INC.2007.33003
Proroga carcere preventivo
15 gennaio 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.33003
Data decisione, Autorità:
15.01.2008, GIAR
Titolo:
Proroga carcere preventivo
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
INQUINAMENTO DELLE PROVE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95ss CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.33003
Lugano
6 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 3 gennaio 2008 dal
Procuratore pubblico Marco VILLA
nei confronti di
__________, attualmente detenuto c/o __________
patr. d’ufficio dall’avv. __________, __________
preso atto che la difesa non ha
presentato osservazioni;
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato arrestato il
20.7.2007 con contestuale promozione dell’accusa per i reati di
somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute, coazione,
atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale, violenza carnale, atti sessuali
con persone incapaci di discernimento o inette a resistere ed infrazione
semplice e contravvenzione alla LFStup, "fatti avvenuti perlomeno a __________
e a __________, nel periodo estate 2005/19.20.07.2007 a danno della minorenne __________
(8.08.1990) e per il consumo di stupefacenti dal luglio 2004, in particolare tenuto conto delle dichiarazioni della vittima nel suo verbale di
audizione del 20.07.2007” (cfr. inc. GIAR 2007.330.1, doc. 1).
L’arresto di __________ è stato
confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti presenti gravi
indizi di colpevolezza, necessità istruttorie, pericolo di
collusione/inquinamento delle prove nei confronti di terzi e della vittima e
pericolo di recidiva nei confronti della vittima (Inc. GIAR cit., doc. 4).
Nel prosieguo dell’inchiesta
l’accusa è stata estesa anche al reato di pornografia (cfr. AI 47, verb. PP
31.08.2007).
2.
Gli atti istruttori esperiti,
segnatamente le dichiarazioni della vittima e le ammissioni dello stesso
accusato, nonchè le deposizioni di testi, hanno gli atti istruttori esperiti a
far tempo dalla suddetta decisione hanno ulteriormente corroborato i gravi e
concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ perlomeno per i reati di
cui agli art. 136, 181, 187 cifra 1, 189 cpv. 1 e 197 cifra 3 CP, come pure
quelle di cui agli art. 19 cifra 1 e 19a LStup.
Per quanto riguarda la stadio del
procedimento giova rilevare quanto segue.
Al termine del verbale 2.11.2007
il Procuratore pubblico ha comunicato alle parti che nel corso della successiva
settimana avrebbero avuto l’accesso agli atti per una durata di 15 giorni
(prorogabile su richiesta delle parti), alla scadenza del quale sarebbe stato
fissato un ulteriore termine per presentare eventuali domande da porre a __________
nella seconda audizione e che tutte le domande delle parti ammesse dal
Procuratore pubblico, unitamente alle proprie, sarebbero state poi consegnate
al funzionario di Polizia delegato per predisporre l’audizione della minorenne
alla presenza delle parti, precisando nel contempo che “se le parti, ad
eventuale visione degli atti, volessero postulare l’assunzione di nuove prove
ad oggi non ancora raccolte sono pregate di indicarle affinché si possa
procedere in tal senso, sempre se ammesse e con riserva di reclamo al GIAR in
caso di loro rifiuto da parte del PP, prima del formale deposito atti”.
Il 5.11.2007 il Procuratore
pubblico ha ordinato il deposito degli atti “sin qui acquisiti” con scadenza
al 22.11.2007, termine poi prorogato, su richiesta del patrocinatore di parte
civile, al 3.12.2007. Le parti hanno visionato gli atti il 13.11.2007 (il
difensore dell’accusato) ed il 30.11.2007 (il difensore della parte civile).
Con scritto 30.11.2007 la difesa
dell’accusato ha chiesto l’allestimento di una perizia medica circa la
“questione della disfunzione vescicole con incontinenza urinaria dell’accusato”
al fine da stabilire se tale asserita patologia possa aver avuto degli effetti
sulla vita sessuale dell’accusato; con lettera 3.1.2008 il Procuratore pubblico
ha chiesto al __________ di sottoporre il caso ad un collega esperto
chiedendogli di rispondere a tre quesiti.
In data 21.12.2007 il magistrato
inquirente ha fissato alle parti un termine scadente l’11.1.2008 per
trasmettere le eventuali domande che è loro intenzione porre a __________ nel
corso della seconda audizione, riservata la facoltà di non accettarne alcune
poiché contrarie alla LAV.
3.
Approssimandosi il termine di
scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha
inoltrato istanza per una proroga fino al 18.4.2008 (istanza 3.1.2008), allo
scopo di poter evadere oggettivi bisogni istruttori, cioè perizia medica
dell’accusato (richiesta dalla difesa), seconda audizione della vittima
minorenne __________ (prevista per febbraio 2008), preparazione e stesura del
Rapporto di Polizia giudiziaria (prevista per febbraio 2008). Il Procuratore
pubblico evidenzia pure esistenza di manifesto pericolo di collusione/inquinamento
delle prove, non soltanto nei confronti della vittima, ma anche dei testi, ivi
compresi quelli che dovranno essere verbalizzati a dipendenza delle risultanze
della seconda audizione della minorenne, nonché di concreto pericolo di
recidiva, come peraltro attestato dalla perizia psichiatrica 7.10.2007
allestita dal __________. Da ultimo il magistrato inquirente afferma rispetto
del principio di proporzionalità, fermo restando il proprio impegno a chiudere
l’inchiesta precedentemente in assenza di richieste di complementi istruttori.
4.
La difesa non ha presentato
osservazioni entro il termine fissato da questo giudice.
Con scritto 11.1.2008 il
Procuratore pubblico ha comunicato a questo giudice che le parti hanno chiesto
ed ottenuto una proroga fino al 21.1.2008 per trasmettere le eventuali domande
che è loro intenzione porre a __________ nel corso della seconda audizione.
5.
L’istanza, presentata da autorità
competente prima del termine di scadenza della detenzione preventiva ex art.
102 cpv. 2 CPP (20.1.2008 compreso) e con tempi che hanno permesso il rispetto
del diritto di essere sentito dell'accusato e per esso del difensore (il quale
non se ne è comunque avvalso), è ricevibile.
6.
Fatti
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
7.
Ricordato che l’assenza di
opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo
giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se
si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva, nel caso in esame non
occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di
reato in capo a __________ per i fatti che gli sono imputati. Basti qui
ricordare che in sede di verbalizzazione, segnatamente nel verb. PP 31.08.2007,
l’accusato stesso non contesta la realizzazione dei seguenti reati a danno
della minorenne __________: ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze
pericolose per la salute - “Confermo che nel periodo giugno 2005/8.08.2006,
a __________ ho somministrato o messo a disposizione di __________ delle
sostanze alcoliche (birra, vino, rum, whiski) e della marijuana … dall’agosto
2006 al giorno del mio arresto, posso stimare che ciò sia avvenuto, mediamente,
una volta … che sapevo che somministrare/mettere a disposizione a minori di
anni 16 sostanze alcoliche e stupefacenti non era cosa lecita” -, coazione
- perlomeno per i fatti del 19.07.2007 “riconosco il reato di coazione per
la sera del 19.07.2007” -, atti sessuali tentati e consumati - fatti avvenuti
perlomeno dal 2006 -, pornografia - in relazione ad una cassetta raffigurante
scene con escrementi umani -, infrazione semplice e contravvenzione alla LStup.
Dichiarazioni confermate dall’accusato nei successivi verbali PP.
Giova inoltre rilevare che la
vittima, nel corso della propria audizione, ha fatto riferimento ad ulteriori
episodi costitutivi dei reati di coazione sessuale, violenza carnale e di atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere e che
l’accusato, preso atto di tali dichiarazioni, le ha contestate affermando di
non ricordare, e meglio, “non vi sono stati mai casi, perlomeno per quel che
ricordo, che ho fatto sesso vaginale o di altro tipo con __________ con lei non
consenziente. Mai mi ha detto di no o in altro modo me lo ha fatto capire … non
è mai capitato di aver fatto sesso con __________ con lei addormentata, ubriaca
o stonata così tanto da non poter capire che cosa stesse succedendo” (cfr.
verb. PP 31.08.2007). Dichiarazioni confermate da __________ nel corso
dei successivi verbali PP.
8.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti
a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit.,
no. 701a). Occorre che l'indagato, se
posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che
questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo
vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da
assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di
prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di
collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del
mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato
nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una
possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della
deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice
atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal
senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS
1999, § 68 no 13)”.
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di
inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria.
Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato
e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non
arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di
impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non
ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a
suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità
giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi
concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa
aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000
in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
9.
Come detto, a mente del
magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori dovendo
procedere ad una perizia medica sull’accusato, ad una nuova audizione della
vittima – nel corso della quale le verranno non soltanto poste le domande
indicate dalle parti, ma anche contestate le contrastanti versioni rese da __________
in relazione ai reati di cui agli art. 189 cpv. 1, 190 cpv. 1 e 191 CP - ,
inoltre per febbraio 2008 è prevista la consegna del rapporto di polizia
giudiziaria, non essendo peraltro escluso la presentazione di richieste di
ulteriori atti istruttori; la difesa nulla, come detto, nulla ha eccepito a
questo proposito, rimanendo silente.
Tenuto conto della tipologia dei
reati ipotizzati, è evidente la necessità di procedere con l’audizione della
vittima, e con quelle di eventuali ulteriori testi la cui audizione risultasse
necessario a seguito di quella di __________, con l’accusato in stato di
detenzione preventiva. La sussistenza, a questo stadio del procedimento, di un
pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è evidente, soprattutto
per quanto concerne la vittima, a maggior ragione se si considera che nella
perizia psichiatrica è stato riconosciuto un concreto rischio di recidiva. In
sostanza, l’audizione di __________ e quelle eventuali di ulteriori testimoni,
costituiscono passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere
preventivo cui è astretto l'istante, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca
della verità (anche a vantaggio dell'accusato stesso): in proposito esiste il
rischio concreto che __________, se messo in libertà
provvisoria, possa contattare la vittima e gli eventuali testimoni per ottenere
una ritrattazione, rispettivamente una versione dei fatti a lui più favorevole.
10.
Il pericolo di recidiva consiste
nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.
95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non
basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo
il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.
Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario
CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59).
La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto
d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui
assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da
sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,
1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma,
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale
carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di
reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004).
Nel caso in esame il pericolo di
recidiva è dato e concreto; in particolare il __________ nel referto peritale
7.10.2007 ha concluso che "Tenuto conto della debolezza di fondo della
struttura della personalità con in modo particolare la difficoltà a gestire le
emozioni e a contenere le cariche aggressive, ritengo che il peritando presenti
un fondato pericolo di commettere nuovi reati (…) La probabilità che ciò
avvenga sale in maniera proporzionale alla intensità e al grado di instabilità
delle relazioni affettive. Il rischio di recidiva nei confronti della minorenne
__________ resta elevato visto l’attuale grado di coinvolgimento emotivo nella
relazione", ritenendo pure che la turba psichica è da considerarsi
di lunga durata specialmente se associata al consumo di sostanze psicoattive
che possono causare il mantenimento del disturbo” (cfr. perizia 7.10.2007 ad
3.1., 3.2. e 3.3.2., p. 13 e 14).
11.
Resta da determinare se una
proroga, rispettivamente quella richiesta, sia rispettosa del principio di
proporzionalità.
La proporzionalità deve essere
esaminata da angolature diverse.
Da un lato, occorre mettere in
relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della
fattispecie e la pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il
rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,
1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto si
constata che nel caso concreto il carcere preventivo sofferto (quasi 6 mesi)
non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono
comunque gravi e prevedono una pena edittale importante (già solo quelli
ammessi dall’accusato potrebbero comportare un suo deferimento alla Corte delle
Assise criminali). In ogni caso, la detenzione sin qui sofferta e quella ancora
da soffrire appare comunque inferiore a quella ipotizzabile in caso di
condanna.
Per quanto concerne il secondo
aspetto, va detto che l’inchiesta appare complessa in considerazione della
tipologia dei reati e sin qui condotta celermente, rilevato inoltre che da un
esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la
legalità della detenzione. Il principio di celerità appare dunque rispettato.
In conclusione, constatata
l'esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di
collusione/inquinamento delle prove e pericolo di recidiva, nonché rispetto dei
principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei
termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere
preventivo a cui è astretto __________ sino al 18 aprile 2008 compreso, con il
formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176
cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva,
quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del
tempo, rilevato comunque che il Procuratore pubblico ha garantito il proprio
impegno a chiudere precedentemente l’istruzione formale in assenza di richieste
di complementi istruttori dalle parti (cfr. istanza 3.01.2008 p. 5).
In conclusione, l'istanza è
accolta con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39
lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi
penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 136, 181, 187, 189, 190 e 191 CP, 19 cifra 1 e 19a LFStup.,
95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato fino al 18 aprile 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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