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Decisione

INC.2007.26503

Proroga del carcere preventivo

21 novembre 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità

(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche

questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione

all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

10.

a)

L'esistenza

di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello

stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357). Ciò vale anche quando l’esistenza di

gravi indizi di reato non è formalmente contestata.

Nel

caso in esame (pur se l’istanza non contiene indicazioni/rinvii precisi circa

le date dei fatti e la corrispondente età dei giovani al momento degli stessi,

con conseguente difficoltà a desumerle dai singoli verbali) non occorrono

grandi disquisizioni per confermare la presenza in capo a __________ di gravi

indizi del reato di cui all’art. 187 CP, consumato o tentato, nei confronti di

almeno quattro giovani (__________) così come emergono dai verbali e dalle sue

stesse ammissioni (cfr. verbali GIAR 26.5.2007; verbali polizia 21.6.2007,

27.6.2007, 2.8.2007, 20.9.2007; verbali PP AI 58, 78, 111, 122). Pure sono

presenti, sempre anche in base alle ammissioni, gravi indizi dei reati di cui

agli artt. 136 CP (verbali di polizia 14.6.2007, 12.7.2007) e artt. 197 cifra 1

CP (idem, 21.6.2007, 27.7.2007).

b)

Trattandosi

di reati di sicura gravità, sia per la comminatoria di pena (gli ultimi due

indicati sono delitti, il primo è un crimine) che per il bene giuridico

protetto (protezione della salute e dello sviluppo dell’infanzia, intesa con

riferimento a persone di età inferiore ai 16 anni), ripetuti nel tempo e

commessi nei confronti di più persone, l’accertamento di gravi indizi in merito

a tali ipotesi di reato è già sufficiente per eventualmente giustificare la

detenzione preventiva.

Già

per questo motivo, per le altre ipotesi di reato oggetto d’indagine (188, 189,

191 CP), spesso in concorso con quello di cui all’art. 187, confermata la

presenza di sufficienti indizi relativi agli atti sessuali, ci si può astenere

dalla disamina in relazione all’elemento che li qualifica in modo specifico

(sfruttamento di un rapporto di dipendenza, forma di costrizione, incapacità di

discernimento o inettitudine a resistere) limitando la constatazione al fatto

che dall’incarto non emergono (e neppure vengono indicati) elementi che

permettano di ritenerli manifestamente assenti (differenza d’età tra accusato e

presunte vittime, a volte prosecuzione di atti iniziati prima dei sedici anni,

lezioni di matematica, corrispondenza via internet con le presunte vittime,

ecc.). D’altra parte, lo stesso magistrato inquirente, sebbene l’inchiesta sia

in fase conclusiva, li indica in modo generico (Istanza, pag. 2 terzo paragrafo)

e senza rinvii specifici ad accertamenti istruttori o a passaggi di verbali (e

non spetta a questo giudice scartabellare il voluminoso incarto alla ricerca di

elementi che non si sa se il magistrato considera o meno e, in caso

affermativo, in quale modo), quando non ne preannuncia addirittura l’abbandono

(imputazione di cui all’art all’art. 191 CP con presunta vittima __________) o

non indica esplicitamente che l’accusa (imputazione di cui all’art. 189 CP) è

ancora al vaglio.

In

simile situazione è pure opportuno evitare pregiudizi per il merito su

questioni a dir poco delicate (cfr. ad esempio, per l’art. 191 DTF 119 IV 232 e

120 IV 198, per l’art. 188 125 IV 131).

c)

In

conclusione, é confermata l’esistenza, in capo a __________, di gravi e

concreti indizi di reato (in particolare per quelli di cui agli artt. 187, 197,

136 CP) a possibile giustificazione della detenzione preventiva.

11.

a)

Notoriamente,

il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta

ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato;

come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere

concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).

Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione

relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad

escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima

dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP

17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,

pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59).

Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante

(G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP

citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze

(precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004).

b)

Nel caso in esame, quindi, si deve

considerare che gli indizi concernono reati oggettivamente gravi, ripetuti nel

tempo (su di un periodo non certo breve), commessi nei confronti di una

pluralità di vittime, perpetrati con una certa insistenza senza particolari

timori o remore, negati nella prima parte dell’inchiesta, in un secondo tempo

ammessi ma giustificati con l’appagamento del desiderio altrui, per finire con

la recente dichiarazione di presa di coscienza (forse grazie ai colloqui

terapeutici) di aver fatto del male ad altri (AI 111). Vanno pure considerate

l’età dell’istante, il periodo dichiarato di rapporti dello stesso tipo di

quelli oggetto d’inchiesta (che se prescritti dovranno certo essere ignorati

nella commisurazione della pena, ma non possono esserlo a questo stadio e per

la prognosi, trattandosi della vita precedente dell’accusato: cfr. AI 62 e 86)

e la ripresa dei contatti dal carcere con le presunte vittime (per la

precisione una di queste) verosimilmente non a fini collusivi.

Le circostanze appena descritte e la

determinazione ad agire che ne risulta (in uno con le relative motivazioni)

sono tutti elementi concreti che

concorrono a prognosi sfavorevole, tenuto conto (anche) della gravità dei fatti

oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF

25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).

c)

Quanto appena detto potrebbe essere sovvertito dalla

eventuale presenza di

elementi, altrettanto concreti, di (per così dire) segno opposto (cfr. anche

CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 6 e 7). Tale non è il caso nella

presente fattispecie.

Anche se fosse vero quanto asserisce la difesa (e cioè

che i fatti imputati sono avvenuti nell’ambito di “un gruppo di ragazzi ben

circoscritto” e solo recentemente nei confronti di più ragazzi nello stesso

periodo, mentre che in precedenza si trattava di “singole durature relazioni”),

non si vede, e neppure è indicato, come tali circostanze possano costituire

elementi concreti “di segno opposto” e non, per esempio, elementi di

un’escalation nella soddisfazione di determinati desideri/pulsioni sempre meno

controllabili o legati alla singola persona/relazione.

Nel contempo, occorre pure considerare che, allo stato

attuale, il perito ha concluso per un pericolo di recidiva, per lo stesso tipo

di reati, di grado da lieve a medio (AI 140, pag. 16) quindi non

insignificante, come sembra pretendere la difesa (Osservazioni, punto 6, pag.

8). Secondo il perito, la sfera sessuale, l’affinità ai ragazzi giovani e la

promiscuità costituiscono un problema nella vita sociale dell’accusato (p. 6),

che manifesterebbe anche difficoltà a lasciar morire una relazione (angoscia di

abbandono) con, se del caso, assunzione di atteggiamenti anche persecutori (p.

12). Sempre per il perito, l’accusato rivelerebbe delle “menomazioni del

funzionamento globale, pericolose per altri” (trattandosi di ragazzi

giovani) che gli impediscono di “determinarsi in modo adeguato” di

fronte a stimolo sessuale (pag. 14).

L’esperto conclude per una necessità di trattamento

terapeutico (e se del caso medicamentoso) di lunga durata, ai fini della

riduzione del rischio di recidiva (pag. 16); trattamento che non essere già

stato posto in atto.

d)

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra

esposto, e a questo stadio della procedura, il pericolo di recidiva deve essere

ritenuto come presente e concreto, riservando alla Corte del merito valutazione

più serena e completa della prognosi, vista anche l'imminenza della chiusura

dell'istruttoria (CRP 16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre

2005, 60.2005.357, cons. 8).

12.

Stabilita l'esistenza di una delle

condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la

misura cautelare, ci si può astenere dall’approfondire l'esistenza delle altre condizioni

invocate dal magistrato inquirente. Tuttavia, a titolo abbondanziale e a

eventuale futura memoria, qualche considerazione appare opportuna.

Il pericolo di fuga è fatto valere praticamente

solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e consolidata

giurisprudenza (per tutte si veda CRP 3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e

citazioni), la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli non bastano a

fondare concreto pericolo di fuga. Certamente, più il reato è grave e/o più il

rischio di una pena importante è presente, maggiormente il rischio di fuga può

essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame l’inquirente, oltre a non spiegare

perché sia “facile ipotizzare” una pena superiore ai cinque anni, non ha

praticamente fornito particolari indicazioni (concrete) circa la situazione

personale dell’accusato che permettano di individuare elementi a sostegno

dell’invocato pericolo di fuga e neppure sostiene l’assenza di elementi che

positivamente lo escludano o lo riducano. L’unico elemento desumibile

dall’istanza è l’indicazione di un isolamento sociale (indicato in relazione al

pericolo di recidiva: cfr. pag. 4

in fondo), teoricamente

comune a tutti gli accusati di reati analoghi, che però sembra smentito dalle

visite, in alcuni casi ripetute, ricevute in carcere da più persone (compresa

una che sarebbero state oggetto di parte dei reati ascritti, ancorché con

posizione ancora “al vaglio”: Istanza, pag. 4 in fondo, pag. 2 primo capoverso).

Quanto al pericolo di collusione, come

giustamente rilevato dalla difesa, lo stesso deve essere fatto valere per

rapporto ad atti istruttori concreti che ancora si intendono effettuare: non

sussistono necessità d’inchiesta se non vi è inchiesta da completare (DTF 123 I

31; GIAR 19.9.1999, 386.1999.9) o prove da consolidare. Nel caso in esame, il

pericolo di collusione è fatto valere nei confronti in particolare di __________,

ma senza alcuna indicazione dell’accertamento a rischio (foss’anche

l’intenzione di audizione dibattimentale), anzi con l’indicazione di probabile

abbandono di parte delle accuse (Istanza, pag. 2, primo capoverso).

Inoltre, anche volendo prescindere da

quanto appena detto, appare arduo confermare l’attualità del pericolo di

collusione allorquando l’accusato è, per stessa dichiarazione del magistrato

inquirente, in gran parte reo confesso e si trova da oltre un mese in regime

ordinario (per ordine dell’ inquirente) dove ha potuto fruire di contatti (più

o meno liberi, comunque non controllati) con l’esterno e ha ricevuto visite da

almeno tre persone senza che si sia registrato un qualsiasi tentativo concreto

di collusione indiretto o diretto (con nessuno, quindi neppure con __________,

persona comunque assistita da legale e da educatori: cfr. All. 15 Rapporto

26.10.2007 e AI 132). Inoltre, e particolare di non secondaria importanza, una

delle persone che è andato a visitarlo (non è dato sapere se spontaneamente o

su richiesta dell’accusato, ma potrebbe essere anche probabile la seconda

ipotesi perché il visitatore da qualcuno deve pur essere stato informato di

tale possibilità ancora nella fase istruttoria) è una persona i cui verbali

(dal giugno 2007, cfr. All. 22 al Rapporto di polizia 26.10.2007) sono alla

base di un’accusa di coazione sessuale ancora al vaglio (Istanza, pag. 2).

Ricordato che “E' compito del magistrato inquirente (anche nel

rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si

veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p.

329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi

indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta

infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta

dietro … scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4

aprile 2002 in re C.)"

(GIAR 23.9.2002, 477.2002.3; GIAR 2 febbraio 2007, 460.2006.3), e che tale

principio vale per tutti gli elementi fondanti la privazione della libertà

personale, occorre concludere che, nel caso in esame, quanto indicato dal

magistrato inquirente è insufficiente per determinarsi concretamente circa

l’esistenza e la concretezza delle due (ulteriori) condizioni invocate.

13.

Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di

un concreto pericolo di recidiva a giustificazione del mantenimento della carcerazione

preventiva, resta da determinare se quest’ultima, tenuto conto della proroga

richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di proporzionalità (nella

duplice prospettiva che vuole da un lato

la messa in relazione della durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità

della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di

celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.

383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si

constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) e quello eventualmente

ancora da soffrire (due mesi richiesti) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi alle ipotesi previste

dagli artt. 187, 197 e 136 CP), prevedono pene edittali importanti (cfra. In

particolare art. 187 CP9 e il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è

certamente superiore alla detenzione preventiva sofferta e eventualmente ancora

da soffrire.

Per quanto concerne

il secondo aspetto, si deve constatare da un lato che il rispetto di celerità è

riconosciuto dalla stessa difesa (cfr. osservazioni 16.11.2007) e, dall’altro

che (comunque) dalla visione dell’incarto non emergono in modo manifesto elementi

che indichino ritardi ingiustificati nella conduzione/prosecuzione

dell’inchiesta (DTF 1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF 1P.194./2005, 4 aprile

2005, cons. 4.1; 128 I 149, cons. 2.2).

Anche il principio

di celerità é, quindi, rispettato.

Nel contempo,

l’entità della proroga richiesta, potrebbe apparire eccessiva considerato che

per la consegna della delucidazione peritale (scritta) il termine è stato

fissato al 19 novembre 2007 (quindi già scaduto al momento della notifica della

presente), che la produzione degli eventuali contratti __________ è attesa da

oltre un mese ed è stata sollecitata ancora recentemente (quindi non dovrebbe

tardare) e che se l’accesso agli atti e la partecipazione all’inchiesta sono

stati garantiti nel corso della stessa, come previsto dalla legge, non si

vedono particolari ragioni per la fissazione di un termine ex art. art. 196

CPPTI superiore ai minimi previsti (non va dimenticato che ci si trova in

presenza di accusato detenuto). Tuttavia, non potendosi presumere l’assenza di

istanze di complemento (indipendentemente dalla loro fondatezza), appare

opportuno concedere la proroga richiesta, richiamando comunque l’obbligo di

procedere celermente ex art. 102 CPP, cui fa riferimento esplicito anche

l’inquirente in sede di istanza, che impone anche di procedere indilatamente al

deposito degli atti, di non fissare termini che vadano oltre il stretto

necessario, di decidere tempestivamente in merito ad eventuali complementi

istruttori e, se del caso, di procedere alla chiusura, senza attendere

inutilmente che trascorra il termine prorogato (GIAR 13.10.2006, 50.2006.7).

14.

In conclusione, alla

luce di tutto quanto sopra esposto ed in accoglimento dell’istanza, il carcere

preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 25 gennaio 2008

(compreso).

PQM

visti gli artt. 187, 188,189,

191, 197, 136 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,

decide

1.

L’istanza di proroga è accolta.

§ Di conseguenza la detenzione

preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al 25 gennaio 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

La

presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni

dalla notifica.

4.

Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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