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Decisione

INC.2007.40903

Libertà provvisoria

30 novembre 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i bisogni dell’istruzione (come da richiesta di conferma dell’arresto e per la

necessità di procedere ad un confronto con la vittima e i testi) e pericolo di

collusione e di inquinamento delle prove con i coaccusati (doc. 4, inc. GIAR

409.2007.1).

Il

25 settembre 2007 (AI 11) l’accusa è stata estesa alle ipotesi di reato di cui

agli artt. 221 CP e 19 a LFStup.

2.

Con

l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 409.2007.3), __________ chiede

di essere posto in libertà provvisoria.

Dopo

aver richiamato la data dell’arresto, la promozione d’accusa, la decisione di

conferma del GIAR, i criteri che debbono essere presenti a giustificazione

della privazione della libertà e la durata della misura restrittiva, l’istante

segnala che l’istruttoria è terminata (il Procuratore pubblico ha proceduto al

deposito degli atti) e che non si identificano più motivi a giustificazione

della detenzione preventiva: i fatti sarebbero ormai chiariti (Istanza, punto

3.2).

Inoltre,

e sempre secondo l’istante, non sussiste pericolo di fuga (trattandosi di cittadino

italiano nato in Ticino e radicato nella regione) ed egli avrebbe subito

percosse, a due riprese, da altri detenuti.

3.

Il

magistrato inquirente ha preavvisato negativamente la richiesta (doc. 2, inc. GIAR

409.2007.3).

Riassunti

i fatti e le varie imputazioni, con particolare riferimento alle dichiarazioni

della vittima di quanto qualificato come aggressione (art. 134 CP) e di una

teste, il magistrato inquirente segnala che __________ ha inizialmente negato

di essere colui che ha di fatto colpito al volto il ___; successivamente lo ha

ammesso, ma asserendo di averlo fatto solo una volta e per autodifesa (versione

che contrasta, secondo l’inquirente, con quella della teste).

I

gravi indizi per il reato di aggressione sarebbero pacificamente dati (la

vittima avendo ritirato la querela per le lesioni), così come quelli di

danneggiamento, incendio intenzionale e violenza contro funzionari in relazione

a quanto accaduto al posto di polizia il 10 settembre 2007.

L’inchiesta,

sempre a dire del magistrato inquirente, è ancora in corso (nonostante il

deposito ex art. 196 cpv. 1 CPP) per l’espletamento di un accertamento chiesto

dal qui istante e da un correo; nel contempo, nei confronti di __________,

sarebbe dato e presente un concreto pericolo di recidiva alla luce dei

precedenti e della disponibilità a delinquere dimostrata anche dopo

l’intervento della polizia e nonostante una condanna a pena da espiare erogata

il 5 luglio 2005 da una assise correzionale. L’attuale situazione personale

dell’accusato (disoccupazione, assenza di abitazione, assenza di prospettive

lavorative) non sarebbe in alcun modo garanzia contro il rischio di ricaduta.

Da

ultimo, e ancora per il magistrato, i litigi con altri detenuti sarebbero la

conseguenza di comportamenti scorretti da lui messi in atto nei loro confronti

(sottrazione di sigarette).

4.

Con

osservazioni del 28 novembre 2007, la difesa non nega l’esistenza di indizi di

colpevolezza “nella misura delle azioni da lui esplicitamente ammesse”

(senza però precisare quali siano), ma contesta il reato di aggressione (doc.

5, inc. GIAR 409.2007.3). Inoltre, la difesa afferma inesistenza di concreti

elementi a favore di un pericolo di collusione (o inquinamento delle prove) e

di un pericolo di fuga (invero neppure indicati nel preavviso negativo:

n.d.r.).

Quanto

al pericolo di recidiva, la difesa ne contesta l’esistenza in quanto la pretesa

natura aggressiva dell’accusato si fonderebbe unicamente sulle dichiarazioni

della vittima (che comunque ha ritirato la querela) e su quanto successo al

momento dell’arresto, senza riscontri nei precedenti dell’accusato e neppure

nell’atteggiamento durante l’istruttoria

Per

finire, le osservazioni si diffondono ad argomentare in merito alla violazione

del principio di proporzionalità asserendo che la durata (ca. 80 giorni) non è

più proporzionale e, soprattutto, che l’accusato in carcere è in difficoltà.

Infatti, sempre a dire della difesa, __________ necessita dell’aiuto che solo

una comunità di recupero può fornirgli e lo Stato meglio farebbe a fornire

questo aiuto concretamente non limitandosi a punirlo o a cambiarlo di cella se

sorgono screzi con altri detenuti. A questo proposito la difesa segnala pure

l’intenzione di chiedere perizia psichiatrica ai fini di individuare i mezzi ed

i metodi più adeguati ad aiutare __________.

Da

ultimo le osservazioni segnalano come l’ufficio di assistenza avrebbe trovato

una sistemazione abitativa per l’accusato (così che disoccupazione ed assenza

di domicilio non osterebbero più alla messa in libertà) e che uno dei correi è

già stato rilasciato.

5.

L’accusato

detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà

provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza

il 23 novembre 2007, trasmesso a questo ufficio il 26 novembre 2007 (e ricevuto

il 28) è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (in relazione

con l’art. 20 cpv. 3 CPP).

6.

I

principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa e al magistrato

inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

7.

a)

L'esistenza di

gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata nei limiti di competenza di

questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo

2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

b)

Nel caso in

esame, ritenuto che dalla lista di reati contenuta nel deposito atti (AI 24

inc. __________ __________) debbono essere stralciati quelli in relazione ai

quali la querela è stata ritirata o neppure presentata, quanto emerge dalle

dichiarazioni di __________ e soprattutto dalle dichiarazioni della teste __________,

in uno con l’accertamento delle lesioni intervenute (condizione di punibilità:

Trechsel, Kurzkommentar, n. 3 ad art. 134; cfr. AI 17 e fotografie allegate

all’AI 1), fonda sufficientemente gli indizi di colpevolezza, a carico (anche)

del qui istante, per l’ipotesi di reato di cui all’art. 134 CP (si ricorda che

il ritiro di querela in relazione alle lesioni non impedisce la prosecuzione

del procedimento per aggressione, nonostante quanto si potrebbe di primo

acchito dedurre dalla sentenza pubblicata in DTF 118 IV 227, che comunque fa

riferimento all’elemento intenzionale: cfr. Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht

III, ottava edizione, § 4, n. 6.4).

La teste __________,

che ha allertato la Polizia e che ha prestato i primi soccorsi a __________ per

le ferite descritte nel certificato medico agli atti, ha subito affermato di

aver visto tutti e tre i coaccusati aggredire verbalmente e ripetutamente con

calci e pugni __________ (verbale Polizia 10.9.2007) e ha ribadito, sia alla

Polizia che al Procuratore pubblico, di essere sicura di avere visto i tre

coaccusati che “insieme pestavano l’anziano” (verbali __________,

Polizia 20.09.07, PP 2.10.2007). Tale versione è manifestamente più collimante

con quella della vittima che non con quella dell’accusato (un solo pugno ed in

risposta ad uno ricevuto; cfr. AI 21, pag. 5), peraltro maturata in corso d’inchiesta,

in quanto inizialmente negatoria (in particolare sulle percosse che sarebbero

state solo ricevute: cfr. Verbale __________ Polizia 10.9.2007 pag. 2).

c)

Pure presenti gli

indizi degli altri reati imputati, così come emergono dai rapporti di polizia

(AI 1, pag. 3 e 4), dalla documentazione fotografica (AI 19), nonché dai

verbali dello stesso accusato (Verbale PP 25.9.2007 pag. 4) e da dichiarazioni

dei correi (cfr. cfr. verbale __________ 25.9.2007).

Quindi, sebbene

formalmente le ipotesi di reato siano diminuite per rapporto al momento

dell’arresto e della promozione d’accusa, rimangono presenti e concreti gli

indizi di partecipazione al reato di cui all’art. 134 CP (oggettivamente grave

trattandosi di reato contro la persona e qualificato come crimine), nonché di

commissione di altri reati.

Non modifica la prima

conclusione (che, lo si ribadisce, concerne la valutazione in merito alla

presenza di sufficienti indizi e non determinazione di merito sulla

colpevolezza) il fatto che il __________ possa non aver tenuto un comportamento

passivo e (anche) aver colpito __________ con un pugno.

8.

a)

Stabilita l’esistenza

di gravi indizi di colpevolezza, occorre determinare se è pure presente e

concreta una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi menzionati,

possono giustificare il mantenimento della misura cautelare.

Nel caso in esame, il

magistrato inquirente non menziona, a fondamento del preavviso negativo, né le

necessità dell’istruttoria né il pericolo di fuga, bensì unicamente il pericolo

di recidiva.

Ritenuto che in sede

di istanza, __________ segnalava come l’unico tra i motivi alternativi ritenuto

al momento della conferma dell’arresto era il pericolo di collusione e/o

inquinamento (bisogni istruttori in senso stretto) è opportuno precisare che:

"Per quanto concerne l'analisi

delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente

sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto dalla difesa

alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato

perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto

(senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati

motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al

momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)

b)

Il

pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta

ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato;

come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere

concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il

pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza

di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta,

sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi

più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.

701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si

preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la cui assenza è comunque

determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta

(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente

considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP

16.5.2006, 60.2006.154).

Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento

in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni

socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,

fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi

molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

c)

Nel caso in esame, gli elementi da considerare sono molteplici.

Innanzitutto, come segnalato dal magistrato inquirente, risulta che __________

è stato condannato il 5 luglio del 2005 ad una pena di 9 (nove) mesi di

detenzione da espiare, quindi (già allora) con prognosi negativa perlomeno ex

art. 41 vCP. Né la condanna, e relativa pena scontata, né il supporto del

Servizio psicosociale (AI 13) risultano essere stati sufficienti dal

trattenerlo dalla commissione di altri atti indizianti la commissione di reati

(in parte contravvenzioni, ma comunque connessi con il consumo di stupefacenti

e la precaria situazione personale: cfr. inc. MP __________ e __________), in

particolare da quelli che hanno condotto all’arresto del 10.9.2007 conseguenti,

come lui stesso dichiara, alla necessità/volontà di consumare stupefacente (“volevo

fumare per alleviare il mio stato” AI 14, terzo foglio in fondo).

Inoltre, ma in stretta connessione con quanto appena constatato, preoccupa (e

impone un certo rigore nell’analisi del pericolo di recidiva), la tipologia dei

reati ascritti (aggressione, violenza contro autorità, incendio) e la

connessione con il consumo di stupefacenti (AI 14, appena citato), tipologia e

connessione che si ritrovano anche nella condanna del 5 luglio 2007 (coazione,

contravvenzione LFstup). Il tempo trascorso dalla precedente condanna (e dal

termine di espiazione della pena: 26 luglio 2006) non è tale da giustificare di

non considerarla, sia per tutto quanto detto, sia per il fatto che in caso di

eventuale nuova condanna, in relazione al presente procedimento, vi è un

concreto rischio a che si tratti ancora di una pena detentiva da espiare (artt.

40, 41 e 42 cpv. 2 nCP).

A

ciò si aggiungano sia il fatto che la precarietà della situazione personale

dell’istante non è mutata (se non è addirittura peggiorata) in modo sostanziale

per rapporto a quella che era al momento della precedente condanna (egli è

ancora senza prospettive di una attività lavorativa e potrebbe aver risolto

unicamente il problema dell’abitazione grazie all’Ufficio di sostegno: cfr. allegato

alle Osservazioni della difesa), l’atteggiamento al momento dell’arresto (nei

confronti degli agenti quando già si trovava presso il posto di polizia e,

successivamente in cella, quindi non nell’immediatezza dell’arresto) e gli

“screzi” con altri detenuti che emergono dai rapporti del personale di custodia

(AI 26); tutti elementi che non militano certo a favore dell’assenza di un

rischio di recidiva (GIAR 30 novembre 2007, 472.2006.3).

Non

da ultimo, dagli atti risulta pure l’esistenza concreta di uno “stato

psichico problematico ed una situazione sociale difficoltosa” (AI 13) che

secondo la stessa difesa è indice del fatto che l’accusato istante necessita di

concreta assistenza (sociale, psicologica e di ai fini della disintossicazione)

quale solo una comunità di recupero che agisca su più fronti potrebbe fornire

(Osservazioni, pag. 3 e 4). Ora, se è vero che compito dello Stato non è

unicamente quello di incarcerare in attesa di processo, bensì anche quello di

fornire un aiuto (Osservazioni, pag. 3), è altrettanto vero che se tale aiuto è

in relazione a situazioni e problematiche che possono essere elemento concreto

di un pericolo di recidiva, la scarcerazione avviene di regola quando misure

concrete di aiuto, che possono limitare il pericolo di recidiva, sono definite

(nel loro contenuto, nella struttura e/o persona che le presta, nella data in

cui possono avere inizio). Nel caso in esame, dall’incarto né dagli scritti

della difesa non risulta che misure specifiche siano adottabili da subito e

neppure che una possibilità in tal senso sia stata (perlomeno finora, vista

l’intenzione di chiedere perizia menzionata nelle osservazioni) esplorata.

d)

In

conclusione, a questo stadio della procedura, alla luce

di tutto quanto sopra esposto e considerando tutto l'insieme delle circostanze il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e

concreto, riservando alla Corte del merito valutazione più serena e completa

della prognosi (rispettivamente l’adozione di eventuali misure ai sensi degli

artt. 56 ss. CP), vista anche l'imminenza della chiusura dell'istruttoria (CRP

16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons.

8).

Trattandosi di condizioni strettamente legate all’accusato qui

istante, la semplice affermazione che uno dei correi è stato già rilasciato (ma

solo uno) non modifica quanto sopra né impone approfondimenti o verifiche

particolari.

9.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve

essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in

relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della

fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il

rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel

caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al

carcere preventivo sin qui sofferto (poco meno di tre mesi) e quello

eventualmente ancora da soffrire (si ricorda che l’inchiesta è in fase

conclusiva), già il solo reato di cui all’art 134 CP prevede, quale

comminatoria, una pena detentiva sino a cinque anni.

Il

magistrato inquirente ha sinora proceduto con celerità. L’inchiesta concerne

tre coaccusati e la sua conduzione non evidenzia tempi morti (invero, che tale

principio sia stato violato non lo sostiene neppure la difesa).

10.

In

conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla

prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e

processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura

cautelare di privazione della libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà

provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione,

esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e

impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi

motivi,

richiamati i

citati articoli di legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

Considerandi

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via telefax vista l’imminenza del fine

settimana) a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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