INC.2007.3002
Istanza di dissequestro presentata dopo emanazione dell'atto di accusa
8 maggio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.3002
Data decisione, Autorità:
Fatti
08.05.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di dissequestro presentata dopo emanazione dell'atto di accusa
DISSEQUESTRO DOPO EMANAZIONE ATTO DI ACCUSA
art. 70 CPP-TI
art. 161 CPP-TI
art. 165 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.3002
Lugano
8 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 17/18
aprile 2008 da
patrocinato dallo studio legale __________
e
patrocinata dall'avv.
in relazione ad averi sequestrati
nel procedimento di cui all’atto d’accusa __________ del __________;
viste le osservazioni del
magistrato inquirente (28 aprile 2008);
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
che:
-
il 26 gennaio 2007, il Ministero pubblico ha promosso l’accusa nei
confronti di __________ per l’ipotesi di reato di ripetuta appropriazione
indebita, ipotizzando che l’accusato avrebbe “…impiegato a proprio profitto
fondi ricevuti da __________, per almeno FRS 190'000.-...” (doc. 1, inc. GIAR
30.2007.1);
-
nella fase delle informazioni preliminari, lo stesso Ministero pubblico
aveva provveduto al sequestro di averi riconducibili all’accusato presso __________,
tra i quali la relazione __________ oggetto della presente istanza (cfr. AI 7 e
15);
-
con atto d’accusa del __________ (__________), __________ è stato
rinviato a giudizio con l’accusa di ripetuta appropriazione indebita ai danni
di __________;
-
dallo stesso atto d’accusa risulta quale unica parte civile __________ e
quale unico attivo (ancora) oggetto di sequestro la relazione __________, con
un saldo di FRS 178'408 al 23.7.2007 (cfr. __________);
-
con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 30.2007.2), __________
e __________ postulano sostanzialmente il dissequestro integrale della
relazione __________ presso __________, in parte ai fini dell’esecuzione
dell’accordo di tacitazione delle pretese di parte civile tra loro intervenuto
(cfr. allegato E all’istanza) e per la parte rimanente in quanto verrebbero a
cadere le finalità del sequestro (ex artt. 70 ss. CP);
-
con osservazioni del 28 aprile 2008 (doc. 5, inc. GIAR 30.2007.2), il
magistrato inquirente segnala di non avere “eccezioni da sollevare relativamente
all’accordo raggiunto” ma ritiene opportuno che il sequestro venga
mantenuto perlomeno sulla somma di FRS 10'000.- a garanzia di eventuali spese
processuali e/o multe che dovessero essere poste a carico dell’accusato;
-
l’istanza, presentata dall’accusato e sequestratario (congiuntamente
alla parte civile) all’autorità competente nella fase del procedimento che si
situa tra l’emanazione dell’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento (cfr.
CRP 30 luglio 2002, 60.2002.174 e decisione GIAR 14 ottobre 2003, inc. GIAR
268.1997.2) è ricevibile in ordine;
-
va comunque ricordato che questo giudice non ha competenze proprie nella
conduzione/gestione dell’inchiesta e neppure competenze di merito; di
conseguenza procede ad eventuali dissequestri qualora il fondamento
dell’istanza (decadenza delle condizioni di cui all’art. 161 CPP o presenza di
quelle di cui all’art. 165 CPP) siano indiscutibili e liquide;
-
nel caso in esame, possono essere ritenute indiscutibili e liquide le
condizioni per il dissequestro della relazione __________ ai fini del
trasferimento della somma di FRS 100'000.- a favore della parte civile, di
fatto in applicazione dell’art. 165 cpv. 2 prima frase CPP (visto l’accordo
dell’accusato e del Procuratore pubblico e la dichiarata, da quest’ultimo nelle
osservazioni del 28.4.2008, “affluenza” di provento del reato su tale
conto; visto anche l’art. 70 cpv. 1 CP), come meglio risulta dall’accordo di
cui all’allegato E dell’istanza;
-
per una serie di motivi (di seguito esposti) la motivazione di cui sopra
(a fondamento della richiesta di dissequestro) non può però essere estesa
(soprattutto ritenuta valida e fondante il dissequestro integrale) all’intera
relazione, cioè alla differenza tra l’attuale saldo in conto (superiore a FRS
174'000.-) e i FRS 100'000.- di cui si è detto;
-
dall’atto di rinvio a giudizio si evince che __________ è accusato di
appropriazione indebita “per almeno fr. 213'201.-“ (somma che
corrisponderebbe anche al danno causato) e ha già restituito fr. 12'821.- (cfr.
atto d’accusa); l’importo restituito lieviterebbe a fr. 112'821.- con
l’esecuzione dell’accordo del 10 marzo/4 aprile 2008, oggetto dell’istanza qui
in esame (all. E all’istanza) e sarebbe ancora inferiore di ben FRS 100'380.-
all’importo oggetto dei reati a lui imputati;
-
né gli istanti né il magistrato inquirente forniscono spiegazioni in
merito a questa situazione e non è compito di questo ufficio scartabellare
l’incarto per trovare risposte in merito;
-
da quanto sopra consegue che, in caso di conferma dell’atto d’accusa nel
giudizio di merito, se tutta o parte (l’affluenza sulla relazione di provento
del reato imputato indicata dal Procuratore pubblico in sede di osservazioni è
priva di indicazioni quantitative) della rimanenza sulla relazione __________
dovrebbe essere comunque confiscato (art. 70 cpv. 1 CP), se invece tale
provenienza non dovesse essere accertata potrebbe trovare applicazione la norma
di cui all’art. 71 CP, con mantenimento del sequestro a garanzia (art. 71 cpv.
3 CP; cfr. anche FF 1993 III, p. 223; M. Vouilloz, La confiscation en droit
pénal, in AJP/PJA 12/2001, p. 1392; DTF 115 IV 173);
-
a quanto sopra si aggiunge, comunque, la richiesta del magistrato
inquirente (invero considerata anche dagli istanti: cfr. all. F all’istanza) di
mantenere sotto sequestro almeno un importo pari a FRS 10'000.- a copertura di
spese processuali e multe (art. 161 cpv. 3 CPP);
-
di conseguenza ed in conclusione, l’istanza può essere accolta solo
parzialmente e cioè il dissequestro può essere ordinato in relazione alla somma
di FRS 100'000.- e ai fini dell’esecuzione di un bonifico di pari importo a
favore della parte civile, rispettivamente sulla relazione bancaria da questa
indicata (cfr. all. F all’istanza);
-
l’esecuzione della presente, quindi anche la comunicazione alla banca
interessata, è demandata al Procuratore pubblico e potrà aver luogo al momento
della crescita in giudicato della presente; a tale scopo, gli originali degli
allegati all’istanza (da A a F) vengono trasmessi al Ministero pubblico;
-
tasse e spese della presente sono suddivise tra Stato e istanti in
ragione dell’accoglimento parziale;
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 138, 70, 71, 73 CP, 1 ss., 6, 161, 165, 284 CPP,
decide
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza, la relazione __________ presso __________,
intestata a __________ è dissequestrata limitatamente alla somma di FRS
100'000.- e esclusivamente ai fini del trasferimento di tale somma a favore
della parte civile __________, rispettivamente della relazione bancaria da lei
indicata.
Considerandi
2.
L’esecuzione
del punto 1. del presente dispositivo avverrà, ad opera del Procuratore
pubblico, a crescita in giudicato della presente.
3.
La
tassa di giustizia, fissata in FRS 300.-, e le spese di FRS 120.-, sono a carico
dello Stato del Cantone Ticino (per ½) e degli istanti in solido (per ½).
4.
Contro
la presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dalla
notifica.
5.
Intimazione
(con copia delle osservazioni):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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