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Decisione

INC.2007.26505

Prove. Estromissione atti. Nuova perizia

17 gennaio 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Per

quanto concerne i fatti essenziali oggetto d’inchiesta si può riprendere quanto

riportato in precedente decisione, relativa allo stesso procedimento:

“1.

__________ è stato arrestato il 25 maggio 2007 (doc. 2,

inc. GIAR 265.2007.1), con contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di

reato di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone dipendenti,

coazione sessuale, pornografia, somministrazione a fanciulli di sostanze

pericolose per la salute (artt. 187, 188, 189, 197, 136 CP).

L’arresto è stato confermato da questo giudice, il

giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di

collusione e inquinamento delle prove e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR

citato sopra).

2.

L’inchiesta ha preso avvio a seguito della segnalazione

effettuata dai genitori di due minorenni (all’epoca dei fatti con età a cavallo

tra i quindici ed i sedici anni) secondo cui i rispettivi figli sarebbero stati

fatti oggetto di attenzioni di carattere sessuale da parte dell’accusato. I

primi accertamenti effettuati dalla polizia (audizione delle presunte vittime,

acquisizione di corrispondenza/contatti via e-mail) sembravano dar corpo alle

segnalazioni (cfr. doc. 2, inc. GIAR 265.2007.1). L’accusato, nei suoi primi

verbali, ha dichiarato di aver masturbato uno dei giovani, su richiesta di

quest’ultimo, che il suo domicilio era frequentato con una certa regolarità da

alcuni giovani e che durante queste frequentazioni capitava di visionare films

che mostravano rapporti sessuali completi tra adulti (cfr. verbale GIAR 26 maggio

2007).

3.

L’inchiesta, sviluppatasi mediante interrogatori sia

dell’accusato sia di persone (in particolare giovani) con le quali questi ha

avuto contatti, ha acquisito agli atti dichiarazioni circa rapporti di

carattere sessuale con almeno otto persone in periodi in cui queste avevano

meno di sedici anni (quattro casi), tra i sedici ed i diciotto (cinque casi) e

oltre i diciotto (due casi), come essenzialmente riassunto nel Rapporto di

polizia del 26 ottobre 2006 (pagg. da 1 a 6). Sulla base delle risultanze

contenute nel rapporto citato, gli atti sessuali oggetto d’inchiesta consistono

prevalentemente in massaggi/masturbazioni, strusciamenti e qualche coito orale

(cfr. riferimenti nel Rapporto citato, pagg. 11 a 19).

E’ pure stata acquisita della documentazione, sia

scritta che fotografica, relativa ai rapporti ed ai contatti dell’accusato con

le persone ritenute vittime delle sue attenzioni sessuali (per tutte cfr.

annessi agli allegati 50 e 51 del citato rapporto di polizia).

L’accusato è stato sottoposto a perizia psichiatrica ed

il relativo reperto è stato consegnato il 12 ottobre 2007 (AI 140).

Il 21 giugno 2007 (AI 58, pag. 13) l’accusa è stata

estesa, per un singolo caso (__________, cfr. rapp. polizia punto 5.1),

all’ipotesi di reato di cui all’art. 191 CP.”

(GIAR 21 novembre 2007, 265.2007.3)

Mediante

la decisione citata, il carcere preventivo cui è astretto __________ è stato

prorogato fino al 25 gennaio 2008.

Inoltre,

dagli atti successivi alla data della menzionata decisione, risulta che il 28

novembre 2007 (e fino al 17 dicembre 2007), gli atti sono stati depositati ai

sensi dell’art. 196 CP (AI 199).

B.

Con

scritto del 17 dicembre 2007, __________ ha chiesto l’estromissione del referto

peritale agli atti e l’erezione di una nuova perizia psichiatrica,

sostanzialmente in ragione del fatto che le risposte __________ (perito

giudiziario) ai quesiti peritali complementari avrebbero (secondo l’istante)

messo in luce l’inconsistenza e anche la contraddittorietà della perizia.

Dopo

tale premessa, l’istante riprende le domande complementari formulate al perito

e commenta le relative risposte affermando, in sintesi, che alcuni concetti

esposti dal perito “non sono ciò che il perito sostiene” (pag. 2), che

questi parla di una decina di incontri non distinguendo quelli effettuati

personalmente (l’accusato ne ricorda sei) da quelli effettuati dallo psicologo

(sollevando dubbi sul ruolo di questa figura) che avrebbe impiegato un tempo

esageratamente lungo (a suo dire segno di imperizia) nell’effettuare i test

(pag. 3). Inoltre, il perito avrebbe tralasciato l’esame degli atti

(rispettivamente, di indicare quelli sui quali si fonda), così come avrebbe

omesso di esprimersi in merito alla circostanza che egli (l’accusato istante)

ritenga di essere “minidotato” (pag. 5).

Da

ultimo, e sempre secondo l’accusato, il perito non avrebbe risposto alle

domande volte a precisare l’utilizzo e la rilevanza dei dati testistici e ha

concluso per l’inesistenza di elementi a favore dell’applicazione dell’art. 19

CP, pur avendo rilevato che l’“IO non gode di buon equilibrio” (pag. 5 e

6) e indicato come necessario un trattamento (pag. 6).

C.

Con

la decisione qui impugnata, il magistrato inquirente ha respinto le richieste

ritenendole tardive e relative a questioni (o meglio: valutazioni) inerenti il

merito del contenuto del referto che (per quel motivo) non possono condurre né

ad estromissione della prova, né all’erezione di una nuova perizia (questione

che il magistrato rinvia al merito: “Se la Corte lo

riterrà, ne potrà ordinare una nuova”).

Inoltre, sempre nella decisione impugnata, il magistrato inquirente afferma

che lo psicologo, il cui nome (ricorda) era stato menzionato nell’ordinanza di

perizia (AI 74), ha il ruolo di semplice assistente del perito.

D.

Mediante

il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 265.2007.5), __________

postula l’annullamento della decisione del Procuratore pubblico e chiede che

vengano ordinate l’estromissione dagli atti della perizia, nonché l’erezione di

un nuovo referto.

In

primo luogo, il reclamante indica (per la prima volta) le violazioni

procedurali che giustificherebbero l’estromissione del referto dagli atti

(giuramento del perito non conforme, assenza del giuramento dello psicologo

quale perito ausiliario, esclusione ex art. 149 CPP del perito essendo questi

intervenuto prima della nomina per un esame medico) e chiede, di conseguenza,

che questo giudice accerti la nullità della perizia per violazione degli artt.

142 ss. (Reclamo, punto 2).

In

secondo luogo, contesta che le richieste, formulate nel termine assegnato per i

complementi e in assenza di un termine specifico per l’applicazione dell’art.

148 cpv. 2 CPP, siano tardive (Reclamo, punto 3.2).

In

terzo luogo, il reclamante ribadisce che la determinazione dell’esatto ruolo

dello psicologo/ausiliario/assistente, vista l’ampiezza del “mandato” e

dell’attività effettivamente svolta, concerne la validità della perizia (punto

3.3) e che tale questione non può essere demandata alla Corte del merito (punti

3.4 e 3.5).

Da

ultimo, e per quanto concerne le pretese contraddizioni contenute nel referto

peritale, il reclamante ripropone (riscrive) le argomentazioni formulate in

sede d’istanza (punto 3.6).

E.

Le

osservazioni del Procuratore pubblico (27 dicembre 2007; doc. 4, inc. GIAR

265.2007.5) propongono la reiezione integrale del gravame.

Il

magistrato ribadisce la tardività delle contestazioni (per le stesse ragioni

riportate nella decisione impugnata), contesta che lo psicologo possa/debba

essere considerato “perito ausiliario” soggetto a giuramento e respinge

le critiche in merito alla validità del giuramento del perito (essendo questi

persona nota, “è altresì noto che egli giuri”), così come quelle

relative ad un rapporto, tra il medico e l’accusato, precedente alla nomina

quale perito (Osservazioni ad 2, 3.1, 3.2, 3.3).

In

merito all’erezione di nuova perizia, il magistrato inquirente ribadisce

l’infondatezza della richiesta stante la validità del lavoro peritale.

Innanzitutto, si dice “convinto della colpevolezza dell’accusato” e

precisa di non aver dubbi sulla sua “piena lucidità”; successivamente,

afferma che i distinguo operati dal perito sono sufficientemente chiari e non

prestano fianco alle contestazioni della difesa che non coglie “la

differenza tra turba psichica, di rilevanza forense, e semplice disturbo

psichico” (ad. 3.5), per poi ribadire (ad 3.6) correttezza e sufficiente

motivazione del referto peritale, per nulla messo in discussione (sempre

secondo il Procuratore pubblico) dai rilievi del reclamante (sull’indicazione

della necessità di trattamento, sull’assenza di un elenco degli atti

dell’incarto utilizzati, sulle dimensioni del pene, sull’equilibrio dell’Io,

sull’interpretazione dei test).

F.

Le

parti civili, per parte loro (doc. 5, inc. GIAR 265.2007.5), chiedono che il

reclamo sia dichiarato irricevibile.

Dopo

aver segnalato (Osservazioni, pag. 2) quello che ritengono un paradosso

(richiesta di estromissione atti in sede di istanza di complemento atti),

affermano (pag. 3 e 4) che la richiesta di estromissione non é sostenuta da

argomentazioni conformi alla giurisprudenza (relativa alla nullità o

inammissibilità della prova in quanto tale) e che la richiesta di una nuova

perizia si fonda su argomenti che esulano dalla competenza del GIAR (limitata alla

verifica dell’ ”incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti, di

giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente di rimediare a

contraddizioni o incomprensibilità emerse all’interno della perizia medesima, o

del raffronto con altre prove agli atti”).

Quanto

alle questioni legate alle nomine ed ai giuramenti, le parti civili ritengono

che le relative critiche siano tardive e che, comunque, non comportano giudizio

di invalidità della perizia (neppure se fondate; Osservazioni, pag. 5 e 6).

Delle

eventuali altre argomentazioni delle parti si dirà, se del caso, nei

considerandi che seguono.

Considerato,

Considerandi

1.

Presentato

tempestivamente dall’accusato nel procedimento, contro una decisione del

magistrato inquirente, il reclamo è ricevibile in ordine.

Della

ricevibilità del merito, rispettivamente della tempistica dell’istanza che ha

originato la decisione, si dirà (laddove necessario) successivamente.

2.

L’istanza

presentata dall’accusato (di riflesso la decisione impugnata e il reclamo) pone

due problematiche diverse, sebbene entrambe inerenti la perizia giudiziaria e

presentate, almeno in parte, in connessione argomentativa. Da un lato si chiede

che la perizia giudiziaria venga estromessa dagli atti, dall’altro (in parte,

conseguentemente) che venga ordinata l’erezione di una nuova perizia.

Va

rilevato che, in sede di istanza, l’estromissione è stata chiesta per “inconsistenza”

e “gravi deficienze” del referto peritale (Istanza del 17.12.2007, pag.

1); solo in sede di reclamo (e dopo la spinta ad “una più approfondita

valutazione degli atti nell’ambito del deposito scaduto il 18 dicembre 2007”) sono stati avanzati argomenti relativi alla

regolarità della procedura adottata (doc. 1, inc. GIAR 265.2007.1, punto 2).

Nel

contempo, va pure rilevato che, già in sede di decisione, il magistrato

inquirente sostiene tardività delle richieste formulate il 17 dicembre 2007, in quanto il complemento

di perizia “era stato intimato già il 28 novembre 2007” (decisione 19 dicembre 2007, pag. 1).

Circa le

conseguenze, in questa sede, dei rilievi menzionati, si dirà specificamente in

relazione alle singole richieste e relative argomentazioni, ritenuto (comunque)

che l’argomento sollevato solo in sede di reclamo è di principio irricevibile

(a meno che si tratti di un rilievo che comporta nullità dell’atto

procedurale), mentre che quello della tardività non può, a giudizio di questo

giudice, essere risolto con semplice riferimento alla data di trasmissione del

complemento peritale. Infatti, se è vero che l'art. 60 cpv. 1 del CPP permette

alla difesa di proporre prove in ogni tempo, è altrettanto vero che nulla le

impedisce di attendere il termine di cui al deposito degli atti per farlo

(riservato accertamento di eventuali abusi di diritto: REP 1999 n. 116; GIAR 6

agosto 1999, 205.1999.4); é a quel momento, infatti, che la difesa può avere

una visione globale dell'inchiesta e la "certezza formale" che il

magistrato inquirente ritiene di aver raccolto tutte le prove utili. D'altro

canto, anche al titolare dell'inchiesta è concesso di attendere il deposito

degli atti per determinarsi sulle prove proposte prima dello stesso (GIAR 17

agosto 1994, 209.94.12).

Quanto

sopra deve valere a maggior ragione quando la censura di tardività viene

avanzata in relazione ad un’istanza che concerne un atto messo a disposizione

ca. venti giorni prima (dell’istanza tacciata di tardività) e, soprattutto,

contestualmente alla comunicazione del deposito degli atti: cfr. AI 190 e 199).

3.

3.1

Per quel che è della richiesta

di estromissione della perizia dall'incarto, si ricorda che i principi

applicabili in materia sono sostanzialmente i seguenti:

"l'estromissione di un mezzo di prova, o di un

atto istruttorio, dall'incarto presuppone la sua nullità o la sua

inutilizzabilità per inammissibilità della prova in quanto tale,

rispettivamente violazione delle norme procedurali che ne regolamentano le

modalità d'assunzione e non siano semplici prescrizioni d'ordine, bensì

requisiti di validità (sentenza GIAR 23 maggio 2003 in re P.; si veda inoltre,

per una trattazione più dettagliata e approfondita della problematica, L.

Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, REP 2000, p. 39

ss); laddove l'utilizzabilità (Verwertbarkeit) non si confonde sempre e

necessariamente con il valore o l'affidabilità dell'accertamento in quanto

tale;"

(sentenza 7

gennaio 2003, GIAR inc. 237.2003.9)

Il principio

della libertà della prova, riconosciuto nel nostro sistema giudiziario e

richiamato anche dal CPP-TI (art. 113 cpv. 2), ha dei limiti che si

concretizzano sia a livello della prova in quanto tale (esclusione di alcune

modalità di prova in contrasto con i principi generali del diritto - per es.

dignità umana, DTF 124 IV 34, 117 Ia 341) sia nel rispetto delle regole

procedurali che ne regolano la raccolta (legalità formale e amministrazione

della prova). In particolare per ciò che riguarda la seconda limitazione, va

detto che talune norme regolamentano esplicitamente gli effetti di una loro

violazione: è il caso dell’art. 119 CPP-TI, relativo al divieto di mezzi

coercitivi nell’interrogatorio dell’accusato, che prevede la nullità di

deposizioni ottenute in deroga a questo divieto (art. 119 cpv. 2). Quando ciò

non avviene, la dottrina esige che si analizzi la norma violata e si stabilisca

se essa rappresenti una prescrizione d’ordine oppure un requisito di validità:

per la dottrina dominante, la prova in questione può essere validamente

utilizzata se sarebbe potuta essere acquisita anche in ossequio alla norma

violata (v. Schmid, Strafprozessrecht, 2. A., Zürich 1993, margin. 608, con

rinvii). In caso contrario, la norma violata rappresenta un requisito di

validità della prova assunta (caso scolastico, l’audizione di un teste senza

preventivo richiamo dell’eventuale diritto di rifiutare la testimonianza, v.

Schmid ibid.). Schmid medesimo propone di esaminare se la norma violata intenda

proteggere degli interessi dell’accusato (o di terzi) di portata tale da

esigere la nullità di tutto quanto ottenuto in dispregio della norma medesima (loc.

cit., margin. 609). Il codice di rito ticinese si rifà proprio a questo

principio; l’art. 113 cpv. 1 recita infatti: “Non hanno valore le prove

conseguite illecitamente, salvo i casi in cui la ponderazione degli interessi

imponga una diversa conclusione”.

3.2

In

sede d’istanza, il reclamante non afferma che la prova é inammissibile in

quanto tale, né indica violazioni di norme che ne regolamentano la modalità di

assunzione e ne costituiscono requisiti di validità. Tali non sono, di certo,

le (pretese) “gravi deficienze” del rapporto peritale, cui il reclamante

si riferisce (e che elenca).

3.3

Come

detto nei considerandi sui fatti, solo in sede di reclamo __________ ha

sollevato due problemi (assenza di giuramento, rispettivamente irregolarità

dello stesso, sia in capo al perito, sia in capo alla persona definita perito

ausiliario; esclusione del perito per aver operato prima della nomina),

indicandoli quali vizi procedurali (a suo dire da trattare d’ufficio) che

giustificano l’estromissione del referto dagli atti.

Se

le norme che il reclamante pretende siano state violate rappresentassero un

requisito di validità (assoluta e non sanabile nel senso indicato sopra: cfr.

cons. 3.1.) della prova assunta, la stessa andrebbe estromessa dagli atti,

indipendentemente dalla tempistica (gli elementi indicati dal reclamante sono,

in effetti, agli atti da mesi: cfr. AI 68, 74, 77) con la quale il problema è

stato sollevato. Le questioni sollevate necessitano, quindi, di un minimo di

approfondimento.

3.3.1

In

termini generali, è opinione di questo giudice che il giuramento del perito non

sia un requisito di validità della prova in quanto tale (sempre nel senso

indicato sopra) che ne possa giustificare l’estromissione dagli atti. Infatti,

e ancora in termini generali, una perizia può essere tale anche in assenza di

giuramento (cfr. art. 307 CP, cpv. 1 e 2, che si occupano delle due

possibilità; artt. 247 ss CPC-TI che non prevede il giuramento, così come non

lo prevedono le norme di cui agli artt. 182 ss nCPP). Quantomeno a parziale

conferma di quanto appena detto, si rileva che lo stesso CPP-TI non prevede che

il giuramento debba essere effettuato contestualmente alla nomina e neppure

prima di iniziare i lavori peritali, accedere agli atti ecc. (cfr. artt. 145 e

142.

CPP-TI). Ci si potrebbe pertanto chiedere se il giuramento, allorquando

previsto, sia questione che attiene più alla persona chiamata ad effettuare una

perizia che non alla perizia in quanto tale (e anche se la norma che prevede il

giuramento sia tra quelle che intendono proteggere gli interessi dell’accusato,

o di terzi, sì da esigere nullità in caso di violazione).

Sia

come sia la risposta all’interrogativo appena sollevato, la procedura cantonale

prevede che il perito giuri. Nel contempo, non prevede esplicitamente la

nullità degli atti esperiti in assenza di giuramento e, come già detto, non

prevede neppure che il giuramento avvenga al momento della nomina o prima

dell’inizio dei lavori (invero non ne indica neppure le modalità). La

formulazione “…prima di rilasciare il suo parere” è una formulazione,

per così dire, aperta che non fissa neppure con precisione un momento ultimo

per il giuramento (cfr. anche, GIAR 13 febbraio 2007, 167.2006.1), momento che

non v’è ragione di collocare necessariamente nella fase predibattimentale (il

Titolo V del CPPTI non si riferisce unicamente a tale fase; cfr. anche CCRP

8.11

, 17.2001.00031, cons. 9).

In

virtù di tutte le considerazioni esposte, si ritiene che l’eventuale difetto di

giuramento, peraltro eventualmente sanabile in corso (o nel seguito) di

procedura e prima dell’utilizzo definitivo del referto peritale non costituisce

vizio formale insanabile che imponga constatazione di nullità della perizia e

sua estromissione, tantomeno in questa fase procedurale e nella competenza di

questo giudice (ibidem, CCRP 8.11.2001).

L’unica

conseguenza dell’assenza del giuramento (prima della conclusione del

procedimento) sarebbe probabilmente quella di una sorta di “declassamento” del

referto peritale a semplice allegazione (o opinione) di parte: il referto non

sarebbe nullo ma inutilizzabile quale perizia giudiziaria, con conseguente

totale libertà d’apprezzamento da parte del giudice circa il loro valore

probatorio (cfr. per analogia, DTF 107 Ia 212, GIAR 14 gennaio 2004, 237.2003.11,

cons. 4 lett.n., GIAR 9 novembre 2005, 991.1998.15, cons. 3).

Analoghe

considerazioni valgono, in toto, per il giuramento del (eventuale) “perito

ausiliario”.

3.3.2

La

questione del giuramento, quindi, non é tra quelle che, se accertate, comportano

accertamento di nullità dell’atto ed estromissione dall’incarto. Di

conseguenza, non vi è alcuna necessità concreta di analizzare in questa sede se

un valido giuramento sia già intervenuto (l’AI 74 non è firmato, mentre lo è

l’AI 135 prodotto in ottobre, e mal si comprende cosa intenda l’inquirente

quando afferma che il perito è noto al MP e “è altresì noto che egli giuri”-

Osservazioni PP, ad 2) e se la __________ (che ha controfirmato il rapporto

preliminare di cui all’AI 68, ha prodotto il suo curriculum prima di essere menzionata

nel decreto di nomina del perito -AI 73- e viene menzionato quale perito

ausiliario che ha effettuato la parte psicodiagnostica nell’AI 190) sia da

considerare perito ausiliario (ex art. 146 cpv. 4 CPP) o, più semplicemente,

ausiliario del perito.

Su

quest’ultima questione, a titolo puramente abbondanziale, si segnala la

distinzione tra i due concetti operata da questo ufficio nella sentenza GIAR 20

settembre 2000, 991.1998.12 (laddove si afferma che l’art. 146 cpv. 4 CPP-TI “…configura

infatti un collaboratore della giustizia nell'assunzione delle prove per sue

cognizioni speciali come all'art. 142 cpv. 1 CPP e quindi un vero e proprio

perito giudiziario (tanto che viene investito dell'incarico con il giuramento o

la promessa: art. 145 CPP) per un settore particolare che non rientra nella

specializzazione del primo perito, ma che è necessario indagare per la

completezza del referto per così dire principale (si pensi al medico legale che

deve far capo al patologo o al chimico, oppure allo psichiatra, sussidiato per

la testistica dallo psicoterapeuta, oppure ancora all'ingegnere civile, al

quale occorre un esperto in resistenza dei materiali). Ciò non toglie che il

perito possa avvalersi di ausiliari in senso generico di aiutante o

collaboratore (Devoto-Oli 1992), che eseguono unicamente compiti materiali,

come esemplificato nelle osservazioni del Procuratore pubblico: è assurdo

pretendere che vengano esclusivamente assunte dal perito giudiziario semplici e

comunque dispendiose (tenuto conto delle mansioni e dei costi dell'esperto)

operazioni manuali, quali stampa e riordino del referto, ma anche in altri

ambiti ad esempio lo sviluppo di fotografie oppure la tensione di una bindella

metrica (ardua in ogni modo per una persona sola).” cfr.), nonché la prassi dello stesso Ministero pubblico, sulla

specifica questione del ruolo dello psicologo che affianca il perito

psichiatra, adottata in un altro caso (Assise criminali di Lugano del 18 luglio

2003, 72.2003.26, pag. 4; GIAR 8 novembre 2002, 582.2001, cons. 6.d.)

Pur

se non sfugge l’importanza di poter disporre, al momento del giudizio di una

perizia giudiziaria (valida e utilizzabile a tutti gli effetti) sia per la

determinazione della responsabilità ex art. 19 CP (DTF 106 IV 241, ricordato,

tuttavia, anche quanto detto in DTF 113 IV 1 e in CCRP 17 dicembre 1998,

17.98

, sulle competenze del perito e del giudice), sia per l’applicazione

di eventuali misure o trattamenti (DTF 100 IV 204), questo giudice deve

attenersi alle competenze che gli derivano dall’oggetto e dalla tempistica del

reclamo. È, peraltro, compito del magistrato inquirente (che dirige l’inchiesta

e ne è responsabile; art. 193 CPPTI), preoccuparsi di trasmettere alla

eventuale Corte di merito prove regolarmente assunte ed utilizzabili, in

particolare se le stesse non possono essere assunte in corso di dibattimento o

potrebbero esserlo solo con particolari difficoltà (cfr. CCRP 1990 in re B. e L.-P., cons.

2.

c.).

3.3.3

Motivi

di nullità assoluta non si intravedono neppure nel fatto che prima di essere

formalmente nominato quale perito, il __________ sia stato incaricato di

effettuare una valutazione preliminare circa la necessità di una perizia. La

circostanza non lede l’art. 149 CPPTI, che ha tutt’altre finalità (cfr. N.

Salvioni, Codice di procedura penale, annotato, ad art. 149), né altre norme

imperative sulla legalità della prova in generale e/o della perizia in

particolare. Inoltre, e anche volendo prescindere dal fatto che al perito il

motivo d’esclusione di cui all’art. 40 lett. f. CPP-TI non dovrebbe applicarsi

(GIAR 13 febbraio 2007, 167.2006.1, cons. 5. a.), non risulta che

l’accusato o la sua difesa si siano opposti (o anche solo sollevato dubbi) a

tale modo di procedere: nulla risulta né dall’AI 68, né dall’AI 62, tantomeno a

seguito della notifica dell’AI 74.

3.4

In

conclusione, ed in merito alla richiesta di estromissione, i motivi sollevati a

sostegno della stessa (lo si ripete, solo in sede di reclamo) non sono tra

quelli che la giustificano (o, meglio, la impongono).

Nella

misura le argomentazioni concernono il rispetto di determinate formalità volte

a conferire il carattere di “perizia giudiziaria” alla prova stessa, e

utilizzabilità in quanto tale nel seguito del procedimento, le questioni sollevate

(peraltro, se fondate, in parte sanabili) non possono essere oggetto della

presente decisione, già per il solo fatto di non essere state sottoposte in

prima istanza all’inquirente.

4.

4.1

Nel caso in esame, non è in discussione la necessità

di sottoporre __________ a perizia psichiatrica. La stessa è stata ordinata dal

Procuratore Pubblico (art. 20 CP) e l’accusato non vi si è opposto. Contestate

sono la correttezza e la validità del referto peritale, e relativo complemento,

in ragione di incoerenze e contraddizioni che gli stessi conterrebbero.

La questione è, quindi, unicamente quella a sapere se

la perizia rassegnata dal __________ (e relativo complemento) risponda in modo

adeguato ai quesiti posti dal magistrato inquirente, rispettivamente se il

contenuto (indipendentemente dalle conclusioni) è insoddisfacente, incompleto o

contraddittorio e, in caso di risposta affermativa, come ovviare a tali carenze

(GIAR 23 maggio 2003, 429.2001.5; GIAR 8 novembre 2002, 582.2001.7). E meglio:

“Una nuova perizia, che sostituisca la prima, può

tuttavia essere inevitabile per ovviare ad un primo parere steso da perito

successivamente escluso o ricusato, oppure di contenuto insoddisfacente,

incompleto o contraddittorio. Non basta, ovviamente, “personale e soggettivo

non gradimento della perizia e sue conclusioni” (così in decisione Giar 9

luglio 1997 in re Eredi fu D., in: Rep. 130 [1997] n. 97 consid.

2.

); deve piuttosto manifestarsi l’incapacità del perito di rispondere ai

quesiti posti, di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente di

rimediare a contraddizioni o incomprensibilità emerse all’interno della perizia

medesima, o dal raffronto di essa con altre prove agli atti (ibid.; v. anche Niklaus

Schmid, Strafprozessrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 671).”

(GIAR 8 novembre 2002, 582.2001.7).

Va pure sottolineato, sempre preliminarmente, che a

tutela della libertà di valutazione delle prove nella competenza del merito,

compito di questo giudice non può essere quello di decidere in merito alla

fondatezza dell’opinione espressa dal perito, rispettivamente se l’accusato

abbia (o meno) agito in stato di responsabilità scemata. A questo giudice

incombe unicamente decidere se la perizia giudiziaria rassegnata dal ________

sia carente (nell’ottica dei parametri appena esposti) e, in caso di risposta

affermativa, come ovviare a tali carenze (scegliendo tra le varie possibilità

offerte dal CPP-TI –in particolare dall’art. 148 e 146 cpv. 1 in fine- secondo i principi di

proporzionalità ed adeguatezza, ritenuto che quella chiesta dal reclamante è in

assoluto la più importante). La situazione è, in altre parole, non dissimile da

quella che si presenta quando si debba giudicare sulla necessità od opportunità

di sentire un nuovo teste, oppure di acquisire nuova documentazione, e così

discorrendo. Il tutto anche in applicazione dei principi che reggono

l’assunzione delle prove nella fase predibattimentale, in sede di deposito atti

o in momento precedente dell’istruttoria, con particolare riferimento alla prova

peritale (principi noti alle parti in quanto esplicitamente richiamati nella

decisione10 gennaio 2008 -GIAR 265.2007.4- al considerando 7, cui si rinvia).

È’,

da ultimo, opportuno ricordare che in una decisione abbastanza recente (DTF 128

I 81) il Tribunale federale ha ribadito che in materia di perizie vige il

principio della libertà di metodo con le sole “limitazioni” della motivazione

della scelta metodologica, il rispetto dei relativi requisiti scientifici, la

distinzione (in particolare per quelle mediche) tra risultanze peritali e

diagnosi e l’esigenza di conclusioni trasparenti e comprensibili.

4.2

Come

già detto nei considerandi sui fatti, l’accusato ha formulato istanza di una

nuova perizia psichiatrica (istanza del 17 dicembre 2007) dopo aver preso atto

delle risposte fornite dal perito ai quesiti complementari (AI 164 e 190),

passandole in rassegna (escluse le n. 2 e 3) e commentandole per concludere che

le stesse confermano l’inconsistenza e le gravi deficienze della perizia. Nella

decisione impugnata (19 dicembre 2007), il magistrato inquirente sostiene che

le contestazioni sono tardive e riguardano il contenuto di merito del referto

(di competenza del giudice del merito).

Nella

procedura di reclamo, l’accusato riprende sostanzialmente le argomentazioni

contenute nell’istanza (reclamo, punti 3.4, 3.5 ma in particolare 3.6) ed il

magistrato inquirente ribadisce tardività delle contestazioni (Osservazioni,

punto 2) e dichiara di reputare la perizia sostanzialmente corretta e

sufficientemente motivata, esprimendosi poi sulle singole contestazioni del

reclamante (Osservazioni, ad 3.5 e 3.6).

Sulla

questione della tempestività, la tesi del magistrato inquirente (così come

esposta, cioè con riferimento alla data di trasmissione del complemento di perizia)

non può essere seguita per i motivi già indicati nel considerando n. 2 della

presente.

Quanto

alle critiche formulate dal reclamante, occorre passarle in rassegna per

determinare se le stesse concernono l’esito sostanziale della perizia (di

competenza del merito) oppure questioni di metodo che toccano la coerenza

interna della perizia e la sua congruenza (questioni che possono rientrare

nella competenza di questo ufficio, in questa fase procedurale), posto che:

“…la constatazione di incongruenze potrebbe

effettivamente inficiare la credibilità della perizia al punto di far ritenere

arbitraria qualsiasi conclusione che il magistrato competente dovesse trarne.

Ora, se da un lato è vero che non va enfatizzato l’obbligo, per il magistrato

inquirente, di tener conto anche di eventuali difficoltà di assunzione di una

determinata prova in sede dibattimentale (supra, consid. 2a), bastando

la possibilità teorica che ciò possa venire recuperato in quella sede, è

d’altro canto evidente che respingere sic et simpliciter ogni

complemento probatorio con l’argomento che lo stesso può venire riproposto in

aula, significa travisare lo spirito della legge e privare di ogni senso

l’anticipata assunzione delle prove in sede predibattimentale, voluta dal

legislatore. E nel caso specifico di una perizia psichiatrica, va riconosciuto

che un’eventuale decisione della Corte di chiedere una nuova perizia

giudiziaria sarebbe inevitabilmente connessa con una interruzione o addirittura

con un rimando del pubblico dibattimento, con possibile grave nocumento per

l’accusato, magari in detenzione preventiva.”

(GIAR 8 novembre 2002, 582.2001.7)

Quanto

appena detto risolve (se si preferisce, evade) le questioni sollevate nel

reclamo ai punti 3.4 e 3.5.

4.3

4.3.1

Premesso

che non è sempre agevole comprendere e valutare la portata delle censure

formulate, tre sono (nella sostanza) le circostanze indicate a sostegno

dell’affermazione di contraddittorietà e incoerenza interna del referto

peritale: il mancato esame degli atti e/o l’indicazione di quelli utilizzati

(Reclamo, pag. 9/10), l’incongruenza tra l’accertamento di un “Io” non

equilibrato (arcaico, poco sviluppato e che fallisce nel tentativo di mantenere

i limiti tra regole e desideri) e la totale capacità di intendere e di volere accertata

(pag. 10/11), e quella tra la dichiarazione di assenza di malattia e la

necessità di un trattamento di lunga durata (pag. 8/9 e 11).

Inoltre,

segnala che l’art. 19 CP non esige, per la sua applicazione, l’accertamento di

presenza di un “disturbo con una valenza di malattia” (pag. 9).

Per

parte sua il magistrato inquirente afferma che gli atti sono stati

integralmente trasmessi e che la “mancanza di un riassunto” non inficia

il valore della perizia, che l’assenza di un buon equilibrio dell’“io” non significa

presenza di una turba psichica e che il trattamento indicato è volto al

cambiamento di una impostazione caratteriale e non ha alcuna relazione con la

capacità di valutare il carattere illecito degli atti imputati e/o di agire

secondo tale valutazione (Osservazioni, pag. 9).

Altre

circostanze di dettaglio sono indicate a sostegno (rispettivamente a

contestazione) delle tre tesi indicate; degli stessi si dirà solo laddove

necessario.

4.3.2

Sebbene

non si comprenda con chiarezza il motivo per cui il reclamante ha richiamato il

contenuto dell’art. 19 CP (in vigore dal 1.1.2007), a scanso di equivoci sui

criteri applicati anche al seguito dell’analisi, si può ricordare quanto segue.

L’art.

19.

CP non fa più alcun riferimento ai concetti di malattia mentale o sanità

mentale contenuti negli artt. 10 e 11 vCP. Il progetto del Consiglio federale

li ha sostituiti con il concetto di “turba psichica” (“La nozione di

turba psichica comprende segnatamente turbe di natura organica nonché turbe

della personalità, del comportamento e dello sviluppo, ma anche i casi di stato

psichico anomalo temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba della

coscienza” Messaggio del 21 settembre 1998 n. 212.41) che deve essere “grave”

(“…scostarsi nettamente dalla media- rispetto non soltanto agli altri

soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali-…”, ibidem).

Il

legislativo, in sede di approvazione della legge, ha eliminato anche il

riferimento alla turba psichica, a quanto pare per l’imprecisione del concetto

e ponendo l’accento sullo stato effettivo al momento dell’atto (cfr. A. Kuhn/L.

Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La nouvelle partie générale di Code pénal

suisse, berna 2006, pag. 75/76 e note).

Il

nuovo CP ha modificato pure la norma relativa ai compiti del perito ritenendo

che il cpv. 2 dell’art. 13 vCP da adito a confusione: il perito, esaminato lo

stato psichico della persona in questione e determinata la eventuale turba deve

indicare se la turba in questione è in grado di alterare la consapevolezza e/o

la volontà di quest’ultimo di commettere il reato “spetta di contro unicamente

al giudice trarre le conclusioni giuridiche dai fatti che considererà come

accertati e decidere se vi sia una riduzione dell’imputabilità e/o sia

necessario ordinare una misura. Nella sua decisione, il giudice non è vincolato

all’esame del perito. Potrà segnatamente prescindere dalla perizia in caso la

stessa si riveli contraddittoria o qualora una determinata affermazione del

perito confuti punti essenziali della perizia medesima” (Messaggio citato, n.

212.

).

Quali

siano le conseguenze concrete di questa diversa impostazione, per rapporto alla

prassi (peritale) del vecchio diritto, sarà la giurisprudenza di merito a

definirlo. Per quanto qui interessa si può comunque desumere che maggior spazio

è lasciato al perito (se nominato ex art. 20) per ricercare ed individuare gli

elementi (sempre scientifici e tecnici) che possono influire sulla

determinazione della responsabilità, non limitandosi (se ancora lo si faceva) a

quelli specificamente indicati indicati dal vecchio diritto (artt. 10 e 11

vCP). Al di là dell’utilizzo (verosimilmente indotto dai quesiti peritali)

dell’espressione “di rilevanza forense” (generica e, probabilmente

inopportuna alla luce di quanto appena detto in relazione all’art. 19 CP ed in

particolare alle competenze del giudice), non risulta, né il reclamante lo

pretende, che il perito abbia limitato la sua analisi alla ricerca di eventuali

malattie mentali secondo il concetto del vecchio diritto (cfr., in particolare,

il referto alle pagine 12 a 15, nonché il punto 13 del complemento).

4.3.3

La

critica relativa al (preteso) mancato esame degli atti, rispettivamente alla

mancata indicazione di quelli utilizzati, non regge. Infatti il perito indica

esplicitamente di aver avuto accesso, di averli letti e analizzati e di averne

rilevato il contenuto solo laddove necessario dal profilo diagnostico (AI 140

pag. 3; AI 190 punti 6 e 7).

Che

atti specifici dovevano essere utilizzati/menzionati, mentre non lo sono stati,

oppure non dovevano, e lo sono stati, con effetti sulla coerenza interna del

referto, rispettivamente con risultati manifestamente contraddittori, non è

indicato neppure dal reclamante. Considerazioni di altro tipo, sull’utilizzo

degli atti, concernono il merito.

Le

stesse considerazioni, e conclusioni, s’impongono in relazione al fatto che il

perito non si sarebbe pronunciato sulla circostanza (e relativa rilevanza) che

il reclamante si riterrebbe “minidotato”.

4.3.4

Neppure

la critica relativa al fatto che, pur rilevando un “IO” privo di un buon

equilibrio, il perito non intravveda elementi di applicazione dell’art. 19 CP,

può essere ritenuto indice di contraddizione o incoerenza interna della perizia

che giustifichi l’erezione di un nuovo referto.

Va

innanzitutto rilevato che lo stesso reclamante non parla di contraddizione o

incoerenza ma si limita ad affermare assenza di “particolare chiarezza”

quale indice di inconsistenza delle conclusioni peritali (dando per scontato

che l’assenza di un “Io” equilibrato sia automatico indice di una non totale

capacità di intendere e/o volere, che è questione che concerne il merito del

referto).

In

merito al rapporto tra IO e “incapacità” ai sensi dell’art. 19 CP

(consapevolezza o volontà per rapporto all’illecito), il perito ha

effettivamente affermato che l’“IO non gode di un buon equilibrio” (AI

190, punto 11, riferendosi a quello del peritando, visto il tenore ed il

riferimento della domanda a cui risponde) dopo aver precisato che l’IO ha

funzione regolatrice tra l’ES ed il Super IO (cui appartiene la capacità di

distinguere il lecito dall’illecito: ibidem), ma nel referto peritale aveva

comunque già affermato che non sono emersi parametri “che indichino una

maggiore patologia dell’IO”, tantomeno un IO “delirante” (AI 140,

pag. 7) e, soprattutto, che “le funzioni fondamentali dell’IO sono mantenute”.

Alla luce di queste constatazioni, questo giudice non riscontra contraddizioni

particolari tra l’affermazione di un IO che non ha un buon equilibrio (quindi

sa reggere “meno bene” -AI 190-, ciò che non vuol dire che non è in

grado di reggere) e l’assenza delle condizioni dell’art. 19 CP.

D’altro

canto, anche volendo seguire la difesa sulla non “particolare chiarezza”

e conseguente necessità di miglior chiarimento (che, invero avrebbe potuto

avvenire in sede di complemento, per esempio completando in tal senso alla

domanda n. 11 o procedendo alla delucidazione orale), non appare assolutamente

necessario demandarlo ad una nuova perizia: l’esigenza (se tale è) può essere

soddisfatta dal perito designato, mediante chiarimento in aula nell’eventualità

di un rinvio a giudizio.

4.3.5

Prima

facie, sembrerebbe più evidente la presenza di una contraddizione tra l’assenza

di disturbi atti ad influire sulla capacità di “valutare il carattere

illecito del suo comportamento e di agire secondo tale valutazione” (AI

140, ad 1 e 2) e la necessità di un “trattamento psicoterapeutico di lunga

durata”, eventualmente anche “medicamentoso” (AI 140, ad 4.3).

Anche

a prescindere da ogni considerazione in merito all’applicabilità delle misure

previste dal CP a persone che non rientrano nei criteri dell’art. 19 CP (cfr.

A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La nouvelle partie générale di

Code pénal suisse, berna 2006, pag. 276; vedi anche Messaggio 21 settembre

1998, n. 213.41 ed in particolare 213.412 e 213.441, sempre ricordando le

modifiche intervenute in sede di approvazione), il profano in materia

psichiatrica può faticare a comprendere il motivo preciso per cui è

consigliata, o meglio ritenuta necessaria, una misura “psicoterapeutica di

lunga durata”, a maggior ragione se non si esclude “trattamento

medicamentoso”, nei confronti di una persona che non presenta turbe

psichiche (nel senso largo indicato dal Messaggio del 1998), né disturbi della

personalità patologici.

Il

perito ha indicato nella modifica dell’impostazione caratteriale del periziato

la finalità del trattamento (AI 140, ad 4.3) e il magistrato inquirente,

riprendendo tale indicazione, ha sottolineato come l’impostazione caratteriale

dell’accusato non ha alcun influsso sulla capacità di valutazione e su quella

di agire di conseguenza, come sarebbe emerso “nel corso di tutta l’inchiesta”.

Sebbene la finalità indicata dal perito (e sottolineata dall’inquirente) è,

perlomeno linguisticamente, diversa da quella di “curare” o “contenere” una

turba psichica (in senso lato) e, conseguentemente, l’indicazione non evidenzia

(come preteso) una manifesta contraddizione o incoerenza interna, è arduo

affermare che un minimo approfondimento, ai fini di miglior chiarimento, non

sia necessario (foss’anche solo a beneficio di chi potrebbe essere chiamato

all’applicazione della misura).

Tuttavia,

anche in questo caso, non é indispensabile ordinare una nuova perizia per il

chiarimento in questione. Tale approfondimento/chiarimento può avvenire (come

avrebbe già potuto in corso di istruttoria e in sede di domande complementari,

tutti gli elementi essendo già a disposizione in quanto contenuti nel referto

del 12 ottobre 2007) mediante delucidazione (art. 148 cpv. 1 CPP), e questa può

aver luogo (ed essere richiesta) in sede dibattimentale, senza particolare

aggravio.

5.

In

conclusione, ed in base a tutto quanto sopra esposto, gli elementi indicati dal

reclamante a sostegno della richiesta di estromissione (comunque difficilmente

ammissibile in senso stretto non trattandosi di prova illegale o acquisita

illecitamente) non sono significativi per giustificarla, così come non lo sono

quelli proposti (ed in parte collegati con la prima richiesta) a sostegno

dell’erezione di una nuova perizia. Le questioni sollevate potranno, se del

caso, essere risolte e/o chiarite (e conseguentemente valutate definitivamente)

nel seguito della procedura.

Il

reclamo è, di conseguenza, integralmente respinto con la presente decisione

definitiva - cfr. art. 284 CPP, sia per quanto concerne la richiesta di estromissione

del referto peritale, sia per quanto concerne la richiesta di erezione di nuova

perizia.

Tassa

di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza.

Viste

le norme applicabili, in particolare gli artt. 19, 20, 56 ss., 187, 188, 189, 197, 136 CP, 6, 113

ss., 196, 142 ss., 145, 146, 148, 149, 280 ss., 284 CPP, 9 CF;

decide

1.

Il

reclamo è integralmente respinto.

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 1’000.-, e le

spese, FRS 280.-, sono a carico del reclamante, il quale rifonderà alle parti

civili osservanti (in solido) la somma globale di FRS 720.- a titolo di

ripetibili.

3.

Intimazione

a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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