INC.2007.26503
Proroga del carcere preventivo
21 novembre 2007Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2007.26503
Data decisione, Autorità:
21.11.2007, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.26503
Lugano
21 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire in
merito all’istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 6 novembre
2007 dal
Procuratore pubblico
Luca Maghetti, Ministero pubblico
di Lugano
nei confronti di
__________
viste
le osservazioni della difesa (16 novembre 2007);
visto
l’inc. MP __________;
ritenuto
e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________
è stato arrestato il 25 maggio 2007 (doc. 2, inc. GIAR 265.2007.1), con
contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di atti sessuali con
fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti, coazione sessuale,
pornografia, somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute
(artt. 187, 188, 189, 197, 136 CP).
L’arresto
è stato confermato da questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti
gravi indizi di reato, pericolo di collusione e inquinamento delle prove e
pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR citato sopra).
2.
L’inchiesta
ha preso avvio a seguito della segnalazione effettuata dai genitori di due
minorenni (all’epoca dei fatti con età a cavallo tra i quindici ed i sedici
anni) secondo cui i rispettivi figli sarebbero stati fatti oggetto di
attenzioni di carattere sessuale da parte dell’accusato. I primi accertamenti
effettuati dalla polizia (audizione delle presunte vittime, acquisizione di
corrispondenza/contatti via e-mail) sembravano dar corpo alle segnalazioni (cfr.
doc. 2, inc. GIAR 265.2007.1). L’accusato, nei suoi primi verbali, ha
dichiarato di aver masturbato uno dei giovani, su richiesta di quest’ultimo,
che il suo domicilio era frequentato con una certa regolarità da alcuni giovani
e che durante queste frequentazioni capitava di visionare films che mostravano
rapporti sessuali completi tra adulti (cfr. verbale GIAR 26 maggio 2007).
3.
L’inchiesta,
sviluppatasi mediante interrogatori sia dell’accusato sia di persone (in
particolare giovani) con le quali questi ha avuto contatti, ha acquisito agli
atti dichiarazioni circa rapporti di carattere sessuale con almeno otto persone
in periodi in cui queste avevano meno di sedici anni (quattro casi), tra i
sedici ed i diciotto (cinque casi) e oltre i diciotto (due casi), come
essenzialmente riassunto nel Rapporto di polizia del 26 ottobre 2006 (pagg. da 1 a 6). Sulla base delle
risultanze contenute nel rapporto citato, gli atti sessuali oggetto d’inchiesta
consistono prevalentemente in massaggi/masturbazioni, strusciamenti e qualche
coito orale (cfr. riferimenti nel Rapporto citato, pagg. 11 a 19).
E’
pure stata acquisita della documentazione, sia scritta che fotografica,
relativa ai rapporti ed ai contatti dell’accusato con le persone ritenute
vittime delle sue attenzioni sessuali (per tutte cfr. annessi agli allegati 50
e 51 del citato rapporto di polizia).
L’accusato
è stato sottoposto a perizia psichiatrica ed il relativo reperto è stato
consegnato il 12 ottobre 2007 (AI 140).
Il
21 giugno 2007 (AI 58, pag. 13) l’accusa è stata estesa, per un singolo caso (__________,
cfr. rapp. polizia punto 5.1), all’ipotesi di reato di cui all’art. 191 CP.
4.
Con
l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 265.2007.3), il magistrato
inquirente chiede la proroga del carcere preventivo per un periodo di due mesi
(fino al 25 gennaio 2008) per permettere la presentazione della delucidazione
peritale scritta (il termine fissato per la consegna -19 novembre 2007- non
permette la chiusura dell’istruttoria entro i sei mesi ex art. 102 CPP) ed
acquisire dalla __________ documentazione relativa a collegamenti con siti
pornografici (documentazione richiesta il 16 ottobre e sollecitata il 5
novembre 2007).
A
dire del magistrato inquirente, nei confronti di __________, sono presenti
gravi indizi di reato (per fatti commessi nei confronti di almeno sette
persone, mentre che per l’ottava la fattispecie è “al vaglio”: Istanza,
pag. 2), riscontrabili nelle ammissioni dell’accusato, parziali in quanto
relative ai fatti indicati da sei persone, nonché nella convergenza (tra loro)
delle dichiarazioni delle presunte vittime, comprese quelle della persona nei
confronti della quale non vi è ammissione.
Inoltre,
sempre a giudizio dell’inquirente, in capo all’accusato sono presenti e
concreti sia il pericolo di collusione (vista la pregressa abilità manipolatoria
dimostrata dall’accusato e con riferimento particolare alla presunta vittima di
fatti negati dall’accusato), che il pericolo di recidiva (evidenziato dal
perito e dall’estensione temporale dell’attività dell’accusato) come pure
(soprattutto: Istanza, pag. 4) il pericolo di fuga (in ragione del rischio di
pena che il magistrato indica come superiore ai 5 anni).
Da
ultimo, l’inquirente precisa che la proroga richiesta non viola il principio di
proporzionalità e che l’inchiesta è stata condotta nel rispetto del principio
di celerità.
5.
Con
osservazioni del 16 novembre 2007 (doc. 3, inc. GIAR 265.2007.3) la difesa, in
parte rinviando a precedente istanza di libertà provvisoria poi ritirata,
contesta che esistano ancora i requisiti per il mantenimento della privazione
della libertà personale.
Pur
non negando la presenza di indizi di reato, viste l’ammissione di determinati
fatti, la difesa contesta la concretezza del pericolo di collusione con il
giovane le cui dichiarazioni sono contestate dell’accusato (sia per il
contenuto stesso delle dichiarazioni in questione, sia per l’assenza di
indicazioni circa gli atti istruttori a rischio di collusione). Pure contestati
sono l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva (i fatti sarebbero
avvenuti in una cerchia ben circoscritta di persone, la perizia non
permetterebbe ipotesi di pericolo imminente e l’attuale presa di coscienza da
parte di __________ sarebbe ulteriore garanzia di inesistenza/diminuzione del
rischio) e del pericolo di fuga (in quanto invocato in modo astratto e con
ipotesi di pena ritenuta esagerata perché fondata su di un’entità di atti
presunti costitutivi di reato che comprendono anche quelli eventualmente prescritti).
Sottolineando
come non siano previsti ulteriori atti istruttori, eccezion fatta per l’attesa
delucidazione peritale, la difesa non contesta rispetto della celerità.
6.
Con
scritto del 16.11.2007, la difesa ha segnalato (allo scopo di ulteriormente
contestare la concretezza del pericolo di collusione) che __________ ha
ricevuto, in carcere, la visita di una delle presunte vittime (doc. 4, inc.
GIAR 265.2007.3).
Richiesto
(via e-mail) di fornire delucidazioni in merito, il magistrato inquirente ha
comunicato di aver posto l’accusato in regime ordinario a partire dall’11
ottobre 2007, di non essere stato messo al corrente della visita in questione
(ma comunque precisando verbalmente che il regime ordinario non comporta
limitazioni particolari con l’esterno) e di aver potuto ricostruire che
l’accusato ha ricevuto quattro visite, da tre persone diverse tra cui __________
(indicato quale presunta vittima nel rapporto di polizia del 26 ottobre 2006,
al punto 8 del cappello, e con dichiarazioni raccolte la prima volta 22 giugno
2007, nell’all. 22 al Rapporto di polizia), rispettivamente di non essere in
misura di precisare numero, rispettivamente controparte, di eventuali contatti
telefonici dell’accusato con l’esterno (cfr. doc. 5, inc. GIAR 265.2007.3).
7.
Delle
altre considerazioni ed argomentazioni delle parti, si dirà se necessario, nei considerandi
che seguono.
8.
L’istanza
di proroga, presentata dal Procuratore pubblico entro il termine di scadenza ex
lege (art. 102 cpv. 2 CPP), e con anticipo sufficiente a permettere
osservazioni della difesa, è ricevibile in ordine.
9.
In
diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore dell'accusato, si
ricorda innanzitutto che:
"L'art.
95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2
arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi
dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e
concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono
presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni
dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro
modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza
dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità
(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche
questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione
all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
10.
a)
L'esistenza
di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello
stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357). Ciò vale anche quando l’esistenza di
gravi indizi di reato non è formalmente contestata.
Nel
caso in esame (pur se l’istanza non contiene indicazioni/rinvii precisi circa
le date dei fatti e la corrispondente età dei giovani al momento degli stessi,
con conseguente difficoltà a desumerle dai singoli verbali) non occorrono
grandi disquisizioni per confermare la presenza in capo a __________ di gravi
indizi del reato di cui all’art. 187 CP, consumato o tentato, nei confronti di
almeno quattro giovani (__________) così come emergono dai verbali e dalle sue
stesse ammissioni (cfr. verbali GIAR 26.5.2007; verbali polizia 21.6.2007,
27.6.2007, 2.8.2007, 20.9.2007; verbali PP AI 58, 78, 111, 122). Pure sono
presenti, sempre anche in base alle ammissioni, gravi indizi dei reati di cui
agli artt. 136 CP (verbali di polizia 14.6.2007, 12.7.2007) e artt. 197 cifra 1
CP (idem, 21.6.2007, 27.7.2007).
b)
Trattandosi
di reati di sicura gravità, sia per la comminatoria di pena (gli ultimi due
indicati sono delitti, il primo è un crimine) che per il bene giuridico
protetto (protezione della salute e dello sviluppo dell’infanzia, intesa con
riferimento a persone di età inferiore ai 16 anni), ripetuti nel tempo e
commessi nei confronti di più persone, l’accertamento di gravi indizi in merito
a tali ipotesi di reato è già sufficiente per eventualmente giustificare la
detenzione preventiva.
Già
per questo motivo, per le altre ipotesi di reato oggetto d’indagine (188, 189,
191 CP), spesso in concorso con quello di cui all’art. 187, confermata la
presenza di sufficienti indizi relativi agli atti sessuali, ci si può astenere
dalla disamina in relazione all’elemento che li qualifica in modo specifico
(sfruttamento di un rapporto di dipendenza, forma di costrizione, incapacità di
discernimento o inettitudine a resistere) limitando la constatazione al fatto
che dall’incarto non emergono (e neppure vengono indicati) elementi che
permettano di ritenerli manifestamente assenti (differenza d’età tra accusato e
presunte vittime, a volte prosecuzione di atti iniziati prima dei sedici anni,
lezioni di matematica, corrispondenza via internet con le presunte vittime,
ecc.). D’altra parte, lo stesso magistrato inquirente, sebbene l’inchiesta sia
in fase conclusiva, li indica in modo generico (Istanza, pag. 2 terzo paragrafo)
e senza rinvii specifici ad accertamenti istruttori o a passaggi di verbali (e
non spetta a questo giudice scartabellare il voluminoso incarto alla ricerca di
elementi che non si sa se il magistrato considera o meno e, in caso
affermativo, in quale modo), quando non ne preannuncia addirittura l’abbandono
(imputazione di cui all’art all’art. 191 CP con presunta vittima __________) o
non indica esplicitamente che l’accusa (imputazione di cui all’art. 189 CP) è
ancora al vaglio.
In
simile situazione è pure opportuno evitare pregiudizi per il merito su
questioni a dir poco delicate (cfr. ad esempio, per l’art. 191 DTF 119 IV 232 e
120 IV 198, per l’art. 188 125 IV 131).
c)
In
conclusione, é confermata l’esistenza, in capo a __________, di gravi e
concreti indizi di reato (in particolare per quelli di cui agli artt. 187, 197,
136 CP) a possibile giustificazione della detenzione preventiva.
11.
a)
Notoriamente,
il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta
ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato;
come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere
concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).
Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione
relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad
escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima
dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP
17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,
pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59).
Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante
(G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP
citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze
(precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004).
b)
Nel caso in esame, quindi, si deve
considerare che gli indizi concernono reati oggettivamente gravi, ripetuti nel
tempo (su di un periodo non certo breve), commessi nei confronti di una
pluralità di vittime, perpetrati con una certa insistenza senza particolari
timori o remore, negati nella prima parte dell’inchiesta, in un secondo tempo
ammessi ma giustificati con l’appagamento del desiderio altrui, per finire con
la recente dichiarazione di presa di coscienza (forse grazie ai colloqui
terapeutici) di aver fatto del male ad altri (AI 111). Vanno pure considerate
l’età dell’istante, il periodo dichiarato di rapporti dello stesso tipo di
quelli oggetto d’inchiesta (che se prescritti dovranno certo essere ignorati
nella commisurazione della pena, ma non possono esserlo a questo stadio e per
la prognosi, trattandosi della vita precedente dell’accusato: cfr. AI 62 e 86)
e la ripresa dei contatti dal carcere con le presunte vittime (per la
precisione una di queste) verosimilmente non a fini collusivi.
Le circostanze appena descritte e la
determinazione ad agire che ne risulta (in uno con le relative motivazioni)
sono tutti elementi concreti che
concorrono a prognosi sfavorevole, tenuto conto (anche) della gravità dei fatti
oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF
25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).
c)
Quanto appena detto potrebbe essere sovvertito dalla
eventuale presenza di
elementi, altrettanto concreti, di (per così dire) segno opposto (cfr. anche
CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 6 e 7). Tale non è il caso nella
presente fattispecie.
Anche se fosse vero quanto asserisce la difesa (e cioè
che i fatti imputati sono avvenuti nell’ambito di “un gruppo di ragazzi ben
circoscritto” e solo recentemente nei confronti di più ragazzi nello stesso
periodo, mentre che in precedenza si trattava di “singole durature relazioni”),
non si vede, e neppure è indicato, come tali circostanze possano costituire
elementi concreti “di segno opposto” e non, per esempio, elementi di
un’escalation nella soddisfazione di determinati desideri/pulsioni sempre meno
controllabili o legati alla singola persona/relazione.
Nel contempo, occorre pure considerare che, allo stato
attuale, il perito ha concluso per un pericolo di recidiva, per lo stesso tipo
di reati, di grado da lieve a medio (AI 140, pag. 16) quindi non
insignificante, come sembra pretendere la difesa (Osservazioni, punto 6, pag.
8). Secondo il perito, la sfera sessuale, l’affinità ai ragazzi giovani e la
promiscuità costituiscono un problema nella vita sociale dell’accusato (p. 6),
che manifesterebbe anche difficoltà a lasciar morire una relazione (angoscia di
abbandono) con, se del caso, assunzione di atteggiamenti anche persecutori (p.
12). Sempre per il perito, l’accusato rivelerebbe delle “menomazioni del
funzionamento globale, pericolose per altri” (trattandosi di ragazzi
giovani) che gli impediscono di “determinarsi in modo adeguato” di
fronte a stimolo sessuale (pag. 14).
L’esperto conclude per una necessità di trattamento
terapeutico (e se del caso medicamentoso) di lunga durata, ai fini della
riduzione del rischio di recidiva (pag. 16); trattamento che non essere già
stato posto in atto.
d)
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra
esposto, e a questo stadio della procedura, il pericolo di recidiva deve essere
ritenuto come presente e concreto, riservando alla Corte del merito valutazione
più serena e completa della prognosi, vista anche l'imminenza della chiusura
dell'istruttoria (CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre
2005, 60.2005.357, cons. 8).
12.
Stabilita l'esistenza di una delle
condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la
misura cautelare, ci si può astenere dall’approfondire l'esistenza delle altre condizioni
invocate dal magistrato inquirente. Tuttavia, a titolo abbondanziale e a
eventuale futura memoria, qualche considerazione appare opportuna.
Il pericolo di fuga è fatto valere praticamente
solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e consolidata
giurisprudenza (per tutte si veda CRP 3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e
citazioni), la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli non bastano a
fondare concreto pericolo di fuga. Certamente, più il reato è grave e/o più il
rischio di una pena importante è presente, maggiormente il rischio di fuga può
essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame l’inquirente, oltre a non spiegare
perché sia “facile ipotizzare” una pena superiore ai cinque anni, non ha
praticamente fornito particolari indicazioni (concrete) circa la situazione
personale dell’accusato che permettano di individuare elementi a sostegno
dell’invocato pericolo di fuga e neppure sostiene l’assenza di elementi che
positivamente lo escludano o lo riducano. L’unico elemento desumibile
dall’istanza è l’indicazione di un isolamento sociale (indicato in relazione al
pericolo di recidiva: cfr. pag. 4
in fondo), teoricamente
comune a tutti gli accusati di reati analoghi, che però sembra smentito dalle
visite, in alcuni casi ripetute, ricevute in carcere da più persone (compresa
una che sarebbero state oggetto di parte dei reati ascritti, ancorché con
posizione ancora “al vaglio”: Istanza, pag. 4 in fondo, pag. 2 primo capoverso).
Quanto al pericolo di collusione, come
giustamente rilevato dalla difesa, lo stesso deve essere fatto valere per
rapporto ad atti istruttori concreti che ancora si intendono effettuare: non
sussistono necessità d’inchiesta se non vi è inchiesta da completare (DTF 123 I
31; GIAR 19.9.1999, 386.1999.9) o prove da consolidare. Nel caso in esame, il
pericolo di collusione è fatto valere nei confronti in particolare di __________,
ma senza alcuna indicazione dell’accertamento a rischio (foss’anche
l’intenzione di audizione dibattimentale), anzi con l’indicazione di probabile
abbandono di parte delle accuse (Istanza, pag. 2, primo capoverso).
Inoltre, anche volendo prescindere da
quanto appena detto, appare arduo confermare l’attualità del pericolo di
collusione allorquando l’accusato è, per stessa dichiarazione del magistrato
inquirente, in gran parte reo confesso e si trova da oltre un mese in regime
ordinario (per ordine dell’ inquirente) dove ha potuto fruire di contatti (più
o meno liberi, comunque non controllati) con l’esterno e ha ricevuto visite da
almeno tre persone senza che si sia registrato un qualsiasi tentativo concreto
di collusione indiretto o diretto (con nessuno, quindi neppure con __________,
persona comunque assistita da legale e da educatori: cfr. All. 15 Rapporto
26.10.2007 e AI 132). Inoltre, e particolare di non secondaria importanza, una
delle persone che è andato a visitarlo (non è dato sapere se spontaneamente o
su richiesta dell’accusato, ma potrebbe essere anche probabile la seconda
ipotesi perché il visitatore da qualcuno deve pur essere stato informato di
tale possibilità ancora nella fase istruttoria) è una persona i cui verbali
(dal giugno 2007, cfr. All. 22 al Rapporto di polizia 26.10.2007) sono alla
base di un’accusa di coazione sessuale ancora al vaglio (Istanza, pag. 2).
Ricordato che “E' compito del magistrato inquirente (anche nel
rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si
veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p.
329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi
indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta
infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta
dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4
aprile 2002 in re C.)"
(GIAR 23.9.2002, 477.2002.3; GIAR 2 febbraio 2007, 460.2006.3), e che tale
principio vale per tutti gli elementi fondanti la privazione della libertà
personale, occorre concludere che, nel caso in esame, quanto indicato dal
magistrato inquirente è insufficiente per determinarsi concretamente circa
l’esistenza e la concretezza delle due (ulteriori) condizioni invocate.
13.
Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di
un concreto pericolo di recidiva a giustificazione del mantenimento della carcerazione
preventiva, resta da determinare se quest’ultima, tenuto conto della proroga
richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità (nella
duplice prospettiva che vuole da un lato
la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità
della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di
celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.
383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si
constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) e quello eventualmente
ancora da soffrire (due mesi richiesti) non appare lesivo del principio di
proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste
dagli artt. 187, 197 e 136 CP), prevedono pene edittali importanti (cfra. In
particolare art. 187 CP9 e il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è
certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta e eventualmente ancora
da soffrire.
Per quanto concerne
il secondo aspetto, si deve constatare da un lato che il rispetto di celerità è
riconosciuto dalla stessa difesa (cfr. osservazioni 16.11.2007) e, dall’altro
che (comunque) dalla visione dell’incarto non emergono in modo manifesto elementi
che indichino ritardi ingiustificati nella conduzione/prosecuzione
dell’inchiesta (DTF 1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF 1P.194./2005, 4 aprile
2005, cons. 4.1; 128 I 149, cons. 2.2).
Anche il principio
di celerità é, quindi, rispettato.
Nel contempo,
l’entità della proroga richiesta, potrebbe apparire eccessiva considerato che
per la consegna della delucidazione peritale (scritta) il termine è stato
fissato al 19 novembre 2007 (quindi già scaduto al momento della notifica della
presente), che la produzione degli eventuali contratti __________ è attesa da
oltre un mese ed è stata sollecitata ancora recentemente (quindi non dovrebbe
tardare) e che se l’accesso agli atti e la partecipazione all’inchiesta sono
stati garantiti nel corso della stessa, come previsto dalla legge, non si
vedono particolari ragioni per la fissazione di un termine ex art. art. 196
CPPTI superiore ai minimi previsti (non va dimenticato che ci si trova in
presenza di accusato detenuto). Tuttavia, non potendosi presumere l’assenza di
istanze di complemento (indipendentemente dalla loro fondatezza), appare
opportuno concedere la proroga richiesta, richiamando comunque l’obbligo di
procedere celermente ex art. 102 CPP, cui fa riferimento esplicito anche
l’inquirente in sede di istanza, che impone anche di procedere indilatamente al
deposito degli atti, di non fissare termini che vadano oltre il stretto
necessario, di decidere tempestivamente in merito ad eventuali complementi
istruttori e, se del caso, di procedere alla chiusura, senza attendere
inutilmente che trascorra il termine prorogato (GIAR 13.10.2006, 50.2006.7).
14.
In conclusione, alla
luce di tutto quanto sopra esposto ed in accoglimento dell’istanza, il carcere
preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 25 gennaio 2008
(compreso).
PQM
visti gli artt. 187, 188,189,
191, 197, 136 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,
decide
1.
L’istanza di proroga è accolta.
§ Di conseguenza la detenzione
preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al 25 gennaio 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
La
presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni
dalla notifica.
4.
Intimazione a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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