INC.2007.44902
Istanza di libertà provvisoria
9 novembre 2007Italiano25 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2007.44902
Data decisione, Autorità:
09.11.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 107 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.44902
Lugano
9 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 31 ottobre/2 novembre 2007 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 5/6 novembre 2007
dal
Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, Lugano
preso atto delle osservazioni 8
novembre 2007 della difesa al preavviso negativo;
visti gli inc. MP __________ e __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il 2
ottobre 2007 con contestuale promozione dell’accusa per titolo di truffa per
mestiere, abuso di carte-chèques o di credito per mestiere, appropriazione
indebita e falsità in documenti, e meglio, “per avere in correità con __________
(ora irreperibile) a scopo di indebito profitto agendo per mestiere, sulla base
di uno schema mirato di frode, a nome di società a loro riconducibili quali __________
e __________ (ora __________), ordinato, ottenuto e successivamente utilizzato
illecitamente carte di credito, sottoscritto contratti leasing per autoveicoli
senza procedere al pagamento delle rate mensili e senza restituire i veicoli,
ben sapendo che non avrebbero fatto fronte al pagamento degli oneri finanziari
connessi alle stipule contrattuali, nonché ottenuto prestiti personali,
consapevoli del fatto che non avrebbero potuto far fronte al pagamento delle
relative fatture, facendo pure uso per la commissione dei reati di falsi documenti”
(doc. 1, inc. GIAR 449.2007.1).
L’arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo essendo dati, oltre che seri e concreti
indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione e pericolo di
collusione (doc. 5, inc. GIAR cit.).
B.
L’inchiesta si è sviluppata,
oltre che tramite la verbalizzazione dell’accusato (6 volte dalla Polizia e due
dal magistrato inquirente) e della sua compagna, tramite l’acquisizione della
documentazione bancaria concernente i conti facenti capo all’accusato,
rispettivamente alle società __________, __________, documentazione attinente
le suddette società, perquisizioni presso l’ufficio e l’abitazione
dell’accusato, acquisizione della documentazione concernente i contratti
stipulati per l’ottenimento delle carte di credito e dei collegamenti
telefonici, ecc.. Alcuni ordini di perquisizione e sequestro non sono ancora
stati evasi.
Nei confronti di __________, che,
a quanto è dato sapere si trova in __________, è stato emanato ordine
d’arresto.
C.
Con istanza 31 ottobre 2007 __________
chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria.
La difesa dopo aver rilevato che
l’accusato non avrebbe ancora avuto la possibilità di farsi contestare i fatti
dal magistrato inquirente, evidenzia che il mantenimento della carcerazione
preventiva sarebbe misura inutile e sproporzionata: __________ ha sempre
risposto alla domande postigli e “non modificherà di una virgola le
dichiarazioni sin qui rese, cosicché non si capisce lo scopo della carcerazione
preventiva se non quello, vietato, di fare pressione affinché dichiari questo o
quello”. La difesa contesta poi l’esistenza di pericolo di inquinamento
delle prove, non potendo in alcun modo l’accusato alterare/modificare la
documentazione oggetto dei molteplici ordini di perquisizione e sequestro
emanati dal Procuratore pubblico. Né il perdurare della carcerazione potrebbe
essere motivato dal fatto che la raccolta delle prove non è terminata o dalla
necessità di sentire terze persone ancora a piede libero, trattandosi di motivo
non previsto dal CPP e, comunque, ritenuto che __________ si trova all’estero,
si renderebbe necessario l’invio di una rogatoria con conseguente allungamento
dei tempi di carcerazione.
Riassumendo, nulla porterebbe a
ritenere che l’accusato, interrogato diverse volte dalla polizia, modificherà
in futuro la propria versione dei fatti, i bisogni istruttori non potrebbero
pertanto che dirsi esauriti, né vi sarebbe un concreto pericolo di inquinamento
delle prove, rilevato inoltre che non sussisterebbe motivo alcuno per ritenere
che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, possa attivarsi per impedire
una corretta ricerca/acquisizione delle prove.
La difesa contesta, inoltre,
l’esistenza di un concreto pericolo di fuga, essendo l’accusato domiciliato a __________
dove ha il centro dei propri interessi, pericolo che, comunque, potrebbe essere
ovviato con l’adozione di misure sostitutive (deposito dei documenti di
legittimazione, obbligo di presentarsi settimanalmente in polizia, versamento
di una cauzione).
In conclusione non vi sarebbe
alcun motivo di interesse pubblico atto a giustificare il mantenimento della
detenzione preventiva, che sarebbe pertanto misura inutile e sproporzionata.
D.
Il Procuratore pubblico ha
formulato preavviso negativo. Riassunti gli indizi di colpevolezza a carico di __________,
il magistrato inquirente evidenzia esistenza di bisogni dell’inchiesta ed
esistenza di concreto pericolo di collusione, segnatamente con il correo __________,
che verrà sentito per via rogatoriale, di un concreto pericolo di fuga, nonché
di un concreto pericolo di recidiva. Infine il Procuratore pubblico afferma
rispetto dei principi di celerità e proporzionalità.
E.
Con scritto 6 novembre 2007 la
difesa ha chiesto l’accesso integrale all’incarto, il Procuratore pubblico ha
accolto parzialmente la richiesta, dando accesso a tutti gli atti ad eccezione
della documentazione sequestrata presso l’abitazione, gli uffici di __________
e presso la __________ (trattandosi di documentazione non ancora contestata
all’accusato), nonché dei verbali di polizia dell’accusato e della sua
compagna, in quanto contenenti contestazioni dettagliate che è sua intenzione
riproporre all’accusato, ciò in ossequio alla necessità istruttoria di
rispettare il principio dell’immediatezza.
Si precisa che in data 6 novembre
2007 il Procuratore pubblico ha proceduto all’interrogatorio (il secondo) di __________
e l’interrogatorio successivo è già stato fissato per il prossimo 13 novembre.
F.
Con osservazioni 8 novembre 2007
la difesa si riconferma nella primitiva istanza. In particolare, la difesa
contesta l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, così come
l’esistenza di motivi di interesse pubblico, peraltro, a suo dire, indicati in
maniera del tutto sommaria dal Procuratore pubblico in sede di preavviso, atti
a giustificare la proroga della carcerazione preventiva. Ritiene inoltre che,
non potendo aver avuto visione dei verbali di polizia (che pertanto non
potranno essere posti a fondamento della decisione di questo ufficio),
l’asserita correità dell’istante con __________ non potrebbe nemmeno essere
provata. Infine propone una cauzione di fr. 15'000.--.
Considerandi
1.
Preliminarmente, si accerta che
l’istanza, presentata dall’accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Ricevuta dal Ministero pubblico
il 1. novembre 2007, l’istanza è stata inoltrata a questo ufficio il 5 novembre
2007.
con il preavviso negativo; il termine di cui all’art. 108 cpv. 1 CPP è
rispettato, considerato che il terzo giorno utile è festivo (art. 20 CPP).
La ricezione essendo avvenuta il
6.
novembre 2007, il termine imposto a questo giudice dall’art. 108 cpv. 2 CPP
scade il 9 novembre 2007.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse
pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con
particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove
che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al
pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con
riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico
nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991
concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri
possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n.
105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto, contrariamente a
quanto ritenuto dalla difesa, sussistono seri e concreti indizi nei confronti
di __________ per i reati ascrittegli e, meglio, per ritenere che __________ e __________
siano venuti in __________ per mettere in atto, attraverso le società __________
e __________ (ora __________), un’attività illecita, cioè truffe al
credito/abusi di carte di credito, così come indicato nella promozione dell’accusa.
In particolare, dagli atti emerge che __________ e __________ hanno ottenuto
carte di credito personali a nome delle società, falsi cedolini di versamento
sono stati inviati per riattivare le carte di credito che erano state bloccate
per mancato pagamento, nonché che hanno ottenuto finanziamenti allegando falsi
estratti bancari a supporto di inesistenti disponibilità finanziarie delle
società richiedenti. Allo stadio attuale il danno provvisorio causato ammonta
ad oltre fr. 360'000.--, cui va aggiunto uno scoperto nei confronti di __________
di fr. 50'000.--. Inoltre, a nome della __________, nel periodo febbraio
2006-ottobre 2007, sono state intestate 10 macchine in leasing di grossa
cilindrata, rispettivamente sono stati sottoscritti contratti per 8 collegamenti
cellulari con la __________ e 20 con la __________, seppure detta società non
abbia mai svolto alcuna attività e neppure conseguito alcun reddito, come
ammesso dallo stesso istante (cfr. verb. PP 6.11.2007). Si precisa che vi sono
pure contratti con la __________ per 6 collegamenti cellulari (2 __________, __________,
1.
__________ e 1 __________) e che lo scoperto ammonta ad oltre fr. 18'000.--.
Va inoltre considerato che _________,
peraltro già condannato in __________ per esercizio abusivo di una professione,
bancarotta fraudolenta ed associazione a delinquere e ricettazione, destano non
poche perplessità. Egli ha infatti dichiarato di essere giunto in Svizzera a
fine 2005 con __________ con lo scopo di avviare un’attività di consulenza in
ambito finanziario e fiscale (sebbene in quel periodo l’accusato svolgesse la
propria attività in tutt’altro settore, quello della ristorazione, percependo
uno stipendio mensile di Euro 1’200.--), che a tal fine sarebbero venuti in __________
3.
o 4 volte “per verificare le possibilità di sviluppo di un’attività”,
seppure a quel momento non avessero alcun contatto in __________, e di aver
preso appuntamento tramite un motore di ricerca in internet con la __________
presso la quale hanno poi acquistato la __________ (cfr. verb. PP 25.10.2007).
Inoltre, come detto sopra, gli atti istruttori esperiti, ivi compresa
l’audizione dell’istante, hanno permesso di accertare che tale società non ha
mai svolto alcuna attività e che ciononostante e senza clienti e neppure prospettive
concrete i due hanno locato un appartamento lussuoso presso __________ e che
successivamente __________ è stato raggiunto dalla fidanzata, la quale ha
dichiarato di non aver svolto alcuna attività lucrativa, ma di essere stata
mantenuta dall’accusato (il quale ha invece asserito che la stessa sarebbe
vissuta grazie ad una rendita proveniente dall’attività di un fondo
commerciale) e nell’ottobre 2006 ha locato un appartamento a __________ per un
canone mensile di oltre fr. 3'000.--. In proposito basti osservare che lo
stesso accusato ha asserito di aver svolto “durante la mia vita”
attività professionali unicamente per periodi limitati, conseguendo un reddito
mensile non superiore a Euro 1'500.-- e che le sue affermazioni secondo cui tra
il 2005 ed il marzo 2007, per il proprio sostentamento egli avrebbe fatto capo
a denaro prestatogli dal padre (complessivi Euro 180'000.--) sono prive di
riscontri oggettivi.
Infine non va trascurato
l’atteggiamento processuale dell’istante che non può certo essere ritenuto
trasparente e lineare, come invece sostiene la difesa: egli infatti, oltre a
scaricare tutte le responsabilità nei confronti di __________, ha modificato la
propria versione dei fatti in merito a più episodi (ad esempio la
sottoscrizione della richiesta del contratto di finanziamento con __________,
dapprima negata e poi ammessa nel corso del verbale di conferma dell’arresto;
gli incontri con __________, in un primo tempo aveva dichiarato di non averlo
più visto da giugno 2007 per poi ammettere di averlo visto più volte nel corso
dell’estate scorsa), ciò che certo non depone a favore della sua credibilità.
Qualche perplessità emerge anche dalla circostanza che soltanto pochi giorni
prima dell’arresto __________ abbia sporto denuncia nei confronti di __________;
a ciò si aggiunge che nella denuncia l’istante evidenzia di essere venuto a
conoscenza del fatto che __________ avrebbe richiesto anche a nome suo e delle
società __________ e __________ della carte di credito utilizzate in modo
fraudolento e truffaldino unicamente nell’agosto 2007 e di averlo cercato
invano per tutto il mese, mentre che successivamente, nel corso del verbale di
conferma dell’arresto, ha dichiarato che di tale fatto __________ lo avrebbe
informato già nel corso del febbraio 2007.
Per quanto riguarda la mancata
visione dei verbali di polizia, a prescindere dal fatto che il magistrato
inquirente ne ha indicato per sommi capi il contenuto e che, comunque, la
difesa ha colloqui liberi (anche telefonici) con il prevenuto che è perfettamente
a conoscenza di quanto da lui dichiarato, giova rilevare che comunque indizi
concreti di correità con __________ emergono con chiarezza dagli atti visionati
dal difensore, in particolare, tra l’altro, dalla documentazione allegata al
rapporto di arresto e da quella di cui all’AI 80.
Il primo presupposto per il
mantenimento della carcerazione preventiva è quindi dato.
4.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte,
nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter
diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine
solche Gefahr sprechen." (DTF
117.
Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della
giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.
Hauser/E. Schweri, op. cit. §
68.
n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
Come rettamente evidenziato dal
Procuratore pubblico in sede di preavviso, che appare sufficientemente
motivato, occorre accertare l’esatta dinamica e modalità di ogni singola truffa
al credito/abuso di carte di credito, acquisendo i documenti giustificativi,
rispettivamente accertare il ruolo di ogni correo, non potendosi inoltre
escludere l’esistenza di ulteriori episodi truffaldini e la partecipazione di
altre persone oltre a all’istante e a __________ (ad esempio __________, __________).
Se è vero che __________ non può
alterare/modificare la documentazione acquisita e/o in fase di acquisizione è
altrettanto vero che occorre accertare l’esatta provenienza degli ingenti
importi pervenuti sul conto presso la __________ intestato a __________ nel
periodo agosto 2007- settembre 2007, nonché effettuare accertamenti sulle
società __________ che hanno effettuato i bonifici e il ruolo dell’istante in
seno a queste società (cfr. anche corrispondenza postale sequestrata). Pure
oggetto di chiarimento dovrà essere la fattispecie concernente __________,
cittadino __________ ivi residente, che, dagli atti, sembrerebbe aver versato a
__________ e __________ un importo di fr. 100'000.-- per la liberazione del
capitale di una società con sede a __________, fattispecie nella quale
sarebbero pure stati utilizzati documenti falsi (cfr. denuncia 15.06.2007 e
documentazione allegata). E soprattutto occorrerà procedere, per via rogatoria,
all’interrogatorio di __________ e nei cui confronti è già stato spiccato un
ordine di arresto.
Trattasi di atti istruttori
imprescindibili per il chiarimento della fattispecie, che dovranno poi essere
contestati all’accusato, ed in relazione ai quali esiste concreto pericolo di
collusione ed inquinamento delle prove: tali accertamenti, in particolare
l’audizione di __________, esigono chiarimento senza possibilità di collusione
e di inquinamento delle prove, come potrebbe essere attraverso libertà,
rimpatrio, contatto non soltanto con __________, ma anche con l’amministratore
della società che ha predisposto i versamenti a favore del conto presso la __________
ed eventuali altre persone coinvolte: i cambiamenti di versione e la mancanza
di una versione lineare e trasparente dell'accusato, che appare piuttosto del
tutto sommaria, imprecisa e nient’affatto convincente, sono elemento concreto
in tal senso (e senza violazione della garanzia del diritto al silenzio).
Nel caso in esame, l’istruzione
formale deve essere considerata ancora agli inizi, vista l'esigenza di
effettuare accertamenti all'estero e che non è stato ancora possibile chiarire
gli effettivi ruoli di ciascuno, ciò anche in considerazione dell'atteggiamento
processuale negatorio sopradescritto, chiaramente anche la latitanza di __________
contribuisce a complicare ed allungare i tempi dell’inchiesta.
Ciò posto la scarcerazione di __________
appare senz'altro prematura.
In ogni caso, con particolare
riferimento alle necessità istruttorie, giova evidenziare che il Procuratore
pubblico dovrà prestare particolare attenzione alle peculiarità dell'inchiesta,
e segnatamente al fatto che la stessa si sviluppa principalmente per via
rogatoriale (acquisizione documentazione, interrogatori di correi o presunti
tali): è allora suo preciso dovere non solo vegliare a che venga ossequiato
l'obbligo di trattare con priorità i casi in cui l'accusato si trova in
detenzione (art. 102 CPP), ma anche privilegiare quei passi istruttori
indispensabili per chiarire la situazione processuale dell'accusato, e con
riferimento ai quali il pericolo di inquinamento delle prove sia più marcato.
Ciò vale in particolare per quegli accertamenti da compiersi all'estero con la
collaborazione delle Autorità locali. In generale, se vige il principio per il
quale chi delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche
necessità istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle
strettamente legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi
limiti nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la
durata della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle
prove ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta (cfr. decisione GIAR
19.
agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9).
Il fatto che non si sia (ancora)
proceduto all’inoltro della rogatoria per procedere all’interrogatorio di __________
non può (ancora) essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità
occorre infatti considerare che è tuttora in corso la raccolta/esame di
documentazione per acclarare quanto avvenuto in __________. Ovviamente ciò vale
per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere
celermente agli accertamenti mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP),
caso contrario non potranno ulteriormente essere fatti valere per giustificare
il mantenimento del carcere preventivo del qui istante.
Da ultimo, per quanto riguarda il
fatto che l'accusato sia stato sentito solo due volte dal magistrato
inquirente, giova rilevare che a far tempo da tale data, lo stesso è comunque
stato sentito più volte dalla Polizia e che è già stato fissato il prossimo
verbale, il terzo, con il magistrato inquirente.
5.
Quanto
al pericolo di fuga, qui trattato a titolo abbondanziale visto l'accertamento
di un pericolo di collusione, si ricorda innanzitutto che i criteri
determinanti per stabilire se questo presupposto sia dato o meno sono il
carattere del prevenuto, il suo domicilio, la sua professione, la sua
situazione famigliare e i suoi legami con lo Stato in cui egli é inquisito (SJ
103/1981, 135; sentenza 31 marzo 1992 in re S.C. del Tribunale federale; sentenza 20 ottobre 1994 in re M.A., CRP 314/94).
L'apprezzamento di tutte le circostanze, per invocare appunto un rischio di
fuga, deve lasciar presumere che le conseguenze di una fuga appaiano per
l’accusato come un male minore rispetto a quello derivante per lui
dall'ulteriore carcerazione (in questo senso Mario Luvini; in REP 1989, pag. 292, con i riferimenti ivi
indicati; sentenza 14 novembre 1994 in re S.V., CRP 341/94).
__________ è cittadino __________,
in __________, Paese dal quale non sarebbe comunque estradabile e dove vivono
la sua famiglia – con la quale, perlomeno con il padre, secondo le
dichiarazioni dell’accusato stesso ha forti contatti - ed attualmente la
compagna: se è vero che egli risiede in __________ da fine 2005 è altrettanto
vero che il suo (indiziato) importante coinvolgimento nella fattispecie
inquisita e la volontà implicitamente espressa di nascondere la realtà di
quest’ultima (come indicato nel considerando precedente e considerata l'attuale
situazione processuale) sono concreti elementi a favore dell'esistenza di tale
pericolo perlomeno per il seguito del procedimento istruttorio.
Né può entrare in considerazione
l’applicazione di misure sostitutive quali quelle proposte dall’istante,
essendo notoriamente inadatte a scongiurare il pericolo di collusione ed
inquinamento delle prove, pure dato nel caso in esame.
Per quanto
concerne in particolare il versamento di una cauzione, va comunque ricordato,
se del caso a futura memoria, che "l’entità della cauzione deve
essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e
all’importanza del pericolo di fuga (CRP 17 novembre 2005, citata). Occorre
pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o
delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ
1981.
p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.
719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73), ritenuto che spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire,
fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della
situazione (SJ 1980 181 e 586)" (cfr. GIAR 18 novembre 2005,
339.2005
), mentre che il deposito dei documenti di legittimazione per un
cittadino __________ appare di dubbia utilità.
6.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, evocato dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, ci
si potrebbe esimere dal determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di
reiterazione (cfr. consid. 5), ricordato comunque che una condizione a
fondamento della detenzione cautelare che non emergeva all'inizio e quindi non
indicata in sede di conferma dell'arresto quale motivazione dello stesso, può comunque
prendere corpo successivamente con lo sviluppo dell'inchiesta stessa (GIAR
2004.
, sentenza del 7 dicembre 2004 in re G.).
Si può comunque dire che, in
considerazione delle precedenti condanne in __________, seppure non
recentissime e del fatto che la situazione finanziaria dell'accusato non è
certo florida (essendo i suoi averi posti sotto sequestro) - non essendo
peraltro ravvisabili, allo stadio attuale concrete prospettive lavorative in __________
-, non può essere escluso che, se messo in libertà provvisoria, __________,
peraltro più volte già condannato in __________ (condanne che non sembrano
averlo trattenuto dal commettere atti analoghi), possa commettere ulteriori
reati.
7.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di
condanna e della complessità dell'inchiesta, resa ancor più difficoltosa
dall'atteggiamento che non può comunque essere definito trasparente
dell'accusato, è sicuramente data.
Nessun rimprovero quanto a
celerità può essere mosso, ad oggi, agli inquirenti. Del resto, chi compie
reati in correità e/o con modalità transfrontaliere deve sopportare anche le
necessità istruttorie (e i tempi) che valgono nei confronti dei terzi in
questione e che dipendono dalle autorità estere (GIAR 3 gennaio 2005 in re K., 392.2004.2 e GIAR 19 agosto 1999 in re L., 386.1999.). L’accusato, infatti, è stato
arrestato il 2 ottobre 2007, quindi poco più di un mese fa, i reati
addebitatigli sono di sicura gravità, imputazioni per le quali non è affatto
scontato che la pena, in caso di condanna, sia inferiore ad 1 anno ed, anche in
tale ipotesi l'applicazione di una pena pecunaria e/o la sospensione non sono
certe, rilevato comunque che anche nel caso di sospensione condizionale (ex
art. 42 CP) - la cui eventualità non entra in linea di conto (perlomeno quando
non vi è certezza) per la determinazione della proporzionalità (BJP 1999, DTF
125.
I 60) - la detenzione sin qui sofferta appare comunque inferiore alla
presumibile pena in caso di condanna. Infine, a far tempo dall'arresto gli
inquirenti non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma hanno provveduto
alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, visti, da un
lato, l'atteggiamento reticente e negatorio di __________, e, dall'altro, le
ramificazioni in Italia dell’inchiesta; in questo lasso di tempo,
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non risultano manifeste
violazioni dell'obbligo di celerità. L'inchiesta non si trova, né si è mai
trovata in una situazione di stallo, è stata condotta celermente, né vi sono
stati ritardi ingiustificati (DTF 16.11.2004, 1P630/2004, cons. 4.1).
Il magistrato inquirente rimane
comunque tenuto a trattare con priorità il caso, essendo l'accusato in
detenzione (cfr. art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
8.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
atti a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della
sua libertà. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il
principio di proporzionalità, né l'obbligo di celerità. Di conseguenza,
l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la
presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e
contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 138, 146, 148 e 251 CP, 95 ss, 102, 108, 284 CPP, 9, 10,
31.
CF, 5 cifra 3 CEDU,
decide
1.
L'istanza di libertà
provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.
Non si prelevano
tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla CRP
Lugano entro dieci giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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