INC.2007.37103
Istanza di proroga del carcere preventivo
1 febbraio 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.37103
Data decisione, Autorità:
01.02.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.37103
Lugano
1 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire in merito all’istanza di proroga
della carcerazione preventiva presentata il 29/30 gennaio 2008 dal
Procuratore pubblico __________, Ministero
pubblico, Lugano
nei confronti di
__________, attualmente in detenzione preventiva
presso il PCT, Cadro
(patrocinato dall’avv. __________)
viste le osservazioni della
difesa (31 gennaio 2008);
visti gli incarti MP __________ e
__________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
che:
- __________ è stato arrestato a Zurigo il 7 agosto 2007 e
trasferito in Ticino il 20 agosto 2007 (assunzione del procedimento del 13
agosto 2007: doc. 4, inc. GIAR 371.2007.1);
- nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per infrazione
aggravata alla LFStup e riciclaggio e l’arresto (dopo il trasferimento in
Ticino) è stato confermato il 21 agosto 2007 da questo giudice, ritenuti presenti
gravi indizi di reato, pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione (doc. 1 e 6,
inc. GIAR 371.2007.1);
- con l’istanza qui in discussione, il magistrato inquirente,
segnala che i fatti imputati a __________ (in correità con terzi) concernono un
quantitativo di eroina valutata in ca. 16 Kg, che l’accusa nei suoi confronti è
stata estesa all’ipotesi di contravvenzione alla LFStup e che, dopo iniziale
reticenza, vi sarebbero state ammissioni perlomeno parziali (Istanza, punti 1 in fine e 2, ed atti istruttori indicati);
- l’inchiesta, sempre a dire dell’autorità inquirente, si trova
nella sua fase conclusiva dovendosi ancora esperire due soli atti istruttori
(confronto con coaccusato e accertamento degli spostamenti tra la __________ e
la __________ per alcuni mesi a cavallo tra il 2006 ed il 2007) richiesti dalla
difesa (Istanza, punto 4 ed atti istruttori richiamati);
- allo scopo di esperire questi atti (il confronto sarebbe previsto
per il 12 febbraio 2008), il Procuratore pubblico chiede una proroga di 8
(otto) giorni del carcere preventivo cui è astretto __________, più
precisamente fino al 15 febbraio 2008 compreso, ritenuto che sarebbero ancora
presenti le condizioni di legge per il mantenimento della misura cautelare
(gravi indizi di reato, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove,
pericolo di fuga e proporzionalità alla luce del rischio di pena in caso di
condanna);
- con scritto del 31 gennaio 2008 (doc. 3, inc. GIAR 371.2007.3),
la difesa comunica di non avere particolari osservazioni e di non opporsi alla
proroga, in quanto necessaria per dar seguito alle richieste di complemento
formulate;
- l’istanza di proroga, presentata dal Procuratore pubblico entro
il termine di scadenza ex lege (art. 102 cpv. 2 CPP), e con anticipo
sufficiente (vista la specificità del caso) a permettere osservazioni della
difesa, è ricevibile in ordine;
- in diritto, sebbene noto al magistrato ed al patrocinatore
dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art.
95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2
arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi
dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e
concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono
presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni
dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro
modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza
dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità
(Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo
giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione
all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."
(GIAR 7
novembre 2005, 308.2005.2)
- l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere
verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da
un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro
- ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,
60.2005.357); ciò vale anche quando l’esistenza di gravi indizi di reato non è
formalmente contestata;
- nel caso in esame (grazie anche alle precise indicazioni, e rinvii
agli atti, del magistrato inquirente, ed all’assenza di
osservazioni/contestazioni in merito da parte della difesa) non occorrono
grandi disquisizioni per confermare la presenza, in capo a __________, di gravi
indizi del reato di cui all’art. 19 cifra 2 LFStup e 305bis CP, così come
emergono dalle sue stesse ammissioni (cfr. Verbali: PG 20.08.2007, PP
3.09.2007, PP 7.11.2007, PP 12.12.2007; verbali GIAR 26.5.2007; verbali polizia
21.6.2007, 27.6.2007, 2.8.2007, 20.9.2007; verbali PP AI 58, 78, 111, 122) e da
dichiarazioni di correi e/o da verbali a confronto (per tutti, verbali: PP
21.09.2007 __________, PP 7.11.2007 __________);
- la presenza di almeno una delle altre condizioni (alternative) a
giustificazione del mantenimento della misura restrittiva della libertà non è
contestata dalla difesa, quindi ci si potrebbe esimere da approfondimenti in
merito; comunque, e per scrupolo, si constata che gli elementi indizianti un
concreto pericolo di fuga indicati dal magistrato inquirente (labile, e
prossimo a scadenza, legame con il territorio svizzero, e il rischio di una
pena di una certa importanza e non automaticamente al beneficio della
condizionale) costituiscono, effettivamente, elementi di concretezza di tale
pericolo;
- la detenzione preventiva sin qui sofferta, e quella da soffrire
in caso di concessione della proroga richiesta (assolutamente contenuta ed
adeguata per rapporto agli atti da esperire), è pure rispettosa del principio
di proporzionalità per rapporto al rischio di pena in caso di condanna (sia per
rapporto alle accuse mossegli, sia per rapporto a quanto ammesso); inoltre,
l’inchiesta non presta il fianco ad alcuna considerazione negativa quo alla
celerità, considerati l’entità e l’estensione temporale dei fatti oggetto
d’inchiesta ed il numero di persone coinvolte;
- in conclusione, e per tutti i motivi sopra esposti, l’istanza è
integralmente accolta;
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 LFStup, 305bis CP, 1.ss., 6, 196, 95, 102, 108, 284
CPP,
decide
1. L’istanza è
integralmente accolta.
§. Di
conseguenza, la carcerazione preventiva cui è astretto __________ è prorogata
fino a venerdì 15 febbraio 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano
tasse e spese.
3.
Contro la
presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:__________
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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