Lexipedia

Decisione

INC.2007.34103

Istanza di proroga del carcere preventivo

24 gennaio 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente

ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi

con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la

restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle

indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

l’assenza di opposizione da parte della difesa alla richiesta di proroga

non esenta questo giudice da una verifica dell’esistenza dei presupposti per il

mantenimento (se si preferisce: la proroga) della detenzione preventiva;

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare

l'esistenza di gravi indizi in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati,

esistenza peraltro neppure contestata dalla difesa: basti qui ricordare che dal

rapporto di polizia giudiziaria 3.1.2008 emergono elementi concreti per

ritenere che __________, nel periodo 10.9.2006-1.1.2007, in cinque distinte

incursioni in __________ abbia commesso almeno 72 furti, tentati o consumati,

in correità, in parte con tale __________ ed in parte con __________ e __________,

nonché 4 furti d’uso nei cantoni __________ e __________, con refurtiva

complessiva di fr. 151'020.95 e danni per fr. 16'070.--; l’accusato, dopo

un’iniziale reticenza, ha parzialmente ammesso i furti contestatigli, e meglio,

ha ammesso di aver commesso 23 dei 38 furti addebitatigli per il periodo

10/17.9.2006 in correità con __________, mentre ha contestato tutti i furti

commessi nel periodo 7/9.3.2007, come pure quelli commessi nel periodo

25.3/4.4.2007 in correità con __________ e __________ - ciò malgrado la chiara

chiamata in correità formulata da quest’ultimo che ha pure portato alle

ammissioni di __________, che comunque si è rifiutato di fare il nome degli

altri correi -, nonché ha negato di essere implicato nei due furti avvenuti nel

periodo 13.5/1.1.2007 a __________ (cfr. da ultimo verb. PP 10.1.2008 e

21.1.2008); in ogni caso, per quanto concerne i furti da lui contestati, seri e

concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ emergono, oltre che

dalle dichiarazioni di __________ e __________, anche da riscontri oggettivi

(impronte e tracce biologiche) e dalle risultanze dei controlli telefonici

messi in atto, che attestano la presenza dell’accusato nei luoghi e nei tempi

in cui sono avvenuti i furti;

-

dal profilo istruttorio giova evidenziare che, avendo il Procuratore

pubblico proceduto in data 21.1.2008 all’audizione a confronto di __________

con __________, l’inchiesta è sostanzialmente conclusa ed il magistrato

inquirente è in procinto di ordinare il deposito degli atti, fatta salva la

presentazione di eventuali complementi istruttori;

-

come rilevato del magistrato inquirente, sono tuttora dati pericolo di

collusione ed inquinamento delle prove, nei confronti delle altre persone

coinvolte e, segnatamente del correo __________, non ancora identificato e

tuttora a piede libero;

-

il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve

essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si

ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa

verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della

pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ”(…) elemento

"indiziante" importante che va considerato attentamente per la

valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci

si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale

condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I

presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF

106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ

1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF

14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la

carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il

carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la

professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);

-

nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per

accertarne l'esistenza: l’accusato è cittadino __________, senza alcun legame

(né famigliare, né professionale) con la __________, Paese in cui veniva

unicamente per commettere furti, inoltre il suo comportamento processuale,

indica un atteggiamento che non può certo essere definito trasparente e collaborativo,

legittimo in capo ad un accusato, ma che non esenta da valutazione per la

verifica del rischio di fuga; in conclusione, è concreto il pericolo che __________,

se posto in libertà provvisoria, si renda irreperibile, nella concreta

prospettiva di una grave sanzione penale;

-

il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in

libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è

stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di

recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF

105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente

estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,

così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto

siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,

pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La

gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto

d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui

assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da

sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,

1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma,

che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,

personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale

carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di

reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004);

-

nel caso in esame il pericolo di recidiva

è dato e concreto, in considerazione dei precedenti specifici dell’accusato non

soltanto in __________ – sentenza 19.8.1999 con la quale la Corte delle Assise

correzionali lo ha condannato a sei mesi di detenzione per ripetuto furto, AI 6

e 59 -, ma anche in __________ (sentenze 2001 e 2004, AI 60) e __________

(sentenza del 2001, AI 74), nonché della ripetitività nella commissione dei

reati per un lungo periodo di tempo;

-

resta da determinare se la proroga richiesta, sia rispettosa del

principio di proporzionalità;

-

la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da

angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del

carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena

presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.

383 e citazioni; art. 102 CPP);

-

in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il

carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso

di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: considerata la gravità delle accuse ripetuto furto aggravato

(almeno 72 furti, tentati consumati, oltre a 4 furti d’uso nel periodo dal

settembre 2006 al 1° giugno 2007 commessi in cinque distinte incursioni in __________)

e la detenzione sin qui sofferta e quella ancora da soffrire (poco più di un

mese) appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna,

considerati anche i precedenti specifici;

-

per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè

quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che

l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare

in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non

una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche

nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove

schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa

non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche

che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le

circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il

Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.

5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in

caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto

delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto

(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi

costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti

(DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti

abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della

detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);

-

in concreto, l'inchiesta appare complessa, visti i numerosi furti

commessi ed il coinvolgimento di più persone (__________e __________), e

l’atteggiamento reticente dell’accusato, che ha senz’altro contribuito a

complicare l’inchiesta, nonché ritenute le ramificazioni anche nel __________

(ciò che ha comportato il trasferimento in tale cantone dell’accusato per un

certo periodo); gli inquirenti hanno comunque proceduto con celerità - da un

esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in discussione la

legalità della detenzione - e non si sono limitati ad interrogare l’accusato ed

i correi, ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi;

-

le suddette circostanze permettono di concludere che l'inchiesta in

quanto tale è rispettosa del principio di celerità, ritenuto anche che è ormai

imminente il deposito degli atti;

-

discende da quanto sopra che una proroga fino al 29 febbraio 2008

compreso, oltre che necessaria per la conclusione dell'inchiesta, è (ancora)

rispettosa dei principi di proporzionalità e celerità;

-

il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei

suoi incombenti, così come avvenuto sino ad ora;

-

in conclusione, l'istanza è accolta, il carcere preventivo cui è

astretto __________ è prorogato fino al 29 febbraio 2008 (compreso), con la

presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e

contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.

284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 139, 144, 160, 186 CP, 94 LCStr, 95 ss., 102, 103, 280ss

e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato fino al 29 febbraio 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster