INC.2007.41003
Istanza di libertà provvisoria
4 ottobre 2007Italiano18 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.41003
Data decisione, Autorità:
04.10.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.41003
Lugano
10 ottobre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 24/25 settembre 2007 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo del 28 settembre/1°
ottobre 2007 dal
Procuratore pubblico Nicola Respini, Lugano
visto lo scritto della difesa 2
ottobre 2007;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto,
in
fatto ed in diritto
che:
-
__________ è stato arrestato dalla Polizia cantonale a __________
il 10 settembre 2007, unitamente a __________ e __________, dopo essersi
allontanati in auto da __________, poiché sospettati di avere aggredito __________,
__________, che li aveva sorpresi a sottrarre alcune piante di canapa dal
giardino da lui accudito, di proprietà di suo genero __________;
-
in data 11 settembre 2007 il Procuratore pubblico ha promosso
l’accusa nei suoi confronti per titolo di lesioni gravi subordinatamente
semplici, vie di fatto, aggressione, danneggiamento, violazione di domicilio,
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, impedimento di atti
d’autorità e infrazione alla LStup, chiedendo a questo giudice la conferma
dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata
l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione – “e
meglio la necessità di chiarire le sue responsabilità nei gravi fatti commessi
ai danni dell’anziana vittima, rispettivamente la sottrazione delle piante di
canapa e la destinazione delle stesse, nonché quanto da lui commesso nei
confronti degli agenti della Polizia giudiziaria, così come indicato nel
rapporto d’arresto. Dovranno essere esperiti ulteriori interrogatori
dell’accusato e dei suoi correi per chiarire quanto a loro imputato” –,
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove nei confronti dei due
correi e di eventuali altre persone coinvolte nella fattispecie e pericolo di
recidiva visti i precedenti dell’accusato risultanti dal casellario giudiziale
(Inc. GIAR 4 410.2007.1, doc. 1);
-
l’11 settembre l'arresto di __________ è stato confermato da
questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza,
nonché la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni
dell’istruzione (come da richiesta di conferma dell’arresto e per la necessità
di procedere ad un confronto con la vittima e i testi) e pericolo di collusione
e di inquinamento delle prove con i coaccusati, nonché per il pericolo di
influenza e/o recidiva sulla vittima sino al confronto (Inc. GIAR 410.2007.1,
doc. 4);
-
il 24 settembre 2007 __________, con l’istanza in discussione e
per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà
provvisoria; a suo dire non sussisterebbero i seri indizi di colpevolezza nei
suoi confronti, egli avrebbe “sempre respinto le infondate accuse mosse nei
suoi confronti e ha collaborato compiutamente con le autorità, allo scopo di
dimostrare la sua quasi totale estraneità ai reati a lui imputati, in specie
per quanto concerne il reato di lesioni gravi sub. semplici, vie di fatto,
aggressione, danneggiamento, violenza o minaccia contro funzionari, impedimento
di atti d’autorità e infrazione alla LStup” (istanza, p. 3, punto 2.). Non
sussisterebbe più neppure il pericolo di inquinamento delle prove dal momento
che tutti i coaccusati sono già stati interrogati e gli eventi sufficientemente
chiariti o rapidamente chiaribili “per la dinamica dei fatti e il
susseguente loro evolversi non sussiste, infatti, allo stadio attuale, il
pericolo d’inquinamento delle prove” (istanza, p. 4., punto 3.1.). A mente
della difesa la vicenda che ha coinvolto l’istante non può obiettivamente
definirsi grave ed anzi l’accusato si riserva di presentare querela contro la
presunta (anziana) vittima che l’avrebbe invece colpito con una grossa pietra.
Il protrarsi della carcerazione preventiva violerebbe il principio di
proporzionalità (Inc. GIAR 410.2007.3, doc. 1);
-
il magistrato inquirente, con preavviso negativo 28 settembre/1°
ottobre 2007 (Inc. GIAR 410.2007.3, doc. 2) ribadisce che esistono gravi e
concreti indizi di colpevolezza evincibili dal rapporto d’arresto, dalle
dichiarazioni della vittima e da quelle della teste __________, dichiarazioni
ribadite in ulteriori verbali; a mente del PP sussisterebbero ancora importanti
necessità istruttorie quali ulteriori interrogatori della parte lesa e della
teste alla presenza dei difensori degli accusati, bisognerà identificare ed
interrogare il testimone chiesto dalla difesa e che avrebbe assistito ai fatti
e procedere con eventuali verbali a confronto tra gli accusati per chiarire i
rispettivi ruoli nella vicenda; vi sarebbe poi grave e concreto pericolo di
collusione sia tra i correi tra loro ma soprattutto in relazione alla vittima
ed ai testimoni (sia quella già interrogata che quella ancora da identificare e
interrogare): la messa in libertà provvisoria dell’accusato potrebbe seriamente
compromettere l’esito dell’inchiesta. Vi sarebbe poi grave pericolo di recidiva
vista la disponibilità a delinquere dimostrata dall’accusato nel recente
passato considerate le condanne iscritte a casellario e il decreto d’accusa in
opposizione del 12 marzo 2007. La carcerazione preventiva sinora sofferta è
ritenuta rispettosa del principio di proporzionalità;
-
la difesa, con osservazioni 2 ottobre 2007, si è riconfermata
sostanzialmente nelle proprie allegazioni con motivazioni di cui, se del caso,
si dirà nel seguito;
-
l’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare
istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta
ricezione dell’istanza il 25 settembre 2007, è tempestivo avendo trasmesso a
questo ufficio il preavviso negativo il 28 settembre 2007 per raccomandata, nel
termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo
questo ufficio ricevuto quanto sopra unitamente all’incarto penale il 1°
ottobre 2007, scade giovedì 4 ottobre 2007 ex art. 20 cpv. 3 CPP;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato
inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo
sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui
concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di
collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere
sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve
essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice
derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con
verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa
sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e di concreti indizi
di colpevolezza a carico di __________, relativi ad un suo coinvolgimento nei
fatti inquisiti;
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per
confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato, basti
ricordare quanto emerge dalle dichiarazioni della vittima e della teste __________
che avrebbe visto dalla finestra di casa sua tutti e tre i coaccusati aggredire
verbalmente e ripetutamente con calci e pugni __________ GIAR 401.2007.1, doc.
4, p. 2), teste che ha allertato la Polizia e che ha prestato i primi soccorsi
a __________ per le ferite descritte nel certificato medico agli atti, e che ha
ribadito alla Polizia di essere sicura di avere visto i tre coaccusati che “insieme
pestavano l’anziano” (verb. Polzia di __________ del 20.09.07);
-
in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione
preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare
la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch
genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit,
dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die
Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem
Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche
Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia
257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello
stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza
16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
-
a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni
istruttori ravvisabili in ulteriori interrogatori della parte lesa e della
testimone, bisognerà poi identificare ed interrogare il testimone menzionato
dall’accusato istante e procedere a verbali a confronto tra istante e coaccusati
e a successivi verbali a confronto tra i coaccusati, di conseguenza concreto
sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento delle prove
Considerandi
specialmente in relazione sia con la parte lesa e i testi (una già sentita e
l’altro ancora da identificare e sentire) che tra i coaccusati tra loro;
-
a mente della difesa l’istante, che vorrebbe al più presto essere
messo a confronto con vittima e testimoni, non avrebbe alcuna intenzione di
rivedere (se messo in libertà provvisoria) i protagonisti diretti e indiretti (con
riferimento ai testimoni) o di prendere contatto con essi, perciò non
sussisterebbe alcun pericolo di collusione;
-
in un simile contesto giuridico e fattuale – con l’inchiesta in
pieno svolgimento che vede tre coaccusati che forniscono versioni tra loro
almeno in parte (ma su punti fondamentali, relativi all’atto dell’aggressione a
__________) discordanti – a ragione il PP solleva la necessità di procedere con
gli atti istruttori menzionati (audizione dei testi e dei coaccusati singole e
a confronto) con l’accusato in stato di detenzione preventiva al fine di
evitare possibili attività collusive tra i tre e tra loro e i testi da
interrogare o da reinterrogare. Tali necessità istruttorie, in relazione con il
pericolo di collusione, già erano state indicate dal PP nella richiesta di
conferma dell’arresto e riconosciute da questo giudice quale motivo di
interesse pubblico atto a giustificare la conferma dell’arresto di __________ (cfr.
verbale di notifica di arresto e di decisione dell’11 settembre 2007, p. 4). La
sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione
e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento alla necessità di
procedere a questi atti d’inchiesta – al fine di accertare le singole
responsabilità –, con dichiarazioni non solo non ancora consolidate ma neppure
definitive (con riferimento alle verbalizzazioni dei tre che dovranno essere
confermate a confronto davanti al PP), e al fatto che si tratta di
dichiarazioni di correi, quindi suscettibili di essere modificate, se i tre
accusati potessero comunicare tra loro prima delle ulteriori verbalizzazioni (a
confronto) davanti al magistrato inquirente;
-
per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve
essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme
delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento
durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati
(Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale
ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich
2001, n° 1479/1483);
-
il magistrato inquirente evoca il pericolo di recidiva “vista
la disponibilità a delinquere dimostrata dall’accusato, ancora prima di
commettere i fatti oggetto del presente procedimento penale” (preavviso
negativo, p. 3, punto 5). Oltre alle condanne indicate nell’estratto del
casellario giudiziale (AI 3), l’accusato istante il 12 marzo 2007 è stato
colpito da un decreto d’accusa (__________) – contro il quale ha interposto
opposizione e sarebbe quindi in attesa di giudizio con l’udienza fissata presso
la Pretura penale per il 23 novembre prossimo – e con il quale il PP lo ha
ritenuto colpevole dei reati di ripetuto furto, minaccia, violazione di domicilio,
ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, ripetuta guida
nonostante la revoca, contravvenzione alla LStup e contravvenzione alla LF sul
trasporto pubblico, proponendo una pena di 60 giorni di detenzione da espiare
non ritenendo adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi
dell’art. 42 CP e ritenuto che una pena di pecuniaria o un lavoro di pubblica
utilità non avrebbero potuto essere eseguiti;
-
a mente della difesa non vi sarebbe pericolo di recidiva poiché
l’accusato avrebbe compreso i propri errori per i quali sarebbe disposto a
pagare e avrebbe inoltre collaborato pienamente con gli inquirenti;
-
se è vero che __________ è alla sua prima carcerazione, e che ha
alle spalle un passato difficile, è altrettanto vero che (per stare solo al
passato più recente) ha interessato le Autorità penali nel 2006 con due decreti
d’accusa per ripetuti furti, furti di poca entità, contravvenzione alla LStup e
contravvenzione reiterata alla LF sul trasporto pubblico, senza dimenticare il
decreto d’accusa 12 marzo 2007 (__________), in opposizione, che ha concentrato
7.
distinti incarti penali (tutti aperti tra il 2006 e il 2007) per ripetuti
furti (commessi in novembre 2006 e gennaio 2007), minacce (commesse il 20 e il
23.
gennaio 2007), violazioni di domicilio (commesse tra novembre 2006 e
febbraio 2007), ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione
(in luglio 2005 e aprile 2006), ripetuta guida nonostante la revoca (in agosto
2005.
e maggio 2006), contravvenzione alla LStup (tra autunno 2006 e la
primavera 2007) e contravvenzione al trasporto pubblico (tra novembre e
dicembre 2006); a ciò si aggiungono i procedimenti aperti nel 2007,
successivamente al DA 12 marzo 2007 e prima dell’arresto che ci occupa, e cioè
due procedimenti per furto di lieve entità e violazione di domicilio (inc. MP __________
e __________) e uno per contravvenzione alla LStup, legato all’acquisto di
cocaina per uso personale (inc. MP __________) per arrivare, come in un climax
ascendente, al procedimento odierno, aperto per un episodio di una violenza
preoccupante e gratuita, nell’ambito del quale l’accusato nega ogni addebito
malgrado la chiara dichiarazione di un testimone indipendente e attendibile;
-
visto quanto sopra, e malgrado alcuni dei reati di cui è accusato
__________ possono essere ritenuti di non particolare gravità dal profilo
giuridico, appare assai arduo, per non dire impossibile, sostenere (come fa la
difesa) che l’accusato avrebbe capito i propri errori: si tratta infatti
dell’attività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece
impegnarsi per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e l’ordine
pubblico e, visti i fatti recenti, anche per l’incolumità della salute di
terzi; malgrado l’apertura di diversi procedimenti penali, uno appresso
all’altro, l’accusato ha infatti continuato a delinquere: se messo in libertà
provvisoria, visto poi il suo atteggiamento processuale – egli tende infatti ad
addossare delle colpe alla vittima malgrado la testimonianza cristallina della
teste __________ – egli si troverebbe, né più né meno, nella stessa situazione
ante arresto e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che torni a delinquere
(considerato il preoccupante “salto di qualità” nell’ambito della tipologia dei
reati di cui è accusato);
-
a titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di recidiva
costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche,
seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato
potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il diritto a
essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez,
Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357; Rusca/Salmina/Verda,
Commento del CPP, p. 327 e s.);
-
non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma
dell’arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato, come motivo a
sé stante, a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una delle
condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente
alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte (sentenza GIAR 7
dicembre 2004 in re A.G. inc. GIAR 2004.56103);
-
non può entrare in considerazione l’adozione di misure
sostitutive, quali quelle genericamente proposte dalla difesa, inidonee a
scongiurare il pericolo di recidiva e quello di collusione e inquinamento delle
prove, anch’esso dato nella fattispecie;
-
la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e
con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La
proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità
delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del fatto
che si tratta di tre indagati, con atti istruttori compiuti e ancora da
compiere, nonché dell’atteggiamento non proprio collaborativo degli accusati, è
sicuramente data. Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità.
L’accusato è stato arrestato soltanto il 10 settembre 2007 e ad oggi è in
detenzione preventiva da nemmeno un mese. In questo lasso di tempo l’inchiesta
è avanzata con la dovuta celerità, tenuto conto, appunto, dell’atteggiamento
processuale dell’accusato e coaccusati. A nulla valgono i richiami al precario
stato di salute di __________ formulati dalla difesa; se problemi di salute
sussistono non dipendono dallo stato di detenzione e sono comunque sotto
costante controllo medico (cfr. AI 12);
-
in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche
esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione
personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare
della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di
libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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