell’accusa per
le ipotesi di reato di cui agli artt. 190 e 189 CP, nonché 19a LFStup (inc.
GIAR 204.2007.1, inc. MP __________), rispettivamente il 4 ottobre 2007 (e
scarcerato il 26 ottobre 2007), in relazione alle ipotesi di reato di cui agli
artt. 286, 139 e 160 CP, nonché infrazioni di vario tipo alla LCStr. (inc. GIAR
204.2007.4, inc. MP__________).
A __________ risulta notificata un’ulteriore
promozione dell’accusa il 21 maggio 2007 per le ipotesi di reato di cui agli
artt. 221 CP e 91, 95 LCStr (AI 2, inc. MP __________).
Gli altri incarti pendenti nei confronti di __________,
sono stati aperti (di volta in volta) a seguito di un rapporto di polizia,
rispettivamente di denunce, ma non risultano aver dato luogo (salvo errore) a
estensioni formali dell’accusa (cfr. elenco atti inc. MP __________, __________)
neppure nei due casi in cui i fatti sono stati oggetto di un interrogatorio
davanti al Procuratore pubblico (cfr. verbale 24 ottobre 2007).
2.
Fatti
I fatti oggetto dell’inchiesta relativa all’ultimo
arresto sono sostanzialmente quelli menzionati nella promozione dell’accusa del
1 agosto 2008 (sfondamento della porta dell’appartamento di __________ e
sottrazione di gioielli del valore di FRS 650.-), ritenuto che le motivazioni
alla base dei fatti (prestiti precedenti dall’accusato a __________) e le
modalità d’esecuzione (minacce di morte e strattonamenti, nonché ingiurie) non
hanno trovato versioni concordanti tra accusato e presunta vittima (cfr., per
tutti: AI 14 e 19 inc. MP __________).
L’inchiesta si è sostanzialmente svolta mediante
audizioni dell’accusato e di __________ (due ciascuno) da parte della polizia
(Rapporto d’inchiesta 11 agosto 2008, AI 13 inc. MP __________), una ulteriore
audizione da parte del magistrato inquirente (sempre delle due parti coinvolte:
AI 14 e 19, già citati), l’acquisizione della cartella clinica dell’accusato,
nonché di alcuni altri documenti relativi alla richiesta d’asilo ed al
casellario giudiziale estero (AI 18, 24, 25, 26, 27).
Va precisato, inoltre, che nessun atto istruttorio
risulta effettuato (dopo quest’ultimo arresto) in relazione alle altre
promozioni dell’accusa, rispettivamente agli altri incarti aperti, eccettuata
l’acquisizione di copia degli atti relativi al casellario giudiziale all’inc. __________
(cfr. elenco atti dei vari incarti, doc. 3, inc. GIAR 204.2007.7).
Per completezza, va pure aggiunto che l’accusato ha
affermato di essere stato in cella di contenimento per qualche tempo e
assistito dal dott. __________ e il 22 agosto 2008 il magistrato inquirente ha
ordinato il trasferimento al __________ (verbale 22 agosto 2008)”.
(GIAR 11.09.2008. inc. 204.2007.7)
Considerandi
2.
Con la suddetta decisione 11
settembre 2008 questo ufficio ha respinto due istanze di libertà provvisoria
inoltrate con scritto non datato e pervenuto al Ministero pubblico il 2
settembre 2008 da __________ rispettivamente in data 5 settembre 2008 (e
pervenuta al Ministero pubblico lunedì 9 settembre 2008) dal difensore, vista
l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di concreto
pericolo di recidiva.
Nel seguito il Procuratore
pubblico ha proceduto ad accertamenti/verifiche presso la __________ ed il __________
e ad una ulteriore verbalizzazione dell’accusato il 21 ottobre 2008, al termine
della quale gli ha esteso l’accusa anche per titolo di furto in relazione ai
fatti commessi il 22 giugno 2007 ed in relazione alla denuncia 22 novembre 2007
della __________ (inc. MP __________ e __________), di impedimento ad atti
dell’autorità e violenza o minaccia contro funzionari, nonché ingiuria, in
relazione alla denuncia/querela del __________ (inc. MP __________), nonché per
estorsione, coazione, minaccia, danneggiamento e violenza o minaccia contro
funzionari con riferimento a quanto avvenuto con __________ e successivamente
presso il __________ (inc. MP __________).
In data 28 ottobre 2008 il
magistrato inquirente ha disposto il deposito degli atti con scadenza al 14
novembre 2008, termine poi prorogato sino al 28 novembre 2008 su richiesta
della difesa: la difesa ha inoltrato il 27 novembre 2008 un’istanza di
complementi istruttori, parzialmente accolta dal Procuratore pubblico con
decisione 9 dicembre 2008, cresciuta in giudicato. Il Procuratore pubblico è in
attesa unicamente di precisazioni dal responsabile del negozio __________ (già
sollecitato) in merito al furto addebitato all’accusato, complemento
istruttorio richiesto dalla difesa ed accolto dal magistrato inquirente con
decisione 9 dicembre 2008.
3.
Con istanza 31 dicembre 2008
(pervenuta a questo ufficio il 2 gennaio 2009 e subito trasmessa per competenza
al Procuratore pubblico) __________, per il tramite del proprio legale, chiede
di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. Dopo aver censurato
l’esistenza di un ““giuoco di squadra” fra il PG Balestra ed il PP Respini
nell’offuscare il contesto immediato dell’episodio dell’arresto nel rendere non
più possibili accertamenti assolutamente essenziali”, con la precisazione
che “il resto sarà per l’arringa” – questioni quindi che esulano
dall’istanza qui in discussione - la difesa, che non sembra contestare
l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, sostiene che non
sarebbero più dati “gli estremi per mantenere il __________ in carcere:
pericolo di fuga, di collusione. Il processo potrà con tutta probabilità venire
aver luogo senza alcun intoppo”, rilevato inoltre che comunque nulla si
opporrebbe all’adozione di misure sostitutive, quali l’obbligo di presentarsi “con
una certa regolarità alla polizia del luogo di residenza”. Da ultimo la
difesa evidenzia la necessità di una misura ex art. 56 CP.
4.
Con preavviso del 5 gennaio 2009
(doc. 2, inc. GIAR 204.2007.8) il magistrato inquirente si oppone alla messa in
libertà provvisoria di __________.
Dopo aver rinviato alla decisione
11.
settembre 2008 di questo ufficio quo all’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza a carico dell’accusato istante e precisato che
l’istruttoria sarà chiusa a breve, il Procuratore pubblico sostiene l’esistenza
di concreto pericolo di recidiva e di fuga.
Da ultimo, il magistrato
inquirente rileva che il carcere preventivo sinora sofferto è sicuramente
proporzionato, vista la gravità degli addebiti mossi all’accusato istante.
5.
In sede di osservazioni la difesa
si è sostanzialmente riconfermata nella primitiva istanza, ribadendo che in
concreto non sarebbero più dati né pericolo di fuga né pericolo di collusione.
Delle altre considerazioni, si
dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
6.
L’accusato detenuto, per il
tramite del difensore, è certamente legittimato a presentare istanza di libertà
provvisoria.
Il preavviso del Procuratore
pubblico, trasmesso per posta il 5 gennaio 2009 (e ricevuto da questo ufficio
il 7 gennaio 2009) è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP
(ritenuta la ricezione dell’istanza dell’accusato il 2 gennaio 2009), quindi
tempestivo e ricevibile in ordine.
Il termine di cui all’art. 108
cpv. 2 CPP viene pertanto a scadere lunedì 9 gennaio 2009 (ex art. 20 cpv. 3
CPP).
7.
I principi che reggono la
materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere
così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
8.
L'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza deve essere verificata (comunque d’ufficio) nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo
2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
In proposito valgono le
considerazioni già espresse da questo ufficio nella decisione 11 settembre 2008
e cioè:
“b)
Nel caso in esame, l’accusato riconosce la
“sottrazione” dei gioielli, previo abbattimento della porta dell’appartamento
di __________ che non voleva aprirgli ed aveva già chiamato la polizia (verbali
__________ 4 agosto 2008 pag. 2 e 22 agosto 2008 pag. 4); aggiunge che il tutto
sarebbe avvenuto per ottenere la restituzione di denaro che egli avrebbe dato a
__________ in precedenza (AI 14, pag. 3). Dal canto suo, quest’ultima, afferma
(sin dal primo verbale e anche in quello reso davanti al Procuratore pubblico
in presenza del legale dell’accusato: AI 19, p. 5) di essere stata minacciata,
prima e dopo l’abbattimento della porta, e di essere stata strattonata e presa
per i capelli al momento in cui l’accusato avrebbe inteso prendere possesso dei
gioielli e fino alla fuga; quanto al denaro “affidato” __________. afferma di
aver sì ricevuto FRS 700.- qualche tempo prima, ma non per tenerli in deposito,
bensì per vivere e per far fronte a spese di entrambi e di aver già detto a __________,
nel pomeriggio e quando lui l’aveva raggiunta a __________ per chiederle
denaro, di non averlo più a disposizione (circostanza riconosciuta anche
dall’accusato: AI 14 pag. 3).
Ora, ritenuto che il credito vantato (anche qualora
confermato) risulterebbe inferiore al valore di quanto “sottratto” (AI 14 p. 3
e 4; verbale __________ 4.8.2008, pag. 3), che __________ aveva già tentato di
ottenere del denaro da __________ il pomeriggio precedente i fatti (ottenendo
FRS 100.-), e che per entrare nell’appartamento egli ha abbattuto la porta
dello stesso (vincendo così la resistenza di __________ che non intendeva
lasciarlo entrare ed ha anche chiamato la polizia), si deve concludere per l’esistenza
di sufficienti indizi di reato a carico dell’accusato per i reati ascritti (DTF
105.
IV 29; DTF107 IV 107) anche senza considerare le affermazioni di __________
relative allo strattonamento ed alla presa per il collo (che, trattandosi di
dichiarazioni testimoniali, costituiscono comunque degli indizi).
D’altro canto, la stessa difesa (verosimilmente
partendo dal presupposto dell’assenza di uno scopo di illecito profitto) parla
di derubricazione da rapina a coazione (ritenendo, quindi, che per quest’ultima
ipotesi di reato sono presenti gravi indizi, se non addirittura accertamenti
“definitivi”), coazione che è (o può essere) uno degli elementi oggettivi
qualificanti la rapina (cfr. Nötigungshandlung in Basler Kommentar n. 11 e
seguenti ad art. 140; S. Trechsel, Kurzkommentar, n. 16 ad art. 181 in relazione ai
concorsi / assorbimenti).
c)
In conclusione, ed in virtù di quanto sopra esposto e
richiamato, sufficienti indizi in relazione ai reati ascritti (rispettivamente
in relazione alle subordinate ipotizzabili a dipendenza delle valutazioni
definitive di competenza del merito) debbono essere ritenuti presenti nei
confronti di __________.
A scanso di equivoci e fraintendimenti, si precisa che
tale conclusione non corrisponde ad accertamento in questa sede della
credibilità e del carattere probatorio delle dichiarazioni e dei comportamenti
indicati, bensì unicamente accertamento che le ipotesi di reato sono fondate su
elementi concreti che giustificano, ancora, l'inchiesta ed il suo eventuale
seguito.”
Anche per quanto riguarda i reati
oggetto di estensione dell’accusa sufficienti indizi di colpevolezza emergono
dagli atti (denunce, verbali parti lese e testi), come pure dalle dichiarazioni
dello stesso __________ (ad esempio per i furti di cui agli inc. MP __________
e __________; cfr. verb. PP 21.10.2008).
9.
Il magistrato inquirente ritiene
dato un serio e concreto pericolo di recidiva, mentre che nell’istanza di
libertà provvisoria e nelle osservazioni al preavviso tale questione neppure viene
affrontata. In proposito valgono le considerazioni già espresse da questo
ufficio nella decisione 11 settembre 2008:
“a)
A giustificazione del mantenimento della misura
cautelare, il magistrato inquirente fa valere, soprattutto, l’esistenza di un
concreto pericolo di recidiva.
Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che
l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di
quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche
il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle
circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione
relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad
escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima
dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123
I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M.,
60.2005
; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.
701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise
annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si
preferisce la gravità dei fatti
oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante
(G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP
citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006;
CRP 16.5.2006, 60.2006.154).
Occorre che l'insieme delle circostanze
(precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad
imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).
b)
Va anche detto che la giurisprudenza è meno
restrittiva in relazione all’esigenza della verosimiglianza (della prognosi
negativa per l’applicazione della misura cautelare) allorquando si tratta di
delitti violenti o di delitti di carattere sessuale, in virtù dell’importanza
del rischio che corrono le vittime potenziali. In simili casi occorre tenere in
debito conto lo stato psichico dell’accusato, la sua eventuale imprevedibilità
e l’aggressività eventualmente manifestata (cfr. C. Murbach, M. Boquet, La
détention provisoire au regard de la jurisprudence actuelle et du futur Code de
procédure pénale suisse, in SJ 2007, pag. 1 ss., pag. 24).
c)
Nel caso in esame, e sulla base degli atti
prodotti dal Ministero pubblico, più di un elemento concorre a rendere concreto
il pericolo di recidiva.
I fatti di cui alla promozione d’accusa
connessa con l’arresto del 31 luglio 2008 (e in parte ammessi) sono stati
commessi da __________ mentre era oggetto d’inchiesta per numerosi reati e in
stato di libertà provvisoria; di conseguenza non si può dedurre da tale
constatazione che l’esistenza di un procedimento abbia, sull’accusato, un
effetto deterrente. Questa constatazione depone, già di per sé, a favore
dell’esistenza di un pericolo di recidiva (N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. ed.
2004, n. 701b).
A ciò si aggiungono le modalità soggettive mediante le
quali __________ avrebbe operato nell'ambito di quanto é oggetto dell’inchiesta
relativa ai fatti del 30/31 luglio 2008 (poco dopo le dimissioni dalla __________ presso la
quale era volontariamente ricoverato in relazione ad “abuso di cocaina e
alcool” - AI 18 -, dove sembra volesse essere ancora ricoverato il giorno prima
dei fatti “per una cura disintossicante” - verbale __________ 22 agosto 2008,
p. 3 -, nonché in situazione di presumibile ulteriore abuso etilico - idem, p.
4; AI 1, pag. 3: 1,3 ./. al test dell’alito alcune ore dopo i fatti) e le modalità oggettive di commissione dei reati
ascritti (gravi, anche per la determinazione e la violenza - foss’anche ancora
solo contro le cose - manifestata e indipendentemente dagli importi in gioco;
DTF 1P.750/2004; non dimenticando che la presunta vittima aveva già comunicato
all'accusato nel pomeriggio precedente i fatti di non avere denaro a
disposizione, come indicato al cons. 9b della presente), il pericolo di
recidiva appare concreto (si veda, per tutti: M. Luvini, in Rep 1989, pag. 287
ss, 294/295 e note da 43 a 48).
Da ultimo, occorre anche considerare che la situazione
di precarietà e disagio personale ed economico in cui versa l’accusato non
sembra destinata a modificarsi a breve (e non sarebbe inopportuno chiedersi se
non debba essere valutata la possibilità di adozione di qualche misura; art. 56
cpv. 1 lett. a CP).”
Del resto, non va dimenticato che
il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire
nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre
nuovi reati l’accusato potrebbe procrastinare ad oltranza il processo (cfr.
Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, ad art. 95, n. 29, nonché G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, ad 2357).
10.
Constatata la presenza di una
delle condizioni alternative che, in uno con l’esistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, possono giustificare il mantenimento del carcere preventivo, non
è necessario analizzare se nella fattispecie sia pure dato concreto pericolo di
fuga, così come sostenuto dal magistrato inquirente, peraltro in maniera
piuttosto generica, e meglio facendo riferimento unicamente alla cittadinanza
straniera di __________ ed alla circostanza che la procedura ricorsuale in
materia di asilo è tuttora pendente (e ciò seppure, già nella decisione 11
settembre 2008 questo ufficio aveva già evidenziato che “il semplice
riferimento alla cittadinanza straniera e alla procedura d’asilo pendente
appare d’acchito insufficiente, se non ci si confronta con il possibile esito
della procedura e, soprattutto con il fatto che l’accusato è già stato posto in
libertà provvisoria due volte e la prima in relazione ad un’inchiesta per reati
estremamente gravi”).
11.
In conclusione, in capo a ____________________
sono presenti gravi e concreti indizi di reato e concreto pericolo di recidiva
che giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.
Quanto al
principio di proporzionalità, in materia di detenzione cautelare questo deve
essere analizzato da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione
la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie
e della pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il principio
di proporzionalità per rapporto alla durata del carcere preventivo sin qui
sofferto (e presumibilmente ancora da soffrire) è rispettato: l'accusato è in
carcere dal 31 luglio 2008, l'inchiesta è ormai in fase conclusiva e il rischio
di pena in caso di condanna è superiore al carcere preventivo sin qui sofferto
e ancora da soffrire. In proposito, questo ufficio nella decisione 11 settembre
2008.
aveva evidenziato rispetto del principio di proporzionalità anche in caso
fosse ritenuto unicamente il reato di coazione, poiché in un caso relativamente
recente è stata erogata una pena di otto mesi, quale pena totalmente aggiuntiva
ad una precedente, in relazione ad una condanna per coazione - ai fini della
consegna di FRS 700.-- e contravvenzione alla LFStup, nonché detenzione di arma
bianca (cfr. Assise correzionali Lugano, 6 giugno 2007, 72.2007.41), ciò che
certo non costituiva, come erroneamente sostenuto dalla difesa, un “suggerimento”
del GIAR alla Corte. Giova inoltre ricordare che nei confronti di __________ è
stata promossa l’accusa anche per altri reati.
Nel contempo l'inchiesta è
proceduta nel rispetto del principio di celerità, né sono ravvisabili tempi
morti di durata eccessiva tali da mettere in discussione la legalità della
detenzione (in proposito va infatti ricordato che secondo il Tribunale federale
il rispetto di tale principio deve essere valutato globalmente, tenendo conto
delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro svolto dagli
inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi costantemente
di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti, cfr. DTF 124 I
139, DTF 128 I 149, STF 7.2.2005 in re C.,1S.3/2005).
Resta in ogni caso sottinteso
l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui
l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
12.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ____________________
a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione
della libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione,
deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli di legge
menzionati, in particolare gli artt. 95, 96, 102, 107, 108, 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria 31 dicembre 2008/2 gennaio 2009 è
respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione a:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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