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Decisione

INC.2007.30704

Proroga carcere preventivo

28 dicembre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente

ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,

consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco

dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad

art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare

l'esistenza di gravi indizi per il reato di infrazione aggravata alla LStup in

capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, esistenza peraltro neppure

contestata dalla difesa: basti qui ricordare che __________ al momento

dell’arresto stava rientrando a __________ dopo l’ennesimo trasporto di cocaina

a __________, in occasione del quale aveva fornito 300 grammi di cocaina allo spacciatore __________ (arrestato a __________ la stessa sera) e che, occultato

in un vano del cruscotto della sua autovettura è stato rinvenuto l’importo di fr.

24'000.-, provento della vendita di cocaina; inoltre, l’inchiesta esperita ha

permesso di accertare che l’accusato, come peraltro da lui ammesso, ha iniziato

a trasportare – regolarmente e più volte alla settimana, dimostrando una

disponibilità a delinquere non comune e non sorretta da altre motivazioni se

non quella “perché avevo bisogno di soldi” – pacchetti di cocaina da __________

a __________ e __________, per conto di un cittadino __________, a partire da

agosto 2005, e, verso fine 2006, sono iniziati trasporti anche in direzione del

Ticino, per conto di un altro cittadino __________ residente a __________ (cfr.

verb. PP 14.11.2007); in sostanza è emerso che l’accusato ha effettuato circa

un centinaio di consegne in Ticino e circa una sessantina in Svizzera francese

e tedesca, consegne i cui quantitativi - come è stato possibile stabilire sulla

base dei sequestri operati, rispettivamente su quella delle dichiarazioni dei

destinatari – variavano da gr. 50 fino a gr. 500, ricevendo per ogni viaggio (a

dipendenza della destinazione) tra i fr. 200.-- e i fr. 500.--, per un traffico

complessivo valutato in circa 20 kg, quantitativo stabilito sulla base delle

dichiarazioni rese dallo stesso __________ nel corso dei vari verbali

d’interrogatorio e/o a confronto con i destinatari della cocaina;

-

dal profilo istruttorio giova evidenziare che a far tempo dalla

presentazione dell’istanza di proroga al Procuratore pubblico è pervenuto (il

21 dicembre 2007) il rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria, sicchè a

breve si procederà al deposito degli atti e, se del caso, all’evasione di

eventuali complementi istruttori che l’accusato dovesse richiedere;

-

inoltre, come rilevato del magistrato inquirente, sono tuttora dati

pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, in considerazione sia delle

numerose persone coinvolte alcune tuttora in detenzione sia del fatto che

alcune non sono ancora state individuate (ad esempio __________) ed altre sono

ancora a piede libero (ad esempio __________, fuggito in __________ dopo

l’arresto di __________), in proposito giova ricordare, quanto già evidenziato

da questo ufficio nella decisione 13 settembre 2007 e cioè “dagli atti

emergono elementi concreti per ritenere che ci si trovi confrontati con

un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio su larga scala di

stupefacenti, con persone in __________ e in __________, e che il ruolo

dell’accusato in tale organizzazione non era certo di secondo piano: appare

infatti più che evidente che egli non solo godeva della piena fiducia dei

fornitori di __________ ma addirittura (come emerge da alcune registrazioni

telefoniche di colloqui intercorsi tra l’accusato, acquirente in __________ e

fornitore a __________, e dal ritrovamento nella sua vettura di una bilancia

per pesare la sostanza in caso di contestazioni, nonché dalla somma di denaro sequestrata

al momento del suo arresto, che non può essere riferita alla sola vendita dei 300 grammi di cocaina sequestrati allo spacciatore __________) era, perlomeno, il loro

rappresentante con gli acquirenti spacciatori. Tutto ciò considerato e ritenuto

che il rischio di collusione può addirittura aumentare in presenza di un

accusato che abbia legami con un’organizzazione criminale con membri ancora in

libertà ed ancora da identificare, come nella fattispecie (cfr. Rusca, Salmina,

Verda, commentario del CPP, n° 25 ad art. 95 CPP) la scarcerazione di __________

non può entrare in linea di conto”;

-

il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve

essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si

ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa

verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della

pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ”(…) elemento

"indiziante" importante che va considerato attentamente per la

valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci

si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale

condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I

presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF

106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ

1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF

14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la

carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il

carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la

professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);

-

in proposito valgono le considerazioni già espresse nella decisione 13

settembre 2007, ricordato inoltre che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR

27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere

accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,

…" (Schmid, ibidem):

“l'accusato è cittadino __________

coniugato con una connazionale; è ben vero che egli risiede in __________ da

diversi anni ma è altrettanto vero che i suoi legami con il paese d’origine

sono rimasti forti, basti pensare che egli si sarebbe occupato di inviare del

denaro alla moglie del fratello deceduto per provvedere al mantenimento di

cognata e nipoti (cfr. osservazioni della difesa, p. 4 in basso) nonché al

fatto che egli abbia regolarmente inviato del denaro in __________ (cfr. AI 56

p. 4). La difesa non spiega (e comunque non emerge dall’incarto) quale sarebbe

il motivo per cui __________ avrebbe addirittura “un serio interesse a

presenziare al processo” dal momento che egli è confrontato con imputazioni di

sicura gravità, infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro, per

una (a dir poco) preoccupante attività di trasporto e spaccio di cocaina

esercitata nell’ambito di un’organizzazione che, se confermata, comporterà una

pena da espiare di lunga durata.

Il rischio di fuga appare quindi

concreto e non può essere evitato neppure con misure meno incisive (comunque

neppure indicate dalla difesa), quali ad esempio il deposito di una cauzione,

non avendo l’accusato disponibilità finanziarie (cfr. Inc. GIAR 307.2007.2,

concessione del gratuito patrocinio). Il pericolo che __________, se posto in

libertà provvisoria, si renda irreperibile in patria è avvalorato dal fatto che

alla sua età (comunque vicino alla pensione) potrebbe preferire riparare in __________,

presso i suoi famigliari, al fine di trascorrere gli anni della maturità in

libertà; egli potrebbe quindi concretamente preferire rendersi latitante,

piuttosto che affrontare il processo con le conseguenze che, si può ben

immaginare, potrebbero derivarne”;

-

le suddette circostanze non sono nel frattempo mutate, né sono state

smentite o confutate da nuovi elementi: la tentazione di riparare all'estero

per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta

da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo

astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può

essere evitato con misure meno incisive come quelle proposte dalla difesa

(deposito dei documenti e controlli giornalieri);

-

resta da determinare se la proroga richiesta, sia rispettosa del

principio di proporzionalità;

-

la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da

angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del

carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena

presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.

383 e citazioni; art. 102 CPP);

-

in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il

carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso

di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: il reato di infrazione aggravata alla LStup è sicuramente

grave (tenuto conto sia del lasso di tempo in cui ha avuto luogo sia dei

quantitativi, nonché del fatto che __________ era in possesso di un'ingente

somma di denaro di provenienza illecita), così come quello di riciclaggio di

denaro, e la detenzione sin qui sofferta e quella ancora da soffrire (poco più

di un mese) appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna;

-

per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè

quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che

l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare

in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non

una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche

nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove

schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa

non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche

che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le

circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il

Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.

5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in

caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto

delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto

(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi

costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti

(DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti

abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della

detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);

-

in concreto, l'inchiesta appare complessa, viste le numerose persone

coinvolte a vari livelli e l’atteggiamento reticente di alcuni degli accusati,

che ha reso necessario per gli inquirenti l’esperimento di vari confronti,

nonché ritenute le ramificazioni anche in altri Cantoni, con conseguente

allungamento dei tempi dell’inchiesta; gli inquirenti hanno comunque proceduto

con celerità - da un esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere

in discussione la legalità della detenzione - e non si sono limitati ad

interrogare l’accusato, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi

al fine di identificare le altre persone coinvolte e l’ampiezza del traffico;

-

le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta in

quanto tale è (ancora) rispettosa del principio di celerità, ritenuto anche che

il 21 dicembre 2007 è stato consegnato al Procuratore pubblico il Rapporto

d’inchiesta di Polizia giudiziaria e che pertanto è imminente il deposito degli

atti;

-

discende da quanto sopra che una proroga fino al 5 febbraio 2008

compreso, oltre che necessaria per la conclusione dell'inchiesta, è (ancora)

rispettosa dei principi di proporzionalità e celerità;

-

il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei

suoi incombenti;

-

in conclusione, l'istanza è accolta, il carcere preventivo cui è

astretto __________ è prorogato fino al 5 febbraio 2008 (compreso), con la

presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e

contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.

284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 19 cifra 2 LStup, 305bis CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e

284 CPP,

decide

1. L'istanza

è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato fino al 5 febbraio 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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