INC.2007.34905
Proroga carcere preventivo
29 maggio 2008Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2007.34905
Data decisione, Autorità:
29.05.2008, GIAR
Titolo:
Proroga carcere preventivo
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.34905
Lugano
29 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza presentata il 21/23
maggio 2008 dal
Procuratore pubblico Mario Branda, Ministero
pubblico
ai fini della proroga del carcere preventivo cui è
astretto
__________, __________, __________,
attualmente detenuto c/o __________
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
visti gli scritti della difesa
(26/27 maggio 2008 e 27/28 maggio 2008) e quello del Procuratore pubblico (27
maggio 2008);
visti gli incarti MP __________ e
__________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 4 agosto 2007; nei suoi confronti
è stata promossa l’accusa per le ipotesi di reato di rapina aggravata,
subordinatamente semplice, ai sensi degli artt. 140 cifra 2, sub. cifra 1, CP
(doc. 1, 2 e 3, inc. GIAR 349.2007.1);
- l’arresto è stato confermato da questo giudice il 5 agosto 2007
(doc. 5, inc. GIAR 349.2007.1), ritenuti presenti gravi e concreti indizi di
reato, nonché elementi di un concreto pericolo di recidiva;
- il 13 febbraio 2008 il Ministero pubblico, a seguito di
trasmissione (per competenza) da parte delle autorità del canton __________, ha
esteso l’accusa nei confronti di __________ alle ipotesi di reato di cui
all’art. 139 e 123 CP, nonché 90 LCStr, aprendo un ulteriore incarto con il n. __________
(AI 3 e 5, inc. MP __________);
- in sintesi, __________ é accusato di essere l’autore di una
rapina (con utilizzo di coltello) avvenuta il 4 agosto 2007, all’inizio del
pomeriggio, in un negozio di __________, nonché della sottrazione di una
borsetta e di una bicicletta a __________ nel mese di settembre 2006,
rispettivamente di aver colpito, sempre a __________ e nello stesso periodo,
una persona ad una fermata del tram (AI 1, inc. __________ e AI 10, inc. MP __________);
- gli atti d’inchiesta sono stati depositati una prima volta il 20
dicembre 2007 (ovviamente per il solo inc. MP __________; cfr. AI 36); in
quella sede, l’accusato ha chiesto l’erezione di una nuova perizia psichiatrica
e il magistrato inquirente ha respinto la richiesta (AI 39 e 46);
- il reclamo contro il rifiuto di nuova perizia si è sommato ad una
prima richiesta di proroga (vista la scadenza ex art. 102 cpv. 2 CPP) della
carcerazione preventiva presentata dal magistrato inquirente (doc. 1, inc. GIAR
349.2007.4 e doc. 1 inc. GIAR 349.2007.3);
- le due istanze sono state risolte mediante un’unica decisione,
emanata a seguito di udienza, che prevedeva l’espletamento di una nuova perizia
psichiatrica sull’accusato e, nel contempo, una proroga della carcerazione
preventiva fino al 4 giugno 2008 (doc. 3, rispettivamente 4 degli inc. GIAR
349.2007.3, rispettivamente 4);
- l’inchiesta nei confronti di __________ è poi proseguita ai fini
dell’erezione di un nuovo rapporto peritale e, come detto più sopra, a seguito
dell’estensione dell’accusa per i fatti di __________; il 20 aprile 2008 è
stato acquisito agli atti il nuovo referto (AI 70, inc. MP __________) ed il 16
maggio 2008 è stato comunicato il deposito degli atti per entrambi gli incarti,
con scadenza 2 giugno 2008 (AI 75, inc. MP __________);
- con l’istanza menzionata in entrata della presente (doc. 1, inc.
GIAR 349.2007.3), ritenuti presenti gravi indizi di reato e concreto pericolo
di recidiva, il magistrato inquirente chiede una proroga della detenzione
preventiva (di due mesi) a titolo “cautelativo”, non potendosi escludere
la presentazione di ulteriori complementi istruttori (doc. 1, citato); tale
proroga, sempre secondo l’inquirente, è ancora rispettosa del principio di
proporzionalità;
- con scritto del 26 maggio 2008, indirizzato al Ministero pubblico
e trasmesso in copia a questo ufficio (doc. 3, inc. GIAR 349.2007.5), la difesa
di __________ comunica di rinunciare al deposito atti, di non avere complementi
istruttori da proporre e anche di rinunciare ad eventuali ricorsi contro la
comunicazione di chiusura dell’istruttoria formale; aggiunge di attendere il
ritiro dell’istanza da parte del Procuratore pubblico;
- analoga rinuncia non risulta
essere stata formulata dalle parti civili;
- con scritto del 27 maggio 2008 (doc. 4, inc. GIAR 349.2007.5),
preso atto della rinuncia di __________, ma considerato che la presentazione di
una richiesta di complemento da parte di una (o più) parti civili entro i
termini di scadenza del deposito atti (2 giugno 2008), pur se improbabile, non
può essere esclusa, il magistrato inquirente comunica di mantenere la richiesta
di proroga riducendola tuttavia a quindici (15) giorni, termine da lui ritenuto
necessario a verificare l’inoltro di eventuali complementi e, in caso
affermativo, a presentare ulteriore richiesta di proroga;
- la difesa, con osservazioni del 27 maggio 2008 (doc. 5, inc. GIAR
349.2007.5), si oppone alla proroga asserendo assenza di preminenti motivi di
interesse pubblico (pericolo di fuga, rischio di collusione e/o bisogni
istruttori di altro tipo) e violazione del principio di proporzionalità (in
ragione della prevedibile applicazione dell’art. 19 CP e dei dieci mesi di
carcere preventivo sofferti, nonché per il fatto che il magistrato inquirente
avrebbe lasciato trascorrere inutilmente ca. tre settimane tra la ricezione del
referto peritale oggetto di complemento istruttorio ed il deposito degli atti);
- le norme ed i principi che regolano il mantenimento della
carcerazione preventiva, pur se noti al Procuratore pubblico ed alla difesa,
possono essere così riassunti;
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al
cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà,
consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere
preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i
bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in
altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza
dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.
413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag.
128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
- l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere
verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da
un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e
dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,
60.2005.357); ciò vale anche quando l’esistenza di gravi indizi di reato non è
formalmente contestata;
- nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per
confermare l’esistenza di gravi indizi di reato nei confronti di __________;
questi risultano dalle sue stesse ammissioni per tutti i reati ascritti (AI 10,
inc. MP __________ e AI 10 inc. MP __________), dal riconoscimento da parte di
dipendenti del negozio di __________ e dal tempestivo sequestro di parte della
refurtiva presso l’accusato poco dopo i fatti (AI 13 inc. MP __________, pag. 1
e 2), per l’ipotesi di rapina, nonché dalla quasi flagranza dell’intervento
della polizia per i fatti di __________ (cfr. AI 1, inc. MP __________);
- quanto al pericolo di recidiva, il Procuratore pubblico ne sostiene
l’esistenza con riferimento alle perizie agli atti (AI 22 e 70, inc. MP __________),
a comportamenti accertati prima della presente inchiesta (AI 34) ed alle stesse
dichiarazioni dell’accusato (AI 10, pag. 4); sulla questione la difesa è,
invece, silente (cfr. Osservazioni);
- quanto emerge dagli atti in merito ad “aggressioni” (non in senso
tecnico) di vario tipo per i motivi più futili (quali il colpire una guardia
mentre gli sta passando accanto - AI 32, inc. MP __________ -, lo psichiatra
del carcere durante una visita - AI 70 pag. 6, inc. MP __________ -, uno
sconosciuto alla fermata del tram - Rapporto Stadtpolizei 28 settembre 2006 in AI 2, inc. MP __________), i precedenti episodi di vie di fatto, minacce e lesioni pur se
sfociati in decreti di non luogo a procedere in applicazione degli artt. 10,
rispettivamente 19 cpv. 1 CP (cfr. AI 34), le motivazioni addotte per alcuni
degli atti che gli vengono imputati nella presente procedura (quali il
giramento di “coglioni” per la mancanza di denaro - AI 10 pag. 3 e 4,
inc. MP __________ -, il nervosismo - AI 32 - o il fatto che una persona, se si
preferisce la persona poi colpita, lo guardasse insistentemente - AI 10 pag. 2,
inc. MP __________), il consumo di stupefacenti accertato in momento immediatamente
precedente i fatti di Locarno (AI 10 pag. 2 e AI 31, inc. MP __________) e, se
non soprattutto, le conclusioni concordanti dei due referti peritali agli atti
in merito al rischio di reiterazione di atti di violenza (ancorché di carattere
“impulsivo”) contro terzi, così come di furti e rapine (AI 22, pag. 13 e AI 70
pag. 13), sono tutti elementi concreti che concorrono (a questo stadio del
procedimento) a evidenziare un pericolo di recidiva che viene pertanto qui
riconosciuto come presente in modo concreto;
- accertata l’esistenza dei motivi di legge per il mantenimento
della misura cautelare, resta da determinare se tale mantenimento,
rispettivamente la proroga richiesta, sia rispettosa del principio di
proporzionalità;
- la proporzionalità di una carcerazione cautelare deve essere
analizzata da angolature diverse; da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie
e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004;
SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);
- nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto
(dieci mesi), pur non essendo di entità trascurabile, non appare ancora lesivo
del principio di proporzionalità: i reati ascritti, quantomeno quello di rapina
e quello di lesioni, sono comunque gravi e, inoltre costituiscono pericolo per
l’integrità fisica di terze persone; una delle imputazioni, (140 cifra 2 CP)
prevede una pena edittale minima di un anno; la pena che sarà erogata in caso
di eventuale condanna ha buone probabilità di essere superiore al carcere
preventivo sofferto ed a quello ancora da soffrire in caso di accoglimento
dell’istanza (si ricorda, di transenna, che l’eventualità di una sospensione
condizionale, totale o parziale, di regola non può essere considerata in questa
sede: DTF 125 I 60); non modifica questa conclusione l’eventualità che
all’accusato, qualora riconosciuto autore dei reati ascritti, venga applicato
l’art. 19 CP: da un lato la questione é di stretta competenza del merito,
dall’altro l’applicazione di tale norma può comportare contestuale applicazione
di una misura (anche stazionaria; cfr. art. 19 cpv. 3 CP e rinvii);
- per
quanto concerne il secondo aspetto, quello della celerità, l’inchiesta non
evidenzia tempi morti particolari, considerato che il tempo di svolgimento di
determinati atti istruttori quali le perizie (nel caso specifico, la seconda a
richiesta dell’accusato) deve essere considerato usuale (DTF 128 I 149);
- è
vero che, come indicato dalla difesa, sono trascorse circa tre settimane tra
l’acquisizione agli atti della perizia (AI 70); tuttavia, anche volendo
prescindere dal fatto che, di principio, il rispetto del principio di celerità
deve essere valutato globalmente (DTF 130 IV 54; DTF 6P.67/2004 del 6 agosto
2004) e dal fatto che il periodo di pretesa inattività in questione non
raggiunge ancora l’estensione che potrebbe portare all’immediata constatazione
di violazione del principio (DTF 128 I 149), nel caso in esame non si poteva pretendere
che alla ricezione della perizia (peraltro la seconda sullo stesso oggetto) il
magistrato non si prendesse il tempo necessario per valutare se, in relazione
alla stessa, occorresse assumere ulteriori atti (ad esempio una delucidazione),
possibilità che gli sarebbe stata preclusa in caso di immediato deposito (cfr.
artt. 148 e 196 CPP);
- da
quanto appena detto, consegue che la proporzionalità (nella sua duplice
accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di
questo giudice, neppure da quello prospettabile con l’accoglimento della
proroga richiesta che appare giustificata anche nelle motivazioni;
- in conclusione, e per tutti i motivi sopra esposti, l’istanza è
accolta nel senso che il carcere preventivo cui è astretto __________ è
prorogato di 15 (quindici) giorni al fine di permettere verifica della
presentazione di complementi istruttori e eventuale valutazione della loro
fondatezza; resta inteso che qualora nessuna richiesta dovesse pervenire nei
giorni immediatamente successivi la scadenza del termine di deposito degli
atti, il magistrato inquirente procederà indilatamente alla chiusura (art. 102
CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 140, 139, 123 CP, 90 LCStr, 95 ss., 96, 102, 108, 284
CPP,
decide
1. L’istanza è
accolta come ai considerandi.
§. Di
conseguenza, la carcerazione preventiva cui è astretto __________ è prorogata
fino, al più tardi, a giovedì 19 giugno 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano
tasse e spese.
3.
Contro la
presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster