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Decisione

INC.2007.41004

Istanza di libertà provvisoria

16 novembre 2007Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i primi soccorsi a __________ per le ferite descritte nel certificato medico

agli atti, e che ha ribadito alla Polizia di essere sicura di avere visto i tre

coaccusati che “insieme pestavano l’anziano” (verb. Polizia di __________

del 20.09.07)”), quella di un concreto pericolo di collusione (“…in un simile contesto giuridico e fattuale – con

l’inchiesta in pieno svolgimento che vede tre coaccusati che forniscono

versioni tra loro almeno in parte (ma su punti fondamentali, relativi all’atto

dell’aggressione a __________) discordanti – a ragione il PP solleva la

necessità di procedere con gli atti istruttori menzionati (audizione dei testi

e dei coaccusati singole e a confronto) con l’accusato in stato di detenzione

preventiva al fine di evitare possibili attività collusive tra i tre e tra loro

e i testi da interrogare o da reinterrogare. Tali necessità istruttorie, in

relazione con il pericolo di collusione, già erano state indicate dal PP nella

richiesta di conferma dell’arresto e riconosciute da questo giudice quale

motivo di interesse pubblico atto a giustificare la conferma dell’arresto di __________

(cfr. verbale di notifica di arresto e di decisione dell’11 settembre 2007, p.

4). La sussistenza, in questo stadio del procedimento, di un pericolo di

collusione e/o di inquinamento delle prove è accertata con riferimento alla

necessità di procedere a questi atti d’inchiesta – al fine di accertare le

singole responsabilità –, con dichiarazioni non solo non ancora consolidate ma

neppure definitive (con riferimento alle verbalizzazioni dei tre che dovranno

essere confermate a confronto davanti al PP), e al fatto che si tratta di

dichiarazioni di correi, quindi suscettibili di essere modificate, se i tre

accusati potessero comunicare tra loro prima delle ulteriori verbalizzazioni (a

confronto) davanti al magistrato inquirente;”) e anche di un concreto

pericolo di recidiva (“se è vero che __________ è

alla sua prima carcerazione, e che ha alle spalle un passato difficile, è

altrettanto vero che (per stare solo al passato più recente) ha interessato le

Autorità penali nel 2006 con due decreti d’accusa per ripetuti furti, furti di

poca entità, contravvenzione alla LStup e contravvenzione reiterata alla LF sul

trasporto pubblico, senza dimenticare il decreto d’accusa 12 marzo 2007 (DA __________),

in opposizione, che ha concentrato 7 distinti incarti penali (tutti aperti tra

il 2006 e il 2007) per ripetuti furti (commessi in novembre 2006 e gennaio

2007), minacce (commesse il 20 e il 23 gennaio 2007), violazioni di domicilio

(commesse tra novembre 2006 e febbraio 2007), ripetuto conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione (in luglio 2005 e aprile 2006), ripetuta

guida nonostante la revoca (in agosto 2005 e maggio 2006), contravvenzione alla

LStup (tra autunno 2006 e la primavera 2007) e contravvenzione al trasporto

pubblico (tra novembre e dicembre 2006); a ciò si aggiungono i procedimenti

aperti nel 2007, successivamente al DA 12 marzo 2007 e prima dell’arresto che

ci occupa, e cioè due procedimenti per furto di lieve entità e violazione di

domicilio (inc. MP __________ e __________) e uno per contravvenzione alla

LStup, legato all’acquisto di cocaina per uso personale (inc. MP __________)

per arrivare, come in un climax ascendente, al procedimento odierno, aperto per

un episodio di una violenza preoccupante e gratuita, nell’ambito del quale

l’accusato nega ogni addebito malgrado la chiara dichiarazione di un testimone

indipendente e attendibile;”).

3.

Gli atti

istruttori che il magistrato inquirente intendeva esperire al riparo di ogni

possibile influenza da parte dell’accusato lo sono stati e in data 23 ottobre

2007 il magistrato inquirente ha proceduto al deposito degli atti, sia per

l’incarto che ha dato origine all’arresto di settembre che per altri incarti

pendenti, e aperti precedentemente (AI 38, inc. MP __________). Va, inoltre,

rilevato che, nell’ambito del verbale del 2 ottobre 2007, __________ ha

ritirato la denuncia contro il qui istante ed i due coaccusati, senza ulteriori

specificazioni se non quella di comunque confermare lo svolgimento dei fatti

come descritti nello stesso verbale (AI 28, incarto citato).

4.

Con l’istanza qui

in discussione (doc. 1, inc. GIAR 410.2007.4), __________ chiede nuovamente di

essere posto in libertà provvisoria.

A suo dire gli

indizi a favore dell’aggressione sono labili e costituiti dalla versione della

presunta vittima e da quella di una teste casuale, entrambe persone anziane,

che contrasterebbero con quelle univoche dei tre accusati rafforzate (queste

ultime) in particolare dalle risultanze del referto medico del 18.9.2007

relativo alla presunta vittima. Nel contempo egli si ritiene totalmente

estraneo ai reati di danneggiamento, violenza e minaccia contro i funzionari e

impedimento d’atti d’autorità, estraneità a suo dire confermata dallo stesso

rapporto d’inchiesta redatto dalla polizia giudiziaria. Quanto ai preminenti

motivi di interesse pubblico, sempre a dire dell’istante, i bisogni istruttori

(pericolo di collusione e inquinamento prove) non sarebbero più concreti (le

necessarie audizioni e confronti hanno già avuto luogo ed il magistrato

inquirente ha proceduto al deposito degli atti) come non lo sarebbe il pericolo

di recidiva (precedenti per reati minori, atteggiamento collaborativi in sede

d’inchiesta, effetto deterrente del carcere preventivo sin qui sofferto).

5.

Il magistrato

inquirente ha preavvisato negativamente la richiesta (doc. 2, inc. GIAR

410.2007.4).

Dopo aver

rinviato, per gli indizi di reato, al precedente preavviso con la precisazione

che il ritiro di querela “nulla muta” alla gravità dei fatti

configuranti il reato di cui all’art. 134 CP, il Procuratore pubblico ritiene

sussistano sia il pericolo di collusione (in relazione all’audizione di un

possibile teste, non identificato sino ad oggi dalla polizia, oggetto di una

istanza di complemento istruttorio) che il pericolo di recidiva (vista la

disponibilità a delinquere dimostrata ancor prima dei fatti oggetto del

presente procedimento: DA del marzo 2007 e incarti aperti successivamente).

6.

La difesa non ha

ritenuto di osservare in merito al preavviso del Procuratore pubblico (Doc. 4,

inc. GIAR 410.2007.4).

7.

L’accusato

detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà

provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza

l’8 novembre 2007, trasmesso a questo ufficio il 12 novembre 2007 (e ricevuto

il 13) è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (in relazione

con l’art. 20 cpv. 3 CPP).

I principi che

reggono la materia sono noti all’accusato (oltre che al magistrato inquirente

ed al difensore) in quanto indicati nella sentenza del 4 ottobre 2007 (GIAR

410.2007.3), regolarmente intimata ed a cui si rinvia (cfr. in particolare pag.

3).

8.

a)

Per quanto

concerne i gravi indizi di reato va subito detto che la ripresa in sede di

deposito atti (AI 38) della lista contenuta nella promozione d’accusa,

compresi quelli per i quali la querela sarebbe stata ritirata, non facilita

l’individuazione di quelli ancora contestati e/o per i quali occorre qui

esaminare la presenza dei gravi indizi.

In sede di

preavviso il magistrato inquirente menziona il ritiro di querela per le ipotesi

di reato di cui agli artt. 123, 126 e 186 CP, sottolinea la presenza di indizi

quo al reato di aggressione (134 CP) e nulla dice in merito al danneggiamento

(anch’esso a querela di parte) ed ai reati di cui agli artt. 285, 286 CP

(contestati dalla difesa) e 122 CP.

Le emergenze

istruttorie sembrerebbero escludere sia elementi indizianti il reato di cui

all’art. 122 CP (cfr. verbale __________ 2.10.2007 e AI 17) sia il coinvolgimento

del qui istante nei reati di cui agli artt. 285 e 286 CP (Rapporto di polizia

10.10.2007 pag. 5; assenza di obiezioni del magistrato inquirente alle

argomentazioni della difesa). Per le lesioni semplici e le vie di fatto __________

ha ritirato “la denuncia” (Verbale 2 ottobre 2007, pag. 2), mentre che

per il danneggiamento e la violazione di domicilio non risulta siano state

presentate o confermate querele da parte del proprietario del fondo/piantagione

di canapa (verbale __________ 11.9.2007, pag. 4).

In sostanza, a

parte la contravvenzione LFStup e il furto di lieve entità (inc. 4731 e 7586

del 2007), nei confronti di __________ il reato gravemente indiziato, e posto a

Considerandi

fondamento del preavviso negativo, é quello di aggressione ai sensi dell’art.

134.

CP (cfr. Rapporto di polizia citato, Preavviso, punto 1 pag. 2).

b)

Il ritiro di

querela in relazione alle lesioni non impedisce la prosecuzione del

procedimento per aggressione (nonostante quanto si potrebbe di primo acchito

dedurre dalla sentenza pubblicata in DTF 118 IV 227, che comunque fa

riferimento all’elemento intenzionale; cfr. Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht

III, ottava edizione, § 4, n. 6.4, e anche la specificazione “...en ce qui

le concerne…” contenuta in B. Corboz, les infractions en droit suisse, n.

14.

ad art. 134).

L'esistenza di

gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata nei limiti di competenza di

questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo

2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357). Nel

caso in esame quanto emerge dalle dichiarazioni della vittima e soprattutto

dalle dichiarazioni della teste __________, in uno con l’accertamento delle

lesioni intervenute (condizione di punibilità: Trechsel, Kurzkommentar, n. 3 ad

art. 134; cfr. AI 17 e fotografie allegate all’AI 1), fonda sufficientemente

gli indizi di colpevolezza a carico anche del qui istante.

Il fatto che il

certificato medico del 18 settembre 2007 faccia stato di “sole” due lesioni

(una delle quali causata da altro imputato: cfr. Verbale __________ 2.10.2007)

non influisce su quanto appena detto, perlomeno a questo stadio della

procedura, perché non necessariamente dei colpi lasciano segni o producono

lesioni specifiche e non va dimenticato che l’art. 134 CP è un reato di messa

in pericolo astratta (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 134) e la lesione (ne

basta una e, in caso di più aggrediti, nei confronti di una sola delle vittime)

è condizione di punibilità.

c)

Sebbene formalmente

le ipotesi di reato siano diminuite per rapporto al momento dell’arresto e

della promozione d’accusa, rimangono presenti e concreti gli indizi di

partecipazione al reato di cui all’art. 134 CP (oggettivamente grave

trattandosi di reato contro la persona e qualificato come crimine).

Non modifica questa

conclusione (che, lo si ribadisce, concerne la valutazione in merito alla

presenza di sufficienti indizi e non determinazione di merito sulla

colpevolezza) l’affermazione dell’istante secondo cui il ____________________

non avrebbe tenuto un comportamento passivo, anzi lo avrebbe colpito con un

sasso alla coscia destra. L’affermazione, invero fatta da tutti e tre gli

accusati nei rispettivi verbali del 10.9.2007 (allorquando non sembra siano

stati tenuti rigorosamente separati – cfr. verbale __________ 25.9.2007, pag.

4), non trova conferma nelle dichiarazioni della teste (che, invece, confermano

la versione negatoria, su questo punto, della vittima). Inoltre, nulla di

decisivo può essere desunto dal certificato medico del 16 settembre 2007, da un

lato perché l’ematoma, in quanto tale, potrebbe anche essere la conseguenza di

un movimento di difesa del __________ o di un colpo casualmente ricevuto da un

correo durante l’aggressione, dall’altro perché in base alle dichiarazioni

della vittima e della teste, che collocano l’aggressione dopo il tentativo di

uno degli accusati di qualificarsi quale agente di polizia allorquando già ci si

trovava in prossimità della vettura (circostanza, quella della qualifica, in

qualche modo confermata anche dagli accusati: cfr. confronto 5 ottobre 2007),

ma anche a quelle degli accusati stessi (stesso verbale in particolare le

dichiarazioni di __________), non sarebbe stato l’eventuale lancio della pietra

l’evento scatenante i fatti indizianti l’aggressione.

9.

Il pericolo di

collusione con il potenziale teste (peraltro non identificato e forse non

identificabile: cfr. preavviso punto 4) non appare sufficientemente concreto

per giustificare il mantenimento della detenzione cautelare.

La presenza di questa

persona è stata indicata dal __________ nel suo primo verbale (cfr. verbale

10.9

, pag. 3), mentre che __________ (ma anche gli altri due accusati) ne

ha parlato il giorno successivo davanti al GIAR (AI 4 degli inc. 8241/2007 e

già in quella sede che poteva trattarsi di un certo __________ (ribadendolo e

chiedendone l’identificazione già il 27 settembre con l’AI 26).

Nei successivi

verbali nulla risulta essere stato chiesto agli accusati in merito a tale

teste, ai fini di migliore identificazione. Neppure si è cercato di

approfondire, per __________, i motivi della conoscenza, rispettivamente

accertare gli eventuali rapporti con questa persona. Ne consegue che, anche a

prescindere dalla residua possibilità di identificazione, non è possibile

determinare l’effettiva rilevanza delle eventuali dichiarazioni del teste (che

comunque si è allontanato e mai notificato in polizia), tantomeno la sua eventuale

influenzabilità o la convergenza di interessi con il qui istante ai fini di una

dichiarazione a questi favorevole (GIAR 23 settembre 2002, 477.2002.2).

Senza contare che

l’altro accusato che ne ha pure richiesto audizione in sede di complementi,

quindi dopo visione degli atti (AI 26 in particolare), è già stato rimesso in

libertà (inc. __________, AI 25 e 28).

10.

Di contro e per ciò

che concerne il pericolo di recidiva, rimangono valide le considerazioni

fondanti la decisione del 4 ottobre 2007, e meglio:

“se è vero che __________ è alla sua prima

carcerazione, e che ha alle spalle un passato difficile, è altrettanto vero che

(per stare solo al passato più recente) ha interessato le Autorità penali nel

2006.

con due decreti d’accusa per ripetuti furti, furti di poca entità,

contravvenzione alla LStup e contravvenzione reiterata alla LF sul trasporto

pubblico, senza dimenticare il decreto d’accusa 12 marzo 2007 (DA __________),

in opposizione, che ha concentrato 7 distinti incarti penali (tutti aperti tra

il 2006 e il 2007) per ripetuti furti (commessi in novembre 2006 e gennaio

2007), minacce (commesse il 20 e il 23 gennaio 2007), violazioni di domicilio

(commesse tra novembre 2006 e febbraio 2007), ripetuto conseguimento

fraudolento di una falsa attestazione (in luglio 2005 e aprile 2006), ripetuta

guida nonostante la revoca (in agosto 2005 e maggio 2006), contravvenzione alla

LStup (tra autunno 2006 e la primavera 2007) e contravvenzione al trasporto

pubblico (tra novembre e dicembre 2006); a ciò si aggiungono i procedimenti

aperti nel 2007, successivamente al DA 12 marzo 2007 e prima dell’arresto che

ci occupa, e cioè due procedimenti per furto di lieve entità e violazione di

domicilio (inc. MP __________ e __________) e uno per contravvenzione alla LStup,

legato all’acquisto di cocaina per uso personale (inc. MP __________) per

arrivare, come in un climax ascendente, al procedimento odierno, aperto per un

episodio di una violenza preoccupante e gratuita, nell’ambito del quale

l’accusato nega ogni addebito malgrado la chiara dichiarazione di un testimone

indipendente e attendibile;

visto quanto sopra, e malgrado alcuni dei reati di cui

è accusato __________ possono essere ritenuti di non particolare gravità dal

profilo giuridico, appare assai arduo, per non dire impossibile, sostenere

(come fa la difesa) che l’accusato avrebbe capito i propri errori: si tratta

infatti dell’attività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece

impegnarsi per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e l’ordine

pubblico e, visti i fatti recenti, anche per l’incolumità della salute di

terzi; malgrado l’apertura di diversi procedimenti penali, uno appresso

all’altro, l’accusato ha infatti continuato a delinquere: se messo in libertà

provvisoria, visto poi il suo atteggiamento processuale – egli tende infatti ad

addossare delle colpe alla vittima malgrado la testimonianza cristallina della

teste __________ – egli si troverebbe, né più né meno, nella stessa situazione

ante arresto e vi sarebbe pertanto concreto pericolo che torni a delinquere

(considerato il preoccupante “salto di qualità” nell’ambito della tipologia dei

reati di cui è accusato);

a titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di

recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma

anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati

l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il

diritto a essere giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G.

Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357;

Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.);”

(GIAR 4 ottobre 2007, 410.2007.3)

In particolare

preoccupano, se si preferisce impone un certo rigore nell’analisi del pericolo di

recidiva, da un lato il fatto che tra i reati menzionati nei vari decreti e

procedure pendenti sia spesso presente la contravvenzione alla LFStup con

possibile connessione tra il consumo e gli altri reti commessi, dall’altro che

nemmeno l’attesa del dibattimento in relazione ad una pena di sessanta giorni

da espiare (DA 12 marzo 2007, __________, con dibattimento aggiornato al 23

novembre 2007 e citazione notificata a fine agosto 2007) sia stato sufficiente

a fungere da deterrente (cfr. per caso per certi versi analogo, GIAR 23.3.2007,

604.2007

e Correzionali Lugano 6 giugno 2007).

11.

La

proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità

dell’accusa, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e del concreto

rischio di pena (eventualmente aggiuntiva) è sicuramente data. L’accusato è in

detenzione dal 10 settembre 2007 (poco più di due mesi) e l’inchiesta, comunque

relativa a tre indagati, è in fase conclusiva: il deposito degli atti è già

stato effettuato e occorre decidere in merito ai complementi istruttori

richiesti.

12.

In conclusione

sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve

essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via telefax vista l’imminenza del fine

settimana) a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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