Lexipedia

Decisione

INC.2007.4701

Revoca

22 febbraio 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69). Pacifico che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso."

(sentenza 26 ottobre 2001 in re A., GIAR 529.2001.2); il pericolo di fuga è

dato quando vi sia ragione di presumere che, malgrado la prestazione di

garanzie (cauzione, ritiro dei documenti di legittimazione, obbligo di

residenza e analoghe misure), il prevenuto si sottrarrà verosimilmente

all’inchiesta predibattmentale, al pubblico dibattimento o all’espiazione della

pena (DTF 102 Ia 381; Rep. 1980, p. 45; Luvini I, p. 292). Il pericolo di fuga

si valuta dunque soppesando le circostanze concrete che fanno temere la

latitanza con quelle che indicano invece la disponibilità dell’interessato

verso le necessità dell’autorità giudiziaria. Sono segnatamente indizi di

assenza di pericolo di fuga la costante presenza dell’accusato agli atti

istruttori e al processo, l’autodenuncia o la piena collaborazione con

l’autorità inquirente, la residenza o i rapporti famigliari in Svizzera, il

versamento di una cauzione o altre misure sostitutive e il loro rispetto.

Depongono invece per l’esistenza di un pericolo di fuga preparativi in tal

senso, domicilio all’estero o relazioni famigliari fuori dalla Svizzera, la

mancanza di solidi legami in questo paese, documenti falsi di indentità. la

costituzione o la presenza di capitali o interessi all’estero, la particolare

intolleranza per la detenzione, una verosimile lunga pena da espiare (Rusca/Salmina/Verda,

Commento del CPP ticinese, 1997, nota 12 ad art. 95);

-

non è dato sapere – e nell’istanza (peraltro più che scarnamente

motivata) non figura tale dato – quando __________, che si trovava in

detenzione preventiva in Italia il 3 ottobre 2006, sia stato arrestato e

scarcerato, ciò che emerge invece concretamente dagli atti è che egli si è reso

latitante non presentandosi alle Autorità inquirenti ticinesi prima

dell’emanazione dell’atto d’accusa che lo concerne, neppure ha dato la sua

disponibilità a comparire davanti alle Autorità inquirenti elvetiche in

occasione del suo verbale del 3 ottobre 2006, informato com’era del

procedimento pendente nei suoi confronti almeno dal 3 ottobre 2006 (data del

suo interrogatorio in via rogatoriale) e avendo ricevuto (tramite raccomandata

con ricevuta di ritorno) al suo domicilio di __________ sia il decreto di

deposito degli atti (AI 152), il 28 novembre 2006, sia la chiusura del

procedimento penale, il 22 dicembre 2006; (AI 167);

-

l’ordine d’arresto in questione è stato emanato, tra l’altro, per

garantire la presenza dell’accusato durante l’istruttoria e financo per

garantirne la presenza al pubblico dibattimento; __________ è cittadino

italiano residente in Italia, non ha nessun legame con il nostro paese ed anzi

sembra che l’unico legame di rilievo sia da ricondursi all’attività per cui è

attualmente perseguito penalmente; il suo comportamento processuale, almeno da

quanto si evince dall’unico verbale agli atti, non può di certo essere

considerato collaborante e, considerato il fatto che non sembra che egli sia

stato, dall’apertura del procedimento penale nei suoi confronti ad oggi, sempre

in detenzione in Italia (perlomeno nulla si afferma a questo proposito

nell’istanza), ha dimostrato con i fatti di non avere intenzione alcuna di

sottoporsi al procedimento penale in corso nei suoi confronti a Lugano non

presentandosi in precedenza agli inquirenti; per di più se le accuse nei suoi

confronti dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i

reati per i quali è stato rinviato a giudizio prevedono une pena detentiva sino

a 10 anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere); visti

i suoi precedenti e i procedimenti attualmente pendenti in Italia non è neppure

certo che egli possa (sempre eventualmente) contare in una prognosi favorevole

e beneficiare della sospensione condizionale; la fuga (intesa come

indisponibilità a presenziare al processo) può apparirgli quale soluzione più

interessante che non l’affrontare i rischi di un processo, nel quale potrebbero

non presentarsi i presunti correi (ad eccezione di __________ attualmente in

carcere preventivo); pacifico a questo proposito che a poco valgono le semplici

dichiarazioni d’intenti dell’istante che non sovvertono la conclusione della

sussistenza di un concreto e attuale pericolo di fuga;

-

per quanto riguarda il pericolo di recidiva (menzionato dal PP come uno

degli elementi di interesse pubblico a giustificare l’ordine di arresto) già si

è detto che lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,

Considerandi

il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de

procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483); se è vero che a titolo

teorico pure va considerato il carattere deterrente di un procedimento penale

in corso quanto al pericolo di ulteriori ricadute è altrettanto vero che la

commissione di reati, per di più sempre della stessa tipologia, durante un

procedimento penale o successivamente ad una scarcerazione, depone a favore

dell’esistenza del pericolo di recidiva (Schmid, n. 701b; Rusca, Salmina,

Verda, Commento del CPP, ad art. 95, n. 31);

-

nel caso in esame si evince dall’incarto che __________, al momento

dell’interrogatorio avvenuto in via rogatoriale a __________ il 3 ottobre 2006,

si trovava in carcere preventivo per un procedimento pendente presso la Procura

della Repubblica di __________ per associazione a delinquere per scopo di

truffa, procedimento indipendente da quello in corso in Ticino, ed il suo

casellario giudiziale italiano riporta precedenti condanne per emissione di

assegni a vuoto e bancarotta fraudolenta; dagli atti risulta poi un altro

procedimento, ancora in corso a novembre 2006, presso il Tribunale di __________,

di cui non si conosce l’esito, ma che vede __________ accusato di avere, in

correità con diverse persone (tra cui __________), commesso fattispecie

analoghe a quelle per cui è accusato in Ticino e meglio per avere acquistato e

distratto numerose quantità di merci, anche estranee ai fini sociali della

società __________ (dichiarata fallita dal Tribunale di __________ il 13 marzo

2003) per un totale di € 3'285'347,48, con il preordinato intento di non

onorare i pagamenti (cfr. AI 124);

-

non solo quindi il periodo di commissione dei reati in Ticino è

piuttosto esteso ma egli ha commesso gli atti di cui è accusato malgrado fosse

già stato oggetto, e lo fosse in quel momento e poi ancora successivamente, di

procedimenti penali in Italia per reati analoghi; vi è quindi il concreto

sospetto che l’accusato, il quale negli ultimi anni è stato più volte

perseguito, sia in Italia che in Svizzera, per attività truffaldine commesse

con le medesime modalità e in danno di parecchie persone, per di più per

mestiere, e che non sostanzia di avere altra fonte di reddito, almeno negli

ultimi tempi, con la revoca dell’ordine d’arresto possa tornare a commettere in

Svizzera la tipologia dei reati per cui è stato più volte accusato e ciò

addirittura prima dell’inizio del processo che è stato fissato a partire dal 24

aprile prossimo;

-

per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità si

osserva che il mantenimento dell’ordine d’arresto non impedisce in nessun modo

all’accusato di prepararsi una difesa adeguata, essendo egli patrocinato da un

legale iscritto all’albo degli avvocati del Cantone Ticino che già ha avuto

accesso integrale agli atti e con il quale può colloquiare sia telefonicamente

che personalmente, potendosi il legale, se del caso, spostare senza particolari

difficoltà in territorio Italiano a pochi chilometri dal suo studio, anche in

considerazione del fatto (dettaglio comunque non determinante ai fini del

presente giudizio), che l’incarto penale che lo concerne è piuttosto esiguo,

essendo composto da documentazione contenuta in 4 classificatori, quindi

facilmente fotocopiabile (almeno per gli atti principali ed in particolare i

verbali d’interrogatorio di coaccusati e testi) e trasportabile in Italia

(personalmente dal legale o tramite posta o via fax);

-

vista l’assenza di legami personali o lavorativi con il nostro paese

degni di protezione, nonché il fatto che il processo è stato aggiornato a breve

(considerato lo stato di detenzione di uno dei coaccusati) e cioè il 24 aprile

prossimo (cfr. citazione alle parti del 16 febbraio 2007), il mantenimento,

almeno sino al primo giorno di processo, dell’ordine d’arresto in capo

all’istante, cittadino italiano residente in Italia, non appare precludergli in

maniera preponderante la sua libertà di movimento né, come detto, la

possibilità di allestire una difesa adeguata, non avendo per di più __________

sentito sino ad ora il bisogno di recarsi in Ticino per spiegare le proprie

ragioni e difendersi adeguatamente davanti al magistrato inquirente e non

necessitando ora, in questo senso, di recarsi in Ticino; semmai tale facoltà

potrà essere adeguatamente esercitata davanti al Presidente della Corte che lo

dovrà giudicare;

-

visto quanto sopra e preso atto che il Presidente della Corte delle

Assise criminali ha aggiornato il processo contro l’istante e coaccusati dal 24

al 27 aprile 2007, stante la situazione attuale dell’accusato e le sue

circostanze personali, l’ordine d’arresto è tuttora legittimo e giustificato

per la palese manifestazione da parte di __________ di sottrarsi al

procedimento penale nei suoi confronti e per il dovere dell’autorità penale di

tradurre l’accusato davanti al giudice del merito, nonché per il pericolo

concreto che egli reiteri con le attività per cui è rinviato a giudizio; di

conseguenza può entrare in considerazione unicamente la revoca dell’ordine

d’arresto per il solo primo giorno di processo (unicamente quindi per il 24

aprile 2007) al fine di permettere all’accusato, se realmente intenzionato in

tal senso, di presentarsi al processo e per evitare gli inconvenienti che un

eventuale arresto in quel giorno potrebbero comportare all’udienza, ricadendo

in seguito la competenza di decidere sul mantenimento o la revoca dell’ordine

d’arresto per il periodo successivo all’inizio del pubblico dibattimento al

giudice del merito.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti i citati articoli di legge,

in particolare gli art. 95, 97 e 106 CPP,

decide:

1. L’istanza

di revoca dell’ordine d’arresto 3 agosto 2006 emanato dal PP Giovan Maria

Tattarletti nei confronti di __________, 02.07.1950, è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza l’ordine

d’arresto 3 agosto 2006 è revocato per la sola giornata del 24 aprile

2007.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Contro

la presente decisione, in materia di libertà personale, è dato ricorso alla

Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.

4. Intimazione

a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster