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Decisione

INC.2007.33003

Proroga carcere preventivo

15 gennaio 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

7.

Ricordato che l’assenza di

opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo

giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se

si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva, nel caso in esame non

occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di

reato in capo a __________ per i fatti che gli sono imputati. Basti qui

ricordare che in sede di verbalizzazione, segnatamente nel verb. PP 31.08.2007,

l’accusato stesso non contesta la realizzazione dei seguenti reati a danno

della minorenne __________: ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze

pericolose per la salute - “Confermo che nel periodo giugno 2005/8.08.2006,

a __________ ho somministrato o messo a disposizione di __________ delle

sostanze alcoliche (birra, vino, rum, whiski) e della marijuana … dall’agosto

2006 al giorno del mio arresto, posso stimare che ciò sia avvenuto, mediamente,

una volta … che sapevo che somministrare/mettere a disposizione a minori di

anni 16 sostanze alcoliche e stupefacenti non era cosa lecita” -, coazione

- perlomeno per i fatti del 19.07.2007 “riconosco il reato di coazione per

la sera del 19.07.2007” -, atti sessuali tentati e consumati - fatti avvenuti

perlomeno dal 2006 -, pornografia - in relazione ad una cassetta raffigurante

scene con escrementi umani -, infrazione semplice e contravvenzione alla LStup.

Dichiarazioni confermate dall’accusato nei successivi verbali PP.

Giova inoltre rilevare che la

vittima, nel corso della propria audizione, ha fatto riferimento ad ulteriori

episodi costitutivi dei reati di coazione sessuale, violenza carnale e di atti

sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e che

l’accusato, preso atto di tali dichiarazioni, le ha contestate affermando di

non ricordare, e meglio, “non vi sono stati mai casi, perlomeno per quel che

ricordo, che ho fatto sesso vaginale o di altro tipo con __________ con lei non

consenziente. Mai mi ha detto di no o in altro modo me lo ha fatto capire … non

è mai capitato di aver fatto sesso con __________ con lei addormentata, ubriaca

o stonata così tanto da non poter capire che cosa stesse succedendo” (cfr.

verb. PP 31.08.2007). Dichiarazioni confermate da __________ nel corso

dei successivi verbali PP.

8.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti

a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit.,

no. 701a). Occorre che l'indagato, se

posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che

questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo

vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da

assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di

prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di

collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del

mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato

nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una

possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della

deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice

atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal

senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS

1999, § 68 no 13)”.

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di

inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria.

Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato

e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non

arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di

impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non

ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a

suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità

giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi

concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa

aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000

in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

9.

Come detto, a mente del

magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori dovendo

procedere ad una perizia medica sull’accusato, ad una nuova audizione della

vittima – nel corso della quale le verranno non soltanto poste le domande

indicate dalle parti, ma anche contestate le contrastanti versioni rese da __________

in relazione ai reati di cui agli art. 189 cpv. 1, 190 cpv. 1 e 191 CP - ,

inoltre per febbraio 2008 è prevista la consegna del rapporto di polizia

giudiziaria, non essendo peraltro escluso la presentazione di richieste di

ulteriori atti istruttori; la difesa nulla, come detto, nulla ha eccepito a

questo proposito, rimanendo silente.

Tenuto conto della tipologia dei

reati ipotizzati, è evidente la necessità di procedere con l’audizione della

vittima, e con quelle di eventuali ulteriori testi la cui audizione risultasse

necessario a seguito di quella di __________, con l’accusato in stato di

detenzione preventiva. La sussistenza, a questo stadio del procedimento, di un

pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è evidente, soprattutto

per quanto concerne la vittima, a maggior ragione se si considera che nella

perizia psichiatrica è stato riconosciuto un concreto rischio di recidiva. In

sostanza, l’audizione di __________ e quelle eventuali di ulteriori testimoni,

costituiscono passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere

preventivo cui è astretto l'istante, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca

della verità (anche a vantaggio dell'accusato stesso): in proposito esiste il

rischio concreto che __________, se messo in libertà

provvisoria, possa contattare la vittima e gli eventuali testimoni per ottenere

una ritrattazione, rispettivamente una versione dei fatti a lui più favorevole.

10.

Il pericolo di recidiva consiste

nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.

95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non

basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo

il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.

Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario

CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59).

La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto

d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui

assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da

sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,

1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma,

che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,

personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale

carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di

reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004).

Nel caso in esame il pericolo di

recidiva è dato e concreto; in particolare il __________ nel referto peritale

7.10.2007 ha concluso che "Tenuto conto della debolezza di fondo della

struttura della personalità con in modo particolare la difficoltà a gestire le

emozioni e a contenere le cariche aggressive, ritengo che il peritando presenti

un fondato pericolo di commettere nuovi reati (…) La probabilità che ciò

avvenga sale in maniera proporzionale alla intensità e al grado di instabilità

delle relazioni affettive. Il rischio di recidiva nei confronti della minorenne

__________ resta elevato visto l’attuale grado di coinvolgimento emotivo nella

relazione", ritenendo pure che la turba psichica è da considerarsi

di lunga durata specialmente se associata al consumo di sostanze psicoattive

che possono causare il mantenimento del disturbo” (cfr. perizia 7.10.2007 ad

3.1., 3.2. e 3.3.2., p. 13 e 14).

11.

Resta da determinare se una

proroga, rispettivamente quella richiesta, sia rispettosa del principio di

proporzionalità.

La proporzionalità deve essere

esaminata da angolature diverse.

Da un lato, occorre mettere in

relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della

fattispecie e la pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il

rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,

1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto si

constata che nel caso concreto il carcere preventivo sofferto (quasi 6 mesi)

non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono

comunque gravi e prevedono una pena edittale importante (già solo quelli

ammessi dall’accusato potrebbero comportare un suo deferimento alla Corte delle

Assise criminali). In ogni caso, la detenzione sin qui sofferta e quella ancora

da soffrire appare comunque inferiore a quella ipotizzabile in caso di

condanna.

Per quanto concerne il secondo

aspetto, va detto che l’inchiesta appare complessa in considerazione della

tipologia dei reati e sin qui condotta celermente, rilevato inoltre che da un

esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la

legalità della detenzione. Il principio di celerità appare dunque rispettato.

In conclusione, constatata

l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di

collusione/inquinamento delle prove e pericolo di recidiva, nonché rispetto dei

principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei

termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere

preventivo a cui è astretto __________ sino al 18 aprile 2008 compreso, con il

formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176

cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva,

quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del

tempo, rilevato comunque che il Procuratore pubblico ha garantito il proprio

impegno a chiudere precedentemente l’istruzione formale in assenza di richieste

di complementi istruttori dalle parti (cfr. istanza 3.01.2008 p. 5).

In conclusione, l'istanza è

accolta con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39

lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi

penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 136, 181, 187, 189, 190 e 191 CP, 19 cifra 1 e 19a LFStup.,

95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato fino al 18 aprile 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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