INC.2007.34702
Accesso atti
11 agosto 2008Italiano26 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2007.34702
Data decisione, Autorità:
11.08.2008, GIAR
Titolo:
Accesso atti
ACCESSO AGLI ATTI
art. 79 CPP-TI
art. 178 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.34702
Lugano
11 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente
per statuire sul reclamo presentato il 20/23 giugno 2008 da
sedente
per statuire sul reclamo presentato il 20/23 giugno 2008 da
__________
contro
la
concessione solo parziale dell’accesso agli atti del procedimento di cui
all’inc. MP __________ asseritamente contenuta nel NLP __________ emanato dal
Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi l’11 giugno 2008;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (3/4
luglio 2008), quelle di __________ (27/30 giugno 2008) e quelle di __________
(5/8 luglio 2008);
richiamata l’ordinanza (relativa a ricevibilità e
competenza) del 18 luglio 2008;
esperita un’udienza il 5 agosto 2008;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
Per quanto concerne gli elementi essenziali del
procedimento sul quale si innesta il reclamo, nonché le argomentazioni delle
parti in relazione all’oggetto dell’impugnativa, si può riprendere quanto già
detto e riassunto nell’ordinanza 18 luglio 2008 mediante la quale da un lato si
constatava competenza di questo ufficio e ricevibilità del reclamo, dall’altro
si citavano le parti per un’udienza:
“
- come già constatato in precedente
sentenza di questo ufficio “Con scritto del 6 giugno 2006 (AI 1), __________
e __________ hanno denunciato __________ per truffa e falsità in documenti in
relazione al fatto che una relazione bancaria (presso __________) intestata a __________
(marito, rispettivamente padre), deceduto il 23 luglio 2001, sarebbe stata
addebitata a favore di un’altra relazione mediante un ordine datato 12 luglio
2001 apparentemente firmato dal defunto e, per quanto da loro accertato,
portato in banca dalla denunciata in data 8 agosto 2001” (GIAR 20 settembre 2007, 347.2007.1);
- nella sentenza testé citata
(anch’essa relativa alla problematica dell’accesso agli atti), questo giudice,
dopo aver constatato che le informazioni preliminari erano in corso da oltre un
anno, che l’ultimo elemento probatorio era stato acquisito nel marzo del 2007,
che la denunciata __________ non era ancora stata sentita, che il magistrato
inquirente non aveva ancora individuato sufficienti elementi per promuovere
l’accusa e che la decisione impugnata era “quantomeno generica” in
merito alle ipotesi di reato e al seguito, nonché all’oggetto, delle indagini,
aveva concluso che “Questa situazione processuale, oltre ad imporre un
maggior riguardo a favore degli interessi di terzi (tra i quali gli indagati)
prima di concedere accesso agli atti alle denuncianti, non permette a questo
giudice (che non deve sostituirsi al Procuratore nella determinazione negli
elementi di fatto e di diritto a supporto del fondamento di un procedimento
penale) di esprimersi con sufficiente cognizione di causa, e tenuto conto dello
stadio dell’inchiesta, sulla (eventuale) pertinenza dei vari atti per
sostanziare (eventuale) colpevolezza e risarcimento” e, di conseguenza,
aveva annullato la decisione di completo accesso agli atti alle qui reclamanti,
con “incarto ritornato al magistrato inquirente per quanto di sua competenza
(seguito della procedura e, se del caso, nuova decisione in merito)”;
- dall’elenco atti dell’inc. MP __________,
risulta che successivamente alla decisione di questo ufficio, oltre ad alcuni
atti di carattere amministrativo, si è proceduto all’interrogatorio della
denunciata (AI 55, del 25 gennaio 2008) ed a quello di un teste (AI 58, del 15
febbraio 2008); non risultano ulteriori decisioni (e neppure richieste delle
parti) in merito all’accesso agli atti precedenti la decisione di non luogo a
procedere dell’11 giugno 2008;
- con la decisione dell’11 giugno 2008,
il magistrato inquirente ha decretato di non far luogo a procedimento per i
reati denunciati; nei considerandi della decisione ha disposto di permettere
alla parte denunciante di accedere (senza facoltà di estrarre fotocopia) ad
alcuni atti singolarmente indicati, asseritamene per rispettare “principio
di proporzionalità e al fine di permettere alla parte denunciante di impugnare
(leggasi istanza di promozione dell’accusa) la presente decisione” e la
decisione 20 settembre 2007 del GIAR che indicherebbe come gli atti del
procedimento non possano venire messi a disposizione in maniera integrale ed
indiscriminata (cfr. considerando n. 8);
- le reclamanti contestano la
limitazione di accesso agli atti e di fotocopiatura, considerandole lesioni dei
diritti della parte civile sanciti dal CPP e dalla giurisprudenza, con
conseguente impedimento a contribuire all’accertamento di reati a loro danno
(nella sostanza: verifica della fondatezza della decisione di non luogo a
procedere e completezza dell’istanza di promozione dell’accusa); nel contempo
precisano di aver già inoltrato l’istanza di promozione dell’accusa (per
rispettare i termini), segnalando (alla CRP) il presente reclamo e chiedendo
facoltà di completazione dell’istanza; sempre a dire delle reclamanti, il
procedimento non può dirsi concluso dato che il decreto di non luogo è al
vaglio della CRP;
- il magistrato inquirente, in sede di
osservazioni, sostiene irricevibilità del reclamo in quanto la competenza di
questo giudice ex art. 280 CPP non sarebbe più data vista la conclusione delle
indagini preliminari (in analogia con la chiusura dell’istruttoria formale);
subordinatamente segnala che il reclamo andrebbe anche respinto nel merito in
quanto il fatto che gli ulteriori atti d’inchiesta non hanno condotto a
promozione dell’accusa, bensì al non luogo, farebbero sì che le “limitazioni
di accesso agli atti di cui alla sentenza del 20 settembre 2007” valgono a maggior ragione allo stadio attuale, tanto
più che l’istanza di promozione d’accusa ha potuto essere inoltrata;
- anche gli indagati __________ e __________,
chiedono che il reclamo sia respinto; il primo assevera che la situazione, per
rapporto alla sentenza di questo giudice del 20 settembre 2007, è mutata solo
nel senso che sarebbe ormai stabilita la regolarità dell’operazione bancaria
fin qui oggetto di indagine; la seconda, oltre a considerazioni di merito
analoghe (“L’istruttoria esclude definitivamente l’ipotesi di una lesione
degli interessi economici delle denuncianti e, dunque, una qualsiasi ipotesi di
reato”, Osservazioni, punto 7 in fine), sostiene “efficacia conclusiva” della
decisione GIAR 20 settembre 2007 in ragione del __________ e chiede, invero nei
considerandi, sospensione della trattazione del reclamo fino ad evasione della
decisione della CRP in merito all’istanza di promozione dell’accusa;
(Ordinanza 18 luglio 2008, GIAR 347.2007.2)
2.
Ricevibilità del reclamo e competenza di questo
ufficio in materia, vengono qui ribaditi con rinvio alle motivazioni
esplicitate nell’ordinanza del 18 luglio 2008, e meglio:
- da quanto sopra esposto, consegue che
questioni preliminari da risolvere sono quelle della ricevibilità del reclamo e
della competenza di questo ufficio (stante l’emanazione del __________ e la
pendenza di una istanza di promozione d’accusa);
- in merito, e riassuntivamente, occorre constatare e
ricordare, innanzitutto, che:
· l’accesso agli atti può essere concesso già nella fase
delle informazioni preliminari,
· queste si concludono con la crescita in giudicato del
decreto di non luogo a procedere, della promozione dell’accusa o del decreto
d’accusa (se del caso nella sua funzione di rinvio a giudizio),
· durante la fase delle informazioni preliminari, in
relazione a decisioni o omissioni (formali o di fatto), è applicabile l’art.
280 CPP e data la competenza di questo ufficio;
· nel caso in esame il decreto d’accusa non è (ancora)
cresciuto in giudicato;
- inoltre, e senza addentrarsi in
considerazioni sulla tempistica della decisione (contestualmente al __________)
e su quella dell’esplicazione dei suoi effetti in relazione agli atti per i
quali è stata concessa visione (posteriormente al __________), seguire la tesi
dell’irricevibilità del reclamo e dell’incompetenza di questo ufficio in
ragione della (per così dire, semplice) emanazione del decreto di non luogo a
procedere comporterebbe anche negare facoltà di reclamo (e correlata
possibilità di chiedere l’effetto sospensivo) all’indagato per quegli atti per
Fatti
i quali l’accesso è eventualmente stato concesso (come nel caso che ci occupa),
rispettivamente in caso di concessione dell’accesso integrale; senza
dimenticare che quest’ultimo non ha facoltà di presentare istanza di promozione
dell’accusa;
- di conseguenza, e di principio, il
ricorso dovrebbe essere dichiarato ricevibile e la competenza di questo giudice
data;
- prima di accertare definitivamente
quanto sopra, è opportuno chiedersi se la presenza concreta (nel caso in esame)
di un’istanza di promozione dell’accusa non imponga conclusione diversa in
ragione dell’eventuale rischio di conflitto di competenza con la CRP; in effetti a
tale conclusione (di incompetenza) si giunge nei casi di impugnativa di un
dissequestro emanato contestualmente al decreto ad un __________ (cfr. per
tutte GIAR 6 agosto 2001, 318.2001.1);
- la risposta, a giudizio di questo
giudice, deve esser negativa; il dissequestro é conseguenza legale
dell’eventuale __________ (art. 165 cpv. 1 CPP), diventa esecutivo con la
crescita in giudicato del __________ (e non dovrebbe essere dichiarato
immediatamente esecutivo), la sua fondatezza deriva dagli elementi al vaglio
della CRP (sufficienti indizi di reato) e, in sé, non ha alcuna rilevanza per
la comprensione della motivazione del __________ rispettivamente per le
argomentazioni dell’istanza di promozione dell’accusa; l’accesso agli atti, di
contro, ha effetto anche prima della crescita in giudicato e non può essere
ritenuto a priori irrilevante per la verifica del __________ (diritto ad
una decisione correttamente motivata) e per le eventuali argomentazioni
dell’istanza di promozione dell’accusa, quindi del diritto di essere sentito
(che la CRP non potrebbe garantire con la decisione di merito ma, se del caso con
una decisione preliminare incidentale, come quella del GIAR); il conflitto è
pertanto solo apparente; certo, il rischio di concedere accesso agli atti in un
procedimento che l’autorità superiore dovesse poi dichiarare privo di
fondamento esiste ma tale rischio (comunque inevitabile ogni qual volta vi sono
degli atti d’inchiesta successivi alla notizia di reato e/o un accesso agli
atti è già stato concesso prima del non luogo o, come nel caso in esame,
contestualmente allo stesso) deve essere assunto e non giustifica una
dichiarazione di irricevibilità e/o di incompetenza da parte di questo ufficio;
restano ovviamente validi, se non addirittura accresciuti in ragione delle
intenzioni manifestate dal magistrato inquirente con il non luogo, i criteri di
prudenza (già richiamati nella decisione del 20 settembre 2007) che devono
presiedere alla decisione in materia di accesso agli atti;
- quindi, e in conclusione, il reclamo
deve essere dichiarato ricevibile (nel merito ed in ordine) così come
riconosciuta la competenza di questo ufficio;
(Ordinanza 18 luglio 2008, GIAR 347.2007.2)
Si ricorda, inoltre, che la decisione qui impugnata è
contestuale al __________ e non successiva allo stesso (circostanza,
quest’ultima, che avrebbe potuto porre qualche problema supplementare quo alle
competenze: cfr. GIAR 5 dicembre 2005, 91.2005.2 “…dopo l'emanazione di un decreto di __________ (come di un __________)
il Procuratore pubblico non ha più competenze giurisdizionali proprie e, di
conseguenza, non sono dati i rimedi di cui all'art. 280 ss. CPP; …il rifiuto di
concedere fotocopiatura degli atti dopo l'emanazione di una decisione di non
luogo o di abbandono non è decisione emanata in fase istruttoria o di indagini
preliminari, bensì in attesa della crescita in giudicato del relativo decreto;
…”)
3.
Per il seguito della procedura si è ritenuto di indire
un’udienza, in quanto:
-
in proposito, occorre constatare
che pur riferendosi al principio richiamato nella decisione 20 settembre 2007
(in una procedura, è bene ricordarlo, che ha annullato la decisione che
concedeva accesso integrale nella fase delle informazioni preliminari)
secondo cui gli atti non possono essere messi a disposizione delle
parti in maniera integrale e indiscriminata, il magistrato inquirente non indica
il discrimine utilizzato, rispettivamente lo indica in modo insufficiente e
troppo generico laddove si volesse sostenere che è implicitamente
contenuto nel riferimento al rispetto del principio di proporzionalità e
alla finalità di permettere impugnativa (e motivazioni implicite non sono
ammesse: CRP 28 settembre 2004, 60.2004.189);
- di fatto, sulla questione di merito, la motivazione
è, se non assente, perlomeno carente e impedisce alla parti di esprimersi
concretamente in merito e a questo giudice di verificare adeguatezza del criterio
scelto e (circostanza ancor più importante) corretta applicazione in relazione
al caso concreto (CRP 20.8.2007, 60.32007.174);
- le osservazioni, peraltro incentrate
sull’irricevibilità del reclamo, non apportano elementi di ulteriore utilità;
- al fine di completare la lacuna e
garantire alle parti il diritto di essere sentite, vista la particolarità del
caso (accesso agli atti parziale e limitato ad una decina di documenti,
nell’ambito di informazioni preliminari in corso da due anni e che contano di
oltre cinquanta atti, concesso contestualmente al non luogo e da decidere
pendente l’istanza di promozione dell’accusa) appare più opportuno, in luogo e
vece di un rinvio per integrazione della motivazione, procedere mediante la
convocazione di una udienza.
(Ordinanza 18 luglio 2008, GIAR 347.2007.)
4.
In sede di udienza (doc. 11, inc. GIAR 347.2007.2),
per la scelta dei documenti cui è stato dato accesso alle denuncianti, il
magistrato inquirente ha indicato il riferimento ai seguenti criteri: menzione
esplicita nel __________, utilizzo ai fini della decisione stessa, relazione
(stretta) con l’operazione oggetto della denuncia e delle indagini preliminari.
I patrocinatori degli indagati, che non avevano
contestato l’elenco proposto nella decisione del magistrato inquirente, hanno
condiviso le argomentazioni sopra riportate sottolineando, inoltre, che nella
valutazione degli interessi preminenti non si può non considerare il fatto che
un giudice civile ha sentenziato per la legittimità del trasferimento in
questione e un magistrato penale, sullo stesso procedimento, non ha rilevato
elementi atti ad una promozione dell’accusa.
Il patrocinatore delle reclamanti, di contro, ha
contestato le argomentazioni del magistrato inquirente (di conseguenza i
criteri utilizzati) ritenendole soggettive e fondate sulle proprie convinzioni;
a suo dire, documenti che andassero in direzione opposta a quella scelta dal
magistrato inquirente non sarebbero resi accessibili, con conseguente
limitazione dei diritti di impugnativa delle parti civili in relazione alla
decisione “di merito”.
5.
Le norme ed i principi applicabili in materia di
accesso agli atti, con particolare riferimento alla fase delle indagini
preliminari, sono già stati enunciati in una decisione emanata nell’ambito di
questo stesso procedimento (decisione 20 settembre 2007, 347.2007.1), cui si
può (ancora) fare esplicito riferimento:
“8.
a)
Di principio, in quanto parte processuale, anche la
parte civile beneficia del diritto di accesso agli atti, espressione del
diritto di essere sentiti garantito dagli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost.fed..
Ai sensi dell’art. 79 cpv. 2 CPP, la parte civile può
prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove
necessario all’esercizio dei suoi diritti, salvo contrarie esigenze d’inchiesta
e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi.
Come per l'accusato ed il suo difensore, quindi, anche
il diritto della parte civile di accedere agli atti del procedimento non è
assoluto.
In primo luogo, come tutte le prerogative processuali
che le competono, anche l'accesso all'incarto penale deve essere limitato agli
atti concernenti il reato che l'ha danneggiata (“l'accesso agli atti della
parte civile deve, se del caso, essere limitato a quelli che permettono di
sostanziare colpevolezza, rispettivamente risarcimento, per i fatti che la
vedono direttamente danneggiata (artt. 69 e 251 cpv. 3 CPP)” GIAR 13
ottobre 2004, 517.2004.1; si veda anche l’art. 79 CPP); la parte civile sarà
perciò esclusa, per esempio, dalla consultazione di atti che non concernono il
reato che l'ha danneggiata o che, pur riferendosi a questo reato, non hanno
relazione né con l'accertamento della colpevolezza né con il risarcimento.
In secondo luogo, il diritto di consultare l'incarto e
di estrarne copie può essere limitato sia per prevalenti necessità d'inchiesta
(pericolo d'inquinamento delle prove o di collusione), sia qualora sussistano
preminenti e contrari interessi dell'accusato o di terzi. Quest’ultima riserva
(non presente nelle norme che concernono l’accusato) vuole parare all'indebito
uso del procedimento penale per ottenere accesso a notizie (altrimenti
inaccessibili) da eventualmente usare in altra sede (“L’accesso agli atti
nonché l’estrazione di fotocopie possono essere preclusi o ulteriormente
limitati a salvaguardia di “interessi preminenti dell’accusato o di terzi”. Già
si è fatto cenno al caso del sequestratario estraneo al procedimento penale,
che chiede al magistrato inquirente di vietare l’accesso agli atti alla parte
civile. A maggior ragione degni di tutela sono gli interessi dell’accusato. In
particolare l’accresciuta possibilità di restrizione del diritto di accesso
agli atti della parte civile vuole prevenire quei casi in cui sussista fondato
motivo di temere che di tale facoltà possa essere fatto abuso, segnatamente che
il vero interesse sia di utilizzare le informazioni acquisite in altra sede,
civile o privata, ma comunque al di fuori della procedura penale in oggetto”
L. Marazzi, Il GIAR, l’arbitro nel processo penale, ed. dalla Commissione
ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 2001).
b)
Il fatto che giurisprudenza e dottrina abbiano già
precisato che il diritto di accedere agli esplica i suoi effetti già in sede di
informazioni preliminari, sia per l’indagato che per la parte civile (REP 1996
n. 106; REP 1995 n. 92; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001
p. 43), non significa automatico diritto ad un accesso integrale e/o
indiscriminato (sui motivi sostanziali delle determinazioni dottrinali e
giurisprudenziali si veda L. Marazzi, op. cit. pagg. da 10 a 15 e 41).
Certo, più l'inchiesta avanza più diventa difficile
porre limitazioni all'accesso agli atti (o di modalità d'accesso, pur
distinguendo le due cose in relazione agli effetti concreti) senza violare
diritti sostanziali delle parti al procedimento, nel contempo però, e quasi per
contrasto, laddove ancora non sono stati individuati sufficienti indizi di
reato per promuovere l'accusa contro una determinata persona (art. 178 CPP)
molto più peso va dato agli interessi di terzi (tra i quali l’indagato), prima
di concedere accesso agli atti alle (eventuali) parti civili. Ciò, sia per
prevenire strumentalizzazioni della procedura penale per fini, civili o
privati, estranei agli scopi dell'azione penale stessa (L. Marazzi, op. cit.,
ibidem; DTF 26.3.1999 in re P.;6P.29/1999; GIAR ), sia per evitare che le
parti abbiano accesso ad atti (di pertinenza di terzi) grazie ad un
procedimento penale che si riveli privo di fondamento.”
(GIAR 20 settembre 2007, 347.2007.1)
Inoltre, sempre in quella sede si era constatato che,
nonostante la durata delle informazioni preliminari, “… il magistrato
inquirente non ha ancora individuato sufficienti indizi di reato per promuovere
l'accusa contro la denunciata e qui reclamante …”, situazione che
contribuisce anche a “imporre un maggior riguardo a favore degli interessi
di terzi (tra i quali gli indagati) prima di concedere accesso agli atti alle
denuncianti” e che:
“10.
Abbondanzialmente, ma comunque a ulteriore conferma di
quanto appena detto, si rileva anche che:
·
perlomeno parte della documentazione
agli atti è “personale”e non accessibile alle denuncianti al di fuori del
procedimento penale;
·
la qualità di vittime/parti lese
delle denuncianti si fonda su presupposti di diritto successoriale e concerne
fondi che potrebbero anche non essere fiscalmente dichiarati (come ipotizzato
dal funzionario di banca sentito il 10 ottobre 2006); il rischio di utilizzo
strumentale (in altro procedimento e/o nei confronti della denunciata) non può
essere scartato (e, perlomeno fintanto che ci si trova nell’ambito delle
informazioni preliminari, preservato);
·
se è vero che il diritto di
accedere agli atti delle denuncianti non dipende dalla discrezionalità della
reclamante, è altrettanto vero che dalla disponibilità a trasmettere un
documento non costituisce riconoscimento del diritto d’accesso a tutti gli
altri (così come il fatto che non ci si opponga all’acquisizione/sequestro e
visione da parte del PP non può essere intesa come “accordo” per una
visione/accesso a tutte le altre parti alla procedura);
·
in presenza di un eventuale
decisione di non luogo a procedere, la parte civile che intendesse proporre
istanza di promozione dell’accusa non avrebbe automatico diritto di accesso a
tutti gli atti acquisiti nel corso delle informazioni preliminari; anche in
simile eventualità (e prescindendo dal fatto che il non luogo a procedere
comporta decadenza delle misure cautelari poste in essere e, quindi, anche dei
sequestri con conseguente restituzione) varrebbero i principi indicati al considerando
n. 8 della presente.”
(GIAR 20 settembre 2007, 347.2007.1)
Constatazioni e considerazioni che vengono qui
confermate e ribadite con l’aggiunta che con la decisione di __________ il
magistrato inquirente ha ora definitivamente (per parte sua) affermato di aver
concluso le indagini preliminari e di non ritenere presenti elementi a
giustificazione di una promozione dell’accusa. Quindi, se una limitazione
dell’accesso agli atti può giustificarsi (anche) in ragione del fatto che ci si
trova nella fase delle informazioni preliminari (CRP 13 dicembre 2004,
60.2004.265, cons. 6 in fine), la presenza di una decisione di non luogo
impone, a giudizio di questo giudice, cautela ulteriore.
6.
a)
In presenza di un non luogo a procedere motivato, la
pretesa parte lesa costituita parte civile ha la facoltà di presentare alla CRP
un’istanza motivata di promozione dell’accusa (art. 186 cpv. 1 CPP) i cui
presupposti sono l’esistenza di seri indizi di colpevolezza la disponibilità di
nuovi mezzi di prova (CRP 12 giugno 2008, 60.2008.156). In sostanza, fondandosi
su prove, rispettivamente indizi seri, l’istante deve dimostrare con alto grado
di verosimiglianza che altra conclusione, rispetto a quella del procuratore
pubblico, merita approfondimento istruttorio (M. Mini, L’istanza di promozione
dell’accusa: art. 186 CPP, in RTD, I-2004, pagg. 249 ss., p. 263). Inoltre, in
presenza di carenze nell’apprezzamento dei fatti e/o di apprezzamento erroneo
di una circostanza di fatto (ed in qualche altro caso più formale/giuridico), la CRP può ordinare
la completazione delle informazioni preliminari (M. Mini, op. cit., pag. 272 e
giurisprudenza citata).
b)
Ora, se è vero che dal profilo teorico tutto quanto
acquisito (per quanto concerne la documentazione bancaria, e per quanto qui
interessa, indipendentemente dalle modalità e dal chiedersi se nel dissequestro
è compresa anche la documentazione; sulla questione, in generale, si vedano
GIAR 23 marzo 1994, 224.1994.1, DTF 7 marzo 2007,1P.853/2006, cons. 3.2. in
fine, art. 164 CPP) e attualmente (materialmente) agli atti, dovrebbe avere una
relazione con i fatti oggetto delle informazioni preliminari, dal profilo
concreto ciò non è necessariamente il caso. Vi possono essere, a seconda dei
casi e delle circostanze elementi acquisiti casualmente (assieme a altri), a garanzia
futura (non essendo ancora chiaro l’esito delle informazioni preliminari) o
perché prodotti abbondanzialmente dall’accusato all’intenzione della sola
autorità, rispettivamente elementi che concernono un indiziato e non l’altro,
oppure un reato e non altri. Inoltre, e per quanto concerne la fase delle
indagini preliminari, non tutti gli elementi agli atti costituiscono prove o
seri elementi indizianti le ipotesi di reato, rispettivamente elementi
indispensabili per argomentare in relazione alle necessità di approfondimento
istruttorio (o completazione delle informazioni preliminari), cioè circa la
(non) fondatezza del non luogo a procedere.
Occorre anche ricordare che la promozione dell’accusa
non è un giudizio di merito sull’esistenza di un reato e che la CRP esamina
liberamente il fatto ed il diritto (M. Mini, op. cit. pag. 266), così come i
presupposti dell’istanza quali la legittimazione. Per contestare, con alto
grado di verosimiglianza, la fondatezza di un decreto di non luogo a procedere,
a giudizio di questo giudice, basta la conoscenza (quindi l’accesso) degli
elementi “probatori” raccolti strettamente connessi con i fatti denunciati
quali reati (nel caso specifico il trasferimento di fondi, ritenuto illecito
dalle denuncianti, e il documento, ritenuto falso ). Altri elementi, di
carattere circostanziale o comunque non strettamente inerenti i fatti ritenuti
costitutivi di reato (bensÌ fasi precedenti o successive agli stessi), possono
magari essere di qualche utilità per valutazioni successive (istruttorie o di
merito), ma non necessariamente per la contestazione del non luogo.
c)
Pertanto, i criteri indicati dal magistrato inquirente
(atti esplicitamente citati nella decisione e atti relativi all’operazione di
denuncia) appaiono congrui a garantire l’esercizio del diritto della parte
civile a presentare un’istanza di promozione dell’accusa (ricevibile; sulla
questione cfr. M. Mini,op. cit., p. 251), con cognizione di causa. Inoltre, il
secondo criterio indicato (ovviamente se rispettato) evita anche il rischio,
paventato dalle reclamanti, di una scelta (per così dire) soggettiva da parte
del magistrato inquirente, influenzata delle convinzioni che l’hanno indotto al
__________.
7.
Nel caso in esame, gli atti ai quali è stato concesso
accesso corrispondono agli AI 1 (denuncia), 8 (verbale __________), 21
(sentenza civile del 23 gennaio 2007), 55 (verbale __________), 58 (verbale __________),
nonché a due verbali (__________e __________) estratti dall’AI 14 (incarto
civile) e tre documenti bancari (ordine 12 luglio 2001, memorandum 8 agosto
2001, memorandum 4 settembre 2001) allegati all’AI 8.
Dalla lettura del __________ non risulta (e neppure le
reclamanti lo sostengono) che altri documenti siano citati, o utilizzati con
dei riferimenti, oltre quelli cui l’accesso è stato concesso, con l’eccezione
dello scritto 25 agosto 2006 della banca (che, a richiesta del PP, fornisce
spiegazioni sulle date di apertura della relazione ricevente i fondi,
sull’ordine di trasferimento e le varie fasi che hanno condotto alla sua
esecuzione; cfr. AI 5 e 6).
Dall’analisi dell’elenco atti, scremati tutti quelli
relativi a ordini (di cui in questa sede, semmai, interessa il risultato),
citazioni, corrispondenza procedurale da e con i legali, istanze già altrimenti
note (così come le decisioni di questo ufficio) e corrispondenza/documentazione
relativa alla gestione degli averi sotto sequestro (cfr. considerando n. 7. del
__________), tutti privi di rilevanza quo alle incombenze per la promozione
dell’accusa, restano pochi atti (AI 3, 4, 5, 6, 24, 32, 33, 35, 36) sui quali
interrogarsi in merito alla corretta applicazione dei criteri indicati dal
magistrato inquirente. Trattasi, per tutti quelli indicati ad eccezione dell’AI
14, di documentazione prodotta dalla banca presso la quale è avvenuta
l’operazione oggetto di denuncia e nella quale è stato formato e prodotto il
documento soggetto ad analisi ex art. 251 CP, contenente le risposte alla
richiesta del magistrato inquirente di fornire indicazioni e documentazione (di
apertura, estratti, stati patrimoniali) in relazione a tutte le eventuali
relazioni, in essere o estinte, riconducibili al defunto, rispettivamente alla
denunciata __________ (AI 3), le relative completazioni e/o spiegazioni
tecniche in merito a denominazioni (AI 4) nonché indicazioni su operazioni
effettuate nel 2007 (AI 32, 33, 35, 36). Anche questi scritti dell’istituto di
credito e la relativa documentazione, con l’ovvia eccezione di quelli
concernenti l’ordine di trasferimento degli averi (per i quali l’accesso è già
stato concesso), non possono dirsi strettamente inerenti (nel senso sopra
indicato) i fatti oggetto della denuncia e la successiva decisione di non luogo
a procedere; la loro utilità (eventuale) è piuttosto da situare a livello
dell’approfondimento istruttorio o completazione delle informazioni preliminari
che, nel caso in esame, il magistrato inquirente non ha ritenuto non doversi
effettuare, rispettivamente interrompere, con la __________ e sulla base delle motivazioni
in essa esplicitate. È, quindi, logico ritenere che la confutazione delle
conclusioni dell’inquirente, e correlata richiesta di approfondimento
istruttorio, possa (quando non debba) avvenire a prescindere da elementi come
quelli appena descritti. La limitazione d’accesso a tale documentazione deve
pertanto essere mantenuta in quanto conforme ai criteri sopra indicati.
Resta da determinare se la limitazione d’accesso debba
essere mantenuta anche sullo scritto di cui all’AI 6. Da un lato questo è
menzionato esplicitamente nel __________, dall’altro propone una ricostruzione
(dal punto di vista della banca e con riferimento ai documenti relativi alle
due relazioni interessate) del trasferimento degli averi, cui si aggiungono
l’informazione relativa alla procedura civile conclusasi con la sentenza
23.1.2007 e l’indicazione (generica: avvisi addebito/accredito, ordine recante
la data 12 luglio 2001 e stima portafoglio al 28.9.2001) di parte della documentazione
bancaria. Sebbene il contenuto sia stato ampiamente ripreso nel __________
(seconda parte del considerando 3.), non si vedono motivi per non permettere
alle reclamanti di visionare lo scritto in questione (integralmente, dato che
non contiene alcuna informazione riservata che risulti già del __________ o
dalla documentazione cui è già stato concesso accesso) e ciò in applicazione
dei criteri indicati e applicati dallo stesso magistrato inquirente (e ritenuti
rispettosi degli interessi delle parti con la presente decisione).
Quanto alla documentazione allegata allo scritto, vale
in toto quanto detto sopra relativamente alla restante documentazione bancaria.
Da ultimo, e per quanto concerne la documentazione
acquisita dal giudice civile (AI 14), come detto sopra non è stata concessa
visione dell’intero incartamento, bensì unicamente di due deposizioni raccolte
nella procedura civile. L’incartamento comprende gli allegati di parte,
documentazione bancaria acquisita anche in sede penale e quattro verbali.
Concedendo l’accesso unicamente ai verbali di persone che non sono state sentite
anche in sede penale (e i cui verbali sono stati resi accessibili), il
magistrato inquirente ha operato una scelta non arbitraria alla luce dei
criteri scelti e delle finalità dell’accesso agli atti in questa fase del
procedimento.
8.
Le reclamanti chiedono anche che la visione atti sia
assistita dalla facoltà di estrarne fotocopia, come previsto dall’art. 79 cpv.
2 CPP.
Nel caso in esame, cioè nell’ambito delle informazioni
preliminari e in presenza di un __________ (che potrebbe anche essere confermato),
non permettere la fotocopiatura di documenti contenenti informazioni relative a
terzi per rapporto alle reclamanti (ed a cui queste non avrebbero accesso
alcuno, se non per il tramite del procedimento) appare misura adeguata per
salvaguardare il più possibile l’interesse dei terzi (alla riservatezza) e
stemperare il rischio di un possibile uso strumentale della documentazione
(vista la affermata connessione con il diritto ereditario). Nel contempo, e
abbondanzialmente, la limitazione non limita in modo serio e sostanziale le
facoltà concesse alla parte civile dall’art. 186 CPP, considerato il numero
relativamente esiguo e il contenuto stringato, dei documenti resi accessibili.
9.
In conclusione, ed in considerazione di tutto quanto
esposto, il reclamo è accolto unicamente per quanto concerne l’accesso (nella
forma della visione senza estrazione di fotocopia) allo scritto datato 25
agosto 2006 della banca di cui all’AI 6 (esclusi gli allegati); per il
rimanente (tutti gli altri atti e la fotocopiatura) il reclamo è respinto.
L’esecuzione della presente potrà avvenire trascorso
(infruttuosi) il termine di cui all’art. 100 cpv. 1 LTF (riservato accordo
delle parti relativamente al documento menzionato) e, per motivi di
comodità/opportunità, ad opera del magistrato inquirente (cui l’incarto
dovrebbe rimanere accessibile, così come nota la collocazione materiale).
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza,
tenendo conto, tuttavia, delle particolarità del caso specifico evidenziate
nell’ordinanza del 18 luglio 2008.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
146 e 251 CP, 6, 9, 79, 186, 188, 280 ss., 281, 283, 284 e contrario
CPP, 29 CF;
decide
1. Il
reclamo, ricevibile in ordine e nel merito, è:
§. accolto per quanto
concerne l’accesso, nella forma della visione senza estrazione
di fotocopia, allo scritto datato 25 agosto 2006 della banca di cui all’AI
6 (esclusi gli allegati) inc. MP __________ (__________);
§§. respinto per quanto concerne
l’accesso a tutti gli altri atti per i quali l’accesso non
era stato concesso con la decisione __________ e per quanto concerne
la fotocopiatura degli atti cui è stata concessa.
Considerandi
2.
La presente, contro la quale non sono date vie di
ricorso cantonali, diverrà esecutiva trascorso (infruttuosi) il termine di cui
all’art. 100 cpv. 1 LTF (riservato accordo delle parti relativamente al
documento menzionato al punto 1.§. del presente dispositivo).
3.
L’esecuzione
della presente è demandata al magistrato inquirente.
4.
La tassa di giustizia, stabilita in FRS 800.-, e
le spese di FRS 280.-, sono poste a carico delle reclamanti (in solido) nella
misura di ¼ e dello Stato per i rimanenti ¾. Le ripetibili sono compensate.
5.
Intimazione
(con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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