INC.2007.22304
Istanza di libertà provvisoria
24 maggio 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.22304
Data decisione, Autorità:
24.05.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
MISURE SOSTITUTIVE DELL'ARRESTO
art. 108 cpv. 1 CPP-TI
art. 108 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.22304
Lugano
24 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 14 maggio 2007 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo del 18/22 maggio
2007 dal
Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano
visti gli scritti della difesa
dell’accusato 21 e 22 maggio 2007;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto,
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il 3
maggio 2007 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data del PP
Marco Villa per titolo di lesioni semplici, vie di fatto, coazione e ripetuta
violenza carnale, “fatti avvenuti a __________, in __________ in data __________
a danno di __________” (AI 2).
Il 4 maggio 2007 il PP, con
richiesta di conferma dell’arresto, ha promosso a __________ l’accusa per gli
stessi titoli di reato menzionati nell’ordine d’arresto chiedendo la conferma
dell’arresto per i bisogni dell’istruzione, per pericolo di collusione, per
pericolo di recidiva e di fuga (GIAR 223.2007.1, doc. 1).
Il 4 maggio 2007 questo giudice
ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione e pericolo di
collusione e, in particolare, per permettere agli inquirenti di eseguire il più
presto possibile, il verbale del teste __________ sulla presenza della presunta
vittima, prima del 1° maggio 2007, nell’appartamento di __________ dell’accusato
e per permettere il confronto tra l’accusato e la presunta vittima (Inc. GIAR
223.2007.1, doc. 4).
Sia davanti alla Polizia che a
verbale di conferma dell’arresto, __________ ha negato ogni addebito.
B.
Il 14 maggio 2007 __________, per
il tramite del proprio patrocinatore e con l’istanza in discussione (giunta al
Ministero pubblico il 15 maggio 2007), chiede di essere posto in libertà
provvisoria. A mente della difesa, che comunque contesta l’esistenza dei seri
indizi di reato, l’istruttoria sarebbe ormai praticamente conclusa (per gli
atti principali) e non vi sarebbe più pericolo di collusione. Il mantenimento
della carcerazione preventiva oltre il verbale di confronto tra accusato e
parte civile non sarebbe più rispettoso del principio di proporzionalità, (Inc.
GIAR 223.2007.4, doc. 1).
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 18/22 maggio 2007 (Inc. GIAR 223.2007.4, doc. 2), ribadisce l’esistenza
di gravi e concreti indizi di colpevolezza evincibili sia dalle costanti e
lineari dichiarazioni della vittima che dalle dichiarazioni dell’accusato
stesso.
Per quanto riguarda i bisogni
istruttori il Procuratore pubblico afferma che l’inchiesta è in pieno
svolgimento (con il confronto tra vittima e accusato di lunedì 21 maggio) e “altri
atti istruttori dovranno essere compiuti per definire anche la situazione
professionale dell’accusato e i suoi trascorsi” (preavviso, p. 3).
A mente del magistrato inquirente
esiste poi un grave e concreto pericolo di collusione e di recidiva, l’accusato
non sarebbe nuovo alla commissione di reati contro la persona e se “posto in
libertà provvisoria non vi è alcuna garanzia che l’accusato non prenda contatto
con la vittima al fine di sottoporla a pressioni e a minacce tali da indurla a
ritrattare le accuse mosse nei suoi confronti e a commettere nei confronti
della stessa o della sua famiglia, atti di ritorsione e vie di fatto per essere
stato denunciato” (preavviso p. 3).
La concretezza del pericolo di
collusione emergerebbe dal contenuto degli SMS inviati alla presunta vittima e
dalle dichiarazioni di quest’ultima e della sorella secondo cui quando
l’accusato ha saputo di essere stato denunciato ha contattato la parte civile
per farle ritirare la denuncia.
A mente del PP “l’accusato
cercherà con ogni mezzo di arrivare in aula con una situazione probatoria a lui
più favorevole”, ciò visti anche i suoi precedenti penali e le manovre
collusive già messe in atto dall’accusato farebbero ritenere che “neppure la
conclusione dell’istruttoria formale predibattimentale farà venir meno il
pericolo di collusione” (preavviso, p. 3).
Il carcere preventivo sinora
sofferto, vista la gravità delle imputazioni, sarebbe poi rispettoso del
principio di proporzionalità.
D.
La difesa, con fax 21 maggio 2007
(antecedente alla ricezione da parte di questo ufficio del preavviso negativo
del PP all’istanza di libertà provvisoria) e 22 maggio 2007, alla luce della
ampia confessione resa dall’istante a verbale 16 maggio 2007 e confermata nel
verbale a confronto con la parte civile il 21 maggio 2007, ribadisce
l’inesistenza del pericolo di collusione considerato che “con due
confessioni libere e molto chiare l’imputato ha dimostrato di non avere nessuna
intenzione in libertà di cambiare atteggiamento” nonché il fatto che la
parte civile “non ritirerà mai la denuncia, è assistita da un ottimo legale
ed è decisa a farsi rispettare” (osservazioni 22 maggio 2007, p. 3). Pure
inesistente il pericolo di recidiva che sarebbe fugato sempre dalle ampie
ammissioni dell’accusato che non avrebbe nessun interesse a peggiorare la
propria situazione processuale; inoltre la difesa chiede espressamente
l’adozione di misure volte ad evitare contatti tra accusato e parte civile e
suoi familiari.
Considerandi
1.
L’accusato, detenuto, è
pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore
pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 15 maggio 2007, è tempestivo
avendo trasmesso a questo ufficio per posta preavviso negativo il 18 maggio
2007, nel termine quindi di 3 giorni.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
“L’art.
95.
CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2
arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi
dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e
concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono
presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui
concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di
collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria –
può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I
Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione
della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato
codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid.
3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla
giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del
Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP
1980.
pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I
menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro
valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto
più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287
ss).
Ed
anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la
sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).”
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Anche qualora non contestata
(come nel caso in esame), l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza
deve essere verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo
giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente,
a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere
per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________
e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti per cui procede il PP.
A sostenere questa tesi
concorrono, oltre alle dichiarazioni della parte civile, le libere e chiare
(per usare le parole della difesa) confessioni dell’accusato rese a verbale PP
16.
maggio 2007 e ribadite nell’ambito del verbale a confronto con la parte
civile del 21 maggio 2007 nei quali l’istante ha ammesso di essere stato
cosciente di avere costretto la parte civile a subire due rapporti sessuali
contro la sua volontà.
4.
a)
In relazione ai bisogni istruttori,
atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre
ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori
in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il
pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone
a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che
l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die
Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest
gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt
nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se
posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del
pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova
da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo
di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di
collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del
mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato
nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una
possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della
deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice
atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal
senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS
1999, § 68 no 13).
b)
Nel caso in esame, il Procuratore
pubblico afferma nel preavviso negativo 18 maggio 2007 che l’inchiesta a carico
di __________ non è ancora conclusa dovendosi ancora procedere al confronto tra
accusato e parte civile e malgrado siano già stati eseguiti numerosi verbali
(anche di testi) ed accertamenti “altri atti istruttori dovranno essere
compiuti per definire anche la situazione professionale dell’accusato e i suoi
trascorsi” (preavviso p. 3).
A mente del PP, considerata la
personalità dell’accusato – che non è nuovo alla commissione di reati contro la
persona – che non lo porterebbe ad accettare l’affronto di essere stato
denunciato per un reato di tale natura come quello di violenza carnale, se
posto in libertà provvisoria non vi sarebbe garanzia che __________ non prenda
contatto con la parte civile al fine di sottoporla a pressioni e a minacce tali
da indurla a ritrattare le accuse o a commettere nei confronti della parte
civile e della sua famiglia ritorsioni per essere stato denunciato. A sostegno
di questa tesi il PP rievoca il comportamento dell’accusato che, appena saputo
di essere stato denunciato, ha chiamato la parte civile al fine di farle
ritirare la denuncia.
Sempre a mente del PP il rischio
di una pena di una certa importanza in caso di condanna potrebbe portare
l’accusato a mettere in atto manovre collusive “con ogni mezzo” per
arrivare in aula con una situazione probatoria a lui più favorevole tanto che
vi sarebbe la necessità di “preservare le prove raccolte e quelle ancora da
assumere sino al dibattimento”.
La difesa afferma invece che con
due confessioni libere e molto chiare __________ ha ampiamente dimostrato di
non avere intenzione, una volta rimesso in libertà provvisoria, di cambiare
atteggiamento, inoltre la parte civile, patrocinata, appare più che decisa a
farsi rispettare. Basterebbe poi imporre misure di condotta adeguate per
impedire all’accusato di contattare la parte civile.
Ora, è evidente che lo
svolgimento del confronto tra accusato e parte civile è un passo istruttorio
indispensabile per il procedimento penale in corso, tanto che la PP, che ha agito con la dovuta celerità dall’arresto sino ad oggi, lo ha già effettuato in
data 21 maggio 2007. Per il resto gli altri atti istruttori indicati dalla PP
non sembrano influenzabili dalla messa in libertà provvisoria dell’accusato.
Il rischio che __________, se
messo in libertà provvisoria, tenti di contattare la parte civile per farle
cambiare versione, alla luce delle sue ammissioni – ammissioni che hanno
riguardato le imputazioni principali ma anche i suoi tentativi, più o meno
leciti, di fare ritirare la denuncia alla parte civile – e degli accertamenti
assicurati agli atti, è veramente minimo, oltre ad non avere un’alta
probabilità di successo (e potrebbe addirittura rivelarsi, a questo stadio
della procedura, controproducente per l’accusato stesso).
La parte civile, che ha
affrontato più interrogatori di Polizia e davanti al PP senza mai cambiare
versione, è stata lineare e decisa anche nel verbale a confronto diretto con
l’accusato del 21 maggio 2007. Nella remota ipotesi in cui la stessa, peraltro
patrocinata da un legale dall’inizio dell’inchiesta formale, dovesse farsi
influenzare da __________ al fine di rendere una diversa versione dei fatti a
lui più favorevole, con riferimento ad atti d’inchiesta, si sconfinerebbe certo
dai limiti del buon senso o del penalmente tutelabile (cfr. per analogia CRP
23.04.2007
in re M.G., 60.2007.121, cons. 15).
Diverso il discorso se __________
intendesse fare cambiare versione alla parte civile con atti d’ingerenza nei
suoi confronti o nei confronti dei suoi famigliari, atti che potrebbero
addirittura costituire violazioni della legge (quali minacce, abusi del
telefono o altro) ma a questo punto appare sufficiente, e più rispettoso del
principio di proporzionalità, imporre all’accusato, quale misura sostitutiva
dell’arresto, norme di condotta secondo le quali non abbia a contattare con
nessun mezzo la parte civile ed i suoi famigliari.
In virtù di quanto precede, ribadito
che il 21 maggio 2007 si è proceduto all’interrogatorio a confronto tra
accusato e parte civile e che i non meglio definiti “atti istruttori che
dovranno essere compiuti per definire anche la situazione professionale
dell’accusato e di suoi trascorsi” costituiscono i soli bisogni d’inchiesta
avanzati dal PP, che come detto non sembra possano essere compromessi in caso
di messa in libertà provvisoria dell’accusato, la protrazione della detenzione
preventiva dell’accusato qui istante per permettere l’espletamento di tali atti
istruttori non appare più giustificata.
5.
Notoriamente, il pericolo di
recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori
reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per
gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto
e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art.
95.
CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti
specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da
solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati
( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n.2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.
701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise
annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato,
condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n.
2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti).
Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in
istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari,
eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una
prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).
Il magistrato inquirente sostiene
l’esistenza del pericolo di recidiva dal momento che __________ non è nuovo
alla commissione di reati contro la persona e, in relazione con quanto avanzato
per il pericolo di collusione, che potrebbe tentare di influenzare la parte
civile o le persone a lei vicine al fine di farle ritirare la denuncia.
A mente dell’istante il pericolo
di recidiva sarebbe invece scongiurato dalle ampie e dettagliate confessioni
rese al PP e i dubbi del magistrato inquirente potrebbero essere fugati
dall’adozione di norme di condotta atte a evitare il rischio di contatti con la
vittima e la di lei famiglia e ciò nell’interesse non soltanto dell’inchiesta e
della parte civile ma anche dell’accusato stesso.
I precedenti penali cui fa
riferimento il PP sono piuttosto lontani nel tempo e di gravità sicuramente
inferiore ai reati qui considerati e non sono sufficienti per potere fondare,
da soli, il timore che __________, se messo in libertà provvisoria, tenterà di
importunare in qualche modo la parte civile o di commettere nuovamente fatti
analoghi a quelli per cui è stato accusato e arrestato.
Per di più l’istante in
precedenza non aveva subito (per tutti i DA a lui riferiti) neppure un giorno
di detenzione (intesa sia come carcere preventivo che pena detentiva da
espiare) mentre che per l’attuale procedimento penale egli si trova in carcere
preventivo dal 3 maggio scorso; il carcere preventivo sinora sofferto potrà
sicuramente essere considerato dall’istante quale elemento deterrente per
commettere dei nuovi reati contro la persona o contro l’integrità sessuale,
ridimensionando di molto i timori per la sussistenza del pericolo di recidiva
che non appare né concreto né liquido.
Va poi considerato favorevolmente
il fatto che l’accusato, seppur all’inizio abbia negato le proprie
responsabilità, già durante il primo verbale davanti al PP (senza che fosse a
confronto con la parte civile) abbia ammesso i fatti. Tale comportamento
processuale fa sperare che egli abbia finalmente compreso quale sia il
comportamento che dovrà da ora innanzi tenere con la sua ex-fidanzata e parte
civile, tant’è che se dovesse tentare di commettere nuovi reati contro la
persona o contro l’integrità sessuale nei suoi confronti ciò potrebbe
comportare un suo riarresto e, nel prosequio, avere delle conseguenze molto
gravi davanti ad una Corte di merito.
6.
In conclusione, vista l'assenza
di indicazioni circa pericolo di fuga (che peraltro non emerge dagli atti) e
visto quanto detto in particolare al considerando n. 4 della presente in merito
all'invocato pericolo di collusione occorre concludere, anche per motivi di
proporzionalità (la gravità del reato da sola non bastando), che la detenzione
preventiva cui è astretto __________ non è più rispettosa dei dettami di legge
che permettono restrizione del diritto alla libertà personale costituzionalmente
garantito e che pertanto __________ dovrà essere messo in libertà provvisoria
alle condizioni – volte a scongiurare il pericolo di collusione – di evitare
qualsiasi contatto con la parte civile __________, i suoi genitori e le sue
sorelle e di rimanere costantemente a disposizione delle autorità inquirenti
per il seguito dell’inchiesta e di rendersi reperibile attraverso il
patrocinatore, pena il ripristino della misura e/o, se ne sono date le
condizioni, l'estensione del procedimento a reati contro l'amministrazione
della giustizia o ad altri reati (cfr. per analogia CRP 16 settembre 2005 in re B., 60.2004.297, consid. 12; artt. 96 e 107 CPP).
Soluzione che s’impone anche in
ossequio al principio di proporzionalità.
Il presente giudizio, in tema di
libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1. L'istanza è accolta, di conseguenza __________ è posto in
libertà provvisoria con effetto immediato, alle seguenti e cumulative
condizioni:
a.
evitare qualsiasi contatto (attivo e passivo) con la parte civile, i
suoi genitori e le sue sorelle;
b.
rimanere costantemente a disposizione degli inquirenti, per
qualsiasi ulteriore necessità, rendendosi reperibile per il tramite del
patrocinatore.
La violazione delle
condizioni indicate potrà condurre al ripristino della misura cautelare
privativa della libertà (art. 109 CPP).
2. Il Procuratore pubblico è invitato a disporre per
l'immediata esecuzione della presente decisione.
3. Non si percepiscono
né tassa né spese giudiziarie.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP
Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.
5. Intimazione (anticipata
via fax):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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