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Decisione

INC.2007.34905

Proroga carcere preventivo

29 maggio 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.

413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag.

128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

- l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere

verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da

un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e

dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,

60.2005.357); ciò vale anche quando l’esistenza di gravi indizi di reato non è

formalmente contestata;

- nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per

confermare l’esistenza di gravi indizi di reato nei confronti di __________;

questi risultano dalle sue stesse ammissioni per tutti i reati ascritti (AI 10,

inc. MP __________ e AI 10 inc. MP __________), dal riconoscimento da parte di

dipendenti del negozio di __________ e dal tempestivo sequestro di parte della

refurtiva presso l’accusato poco dopo i fatti (AI 13 inc. MP __________, pag. 1

e 2), per l’ipotesi di rapina, nonché dalla quasi flagranza dell’intervento

della polizia per i fatti di __________ (cfr. AI 1, inc. MP __________);

- quanto al pericolo di recidiva, il Procuratore pubblico ne sostiene

l’esistenza con riferimento alle perizie agli atti (AI 22 e 70, inc. MP __________),

a comportamenti accertati prima della presente inchiesta (AI 34) ed alle stesse

dichiarazioni dell’accusato (AI 10, pag. 4); sulla questione la difesa è,

invece, silente (cfr. Osservazioni);

- quanto emerge dagli atti in merito ad “aggressioni” (non in senso

tecnico) di vario tipo per i motivi più futili (quali il colpire una guardia

mentre gli sta passando accanto - AI 32, inc. MP __________ -, lo psichiatra

del carcere durante una visita - AI 70 pag. 6, inc. MP __________ -, uno

sconosciuto alla fermata del tram - Rapporto Stadtpolizei 28 settembre 2006 in AI 2, inc. MP __________), i precedenti episodi di vie di fatto, minacce e lesioni pur se

sfociati in decreti di non luogo a procedere in applicazione degli artt. 10,

rispettivamente 19 cpv. 1 CP (cfr. AI 34), le motivazioni addotte per alcuni

degli atti che gli vengono imputati nella presente procedura (quali il

giramento di “coglioni” per la mancanza di denaro - AI 10 pag. 3 e 4,

inc. MP __________ -, il nervosismo - AI 32 - o il fatto che una persona, se si

preferisce la persona poi colpita, lo guardasse insistentemente - AI 10 pag. 2,

inc. MP __________), il consumo di stupefacenti accertato in momento immediatamente

precedente i fatti di Locarno (AI 10 pag. 2 e AI 31, inc. MP __________) e, se

non soprattutto, le conclusioni concordanti dei due referti peritali agli atti

in merito al rischio di reiterazione di atti di violenza (ancorché di carattere

“impulsivo”) contro terzi, così come di furti e rapine (AI 22, pag. 13 e AI 70

pag. 13), sono tutti elementi concreti che concorrono (a questo stadio del

procedimento) a evidenziare un pericolo di recidiva che viene pertanto qui

riconosciuto come presente in modo concreto;

- accertata l’esistenza dei motivi di legge per il mantenimento

della misura cautelare, resta da determinare se tale mantenimento,

rispettivamente la proroga richiesta, sia rispettosa del principio di

proporzionalità;

- la proporzionalità di una carcerazione cautelare deve essere

analizzata da angolature diverse; da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie

e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004;

SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);

- nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto

(dieci mesi), pur non essendo di entità trascurabile, non appare ancora lesivo

del principio di proporzionalità: i reati ascritti, quantomeno quello di rapina

e quello di lesioni, sono comunque gravi e, inoltre costituiscono pericolo per

l’integrità fisica di terze persone; una delle imputazioni, (140 cifra 2 CP)

prevede una pena edittale minima di un anno; la pena che sarà erogata in caso

di eventuale condanna ha buone probabilità di essere superiore al carcere

preventivo sofferto ed a quello ancora da soffrire in caso di accoglimento

dell’istanza (si ricorda, di transenna, che l’eventualità di una sospensione

condizionale, totale o parziale, di regola non può essere considerata in questa

sede: DTF 125 I 60); non modifica questa conclusione l’eventualità che

all’accusato, qualora riconosciuto autore dei reati ascritti, venga applicato

l’art. 19 CP: da un lato la questione é di stretta competenza del merito,

dall’altro l’applicazione di tale norma può comportare contestuale applicazione

di una misura (anche stazionaria; cfr. art. 19 cpv. 3 CP e rinvii);

- per

quanto concerne il secondo aspetto, quello della celerità, l’inchiesta non

evidenzia tempi morti particolari, considerato che il tempo di svolgimento di

determinati atti istruttori quali le perizie (nel caso specifico, la seconda a

richiesta dell’accusato) deve essere considerato usuale (DTF 128 I 149);

- è

vero che, come indicato dalla difesa, sono trascorse circa tre settimane tra

l’acquisizione agli atti della perizia (AI 70); tuttavia, anche volendo

prescindere dal fatto che, di principio, il rispetto del principio di celerità

deve essere valutato globalmente (DTF 130 IV 54; DTF 6P.67/2004 del 6 agosto

2004) e dal fatto che il periodo di pretesa inattività in questione non

raggiunge ancora l’estensione che potrebbe portare all’immediata constatazione

di violazione del principio (DTF 128 I 149), nel caso in esame non si poteva pretendere

che alla ricezione della perizia (peraltro la seconda sullo stesso oggetto) il

magistrato non si prendesse il tempo necessario per valutare se, in relazione

alla stessa, occorresse assumere ulteriori atti (ad esempio una delucidazione),

possibilità che gli sarebbe stata preclusa in caso di immediato deposito (cfr.

artt. 148 e 196 CPP);

- da

quanto appena detto, consegue che la proporzionalità (nella sua duplice

accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di

questo giudice, neppure da quello prospettabile con l’accoglimento della

proroga richiesta che appare giustificata anche nelle motivazioni;

- in conclusione, e per tutti i motivi sopra esposti, l’istanza è

accolta nel senso che il carcere preventivo cui è astretto __________ è

prorogato di 15 (quindici) giorni al fine di permettere verifica della

presentazione di complementi istruttori e eventuale valutazione della loro

fondatezza; resta inteso che qualora nessuna richiesta dovesse pervenire nei

giorni immediatamente successivi la scadenza del termine di deposito degli

atti, il magistrato inquirente procederà indilatamente alla chiusura (art. 102

CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 140, 139, 123 CP, 90 LCStr, 95 ss., 96, 102, 108, 284

CPP,

decide

1. L’istanza è

accolta come ai considerandi.

§. Di

conseguenza, la carcerazione preventiva cui è astretto __________ è prorogata

fino, al più tardi, a giovedì 19 giugno 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano

tasse e spese.

3.

Contro la

presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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