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Decisione

INC.2007.34702

Accesso atti

11 agosto 2008Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i quali l’accesso è eventualmente stato concesso (come nel caso che ci occupa),

rispettivamente in caso di concessione dell’accesso integrale; senza

dimenticare che quest’ultimo non ha facoltà di presentare istanza di promozione

dell’accusa;

- di conseguenza, e di principio, il

ricorso dovrebbe essere dichiarato ricevibile e la competenza di questo giudice

data;

- prima di accertare definitivamente

quanto sopra, è opportuno chiedersi se la presenza concreta (nel caso in esame)

di un’istanza di promozione dell’accusa non imponga conclusione diversa in

ragione dell’eventuale rischio di conflitto di competenza con la CRP; in effetti a

tale conclusione (di incompetenza) si giunge nei casi di impugnativa di un

dissequestro emanato contestualmente al decreto ad un __________ (cfr. per

tutte GIAR 6 agosto 2001, 318.2001.1);

- la risposta, a giudizio di questo

giudice, deve esser negativa; il dissequestro é conseguenza legale

dell’eventuale __________ (art. 165 cpv. 1 CPP), diventa esecutivo con la

crescita in giudicato del __________ (e non dovrebbe essere dichiarato

immediatamente esecutivo), la sua fondatezza deriva dagli elementi al vaglio

della CRP (sufficienti indizi di reato) e, in sé, non ha alcuna rilevanza per

la comprensione della motivazione del __________ rispettivamente per le

argomentazioni dell’istanza di promozione dell’accusa; l’accesso agli atti, di

contro, ha effetto anche prima della crescita in giudicato e non può essere

ritenuto a priori irrilevante per la verifica del __________ (diritto ad

una decisione correttamente motivata) e per le eventuali argomentazioni

dell’istanza di promozione dell’accusa, quindi del diritto di essere sentito

(che la CRP non potrebbe garantire con la decisione di merito ma, se del caso con

una decisione preliminare incidentale, come quella del GIAR); il conflitto è

pertanto solo apparente; certo, il rischio di concedere accesso agli atti in un

procedimento che l’autorità superiore dovesse poi dichiarare privo di

fondamento esiste ma tale rischio (comunque inevitabile ogni qual volta vi sono

degli atti d’inchiesta successivi alla notizia di reato e/o un accesso agli

atti è già stato concesso prima del non luogo o, come nel caso in esame,

contestualmente allo stesso) deve essere assunto e non giustifica una

dichiarazione di irricevibilità e/o di incompetenza da parte di questo ufficio;

restano ovviamente validi, se non addirittura accresciuti in ragione delle

intenzioni manifestate dal magistrato inquirente con il non luogo, i criteri di

prudenza (già richiamati nella decisione del 20 settembre 2007) che devono

presiedere alla decisione in materia di accesso agli atti;

- quindi, e in conclusione, il reclamo

deve essere dichiarato ricevibile (nel merito ed in ordine) così come

riconosciuta la competenza di questo ufficio;

(Ordinanza 18 luglio 2008, GIAR 347.2007.2)

Si ricorda, inoltre, che la decisione qui impugnata è

contestuale al __________ e non successiva allo stesso (circostanza,

quest’ultima, che avrebbe potuto porre qualche problema supplementare quo alle

competenze: cfr. GIAR 5 dicembre 2005, 91.2005.2 “…dopo l'emanazione di un decreto di __________ (come di un __________)

il Procuratore pubblico non ha più competenze giurisdizionali proprie e, di

conseguenza, non sono dati i rimedi di cui all'art. 280 ss. CPP; …il rifiuto di

concedere fotocopiatura degli atti dopo l'emanazione di una decisione di non

luogo o di abbandono non è decisione emanata in fase istruttoria o di indagini

preliminari, bensì in attesa della crescita in giudicato del relativo decreto;

…”)

3.

Per il seguito della procedura si è ritenuto di indire

un’udienza, in quanto:

-

in proposito, occorre constatare

che pur riferendosi al principio richiamato nella decisione 20 settembre 2007

(in una procedura, è bene ricordarlo, che ha annullato la decisione che

concedeva accesso integrale nella fase delle informazioni preliminari)

secondo cui gli atti non possono essere messi a disposizione delle

parti in maniera integrale e indiscriminata, il magistrato inquirente non indica

il discrimine utilizzato, rispettivamente lo indica in modo insufficiente e

troppo generico laddove si volesse sostenere che è implicitamente

contenuto nel riferimento al rispetto del principio di proporzionalità e

alla finalità di permettere impugnativa (e motivazioni implicite non sono

ammesse: CRP 28 settembre 2004, 60.2004.189);

- di fatto, sulla questione di merito, la motivazione

è, se non assente, perlomeno carente e impedisce alla parti di esprimersi

concretamente in merito e a questo giudice di verificare adeguatezza del criterio

scelto e (circostanza ancor più importante) corretta applicazione in relazione

al caso concreto (CRP 20.8.2007, 60.32007.174);

- le osservazioni, peraltro incentrate

sull’irricevibilità del reclamo, non apportano elementi di ulteriore utilità;

- al fine di completare la lacuna e

garantire alle parti il diritto di essere sentite, vista la particolarità del

caso (accesso agli atti parziale e limitato ad una decina di documenti,

nell’ambito di informazioni preliminari in corso da due anni e che contano di

oltre cinquanta atti, concesso contestualmente al non luogo e da decidere

pendente l’istanza di promozione dell’accusa) appare più opportuno, in luogo e

vece di un rinvio per integrazione della motivazione, procedere mediante la

convocazione di una udienza.

(Ordinanza 18 luglio 2008, GIAR 347.2007.)

4.

In sede di udienza (doc. 11, inc. GIAR 347.2007.2),

per la scelta dei documenti cui è stato dato accesso alle denuncianti, il

magistrato inquirente ha indicato il riferimento ai seguenti criteri: menzione

esplicita nel __________, utilizzo ai fini della decisione stessa, relazione

(stretta) con l’operazione oggetto della denuncia e delle indagini preliminari.

I patrocinatori degli indagati, che non avevano

contestato l’elenco proposto nella decisione del magistrato inquirente, hanno

condiviso le argomentazioni sopra riportate sottolineando, inoltre, che nella

valutazione degli interessi preminenti non si può non considerare il fatto che

un giudice civile ha sentenziato per la legittimità del trasferimento in

questione e un magistrato penale, sullo stesso procedimento, non ha rilevato

elementi atti ad una promozione dell’accusa.

Il patrocinatore delle reclamanti, di contro, ha

contestato le argomentazioni del magistrato inquirente (di conseguenza i

criteri utilizzati) ritenendole soggettive e fondate sulle proprie convinzioni;

a suo dire, documenti che andassero in direzione opposta a quella scelta dal

magistrato inquirente non sarebbero resi accessibili, con conseguente

limitazione dei diritti di impugnativa delle parti civili in relazione alla

decisione “di merito”.

5.

Le norme ed i principi applicabili in materia di

accesso agli atti, con particolare riferimento alla fase delle indagini

preliminari, sono già stati enunciati in una decisione emanata nell’ambito di

questo stesso procedimento (decisione 20 settembre 2007, 347.2007.1), cui si

può (ancora) fare esplicito riferimento:

“8.

a)

Di principio, in quanto parte processuale, anche la

parte civile beneficia del diritto di accesso agli atti, espressione del

diritto di essere sentiti garantito dagli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost.fed..

Ai sensi dell’art. 79 cpv. 2 CPP, la parte civile può

prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove

necessario all’esercizio dei suoi diritti, salvo contrarie esigenze d’inchiesta

e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi.

Come per l'accusato ed il suo difensore, quindi, anche

il diritto della parte civile di accedere agli atti del procedimento non è

assoluto.

In primo luogo, come tutte le prerogative processuali

che le competono, anche l'accesso all'incarto penale deve essere limitato agli

atti concernenti il reato che l'ha danneggiata (“l'accesso agli atti della

parte civile deve, se del caso, essere limitato a quelli che permettono di

sostanziare colpevolezza, rispettivamente risarcimento, per i fatti che la

vedono direttamente danneggiata (artt. 69 e 251 cpv. 3 CPP)” GIAR 13

ottobre 2004, 517.2004.1; si veda anche l’art. 79 CPP); la parte civile sarà

perciò esclusa, per esempio, dalla consultazione di atti che non concernono il

reato che l'ha danneggiata o che, pur riferendosi a questo reato, non hanno

relazione né con l'accertamento della colpevolezza né con il risarcimento.

In secondo luogo, il diritto di consultare l'incarto e

di estrarne copie può essere limitato sia per prevalenti necessità d'inchiesta

(pericolo d'inquinamento delle prove o di collusione), sia qualora sussistano

preminenti e contrari interessi dell'accusato o di terzi. Quest’ultima riserva

(non presente nelle norme che concernono l’accusato) vuole parare all'indebito

uso del procedimento penale per ottenere accesso a notizie (altrimenti

inaccessibili) da eventualmente usare in altra sede (“L’accesso agli atti

nonché l’estrazione di fotocopie possono essere preclusi o ulteriormente

limitati a salvaguardia di “interessi preminenti dell’accusato o di terzi”. Già

si è fatto cenno al caso del sequestratario estraneo al procedimento penale,

che chiede al magistrato inquirente di vietare l’accesso agli atti alla parte

civile. A maggior ragione degni di tutela sono gli interessi dell’accusato. In

particolare l’accresciuta possibilità di restrizione del diritto di accesso

agli atti della parte civile vuole prevenire quei casi in cui sussista fondato

motivo di temere che di tale facoltà possa essere fatto abuso, segnatamente che

il vero interesse sia di utilizzare le informazioni acquisite in altra sede,

civile o privata, ma comunque al di fuori della procedura penale in oggetto”

L. Marazzi, Il GIAR, l’arbitro nel processo penale, ed. dalla Commissione

ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 2001).

b)

Il fatto che giurisprudenza e dottrina abbiano già

precisato che il diritto di accedere agli esplica i suoi effetti già in sede di

informazioni preliminari, sia per l’indagato che per la parte civile (REP 1996

n. 106; REP 1995 n. 92; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001

p. 43), non significa automatico diritto ad un accesso integrale e/o

indiscriminato (sui motivi sostanziali delle determinazioni dottrinali e

giurisprudenziali si veda L. Marazzi, op. cit. pagg. da 10 a 15 e 41).

Certo, più l'inchiesta avanza più diventa difficile

porre limitazioni all'accesso agli atti (o di modalità d'accesso, pur

distinguendo le due cose in relazione agli effetti concreti) senza violare

diritti sostanziali delle parti al procedimento, nel contempo però, e quasi per

contrasto, laddove ancora non sono stati individuati sufficienti indizi di

reato per promuovere l'accusa contro una determinata persona (art. 178 CPP)

molto più peso va dato agli interessi di terzi (tra i quali l’indagato), prima

di concedere accesso agli atti alle (eventuali) parti civili. Ciò, sia per

prevenire strumentalizzazioni della procedura penale per fini, civili o

privati, estranei agli scopi dell'azione penale stessa (L. Marazzi, op. cit.,

ibidem; DTF 26.3.1999 in re P.;6P.29/1999; GIAR ), sia per evitare che le

parti abbiano accesso ad atti (di pertinenza di terzi) grazie ad un

procedimento penale che si riveli privo di fondamento.”

(GIAR 20 settembre 2007, 347.2007.1)

Inoltre, sempre in quella sede si era constatato che,

nonostante la durata delle informazioni preliminari, “… il magistrato

inquirente non ha ancora individuato sufficienti indizi di reato per promuovere

l'accusa contro la denunciata e qui reclamante …”, situazione che

contribuisce anche a “imporre un maggior riguardo a favore degli interessi

di terzi (tra i quali gli indagati) prima di concedere accesso agli atti alle

denuncianti” e che:

“10.

Abbondanzialmente, ma comunque a ulteriore conferma di

quanto appena detto, si rileva anche che:

·

perlomeno parte della documentazione

agli atti è “personale”e non accessibile alle denuncianti al di fuori del

procedimento penale;

·

la qualità di vittime/parti lese

delle denuncianti si fonda su presupposti di diritto successoriale e concerne

fondi che potrebbero anche non essere fiscalmente dichiarati (come ipotizzato

dal funzionario di banca sentito il 10 ottobre 2006); il rischio di utilizzo

strumentale (in altro procedimento e/o nei confronti della denunciata) non può

essere scartato (e, perlomeno fintanto che ci si trova nell’ambito delle

informazioni preliminari, preservato);

·

se è vero che il diritto di

accedere agli atti delle denuncianti non dipende dalla discrezionalità della

reclamante, è altrettanto vero che dalla disponibilità a trasmettere un

documento non costituisce riconoscimento del diritto d’accesso a tutti gli

altri (così come il fatto che non ci si opponga all’acquisizione/sequestro e

visione da parte del PP non può essere intesa come “accordo” per una

visione/accesso a tutte le altre parti alla procedura);

·

in presenza di un eventuale

decisione di non luogo a procedere, la parte civile che intendesse proporre

istanza di promozione dell’accusa non avrebbe automatico diritto di accesso a

tutti gli atti acquisiti nel corso delle informazioni preliminari; anche in

simile eventualità (e prescindendo dal fatto che il non luogo a procedere

comporta decadenza delle misure cautelari poste in essere e, quindi, anche dei

sequestri con conseguente restituzione) varrebbero i principi indicati al considerando

n. 8 della presente.”

(GIAR 20 settembre 2007, 347.2007.1)

Constatazioni e considerazioni che vengono qui

confermate e ribadite con l’aggiunta che con la decisione di __________ il

magistrato inquirente ha ora definitivamente (per parte sua) affermato di aver

concluso le indagini preliminari e di non ritenere presenti elementi a

giustificazione di una promozione dell’accusa. Quindi, se una limitazione

dell’accesso agli atti può giustificarsi (anche) in ragione del fatto che ci si

trova nella fase delle informazioni preliminari (CRP 13 dicembre 2004,

60.2004.265, cons. 6 in fine), la presenza di una decisione di non luogo

impone, a giudizio di questo giudice, cautela ulteriore.

6.

a)

In presenza di un non luogo a procedere motivato, la

pretesa parte lesa costituita parte civile ha la facoltà di presentare alla CRP

un’istanza motivata di promozione dell’accusa (art. 186 cpv. 1 CPP) i cui

presupposti sono l’esistenza di seri indizi di colpevolezza la disponibilità di

nuovi mezzi di prova (CRP 12 giugno 2008, 60.2008.156). In sostanza, fondandosi

su prove, rispettivamente indizi seri, l’istante deve dimostrare con alto grado

di verosimiglianza che altra conclusione, rispetto a quella del procuratore

pubblico, merita approfondimento istruttorio (M. Mini, L’istanza di promozione

dell’accusa: art. 186 CPP, in RTD, I-2004, pagg. 249 ss., p. 263). Inoltre, in

presenza di carenze nell’apprezzamento dei fatti e/o di apprezzamento erroneo

di una circostanza di fatto (ed in qualche altro caso più formale/giuridico), la CRP può ordinare

la completazione delle informazioni preliminari (M. Mini, op. cit., pag. 272 e

giurisprudenza citata).

b)

Ora, se è vero che dal profilo teorico tutto quanto

acquisito (per quanto concerne la documentazione bancaria, e per quanto qui

interessa, indipendentemente dalle modalità e dal chiedersi se nel dissequestro

è compresa anche la documentazione; sulla questione, in generale, si vedano

GIAR 23 marzo 1994, 224.1994.1, DTF 7 marzo 2007,1P.853/2006, cons. 3.2. in

fine, art. 164 CPP) e attualmente (materialmente) agli atti, dovrebbe avere una

relazione con i fatti oggetto delle informazioni preliminari, dal profilo

concreto ciò non è necessariamente il caso. Vi possono essere, a seconda dei

casi e delle circostanze elementi acquisiti casualmente (assieme a altri), a garanzia

futura (non essendo ancora chiaro l’esito delle informazioni preliminari) o

perché prodotti abbondanzialmente dall’accusato all’intenzione della sola

autorità, rispettivamente elementi che concernono un indiziato e non l’altro,

oppure un reato e non altri. Inoltre, e per quanto concerne la fase delle

indagini preliminari, non tutti gli elementi agli atti costituiscono prove o

seri elementi indizianti le ipotesi di reato, rispettivamente elementi

indispensabili per argomentare in relazione alle necessità di approfondimento

istruttorio (o completazione delle informazioni preliminari), cioè circa la

(non) fondatezza del non luogo a procedere.

Occorre anche ricordare che la promozione dell’accusa

non è un giudizio di merito sull’esistenza di un reato e che la CRP esamina

liberamente il fatto ed il diritto (M. Mini, op. cit. pag. 266), così come i

presupposti dell’istanza quali la legittimazione. Per contestare, con alto

grado di verosimiglianza, la fondatezza di un decreto di non luogo a procedere,

a giudizio di questo giudice, basta la conoscenza (quindi l’accesso) degli

elementi “probatori” raccolti strettamente connessi con i fatti denunciati

quali reati (nel caso specifico il trasferimento di fondi, ritenuto illecito

dalle denuncianti, e il documento, ritenuto falso ). Altri elementi, di

carattere circostanziale o comunque non strettamente inerenti i fatti ritenuti

costitutivi di reato (bensÌ fasi precedenti o successive agli stessi), possono

magari essere di qualche utilità per valutazioni successive (istruttorie o di

merito), ma non necessariamente per la contestazione del non luogo.

c)

Pertanto, i criteri indicati dal magistrato inquirente

(atti esplicitamente citati nella decisione e atti relativi all’operazione di

denuncia) appaiono congrui a garantire l’esercizio del diritto della parte

civile a presentare un’istanza di promozione dell’accusa (ricevibile; sulla

questione cfr. M. Mini,op. cit., p. 251), con cognizione di causa. Inoltre, il

secondo criterio indicato (ovviamente se rispettato) evita anche il rischio,

paventato dalle reclamanti, di una scelta (per così dire) soggettiva da parte

del magistrato inquirente, influenzata delle convinzioni che l’hanno indotto al

__________.

7.

Nel caso in esame, gli atti ai quali è stato concesso

accesso corrispondono agli AI 1 (denuncia), 8 (verbale __________), 21

(sentenza civile del 23 gennaio 2007), 55 (verbale __________), 58 (verbale __________),

nonché a due verbali (__________e __________) estratti dall’AI 14 (incarto

civile) e tre documenti bancari (ordine 12 luglio 2001, memorandum 8 agosto

2001, memorandum 4 settembre 2001) allegati all’AI 8.

Dalla lettura del __________ non risulta (e neppure le

reclamanti lo sostengono) che altri documenti siano citati, o utilizzati con

dei riferimenti, oltre quelli cui l’accesso è stato concesso, con l’eccezione

dello scritto 25 agosto 2006 della banca (che, a richiesta del PP, fornisce

spiegazioni sulle date di apertura della relazione ricevente i fondi,

sull’ordine di trasferimento e le varie fasi che hanno condotto alla sua

esecuzione; cfr. AI 5 e 6).

Dall’analisi dell’elenco atti, scremati tutti quelli

relativi a ordini (di cui in questa sede, semmai, interessa il risultato),

citazioni, corrispondenza procedurale da e con i legali, istanze già altrimenti

note (così come le decisioni di questo ufficio) e corrispondenza/documentazione

relativa alla gestione degli averi sotto sequestro (cfr. considerando n. 7. del

__________), tutti privi di rilevanza quo alle incombenze per la promozione

dell’accusa, restano pochi atti (AI 3, 4, 5, 6, 24, 32, 33, 35, 36) sui quali

interrogarsi in merito alla corretta applicazione dei criteri indicati dal

magistrato inquirente. Trattasi, per tutti quelli indicati ad eccezione dell’AI

14, di documentazione prodotta dalla banca presso la quale è avvenuta

l’operazione oggetto di denuncia e nella quale è stato formato e prodotto il

documento soggetto ad analisi ex art. 251 CP, contenente le risposte alla

richiesta del magistrato inquirente di fornire indicazioni e documentazione (di

apertura, estratti, stati patrimoniali) in relazione a tutte le eventuali

relazioni, in essere o estinte, riconducibili al defunto, rispettivamente alla

denunciata __________ (AI 3), le relative completazioni e/o spiegazioni

tecniche in merito a denominazioni (AI 4) nonché indicazioni su operazioni

effettuate nel 2007 (AI 32, 33, 35, 36). Anche questi scritti dell’istituto di

credito e la relativa documentazione, con l’ovvia eccezione di quelli

concernenti l’ordine di trasferimento degli averi (per i quali l’accesso è già

stato concesso), non possono dirsi strettamente inerenti (nel senso sopra

indicato) i fatti oggetto della denuncia e la successiva decisione di non luogo

a procedere; la loro utilità (eventuale) è piuttosto da situare a livello

dell’approfondimento istruttorio o completazione delle informazioni preliminari

che, nel caso in esame, il magistrato inquirente non ha ritenuto non doversi

effettuare, rispettivamente interrompere, con la __________ e sulla base delle motivazioni

in essa esplicitate. È, quindi, logico ritenere che la confutazione delle

conclusioni dell’inquirente, e correlata richiesta di approfondimento

istruttorio, possa (quando non debba) avvenire a prescindere da elementi come

quelli appena descritti. La limitazione d’accesso a tale documentazione deve

pertanto essere mantenuta in quanto conforme ai criteri sopra indicati.

Resta da determinare se la limitazione d’accesso debba

essere mantenuta anche sullo scritto di cui all’AI 6. Da un lato questo è

menzionato esplicitamente nel __________, dall’altro propone una ricostruzione

(dal punto di vista della banca e con riferimento ai documenti relativi alle

due relazioni interessate) del trasferimento degli averi, cui si aggiungono

l’informazione relativa alla procedura civile conclusasi con la sentenza

23.1.2007 e l’indicazione (generica: avvisi addebito/accredito, ordine recante

la data 12 luglio 2001 e stima portafoglio al 28.9.2001) di parte della documentazione

bancaria. Sebbene il contenuto sia stato ampiamente ripreso nel __________

(seconda parte del considerando 3.), non si vedono motivi per non permettere

alle reclamanti di visionare lo scritto in questione (integralmente, dato che

non contiene alcuna informazione riservata che risulti già del __________ o

dalla documentazione cui è già stato concesso accesso) e ciò in applicazione

dei criteri indicati e applicati dallo stesso magistrato inquirente (e ritenuti

rispettosi degli interessi delle parti con la presente decisione).

Quanto alla documentazione allegata allo scritto, vale

in toto quanto detto sopra relativamente alla restante documentazione bancaria.

Da ultimo, e per quanto concerne la documentazione

acquisita dal giudice civile (AI 14), come detto sopra non è stata concessa

visione dell’intero incartamento, bensì unicamente di due deposizioni raccolte

nella procedura civile. L’incartamento comprende gli allegati di parte,

documentazione bancaria acquisita anche in sede penale e quattro verbali.

Concedendo l’accesso unicamente ai verbali di persone che non sono state sentite

anche in sede penale (e i cui verbali sono stati resi accessibili), il

magistrato inquirente ha operato una scelta non arbitraria alla luce dei

criteri scelti e delle finalità dell’accesso agli atti in questa fase del

procedimento.

8.

Le reclamanti chiedono anche che la visione atti sia

assistita dalla facoltà di estrarne fotocopia, come previsto dall’art. 79 cpv.

2 CPP.

Nel caso in esame, cioè nell’ambito delle informazioni

preliminari e in presenza di un __________ (che potrebbe anche essere confermato),

non permettere la fotocopiatura di documenti contenenti informazioni relative a

terzi per rapporto alle reclamanti (ed a cui queste non avrebbero accesso

alcuno, se non per il tramite del procedimento) appare misura adeguata per

salvaguardare il più possibile l’interesse dei terzi (alla riservatezza) e

stemperare il rischio di un possibile uso strumentale della documentazione

(vista la affermata connessione con il diritto ereditario). Nel contempo, e

abbondanzialmente, la limitazione non limita in modo serio e sostanziale le

facoltà concesse alla parte civile dall’art. 186 CPP, considerato il numero

relativamente esiguo e il contenuto stringato, dei documenti resi accessibili.

9.

In conclusione, ed in considerazione di tutto quanto

esposto, il reclamo è accolto unicamente per quanto concerne l’accesso (nella

forma della visione senza estrazione di fotocopia) allo scritto datato 25

agosto 2006 della banca di cui all’AI 6 (esclusi gli allegati); per il

rimanente (tutti gli altri atti e la fotocopiatura) il reclamo è respinto.

L’esecuzione della presente potrà avvenire trascorso

(infruttuosi) il termine di cui all’art. 100 cpv. 1 LTF (riservato accordo

delle parti relativamente al documento menzionato) e, per motivi di

comodità/opportunità, ad opera del magistrato inquirente (cui l’incarto

dovrebbe rimanere accessibile, così come nota la collocazione materiale).

Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza,

tenendo conto, tuttavia, delle particolarità del caso specifico evidenziate

nell’ordinanza del 18 luglio 2008.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

146 e 251 CP, 6, 9, 79, 186, 188, 280 ss., 281, 283, 284 e contrario

CPP, 29 CF;

decide

1. Il

reclamo, ricevibile in ordine e nel merito, è:

§. accolto per quanto

concerne l’accesso, nella forma della visione senza estrazione

di fotocopia, allo scritto datato 25 agosto 2006 della banca di cui all’AI

6 (esclusi gli allegati) inc. MP __________ (__________);

§§. respinto per quanto concerne

l’accesso a tutti gli altri atti per i quali l’accesso non

era stato concesso con la decisione __________ e per quanto concerne

la fotocopiatura degli atti cui è stata concessa.

Considerandi

2.

La presente, contro la quale non sono date vie di

ricorso cantonali, diverrà esecutiva trascorso (infruttuosi) il termine di cui

all’art. 100 cpv. 1 LTF (riservato accordo delle parti relativamente al

documento menzionato al punto 1.§. del presente dispositivo).

3.

L’esecuzione

della presente è demandata al magistrato inquirente.

4.

La tassa di giustizia, stabilita in FRS 800.-, e

le spese di FRS 280.-, sono poste a carico delle reclamanti (in solido) nella

misura di ¼ e dello Stato per i rimanenti ¾. Le ripetibili sono compensate.

5.

Intimazione

(con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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