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Decisione

INC.2007.41003

Istanza di libertà provvisoria

4 ottobre 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato

inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo

sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui

concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di

collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere

sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del

Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve

essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con

verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa

sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e di concreti indizi

di colpevolezza a carico di __________, relativi ad un suo coinvolgimento nei

fatti inquisiti;

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato, basti

ricordare quanto emerge dalle dichiarazioni della vittima e della teste __________

che avrebbe visto dalla finestra di casa sua tutti e tre i coaccusati aggredire

verbalmente e ripetutamente con calci e pugni __________ GIAR 401.2007.1, doc.

4, p. 2), teste che ha allertato la Polizia e che ha prestato i primi soccorsi

a __________ per le ferite descritte nel certificato medico agli atti, e che ha

ribadito alla Polizia di essere sicura di avere visto i tre coaccusati che “insieme

pestavano l’anziano” (verb. Polzia di __________ del 20.09.07);

-

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione

preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare

la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch

genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit,

dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die

Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem

Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete Indizien für eine solche

Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia

257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello

stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.

Schweri, op. cit. § 68 n. 13;

G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza

16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni

istruttori ravvisabili in ulteriori interrogatori della parte lesa e della

testimone, bisognerà poi identificare ed interrogare il testimone menzionato

dall’accusato istante e procedere a verbali a confronto tra istante e coaccusati

e a successivi verbali a confronto tra i coaccusati, di conseguenza concreto

sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento delle prove

Considerandi

specialmente in relazione sia con la parte lesa e i testi (una già sentita e

l’altro ancora da identificare e sentire) che tra i coaccusati tra loro;

-

a mente della difesa l’istante, che vorrebbe al più presto essere

messo a confronto con vittima e testimoni, non avrebbe alcuna intenzione di

rivedere (se messo in libertà provvisoria) i protagonisti diretti e indiretti (con

riferimento ai testimoni) o di prendere contatto con essi, perciò non

sussisterebbe alcun pericolo di collusione;

-

in un simile contesto giuridico e fattuale – con l’inchiesta in

pieno svolgimento che vede tre coaccusati che forniscono versioni tra loro

almeno in parte (ma su punti fondamentali, relativi all’atto dell’aggressione a

__________) discordanti – a ragione il PP solleva la necessità di procedere con

gli atti istruttori menzionati (audizione dei testi e dei coaccusati singole e

a confronto) con l’accusato in stato di detenzione preventiva al fine di

evitare possibili attività collusive tra i tre e tra loro e i testi da

interrogare o da reinterrogare. Tali necessità istruttorie, in relazione con il

pericolo di collusione, già erano state indicate dal PP nella richiesta di

conferma dell’arresto e riconosciute da questo giudice quale motivo di

interesse pubblico atto a giustificare la conferma dell’arresto di __________ (cfr.

verbale di notifica di arresto e di decisione dell’11 settembre 2007, p. 4). La

sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di collusione

e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento alla necessità di

procedere a questi atti d’inchiesta – al fine di accertare le singole

responsabilità –, con dichiarazioni non solo non ancora consolidate ma neppure

definitive (con riferimento alle verbalizzazioni dei tre che dovranno essere

confermate a confronto davanti al PP), e al fatto che si tratta di

dichiarazioni di correi, quindi suscettibili di essere modificate, se i tre

accusati potessero comunicare tra loro prima delle ulteriori verbalizzazioni (a

confronto) davanti al magistrato inquirente;

-

per quanto riguarda il pericolo di recidiva, lo stesso deve

essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una valutazione dell’insieme

delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato, il suo comportamento

durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di commissione dei reati

(Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo nel processo penale

ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich

2001, n° 1479/1483);

-

il magistrato inquirente evoca il pericolo di recidiva “vista

la disponibilità a delinquere dimostrata dall’accusato, ancora prima di

commettere i fatti oggetto del presente procedimento penale” (preavviso

negativo, p. 3, punto 5). Oltre alle condanne indicate nell’estratto del

casellario giudiziale (AI 3), l’accusato istante il 12 marzo 2007 è stato

colpito da un decreto d’accusa (__________) – contro il quale ha interposto

opposizione e sarebbe quindi in attesa di giudizio con l’udienza fissata presso

la Pretura penale per il 23 novembre prossimo – e con il quale il PP lo ha

ritenuto colpevole dei reati di ripetuto furto, minaccia, violazione di domicilio,

ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, ripetuta guida

nonostante la revoca, contravvenzione alla LStup e contravvenzione alla LF sul

trasporto pubblico, proponendo una pena di 60 giorni di detenzione da espiare

non ritenendo adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi

dell’art. 42 CP e ritenuto che una pena di pecuniaria o un lavoro di pubblica

utilità non avrebbero potuto essere eseguiti;

-

a mente della difesa non vi sarebbe pericolo di recidiva poiché

l’accusato avrebbe compreso i propri errori per i quali sarebbe disposto a

pagare e avrebbe inoltre collaborato pienamente con gli inquirenti;

-

se è vero che __________ è alla sua prima carcerazione, e che ha

alle spalle un passato difficile, è altrettanto vero che (per stare solo al

passato più recente) ha interessato le Autorità penali nel 2006 con due decreti

d’accusa per ripetuti furti, furti di poca entità, contravvenzione alla LStup e

contravvenzione reiterata alla LF sul trasporto pubblico, senza dimenticare il

decreto d’accusa 12 marzo 2007 (__________), in opposizione, che ha concentrato

7.

distinti incarti penali (tutti aperti tra il 2006 e il 2007) per ripetuti

furti (commessi in novembre 2006 e gennaio 2007), minacce (commesse il 20 e il

23.

gennaio 2007), violazioni di domicilio (commesse tra novembre 2006 e

febbraio 2007), ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione

(in luglio 2005 e aprile 2006), ripetuta guida nonostante la revoca (in agosto

2005.

e maggio 2006), contravvenzione alla LStup (tra autunno 2006 e la

primavera 2007) e contravvenzione al trasporto pubblico (tra novembre e

dicembre 2006); a ciò si aggiungono i procedimenti aperti nel 2007,

successivamente al DA 12 marzo 2007 e prima dell’arresto che ci occupa, e cioè

due procedimenti per furto di lieve entità e violazione di domicilio (inc. MP __________

e __________) e uno per contravvenzione alla LStup, legato all’acquisto di

cocaina per uso personale (inc. MP __________) per arrivare, come in un climax

ascendente, al procedimento odierno, aperto per un episodio di una violenza

preoccupante e gratuita, nell’ambito del quale l’accusato nega ogni addebito

malgrado la chiara dichiarazione di un testimone indipendente e attendibile;

-

visto quanto sopra, e malgrado alcuni dei reati di cui è accusato

__________ possono essere ritenuti di non particolare gravità dal profilo

giuridico, appare assai arduo, per non dire impossibile, sostenere (come fa la

difesa) che l’accusato avrebbe capito i propri errori: si tratta infatti

dell’attività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece

impegnarsi per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e l’ordine

pubblico e, visti i fatti recenti, anche per l’incolumità della salute di

terzi; malgrado l’apertura di diversi procedimenti penali, uno appresso

all’altro, l’accusato ha infatti continuato a delinquere: se messo in libertà

provvisoria, visto poi il suo atteggiamento processuale – egli tende infatti ad

addossare delle colpe alla vittima malgrado la testimonianza cristallina della

teste __________ – egli si troverebbe, né più né meno, nella stessa situazione

ante arresto e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che torni a delinquere

(considerato il preoccupante “salto di qualità” nell’ambito della tipologia dei

reati di cui è accusato);

-

a titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di recidiva

costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche,

seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato

potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il diritto a

essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez,

Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357; Rusca/Salmina/Verda,

Commento del CPP, p. 327 e s.);

-

non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma

dell’arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato, come motivo a

sé stante, a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una delle

condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è sufficiente

alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte (sentenza GIAR 7

dicembre 2004 in re A.G. inc. GIAR 2004.56103);

-

non può entrare in considerazione l’adozione di misure

sostitutive, quali quelle genericamente proposte dalla difesa, inidonee a

scongiurare il pericolo di recidiva e quello di collusione e inquinamento delle

prove, anch’esso dato nella fattispecie;

-

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e

con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La

proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità

delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del fatto

che si tratta di tre indagati, con atti istruttori compiuti e ancora da

compiere, nonché dell’atteggiamento non proprio collaborativo degli accusati, è

sicuramente data. Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità.

L’accusato è stato arrestato soltanto il 10 settembre 2007 e ad oggi è in

detenzione preventiva da nemmeno un mese. In questo lasso di tempo l’inchiesta

è avanzata con la dovuta celerità, tenuto conto, appunto, dell’atteggiamento

processuale dell’accusato e coaccusati. A nulla valgono i richiami al precario

stato di salute di __________ formulati dalla difesa; se problemi di salute

sussistono non dipendono dallo stato di detenzione e sono comunque sotto

costante controllo medico (cfr. AI 12);

-

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di

libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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