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Decisione

INC.2007.3002

Istanza di dissequestro presentata dopo emanazione dell'atto di accusa

8 maggio 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

08.05.2008, GIAR

Titolo:

Istanza di dissequestro presentata dopo emanazione dell'atto di accusa

DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA

art. 70 CPP-TI

art. 161 CPP-TI

art. 165 CPP-TI

Incarto n.

INC.2007.3002

Lugano

8 maggio 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

sedente per statuire sul reclamo presentato il 17/18

aprile 2008 da

patrocinato dallo studio legale __________

e

patrocinata dall'avv.

in relazione ad averi sequestrati

nel procedimento di cui all’atto d’accusa __________ del __________;

viste le osservazioni del

magistrato inquirente (28 aprile 2008);

visto l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in

diritto

che:

-

il 26 gennaio 2007, il Ministero pubblico ha promosso l’accusa nei

confronti di __________ per l’ipotesi di reato di ripetuta appropriazione

indebita, ipotizzando che l’accusato avrebbe “…impiegato a proprio profitto

fondi ricevuti da __________, per almeno FRS 190'000.-...” (doc. 1, inc. GIAR

30.2007.1);

-

nella fase delle informazioni preliminari, lo stesso Ministero pubblico

aveva provveduto al sequestro di averi riconducibili all’accusato presso __________,

tra i quali la relazione __________ oggetto della presente istanza (cfr. AI 7 e

15);

-

con atto d’accusa del __________ (__________), __________ è stato

rinviato a giudizio con l’accusa di ripetuta appropriazione indebita ai danni

di __________;

-

dallo stesso atto d’accusa risulta quale unica parte civile __________ e

quale unico attivo (ancora) oggetto di sequestro la relazione __________, con

un saldo di FRS 178'408 al 23.7.2007 (cfr. __________);

-

con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 30.2007.2), __________

e __________ postulano sostanzialmente il dissequestro integrale della

relazione __________ presso __________, in parte ai fini dell’esecuzione

dell’accordo di tacitazione delle pretese di parte civile tra loro intervenuto

(cfr. allegato E all’istanza) e per la parte rimanente in quanto verrebbero a

cadere le finalità del sequestro (ex artt. 70 ss. CP);

-

con osservazioni del 28 aprile 2008 (doc. 5, inc. GIAR 30.2007.2), il

magistrato inquirente segnala di non avere “eccezioni da sollevare relativamente

all’accordo raggiunto” ma ritiene opportuno che il sequestro venga

mantenuto perlomeno sulla somma di FRS 10'000.- a garanzia di eventuali spese

processuali e/o multe che dovessero essere poste a carico dell’accusato;

-

l’istanza, presentata dall’accusato e sequestratario (congiuntamente

alla parte civile) all’autorità competente nella fase del procedimento che si

situa tra l’emanazione dell’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento (cfr.

CRP 30 luglio 2002, 60.2002.174 e decisione GIAR 14 ottobre 2003, inc. GIAR

268.1997.2) è ricevibile in ordine;

-

va comunque ricordato che questo giudice non ha competenze proprie nella

conduzione/gestione dell’inchiesta e neppure competenze di merito; di

conseguenza procede ad eventuali dissequestri qualora il fondamento

dell’istanza (decadenza delle condizioni di cui all’art. 161 CPP o presenza di

quelle di cui all’art. 165 CPP) siano indiscutibili e liquide;

-

nel caso in esame, possono essere ritenute indiscutibili e liquide le

condizioni per il dissequestro della relazione __________ ai fini del

trasferimento della somma di FRS 100'000.- a favore della parte civile, di

fatto in applicazione dell’art. 165 cpv. 2 prima frase CPP (visto l’accordo

dell’accusato e del Procuratore pubblico e la dichiarata, da quest’ultimo nelle

osservazioni del 28.4.2008, “affluenza” di provento del reato su tale

conto; visto anche l’art. 70 cpv. 1 CP), come meglio risulta dall’accordo di

cui all’allegato E dell’istanza;

-

per una serie di motivi (di seguito esposti) la motivazione di cui sopra

(a fondamento della richiesta di dissequestro) non può però essere estesa

(soprattutto ritenuta valida e fondante il dissequestro integrale) all’intera

relazione, cioè alla differenza tra l’attuale saldo in conto (superiore a FRS

174'000.-) e i FRS 100'000.- di cui si è detto;

-

dall’atto di rinvio a giudizio si evince che __________ è accusato di

appropriazione indebita “per almeno fr. 213'201.-“ (somma che

corrisponderebbe anche al danno causato) e ha già restituito fr. 12'821.- (cfr.

atto d’accusa); l’importo restituito lieviterebbe a fr. 112'821.- con

l’esecuzione dell’accordo del 10 marzo/4 aprile 2008, oggetto dell’istanza qui

in esame (all. E all’istanza) e sarebbe ancora inferiore di ben FRS 100'380.-

all’importo oggetto dei reati a lui imputati;

-

né gli istanti né il magistrato inquirente forniscono spiegazioni in

merito a questa situazione e non è compito di questo ufficio scartabellare

l’incarto per trovare risposte in merito;

-

da quanto sopra consegue che, in caso di conferma dell’atto d’accusa nel

giudizio di merito, se tutta o parte (l’affluenza sulla relazione di provento

del reato imputato indicata dal Procuratore pubblico in sede di osservazioni è

priva di indicazioni quantitative) della rimanenza sulla relazione __________

dovrebbe essere comunque confiscato (art. 70 cpv. 1 CP), se invece tale

provenienza non dovesse essere accertata potrebbe trovare applicazione la norma

di cui all’art. 71 CP, con mantenimento del sequestro a garanzia (art. 71 cpv.

3 CP; cfr. anche FF 1993 III, p. 223; M. Vouilloz, La confiscation en droit

pénal, in AJP/PJA 12/2001, p. 1392; DTF 115 IV 173);

-

a quanto sopra si aggiunge, comunque, la richiesta del magistrato

inquirente (invero considerata anche dagli istanti: cfr. all. F all’istanza) di

mantenere sotto sequestro almeno un importo pari a FRS 10'000.- a copertura di

spese processuali e multe (art. 161 cpv. 3 CPP);

-

di conseguenza ed in conclusione, l’istanza può essere accolta solo

parzialmente e cioè il dissequestro può essere ordinato in relazione alla somma

di FRS 100'000.- e ai fini dell’esecuzione di un bonifico di pari importo a

favore della parte civile, rispettivamente sulla relazione bancaria da questa

indicata (cfr. all. F all’istanza);

-

l’esecuzione della presente, quindi anche la comunicazione alla banca

interessata, è demandata al Procuratore pubblico e potrà aver luogo al momento

della crescita in giudicato della presente; a tale scopo, gli originali degli

allegati all’istanza (da A a F) vengono trasmessi al Ministero pubblico;

-

tasse e spese della presente sono suddivise tra Stato e istanti in

ragione dell’accoglimento parziale;

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 138, 70, 71, 73 CP, 1 ss., 6, 161, 165, 284 CPP,

decide

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, la relazione __________ presso __________,

intestata a __________ è dissequestrata limitatamente alla somma di FRS

100'000.- e esclusivamente ai fini del trasferimento di tale somma a favore

della parte civile __________, rispettivamente della relazione bancaria da lei

indicata.

Considerandi

2.

L’esecuzione

del punto 1. del presente dispositivo avverrà, ad opera del Procuratore

pubblico, a crescita in giudicato della presente.

3.

La

tassa di giustizia, fissata in FRS 300.-, e le spese di FRS 120.-, sono a carico

dello Stato del Cantone Ticino (per ½) e degli istanti in solido (per ½).

4.

Contro

la presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dalla

notifica.

5.

Intimazione

(con copia delle osservazioni):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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