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Decisione

INC.2007.26802

Reclamo per denegata risp. ritardata giustizia nell'ambito di confisca anticipata. Reclamo irricevibile.

28 giugno 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

28.06.2007, GIAR

Titolo:

Reclamo per denegata risp. ritardata giustizia nell'ambito di confisca anticipata. Reclamo irricevibile.

CONFISCA ANTICIPATA

art. 163 CPP-TI

art. 280 CPP-TI

Incarto n.

INC.2007.26802

Lugano

28 giugno 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo presentato il 26/27

giugno 2007 da

__________(Avv.__________)

contro

per ritardata, rispettivamente denegata giustizia del

Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona, nell’ambito del procedimento

di cui all’incarto MP __________;

potendosi prescindere dal

richiedere osservazioni al magistrato inquirente, rispettivamente visionare

l’incarto MP;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

- gli antefatti al presente reclamo sono già stati ricostruiti in

precedente decisione di questo ufficio, alla quale si può fare riferimento:

- nei confronti di __________ è stato aperto un

procedimento penale il 16 maggio 2007, a seguito di Rapporto di segnalazione della polizia

cantonale, con riferimento alla LFStup e LCan (AI 1);

- successivamente sono stati emanati un ordine di

traduzione forzata e un ordine di perquisizione e sequestro il 21

rispettivamente 24 maggio 2007 per le ipotesi di reato di cui agli artt. 19 e

19a LFStup (AI 2 e 3);

-

gli ordini sono stati eseguiti il

24 maggio 2007 (cfr. in AI 8);”

(GIAR 13 giugno

2007, inc. 268.2007.3)

- il reclamo contro il sequestro, cui ci si riferisce nella

decisione appena citata, é stato dichiarato irricevibile (e privo di oggetto

attuale) constatata la pendenza di una istanza di confisca anticipata ex art.

163 CPP, in base alle seguenti constatazioni e considerazioni:

“- la procedura di confisca anticipata di cui

all’art. 163 cpv. 2 e 3 CPP è una procedura di merito (Messaggio n. 5411 del 19

agosto 2003; Rapporto commissione legislazione del 12 gennaio 2005; Rapporto

aggiuntivo del 19 gennaio 2005);

- il giudice penale (del merito) è immediatamente

investito di tutte le questioni relative all’oggetto della domanda, compreso il

sequestro (e la perquisizione che lo precede), con conseguente incompetenza del

GIAR ad esprimersi in merito; e ciò non solo per ragioni di opportunità

(evitare giudizi contraddittori sullo stesso oggetto, o meglio evitare che

l’oggetto del giudizio di merito possa essere “sottratto” al suo giudice da una

decisione incidentale): la procedura di merito deve essere considerata pendente

e, di conseguenza, non c’è più spazio né competenza per giudizi incidentali

sull’oggetto di tale procedura (perlomeno sintanto che non sia conclusa la

relativa procedura: cfr. Rapporto commissionale del 12 gennaio 2005, punto 3.5,

terzo capoverso), anche questioni di tipo formale debbono essere fatte valere,

se del caso, in quella sede a titolo pregiudiziale (si veda anche il fatto che

l’eventuale ricorso contro la decisione della Pretura è impugnabile alla CCRP:

art. 163 cpv. 2 in fine);

- non vi è analogia possibile con la competenza del

GIAR in materia di sequestro nel periodo intercorrente tra l’atto d’accusa e

l’apertura del dibattimento (ammessa in applicazione della decisione CRP

30.7.2002, inc. 60.2002.00174), dato che in relazione alla procedura ex art.

163 CPP non si pone il problema del “pre-giudizio” in attesa dell’apertura del

dibattimento;

-

di conseguenza, in virtù di quanto

sopra constatato ed espresso, il reclamo menzionato in epigrafe deve essere

dichiarato irricevibile, comunque attualmente privo d’oggetto;”

(GIAR 13 giugno

2007, inc. 268.2007.3)

- secondo quanto affermato nel reclamo (doc. 1, inc. GIAR

268.2007.2), il primo giugno 2007 (quindi posteriormente all’istanza di

confisca anticipata che risulta essere del 25 maggio 2007: cfr. sentenza 13

giugno 2007), __________ ha chiesto al Procuratore pubblico di allestire una

perizia ex art. 163 cpv. 1 CPP sugli oggetti sequestrati (trattasi di talee),

ritenendoli (verosimilmente) soggetti ad “alterazione o corruzione”; il 12

giugno 2007 ha chiesto l’accertamento in contraddittorio dello stato degli

oggetti sequestrati, ribadendo entrambe le richieste il 15 giugno 2007 (dopo

aver ricevuto uno scritto dall’inquirente che gli chiedeva di meglio

esplicitarle);

- confrontato, a suo dire, con il successivo silenzio

dell’inquirente, __________ ha inoltrato il presente reclamo per ritardata/

denegata giustizia;

- preliminarmente, ritenuta la presenza (se si preferisce:

pendenza) di una istanza di confisca anticipata sulle talee per le quali è

stata chiesta una perizia/constatazione (non risulta che tale procedura si sia

già conclusa con sentenza definitiva e il reclamante è silente in merito)

questo giudice deve accertare la ricevibilità del reclamo per rapporto alla sua

propria competenza;

- per le stesse considerazioni esposte nella sentenza del 13 giugno

2007 (e riportate più sopra), nonché per evitare sovrapposizioni e conflitti di

competenze (se non per semplice opportunità), questo ufficio ritiene di non

essere competente a pronunciarsi in merito a questioni che concernono

(direttamente o indirettamente) quanto è oggetto dell’istanza di confisca

anticipata, cioè di una procedura di merito; e ciò fino a crescita in giudicato

della relativa decisione e, ovviamente, a dipendenza dell’esito della stessa

(solo una decisione negativa sulla confisca anticipata e contestuale

mantenimento del sequestro - cfr. Rapporto 12.1.2005 sul messaggio 56411, pag 9

- potrebbe condurre a ulteriori competenze di questo ufficio sullo stesso

oggetto);

- di conseguenza, e in conclusione, (anche) il presente reclamo

deve essere dichiarato irricevibile;

- non trattandosi di un reclamo contro il sequestro in quanto tale

(o le sue modalità) questo giudice non ritiene ci si trovi in uno dei casi di

cui all’art. 284 cpv. 1 lett. a CPP; per questo motivo non vengono indicate vie

di ricorso cantonali; la questione essendo comunque opinabile e la CRP, a quanto risulta, non essendosi mai pronunciata in merito, si precisa che spetta a

quest’ultima autorità, se del caso, pronunciarsi sulla sua propria competenza;

- tasse e spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 19 LFStup, 161 ss., 163, 280, 284 CPP,

decide:

1.

Il reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in

FRS 150.-, e le spese di FRS 40.-, sono a carico del reclamante.

3.

Intimazione

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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