INC.2007.31403
Proroga carcere preventivo
4 gennaio 2008Italiano16 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.31403
Data decisione, Autorità:
04.01.2008, GIAR
Titolo:
Proroga carcere preventivo
PERICOLO DI FUGA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280ss CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.31403
Lugano
13 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 18 dicembre 2007 dal
Procuratore pubblico Nicola RESPINI
nei confronti di
__________, attualmente detenuto c/o __________
patr. dal lic. iur. __________, __________
accusato di infrazione aggravata
subordinatamente semplice alla LStup. e riciclaggio di denaro;
constatato che la difesa non ha
presentato osservazioni;
visto l’incarto MP __________;
considerato
in fatto ed in
diritto
-
__________ é stato arrestato il 10 luglio 2007, nell’ambito
dell’inchiesta __________, con contestuale promozione dell’accusa per i reati
di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla LStup e contravvenzione
alla medesima legge; nell’appartamento di __________, dove soggiornava
l’accusato, sono stati sequestrati fr. 14'000.--, Euro 3'140.-- ed US$
1'510.--, nonché 30 bolas di cocaina pronte per la vendita e tutto il
necessario per confezionarle;
-
l’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo
stante l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di pericolo
di fuga, bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione/inquinamento delle
prove, nonché pericolo di recidiva;
-
successivamente, il 14 agosto 2007, l’accusa è stata estesa anche al
reato di riciclaggio di denaro (cfr. verb. PP 14.08.2007);
-
__________ sin dall’inizio dell’inchiesta ha cercato di minimizzare le
proprie responsabilità, fornendo delle ammissioni parziali ed in contrasto con
le altre risultanze agli atti, segnatamente le deposizioni di __________ e di
vari acquirenti, da cui emerge che il traffico da lui messo in atto è di entità
ben maggiore e per un periodo di tempo più esteso;
-
giova rilevare che, nell’ambito dell’inchiesta __________, oltre a __________,
sono state arrestate tra il 5 luglio 2007 e l’11 settembre 2007 altre 15 persone
(la maggior parte delle quali tuttora in detenzione preventiva);
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv.
2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga fino al
10 marzo 2008 (istanza 18 dicembre 2007), ritenuto che sussistono tuttora
necessità d’inchiesta (conclusione rapporto di Polizia giudiziaria, deposito
atti ed evasione di eventuali complementi istruttori), pericolo di collusione
ed inquinamento delle prove con le numerose persone coinvolte, alcune delle
quali non ancora identificate o ancora in libertà, nonché concreto pericolo di
fuga e di recidiva; la proroga richiesta, considerata la gravità dei reati ed
avuto riguardo alla presumibile pena, sarebbe rispettosa del principio di
proporzionalità;
-
la difesa non ha presentato osservazioni entro il termine assegnatole da
questo giudice;
-
l’istanza presentata dall’autorità competente ed entro un termine
ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è
ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente
ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della
difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti
per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione
preventiva;
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare
l'esistenza di gravi indizi per il reato di infrazione aggravata alla LStup in
capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati: basti qui ricordare che __________,
ha inizialmente ammesso di aver venduto in correità con __________, a partire
dall’aprile 2007 e fino al giorno dell’arresto, un imprecisato quantitativo di
cocaina, valutando di aver “guadagnato” circa fr. 3'000.-- al mese e che il 5
luglio 2007, giorno dell’arresto di __________ e di __________, avrebbe dovuto
ricevere da quest’ultimo ulteriori 100 grammi di cocaina destinati alla
vendita, ammettendo pure che il denaro sequestrato proveniva dalla vendita di cocaina;
nei successivi verbali d’interrogatorio l’accusato ha parzialmente modificato
le proprie dichiarazioni, in particolare ha sostenuto di aver venduto un
quantitativo massimo di circa 110 grammi di cocaina, nel periodo agosto 2006
fino al momento dell’arresto, e che il denaro consegnato a __________ il 5
luglio 2007 serviva per pagare quella cocaina e non un’ulteriore fornitura,
precisando che tutta la cocaina gli sarebbe stata fornita unicamente da __________,
cui avrebbe pure sottratto le 30 bolas sequestrate nell’appartamento di __________;
in occasione del confronto con __________, quest’ultimo ha però asserito che
tutta la cocaina (circa 1'400 grammi) ricevuta da __________ era destinata per
metà a __________, il quale si sarebbe pure rifornito direttamente dallo
spacciatore di __________ __________ alias __________, circostanze negate da __________;
preso atto delle chiamate in correità per vendite di cocaina per quantitativi
ben superiori da quelli da lui ammessi, __________ ha ribadito la propria
versione (cfr. verb. Pol. 23.10.2007);
-
dal profilo istruttorio giova evidenziare che a far tempo dalla
presentazione dell’istanza di proroga, al Procuratore pubblico è pervenuto (il
21 dicembre 2007) il rapporto d’inchiesta di Polizia giudiziaria, sicchè a
breve si procederà al deposito degli atti e successivamente, se del caso,
all’evasione di eventuali complementi istruttori; in proposito giova
evidenziare che nell’istanza di proroga il Procuratore pubblico evidenzia che,
per quanto lo riguarda, l’inchiesta è pressoché terminata, essendo già state
effettuate le chiarificazioni dei verbali dell’accusato, come pure i confronti
con __________, __________ e __________, tuttavia dagli atti (perlomeno da
quelli in possesso di questo giudice) emerge che è tuttora rimasta inevasa la
richiesta di complementi istruttori formulata dalla difesa di __________ con
scritto del 7 dicembre 2007 (richiesta di confronti con 5 persone che hanno
dichiarato di aver acquistato cocaina dall’accusato per quantitativi da lui
decisamente contestati);
-
inoltre, come rilevato del magistrato inquirente, sono tuttora dati
pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, in considerazione sia delle
numerose persone coinvolte, sia del fatto non è ancora stato possibile
identificare e procedere all’arresto di __________ alias __________, suo
fornitore, e di __________, nonché sussiste il pericolo che l’accusato, visto
anche il suo atteggiamento non del tutto trasparente, possa, se messo in
libertà provvisoria, prendere contatto con i numerosi acquirenti al fine di
ottenere una versione dei fatti a lui più favorevole e/o delle ritrattazioni;
del resto, non va trascurato che dagli atti emergono elementi concreti per
ritenere che ci si trovi confrontati con un’organizzazione dedita al traffico e
allo spaccio su larga scala di stupefacenti, con persone in __________ e in __________,
e che, secondo costante giurisprudenza, il rischio di collusione può
addirittura aumentare in presenza di un accusato che abbia legami con
un’organizzazione criminale con membri ancora in libertà ed ancora da
identificare (cfr. Rusca, Salmina, Verda, commentario del CPP, n. 25 ad art. 95
CPP);
-
il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve
essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si
ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della
pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ”(…) elemento
"indiziante" importante che va considerato attentamente per la
valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci
si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale
condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I
presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF
106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ
1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF
14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere
dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
-
__________ è cittadino della __________ (dove risiedono i famigliari con
i quali, come emerge dall’incarto, ha mantenuto i contatti), senza particolari
legami personali (ad eccezione di quello con __________, ciò che comunque non
gli ha impedito di contrarre un matrimonio in __________ con una cittadina __________
nel gennaio 2007) professionali con la Svizzera, la sua domanda d’asilo è stata
respinta (e da tempo avrebbe dovuto lasciare la Svizzera), egli si trova
confrontato con imputazioni di sicura gravità, oltre che riciclaggio di denaro,
infrazione aggravata alla LStup, per una (a dir poco) preoccupante attività di
spaccio di cocaina esercitata nell’ambito di un’organizzazione che, se
confermate, comporteranno una pena da espiare di una certa durata, circostanze
che, tenuto anche conto dell’atteggiamento processuale non del tutto
trasparente di __________, permettono di concludere che il pericolo di fuga
(intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è
presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ
1980 585); non si vede infatti cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta
la misura cautelare, dal rendersi irreperibile, ricordato inoltre che, come
evidenziato sopra, nel gennaio 2007 l’accusato ha contratto un matrimonio per
“interesse” con una cittadina spagnola (cfr. verb. PP 14.08.2007);
-
il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in
libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è
stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di
recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF
105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente
estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,
così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto
siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.
Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti
oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la
cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),
da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,
1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma,
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere
deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.)
concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,
1P.750/2004);
-
con riferimento a tale pericolo, evocato
dal magistrato inquirente nell’istanza di proroga, essendo dati altri motivi di
interesse pubblico, oltre che seri e concreti indizi di colpevolezza, ci si
potrebbe esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di
reiterazione, peraltro già ritenuto dato in sede di conferma dell’arresto;
-
in ogni caso, in considerazione del
periodo di estensione del reato, dei quantitativi trafficati, e della mancanza
di prospettive lavorative (domanda d’asilo respinta), nonché dei precedenti
(cfr. AI 8), appare sufficientemente concreto il rischio che, se messo in
libertà provvisoria, __________ possa riprendere a trafficare cocaina per far
fronte al proprio sostentamento;
-
resta da determinare se la proroga richiesta, sia rispettosa del
principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono
il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e
la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto
dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche
DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e
citazioni);
-
va ricordato che per la determinazione della durata del carcere
preventivo non è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche (ad esempio
presentazione di complementi istruttori e/o di un reclamo avverso un eventuale
decisione negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi dovessero
concretizzarsi, il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia necessario
e se vi siano le condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore proroga e
questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento;
-
in concreto, la proroga è stata richiesta per un periodo di due mesi: a
giudizio dello scrivente 1 mese appare sufficiente e proporzionato, tenuto anche
conto del fatto che la richiesta di complementi risale a circa 1 mese fa (7
dicembre 2007) e ritenuto che, comunque, il deposito atti è imminente (avendo
il Procuratore pubblico nel frattempo ricevuto il Rapporto d’inchiesta di
Polizia giudiziaria);
-
in particolare, una proroga del carcere preventivo di 1 mese è
rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione della gravità
dei reati ascritti a __________ - infrazione aggravata alla LStup che si è
protratta per un importante lasso di tempo ed ha interessato ingenti
quantitativi di cocaina, oltre a riciclaggio di denaro - e del conseguente
rischio di pena;
-
per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè
quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che
l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare
in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non
una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche
nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove
schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa
non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche
che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le
circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il
Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.
5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in
caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto
delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto
(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi
costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti
(DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti
abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della
detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005;
-
in concreto, se è vero che desta qualche perplessità la circostanza che ad
oggi il Procuratore pubblico non abbia ancora evaso la richiesta di complementi
istruttori formulata dalla difesa con scritto del 7 dicembre 2007, va tuttavia
considerato che l'inchiesta appare complessa e ramificata - viste le numerose persone
coinvolte a vari livelli e l’atteggiamento reticente di alcuni degli accusati,
fra cui lo stesso __________, ciò che ha reso necessario per gli inquirenti
l’esperimento di vari confronti, rispettivamente le ramificazioni anche in
altri Cantoni, con conseguente allungamento dei tempi dell’inchiesta -,
e che da un esame degli atti non emergono tempi morti di durata eccessiva o
comunque tali da mettere in discussione la legalità della detenzione, bensì
risulta che gli inquirenti non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma
hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di identificare le
altre persone coinvolte e l’ampiezza del traffico messo in atto;
-
le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta in
quanto tale non risulta lesiva del principio di celerità;
-
discende da quanto sopra che una proroga fino al 10 febbraio 2008
compreso, oltre che necessaria per la conclusione dell'inchiesta, è (ancora) rispettosa
dei principi di proporzionalità e celerità;
-
il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei
suoi incombenti;
-
in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la
carcerazione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al 10
febbraio 2008 (compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese
giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla
Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 cifra 1 e 2 LStup, 305bis CP, 95 ss., 102, 103, 280ss
e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato fino al 10 febbraio 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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