INC.2007.34103
Istanza di proroga del carcere preventivo
24 gennaio 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.34103
Data decisione, Autorità:
24.01.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.34103
Lugano
24 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga della
carcerazione preventiva presentata il 14 gennaio 2008 dal
Procuratore pubblico Nicola RESPINI
nei confronti di
__________
preso atto delle le osservazioni
22 gennaio 2008 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
considerato,
in fatto ed in
diritto
-
__________ é stato arrestato il 1.06.2007 a __________ in esecuzione
dell’ordine di arresto internazionale 31.1.2007 ed estradato in __________ il
30.07.2007: egli è accusato di ripetuto furto aggravato consumato e tentato,
ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e furto d’uso, fatti
avvenuti a far tempo dal settembre 2006;
-
l’arresto è stato confermato da questo giudice il 31.07.2007 essendo
dati, oltre che seri e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga,
bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione di inquinamento delle prove,
nonché pericolo di recidiva;
-
successivamente, al termine del verbale 30.8.2007, il Procuratore
pubblico ha esteso l’accusa anche per il reato di ricettazione;
-
__________, dopo un’iniziale reticenza, ha parzialmente ammesso i furti
contestatigli, ma in minima parte;
-
il 4.9.2007 è stato arrestato __________, che pure ha commesso furti in __________
in correità con __________;
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv.
2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga fino al
29.2.2008 (istanza 14.01.2008), ritenuto che sussistono tuttora necessità
d’inchiesta (interrogatorio a confronto con __________, già fissato per il
17.1.2008, deposito atti ed evasione di eventuali complementi istruttori),
pericolo di collusione ed inquinamento delle prove in relazione alle altre
persone coinvolte, segnatamente __________, non ancora identificato ed ancora a
piede libero, nonché concreto pericolo di fuga e di recidiva; la proroga
richiesta, considerata la gravità dei reati ed avuto riguardo alla presumibile
pena, sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità;
-
con scritto 17.1.2008 il Procuratore pubblico ha comunicato che
l’audizione a confronto di __________ con __________ è stata posticipata al
21.1.2008;
-
in sede di osservazioni la difesa non si oppone alla proroga della
carcerazione preventiva;
-
l’istanza presentata dall’autorità competente ed entro un termine
ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è
ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente
ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi
con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la
restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle
indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
l’assenza di opposizione da parte della difesa alla richiesta di proroga
non esenta questo giudice da una verifica dell’esistenza dei presupposti per il
mantenimento (se si preferisce: la proroga) della detenzione preventiva;
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare
l'esistenza di gravi indizi in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati,
esistenza peraltro neppure contestata dalla difesa: basti qui ricordare che dal
rapporto di polizia giudiziaria 3.1.2008 emergono elementi concreti per
ritenere che __________, nel periodo 10.9.2006-1.1.2007, in cinque distinte
incursioni in __________ abbia commesso almeno 72 furti, tentati o consumati,
in correità, in parte con tale __________ ed in parte con __________ e __________,
nonché 4 furti d’uso nei cantoni __________ e __________, con refurtiva
complessiva di fr. 151'020.95 e danni per fr. 16'070.--; l’accusato, dopo
un’iniziale reticenza, ha parzialmente ammesso i furti contestatigli, e meglio,
ha ammesso di aver commesso 23 dei 38 furti addebitatigli per il periodo
10/17.9.2006 in correità con __________, mentre ha contestato tutti i furti
commessi nel periodo 7/9.3.2007, come pure quelli commessi nel periodo
25.3/4.4.2007 in correità con __________ e __________ - ciò malgrado la chiara
chiamata in correità formulata da quest’ultimo che ha pure portato alle
ammissioni di __________, che comunque si è rifiutato di fare il nome degli
altri correi -, nonché ha negato di essere implicato nei due furti avvenuti nel
periodo 13.5/1.1.2007 a __________ (cfr. da ultimo verb. PP 10.1.2008 e
21.1.2008); in ogni caso, per quanto concerne i furti da lui contestati, seri e
concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ emergono, oltre che
dalle dichiarazioni di __________ e __________, anche da riscontri oggettivi
(impronte e tracce biologiche) e dalle risultanze dei controlli telefonici
messi in atto, che attestano la presenza dell’accusato nei luoghi e nei tempi
in cui sono avvenuti i furti;
-
dal profilo istruttorio giova evidenziare che, avendo il Procuratore
pubblico proceduto in data 21.1.2008 all’audizione a confronto di __________
con __________, l’inchiesta è sostanzialmente conclusa ed il magistrato
inquirente è in procinto di ordinare il deposito degli atti, fatta salva la
presentazione di eventuali complementi istruttori;
-
come rilevato del magistrato inquirente, sono tuttora dati pericolo di
collusione ed inquinamento delle prove, nei confronti delle altre persone
coinvolte e, segnatamente del correo __________, non ancora identificato e
tuttora a piede libero;
-
il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve
essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si
ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della
pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ”(…) elemento
"indiziante" importante che va considerato attentamente per la
valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci
si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale
condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I
presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF
106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ
1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF
14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il
carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
-
nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per
accertarne l'esistenza: l’accusato è cittadino __________, senza alcun legame
(né famigliare, né professionale) con la __________, Paese in cui veniva
unicamente per commettere furti, inoltre il suo comportamento processuale,
indica un atteggiamento che non può certo essere definito trasparente e collaborativo,
legittimo in capo ad un accusato, ma che non esenta da valutazione per la
verifica del rischio di fuga; in conclusione, è concreto il pericolo che __________,
se posto in libertà provvisoria, si renda irreperibile, nella concreta
prospettiva di una grave sanzione penale;
-
il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in
libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è
stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di
recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF
105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente
estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,
così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto
siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,
pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La
gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto
d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui
assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da
sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,
1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma,
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale
carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di
reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004);
-
nel caso in esame il pericolo di recidiva
è dato e concreto, in considerazione dei precedenti specifici dell’accusato non
soltanto in __________ – sentenza 19.8.1999 con la quale la Corte delle Assise
correzionali lo ha condannato a sei mesi di detenzione per ripetuto furto, AI 6
e 59 -, ma anche in __________ (sentenze 2001 e 2004, AI 60) e __________
(sentenza del 2001, AI 74), nonché della ripetitività nella commissione dei
reati per un lungo periodo di tempo;
-
resta da determinare se la proroga richiesta, sia rispettosa del
principio di proporzionalità;
-
la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da
angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del
carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena
presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di
celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.
383 e citazioni; art. 102 CPP);
-
in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il
carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso
di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di
proporzionalità: considerata la gravità delle accuse ripetuto furto aggravato
(almeno 72 furti, tentati consumati, oltre a 4 furti d’uso nel periodo dal
settembre 2006 al 1° giugno 2007 commessi in cinque distinte incursioni in __________)
e la detenzione sin qui sofferta e quella ancora da soffrire (poco più di un
mese) appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna,
considerati anche i precedenti specifici;
-
per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè
quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che
l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare
in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non
una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche
nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove
schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa
non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche
che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le
circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il
Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.
5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in
caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto
delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto
(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi
costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti
(DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti
abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della
detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);
-
in concreto, l'inchiesta appare complessa, visti i numerosi furti
commessi ed il coinvolgimento di più persone (__________e __________), e
l’atteggiamento reticente dell’accusato, che ha senz’altro contribuito a
complicare l’inchiesta, nonché ritenute le ramificazioni anche nel __________
(ciò che ha comportato il trasferimento in tale cantone dell’accusato per un
certo periodo); gli inquirenti hanno comunque proceduto con celerità - da un
esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la
legalità della detenzione - e non si sono limitati ad interrogare l’accusato ed
i correi, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi;
-
le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta in
quanto tale è rispettosa del principio di celerità, ritenuto anche che è ormai
imminente il deposito degli atti;
-
discende da quanto sopra che una proroga fino al 29 febbraio 2008
compreso, oltre che necessaria per la conclusione dell'inchiesta, è (ancora)
rispettosa dei principi di proporzionalità e celerità;
-
il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei
suoi incombenti, così come avvenuto sino ad ora;
-
in conclusione, l'istanza è accolta, il carcere preventivo cui è
astretto __________ è prorogato fino al 29 febbraio 2008 (compreso), con la
presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e
contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.
284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 139, 144, 160, 186 CP, 94 LCStr, 95 ss., 102, 103, 280ss
e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato fino al 29 febbraio 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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