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Decisione

INC.2007.30703

Istanza di libertà provvisoria

13 settembre 2007Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione l’istante osserva che “gli

inquirenti hanno avuto tempo sufficiente per chiarire i rapporti vigenti tra il

signor __________ e gli altri co-accusati, grazie soprattutto alla

collaborazione dell’istante. L’evenienza che essi possano concordare fra loro o

con terzi versioni menzognere dei fatti ed ostacolare in tal modo il corretto

svolgimento dell’inchiesta è pertanto scongiurato. Ugualmente scongiurato è il

pericolo che l’istante inquini le prove in quanto in questo lasso di tempo la

polizia ha avuto modo di accedere, grazie sempre alla sua notevole

collaborazione a tutti i numeri di telefono presenti sul suo cellulare e di

effettuare quindi le necessarie verifiche” (istanza. P. 4, punto 4.).

Neppure presente il pericolo di recidiva essendo l’istante incensurato e

considerata la sua collaborazione con gli inquirenti nonché l’effetto

deterrente della carcerazione sin qui subita; l’istante, pure contestando il

pericolo di recidiva, propone l’adozione di misure sostitutive all’arresto ai

sensi dell’art. 96 CPP senza specificare quale in particolare. La difesa

sottolinea poi “l’età piuttosto avanzata” e “uno stato di salute

fisico e psicologico piuttosto precari” del suo patrocinato (istanza, p. 4,

punto 6.), (inc. GIAR 307.2007.1, doc. 1);

-

il magistrato inquirente, con preavviso negativo 7/10 settembre

2007 (Inc. GIAR 307.2007.3, doc. 3) ribadisce che esistono gravi e concreti

indizi di colpevolezza evincibili dalle ammissioni dell’accusato stesso nonché

dalle chiamate in correità di coaccusati e dalle indagini di Polizia (controlli

telefonici, perquisizioni e sequestri, ecc.). Per quanto riguarda i bisogni

istruttori, il Procuratore pubblico afferma che allo stadio attuale

dell’inchiesta, e considerate le ultime dichiarazioni dell’accusato rilasciate

nel verbale di Polizia del 6 settembre 2007, bisognerà procedere ad ulteriori

interrogatori dell’accusato per contestargli i singoli trasporti di cocaina ed

i quantitativi trasportati, per identificare tutti i suoi fornitori e procedere

ad interrogatori a confronto con essi al fine di chiarire i singoli ruoli, a

ciò si aggiunga la necessità di identificare tutti gli spacciatori riforniti dall’accusato

(in parte registrati nella rubrica del suo telefonino) per chiarire il più

possibile l’esatto numero delle consegne, i periodi di acquisto e i

quantitativi consegnati ad ogni singolo spacciatore, procedere all’arresto di

fornitori e/o spacciatori tuttora latitanti e verificare la destinazione data

dall’accusato al denaro indebitamente guadagnato. Sempre presente un grave e

concreto pericolo di collusione e di inquinamento delle prove sia in relazione

con le persone tuttora latitanti sia di quelle ancora sconosciute ma coinvolte

nell’inchiesta. A mente del PP l’accusato avrebbe sottaciuto, almeno sino al 6

settembre, importanti elementi malgrado avesse più volte dichiarato agli inquirenti,

in precedenza, di avere raccontato tutta la verità. Sussisterebbe poi un grave

pericolo di recidiva vista la disponibilità a delinquere dimostrata

dall’accusato il quale, almeno da agosto 2005, ha ininterrottamente trasportato ingenti quantitativi di cocaina da __________ verso il __________

ed altri __________; a mente del PP sarebbe difficile credere che l’accusato

abbia agito solo per necessità finanziarie o per sua debolezza di carattere,

dall’inchiesta emergerebbe infatti che il suo ruolo in tutta la vicenda sarebbe

stato attivo e di primo piano.

Pure presente

il pericolo di fuga malgrado __________ sia domiciliato in __________ con la

famiglia da diversi anni: egli infatti è cittadino __________ e nel suo paese

d’origine ha trasferito parte dei suoi indebiti guadagni; vista la gravità dei

fatti commessi non ha nessun interesse a rimanere in __________ in attesa della

prevedibile grave sanzione penale che gli verrà inflitta per i fatti di cui è

accusato. Rispettato pure il principio di proporzionalità;

-

con osservazioni 11 settembre 2007 (inc. GIAR 307.2007.3, doc. 6)

di cui se del caso si dirà nel seguito, la difesa si è confermata nella propria

istanza di libertà provvisoria;

-

l’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare

istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta

ricezione dell’istanza il 4 settembre 2007, è tempestivo avendo trasmesso a

questo ufficio il preavviso negativo il 7 settembre 2007 per raccomandata, nel

termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo

questo ufficio ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale il 10

settembre 2007, scade giovedì 13 settembre 2007 ex art. 20 cpv. 3 CPP;

-

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente

ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve

essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con

verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa

sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e di concreti indizi

di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo coinvolgimento nei

fatti inquisiti;

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato, neppure

contestati dall’istante, per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare

quanto riportato nel rapporto d’arresto del 5 luglio 2007 (AI 3) dal quale si

evince che l’accusato stava rientrando a __________ dopo l’ennesimo trasporto

di cocaina a __________, in occasione del quale aveva fornito 300 grammi di cocaina allo spacciatore __________ (arrestato a __________ la stessa sera) e al

ritrovamento di un importo di CHF 24'000.- occultato in un vano del cruscotto,

provento della vendita di cocaina, senza dimenticare le crescenti ammissioni

dell’istante fatte a seguito di precise contestazioni degli inquirenti man mano

che l’inchiesta prendeva forma, con l’analisi dei __________ e della rubrica

del suo telefonino e con l’arresto di numerosi coaccusati (spacciatori

acquirenti di __________ e suoi fornitori) per poi giungere alle ammissioni di

avere iniziato a trasportare – regolarmente e più volte alla settimana,

dimostrando una disponibilità a delinquere non comune e non sorretta da altre

motivazioni se non quella del puro profitto – pacchetti di cocaina da __________

a __________ e __________, per conto di un cittadino __________, a partire da

agosto 2005 e di avere iniziato i trasporti in direzione del __________, per

conto di un altro cittadino __________ residente a __________, verso fine 2006,

ricevendo per ogni viaggio (a dipendenza del fornitore e della destinazione)

tra i CHF 500.- e i CHF 700.-;

-

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione

preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

Considerandi

ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare

la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch

genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit,

dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die

Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem

Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche

Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia

257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello

stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68.

n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza

16.

settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi

bisogni istruttori ravvisabili in nuovi interrogatori dell’accusato per

chiarire il più possibile il suo ruolo e le sue responsabilità nella vicenda

nonché per identificare tutte le altre persone coinvolte e i quantitativi di

stupefacente in gioco – di conseguenza concreto sarebbe il pericolo di

collusione e la possibilità di inquinamento delle prove con queste persone –

nonché per verificare la destinazione del denaro illecitamente guadagnato da __________;

-

in un simile contesto giuridico e fattuale – con l’inchiesta in

pieno svolgimento, tanto che ancora l’altro ieri è stato arrestato uno spacciatore

acquirente dell’accusato istante – non v’è chi non veda la necessità di

procedere con l’audizione di correi e coaccusati (fornitori e spacciatori

acquirenti, in parte già tratti in arresto e in parte ancora da fermare o da

identificare), nonché alla ricerca dell’indebito profitto, mantenendo

l’accusato in stato di detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio

del procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove

è accertata con riferimento alla necessità di procedere a questi atti

d’inchiesta, con dichiarazioni non solo non ancora consolidate ma neppure

definitive (con riferimento alle recenti ammissioni di cui al verbale di

Polizia 6 settembre 2007), e al fatto che si tratta di dichiarazioni di correi,

quindi suscettibili di essere modificate, se i vari accusati e persone ricercate

potessero comunicare, anche solo per interposta persona, tra loro; la difesa,

oltre a sminuire l’enorme lavoro degli inquirenti (già compiuto e ancora da

compiere), asserendo che il pericolo di collusione e di inquinamento delle

prove sarebbe scongiurato avendo la Polizia potuto accedere alla rubrica del

telefonino dell’accusato, non spiega per quale motivo il conoscere le utenze

registrate nel telefonino di __________ possa evitare che, se messo in libertà,

l’accusato contatti (o possa venir contattato) da correi ancora latitanti

(fornitori e acquirenti spacciatori) al fine di evitare ad esempio il loro

arresto o solo al fine di preparare una versione di comodo per gli inquirenti.

La difesa non considera inoltre che dagli atti emergono elementi concreti per

ritenere che ci si trovi confrontati con un’organizzazione dedita al traffico e

allo spaccio su larga scala di stupefacenti, con persone in __________ e in __________,

e che il ruolo dell’accusato in tale organizzazione non era certo di secondo

piano: appare infatti più che evidente che egli non solo godeva della piena

fiducia dei fornitori di __________ ma addirittura (come emerge da alcune

registrazioni telefoniche di colloqui intercorsi tra l’accusato, acquirente in __________

e fornitore a __________, e dal ritrovamento nella sua vettura di una bilancia

per pesare la sostanza in caso di contestazioni, nonché dalla somma di denaro

sequestrata al momento del suo arresto, che non può essere riferita alla sola

vendita dei 300 grammi di cocaina sequestrati allo spacciatore __________) era,

perlomeno, il loro rappresentante con gli acquirenti spacciatori. Tutto ciò

considerato e ritenuto che il rischio di collusione può addirittura aumentare

in presenza di un accusato che abbia legami con un’organizzazione criminale con

membri ancora in libertà ed ancora da identificare, come nella fattispecie (cfr.

Rusca, Salmina, Verda, commentario del CPP, n° 25 ad art. 95 CPP) la

scarcerazione di __________ non può entrare in linea di conto.

-

per quanto riguarda il pericolo di fuga, per giustificare

carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed

alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non

basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle

circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a

poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti

dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete

Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);

l'accusato è

cittadino __________ coniugato con una connazionale; è ben vero che egli

risiede in __________ da diversi anni ma è altrettanto vero che i suoi legami

con il paese d’origine sono rimasti forti, basti pensare che egli si sarebbe

occupato di inviare del denaro alla moglie del fratello deceduto per provvedere

al mantenimento di cognata e nipoti (cfr. osservazioni della difesa, p. 4 in basso) nonché al fatto che egli abbia regolarmente inviato del denaro in __________ (cfr. AI 56

p. 4). La difesa non spiega (e comunque non emerge dall’incarto) quale sarebbe

il motivo per cui __________ avrebbe addirittura “un serio interesse a

presenziare al processo” dal momento che egli è confrontato con imputazioni

di sicura gravità, infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro, per

una (a dir poco) preoccupante attività di trasporto e spaccio di cocaina

esercitata nell’ambito di un’organizzazione che, se confermata, comporterà una

pena da espiare di lunga durata.

Il rischio di

fuga appare quindi concreto e non può essere evitato neppure con misure meno

incisive (comunque neppure indicate dalla difesa), quali ad esempio il deposito

di una cauzione, non avendo l’accusato disponibilità finanziarie (cfr. Inc.

GIAR 307.2007.2, concessione del gratuito patrocinio). Il pericolo che __________,

se posto in libertà provvisoria, si renda irreperibile in patria è avvalorato

dal fatto che alla sua età (comunque vicino alla pensione) potrebbe preferire

riparare in __________, presso i suoi famigliari, al fine di trascorrere gli

anni della maturità in libertà; egli potrebbe quindi concretamente preferire

rendersi latitante, piuttosto che affrontare il processo con le conseguenze che,

si può ben immaginare, potrebbero derivarne;

-

stabilita l’esistenza di due dei motivi di interesse pubblico

necessari per il mantenimento del carcere preventivo, oltre ai seri e concreti

indizi di reato, non è necessario esaminare anche il pericolo di recidiva;

-

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e

con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La

proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità

delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle

dimensioni dell’inchiesta, con più indagati sotto inchiesta, diversi atti

istruttori compiuti e ancora da compiere, e dell’atteggiamento processuale

dell’accusato, che sino all’altro ieri non poteva essere definito propriamente collaborativo,

è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono

limitati ad interrogare l’accusato ma hanno provveduto alla ricerca di

riscontri oggettivi al fine di identificare le altre persone coinvolte e

l’ampiezza del traffico. L’accusato è stato arrestato soltanto il 5 luglio 2007

per dei reati di sicura gravità (tra l’altro si tratta di reati che mettono in

pericolo la salute di parecchie persone) e ad oggi è in detenzione preventiva

da poco più di due mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta appare procedere

con celerità anche in considerazione del fatto che numerosi correi sono stati

arrestati. A nulla valgono i richiami al precario stato di salute (non

comprovato, vista la produzione di certificati medici a dir poco datati)

dell’accusato; se problemi di salute sussistono non dipendono di certo dallo

stato di detenzione, considerato che i problemi di ipertensione e di età, avanzati

dalla difesa, non hanno minimamente impedito all’accusato (sino a poco più di

due mesi fa) di procedere con un’intensa attività di trasporto e spaccio di

cocaina, che ha comportato lunghi e frequenti spostamenti notturni un po’ in

tutta la __________;

-

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di

libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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