INC.2007.34701
Esame atti
20 settembre 2007Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.34701
Data decisione, Autorità:
20.09.2007, GIAR
Titolo:
Esame atti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 79 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.34701
Lugano
20 settembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 3/6 agosto
2007 da
__________, __________
(patrocinata dall’Avv. __________)
contro
la decisione 17 luglio 2007 del Procuratore pubblico
Fiorenza Bergomi che concede “completo accesso agli atti” alle parti,
nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________;
viste le osservazioni del magistrato
inquirente (16 agosto 2007), quelle delle parti civili (10/13 agosto 2007) e
constatato che l’indiziato __________ non ne ha presentate;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
Con scritto del 6 giugno 2006 (AI
1), __________ e __________ hanno denunciato __________ per truffa e falsità in
documenti in relazione al fatto che una relazione bancaria (presso __________)
intestata a __________ (marito, rispettivamente padre), deceduto il 23 luglio
2001, sarebbe stata addebitata a favore di un’altra relazione mediante un
ordine datato 12 luglio 2001 apparentemente firmato dal defunto e, per quanto
da loro accertato, portato in banca dalla denunciata in data 8 agosto 2001.
2.
Il 12 giugno 2006 (AI 2) il
magistrato inquirente ha ordinato, presso la banca interessata, la
perquisizione di tutte le relazioni riconducibili a __________ ed a __________,
il sequestro degli averi in conto e quello della relativa documentazione.
Successivamente, ha proceduto all’audizione, quale indiziato, di un ex
funzionario della banca (AI 8), all’acquisizione dell’incarto della vertenza
civile relativa all’esecuzione di un ordine bancario conseguente a quello del
12 luglio 2007 menzionato al considerando precedente (AI 14), nonché della
relativa sentenza e conferma della crescita in giudicato (AI 21 e 22).
L’ultimo documento menzionato è
stato acquisito il 6 marzo 2007 e gli atti successivi riguardano unicamente la
gestione degli averi sotto sequestro.
Non risultano promozioni d’accusa
e la denunciata non è (sino ad oggi) stata interrogata.
Fatti
3.
Nel corso della procedura, il
patrocinatore della denunciata ha comunicato di opporsi a che terzi vengano a
conoscenza degli atti, in particolare di quelli contenenti informazioni riservate
(AI 15 e AI 28). Per parte loro, le denuncianti hanno chiesto di averne libero
accesso al fine di “prendere posizione sulle risultanze della procedura
civile” (AI 37).
Mediante la decisione qui
impugnata, il magistrato inquirente ha concesso “completo accesso agli atti”
alle parti, escludendo la fotocopiatura della documentazione bancaria
riconducibile alla denunciata.
Dopo aver indicato la denuncia,
la perquisizione e le successive richieste formulate all’istituto di credito,
l’audizione del funzionario di banca, l’acquisizione dell’incarto civile,
l’opposizione di __________ all’accesso agli atti (a suo dire non motivata), il
magistrato inquirente motiva la decisione con riferimento all’art. 79 cpv. 2
CPP, affermando che non sussistono più esigenze d’inchiesta (per mantenere la
limitazione), che la richiesta delle parti civili non configura un abuso nel
senso di una strumentalizzazione del procedimento penale a fini civili e che il
materiale acquisito è “utile ai fini penali per chiarire circostanze già
esaminate in sede civile” in quanto permetterebbe (in particolare quanto
acquisito dalla sede civile e l’interrogatorio del funzionario di banca) di
inquadrare la fattispecie con riferimento all’ipotesi di falsità documenti,
rispettivamente (la documentazione bancaria in generale) per verificare quanto
ipotizzato in denuncia.
Da ultimo, sempre secondo il
magistrato inquirente, il divieto di fotocopiare la documentazione bancaria
permetterebbe di scongiurare eventuali abusi.
4.
Mediante il presente reclamo, __________
chiede l’annullamento della decisione di concessione dell’accesso integrale
agli atti.
La reclamante contesta che le
denuncianti possano essere considerate parti civili; a suo dire il
trasferimento, che le denuncianti hanno segnalato come illecito e costitutivo
di reato é stato dichiarato lecito dal giudice civile, quindi non lesivo di
legittimi interessi delle denuncianti che non possono essere considerate lese
(ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 CPP). Non modifica, sempre a dire della reclamante,
la conclusione di cui sopra l’eventuale falsità, in quanto retrodatato,
dell’ordine di bonifico scritto (al cui accesso, comunque, la reclamante non si
oppone, previo occultamento del numero di conto) in quanto ininfluente, sempre
in base alla sentenza civile, per la determinazione della legittimità del
trasferimento.
In virtù di quanto sopra,
l’accesso indiscriminato agli atti (ed in particolare alla documentazione
bancaria di pertinenza della denunciata) concesso alle denuncianti ed all’altro
indagato sarebbe privo di interesse giuridico e, nel contempo, lesivo di
legittimi e preponderanti interessi della denunciata.
5.
Con le sue osservazioni, il
magistrato inquirente ribadisce che l’incarto non è ancora stato messo a
disposizione di alcuno e si trova allo stadio delle informazioni preliminari,
ancorché a livello avanzato. Da quest’ultima considerazione fa discendere che i
diritti delle parti debbono essere trattati come se ci si trovasse allo stadio
dell’istruttoria formale.
Inoltre, sempre secondo l’inquirente,
l’accesso agli atti è giustificato anche nella prospettiva di una decisione sul
merito (recte: decisione che pone fine alle informazioni preliminari ex art.
184 CPP) in quanto la parte civile avrebbe diritto di impugnare l’eventuale
decreto di non luogo e, per farlo, di accedere agli atti. Da ultimo, e sempre
secondo l’inquirente, la reclamante avendo già trasmesso un documento alle
parti civili né avrebbe riconosciuto i diritti in tal senso, diritti che non
può limitare a sua discrezione.
In conclusione chiede la conferma
della decisione impugnata.
6.
__________ e __________ postulano
respingimento del reclamo.
Dopo un lungo e dettagliato
esposto dei fatti, dell’iter procedurale e dei principi in materia di accesso
agli atti (per la parte civile), le osservanti respingono le asserzioni della
reclamante circa l’assenza dei requisiti di parte lesa e civile. Affermano, da
un lato che con la morte del titolare gli averi in conto sarebbero divenuti,
per legge, di loro spettanza ed il trasferimento, concretizzatosi
successivamente, sospetto, dall’altro che la sentenza del giudice civile
(definita frettolosa e silente sulla compilazione retrodatata di un ordine in
bianco) non è in alcun caso opponibile all’autorità penale che deve, comunque,
verificare anche altre circostanze al fine di giungere a conclusioni proprie e
la parte civile (alle quali la sentenza civile sarebbe ancor meno opponibile,
non essendo parti alla relativa procedura) ha diritto di verificare se vi sono
gli estremi per procedere penalmente.
Inoltre, le denuncianti
sostengono che l’accesso agli atti non costituisce ingerenza nella sfera
privata (della denunciante) neppure per quanto concerne il conto bancario
beneficiato dell’importo oggetto di denuncia perché da un lato si tratterebbe
di denaro di loro (delle denuncianti) pertinenza “scivolato” sul conto della
denunciata, dall’altro perché il numero e la denominazione del conto è già
nota.
7.
Il reclamo, presentato
tempestivamente da persona definita indagata (AI 2), nonché sequestrataria di
parte degli atti e destinataria della decisione, è ricevibile in ordine.
Privo di pregio, in punto a
ricevibilità del reclamo, l’argomento avanzato dal magistrato inquirente circa
la carenza di motivazione dell’opposizione all’accesso (Osservazioni PP, pag.
1). A prescindere dal fatto che non si vede come possa motivare ulteriormente
una persona denunciata, sequestrataria di documenti e alla quale le ipotesi di
reato neppure sono state contestate, è comunque compito del magistrato
inquirente (in qualsiasi fase del procedimento) aver cura che le parti non
accedano ad atti cui non hanno diritto (se si preferisce, in relazione ai quali
il loro diritto non ha ragione di essere esercitato).
8.
a)
Di principio, in quanto parte
processuale, anche la parte civile beneficia del diritto di accesso agli atti,
espressione del diritto di essere sentiti garantito dagli art. 29 cpv. 2 e 32
cpv. 2 Cost.fed..
Ai sensi dell’art. 79 cpv. 2 CPP,
la parte civile può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne
copia, ove necessario all’esercizio dei suoi diritti, salvo contrarie esigenze
d’inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi.
Come per l'accusato ed il suo
difensore, quindi, anche il diritto della parte civile di accedere agli atti
del procedimento non è assoluto.
In primo luogo, come tutte le
prerogative processuali che le competono, anche l'accesso all'incarto penale
deve essere limitato agli atti concernenti il reato che l'ha danneggiata (“l'accesso
agli atti della parte civile deve, se del caso, essere limitato a quelli che
permettono di sostanziare colpevolezza, rispettivamente risarcimento, per i
fatti che la vedono direttamente danneggiata (artt. 69 e 251 cpv. 3 CPP)”
GIAR 13 ottobre 2004, 517.2004.1; si veda anche l’art. 79 CPP); la parte civile
sarà perciò esclusa, per esempio, dalla consultazione di atti che non
concernono il reato che l'ha danneggiata o che, pur riferendosi a questo reato,
non hanno relazione né con l'accertamento della colpevolezza né con il
risarcimento.
In secondo luogo, il diritto di
consultare l'incarto e di estrarne copie può essere limitato sia per prevalenti
necessità d'inchiesta (pericolo d'inquinamento delle prove o di collusione),
sia qualora sussistano preminenti e contrari interessi dell'accusato o di
terzi. Quest’ultima riserva (non presente nelle norme che concernono
l’accusato) vuole parare all'indebito uso del procedimento penale per ottenere
accesso a notizie (altrimenti inaccessibili) da eventualmente usare in altra
sede (“L’accesso agli atti nonché l’estrazione di fotocopie possono essere
preclusi o ulteriormente limitati a salvaguardia di “interessi preminenti
dell’accusato o di terzi”. Già si è fatto cenno al caso del sequestratario
estraneo al procedimento penale, che chiede al magistrato inquirente di vietare
l’accesso agli atti alla parte civile. A maggior ragione degni di tutela sono
gli interessi dell’accusato. In particolare l’accresciuta possibilità di
restrizione del diritto di accesso agli atti della parte civile vuole prevenire
quei casi in cui sussista fondato motivo di temere che di tale facoltà possa
essere fatto abuso, segnatamente che il vero interesse sia di utilizzare le
informazioni acquisite in altra sede, civile o privata, ma comunque al di fuori
della procedura penale in oggetto” L. Marazzi, Il GIAR, l’arbitro nel
processo penale, ed. dalla Commissione ticinese per la formazione permanente
dei giuristi, Lugano 2001).
b)
Il fatto che giurisprudenza e
dottrina abbiano già precisato che il diritto di accedere agli esplica i suoi
effetti già in sede di informazioni preliminari, sia per l’indagato che per la
parte civile (REP 1996 n. 106; REP 1995 n. 92; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro
nel processo penale, 2001 p. 43), non significa automatico diritto ad un accesso
integrale e/o indiscriminato (sui motivi sostanziali delle determinazioni
dottrinali e giurisprudenziali si veda L. Marazzi, op. cit. pagg. da 10 a 15 e 41).
Certo, più l'inchiesta avanza più
diventa difficile porre limitazioni all'accesso agli atti (o di modalità
d'accesso, pur distinguendo le due cose in relazione agli effetti concreti)
senza violare diritti sostanziali delle parti al procedimento, nel contempo
però, e quasi per contrasto, laddove ancora non sono stati individuati
sufficienti indizi di reato per promuovere l'accusa contro una determinata
persona (art. 178 CPP) molto più peso va dato agli interessi di terzi (tra i
quali l’indagato), prima di concedere accesso agli atti alle (eventuali) parti
civili. Ciò, sia per prevenire strumentalizzazioni della procedura penale per
fini, civili o privati, estranei agli scopi dell'azione penale stessa (L.
Marazzi, op. cit., ibidem; DTF 26.3.1999 in re P.;6P.29/1999; GIAR ), sia per
evitare che le parti abbiano accesso ad atti (di pertinenza di terzi) grazie ad
un procedimento penale che si riveli privo di fondamento.
9.
Nel caso in esame, tutto sembra
indicare che ci si trovi proprio (e ancora) in una situazione come quella
descritta alla lettera b. del considerando precedente.
Le informazioni preliminari sono
state avviate nel giugno 2006 al fine di verificare le ipotesi di reato di cui
agli artt. 146 e 251 CPP (e ogni altro di cui risultassero gli estremi) in
relazione a determinati fatti, ancorché in parte (ovviamente) solo ipotizzati,
segnalati dalle denuncianti (AI 1). L’ultimo elemento probatorio è stato
annesso agli atti il 6 marzo 2007; gli atti successivi, acquisiti all’incarto,
non concernono elementi probatori, bensì questioni “gestionali” o istanze della
parti. La denunciata e, secondo l’AI 2, indagata, non è stata sentita; le
risultanze delle informazioni preliminari, se si preferisce i fatti e le
relative ipotesi di reato oggetto (o ancora oggetto) del procedimento, non le
sono state formalmente contestate/prospettate.
Le informazioni preliminari sono
dichiarate ancora in corso (ancorché l’ apparente stallo dal 6 marzo 2007
poteva indurre a ritenerle concluse a quel momento) sebbene, a dire del
magistrato inquirente, in fase conclusiva.
Sia come sia ([anche se l’accesso
agli atti può essere concesso già in nella fase delle indagini preliminari,
l’obbligo di limitare la durata delle informazioni preliminari rimane tale e
non per semplici motivi formali, bensì ai fini di creare una situazione
giuridica chiara, premessa indispensabile affinché le parti possano
correttamente, e con cognizione di causa, esercitare i loro diritti e, se del
caso, le autorità di reclamo o ricorso determinarsi in merito; cfr. in
proposito REP 1995 n. 92; REP 1998 n. 109), da quanto sopra esposto non si può
che desumere che al momento attuale il magistrato inquirente non ha ancora
individuato sufficienti indizi di reato per promuovere l'accusa contro la
denunciata e qui reclamante (invero, neppure per procedere ad una sua
audizione). Nel contempo, tuttavia, neppure indica in modo chiaro (e tenuto
conto degli elementi già raccolti) a quale fine le informazioni preliminari
sono ancora in corso, rispettivamente mediante quali accertamenti intenda
proseguirle (e/o concluderle).
Questa conclusione non è
inficiata dal contenuto della decisione qui impugnata che in merito alle
ipotesi di reato al vaglio (ed agli elementi di fatto e di diritto che le
fondano), rispettivamente sul seguito e l’oggetto della prosecuzione delle
indagini preliminari, è quantomeno generica, limitandosi ad affermare che il
materiale raccolto è di utilità al magistrato inquirente ai fini penali e/o per
determinare la posizione processuale della denunciata (ma, visto quanto appena
detto, di fatto, non – o non ancora- utilizzato dal magistrato inquirente) e
che la falsità dell’ordine di bonifico è (genericamente) “all’esame”.
Questa situazione processuale,
oltre ad imporre un maggior riguardo a favore degli interessi di terzi (tra i
quali gli indagati) prima di concedere accesso agli atti alle denuncianti, non
permette a questo giudice (che non deve sostituirsi al Procuratore nella
determinazione negli elementi di fatto e di diritto a supporto del fondamento
di un procedimento penale) di esprimersi con sufficiente cognizione di causa, e
tenuto conto dello stadio dell’inchiesta, sulla (eventuale) pertinenza dei vari
atti per sostanziare (eventuale) colpevolezza e risarcimento.
10.
Abbondanzialmente, ma comunque a
ulteriore conferma di quanto appena detto, si rileva anche che:
perlomeno parte della documentazione agli atti è
“personale”e non accessibile alle denuncianti al di fuori del procedimento
penale;
la qualità di vittime/parti lese delle
denuncianti si fonda su presupposti di diritto successoriale e concerne
fondi che potrebbero anche non essere fiscalmente dichiarati (come
ipotizzato dal funzionario di banca sentito il 10 ottobre 2006); il
rischio di utilizzo strumentale (in altro procedimento e/o nei confronti
della denunciata) non può essere scartato (e, perlomeno fintanto che ci si
trova nell’ambito delle informazioni preliminari, preservato);
se è vero che il diritto di accedere agli atti
delle denuncianti non dipende dalla discrezionalità della reclamante, è
altrettanto vero che dalla disponibilità a trasmettere un documento non
costituisce riconoscimento del diritto d’accesso a tutti gli altri (così
come il fatto che non ci si opponga all’acquisizione/sequestro e visione
da parte del PP non può essere intesa come “accordo” per una
visione/accesso a tutte le altre parti alla procedura);
in presenza di un eventuale decisione di non
luogo a procedere, la parte civile che intendesse proporre istanza di
promozione dell’accusa non avrebbe automatico diritto di accesso a tutti
gli atti acquisiti nel corso delle informazioni preliminari; anche in simile
eventualità (e prescindendo dal fatto che il non luogo a procedere
comporta decadenza delle misure cautelari poste in essere e, quindi, anche
dei sequestri con conseguente restituzione) varrebbero i principi indicati
al considerando n. 8 della presente.
11.
Sulla base di
tutto quanto esposto ai considerandi che precedono (in particolare al
considerando n. 9), questo giudice (cui competete verificare, su reclamo, la
legittimità dell’esercizio delle competenze del titolare del procedimento e non
sostituirsi a questo in tale esercizio) non può che concludere nel senso che la
decisione di completo acceso agli atti della procedura di cui all’inc. MP __________
deve essere annullata e l’incarto ritornato al magistrato inquirente per quanto
di sua competenza (seguito della procedura e, se del caso, nuova decisione in
merito).
Il reclamo, nella
sostanza (cfr. petitum), deve quindi essere accolto. Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Viste le norme
applicabili, in particolare gli artt. 1, 2, 6, 79, 178 ss., 184, 280 ss., 284 e
contrario CPP,
decide
1.
Il reclamo è
accolto ai sensi dei considerandi.
§. Di
conseguenza, la decisione 17 luglio 2007 è annullata.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia, fissata in FRS 500.-, e le spese di FRS 180.-, sono a carico dello
Stato del Cantone Ticino che rifonderà pure alla reclamante FRS 540.- a titolo
di ripetibili.
3.
La presente
decisione è definitiva.
4.
Intimazione (con
copia delle osservazioni delle parti) a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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