INC.2007.30704
Proroga carcere preventivo
28 dicembre 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.30704
Data decisione, Autorità:
28.12.2007, GIAR
Titolo:
Proroga carcere preventivo
PERICOLO DI FUGA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.30704
Lugano
18 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 14 dicembre 2007 dal
Procuratore pubblico Nicola RESPINI
nei confronti di
__________, attualmente c/o __________, __________
patr. d’ufficio dalla lic. iur. __________, __________
accusato di infrazione aggravata
alla LStup. e riciclaggio di denaro;
viste le osservazioni 19 dicembre
2007 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
considerato
in fatto ed in
diritto
-
__________ é stato arrestato il 5 luglio 2007, nell’ambito
dell’inchiesta __________, con contestuale promozione dell’accusa per il reato
di infrazione aggravata alla LStup: egli è stato arrestato mentre rientrava a __________
dopo avere effettuato una consegna di 300 grammi di cocaina (sequestrati) a __________ al cittadino __________ (pure tratto in arresto) ed all’interno
della sua autovettura sono pure stati rivenuti e sequestrati fr. 24'000.-,
provento dalla vendita di cocaina;
-
l’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo
essendo dati, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di
fuga, bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione delle prove, nonché
pericolo di recidiva;
-
successivamente, al termine del verbale 29 agosto 2007, il Procuratore
pubblico ha esteso l’accusa anche per il reato di riciclaggio di denaro;
-
__________, dopo alcune iniziali reticenze, ha successivamente ed
attivamente collaborato con gli inquirenti per la chiarificazione delle sue
responsabilità: in particolare ha ammesso di aver effettuato per conto di
spacciatori africani, a far tempo da fine estate 2005 e fino al momento
dell’arresto, numerosi trasporti di cocaina in Ticino ed in altri Cantoni,
ricevendo compensi in denaro varianti da fr. 200.-- a fr. 500.-- per volta a
dipendenza della destinazione;
-
giova rilevare che nell’ambito dell’inchiesta __________, oltre a __________
e __________, sono state arrestate tra il 10 luglio ed l’11 settembre 2007
altre 14 persone (quasi tutte tuttora in detenzione preventiva);
-
con sentenza 13 settembre 2007 questo ufficio ha respinto l’istanza di
libertà provvisoria 3 settembre 2007 di __________ (inc. GIAR 2007.30703);
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv.
2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga fino al
5 febbraio 2008 (istanza 14 dicembre 2007), ritenuto che sussistono tuttora
necessità d’inchiesta (conclusione rapporto di Polizia giudiziaria, deposito
atti ed evasione di eventuali complementi istruttori), pericolo di collusione
ed inquinamento delle prove con le numerose persone coinvolte, alcune delle
quali non ancora identificate o ancora in libertà, nonché concreto pericolo di
fuga; la proroga richiesta, considerata la gravità dei reati ed avuto riguardo
alla presumibile pena, sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità;
-
in sede di osservazioni la difesa si oppone alla proroga della
carcerazione preventiva, in quanto violerebbe il principio di celerità,
ritenuto che le giustificazioni addotte dal Procuratore pubblico, che peraltro
avrebbe ancora a fine novembre 2007 assicurato alla difesa l’emanazione
dell’atto di accusa entro fine gennaio 2008, si riferirebbero unicamente
all’attività organizzativa delle autorità inquirenti; inoltre, ammessa
l’esistenza a carico di __________ di seri e concreti indizi di colpevolezza,
la difesa contesta l’esistenza di bisogni istruttori, pericolo di collusione ed
inquinamento delle prove, evidenziando nel contempo che al pericolo di fuga si
potrebbe comunque ovviare con misure sostitutive (controlli giornalieri e
deposito del passaporto);
-
in data 21 dicembre 2007 è pervenuto al Procuratore pubblico il rapporto
di Polizia giudiziaria;
-
l’istanza presentata dall’autorità competente ed entro un termine
ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è
ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente
ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare
l'esistenza di gravi indizi per il reato di infrazione aggravata alla LStup in
capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, esistenza peraltro neppure
contestata dalla difesa: basti qui ricordare che __________ al momento
dell’arresto stava rientrando a __________ dopo l’ennesimo trasporto di cocaina
a __________, in occasione del quale aveva fornito 300 grammi di cocaina allo spacciatore __________ (arrestato a __________ la stessa sera) e che, occultato
in un vano del cruscotto della sua autovettura è stato rinvenuto l’importo di fr.
24'000.-, provento della vendita di cocaina; inoltre, l’inchiesta esperita ha
permesso di accertare che l’accusato, come peraltro da lui ammesso, ha iniziato
a trasportare – regolarmente e più volte alla settimana, dimostrando una
disponibilità a delinquere non comune e non sorretta da altre motivazioni se
non quella “perché avevo bisogno di soldi” – pacchetti di cocaina da __________
a __________ e __________, per conto di un cittadino __________, a partire da
agosto 2005, e, verso fine 2006, sono iniziati trasporti anche in direzione del
Ticino, per conto di un altro cittadino __________ residente a __________ (cfr.
verb. PP 14.11.2007); in sostanza è emerso che l’accusato ha effettuato circa
un centinaio di consegne in Ticino e circa una sessantina in Svizzera francese
e tedesca, consegne i cui quantitativi - come è stato possibile stabilire sulla
base dei sequestri operati, rispettivamente su quella delle dichiarazioni dei
destinatari – variavano da gr. 50 fino a gr. 500, ricevendo per ogni viaggio (a
dipendenza della destinazione) tra i fr. 200.-- e i fr. 500.--, per un traffico
complessivo valutato in circa 20 kg, quantitativo stabilito sulla base delle
dichiarazioni rese dallo stesso __________ nel corso dei vari verbali
d’interrogatorio e/o a confronto con i destinatari della cocaina;
-
dal profilo istruttorio giova evidenziare che a far tempo dalla
presentazione dell’istanza di proroga al Procuratore pubblico è pervenuto (il
21 dicembre 2007) il rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria, sicchè a
breve si procederà al deposito degli atti e, se del caso, all’evasione di
eventuali complementi istruttori che l’accusato dovesse richiedere;
-
inoltre, come rilevato del magistrato inquirente, sono tuttora dati
pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, in considerazione sia delle
numerose persone coinvolte alcune tuttora in detenzione sia del fatto che
alcune non sono ancora state individuate (ad esempio __________) ed altre sono
ancora a piede libero (ad esempio __________, fuggito in __________ dopo
l’arresto di __________), in proposito giova ricordare, quanto già evidenziato
da questo ufficio nella decisione 13 settembre 2007 e cioè “dagli atti
emergono elementi concreti per ritenere che ci si trovi confrontati con
un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio su larga scala di
stupefacenti, con persone in __________ e in __________, e che il ruolo
dell’accusato in tale organizzazione non era certo di secondo piano: appare
infatti più che evidente che egli non solo godeva della piena fiducia dei
fornitori di __________ ma addirittura (come emerge da alcune registrazioni
telefoniche di colloqui intercorsi tra l’accusato, acquirente in __________ e
fornitore a __________, e dal ritrovamento nella sua vettura di una bilancia
per pesare la sostanza in caso di contestazioni, nonché dalla somma di denaro sequestrata
al momento del suo arresto, che non può essere riferita alla sola vendita dei 300 grammi di cocaina sequestrati allo spacciatore __________) era, perlomeno, il loro
rappresentante con gli acquirenti spacciatori. Tutto ciò considerato e ritenuto
che il rischio di collusione può addirittura aumentare in presenza di un
accusato che abbia legami con un’organizzazione criminale con membri ancora in
libertà ed ancora da identificare, come nella fattispecie (cfr. Rusca, Salmina,
Verda, commentario del CPP, n° 25 ad art. 95 CPP) la scarcerazione di __________
non può entrare in linea di conto”;
-
il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve
essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si
ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della
pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ”(…) elemento
"indiziante" importante che va considerato attentamente per la
valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci
si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale
condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I
presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF
106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ
1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF
14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il
carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
-
in proposito valgono le considerazioni già espresse nella decisione 13
settembre 2007, ricordato inoltre che a poco valgono, per quest'analisi, le
semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR
27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere
accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,
…" (Schmid, ibidem):
“l'accusato è cittadino __________
coniugato con una connazionale; è ben vero che egli risiede in __________ da
diversi anni ma è altrettanto vero che i suoi legami con il paese d’origine
sono rimasti forti, basti pensare che egli si sarebbe occupato di inviare del
denaro alla moglie del fratello deceduto per provvedere al mantenimento di
cognata e nipoti (cfr. osservazioni della difesa, p. 4 in basso) nonché al
fatto che egli abbia regolarmente inviato del denaro in __________ (cfr. AI 56
p. 4). La difesa non spiega (e comunque non emerge dall’incarto) quale sarebbe
il motivo per cui __________ avrebbe addirittura “un serio interesse a
presenziare al processo” dal momento che egli è confrontato con imputazioni di
sicura gravità, infrazione aggravata alla LStup e riciclaggio di denaro, per
una (a dir poco) preoccupante attività di trasporto e spaccio di cocaina
esercitata nell’ambito di un’organizzazione che, se confermata, comporterà una
pena da espiare di lunga durata.
Il rischio di fuga appare quindi
concreto e non può essere evitato neppure con misure meno incisive (comunque
neppure indicate dalla difesa), quali ad esempio il deposito di una cauzione,
non avendo l’accusato disponibilità finanziarie (cfr. Inc. GIAR 307.2007.2,
concessione del gratuito patrocinio). Il pericolo che __________, se posto in
libertà provvisoria, si renda irreperibile in patria è avvalorato dal fatto che
alla sua età (comunque vicino alla pensione) potrebbe preferire riparare in __________,
presso i suoi famigliari, al fine di trascorrere gli anni della maturità in
libertà; egli potrebbe quindi concretamente preferire rendersi latitante,
piuttosto che affrontare il processo con le conseguenze che, si può ben
immaginare, potrebbero derivarne”;
-
le suddette circostanze non sono nel frattempo mutate, né sono state
smentite o confutate da nuovi elementi: la tentazione di riparare all'estero
per sottrarsi al procedimento o all'esecuzione della sentenza è quindi sorretta
da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga - che non esiste solo
astrattamente, bensì appare probabile in modo del tutto concreto - non può
essere evitato con misure meno incisive come quelle proposte dalla difesa
(deposito dei documenti e controlli giornalieri);
-
resta da determinare se la proroga richiesta, sia rispettosa del
principio di proporzionalità;
-
la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da
angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del
carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena
presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di
celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.
383 e citazioni; art. 102 CPP);
-
in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il
carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso
di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di
proporzionalità: il reato di infrazione aggravata alla LStup è sicuramente
grave (tenuto conto sia del lasso di tempo in cui ha avuto luogo sia dei
quantitativi, nonché del fatto che __________ era in possesso di un'ingente
somma di denaro di provenienza illecita), così come quello di riciclaggio di
denaro, e la detenzione sin qui sofferta e quella ancora da soffrire (poco più
di un mese) appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna;
-
per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè
quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che
l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare
in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non
una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche
nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove
schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa
non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche
che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le
circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il
Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.
5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in
caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto
delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto
(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi
costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti
(DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti
abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della
detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);
-
in concreto, l'inchiesta appare complessa, viste le numerose persone
coinvolte a vari livelli e l’atteggiamento reticente di alcuni degli accusati,
che ha reso necessario per gli inquirenti l’esperimento di vari confronti,
nonché ritenute le ramificazioni anche in altri Cantoni, con conseguente
allungamento dei tempi dell’inchiesta; gli inquirenti hanno comunque proceduto
con celerità - da un esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere
in discussione la legalità della detenzione - e non si sono limitati ad
interrogare l’accusato, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi
al fine di identificare le altre persone coinvolte e l’ampiezza del traffico;
-
le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta in
quanto tale è (ancora) rispettosa del principio di celerità, ritenuto anche che
il 21 dicembre 2007 è stato consegnato al Procuratore pubblico il Rapporto
d’inchiesta di Polizia giudiziaria e che pertanto è imminente il deposito degli
atti;
-
discende da quanto sopra che una proroga fino al 5 febbraio 2008
compreso, oltre che necessaria per la conclusione dell'inchiesta, è (ancora)
rispettosa dei principi di proporzionalità e celerità;
-
il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei
suoi incombenti;
-
in conclusione, l'istanza è accolta, il carcere preventivo cui è
astretto __________ è prorogato fino al 5 febbraio 2008 (compreso), con la
presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e
contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.
284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 cifra 2 LStup, 305bis CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e
284 CPP,
decide
1. L'istanza
è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato fino al 5 febbraio 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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