INC.2007.26505
Prove. Estromissione atti. Nuova perizia
17 gennaio 2008Italiano33 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2007.26505
Data decisione, Autorità:
17.01.2008, GIAR
Titolo:
Prove. Estromissione atti. Nuova perizia
ESTROMISSIONE
PERIZIA
art. 113 CPP-TI
art. 145 CPP-TI
art. 146 CPP-TI
art. 148 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.26505
Lugano
17 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 21 dicembre 2007 da
__________
contro
la decisione 19 dicembre
2007 del Procuratore Luca Maghetti, mediante la quale rifiuta l’estromissione
dagli atti del referto psichiatrico e la, contestuale, erezione di una nuova
perizia psichiatrica, nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________;
viste
le osservazioni del Procuratore pubblico (27 dicembre 2007) e quelle delle
parti civili rappresentate dall’__________ (26/28 dicembre 2007);
visto
l’incarto MP __________;
ritenuto
e considerato,
Fatti
A.
Per
quanto concerne i fatti essenziali oggetto d’inchiesta si può riprendere quanto
riportato in precedente decisione, relativa allo stesso procedimento:
“1.
__________ è stato arrestato il 25 maggio 2007 (doc. 2,
inc. GIAR 265.2007.1), con contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di
reato di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti,
coazione sessuale, pornografia, somministrazione a fanciulli di sostanze
pericolose per la salute (artt. 187, 188, 189, 197, 136 CP).
L’arresto è stato confermato da questo giudice, il
giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di
collusione e inquinamento delle prove e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR
citato sopra).
2.
L’inchiesta ha preso avvio a seguito della segnalazione
effettuata dai genitori di due minorenni (all’epoca dei fatti con età a cavallo
tra i quindici ed i sedici anni) secondo cui i rispettivi figli sarebbero stati
fatti oggetto di attenzioni di carattere sessuale da parte dell’accusato. I
primi accertamenti effettuati dalla polizia (audizione delle presunte vittime,
acquisizione di corrispondenza/contatti via e-mail) sembravano dar corpo alle
segnalazioni (cfr. doc. 2, inc. GIAR 265.2007.1). L’accusato, nei suoi primi
verbali, ha dichiarato di aver masturbato uno dei giovani, su richiesta di
quest’ultimo, che il suo domicilio era frequentato con una certa regolarità da
alcuni giovani e che durante queste frequentazioni capitava di visionare films
che mostravano rapporti sessuali completi tra adulti (cfr. verbale GIAR 26 maggio
2007).
3.
L’inchiesta, sviluppatasi mediante interrogatori sia
dell’accusato sia di persone (in particolare giovani) con le quali questi ha
avuto contatti, ha acquisito agli atti dichiarazioni circa rapporti di
carattere sessuale con almeno otto persone in periodi in cui queste avevano
meno di sedici anni (quattro casi), tra i sedici ed i diciotto (cinque casi) e
oltre i diciotto (due casi), come essenzialmente riassunto nel Rapporto di
polizia del 26 ottobre 2006 (pagg. da 1 a 6). Sulla base delle risultanze
contenute nel rapporto citato, gli atti sessuali oggetto d’inchiesta consistono
prevalentemente in massaggi/masturbazioni, strusciamenti e qualche coito orale
(cfr. riferimenti nel Rapporto citato, pagg. 11 a 19).
E’ pure stata acquisita della documentazione, sia
scritta che fotografica, relativa ai rapporti ed ai contatti dell’accusato con
le persone ritenute vittime delle sue attenzioni sessuali (per tutte cfr.
annessi agli allegati 50 e 51 del citato rapporto di polizia).
L’accusato è stato sottoposto a perizia psichiatrica ed
il relativo reperto è stato consegnato il 12 ottobre 2007 (AI 140).
Il 21 giugno 2007 (AI 58, pag. 13) l’accusa è stata
estesa, per un singolo caso (__________, cfr. rapp. polizia punto 5.1),
all’ipotesi di reato di cui all’art. 191 CP.”
(GIAR 21 novembre 2007, 265.2007.3)
Mediante
la decisione citata, il carcere preventivo cui è astretto __________ è stato
prorogato fino al 25 gennaio 2008.
Inoltre,
dagli atti successivi alla data della menzionata decisione, risulta che il 28
novembre 2007 (e fino al 17 dicembre 2007), gli atti sono stati depositati ai
sensi dell’art. 196 CP (AI 199).
B.
Con
scritto del 17 dicembre 2007, __________ ha chiesto l’estromissione del referto
peritale agli atti e l’erezione di una nuova perizia psichiatrica,
sostanzialmente in ragione del fatto che le risposte __________ (perito
giudiziario) ai quesiti peritali complementari avrebbero (secondo l’istante)
messo in luce l’inconsistenza e anche la contraddittorietà della perizia.
Dopo
tale premessa, l’istante riprende le domande complementari formulate al perito
e commenta le relative risposte affermando, in sintesi, che alcuni concetti
esposti dal perito “non sono ciò che il perito sostiene” (pag. 2), che
questi parla di una decina di incontri non distinguendo quelli effettuati
personalmente (l’accusato ne ricorda sei) da quelli effettuati dallo psicologo
(sollevando dubbi sul ruolo di questa figura) che avrebbe impiegato un tempo
esageratamente lungo (a suo dire segno di imperizia) nell’effettuare i test
(pag. 3). Inoltre, il perito avrebbe tralasciato l’esame degli atti
(rispettivamente, di indicare quelli sui quali si fonda), così come avrebbe
omesso di esprimersi in merito alla circostanza che egli (l’accusato istante)
ritenga di essere “minidotato” (pag. 5).
Da
ultimo, e sempre secondo l’accusato, il perito non avrebbe risposto alle
domande volte a precisare l’utilizzo e la rilevanza dei dati testistici e ha
concluso per l’inesistenza di elementi a favore dell’applicazione dell’art. 19
CP, pur avendo rilevato che l’“IO non gode di buon equilibrio” (pag. 5 e
6) e indicato come necessario un trattamento (pag. 6).
C.
Con
la decisione qui impugnata, il magistrato inquirente ha respinto le richieste
ritenendole tardive e relative a questioni (o meglio: valutazioni) inerenti il
merito del contenuto del referto che (per quel motivo) non possono condurre né
ad estromissione della prova, né all’erezione di una nuova perizia (questione
che il magistrato rinvia al merito: “Se la Corte lo
riterrà, ne potrà ordinare una nuova”).
Inoltre, sempre nella decisione impugnata, il magistrato inquirente afferma
che lo psicologo, il cui nome (ricorda) era stato menzionato nell’ordinanza di
perizia (AI 74), ha il ruolo di semplice assistente del perito.
D.
Mediante
il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 265.2007.5), __________
postula l’annullamento della decisione del Procuratore pubblico e chiede che
vengano ordinate l’estromissione dagli atti della perizia, nonché l’erezione di
un nuovo referto.
In
primo luogo, il reclamante indica (per la prima volta) le violazioni
procedurali che giustificherebbero l’estromissione del referto dagli atti
(giuramento del perito non conforme, assenza del giuramento dello psicologo
quale perito ausiliario, esclusione ex art. 149 CPP del perito essendo questi
intervenuto prima della nomina per un esame medico) e chiede, di conseguenza,
che questo giudice accerti la nullità della perizia per violazione degli artt.
142 ss. (Reclamo, punto 2).
In
secondo luogo, contesta che le richieste, formulate nel termine assegnato per i
complementi e in assenza di un termine specifico per l’applicazione dell’art.
148 cpv. 2 CPP, siano tardive (Reclamo, punto 3.2).
In
terzo luogo, il reclamante ribadisce che la determinazione dell’esatto ruolo
dello psicologo/ausiliario/assistente, vista l’ampiezza del “mandato” e
dell’attività effettivamente svolta, concerne la validità della perizia (punto
3.3) e che tale questione non può essere demandata alla Corte del merito (punti
3.4 e 3.5).
Da
ultimo, e per quanto concerne le pretese contraddizioni contenute nel referto
peritale, il reclamante ripropone (riscrive) le argomentazioni formulate in
sede d’istanza (punto 3.6).
E.
Le
osservazioni del Procuratore pubblico (27 dicembre 2007; doc. 4, inc. GIAR
265.2007.5) propongono la reiezione integrale del gravame.
Il
magistrato ribadisce la tardività delle contestazioni (per le stesse ragioni
riportate nella decisione impugnata), contesta che lo psicologo possa/debba
essere considerato “perito ausiliario” soggetto a giuramento e respinge
le critiche in merito alla validità del giuramento del perito (essendo questi
persona nota, “è altresì noto che egli giuri”), così come quelle
relative ad un rapporto, tra il medico e l’accusato, precedente alla nomina
quale perito (Osservazioni ad 2, 3.1, 3.2, 3.3).
In
merito all’erezione di nuova perizia, il magistrato inquirente ribadisce
l’infondatezza della richiesta stante la validità del lavoro peritale.
Innanzitutto, si dice “convinto della colpevolezza dell’accusato” e
precisa di non aver dubbi sulla sua “piena lucidità”; successivamente,
afferma che i distinguo operati dal perito sono sufficientemente chiari e non
prestano fianco alle contestazioni della difesa che non coglie “la
differenza tra turba psichica, di rilevanza forense, e semplice disturbo
psichico” (ad. 3.5), per poi ribadire (ad 3.6) correttezza e sufficiente
motivazione del referto peritale, per nulla messo in discussione (sempre
secondo il Procuratore pubblico) dai rilievi del reclamante (sull’indicazione
della necessità di trattamento, sull’assenza di un elenco degli atti
dell’incarto utilizzati, sulle dimensioni del pene, sull’equilibrio dell’Io,
sull’interpretazione dei test).
F.
Le
parti civili, per parte loro (doc. 5, inc. GIAR 265.2007.5), chiedono che il
reclamo sia dichiarato irricevibile.
Dopo
aver segnalato (Osservazioni, pag. 2) quello che ritengono un paradosso
(richiesta di estromissione atti in sede di istanza di complemento atti),
affermano (pag. 3 e 4) che la richiesta di estromissione non é sostenuta da
argomentazioni conformi alla giurisprudenza (relativa alla nullità o
inammissibilità della prova in quanto tale) e che la richiesta di una nuova
perizia si fonda su argomenti che esulano dalla competenza del GIAR (limitata alla
verifica dell’ ”incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti, di
giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente di rimediare a
contraddizioni o incomprensibilità emerse all’interno della perizia medesima, o
del raffronto con altre prove agli atti”).
Quanto
alle questioni legate alle nomine ed ai giuramenti, le parti civili ritengono
che le relative critiche siano tardive e che, comunque, non comportano giudizio
di invalidità della perizia (neppure se fondate; Osservazioni, pag. 5 e 6).
Delle
eventuali altre argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nei
considerandi che seguono.
Considerato,
Considerandi
1.
Presentato
tempestivamente dall’accusato nel procedimento, contro una decisione del
magistrato inquirente, il reclamo è ricevibile in ordine.
Della
ricevibilità del merito, rispettivamente della tempistica dell’istanza che ha
originato la decisione, si dirà (laddove necessario) successivamente.
2.
L’istanza
presentata dall’accusato (di riflesso la decisione impugnata e il reclamo) pone
due problematiche diverse, sebbene entrambe inerenti la perizia giudiziaria e
presentate, almeno in parte, in connessione argomentativa. Da un lato si chiede
che la perizia giudiziaria venga estromessa dagli atti, dall’altro (in parte,
conseguentemente) che venga ordinata l’erezione di una nuova perizia.
Va
rilevato che, in sede di istanza, l’estromissione è stata chiesta per “inconsistenza”
e “gravi deficienze” del referto peritale (Istanza del 17.12.2007, pag.
1); solo in sede di reclamo (e dopo la spinta ad “una più approfondita
valutazione degli atti nell’ambito del deposito scaduto il 18 dicembre 2007”) sono stati avanzati argomenti relativi alla
regolarità della procedura adottata (doc. 1, inc. GIAR 265.2007.1, punto 2).
Nel
contempo, va pure rilevato che, già in sede di decisione, il magistrato
inquirente sostiene tardività delle richieste formulate il 17 dicembre 2007, in quanto il complemento
di perizia “era stato intimato già il 28 novembre 2007” (decisione 19 dicembre 2007, pag. 1).
Circa le
conseguenze, in questa sede, dei rilievi menzionati, si dirà specificamente in
relazione alle singole richieste e relative argomentazioni, ritenuto (comunque)
che l’argomento sollevato solo in sede di reclamo è di principio irricevibile
(a meno che si tratti di un rilievo che comporta nullità dell’atto
procedurale), mentre che quello della tardività non può, a giudizio di questo
giudice, essere risolto con semplice riferimento alla data di trasmissione del
complemento peritale. Infatti, se è vero che l'art. 60 cpv. 1 del CPP permette
alla difesa di proporre prove in ogni tempo, è altrettanto vero che nulla le
impedisce di attendere il termine di cui al deposito degli atti per farlo
(riservato accertamento di eventuali abusi di diritto: REP 1999 n. 116; GIAR 6
agosto 1999, 205.1999.4); é a quel momento, infatti, che la difesa può avere
una visione globale dell'inchiesta e la "certezza formale" che il
magistrato inquirente ritiene di aver raccolto tutte le prove utili. D'altro
canto, anche al titolare dell'inchiesta è concesso di attendere il deposito
degli atti per determinarsi sulle prove proposte prima dello stesso (GIAR 17
agosto 1994, 209.94.12).
Quanto
sopra deve valere a maggior ragione quando la censura di tardività viene
avanzata in relazione ad un’istanza che concerne un atto messo a disposizione
ca. venti giorni prima (dell’istanza tacciata di tardività) e, soprattutto,
contestualmente alla comunicazione del deposito degli atti: cfr. AI 190 e 199).
3.
3.1
Per quel che è della richiesta
di estromissione della perizia dall'incarto, si ricorda che i principi
applicabili in materia sono sostanzialmente i seguenti:
"l'estromissione di un mezzo di prova, o di un
atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua
inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale,
rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le
modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì
requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre,
per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, L.
Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39
ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e
necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto
tale;"
(sentenza 7
gennaio 2003, GIAR inc. 237.2003.9)
Il principio
della libertà della prova, riconosciuto nel nostro sistema giudiziario e
richiamato anche dal CPP-TI (art. 113 cpv. 2), ha dei limiti che si
concretizzano sia a livello della prova in quanto tale (esclusione di alcune
modalità di prova in contrasto con i principi generali del diritto - per es.
dignità umana, DTF 124 IV 34, 117 Ia 341) sia nel rispetto delle regole
procedurali che ne regolano la raccolta (legalità formale e amministrazione
della prova). In particolare per ciò che riguarda la seconda limitazione, va
detto che talune norme regolamentano esplicitamente gli effetti di una loro
violazione: è il caso dell’art. 119 CPP-TI, relativo al divieto di mezzi
coercitivi nell’interrogatorio dell’accusato, che prevede la nullità di
deposizioni ottenute in deroga a questo divieto (art. 119 cpv. 2). Quando ciò
non avviene, la dottrina esige che si analizzi la norma violata e si stabilisca
se essa rappresenti una prescrizione d’ordine oppure un requisito di validità:
per la dottrina dominante, la prova in questione può essere validamente
utilizzata se sarebbe potuta essere acquisita anche in ossequio alla norma
violata (v. Schmid, Strafprozessrecht, 2. A., Zürich 1993, margin. 608, con
rinvii). In caso contrario, la norma violata rappresenta un requisito di
validità della prova assunta (caso scolastico, l’audizione di un teste senza
preventivo richiamo dell’eventuale diritto di rifiutare la testimonianza, v.
Schmid ibid.). Schmid medesimo propone di esaminare se la norma violata intenda
proteggere degli interessi dell’accusato (o di terzi) di portata tale da
esigere la nullità di tutto quanto ottenuto in dispregio della norma medesima (loc.
cit., margin. 609). Il codice di rito ticinese si rifà proprio a questo
principio; l’art. 113 cpv. 1 recita infatti: “Non hanno valore le prove
conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi
imponga una diversa conclusione”.
3.2
In
sede d’istanza, il reclamante non afferma che la prova é inammissibile in
quanto tale, né indica violazioni di norme che ne regolamentano la modalità di
assunzione e ne costituiscono requisiti di validità. Tali non sono, di certo,
le (pretese) “gravi deficienze” del rapporto peritale, cui il reclamante
si riferisce (e che elenca).
3.3
Come
detto nei considerandi sui fatti, solo in sede di reclamo __________ ha
sollevato due problemi (assenza di giuramento, rispettivamente irregolarità
dello stesso, sia in capo al perito, sia in capo alla persona definita perito
ausiliario; esclusione del perito per aver operato prima della nomina),
indicandoli quali vizi procedurali (a suo dire da trattare d’ufficio) che
giustificano l’estromissione del referto dagli atti.
Se
le norme che il reclamante pretende siano state violate rappresentassero un
requisito di validità (assoluta e non sanabile nel senso indicato sopra: cfr.
cons. 3.1.) della prova assunta, la stessa andrebbe estromessa dagli atti,
indipendentemente dalla tempistica (gli elementi indicati dal reclamante sono,
in effetti, agli atti da mesi: cfr. AI 68, 74, 77) con la quale il problema è
stato sollevato. Le questioni sollevate necessitano, quindi, di un minimo di
approfondimento.
3.3.1
In
termini generali, è opinione di questo giudice che il giuramento del perito non
sia un requisito di validità della prova in quanto tale (sempre nel senso
indicato sopra) che ne possa giustificare l’estromissione dagli atti. Infatti,
e ancora in termini generali, una perizia può essere tale anche in assenza di
giuramento (cfr. art. 307 CP, cpv. 1 e 2, che si occupano delle due
possibilità; artt. 247 ss CPC-TI che non prevede il giuramento, così come non
lo prevedono le norme di cui agli artt. 182 ss nCPP). Quantomeno a parziale
conferma di quanto appena detto, si rileva che lo stesso CPP-TI non prevede che
il giuramento debba essere effettuato contestualmente alla nomina e neppure
prima di iniziare i lavori peritali, accedere agli atti ecc. (cfr. artt. 145 e
142.
CPP-TI). Ci si potrebbe pertanto chiedere se il giuramento, allorquando
previsto, sia questione che attiene più alla persona chiamata ad effettuare una
perizia che non alla perizia in quanto tale (e anche se la norma che prevede il
giuramento sia tra quelle che intendono proteggere gli interessi dell’accusato,
o di terzi, sì da esigere nullità in caso di violazione).
Sia
come sia la risposta all’interrogativo appena sollevato, la procedura cantonale
prevede che il perito giuri. Nel contempo, non prevede esplicitamente la
nullità degli atti esperiti in assenza di giuramento e, come già detto, non
prevede neppure che il giuramento avvenga al momento della nomina o prima
dell’inizio dei lavori (invero non ne indica neppure le modalità). La
formulazione “…prima di rilasciare il suo parere” è una formulazione,
per così dire, aperta che non fissa neppure con precisione un momento ultimo
per il giuramento (cfr. anche, GIAR 13 febbraio 2007, 167.2006.1), momento che
non v’è ragione di collocare necessariamente nella fase predibattimentale (il
Titolo V del CPPTI non si riferisce unicamente a tale fase; cfr. anche CCRP
8.11
, 17.2001.00031, cons. 9).
In
virtù di tutte le considerazioni esposte, si ritiene che l’eventuale difetto di
giuramento, peraltro eventualmente sanabile in corso (o nel seguito) di
procedura e prima dell’utilizzo definitivo del referto peritale non costituisce
vizio formale insanabile che imponga constatazione di nullità della perizia e
sua estromissione, tantomeno in questa fase procedurale e nella competenza di
questo giudice (ibidem, CCRP 8.11.2001).
L’unica
conseguenza dell’assenza del giuramento (prima della conclusione del
procedimento) sarebbe probabilmente quella di una sorta di “declassamento” del
referto peritale a semplice allegazione (o opinione) di parte: il referto non
sarebbe nullo ma inutilizzabile quale perizia giudiziaria, con conseguente
totale libertà d’apprezzamento da parte del giudice circa il loro valore
probatorio (cfr. per analogia, DTF 107 Ia 212, GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11,
cons. 4 lett.n., GIAR 9 novembre 2005, 991.1998.15, cons. 3).
Analoghe
considerazioni valgono, in toto, per il giuramento del (eventuale) “perito
ausiliario”.
3.3.2
La
questione del giuramento, quindi, non é tra quelle che, se accertate, comportano
accertamento di nullità dell’atto ed estromissione dall’incarto. Di
conseguenza, non vi è alcuna necessità concreta di analizzare in questa sede se
un valido giuramento sia già intervenuto (l’AI 74 non è firmato, mentre lo è
l’AI 135 prodotto in ottobre, e mal si comprende cosa intenda l’inquirente
quando afferma che il perito è noto al MP e “è altresì noto che egli giuri”-
Osservazioni PP, ad 2) e se la __________ (che ha controfirmato il rapporto
preliminare di cui all’AI 68, ha prodotto il suo curriculum prima di essere menzionata
nel decreto di nomina del perito -AI 73- e viene menzionato quale perito
ausiliario che ha effettuato la parte psicodiagnostica nell’AI 190) sia da
considerare perito ausiliario (ex art. 146 cpv. 4 CPP) o, più semplicemente,
ausiliario del perito.
Su
quest’ultima questione, a titolo puramente abbondanziale, si segnala la
distinzione tra i due concetti operata da questo ufficio nella sentenza GIAR 20
settembre 2000, 991.1998.12 (laddove si afferma che l’art. 146 cpv. 4 CPP-TI “…configura
infatti un collaboratore della giustizia nell'assunzione delle prove per sue
cognizioni speciali come all'art. 142 cpv. 1 CPP e quindi un vero e proprio
perito giudiziario (tanto che viene investito dell'incarico con il giuramento o
la promessa: art. 145 CPP) per un settore particolare che non rientra nella
specializzazione del primo perito, ma che è necessario indagare per la
completezza del referto per così dire principale (si pensi al medico legale che
deve far capo al patologo o al chimico, oppure allo psichiatra, sussidiato per
la testistica dallo psicoterapeuta, oppure ancora all'ingegnere civile, al
quale occorre un esperto in resistenza dei materiali). Ciò non toglie che il
perito possa avvalersi di ausiliari in senso generico di aiutante o
collaboratore (Devoto-Oli 1992), che eseguono unicamente compiti materiali,
come esemplificato nelle osservazioni del Procuratore pubblico: è assurdo
pretendere che vengano esclusivamente assunte dal perito giudiziario semplici e
comunque dispendiose (tenuto conto delle mansioni e dei costi dell'esperto)
operazioni manuali, quali stampa e riordino del referto, ma anche in altri
ambiti ad esempio lo sviluppo di fotografie oppure la tensione di una bindella
metrica (ardua in ogni modo per una persona sola).” cfr.), nonché la prassi dello stesso Ministero pubblico, sulla
specifica questione del ruolo dello psicologo che affianca il perito
psichiatra, adottata in un altro caso (Assise criminali di Lugano del 18 luglio
2003, 72.2003.26, pag. 4; GIAR 8 novembre 2002, 582.2001, cons. 6.d.)
Pur
se non sfugge l’importanza di poter disporre, al momento del giudizio di una
perizia giudiziaria (valida e utilizzabile a tutti gli effetti) sia per la
determinazione della responsabilità ex art. 19 CP (DTF 106 IV 241, ricordato,
tuttavia, anche quanto detto in DTF 113 IV 1 e in CCRP 17 dicembre 1998,
17.98
, sulle competenze del perito e del giudice), sia per l’applicazione
di eventuali misure o trattamenti (DTF 100 IV 204), questo giudice deve
attenersi alle competenze che gli derivano dall’oggetto e dalla tempistica del
reclamo. È, peraltro, compito del magistrato inquirente (che dirige l’inchiesta
e ne è responsabile; art. 193 CPPTI), preoccuparsi di trasmettere alla
eventuale Corte di merito prove regolarmente assunte ed utilizzabili, in
particolare se le stesse non possono essere assunte in corso di dibattimento o
potrebbero esserlo solo con particolari difficoltà (cfr. CCRP 1990 in re B. e L.-P., cons.
2.
c.).
3.3.3
Motivi
di nullità assoluta non si intravedono neppure nel fatto che prima di essere
formalmente nominato quale perito, il __________ sia stato incaricato di
effettuare una valutazione preliminare circa la necessità di una perizia. La
circostanza non lede l’art. 149 CPPTI, che ha tutt’altre finalità (cfr. N.
Salvioni, Codice di procedura penale, annotato, ad art. 149), né altre norme
imperative sulla legalità della prova in generale e/o della perizia in
particolare. Inoltre, e anche volendo prescindere dal fatto che al perito il
motivo d’esclusione di cui all’art. 40 lett. f. CPP-TI non dovrebbe applicarsi
(GIAR 13 febbraio 2007, 167.2006.1, cons. 5. a.), non risulta che
l’accusato o la sua difesa si siano opposti (o anche solo sollevato dubbi) a
tale modo di procedere: nulla risulta né dall’AI 68, né dall’AI 62, tantomeno a
seguito della notifica dell’AI 74.
3.4
In
conclusione, ed in merito alla richiesta di estromissione, i motivi sollevati a
sostegno della stessa (lo si ripete, solo in sede di reclamo) non sono tra
quelli che la giustificano (o, meglio, la impongono).
Nella
misura le argomentazioni concernono il rispetto di determinate formalità volte
a conferire il carattere di “perizia giudiziaria” alla prova stessa, e
utilizzabilità in quanto tale nel seguito del procedimento, le questioni sollevate
(peraltro, se fondate, in parte sanabili) non possono essere oggetto della
presente decisione, già per il solo fatto di non essere state sottoposte in
prima istanza all’inquirente.
4.
4.1
Nel caso in esame, non è in discussione la necessità
di sottoporre __________ a perizia psichiatrica. La stessa è stata ordinata dal
Procuratore Pubblico (art. 20 CP) e l’accusato non vi si è opposto. Contestate
sono la correttezza e la validità del referto peritale, e relativo complemento,
in ragione di incoerenze e contraddizioni che gli stessi conterrebbero.
La questione è, quindi, unicamente quella a sapere se
la perizia rassegnata dal __________ (e relativo complemento) risponda in modo
adeguato ai quesiti posti dal magistrato inquirente, rispettivamente se il
contenuto (indipendentemente dalle conclusioni) è insoddisfacente, incompleto o
contraddittorio e, in caso di risposta affermativa, come ovviare a tali carenze
(GIAR 23 maggio 2003, 429.2001.5; GIAR 8 novembre 2002, 582.2001.7). E meglio:
“Una nuova perizia, che sostituisca la prima, può
tuttavia essere inevitabile per ovviare ad un primo parere steso da perito
successivamente escluso o ricusato, oppure di contenuto insoddisfacente,
incompleto o contraddittorio. Non basta, ovviamente, “personale e soggettivo
non gradimento della perizia e sue conclusioni” (così in decisione Giar 9
luglio 1997 in re Eredi fu D., in: Rep. 130 [1997] n. 97 consid.
2.
); deve piuttosto manifestarsi l’incapacità del perito di rispondere ai
quesiti posti, di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente di
rimediare a contraddizioni o incomprensibilità emerse all’interno della perizia
medesima, o dal raffronto di essa con altre prove agli atti (ibid.; v. anche Niklaus
Schmid, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 671).”
(GIAR 8 novembre 2002, 582.2001.7).
Va pure sottolineato, sempre preliminarmente, che a
tutela della libertà di valutazione delle prove nella competenza del merito,
compito di questo giudice non può essere quello di decidere in merito alla
fondatezza dell’opinione espressa dal perito, rispettivamente se l’accusato
abbia (o meno) agito in stato di responsabilità scemata. A questo giudice
incombe unicamente decidere se la perizia giudiziaria rassegnata dal ________
sia carente (nell’ottica dei parametri appena esposti) e, in caso di risposta
affermativa, come ovviare a tali carenze (scegliendo tra le varie possibilità
offerte dal CPP-TI –in particolare dall’art. 148 e 146 cpv. 1 in fine- secondo i principi di
proporzionalità ed adeguatezza, ritenuto che quella chiesta dal reclamante è in
assoluto la più importante). La situazione è, in altre parole, non dissimile da
quella che si presenta quando si debba giudicare sulla necessità od opportunità
di sentire un nuovo teste, oppure di acquisire nuova documentazione, e così
discorrendo. Il tutto anche in applicazione dei principi che reggono
l’assunzione delle prove nella fase predibattimentale, in sede di deposito atti
o in momento precedente dell’istruttoria, con particolare riferimento alla prova
peritale (principi noti alle parti in quanto esplicitamente richiamati nella
decisione10 gennaio 2008 -GIAR 265.2007.4- al considerando 7, cui si rinvia).
È’,
da ultimo, opportuno ricordare che in una decisione abbastanza recente (DTF 128
I 81) il Tribunale federale ha ribadito che in materia di perizie vige il
principio della libertà di metodo con le sole “limitazioni” della motivazione
della scelta metodologica, il rispetto dei relativi requisiti scientifici, la
distinzione (in particolare per quelle mediche) tra risultanze peritali e
diagnosi e l’esigenza di conclusioni trasparenti e comprensibili.
4.2
Come
già detto nei considerandi sui fatti, l’accusato ha formulato istanza di una
nuova perizia psichiatrica (istanza del 17 dicembre 2007) dopo aver preso atto
delle risposte fornite dal perito ai quesiti complementari (AI 164 e 190),
passandole in rassegna (escluse le n. 2 e 3) e commentandole per concludere che
le stesse confermano l’inconsistenza e le gravi deficienze della perizia. Nella
decisione impugnata (19 dicembre 2007), il magistrato inquirente sostiene che
le contestazioni sono tardive e riguardano il contenuto di merito del referto
(di competenza del giudice del merito).
Nella
procedura di reclamo, l’accusato riprende sostanzialmente le argomentazioni
contenute nell’istanza (reclamo, punti 3.4, 3.5 ma in particolare 3.6) ed il
magistrato inquirente ribadisce tardività delle contestazioni (Osservazioni,
punto 2) e dichiara di reputare la perizia sostanzialmente corretta e
sufficientemente motivata, esprimendosi poi sulle singole contestazioni del
reclamante (Osservazioni, ad 3.5 e 3.6).
Sulla
questione della tempestività, la tesi del magistrato inquirente (così come
esposta, cioè con riferimento alla data di trasmissione del complemento di perizia)
non può essere seguita per i motivi già indicati nel considerando n. 2 della
presente.
Quanto
alle critiche formulate dal reclamante, occorre passarle in rassegna per
determinare se le stesse concernono l’esito sostanziale della perizia (di
competenza del merito) oppure questioni di metodo che toccano la coerenza
interna della perizia e la sua congruenza (questioni che possono rientrare
nella competenza di questo ufficio, in questa fase procedurale), posto che:
“…la constatazione di incongruenze potrebbe
effettivamente inficiare la credibilità della perizia al punto di far ritenere
arbitraria qualsiasi conclusione che il magistrato competente dovesse trarne.
Ora, se da un lato è vero che non va enfatizzato l’obbligo, per il magistrato
inquirente, di tener conto anche di eventuali difficoltà di assunzione di una
determinata prova in sede dibattimentale (supra, consid. 2a), bastando
la possibilità teorica che ciò possa venire recuperato in quella sede, è
d’altro canto evidente che respingere sic et simpliciter ogni
complemento probatorio con l’argomento che lo stesso può venire riproposto in
aula, significa travisare lo spirito della legge e privare di ogni senso
l’anticipata assunzione delle prove in sede predibattimentale, voluta dal
legislatore. E nel caso specifico di una perizia psichiatrica, va riconosciuto
che un’eventuale decisione della Corte di chiedere una nuova perizia
giudiziaria sarebbe inevitabilmente connessa con una interruzione o addirittura
con un rimando del pubblico dibattimento, con possibile grave nocumento per
l’accusato, magari in detenzione preventiva.”
(GIAR 8 novembre 2002, 582.2001.7)
Quanto
appena detto risolve (se si preferisce, evade) le questioni sollevate nel
reclamo ai punti 3.4 e 3.5.
4.3
4.3.1
Premesso
che non è sempre agevole comprendere e valutare la portata delle censure
formulate, tre sono (nella sostanza) le circostanze indicate a sostegno
dell’affermazione di contraddittorietà e incoerenza interna del referto
peritale: il mancato esame degli atti e/o l’indicazione di quelli utilizzati
(Reclamo, pag. 9/10), l’incongruenza tra l’accertamento di un “Io” non
equilibrato (arcaico, poco sviluppato e che fallisce nel tentativo di mantenere
i limiti tra regole e desideri) e la totale capacità di intendere e di volere accertata
(pag. 10/11), e quella tra la dichiarazione di assenza di malattia e la
necessità di un trattamento di lunga durata (pag. 8/9 e 11).
Inoltre,
segnala che l’art. 19 CP non esige, per la sua applicazione, l’accertamento di
presenza di un “disturbo con una valenza di malattia” (pag. 9).
Per
parte sua il magistrato inquirente afferma che gli atti sono stati
integralmente trasmessi e che la “mancanza di un riassunto” non inficia
il valore della perizia, che l’assenza di un buon equilibrio dell’“io” non significa
presenza di una turba psichica e che il trattamento indicato è volto al
cambiamento di una impostazione caratteriale e non ha alcuna relazione con la
capacità di valutare il carattere illecito degli atti imputati e/o di agire
secondo tale valutazione (Osservazioni, pag. 9).
Altre
circostanze di dettaglio sono indicate a sostegno (rispettivamente a
contestazione) delle tre tesi indicate; degli stessi si dirà solo laddove
necessario.
4.3.2
Sebbene
non si comprenda con chiarezza il motivo per cui il reclamante ha richiamato il
contenuto dell’art. 19 CP (in vigore dal 1.1.2007), a scanso di equivoci sui
criteri applicati anche al seguito dell’analisi, si può ricordare quanto segue.
L’art.
19.
CP non fa più alcun riferimento ai concetti di malattia mentale o sanità
mentale contenuti negli artt. 10 e 11 vCP. Il progetto del Consiglio federale
li ha sostituiti con il concetto di “turba psichica” (“La nozione di
turba psichica comprende segnatamente turbe di natura organica nonché turbe
della personalità, del comportamento e dello sviluppo, ma anche i casi di stato
psichico anomalo temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba della
coscienza” Messaggio del 21 settembre 1998 n. 212.41) che deve essere “grave”
(“…scostarsi nettamente dalla media- rispetto non soltanto agli altri
soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali-…”, ibidem).
Il
legislativo, in sede di approvazione della legge, ha eliminato anche il
riferimento alla turba psichica, a quanto pare per l’imprecisione del concetto
e ponendo l’accento sullo stato effettivo al momento dell’atto (cfr. A. Kuhn/L.
Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La nouvelle partie générale di Code pénal
suisse, berna 2006, pag. 75/76 e note).
Il
nuovo CP ha modificato pure la norma relativa ai compiti del perito ritenendo
che il cpv. 2 dell’art. 13 vCP da adito a confusione: il perito, esaminato lo
stato psichico della persona in questione e determinata la eventuale turba deve
indicare se la turba in questione è in grado di alterare la consapevolezza e/o
la volontà di quest’ultimo di commettere il reato “spetta di contro unicamente
al giudice trarre le conclusioni giuridiche dai fatti che considererà come
accertati e decidere se vi sia una riduzione dell’imputabilità e/o sia
necessario ordinare una misura. Nella sua decisione, il giudice non è vincolato
all’esame del perito. Potrà segnatamente prescindere dalla perizia in caso la
stessa si riveli contraddittoria o qualora una determinata affermazione del
perito confuti punti essenziali della perizia medesima” (Messaggio citato, n.
212.
).
Quali
siano le conseguenze concrete di questa diversa impostazione, per rapporto alla
prassi (peritale) del vecchio diritto, sarà la giurisprudenza di merito a
definirlo. Per quanto qui interessa si può comunque desumere che maggior spazio
è lasciato al perito (se nominato ex art. 20) per ricercare ed individuare gli
elementi (sempre scientifici e tecnici) che possono influire sulla
determinazione della responsabilità, non limitandosi (se ancora lo si faceva) a
quelli specificamente indicati indicati dal vecchio diritto (artt. 10 e 11
vCP). Al di là dell’utilizzo (verosimilmente indotto dai quesiti peritali)
dell’espressione “di rilevanza forense” (generica e, probabilmente
inopportuna alla luce di quanto appena detto in relazione all’art. 19 CP ed in
particolare alle competenze del giudice), non risulta, né il reclamante lo
pretende, che il perito abbia limitato la sua analisi alla ricerca di eventuali
malattie mentali secondo il concetto del vecchio diritto (cfr., in particolare,
il referto alle pagine 12 a 15, nonché il punto 13 del complemento).
4.3.3
La
critica relativa al (preteso) mancato esame degli atti, rispettivamente alla
mancata indicazione di quelli utilizzati, non regge. Infatti il perito indica
esplicitamente di aver avuto accesso, di averli letti e analizzati e di averne
rilevato il contenuto solo laddove necessario dal profilo diagnostico (AI 140
pag. 3; AI 190 punti 6 e 7).
Che
atti specifici dovevano essere utilizzati/menzionati, mentre non lo sono stati,
oppure non dovevano, e lo sono stati, con effetti sulla coerenza interna del
referto, rispettivamente con risultati manifestamente contraddittori, non è
indicato neppure dal reclamante. Considerazioni di altro tipo, sull’utilizzo
degli atti, concernono il merito.
Le
stesse considerazioni, e conclusioni, s’impongono in relazione al fatto che il
perito non si sarebbe pronunciato sulla circostanza (e relativa rilevanza) che
il reclamante si riterrebbe “minidotato”.
4.3.4
Neppure
la critica relativa al fatto che, pur rilevando un “IO” privo di un buon
equilibrio, il perito non intravveda elementi di applicazione dell’art. 19 CP,
può essere ritenuto indice di contraddizione o incoerenza interna della perizia
che giustifichi l’erezione di un nuovo referto.
Va
innanzitutto rilevato che lo stesso reclamante non parla di contraddizione o
incoerenza ma si limita ad affermare assenza di “particolare chiarezza”
quale indice di inconsistenza delle conclusioni peritali (dando per scontato
che l’assenza di un “Io” equilibrato sia automatico indice di una non totale
capacità di intendere e/o volere, che è questione che concerne il merito del
referto).
In
merito al rapporto tra IO e “incapacità” ai sensi dell’art. 19 CP
(consapevolezza o volontà per rapporto all’illecito), il perito ha
effettivamente affermato che l’“IO non gode di un buon equilibrio” (AI
190, punto 11, riferendosi a quello del peritando, visto il tenore ed il
riferimento della domanda a cui risponde) dopo aver precisato che l’IO ha
funzione regolatrice tra l’ES ed il Super IO (cui appartiene la capacità di
distinguere il lecito dall’illecito: ibidem), ma nel referto peritale aveva
comunque già affermato che non sono emersi parametri “che indichino una
maggiore patologia dell’IO”, tantomeno un IO “delirante” (AI 140,
pag. 7) e, soprattutto, che “le funzioni fondamentali dell’IO sono mantenute”.
Alla luce di queste constatazioni, questo giudice non riscontra contraddizioni
particolari tra l’affermazione di un IO che non ha un buon equilibrio (quindi
sa reggere “meno bene” -AI 190-, ciò che non vuol dire che non è in
grado di reggere) e l’assenza delle condizioni dell’art. 19 CP.
D’altro
canto, anche volendo seguire la difesa sulla non “particolare chiarezza”
e conseguente necessità di miglior chiarimento (che, invero avrebbe potuto
avvenire in sede di complemento, per esempio completando in tal senso alla
domanda n. 11 o procedendo alla delucidazione orale), non appare assolutamente
necessario demandarlo ad una nuova perizia: l’esigenza (se tale è) può essere
soddisfatta dal perito designato, mediante chiarimento in aula nell’eventualità
di un rinvio a giudizio.
4.3.5
Prima
facie, sembrerebbe più evidente la presenza di una contraddizione tra l’assenza
di disturbi atti ad influire sulla capacità di “valutare il carattere
illecito del suo comportamento e di agire secondo tale valutazione” (AI
140, ad 1 e 2) e la necessità di un “trattamento psicoterapeutico di lunga
durata”, eventualmente anche “medicamentoso” (AI 140, ad 4.3).
Anche
a prescindere da ogni considerazione in merito all’applicabilità delle misure
previste dal CP a persone che non rientrano nei criteri dell’art. 19 CP (cfr.
A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La nouvelle partie générale di
Code pénal suisse, berna 2006, pag. 276; vedi anche Messaggio 21 settembre
1998, n. 213.41 ed in particolare 213.412 e 213.441, sempre ricordando le
modifiche intervenute in sede di approvazione), il profano in materia
psichiatrica può faticare a comprendere il motivo preciso per cui è
consigliata, o meglio ritenuta necessaria, una misura “psicoterapeutica di
lunga durata”, a maggior ragione se non si esclude “trattamento
medicamentoso”, nei confronti di una persona che non presenta turbe
psichiche (nel senso largo indicato dal Messaggio del 1998), né disturbi della
personalità patologici.
Il
perito ha indicato nella modifica dell’impostazione caratteriale del periziato
la finalità del trattamento (AI 140, ad 4.3) e il magistrato inquirente,
riprendendo tale indicazione, ha sottolineato come l’impostazione caratteriale
dell’accusato non ha alcun influsso sulla capacità di valutazione e su quella
di agire di conseguenza, come sarebbe emerso “nel corso di tutta l’inchiesta”.
Sebbene la finalità indicata dal perito (e sottolineata dall’inquirente) è,
perlomeno linguisticamente, diversa da quella di “curare” o “contenere” una
turba psichica (in senso lato) e, conseguentemente, l’indicazione non evidenzia
(come preteso) una manifesta contraddizione o incoerenza interna, è arduo
affermare che un minimo approfondimento, ai fini di miglior chiarimento, non
sia necessario (foss’anche solo a beneficio di chi potrebbe essere chiamato
all’applicazione della misura).
Tuttavia,
anche in questo caso, non é indispensabile ordinare una nuova perizia per il
chiarimento in questione. Tale approfondimento/chiarimento può avvenire (come
avrebbe già potuto in corso di istruttoria e in sede di domande complementari,
tutti gli elementi essendo già a disposizione in quanto contenuti nel referto
del 12 ottobre 2007) mediante delucidazione (art. 148 cpv. 1 CPP), e questa può
aver luogo (ed essere richiesta) in sede dibattimentale, senza particolare
aggravio.
5.
In
conclusione, ed in base a tutto quanto sopra esposto, gli elementi indicati dal
reclamante a sostegno della richiesta di estromissione (comunque difficilmente
ammissibile in senso stretto non trattandosi di prova illegale o acquisita
illecitamente) non sono significativi per giustificarla, così come non lo sono
quelli proposti (ed in parte collegati con la prima richiesta) a sostegno
dell’erezione di una nuova perizia. Le questioni sollevate potranno, se del
caso, essere risolte e/o chiarite (e conseguentemente valutate definitivamente)
nel seguito della procedura.
Il
reclamo è, di conseguenza, integralmente respinto con la presente decisione
definitiva - cfr. art. 284 CPP, sia per quanto concerne la richiesta di estromissione
del referto peritale, sia per quanto concerne la richiesta di erezione di nuova
perizia.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
Viste
le norme applicabili, in particolare gli artt. 19, 20, 56 ss., 187, 188, 189, 197, 136 CP, 6, 113
ss., 196, 142 ss., 145, 146, 148, 149, 280 ss., 284 CPP, 9 CF;
decide
1.
Il
reclamo è integralmente respinto.
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 1’000.-, e le
spese, FRS 280.-, sono a carico del reclamante, il quale rifonderà alle parti
civili osservanti (in solido) la somma globale di FRS 720.- a titolo di
ripetibili.
3.
Intimazione
a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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