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Decisione

INC.2007.34701

Esame atti

20 settembre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

3.

Nel corso della procedura, il

patrocinatore della denunciata ha comunicato di opporsi a che terzi vengano a

conoscenza degli atti, in particolare di quelli contenenti informazioni riservate

(AI 15 e AI 28). Per parte loro, le denuncianti hanno chiesto di averne libero

accesso al fine di “prendere posizione sulle risultanze della procedura

civile” (AI 37).

Mediante la decisione qui

impugnata, il magistrato inquirente ha concesso “completo accesso agli atti”

alle parti, escludendo la fotocopiatura della documentazione bancaria

riconducibile alla denunciata.

Dopo aver indicato la denuncia,

la perquisizione e le successive richieste formulate all’istituto di credito,

l’audizione del funzionario di banca, l’acquisizione dell’incarto civile,

l’opposizione di __________ all’accesso agli atti (a suo dire non motivata), il

magistrato inquirente motiva la decisione con riferimento all’art. 79 cpv. 2

CPP, affermando che non sussistono più esigenze d’inchiesta (per mantenere la

limitazione), che la richiesta delle parti civili non configura un abuso nel

senso di una strumentalizzazione del procedimento penale a fini civili e che il

materiale acquisito è “utile ai fini penali per chiarire circostanze già

esaminate in sede civile” in quanto permetterebbe (in particolare quanto

acquisito dalla sede civile e l’interrogatorio del funzionario di banca) di

inquadrare la fattispecie con riferimento all’ipotesi di falsità documenti,

rispettivamente (la documentazione bancaria in generale) per verificare quanto

ipotizzato in denuncia.

Da ultimo, sempre secondo il

magistrato inquirente, il divieto di fotocopiare la documentazione bancaria

permetterebbe di scongiurare eventuali abusi.

4.

Mediante il presente reclamo, __________

chiede l’annullamento della decisione di concessione dell’accesso integrale

agli atti.

La reclamante contesta che le

denuncianti possano essere considerate parti civili; a suo dire il

trasferimento, che le denuncianti hanno segnalato come illecito e costitutivo

di reato é stato dichiarato lecito dal giudice civile, quindi non lesivo di

legittimi interessi delle denuncianti che non possono essere considerate lese

(ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CPP). Non modifica, sempre a dire della reclamante,

la conclusione di cui sopra l’eventuale falsità, in quanto retrodatato,

dell’ordine di bonifico scritto (al cui accesso, comunque, la reclamante non si

oppone, previo occultamento del numero di conto) in quanto ininfluente, sempre

in base alla sentenza civile, per la determinazione della legittimità del

trasferimento.

In virtù di quanto sopra,

l’accesso indiscriminato agli atti (ed in particolare alla documentazione

bancaria di pertinenza della denunciata) concesso alle denuncianti ed all’altro

indagato sarebbe privo di interesse giuridico e, nel contempo, lesivo di

legittimi e preponderanti interessi della denunciata.

5.

Con le sue osservazioni, il

magistrato inquirente ribadisce che l’incarto non è ancora stato messo a

disposizione di alcuno e si trova allo stadio delle informazioni preliminari,

ancorché a livello avanzato. Da quest’ultima considerazione fa discendere che i

diritti delle parti debbono essere trattati come se ci si trovasse allo stadio

dell’istruttoria formale.

Inoltre, sempre secondo l’inquirente,

l’accesso agli atti è giustificato anche nella prospettiva di una decisione sul

merito (recte: decisione che pone fine alle informazioni preliminari ex art.

184 CPP) in quanto la parte civile avrebbe diritto di impugnare l’eventuale

decreto di non luogo e, per farlo, di accedere agli atti. Da ultimo, e sempre

secondo l’inquirente, la reclamante avendo già trasmesso un documento alle

parti civili né avrebbe riconosciuto i diritti in tal senso, diritti che non

può limitare a sua discrezione.

In conclusione chiede la conferma

della decisione impugnata.

6.

__________ e __________ postulano

respingimento del reclamo.

Dopo un lungo e dettagliato

esposto dei fatti, dell’iter procedurale e dei principi in materia di accesso

agli atti (per la parte civile), le osservanti respingono le asserzioni della

reclamante circa l’assenza dei requisiti di parte lesa e civile. Affermano, da

un lato che con la morte del titolare gli averi in conto sarebbero divenuti,

per legge, di loro spettanza ed il trasferimento, concretizzatosi

successivamente, sospetto, dall’altro che la sentenza del giudice civile

(definita frettolosa e silente sulla compilazione retrodatata di un ordine in

bianco) non è in alcun caso opponibile all’autorità penale che deve, comunque,

verificare anche altre circostanze al fine di giungere a conclusioni proprie e

la parte civile (alle quali la sentenza civile sarebbe ancor meno opponibile,

non essendo parti alla relativa procedura) ha diritto di verificare se vi sono

gli estremi per procedere penalmente.

Inoltre, le denuncianti

sostengono che l’accesso agli atti non costituisce ingerenza nella sfera

privata (della denunciante) neppure per quanto concerne il conto bancario

beneficiato dell’importo oggetto di denuncia perché da un lato si tratterebbe

di denaro di loro (delle denuncianti) pertinenza “scivolato” sul conto della

denunciata, dall’altro perché il numero e la denominazione del conto è già

nota.

7.

Il reclamo, presentato

tempestivamente da persona definita indagata (AI 2), nonché sequestrataria di

parte degli atti e destinataria della decisione, è ricevibile in ordine.

Privo di pregio, in punto a

ricevibilità del reclamo, l’argomento avanzato dal magistrato inquirente circa

la carenza di motivazione dell’opposizione all’accesso (Osservazioni PP, pag.

1). A prescindere dal fatto che non si vede come possa motivare ulteriormente

una persona denunciata, sequestrataria di documenti e alla quale le ipotesi di

reato neppure sono state contestate, è comunque compito del magistrato

inquirente (in qualsiasi fase del procedimento) aver cura che le parti non

accedano ad atti cui non hanno diritto (se si preferisce, in relazione ai quali

il loro diritto non ha ragione di essere esercitato).

8.

a)

Di principio, in quanto parte

processuale, anche la parte civile beneficia del diritto di accesso agli atti,

espressione del diritto di essere sentiti garantito dagli art. 29 cpv. 2 e 32

cpv. 2 Cost.fed..

Ai sensi dell’art. 79 cpv. 2 CPP,

la parte civile può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne

copia, ove necessario all’esercizio dei suoi diritti, salvo contrarie esigenze

d’inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi.

Come per l'accusato ed il suo

difensore, quindi, anche il diritto della parte civile di accedere agli atti

del procedimento non è assoluto.

In primo luogo, come tutte le

prerogative processuali che le competono, anche l'accesso all'incarto penale

deve essere limitato agli atti concernenti il reato che l'ha danneggiata (“l'accesso

agli atti della parte civile deve, se del caso, essere limitato a quelli che

permettono di sostanziare colpevolezza, rispettivamente risarcimento, per i

fatti che la vedono direttamente danneggiata (artt. 69 e 251 cpv. 3 CPP)”

GIAR 13 ottobre 2004, 517.2004.1; si veda anche l’art. 79 CPP); la parte civile

sarà perciò esclusa, per esempio, dalla consultazione di atti che non

concernono il reato che l'ha danneggiata o che, pur riferendosi a questo reato,

non hanno relazione né con l'accertamento della colpevolezza né con il

risarcimento.

In secondo luogo, il diritto di

consultare l'incarto e di estrarne copie può essere limitato sia per prevalenti

necessità d'inchiesta (pericolo d'inquinamento delle prove o di collusione),

sia qualora sussistano preminenti e contrari interessi dell'accusato o di

terzi. Quest’ultima riserva (non presente nelle norme che concernono

l’accusato) vuole parare all'indebito uso del procedimento penale per ottenere

accesso a notizie (altrimenti inaccessibili) da eventualmente usare in altra

sede (“L’accesso agli atti nonché l’estrazione di fotocopie possono essere

preclusi o ulteriormente limitati a salvaguardia di “interessi preminenti

dell’accusato o di terzi”. Già si è fatto cenno al caso del sequestratario

estraneo al procedimento penale, che chiede al magistrato inquirente di vietare

l’accesso agli atti alla parte civile. A maggior ragione degni di tutela sono

gli interessi dell’accusato. In particolare l’accresciuta possibilità di

restrizione del diritto di accesso agli atti della parte civile vuole prevenire

quei casi in cui sussista fondato motivo di temere che di tale facoltà possa

essere fatto abuso, segnatamente che il vero interesse sia di utilizzare le

informazioni acquisite in altra sede, civile o privata, ma comunque al di fuori

della procedura penale in oggetto” L. Marazzi, Il GIAR, l’arbitro nel

processo penale, ed. dalla Commissione ticinese per la formazione permanente

dei giuristi, Lugano 2001).

b)

Il fatto che giurisprudenza e

dottrina abbiano già precisato che il diritto di accedere agli esplica i suoi

effetti già in sede di informazioni preliminari, sia per l’indagato che per la

parte civile (REP 1996 n. 106; REP 1995 n. 92; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro

nel processo penale, 2001 p. 43), non significa automatico diritto ad un accesso

integrale e/o indiscriminato (sui motivi sostanziali delle determinazioni

dottrinali e giurisprudenziali si veda L. Marazzi, op. cit. pagg. da 10 a 15 e 41).

Certo, più l'inchiesta avanza più

diventa difficile porre limitazioni all'accesso agli atti (o di modalità

d'accesso, pur distinguendo le due cose in relazione agli effetti concreti)

senza violare diritti sostanziali delle parti al procedimento, nel contempo

però, e quasi per contrasto, laddove ancora non sono stati individuati

sufficienti indizi di reato per promuovere l'accusa contro una determinata

persona (art. 178 CPP) molto più peso va dato agli interessi di terzi (tra i

quali l’indagato), prima di concedere accesso agli atti alle (eventuali) parti

civili. Ciò, sia per prevenire strumentalizzazioni della procedura penale per

fini, civili o privati, estranei agli scopi dell'azione penale stessa (L.

Marazzi, op. cit., ibidem; DTF 26.3.1999 in re P.;6P.29/1999; GIAR ), sia per

evitare che le parti abbiano accesso ad atti (di pertinenza di terzi) grazie ad

un procedimento penale che si riveli privo di fondamento.

9.

Nel caso in esame, tutto sembra

indicare che ci si trovi proprio (e ancora) in una situazione come quella

descritta alla lettera b. del considerando precedente.

Le informazioni preliminari sono

state avviate nel giugno 2006 al fine di verificare le ipotesi di reato di cui

agli artt. 146 e 251 CPP (e ogni altro di cui risultassero gli estremi) in

relazione a determinati fatti, ancorché in parte (ovviamente) solo ipotizzati,

segnalati dalle denuncianti (AI 1). L’ultimo elemento probatorio è stato

annesso agli atti il 6 marzo 2007; gli atti successivi, acquisiti all’incarto,

non concernono elementi probatori, bensì questioni “gestionali” o istanze della

parti. La denunciata e, secondo l’AI 2, indagata, non è stata sentita; le

risultanze delle informazioni preliminari, se si preferisce i fatti e le

relative ipotesi di reato oggetto (o ancora oggetto) del procedimento, non le

sono state formalmente contestate/prospettate.

Le informazioni preliminari sono

dichiarate ancora in corso (ancorché l’ apparente stallo dal 6 marzo 2007

poteva indurre a ritenerle concluse a quel momento) sebbene, a dire del

magistrato inquirente, in fase conclusiva.

Sia come sia ([anche se l’accesso

agli atti può essere concesso già in nella fase delle indagini preliminari,

l’obbligo di limitare la durata delle informazioni preliminari rimane tale e

non per semplici motivi formali, bensì ai fini di creare una situazione

giuridica chiara, premessa indispensabile affinché le parti possano

correttamente, e con cognizione di causa, esercitare i loro diritti e, se del

caso, le autorità di reclamo o ricorso determinarsi in merito; cfr. in

proposito REP 1995 n. 92; REP 1998 n. 109), da quanto sopra esposto non si può

che desumere che al momento attuale il magistrato inquirente non ha ancora

individuato sufficienti indizi di reato per promuovere l'accusa contro la

denunciata e qui reclamante (invero, neppure per procedere ad una sua

audizione). Nel contempo, tuttavia, neppure indica in modo chiaro (e tenuto

conto degli elementi già raccolti) a quale fine le informazioni preliminari

sono ancora in corso, rispettivamente mediante quali accertamenti intenda

proseguirle (e/o concluderle).

Questa conclusione non è

inficiata dal contenuto della decisione qui impugnata che in merito alle

ipotesi di reato al vaglio (ed agli elementi di fatto e di diritto che le

fondano), rispettivamente sul seguito e l’oggetto della prosecuzione delle

indagini preliminari, è quantomeno generica, limitandosi ad affermare che il

materiale raccolto è di utilità al magistrato inquirente ai fini penali e/o per

determinare la posizione processuale della denunciata (ma, visto quanto appena

detto, di fatto, non – o non ancora- utilizzato dal magistrato inquirente) e

che la falsità dell’ordine di bonifico è (genericamente) “all’esame”.

Questa situazione processuale,

oltre ad imporre un maggior riguardo a favore degli interessi di terzi (tra i

quali gli indagati) prima di concedere accesso agli atti alle denuncianti, non

permette a questo giudice (che non deve sostituirsi al Procuratore nella

determinazione negli elementi di fatto e di diritto a supporto del fondamento

di un procedimento penale) di esprimersi con sufficiente cognizione di causa, e

tenuto conto dello stadio dell’inchiesta, sulla (eventuale) pertinenza dei vari

atti per sostanziare (eventuale) colpevolezza e risarcimento.

10.

Abbondanzialmente, ma comunque a

ulteriore conferma di quanto appena detto, si rileva anche che:

perlomeno parte della documentazione agli atti è

“personale”e non accessibile alle denuncianti al di fuori del procedimento

penale;

la qualità di vittime/parti lese delle

denuncianti si fonda su presupposti di diritto successoriale e concerne

fondi che potrebbero anche non essere fiscalmente dichiarati (come

ipotizzato dal funzionario di banca sentito il 10 ottobre 2006); il

rischio di utilizzo strumentale (in altro procedimento e/o nei confronti

della denunciata) non può essere scartato (e, perlomeno fintanto che ci si

trova nell’ambito delle informazioni preliminari, preservato);

se è vero che il diritto di accedere agli atti

delle denuncianti non dipende dalla discrezionalità della reclamante, è

altrettanto vero che dalla disponibilità a trasmettere un documento non

costituisce riconoscimento del diritto d’accesso a tutti gli altri (così

come il fatto che non ci si opponga all’acquisizione/sequestro e visione

da parte del PP non può essere intesa come “accordo” per una

visione/accesso a tutte le altre parti alla procedura);

in presenza di un eventuale decisione di non

luogo a procedere, la parte civile che intendesse proporre istanza di

promozione dell’accusa non avrebbe automatico diritto di accesso a tutti

gli atti acquisiti nel corso delle informazioni preliminari; anche in simile

eventualità (e prescindendo dal fatto che il non luogo a procedere

comporta decadenza delle misure cautelari poste in essere e, quindi, anche

dei sequestri con conseguente restituzione) varrebbero i principi indicati

al considerando n. 8 della presente.

11.

Sulla base di

tutto quanto esposto ai considerandi che precedono (in particolare al

considerando n. 9), questo giudice (cui competete verificare, su reclamo, la

legittimità dell’esercizio delle competenze del titolare del procedimento e non

sostituirsi a questo in tale esercizio) non può che concludere nel senso che la

decisione di completo acceso agli atti della procedura di cui all’inc. MP __________

deve essere annullata e l’incarto ritornato al magistrato inquirente per quanto

di sua competenza (seguito della procedura e, se del caso, nuova decisione in

merito).

Il reclamo, nella

sostanza (cfr. petitum), deve quindi essere accolto. Tasse, spese e ripetibili

seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Viste le norme

applicabili, in particolare gli artt. 1, 2, 6, 79, 178 ss., 184, 280 ss., 284 e

contrario CPP,

decide

1.

Il reclamo è

accolto ai sensi dei considerandi.

§. Di

conseguenza, la decisione 17 luglio 2007 è annullata.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia, fissata in FRS 500.-, e le spese di FRS 180.-, sono a carico dello

Stato del Cantone Ticino che rifonderà pure alla reclamante FRS 540.- a titolo

di ripetibili.

3.

La presente

decisione è definitiva.

4.

Intimazione (con

copia delle osservazioni delle parti) a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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