INC.2007.26504
Prove
10 gennaio 2008Italiano21 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.26504
Data decisione, Autorità:
10.01.2008, GIAR
Titolo:
Prove
PERIZIA
art. 60 CPP-TI
art. 142 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.26504
Lugano
10 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 7/10 dicembre 2007 da
__________
Contro
la decisione 23 novembre 2007 in materia di prove,
emanata dal Procuratore pubblico Luca Maghetti nell’ambito del procedimento
di cui all’inc. MP __________, che vede il reclamante quale indagato;
viste
le osservazioni del Procuratore pubblico (14 dicembre 2007) e quelle delle
parti civili rappresentate dall’__________ (12/13 dicembre 2007);
visto
l’incarto MP __________;
ritenuto
e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
Per
quanto concerne i fatti essenziali oggetto d’inchiesta si può riprendere quanto
riportato in precedente decisione, relativa allo stesso procedimento:
“1.
__________ è stato arrestato il 25 maggio 2007 (doc. 2,
inc. GIAR 265.2007.1), con contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di
reato di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti,
coazione sessuale, pornografia, somministrazione a fanciulli di sostanze
pericolose per la salute (artt. 187, 188, 189, 197, 136 CP).
L’arresto è stato confermato da questo giudice, il
giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di
collusione e inquinamento delle prove e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR
citato sopra).
2.
L’inchiesta ha preso avvio a seguito della segnalazione
effettuata dai genitori di due minorenni (all’epoca dei fatti con età a cavallo
tra i quindici ed i sedici anni) secondo cui i rispettivi figli sarebbero stati
fatti oggetto di attenzioni di carattere sessuale da parte dell’accusato. I
primi accertamenti effettuati dalla polizia (audizione delle presunte vittime,
acquisizione di corrispondenza/contatti via e-mail) sembravano dar corpo alle
segnalazioni (cfr. doc. 2, inc. GIAR 265.2007.1). L’accusato, nei suoi primi
verbali, ha dichiarato di aver masturbato uno dei giovani, su richiesta di
quest’ultimo, che il suo domicilio era frequentato con una certa regolarità da
alcuni giovani e che durante queste frequentazioni capitava di visionare films
che mostravano rapporti sessuali completi tra adulti (cfr. verbale GIAR 26
maggio 2007).
3.
L’inchiesta, sviluppatasi mediante interrogatori sia
dell’accusato sia di persone (in particolare giovani) con le quali questi ha
avuto contatti, ha acquisito agli atti dichiarazioni circa rapporti di
carattere sessuale con almeno otto persone in periodi in cui queste avevano
meno di sedici anni (quattro casi), tra i sedici ed i diciotto (cinque casi) e
oltre i diciotto (due casi), come essenzialmente riassunto nel Rapporto di
polizia del 26 ottobre 2006 (pagg. da 1 a 6). Sulla base delle
risultanze contenute nel rapporto citato, gli atti sessuali oggetto d’inchiesta
consistono prevalentemente in massaggi/masturbazioni, strusciamenti e qualche
coito orale (cfr. riferimenti nel Rapporto citato, pagg. 11 a 19).
E’ pure stata acquisita della documentazione, sia
scritta che fotografica, relativa ai rapporti ed ai contatti dell’accusato con
le persone ritenute vittime delle sue attenzioni sessuali (per tutte cfr.
annessi agli allegati 50 e 51 del citato rapporto di polizia).
L’accusato è stato sottoposto a perizia psichiatrica ed
il relativo reperto è stato consegnato il 12 ottobre 2007 (AI 140).
Il 21 giugno 2007 (AI 58, pag. 13) l’accusa è stata
estesa, per un singolo caso (__________, cfr. rapp. polizia punto 5.1),
all’ipotesi di reato di cui all’art. 191 CP.”
(GIAR 21 novembre 2007, 265.2007.3)
Mediante
la decisione citata, il carcere preventivo cui è astretto __________ è stato
prorogato fino al 25 gennaio 2008.
2.
Successivamente
alla decisione menzionata al considerando che precede, l’incarto registra
l’acquisizione agli atti di un parere medico in relazione all’effettuabilità di
determinati esami (AI 189), della risposta scritta del perito psichiatrico ad
una serie di domande presentate dalla difesa (AI 190 in relazione con AI 164), di
documentazione Bluewin (AI 195 e 198), nonché di una referto medico inerente
una delle parti civili (AI 203). Per il resto si tratta di corrispondenza o di
copie degli atti ricorsuali relativi alla presente procedura.
Risulta,
inoltre, che gli atti sono stati depositati il 28 novembre 2007 (AI 199), fino al
17 dicembre 2007.
3.
Con
scritto del 22 novembre 2007, __________ ha chiesto un “esame medico
(andrologico e ogni altro necessario)” al fine di accertare se, “nell’ambito
dell’eccitazione sessuale”, egli raggiunga “un’erezione sufficiente”,
se “la sua eiaculazione avviene (con o) senza schizzi di sperma” e se,
oggettivamente, egli possa ritenersi “oggettivamente, minidotato” (AI
183). Scopo degli accertamenti sarebbe quello di confutare le affermazioni di
una delle parti civili (__________) che parlerebbe di misura normale del membro
e di eiaculazioni schizzate (cfr. sempre AI 183).
Il
magistrato inquirente, dopo aver assunto informazioni circa l’effettuabilità di
parte degli accertamenti richiesti (AI 184 e 189), nonché riferendosi alle
visite mediche già effettuate, ha respinto la richiesta (AI 186).
4.
Con
il reclamo oggetto della presente (doc. 1, 265.2007.4), l’accusato contesta la
decisione negativa dell’inquirente e ribadisce le sue richieste.
A
motivazione del reclamo egli pone la necessità di verificare le dichiarazioni
rilasciate da __________ nei suoi due verbali (in sintesi, e secondo il
reclamante: eiaculazione con schizzata sul muro della doccia, pene duro,
richiesta di penetrazione), verifica che permetterà di accertare
l’inaffidabilità di tali dichiarazioni e ottenere “la prova regina del fatto
che __________ non è una vittima” (Reclamo, punti 1 e 4). Inoltre, il
reclamante precisa di aver chiesto un esame andrologico, e non un monitoraggio
della masturbazione (come pretenderebbe il Procuratore pubblico nella sua
decisione), nell’ambito del quale l’eiaculazione potrebbe essere indotta con
metodi utilizzati in caso di lesioni spinali.
Quanto
alla questione della “grandezza del pene”, il reclamante ne sottolinea
l’importanza per la valutazione della perizia psichiatrica che non trae
conclusioni “tra le affermazioni di __________ – di essere minidotato,
n.d.r.- e la situazione trovata” (Reclamo, punti 3 e 2).
5.
Con
le sue osservazioni (doc. 6, inc. GIAR 265.2007.4), il magistrato inquirente
afferma che le dichiarazioni di __________ erano già note alla difesa sin dal
27 giugno 2007, ribadisce che l’attendibilità delle dichiarazioni di __________
si può desumere da altri elementi, senza necessità di perizia, e sottolinea le
difficoltà d’espressione della parte civile in materia sessuale che emergerebbe
da un rapporto medico prodotto l’11 dicembre 2007.
Per
quanto concerne l’accertamento in materia di erezione ed eiaculazione, rinvia
alle chiare indicazioni del primario di urologia dell’__________ (AI 189) ed
anche all’articolo tratto da una rivista medica prodotto dallo stesso
reclamante (cfr. doc. 2, inc. GIAR 265.2007.4).
In
merito alle dimensioni del pene dell’accusato, ribadisce il rinvio al
certificato del __________ del __________, visto che la visita sarebbe avvenuta
a seguito di una richiesta della difesa, circa le dimensioni del pene (la
constatazione della normalità dell’apparato genitale del reclamante sarebbe
implicitamente contenuta nella dichiarazione di non aver riscontrato nulla di
anomalo) e alla “conferma” contenuta nel referto psichiatrico (AI 140).
Contesta che la difesa non fosse a conoscenza dell’esito della visita del __________,
visto che la visita é avvenuta a seguito di esplicita richiesta della difesa.
Le
osservazioni concludono chiedendo la reiezione del reclamo.
Le
loro osservazioni delle parti civili (doc. 5, inc. GIAR 265.2007.4) analizzano,
in primo luogo, i verbali __________ per precisare che il termine “schizzare”
sarebbe stato utilizzato solo per riprendere una espressione utilizzata
dall’accusato stesso al momento dei fatti oggetto d’inchiesta, mentre che nella
descrizione degli stessi __________ ha sempre e solo parlato di eiaculazione o
di orgasmo. A mente delle parti civili, dai verbali in questione non si può
desumere alcunché in merito alla “forza eiaculatoria” dell’accusato. In
secondo luogo, le parti civili, sottolineano tardività della richiesta per
rapporto al momento di conoscenza delle dichiarazioni in questione.
Inoltre,
e abbondanzialmente, sottolineano l’inaffidabilità dell’esercizio richiesto
così come indicato dal parere medico agli atti. Di conseguenza, in merito alla
richiesta di perizia andrologica, chiedono la conferma della decisione
impugnata.
Per
quanto è dell’accertamento delle dimensioni del pene dell’accusato, preso atto
che l’accertamento sarebbe da porre in relazione alla sola perizia psichiatrica
(e non più alla verifica delle dichiarazioni __________), ritengono di non
doversi esprimere.
6.
Delle
altre osservazioni, considerazioni o indicazioni delle parti si dirà, se
necessario, nel seguito della presente decisione.
In
ordine, il reclamo, tempestivamente (cfr. doc. 2, inc. GIAR 265.2007.4)
presentato dall’accusato contro una decisione in materia di prove a lui
notificata (e nel procedimento che lo concerne), è ricevibile.
7.
In
diritto occorre far riferimento alle norme ed ai principi giurisprudenziali in
materia di prove e di prova peritale; quindi, si ricorda che:
"a)
Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle
parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento
dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre
concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto
attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la
fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della
novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di
competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere
l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione
dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono,
sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le
stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute
presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad
assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP
337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR
862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per
l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di
essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova
Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306,
consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert,
EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6
CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in
applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare
rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem
richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,
loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il
magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende
Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die Wahrheitsfindung
nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc. cit., nota 202 ad
art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid
(Strafprozessrecht, 3. Aufl.
Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn
sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU
se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la
pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con
rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1
consid. 1).
b)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si
colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è
quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a
permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere
l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se
pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente
artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e
giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta
nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già
nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova
in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo
diventi.
c)
La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella
fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto
alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di
parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto
processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce
diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro
applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV
85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229
ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non
conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui
all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema
processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli
accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla
riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU
24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando
il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."
(GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11)
E
che:
“2.
… tra le prove a disposizione delle
autorità inquirenti e giudicanti vi è la perizia, ossia il ricorso all’esperto
ogni qualvolta occorra stabilire fatti e circostanze all’accertamento dei quali
siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 ss. CPP). Al magistrato
competente è riservata, di principio, ampia facoltà nella scelta delle prove e
quindi anche in tema di referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno
apparenza di utilità e pertinenza (vedi anche REP 1998 n. 116) in connessione
con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni e le conclusioni di
competenza del giudice penale, nel rispetto dei diritti delle parti. Inoltre,
ed in aggiunta, per giustificare il ricorso al perito occorre congiuntamente,
per riprendere con altre parole il testo di legge, che determinati fatti non
siano ancora chiariti o chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il
magistrato non abbia le specifiche conoscenze professionali per giungere a tale
necessario chiarimento (sic, verbatim, in decisione 6 luglio 1999 in re S.D., inc. GIAR
861.98.1 consid. 1; cfr. decisione 24 luglio 1998 in re M.H.G., inc. GIAR
649.96.2, p. 3, con rinvio a decisione 9 settembre 1993 in re A.A., GIAR 209.93.3).
In termini generali, la perizia è il mezzo per scoprire
ed utilizzare determinati indizi o determinate prove con l'ausilio di
conoscenze tecniche specifiche; trattasi della fase scientifica della prova, la
cui importanza dipende dallo sviluppo (riconosciuto) delle conoscenze nel
relativo campo tecnico-scientifico (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, p.
462 e ss; Donatsch/Schmid, Kommentar, art. 109).
Il giudice (cui compete l'applicazione
del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei mezzi di prova
ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi sufficientemente seri (DTF
103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve avvenire in modo ancor più
rigoroso in materia di perizie; l'accertamento peritale deve avere un alto
grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il giudice non può scostarsi
dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi (cfr. DTF 118 Ia 144).”
(GIAR 30 agosto 2004, 49.2004.3)
8.
Nel
caso in esame, gli accertamenti richiesti sono sostanzialmente tre: il grado di
erezione raggiungibile dall’accusato (e compatibilità con una penetrazione), le
sue modalità di eiaculazione (con o senza “schizzi” di sperma) e la
classificazione “oggettiva” del membro virile, sempre dell’accusato. Gli accertamenti
sono stati motivati (in sede d’istanza) con la necessità di verificare la
corrispondenza (o meno) con la realtà concreta di alcune affermazioni della
parte civile __________ (o, meglio, di alcuni termini da lui utilizzati),
quindi la sua inaffidabilità in generale, mediante le quali avrebbe definito
“normale” il membro virile dell’accusato, nell’ambito dell’eccitazione
sessuale, indicato eiaculazioni “schizzate” contro il muro del bagno e proposte
di penetrazione, mentre che l’accusato sarebbe “minidotato”, non raggiungerebbe
erezioni sufficienti alla penetrazione e vivrebbe eiaculazioni senza schizzi
(cfr. AI 183).
In
sede di reclamo, l’accusato indica che l’accertamento relativo alle dimensioni
del suo pene (volto a determinare se egli può ritenersi “oggettivamente
dotato di membro virile sotto la norma”), non sarebbe importante
nell’ambito della richiesta di perizia andrologica, bensì di rilievo
nell’ambito del referto peritale psichiatrico (Reclamo pag. 4). Francamente,
non si comprende se si tratta di una diversa motivazione della richiesta di
accertamento, per rapporto all’istanza, oppure di una argomentazione volta
semplicemente a confutare l’utilizzo da parte del Procuratore pubblico dei
referti del perito psichiatra per segnalare che un accertamento è già agli
atti.
Sia
come sia, non è necessario disquisire più di tanto sulla questione: la
decisione può essere emanata senza sciogliere tale dubbio interpretativo.
9.
a)
La
richiesta di cui al punto 1 lett. a) del petitum, relativa a due degli accertamenti
indicati al considerando che precede, deve essere respinta, quindi la decisone
del magistrato inquirente (su questi quesiti) confermata, per più di un motivo.
b)
Prima
di respingere la richiesta, il magistrato inquirente si è rivolto ad uno specialista
che gli ha comunicato che “non esiste un esame clinico o di laboratorio che
consenta di appurare la qualità dell’erezione e le modalità dell’eiaculazione
nell’ambito dell’eccitazione sessuale “cosciente”. Il chiaro pronunciamento
del medico, peraltro non smentito (né contraddetta) dal contenuto dell’articolo
prodotto dal reclamante (cfr. pag. 18, in particolare), permette di
ritenere che il mezzo di prova proposto (e l’accertamento che ne seguirebbe)
non può essere definito “sicuro” e suscettibile di apportare apportare elementi
sufficientemente seri per la determinazione del magistrato, quindi privo del
necessario grado d'attendibilità (elemento particolarmente rilevante in caso di
richiesta peritale, già per il solo fatto che il giudice non potrebbe scostarsi
dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi: cfr. DTF 103 IV 299; DTF
118 Ia 144).
c)
Inoltre,
come pertinentemente rilevato dal patrocinatore delle parti civili, non si vede
neppure l’utilità degli accertamenti richiesti (se fossero possibili con
sufficiente grado di attendibilità per rapporto a situazioni di eccitazione
nell’ambito di un rapporto effettivo –e affettivo - in corso o desiderato) in
relazione alla credibilità di determinate affermazioni di __________ che non
sono state minimamente approfondite (allorquando potevano esserlo senza
particolari difficoltà: cfr. AI 132). Infatti, da un lato risulta che il
termine “schizzare” è effettivamente stato utilizzato da __________, ma per
riferire una richiesta formulata da __________ (All. 13, Rapporto di polizia
26.10.2007, pag. 13) e non per riferire, motu proprio, una situazione specifica
constatata, dall’altro l’espressione in questione non è stata approfondita per
rapporto alla realtà effettiva (a livello fisico/meccanico e, soprattutto
d’intensità/pressione) che intendeva eventualmente rappresentare mediante
l’utilizzo di tale termine (senso letterale primario -di liquidi che
fuoriescono in modo violento e dispersivo- o semplice sinonimo di eiaculazione,
rispettivamente di liquidi che cadono addosso a qualcuno o qualcosa -cfr.
spruzzare- in ragione del fatto che l’eiaculazione avviene in posizione eretta,
sotto l’influsso dei movimenti del corpo e della forza di gravità).
A
conferma del possibile (quando non frequente) utilizzo del termine “schizzare”
quale sinonimo di eiaculazione, vi è pure il passaggio del reclamo nel quale si
afferma che __________ nel verbale di cui all’AI 132 avrebbe “… dichiarato
che nell’ambito dei contestati atti sessuali il __________ avrebbe eiaculato schizzando
contro il muro dopo aver anche detto (pag. 6)…”. Infatti, questo giudice
non ha trovato, né alla pagina 6 né in altre pagine del verbale, l’utilizzo del
termine in questione come preteso dal reclamante; il passaggio che egli sembra
indicare/citare riporta testualmente “… lui si è masturbato e poi ha avuto la
eiaculazione sulla parete della doccia…”: la parola “schizzando” non
c’é.
Alla
luce di queste considerazioni non si vede come l’accertamento richiesto possa
(sempre in un’ipotesi di sufficiente attendibilità dell’accertamento stesso,
qui non accertata) divenire la “prova regina” (reclamo, pag. 6)
dell’inaffidabilità delle dichiarazioni di __________ (perlomeno per quanto
concerne le competenze del Procuratore pubblico, quelle del merito debbono
essere lasciate a quella fase; DTF 9.3.2004,6P.140/2003).
d)
Tutto
quanto sopra esposto vale, mutatis mutandis, per il quesito relativo alla “erezione
sufficiente alla penetrazione”. Nei suoi verbali __________ non parla di
avvenute (subite) penetrazioni, si limita a riferire di richieste in tal senso
fattegli dall’accusato (All. 13 Rapporto di polizia, pagg. 5 e 14; AI 132 pag.
7). Inoltre, e per quanto possa essere (ulteriormente) connesso con
l’accertamento richiesto, egli riferisce di un “… pene in erezione, con ciò
intendo duro…” senza addentrarsi in specificazioni del grado di durezza e/o
della durezza sufficiente ad una penetrazione (concetto, anche questo, di
difficile determinazione in termini generali e facendo astrazione dalle
situazioni concrete).
e)
Da
ultimo, foss’anche a titolo abbondanziale (e in ragione dell’importanza
relativa per la decisione), va pure rilevato che il reclamante non indica
quando e dove avrebbe comunicato/affermato per la prima volta di non avere
erezioni sufficienti alla penetrazione e di avere eiaculazioni senza “schizzo” dimenticando
che non spetta al giudice scartabellare l’incarto alla ricerca degli elementi fondanti
le richieste o le tesi esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si
ha a disposizione l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P. e G. Est.; GIAR 17
giugno 1997 in re S.E.I.M.I.S. SA e S.ET.IM.M. Est.).
10.
Anche
in relazione alla richiesta di accertamento, sempre tramite perizia, della
dotazione di un membro virile oggettivamente sotto la norma, valgono (mutatis
mutandis) gran parte delle considerazioni esposte al considerando che precede.
A
prescindere dal fatto che, se esistono delle dimensioni definibili come “oggettivamente
nella norma” (e basta scorrere un’enciclopedia medica, o navigare un poco
in internet, per rendersi conto che il concetto non viene utilizzato, in
particolare a causa delle variabili derivanti dai dati statistici ed essendo
improponibile una media aritmetica; cfr. Penile lenght in the flaccid and
erects states: guideline for penile augmentation, in The Journal of Urology,
settembre 1996; www.surgeon.org/pages/stats.htm;
www.youqa.com/mens-health-5/3966-mens-health-5.htlm;
www.edu.uni-klu.ac.at/amiklaut), non si comprende perché una prima misurazione
necessiti dell’intervento di un perito e (pur riconoscendo che il certificato
del __________ sulla questione è totalmente silente -ed è difficile seguire il
magistrato inquirente in merito al preteso accertamento implicito-) e che le
constatazioni del __________ si riferiscono, verosimilmente, ad un apparato
genitale a riposo), soprattutto, non si vede quale particolare giovamento (in
relazione alle prossime competenze del magistrato inquirente) l’accusato possa
trarre dalla determinazione delle dimensioni effettive del suo pene (in
erezione) per rapporto alle dichiarazioni (e relativa credibilità) della
presunta vittima. Infatti, l’espressione “di misura normale” (cfr.
Istanza, AI 183) non risulta dai verbali di __________ (cfr. in particolare
All. 13 al Rapporto di polizia 26 ottobre 2007, pag. 16 e Verbale AI 132, pag.
6) che parla di “pene in erezione” (All. 13), “con ciò intendo duro,
esteso nella sua lunghezza” e aggiunge che “__________ha un pene
abbastanza lungo, non ricordo nulla di particolare della conformazione”,
espressione che deve essere letta per rapporto a “quando non è in erezione
il suo pene è piccolo” (AI 132), utilizzando anche qui espressioni
generiche (e, verosimilmente, fondate sulla sua esperienza/percezione
personale), non approfondite, né meglio determinate in concreto durante il
verbale stesso, espressioni che non permetterebbero alcuna conclusione certa in
relazione all’esito eventuale dell’accertamento richiesto, anch’esso invero
generico in quanto semplicemente riferito alla “norma” e non all’effettività (e
senza considerare che, verosimilmente, si sta parlando di centimetri e non di
metri).
Come
detto, in sede di reclamo si afferma che “la grandezza del pene non è
importante nell’ambito della perizia andrologica ma lo sarà nell’ambito della
valutazione del referto peritale” (Reclamo, pag. 4). Se tale affermazione
deve essere considerata quale motivazione della richiesta di accertamento, la
stessa differisce da quella che fonda l’istanza e, quindi, la decisione
impugnata. Di conseguenza è irricevibile in questa sede.
11.
In
conclusione, in virtù di tutto quanto esposto ai considerandi che precedono, entrambi
Fatti
i complementi istruttori richiesti vanno respinti con conferma della decisione
impugnata. Il reclamo deve essere pertanto integralmente respinto con la
presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP e contrario), e
conseguenza di tassa e spese a carico del reclamante, che rifonderà alle parti
civili resistenti adeguate ripetibili.
Per
i quali motivi,
richiamate
le norme applicabili, in particolare gli artt. 187, 188, 189, 191, 197, 136 CP, 1 ss., 9, 58, 60, 113
ss., 142, 280 ss, 284 cpv. 1 lit. a CPP,
decide:
1. Il reclamo è integralmente respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di fr. 600.--
e le spese di fr. 120.-- sono a carico dell’accusato reclamante __________, che
verserà pure alle parti civili osservanti (rappresentate dall’__________)
l’importo di fr. 540.-- a titolo di ripetibili.
3.
La presente decisione è definitiva.
4.
Intimazione a (con copia delle osservazioni
presentate dalle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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