INC.2007.31803
Istanza di proroga del carcere preventivo
4 gennaio 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.31803
Data decisione, Autorità:
04.01.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.31803
Lugano
13 ottobre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 18 dicembre 2007 dal
Procuratore pubblico Nicola RESPINI
nei confronti di
__________
accusato di infrazione aggravata
subordinatamente semplice alla LStup., contravvenzione alla LStup e riciclaggio
di denaro;
viste le osservazioni 2 gennaio
2008 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
considerato
in fatto ed in
diritto
-
__________ é stato arrestato il 10 luglio 2007, nell’ambito
dell’inchiesta __________, con contestuale promozione dell’accusa per i reati
di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla LStup e contravvenzione
alla medesima legge: in particolare, egli è stato arrestato mentre stava per
ricevere da __________, anch’essa tratta in arresto e che fungeva da corriere,
un pacchetto contenente oltre gr. 300 di cocaina, lo stesso giorno è stata
arrestata anche __________, compagna di __________, e nel loro appartamento
sono stati sequestrati fr. 14'630.-- ed Euro 1'650.--, nonché tre ovuli di
cocaina e tutto il necessario per confezionare le bolas;
-
l’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo
stante l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di
pericolo di fuga, bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione/inquinamento
delle prove, nonché pericolo di recidiva;
-
successivamente, il 29 novembre 2007, l’accusa è stata estesa anche al
reato di riciclaggio di denaro;
-
__________, che sin dall’inizio dell’inchiesta ha cercato di minimizzare
le proprie responsabilità, ha dichiarato di aver venduto a far tempo dal maggio
2006 e fino al momento dell’arresto circa 265-345 grammi di cocaina e di averne acquistati ulteriori 100 grammi al momento dell’arresto, tuttavia
dagli atti, segnatamente dalle deposizioni dei correi e di acquirenti, emerge
un traffico di entità ben maggiore e per un periodo di tempo più lungo;
-
giova rilevare che, nell’ambito dell’inchiesta __________, oltre a __________
e __________ (nel frattempo scarcerata), sono state arrestate tra il 5 luglio
2007 e l’11 settembre 2007 altre 14 persone (la maggior parte delle quali
tuttora in detenzione preventiva);
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv.
2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga fino al
10 marzo 2008 (istanza 18 dicembre 2007), ritenuto che sussistono tuttora
necessità d’inchiesta (conclusione rapporto di Polizia giudiziaria, deposito
atti ed evasione di eventuali complementi istruttori), pericolo di collusione
ed inquinamento delle prove con le numerose persone coinvolte, alcune delle
quali non ancora identificate o ancora in libertà, nonché concreto pericolo di
fuga e di recidiva; la proroga richiesta, considerata la gravità dei reati ed
avuto riguardo alla presumibile pena, sarebbe rispettosa del principio di
proporzionalità;
-
in sede di osservazioni la difesa si rimette al prudente giudizio di
questo giudice;
-
l’istanza presentata dall’autorità competente ed entro un termine
ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è
ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente
ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della
difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti
per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione
preventiva;
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare
l'esistenza di gravi indizi per il reato di infrazione aggravata alla LStup in
capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati: basti qui ricordare che __________
è stato arrestato mentre stava per ricevere una consegna di cocaina (300 grammi) e che nel suo appartamento sono stati sequestrati ingenti importi di denaro, cocaina e
l’attrezzatura necessaria per confezionare bolas, che l’accusato nel corso del
verb. PP del 13 agosto 2007 - dopo avere nei precedenti verbali asserito di
aver venduto cocaina, per un quantitativo di circa 105 grammi a far tempo dal novembre 2006, sostanza vendutagli da __________, e che il giorno
dell’arresto avrebbe dovuto ricevere soli 100 grammi di cocaina (non 300 grammi) - , ha ammesso di aver iniziato a spacciare cocaina nel maggio
2006 per conto di __________ per il quale avrebbe venduto circa 200-300 grammi di cocaina da 0.8 gr. l’una (cfr. verb. PP 13.08.2007), viceversa egli ha continuato a
negare di aver agito in correità con __________, contrariamente a quanto
asserito sia da __________ che da __________; dopo il confronto con Tiziano
Vanola, uno dei suoi maggiori acquirenti, il quale ha dichiarato di aver
acquistato a far tempo dall’estate 2005 circa 2 kg di cocaina da __________, quest’ultimo ha ribadito la propria versione dei fatti (verb. pol.
3.10.2007 e verb. 6.12.2007 a confronto con __________), ricordato inoltre che
egli ha sottaciuto alla Polizia che nello stesso stabile in cui abitava __________
egli aveva a disposizione un ulteriore appartamento , dove la Polizia ha
sequestrato circa 40 grammi di cocaina, una bilancia elettronica, nonché
oggetti e valori appartenenti a __________, uno dei maggiori acquirenti, che li
aveva lasciati in pegno all’accusato;
-
dal profilo istruttorio giova evidenziare che a far tempo dalla
presentazione dell’istanza di proroga, al Procuratore pubblico, il quale
nell’istanza ha precisato che l’inchiesta è pressoché terminata essendo state
esperite le chiarificazioni dei verbali dell’accusato ed i confronti con __________,
__________ e __________, è pervenuto (il 21 dicembre 2007) il rapporto
d’inchiesta di Polizia giudiziaria, sicchè a breve si procederà al deposito degli
atti e successivamente, se del caso, all’evasione di eventuali complementi
istruttori che l’accusato dovesse richiedere;
-
inoltre, come rilevato del magistrato inquirente, sono tuttora dati
pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, in considerazione sia delle
numerose persone coinvolte, sia del fatto che non è ancora stato possibile
identificare e procedere all’arresto di __________, suo fornitore, nonché
sussiste il pericolo che l’accusato, visto anche il suo atteggiamento
reticente, possa, se messo in libertà provvisoria, prendere contatto con i
numerosi acquirenti al fine di ottenere una versione dei fatti a lui più
favorevole e/o ritrattazioni; del resto, non va trascurato che dagli atti
emergono elementi concreti per ritenere che ci si trovi confrontati con
un’organizzazione dedita al traffico e allo spaccio su larga scala di
stupefacenti, con persone in __________ e in __________, e che, secondo
costante giurisprudenza, il rischio di collusione può addirittura aumentare in
presenza di un accusato che abbia legami con un’organizzazione criminale con
membri ancora in libertà ed ancora da identificare (cfr. Rusca, Salmina, Verda,
commentario del CPP, n. 25 ad art. 95 CPP);
-
il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere
concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette
quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della
pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ”(…) elemento
"indiziante" importante che va considerato attentamente per la
valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci
si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della
reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna)
di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I presupposti
materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404;
DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ
1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF
14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il
carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
-
__________ è cittadino della __________, senza particolari legami
personali (ad eccezione di quello con __________ anch’essa arrestata
nell’ambito della medesima inchiesta) e professionali con la __________, la sua
domanda d’asilo è stata respinta (ancora nel corso del 2004), egli si trova
confrontato con imputazioni di sicura gravità, oltre che riciclaggio di denaro,
infrazione aggravata alla LStup, per una (a dir poco) preoccupante attività di
spaccio di cocaina esercitata nell’ambito di un’organizzazione che, se
confermate, comporteranno una pena di una certa gravità, circostanze che,
tenuto anche conto dell’atteggiamento processuale non proprio trasparente, permettono
di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a
presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102
Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585); non si vede infatti cosa
possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal rendersi
irreperibile;
-
il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in
libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è
stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di
recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF
105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente
estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,
così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto
siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.
Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti
oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la
cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),
da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,
1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma,
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale
carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di
reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004);
-
con riferimento a tale pericolo, evocato
dal magistrato inquirente nell’istanza di proroga, essendo dati altri motivi di
interesse pubblico, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, ci si
potrebbe esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di
reiterazione, peraltro già ritenuto dato in sede di conferma dell’arresto;
-
in ogni caso, in considerazione del
periodo di estensione del reato, dei quantitativi trafficati, e della mancanza
di prospettive lavorative (domanda d’asilo respinta), appare sufficientemente
concreto il rischio che, se messo in libertà provvisoria, __________ possa
riprendere a trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento;
-
resta da determinare se la proroga richiesta, sia rispettosa del
principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono
il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e
la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto
dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr.
anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e
citazioni);
-
va ricordato che per la determinazione della durata del carcere
preventivo non è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche (ad esempio
presentazione di complementi istruttori e/o di un reclamo avverso un eventuale
decisione negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi dovessero
concretizzarsi, il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia necessario
e se vi siano le condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore proroga e
questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento;
-
in concreto, la proroga è stata richiesta per un periodo di due mesi: a
giudizio dello scrivente 1 mese appare sufficiente e proporzionato, tenuto anche
conto del fatto che il deposito atti è imminente (avendo il Procuratore
pubblico nel frattempo ricevuto il Rapporto d’inchiesta di Polizia
giudiziaria);
-
in particolare, una proroga del carcere preventivo di 1 mese è
rispettosa del principio di proporzionalità, in considerazione della gravità
dei reati ascritti a __________ - infrazione aggravata alla LStup che si è
protratta per un importante lasso di tempo ed ha interessato ingenti
quantitativi di cocaina, oltre a riciclaggio di denaro - e del conseguente
rischio di pena, nonché del fatto che l’inchiesta, complessa - viste le numerose
persone coinvolte a vari livelli e l’atteggiamento reticente di alcuni degli
accusati, fra cui lo stesso __________, ciò che ha reso necessario per gli
inquirenti l’esperimento di vari confronti, rispettivamente le ramificazioni
anche in altri Cantoni, con conseguente allungamento dei tempi dell’inchiesta
-, è stata comunque condotta nel rispetto dei dettami dell’art. 102 cpv. 1 CPP,
rilevato inoltre che da un esame degli atti non emergono tempi morti tali da
mettere in discussione la legalità della detenzione, bensì risulta che gli
inquirenti non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma hanno provveduto
alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di identificare le altre persone
coinvolte e l’ampiezza del traffico messo in atto;
-
discende da quanto sopra che una proroga fino al 10 febbraio 2008
compreso, oltre che necessaria per la conclusione dell'inchiesta, è rispettosa
dei principi di proporzionalità e celerità;
-
il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei
suoi incombenti;
-
in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, il carcere preventivo
cui è astretto __________ è parzialmente accolto, nel senso che la carcerazione
preventiva è prorogata fino al 10 febbraio 2008 (compreso), con la presente
decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e contrario),
suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1
lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 cifra 1 e 2, 19a LStup, 305bis CP, 95 ss., 102, 103,
280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato fino al 10 febbraio 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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