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Decisione

INC.2007.44902

Istanza di libertà provvisoria

9 novembre 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il 2

ottobre 2007 con contestuale promozione dell’accusa per titolo di truffa per

mestiere, abuso di carte-chèques o di credito per mestiere, appropriazione

indebita e falsità in documenti, e meglio, “per avere in correità con __________

(ora irreperibile) a scopo di indebito profitto agendo per mestiere, sulla base

di uno schema mirato di frode, a nome di società a loro riconducibili quali __________

e __________ (ora __________), ordinato, ottenuto e successivamente utilizzato

illecitamente carte di credito, sottoscritto contratti leasing per autoveicoli

senza procedere al pagamento delle rate mensili e senza restituire i veicoli,

ben sapendo che non avrebbero fatto fronte al pagamento degli oneri finanziari

connessi alle stipule contrattuali, nonché ottenuto prestiti personali,

consapevoli del fatto che non avrebbero potuto far fronte al pagamento delle

relative fatture, facendo pure uso per la commissione dei reati di falsi documenti”

(doc. 1, inc. GIAR 449.2007.1).

L’arresto è stato confermato da

questo giudice il giorno successivo essendo dati, oltre che seri e concreti

indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione e pericolo di

collusione (doc. 5, inc. GIAR cit.).

B.

L’inchiesta si è sviluppata,

oltre che tramite la verbalizzazione dell’accusato (6 volte dalla Polizia e due

dal magistrato inquirente) e della sua compagna, tramite l’acquisizione della

documentazione bancaria concernente i conti facenti capo all’accusato,

rispettivamente alle società __________, __________, documentazione attinente

le suddette società, perquisizioni presso l’ufficio e l’abitazione

dell’accusato, acquisizione della documentazione concernente i contratti

stipulati per l’ottenimento delle carte di credito e dei collegamenti

telefonici, ecc.. Alcuni ordini di perquisizione e sequestro non sono ancora

stati evasi.

Nei confronti di __________, che,

a quanto è dato sapere si trova in __________, è stato emanato ordine

d’arresto.

C.

Con istanza 31 ottobre 2007 __________

chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria.

La difesa dopo aver rilevato che

l’accusato non avrebbe ancora avuto la possibilità di farsi contestare i fatti

dal magistrato inquirente, evidenzia che il mantenimento della carcerazione

preventiva sarebbe misura inutile e sproporzionata: __________ ha sempre

risposto alla domande postigli e “non modificherà di una virgola le

dichiarazioni sin qui rese, cosicché non si capisce lo scopo della carcerazione

preventiva se non quello, vietato, di fare pressione affinché dichiari questo o

quello”. La difesa contesta poi l’esistenza di pericolo di inquinamento

delle prove, non potendo in alcun modo l’accusato alterare/modificare la

documentazione oggetto dei molteplici ordini di perquisizione e sequestro

emanati dal Procuratore pubblico. Né il perdurare della carcerazione potrebbe

essere motivato dal fatto che la raccolta delle prove non è terminata o dalla

necessità di sentire terze persone ancora a piede libero, trattandosi di motivo

non previsto dal CPP e, comunque, ritenuto che __________ si trova all’estero,

si renderebbe necessario l’invio di una rogatoria con conseguente allungamento

dei tempi di carcerazione.

Riassumendo, nulla porterebbe a

ritenere che l’accusato, interrogato diverse volte dalla polizia, modificherà

in futuro la propria versione dei fatti, i bisogni istruttori non potrebbero

pertanto che dirsi esauriti, né vi sarebbe un concreto pericolo di inquinamento

delle prove, rilevato inoltre che non sussisterebbe motivo alcuno per ritenere

che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, possa attivarsi per impedire

una corretta ricerca/acquisizione delle prove.

La difesa contesta, inoltre,

l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, essendo l’accusato domiciliato a __________

dove ha il centro dei propri interessi, pericolo che, comunque, potrebbe essere

ovviato con l’adozione di misure sostitutive (deposito dei documenti di

legittimazione, obbligo di presentarsi settimanalmente in polizia, versamento

di una cauzione).

In conclusione non vi sarebbe

alcun motivo di interesse pubblico atto a giustificare il mantenimento della

detenzione preventiva, che sarebbe pertanto misura inutile e sproporzionata.

D.

Il Procuratore pubblico ha

formulato preavviso negativo. Riassunti gli indizi di colpevolezza a carico di __________,

il magistrato inquirente evidenzia esistenza di bisogni dell’inchiesta ed

esistenza di concreto pericolo di collusione, segnatamente con il correo __________,

che verrà sentito per via rogatoriale, di un concreto pericolo di fuga, nonché

di un concreto pericolo di recidiva. Infine il Procuratore pubblico afferma

rispetto dei principi di celerità e proporzionalità.

E.

Con scritto 6 novembre 2007 la

difesa ha chiesto l’accesso integrale all’incarto, il Procuratore pubblico ha

accolto parzialmente la richiesta, dando accesso a tutti gli atti ad eccezione

della documentazione sequestrata presso l’abitazione, gli uffici di __________

e presso la __________ (trattandosi di documentazione non ancora contestata

all’accusato), nonché dei verbali di polizia dell’accusato e della sua

compagna, in quanto contenenti contestazioni dettagliate che è sua intenzione

riproporre all’accusato, ciò in ossequio alla necessità istruttoria di

rispettare il principio dell’immediatezza.

Si precisa che in data 6 novembre

2007 il Procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio (il secondo) di __________

e l’interrogatorio successivo è già stato fissato per il prossimo 13 novembre.

F.

Con osservazioni 8 novembre 2007

la difesa si riconferma nella primitiva istanza. In particolare, la difesa

contesta l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, così come

l’esistenza di motivi di interesse pubblico, peraltro, a suo dire, indicati in

maniera del tutto sommaria dal Procuratore pubblico in sede di preavviso, atti

a giustificare la proroga della carcerazione preventiva. Ritiene inoltre che,

non potendo aver avuto visione dei verbali di polizia (che pertanto non

potranno essere posti a fondamento della decisione di questo ufficio),

l’asserita correità dell’istante con __________ non potrebbe nemmeno essere

provata. Infine propone una cauzione di fr. 15'000.--.

Considerandi

1.

Preliminarmente, si accerta che

l’istanza, presentata dall’accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Ricevuta dal Ministero pubblico

il 1. novembre 2007, l’istanza è stata inoltrata a questo ufficio il 5 novembre

2007.

con il preavviso negativo; il termine di cui all’art. 108 cpv. 1 CPP è

rispettato, considerato che il terzo giorno utile è festivo (art. 20 CPP).

La ricezione essendo avvenuta il

6.

novembre 2007, il termine imposto a questo giudice dall’art. 108 cpv. 2 CPP

scade il 9 novembre 2007.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse

pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con

particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove

che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al

pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale

federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con

riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico

nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991

concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri

possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n.

105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto, contrariamente a

quanto ritenuto dalla difesa, sussistono seri e concreti indizi nei confronti

di __________ per i reati ascrittegli e, meglio, per ritenere che __________ e __________

siano venuti in __________ per mettere in atto, attraverso le società __________

e __________ (ora __________), un’attività illecita, cioè truffe al

credito/abusi di carte di credito, così come indicato nella promozione dell’accusa.

In particolare, dagli atti emerge che __________ e __________ hanno ottenuto

carte di credito personali a nome delle società, falsi cedolini di versamento

sono stati inviati per riattivare le carte di credito che erano state bloccate

per mancato pagamento, nonché che hanno ottenuto finanziamenti allegando falsi

estratti bancari a supporto di inesistenti disponibilità finanziarie delle

società richiedenti. Allo stadio attuale il danno provvisorio causato ammonta

ad oltre fr. 360'000.--, cui va aggiunto uno scoperto nei confronti di __________

di fr. 50'000.--. Inoltre, a nome della __________, nel periodo febbraio

2006-ottobre 2007, sono state intestate 10 macchine in leasing di grossa

cilindrata, rispettivamente sono stati sottoscritti contratti per 8 collegamenti

cellulari con la __________ e 20 con la __________, seppure detta società non

abbia mai svolto alcuna attività e neppure conseguito alcun reddito, come

ammesso dallo stesso istante (cfr. verb. PP 6.11.2007). Si precisa che vi sono

pure contratti con la __________ per 6 collegamenti cellulari (2 __________, __________,

1.

__________ e 1 __________) e che lo scoperto ammonta ad oltre fr. 18'000.--.

Va inoltre considerato che _________,

peraltro già condannato in __________ per esercizio abusivo di una professione,

bancarotta fraudolenta ed associazione a delinquere e ricettazione, destano non

poche perplessità. Egli ha infatti dichiarato di essere giunto in Svizzera a

fine 2005 con __________ con lo scopo di avviare un’attività di consulenza in

ambito finanziario e fiscale (sebbene in quel periodo l’accusato svolgesse la

propria attività in tutt’altro settore, quello della ristorazione, percependo

uno stipendio mensile di Euro 1’200.--), che a tal fine sarebbero venuti in __________

3.

o 4 volte “per verificare le possibilità di sviluppo di un’attività”,

seppure a quel momento non avessero alcun contatto in __________, e di aver

preso appuntamento tramite un motore di ricerca in internet con la __________

presso la quale hanno poi acquistato la __________ (cfr. verb. PP 25.10.2007).

Inoltre, come detto sopra, gli atti istruttori esperiti, ivi compresa

l’audizione dell’istante, hanno permesso di accertare che tale società non ha

mai svolto alcuna attività e che ciononostante e senza clienti e neppure prospettive

concrete i due hanno locato un appartamento lussuoso presso __________ e che

successivamente __________ è stato raggiunto dalla fidanzata, la quale ha

dichiarato di non aver svolto alcuna attività lucrativa, ma di essere stata

mantenuta dall’accusato (il quale ha invece asserito che la stessa sarebbe

vissuta grazie ad una rendita proveniente dall’attività di un fondo

commerciale) e nell’ottobre 2006 ha locato un appartamento a __________ per un

canone mensile di oltre fr. 3'000.--. In proposito basti osservare che lo

stesso accusato ha asserito di aver svolto “durante la mia vita”

attività professionali unicamente per periodi limitati, conseguendo un reddito

mensile non superiore a Euro 1'500.-- e che le sue affermazioni secondo cui tra

il 2005 ed il marzo 2007, per il proprio sostentamento egli avrebbe fatto capo

a denaro prestatogli dal padre (complessivi Euro 180'000.--) sono prive di

riscontri oggettivi.

Infine non va trascurato

l’atteggiamento processuale dell’istante che non può certo essere ritenuto

trasparente e lineare, come invece sostiene la difesa: egli infatti, oltre a

scaricare tutte le responsabilità nei confronti di __________, ha modificato la

propria versione dei fatti in merito a più episodi (ad esempio la

sottoscrizione della richiesta del contratto di finanziamento con __________,

dapprima negata e poi ammessa nel corso del verbale di conferma dell’arresto;

gli incontri con __________, in un primo tempo aveva dichiarato di non averlo

più visto da giugno 2007 per poi ammettere di averlo visto più volte nel corso

dell’estate scorsa), ciò che certo non depone a favore della sua credibilità.

Qualche perplessità emerge anche dalla circostanza che soltanto pochi giorni

prima dell’arresto __________ abbia sporto denuncia nei confronti di __________;

a ciò si aggiunge che nella denuncia l’istante evidenzia di essere venuto a

conoscenza del fatto che __________ avrebbe richiesto anche a nome suo e delle

società __________ e __________ della carte di credito utilizzate in modo

fraudolento e truffaldino unicamente nell’agosto 2007 e di averlo cercato

invano per tutto il mese, mentre che successivamente, nel corso del verbale di

conferma dell’arresto, ha dichiarato che di tale fatto __________ lo avrebbe

informato già nel corso del febbraio 2007.

Per quanto riguarda la mancata

visione dei verbali di polizia, a prescindere dal fatto che il magistrato

inquirente ne ha indicato per sommi capi il contenuto e che, comunque, la

difesa ha colloqui liberi (anche telefonici) con il prevenuto che è perfettamente

a conoscenza di quanto da lui dichiarato, giova rilevare che comunque indizi

concreti di correità con __________ emergono con chiarezza dagli atti visionati

dal difensore, in particolare, tra l’altro, dalla documentazione allegata al

rapporto di arresto e da quella di cui all’AI 80.

Il primo presupposto per il

mantenimento della carcerazione preventiva è quindi dato.

4.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte,

nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter

diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine

solche Gefahr sprechen." (DTF

117.

Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della

giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68.

n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

Come rettamente evidenziato dal

Procuratore pubblico in sede di preavviso, che appare sufficientemente

motivato, occorre accertare l’esatta dinamica e modalità di ogni singola truffa

al credito/abuso di carte di credito, acquisendo i documenti giustificativi,

rispettivamente accertare il ruolo di ogni correo, non potendosi inoltre

escludere l’esistenza di ulteriori episodi truffaldini e la partecipazione di

altre persone oltre a all’istante e a __________ (ad esempio __________, __________).

Se è vero che __________ non può

alterare/modificare la documentazione acquisita e/o in fase di acquisizione è

altrettanto vero che occorre accertare l’esatta provenienza degli ingenti

importi pervenuti sul conto presso la __________ intestato a __________ nel

periodo agosto 2007- settembre 2007, nonché effettuare accertamenti sulle

società __________ che hanno effettuato i bonifici e il ruolo dell’istante in

seno a queste società (cfr. anche corrispondenza postale sequestrata). Pure

oggetto di chiarimento dovrà essere la fattispecie concernente __________,

cittadino __________ ivi residente, che, dagli atti, sembrerebbe aver versato a

__________ e __________ un importo di fr. 100'000.-- per la liberazione del

capitale di una società con sede a __________, fattispecie nella quale

sarebbero pure stati utilizzati documenti falsi (cfr. denuncia 15.06.2007 e

documentazione allegata). E soprattutto occorrerà procedere, per via rogatoria,

all’interrogatorio di __________ e nei cui confronti è già stato spiccato un

ordine di arresto.

Trattasi di atti istruttori

imprescindibili per il chiarimento della fattispecie, che dovranno poi essere

contestati all’accusato, ed in relazione ai quali esiste concreto pericolo di

collusione ed inquinamento delle prove: tali accertamenti, in particolare

l’audizione di __________, esigono chiarimento senza possibilità di collusione

e di inquinamento delle prove, come potrebbe essere attraverso libertà,

rimpatrio, contatto non soltanto con __________, ma anche con l’amministratore

della società che ha predisposto i versamenti a favore del conto presso la __________

ed eventuali altre persone coinvolte: i cambiamenti di versione e la mancanza

di una versione lineare e trasparente dell'accusato, che appare piuttosto del

tutto sommaria, imprecisa e nient’affatto convincente, sono elemento concreto

in tal senso (e senza violazione della garanzia del diritto al silenzio).

Nel caso in esame, l’istruzione

formale deve essere considerata ancora agli inizi, vista l'esigenza di

effettuare accertamenti all'estero e che non è stato ancora possibile chiarire

gli effettivi ruoli di ciascuno, ciò anche in considerazione dell'atteggiamento

processuale negatorio sopradescritto, chiaramente anche la latitanza di __________

contribuisce a complicare ed allungare i tempi dell’inchiesta.

Ciò posto la scarcerazione di __________

appare senz'altro prematura.

In ogni caso, con particolare

riferimento alle necessità istruttorie, giova evidenziare che il Procuratore

pubblico dovrà prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta,

e segnatamente al fatto che la stessa si sviluppa principalmente per via

rogatoriale (acquisizione documentazione, interrogatori di correi o presunti

tali): è allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato

l'obbligo di trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in

detenzione (art. 102 CPP), ma anche privilegiare quei passi istruttori

indispensabili per chiarire la situazione processuale dell'accusato, e con

riferimento ai quali il pericolo di inquinamento delle prove sia più marcato.

Ciò vale in particolare per quegli accertamenti da compiersi all'estero con la

collaborazione delle Autorità locali. In generale, se vige il principio per il

quale chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche

necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle

strettamente legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi

limiti nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la

durata della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle

prove ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta (cfr. decisione GIAR

19.

agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9).

Il fatto che non si sia (ancora)

proceduto all’inoltro della rogatoria per procedere all’interrogatorio di __________

non può (ancora) essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità

occorre infatti considerare che è tuttora in corso la raccolta/esame di

documentazione per acclarare quanto avvenuto in __________. Ovviamente ciò vale

per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere

celermente agli accertamenti mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP),

caso contrario non potranno ulteriormente essere fatti valere per giustificare

il mantenimento del carcere preventivo del qui istante.

Da ultimo, per quanto riguarda il

fatto che l'accusato sia stato sentito solo due volte dal magistrato

inquirente, giova rilevare che a far tempo da tale data, lo stesso è comunque

stato sentito più volte dalla Polizia e che è già stato fissato il prossimo

verbale, il terzo, con il magistrato inquirente.

5.

Quanto

al pericolo di fuga, qui trattato a titolo abbondanziale visto l'accertamento

di un pericolo di collusione, si ricorda innanzitutto che i criteri

determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il

carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua

situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ

103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94).

L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di

fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per

l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui

dall'ulteriore carcerazione (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi

indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).

__________ è cittadino __________,

in __________, Paese dal quale non sarebbe comunque estradabile e dove vivono

la sua famiglia – con la quale, perlomeno con il padre, secondo le

dichiarazioni dell’accusato stesso ha forti contatti - ed attualmente la

compagna: se è vero che egli risiede in __________ da fine 2005 è altrettanto

vero che il suo (indiziato) importante coinvolgimento nella fattispecie

inquisita e la volontà implicitamente espressa di nascondere la realtà di

quest’ultima (come indicato nel considerando precedente e considerata l'attuale

situazione processuale) sono concreti elementi a favore dell'esistenza di tale

pericolo perlomeno per il seguito del procedimento istruttorio.

Né può entrare in considerazione

l’applicazione di misure sostitutive quali quelle proposte dall’istante,

essendo notoriamente inadatte a scongiurare il pericolo di collusione ed

inquinamento delle prove, pure dato nel caso in esame.

Per quanto

concerne in particolare il versamento di una cauzione, va comunque ricordato,

se del caso a futura memoria, che "l’entità della cauzione deve

essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e

all’importanza del pericolo di fuga (CRP 17 novembre 2005, citata). Occorre

pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o

delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ

1981.

p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.

719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73), ritenuto che spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire,

fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della

situazione (SJ 1980 181 e 586)" (cfr. GIAR 18 novembre 2005,

339.2005

), mentre che il deposito dei documenti di legittimazione per un

cittadino __________ appare di dubbia utilità.

6.

Per quanto riguarda il pericolo

di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, ci

si potrebbe esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di

reiterazione (cfr. consid. 5), ricordato comunque che una condizione a

fondamento della detenzione cautelare che non emergeva all'inizio e quindi non

indicata in sede di conferma dell'arresto quale motivazione dello stesso, può comunque

prendere corpo successivamente con lo sviluppo dell'inchiesta stessa (GIAR

2004.

, sentenza del 7 dicembre 2004 in re G.).

Si può comunque dire che, in

considerazione delle precedenti condanne in __________, seppure non

recentissime e del fatto che la situazione finanziaria dell'accusato non è

certo florida (essendo i suoi averi posti sotto sequestro) - non essendo

peraltro ravvisabili, allo stadio attuale concrete prospettive lavorative in __________

-, non può essere escluso che, se messo in libertà provvisoria, __________,

peraltro più volte già condannato in __________ (condanne che non sembrano

averlo trattenuto dal commettere atti analoghi), possa commettere ulteriori

reati.

7.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di

condanna e della complessità dell'inchiesta, resa ancor più difficoltosa

dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente

dell'accusato, è sicuramente data.

Nessun rimprovero quanto a

celerità può essere mosso, ad oggi, agli inquirenti. Del resto, chi compie

reati in correità e/o con modalità transfrontaliere deve sopportare anche le

necessità istruttorie (e i tempi) che valgono nei confronti dei terzi in

questione e che dipendono dalle autorità estere (GIAR 3 gennaio 2005 in re K., 392.2004.2 e GIAR 19 agosto 1999 in re L., 386.1999.). L’accusato, infatti, è stato

arrestato il 2 ottobre 2007, quindi poco più di un mese fa, i reati

addebitatigli sono di sicura gravità, imputazioni per le quali non è affatto

scontato che la pena, in caso di condanna, sia inferiore ad 1 anno ed, anche in

tale ipotesi l'applicazione di una pena pecunaria e/o la sospensione non sono

certe, rilevato comunque che anche nel caso di sospensione condizionale (ex

art. 42 CP) - la cui eventualità non entra in linea di conto (perlomeno quando

non vi è certezza) per la determinazione della proporzionalità (BJP 1999, DTF

125.

I 60) - la detenzione sin qui sofferta appare comunque inferiore alla

presumibile pena in caso di condanna. Infine, a far tempo dall'arresto gli

inquirenti non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma hanno provveduto

alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, visti, da un

lato, l'atteggiamento reticente e negatorio di __________, e, dall'altro, le

ramificazioni in Italia dell’inchiesta; in questo lasso di tempo,

contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non risultano manifeste

violazioni dell'obbligo di celerità. L'inchiesta non si trova, né si è mai

trovata in una situazione di stallo, è stata condotta celermente, né vi sono

stati ritardi ingiustificati (DTF 16.11.2004, 1P630/2004, cons. 4.1).

Il magistrato inquirente rimane

comunque tenuto a trattare con priorità il caso, essendo l'accusato in

detenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

8.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

atti a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della

sua libertà. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il

principio di proporzionalità, né l'obbligo di celerità. Di conseguenza,

l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la

presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e

contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 138, 146, 148 e 251 CP, 95 ss, 102, 108, 284 CPP, 9, 10,

31.

CF, 5 cifra 3 CEDU,

decide

1.

L'istanza di libertà

provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.

Non si prelevano

tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP

Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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