INC.2007.40903
Libertà provvisoria
30 novembre 2007Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2007.40903
Data decisione, Autorità:
30.11.2007, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.40903
Lugano
30 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 22/23 novembre 2007 da
__________, __________, attualmente c/o carcere
giudiziario __________
(patrocinato dalla lic. iur. __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 26/27 novembre
2007 dal
Procuratore pubblico Nicola Respini, Lugano
viste
le osservazioni della difesa (28 novembre 2007);
visti
gli incarti MP __________, __________, __________ __________, __________ __________
e __________ __________ (tre distinti classificatori);
ritenuto
e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________
è stato arrestato dalla Polizia cantonale a __________ il 10 settembre 2007,
unitamente a __________ e __________, dopo essersi allontanati in auto da __________,
poiché sospettati di avere aggredito __________, 1929, che li aveva sorpresi a
sottrarre alcune piante di canapa dal giardino da lui accudito, di proprietà di
suo genero __________.
In
data 11 settembre 2007 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi
confronti per titolo di lesioni gravi subordinatamente semplici, vie di fatto,
aggressione, danneggiamento, violazione di domicilio, violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti d’autorità e infrazione
alla LStup ed usurpazione di funzioni, chiedendo a questo giudice la conferma
dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata
l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione – “e
meglio la necessità di chiarire le sue responsabilità nei gravi fatti commessi
ai danni dell’anziana vittima, rispettivamente la sottrazione delle piante di
canapa e la destinazione delle stesse, nonché quanto da lui commesso nei
confronti degli agenti della Polizia giudiziaria, così come indicato nel
rapporto d’arresto. Dovranno essere esperiti ulteriori interrogatori
dell’accusato e dei suoi correi per chiarire quanto a loro imputato” –,
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove nei confronti dei due
correi e di eventuali altre persone coinvolte nella fattispecie e pericolo di
recidiva visti i precedenti dell’accusato risultanti dal casellario giudiziale
(doc. 1, inc. GIAR 409.2007.1).
L'arresto
è stato confermato da questo ufficio ritenuti presenti gravi e concreti indizi
di colpevolezza, nonché quella di preminenti motivi di interesse pubblico quali
Fatti
i bisogni dell’istruzione (come da richiesta di conferma dell’arresto e per la
necessità di procedere ad un confronto con la vittima e i testi) e pericolo di
collusione e di inquinamento delle prove con i coaccusati (doc. 4, inc. GIAR
409.2007.1).
Il
25 settembre 2007 (AI 11) l’accusa è stata estesa alle ipotesi di reato di cui
agli artt. 221 CP e 19 a LFStup.
2.
Con
l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 409.2007.3), __________ chiede
di essere posto in libertà provvisoria.
Dopo
aver richiamato la data dell’arresto, la promozione d’accusa, la decisione di
conferma del GIAR, i criteri che debbono essere presenti a giustificazione
della privazione della libertà e la durata della misura restrittiva, l’istante
segnala che l’istruttoria è terminata (il Procuratore pubblico ha proceduto al
deposito degli atti) e che non si identificano più motivi a giustificazione
della detenzione preventiva: i fatti sarebbero ormai chiariti (Istanza, punto
3.2).
Inoltre,
e sempre secondo l’istante, non sussiste pericolo di fuga (trattandosi di cittadino
italiano nato in Ticino e radicato nella regione) ed egli avrebbe subito
percosse, a due riprese, da altri detenuti.
3.
Il
magistrato inquirente ha preavvisato negativamente la richiesta (doc. 2, inc. GIAR
409.2007.3).
Riassunti
i fatti e le varie imputazioni, con particolare riferimento alle dichiarazioni
della vittima di quanto qualificato come aggressione (art. 134 CP) e di una
teste, il magistrato inquirente segnala che __________ ha inizialmente negato
di essere colui che ha di fatto colpito al volto il ___; successivamente lo ha
ammesso, ma asserendo di averlo fatto solo una volta e per autodifesa (versione
che contrasta, secondo l’inquirente, con quella della teste).
I
gravi indizi per il reato di aggressione sarebbero pacificamente dati (la
vittima avendo ritirato la querela per le lesioni), così come quelli di
danneggiamento, incendio intenzionale e violenza contro funzionari in relazione
a quanto accaduto al posto di polizia il 10 settembre 2007.
L’inchiesta,
sempre a dire del magistrato inquirente, è ancora in corso (nonostante il
deposito ex art. 196 cpv. 1 CPP) per l’espletamento di un accertamento chiesto
dal qui istante e da un correo; nel contempo, nei confronti di __________,
sarebbe dato e presente un concreto pericolo di recidiva alla luce dei
precedenti e della disponibilità a delinquere dimostrata anche dopo
l’intervento della polizia e nonostante una condanna a pena da espiare erogata
il 5 luglio 2005 da una assise correzionale. L’attuale situazione personale
dell’accusato (disoccupazione, assenza di abitazione, assenza di prospettive
lavorative) non sarebbe in alcun modo garanzia contro il rischio di ricaduta.
Da
ultimo, e ancora per il magistrato, i litigi con altri detenuti sarebbero la
conseguenza di comportamenti scorretti da lui messi in atto nei loro confronti
(sottrazione di sigarette).
4.
Con
osservazioni del 28 novembre 2007, la difesa non nega l’esistenza di indizi di
colpevolezza “nella misura delle azioni da lui esplicitamente ammesse”
(senza però precisare quali siano), ma contesta il reato di aggressione (doc.
5, inc. GIAR 409.2007.3). Inoltre, la difesa afferma inesistenza di concreti
elementi a favore di un pericolo di collusione (o inquinamento delle prove) e
di un pericolo di fuga (invero neppure indicati nel preavviso negativo:
n.d.r.).
Quanto
al pericolo di recidiva, la difesa ne contesta l’esistenza in quanto la pretesa
natura aggressiva dell’accusato si fonderebbe unicamente sulle dichiarazioni
della vittima (che comunque ha ritirato la querela) e su quanto successo al
momento dell’arresto, senza riscontri nei precedenti dell’accusato e neppure
nell’atteggiamento durante l’istruttoria
Per
finire, le osservazioni si diffondono ad argomentare in merito alla violazione
del principio di proporzionalità asserendo che la durata (ca. 80 giorni) non è
più proporzionale e, soprattutto, che l’accusato in carcere è in difficoltà.
Infatti, sempre a dire della difesa, __________ necessita dell’aiuto che solo
una comunità di recupero può fornirgli e lo Stato meglio farebbe a fornire
questo aiuto concretamente non limitandosi a punirlo o a cambiarlo di cella se
sorgono screzi con altri detenuti. A questo proposito la difesa segnala pure
l’intenzione di chiedere perizia psichiatrica ai fini di individuare i mezzi ed
i metodi più adeguati ad aiutare __________.
Da
ultimo le osservazioni segnalano come l’ufficio di assistenza avrebbe trovato
una sistemazione abitativa per l’accusato (così che disoccupazione ed assenza
di domicilio non osterebbero più alla messa in libertà) e che uno dei correi è
già stato rilasciato.
5.
L’accusato
detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà
provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza
il 23 novembre 2007, trasmesso a questo ufficio il 26 novembre 2007 (e ricevuto
il 28) è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (in relazione
con l’art. 20 cpv. 3 CPP).
6.
I
principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa e al magistrato
inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
7.
a)
L'esistenza di
gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata nei limiti di competenza di
questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo
2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
b)
Nel caso in
esame, ritenuto che dalla lista di reati contenuta nel deposito atti (AI 24
inc. __________ __________) debbono essere stralciati quelli in relazione ai
quali la querela è stata ritirata o neppure presentata, quanto emerge dalle
dichiarazioni di __________ e soprattutto dalle dichiarazioni della teste __________,
in uno con l’accertamento delle lesioni intervenute (condizione di punibilità:
Trechsel, Kurzkommentar, n. 3 ad art. 134; cfr. AI 17 e fotografie allegate
all’AI 1), fonda sufficientemente gli indizi di colpevolezza, a carico (anche)
del qui istante, per l’ipotesi di reato di cui all’art. 134 CP (si ricorda che
il ritiro di querela in relazione alle lesioni non impedisce la prosecuzione
del procedimento per aggressione, nonostante quanto si potrebbe di primo
acchito dedurre dalla sentenza pubblicata in DTF 118 IV 227, che comunque fa
riferimento all’elemento intenzionale: cfr. Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht
III, ottava edizione, § 4, n. 6.4).
La teste __________,
che ha allertato la Polizia e che ha prestato i primi soccorsi a __________ per
le ferite descritte nel certificato medico agli atti, ha subito affermato di
aver visto tutti e tre i coaccusati aggredire verbalmente e ripetutamente con
calci e pugni __________ (verbale Polizia 10.9.2007) e ha ribadito, sia alla
Polizia che al Procuratore pubblico, di essere sicura di avere visto i tre
coaccusati che “insieme pestavano l’anziano” (verbali __________,
Polizia 20.09.07, PP 2.10.2007). Tale versione è manifestamente più collimante
con quella della vittima che non con quella dell’accusato (un solo pugno ed in
risposta ad uno ricevuto; cfr. AI 21, pag. 5), peraltro maturata in corso d’inchiesta,
in quanto inizialmente negatoria (in particolare sulle percosse che sarebbero
state solo ricevute: cfr. Verbale __________ Polizia 10.9.2007 pag. 2).
c)
Pure presenti gli
indizi degli altri reati imputati, così come emergono dai rapporti di polizia
(AI 1, pag. 3 e 4), dalla documentazione fotografica (AI 19), nonché dai
verbali dello stesso accusato (Verbale PP 25.9.2007 pag. 4) e da dichiarazioni
dei correi (cfr. cfr. verbale __________ 25.9.2007).
Quindi, sebbene
formalmente le ipotesi di reato siano diminuite per rapporto al momento
dell’arresto e della promozione d’accusa, rimangono presenti e concreti gli
indizi di partecipazione al reato di cui all’art. 134 CP (oggettivamente grave
trattandosi di reato contro la persona e qualificato come crimine), nonché di
commissione di altri reati.
Non modifica la prima
conclusione (che, lo si ribadisce, concerne la valutazione in merito alla
presenza di sufficienti indizi e non determinazione di merito sulla
colpevolezza) il fatto che il __________ possa non aver tenuto un comportamento
passivo e (anche) aver colpito __________ con un pugno.
8.
a)
Stabilita l’esistenza
di gravi indizi di colpevolezza, occorre determinare se è pure presente e
concreta una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi menzionati,
possono giustificare il mantenimento della misura cautelare.
Nel caso in esame, il
magistrato inquirente non menziona, a fondamento del preavviso negativo, né le
necessità dell’istruttoria né il pericolo di fuga, bensì unicamente il pericolo
di recidiva.
Ritenuto che in sede
di istanza, __________ segnalava come l’unico tra i motivi alternativi ritenuto
al momento della conferma dell’arresto era il pericolo di collusione e/o
inquinamento (bisogni istruttori in senso stretto) è opportuno precisare che:
"Per quanto concerne l'analisi
delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente
sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto dalla difesa
alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato
perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto
(senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati
motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al
momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)
b)
Il
pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta
ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato;
come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere
concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il
pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza
di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta,
sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi
più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.
701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise
annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si
preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme
reiterazione), condizione la cui assenza è comunque
determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta
(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente
considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP
16.5.2006, 60.2006.154).
Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento
in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni
socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,
fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi
molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).
c)
Nel caso in esame, gli elementi da considerare sono molteplici.
Innanzitutto, come segnalato dal magistrato inquirente, risulta che __________
è stato condannato il 5 luglio del 2005 ad una pena di 9 (nove) mesi di
detenzione da espiare, quindi (già allora) con prognosi negativa perlomeno ex
art. 41 vCP. Né la condanna, e relativa pena scontata, né il supporto del
Servizio psicosociale (AI 13) risultano essere stati sufficienti dal
trattenerlo dalla commissione di altri atti indizianti la commissione di reati
(in parte contravvenzioni, ma comunque connessi con il consumo di stupefacenti
e la precaria situazione personale: cfr. inc. MP __________ e __________), in
particolare da quelli che hanno condotto all’arresto del 10.9.2007 conseguenti,
come lui stesso dichiara, alla necessità/volontà di consumare stupefacente (“volevo
fumare per alleviare il mio stato” AI 14, terzo foglio in fondo).
Inoltre, ma in stretta connessione con quanto appena constatato, preoccupa (e
impone un certo rigore nell’analisi del pericolo di recidiva), la tipologia dei
reati ascritti (aggressione, violenza contro autorità, incendio) e la
connessione con il consumo di stupefacenti (AI 14, appena citato), tipologia e
connessione che si ritrovano anche nella condanna del 5 luglio 2007 (coazione,
contravvenzione LFstup). Il tempo trascorso dalla precedente condanna (e dal
termine di espiazione della pena: 26 luglio 2006) non è tale da giustificare di
non considerarla, sia per tutto quanto detto, sia per il fatto che in caso di
eventuale nuova condanna, in relazione al presente procedimento, vi è un
concreto rischio a che si tratti ancora di una pena detentiva da espiare (artt.
40, 41 e 42 cpv. 2 nCP).
A
ciò si aggiungano sia il fatto che la precarietà della situazione personale
dell’istante non è mutata (se non è addirittura peggiorata) in modo sostanziale
per rapporto a quella che era al momento della precedente condanna (egli è
ancora senza prospettive di una attività lavorativa e potrebbe aver risolto
unicamente il problema dell’abitazione grazie all’Ufficio di sostegno: cfr. allegato
alle Osservazioni della difesa), l’atteggiamento al momento dell’arresto (nei
confronti degli agenti quando già si trovava presso il posto di polizia e,
successivamente in cella, quindi non nell’immediatezza dell’arresto) e gli
“screzi” con altri detenuti che emergono dai rapporti del personale di custodia
(AI 26); tutti elementi che non militano certo a favore dell’assenza di un
rischio di recidiva (GIAR 30 novembre 2007, 472.2006.3).
Non
da ultimo, dagli atti risulta pure l’esistenza concreta di uno “stato
psichico problematico ed una situazione sociale difficoltosa” (AI 13) che
secondo la stessa difesa è indice del fatto che l’accusato istante necessita di
concreta assistenza (sociale, psicologica e di ai fini della disintossicazione)
quale solo una comunità di recupero che agisca su più fronti potrebbe fornire
(Osservazioni, pag. 3 e 4). Ora, se è vero che compito dello Stato non è
unicamente quello di incarcerare in attesa di processo, bensì anche quello di
fornire un aiuto (Osservazioni, pag. 3), è altrettanto vero che se tale aiuto è
in relazione a situazioni e problematiche che possono essere elemento concreto
di un pericolo di recidiva, la scarcerazione avviene di regola quando misure
concrete di aiuto, che possono limitare il pericolo di recidiva, sono definite
(nel loro contenuto, nella struttura e/o persona che le presta, nella data in
cui possono avere inizio). Nel caso in esame, dall’incarto né dagli scritti
della difesa non risulta che misure specifiche siano adottabili da subito e
neppure che una possibilità in tal senso sia stata (perlomeno finora, vista
l’intenzione di chiedere perizia menzionata nelle osservazioni) esplorata.
d)
In
conclusione, a questo stadio della procedura, alla luce
di tutto quanto sopra esposto e considerando tutto l'insieme delle circostanze il pericolo di recidiva deve essere ritenuto come presente e
concreto, riservando alla Corte del merito valutazione più serena e completa
della prognosi (rispettivamente l’adozione di eventuali misure ai sensi degli
artt. 56 ss. CP), vista anche l'imminenza della chiusura dell'istruttoria (CRP
16 maggio 2006, 60.2006.154, cons. 7; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357, cons.
8).
Trattandosi di condizioni strettamente legate all’accusato qui
istante, la semplice affermazione che uno dei correi è stato già rilasciato (ma
solo uno) non modifica quanto sopra né impone approfondimenti o verifiche
particolari.
9.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve
essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in
relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della
fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il
rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel
caso in esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al
carcere preventivo sin qui sofferto (poco meno di tre mesi) e quello
eventualmente ancora da soffrire (si ricorda che l’inchiesta è in fase
conclusiva), già il solo reato di cui all’art 134 CP prevede, quale
comminatoria, una pena detentiva sino a cinque anni.
Il
magistrato inquirente ha sinora proceduto con celerità. L’inchiesta concerne
tre coaccusati e la sua conduzione non evidenzia tempi morti (invero, che tale
principio sia stato violato non lo sostiene neppure la difesa).
10.
In
conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla
prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e
processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura
cautelare di privazione della libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà
provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione,
esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e
impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi
motivi,
richiamati i
citati articoli di legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Considerandi
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via telefax vista l’imminenza del fine
settimana) a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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