INC.2007.26802
Reclamo per denegata risp. ritardata giustizia nell'ambito di confisca anticipata. Reclamo irricevibile.
28 giugno 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.26802
Data decisione, Autorità:
Fatti
28.06.2007, GIAR
Titolo:
Reclamo per denegata risp. ritardata giustizia nell'ambito di confisca anticipata. Reclamo irricevibile.
CONFISCA ANTICIPATA
art. 163 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.26802
Lugano
28 giugno 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 26/27
giugno 2007 da
__________(Avv.__________)
contro
per ritardata, rispettivamente denegata giustizia del
Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona, nell’ambito del procedimento
di cui all’incarto MP __________;
potendosi prescindere dal
richiedere osservazioni al magistrato inquirente, rispettivamente visionare
l’incarto MP;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- gli antefatti al presente reclamo sono già stati ricostruiti in
precedente decisione di questo ufficio, alla quale si può fare riferimento:
“
- nei confronti di __________ è stato aperto un
procedimento penale il 16 maggio 2007, a seguito di Rapporto di segnalazione della polizia
cantonale, con riferimento alla LFStup e LCan (AI 1);
- successivamente sono stati emanati un ordine di
traduzione forzata e un ordine di perquisizione e sequestro il 21
rispettivamente 24 maggio 2007 per le ipotesi di reato di cui agli artt. 19 e
19a LFStup (AI 2 e 3);
-
gli ordini sono stati eseguiti il
24 maggio 2007 (cfr. in AI 8);”
(GIAR 13 giugno
2007, inc. 268.2007.3)
- il reclamo contro il sequestro, cui ci si riferisce nella
decisione appena citata, é stato dichiarato irricevibile (e privo di oggetto
attuale) constatata la pendenza di una istanza di confisca anticipata ex art.
163 CPP, in base alle seguenti constatazioni e considerazioni:
“- la procedura di confisca anticipata di cui
all’art. 163 cpv. 2 e 3 CPP è una procedura di merito (Messaggio n. 5411 del 19
agosto 2003; Rapporto commissione legislazione del 12 gennaio 2005; Rapporto
aggiuntivo del 19 gennaio 2005);
- il giudice penale (del merito) è immediatamente
investito di tutte le questioni relative all’oggetto della domanda, compreso il
sequestro (e la perquisizione che lo precede), con conseguente incompetenza del
GIAR ad esprimersi in merito; e ciò non solo per ragioni di opportunità
(evitare giudizi contraddittori sullo stesso oggetto, o meglio evitare che
l’oggetto del giudizio di merito possa essere “sottratto” al suo giudice da una
decisione incidentale): la procedura di merito deve essere considerata pendente
e, di conseguenza, non c’è più spazio né competenza per giudizi incidentali
sull’oggetto di tale procedura (perlomeno sintanto che non sia conclusa la
relativa procedura: cfr. Rapporto commissionale del 12 gennaio 2005, punto 3.5,
terzo capoverso), anche questioni di tipo formale debbono essere fatte valere,
se del caso, in quella sede a titolo pregiudiziale (si veda anche il fatto che
l’eventuale ricorso contro la decisione della Pretura è impugnabile alla CCRP:
art. 163 cpv. 2 in fine);
- non vi è analogia possibile con la competenza del
GIAR in materia di sequestro nel periodo intercorrente tra l’atto d’accusa e
l’apertura del dibattimento (ammessa in applicazione della decisione CRP
30.7.2002, inc. 60.2002.00174), dato che in relazione alla procedura ex art.
163 CPP non si pone il problema del “pre-giudizio” in attesa dell’apertura del
dibattimento;
-
di conseguenza, in virtù di quanto
sopra constatato ed espresso, il reclamo menzionato in epigrafe deve essere
dichiarato irricevibile, comunque attualmente privo d’oggetto;”
(GIAR 13 giugno
2007, inc. 268.2007.3)
- secondo quanto affermato nel reclamo (doc. 1, inc. GIAR
268.2007.2), il primo giugno 2007 (quindi posteriormente all’istanza di
confisca anticipata che risulta essere del 25 maggio 2007: cfr. sentenza 13
giugno 2007), __________ ha chiesto al Procuratore pubblico di allestire una
perizia ex art. 163 cpv. 1 CPP sugli oggetti sequestrati (trattasi di talee),
ritenendoli (verosimilmente) soggetti ad “alterazione o corruzione”; il 12
giugno 2007 ha chiesto l’accertamento in contraddittorio dello stato degli
oggetti sequestrati, ribadendo entrambe le richieste il 15 giugno 2007 (dopo
aver ricevuto uno scritto dall’inquirente che gli chiedeva di meglio
esplicitarle);
- confrontato, a suo dire, con il successivo silenzio
dell’inquirente, __________ ha inoltrato il presente reclamo per ritardata/
denegata giustizia;
- preliminarmente, ritenuta la presenza (se si preferisce:
pendenza) di una istanza di confisca anticipata sulle talee per le quali è
stata chiesta una perizia/constatazione (non risulta che tale procedura si sia
già conclusa con sentenza definitiva e il reclamante è silente in merito)
questo giudice deve accertare la ricevibilità del reclamo per rapporto alla sua
propria competenza;
- per le stesse considerazioni esposte nella sentenza del 13 giugno
2007 (e riportate più sopra), nonché per evitare sovrapposizioni e conflitti di
competenze (se non per semplice opportunità), questo ufficio ritiene di non
essere competente a pronunciarsi in merito a questioni che concernono
(direttamente o indirettamente) quanto è oggetto dell’istanza di confisca
anticipata, cioè di una procedura di merito; e ciò fino a crescita in giudicato
della relativa decisione e, ovviamente, a dipendenza dell’esito della stessa
(solo una decisione negativa sulla confisca anticipata e contestuale
mantenimento del sequestro - cfr. Rapporto 12.1.2005 sul messaggio 56411, pag 9
- potrebbe condurre a ulteriori competenze di questo ufficio sullo stesso
oggetto);
- di conseguenza, e in conclusione, (anche) il presente reclamo
deve essere dichiarato irricevibile;
- non trattandosi di un reclamo contro il sequestro in quanto tale
(o le sue modalità) questo giudice non ritiene ci si trovi in uno dei casi di
cui all’art. 284 cpv. 1 lett. a CPP; per questo motivo non vengono indicate vie
di ricorso cantonali; la questione essendo comunque opinabile e la CRP, a quanto risulta, non essendosi mai pronunciata in merito, si precisa che spetta a
quest’ultima autorità, se del caso, pronunciarsi sulla sua propria competenza;
- tasse e spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 LFStup, 161 ss., 163, 280, 284 CPP,
decide:
1.
Il reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in
FRS 150.-, e le spese di FRS 40.-, sono a carico del reclamante.
3.
Intimazione
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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