INC.2007.4701
Revoca
22 febbraio 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.4701
Data decisione, Autorità:
22.02.2007, GIAR
Titolo:
Revoca
REVOCA DI MISURE SOSTITUTIVE
art. 106 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.4701
Lugano
22 febbraio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza presentata il 2/5
febbraio 2007 da
__________, __________, __________
(patr. dall’avv. __________, __________)
intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico
dell’istante di cui all'ACC. __________ del 15 gennaio 2007- la revoca
dell’ordine d’arresto a suo tempo emanato dal PP Tattarletti;
visti gli scritti 6 e 16/19
febbraio 2007 del Presidente della Corte e 12 febbraio 2007 del PP;
letti ed esaminati gli atti messi
a disposizione di questo giudice di cui all'inc. ACC. __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
contro __________ è pendente l’atto d’accusa n° __________ del 15
gennaio 2007 con il quale il PP Tattarletti lo ha rinviato a giudizio dinanzi
alla Corte delle Assise criminali di Lugano, unitamente a __________ (in
carcere preventivo dall’8 maggio 2006), __________, __________ (in carcere
preventivo dal 15 luglio al 5 ottobre 2006), __________, __________ e __________,
per titolo di ripetuta truffa aggravata, consumata e tentata (siccome commessa
per mestiere) e ripetuta falsità in documenti;
-
in data 3 agosto 2006 il PP ha pubblicato l’ordine d’arresto (con
diffusione nazionale) di __________, 02.07.1950, per titolo di truffa e falsità
in documenti “per avere, a __________ nonché in altre località in Svizzera e
all’estero, nel periodo tra gennaio 2004 e luglio 2004, agendo ripetutamente
sotto il paravento della società __________, __________, a scopo di indebito
profitto ed in correità con __________, __________, __________ e __________,
ingannato con astuzia diverse persone, segnatamente titolari e/o collaboratori
di aziende estere, ordinando loro, sotto false generalità ed a nome della __________,
merce di diversa natura, consegnando assegni privi di copertura bancaria e/o
sottacendo che tale merce non sarebbe stata pagata, inducendoli in tal modo ad
un atto pregiudizievole del loro patrimonio, realizzando così un indebito
profitto complessivo di EUR 465'347.- e CHF 74'170.80“ indicando quali
motivi dell’arresto i bisogni dell’istruzione, il pericolo di fuga ed il
pericolo di recidiva (AI 73);
-
__________ è stato interrogato dal PP, in qualità di accusato, in via
rogatoriale il 3 ottobre 2006 presso gli Uffici della Guardia di Finanza di __________
e, con l’atto d’accusa __________ del 15 gennaio 2007, è stato accusato di
ripetuta truffa aggravata per avere, in correità con __________, __________, __________
e __________, indotto o tentato di indurre le vittime a consegnare merce a
credito alla __________ per almeno CHF 1’9359100.30 (merce in parte recuperata
e restituita alle parti lese ed in parte, per almeno un valore di CHF
491'541.30, sparita e verosimilmente venduta sotto costo a terzi ignoti);
-
con l’istanza in discussione, erroneamente indirizzata al Tribunale
penale cantonale, il difensore di __________ (che si è notificato per la prima
volta con lettera 1° febbraio 2007 al TPC) chiede la revoca dell’ordine
d’arresto a suo tempo emanato dal PP Tattarletti nei confronti di __________,
al fine di potere preparare adeguatamente la difesa del proprio patrocinato che
avrebbe intenzione di presenziare al pubblico dibattimento; a mente della
difesa l’istruttoria è ormai conclusa e non vi sarebbe pericolo di recidiva
(Inc. GIAR 47.2007.1, doc. 2);
-
il Presidente della Corte delle Assise criminali non si oppone alla
revoca dell’ordine d’arresto pur senza formulare particolari osservazioni (Inc.
GIAR 47.2007.1, doc. 4);
-
il PP non si oppone alla revoca dell’ordine d’arresto “nella misura
in cui la stessa sia destinata a permettere la presenza dell’accusato al
pubblico dibattimento” (Inc. GIAR 47.2007.1, doc. 5);
-
ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 CPP l’ordine d’arresto deve essere
revocato allorché sia tolta la causa che lo ha determinato; il tenore letterale
di questa disposizione sembra indicare che si riferisca all’ordine di arresto
rimasto tale, cioè non ancora materialmente eseguito; l’ordine va revocato
d’ufficio allorché appaia superato dalla situazione processuale del prevenuto,
in particolare quando i sospetti gravanti su di lui hanno perso concretezza o
quando le sue responsabilità risultano così limitate da rendere il
provvedimento sproporzionato. Per contro, siccome l’ordine di arresto è
generalmente pendente contro un prevenuto che si è sottratto all’arresto
effettivo, è difficilmente concepibile che la revoca possa essere decretata per
il venir meno dei motivi di interesse pubblico prevalente – pericolo di fuga,
di collusione, di recidiva – che hanno motivato l’ordine d’arresto stesso
(Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP ticinese, 1997, nota 1 ad art. 106);
la revoca
dell’ordine d’arresto quando ne vengono meno le ragioni va pronunciata
d’ufficio e non necessariamente su istanza di parte (op. cit., nota 3 ad art.
106);
-
l’autorità competente per revocare l’ordine d’arresto è quella che
sarebbe abilitata a emetterlo nella concreta fase processuale in cui la revoca
è decisa e sarà generalmente il PP a provvedervi, sulla base delle nuove
emergenze istruttorie (op. cit., nota 3 ad art. 106); ai sensi dell’art. 97
lett. b CPP dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e fino all’inizio del pubblico
dibattimento il Giudice dell’istruzione e dell’arresto è competente per
emettere l’ordine d’arresto, non v’è quindi ragione per ritenere che questa
competenza non valga anche in materia di revoca dell’ordine d’arresto;
-
nella fase processuale intermedia, tra l’emanazione dell’atto di accusa
e l’inizio del pubblico dibattimento, la facoltà di arrestare non può più
essere attribuita al PP, visto l’effetto devolutivo dell’atto d’accusa, ma
neppure assegnata al giudice di merito, ciò che potrebbe nuocere all’immagine
di imparzialità di quest’ultimo magistrato, essenziale per la serenità del
futuro giudizio dal momento che l’emissione di un ordine d’arresto
richiederebbe in effetti al giudice del merito una valutazione sulla
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza proprio in riferimento ai reati di
cui all’atto di accusa sottoposti al suo successivo giudizio; anche l’arresto
deciso dal GIAR, deve naturalmente tenere conto dei principi fondamentali
sanciti dall’art. 95 CPP; tutto ciò vale, a contrario, anche per quanto
riguarda la richiesta di revoca di un ordine d’arresto a suo tempo emanato dal
PP in corso di istruttoria predibattimentale; sono infrequenti gli arresti
ordinati dal GIAR nella fase successiva all’emissione dell’atto di accusa,
questo non tanto per la brevità del periodo di competenza del GIAR, quanto
perché l’esistenza di un pericolo di fuga, di recidiva o di collusione, se
serio e concreto, si sarebbe di regola già manifestato nella fase di competenza
del PP (op. cit., note 1, 2 e 5 ad art. 97);
-
l’emissione di un ordine di arresto soggiace alle stesse condizioni
(gravi indizi di colpevolezza e interesse pubblico prevalente) e gode delle
stesse garanzie dell’arresto effettivo. Esso può perciò essere impugnato anche
dal latitante che ne abbia conoscenza o dal suo patrocinatore (op. cit., nota
14 ad art. 95);
-
trattandosi di istanza giunta dopo l’emanazione dell’atto d’accusa e
prima dell’apertura del pubblico dibattimento e presentata dall’accusato
colpito dall’ordine d’arresto di cui è chiesta la revoca, questo giudice è
dunque competente ad esaminarla anche se, per scrupolo di precisione, si
osserva che indipendentemente dalla competenza a decidere di questo giudice, se
fossero venuti meno i presupposti dell’ordine d’arresto al momento
dell’emanazione dell’atto d’accusa (il 15 gennaio scorso), il PP avrebbe dovuto
d’ufficio provvedere alla revoca dell’ordine d’arresto in esame, sottraendo
tale incombenza a questo giudice, sicuramente meno cognito di quanto emerso nel
procedimento penale contro __________: in caso contrario avrebbe commesso
quella che non può essere definita altrimenti che un’omissione (ed in un caso
del genere ci si chiede se il PP che per dimenticanza o altro non revoca un
ordine d’arresto al momento dell’emissione di un rinvio a giudizio, non possa –
indipendentemente dalla competenza di questo ufficio e salvaguardato il
parallelismo delle forme – revocare d’ufficio, o su istanza, un ordine
d’arresto i cui presupposti sono ormai venuti meno in un momento precedente,
non trattandosi per di più di una limitazione della libertà personale ma,
semmai, dell’esatto contrario); sia come sia, e visto che il PP sembra volere
che l’ordine di arresto contro __________ venga mantenuto almeno sino
all’apertura del pubblico dibattimento, per quanto qui d’interesse questo
giudice dovrà verificare se nel periodo sino al 24 aprile 2007 e ai fini del
dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento dell’ordine
d’arresto (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo
di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di
recidiva e proporzionalità);
-
in questo stadio del procedimento (con l’atto d’accusa già intimato alle
parti) e in questa sede (che, lo si ricorda, non è deputata ad esprimersi sul
merito delle accuse e deve, anzi, evitare di pregiudicarlo limitandosi a
verosimiglianza per il giudizio di legittimità delle misure d'inchiesta - GIAR
26 ottobre 2001 in re A.), si può concludere per la presenza di seri e concreti
indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati ascritti – indizi di
colpevolezza peraltro neppure contestati dalla difesa – , evincibili dell’atto
d’accusa stesso e confermati dalle chiamate in correità di __________ e __________
agli atti nonché, in parte, dalle affermazioni dell’istante rese a verbale 3
ottobre 2006 (nel quale ha ammesso di avere collaborato all’attività della __________
su richiesta di __________ e di avere saputo che venivano usati nomi falsi per
l’ordinazione della merce, nonché di essersi presentato a suo volta con nome di
fantasia ai fornitori);
-
è pacifico che non vi sono più, nel presente stadio processuale, bisogni
istruttori, ma permangono pericolo di fuga e pericolo di recidiva;
-
"Il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena
presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
Fatti
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69). Pacifico che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso."
(sentenza 26 ottobre 2001 in re A., GIAR 529.2001.2); il pericolo di fuga è
dato quando vi sia ragione di presumere che, malgrado la prestazione di
garanzie (cauzione, ritiro dei documenti di legittimazione, obbligo di
residenza e analoghe misure), il prevenuto si sottrarrà verosimilmente
all’inchiesta predibattmentale, al pubblico dibattimento o all’espiazione della
pena (DTF 102 Ia 381; Rep. 1980, p. 45; Luvini I, p. 292). Il pericolo di fuga
si valuta dunque soppesando le circostanze concrete che fanno temere la
latitanza con quelle che indicano invece la disponibilità dell’interessato
verso le necessità dell’autorità giudiziaria. Sono segnatamente indizi di
assenza di pericolo di fuga la costante presenza dell’accusato agli atti
istruttori e al processo, l’autodenuncia o la piena collaborazione con
l’autorità inquirente, la residenza o i rapporti famigliari in Svizzera, il
versamento di una cauzione o altre misure sostitutive e il loro rispetto.
Depongono invece per l’esistenza di un pericolo di fuga preparativi in tal
senso, domicilio all’estero o relazioni famigliari fuori dalla Svizzera, la
mancanza di solidi legami in questo paese, documenti falsi di indentità. la
costituzione o la presenza di capitali o interessi all’estero, la particolare
intolleranza per la detenzione, una verosimile lunga pena da espiare (Rusca/Salmina/Verda,
Commento del CPP ticinese, 1997, nota 12 ad art. 95);
-
non è dato sapere – e nell’istanza (peraltro più che scarnamente
motivata) non figura tale dato – quando __________, che si trovava in
detenzione preventiva in Italia il 3 ottobre 2006, sia stato arrestato e
scarcerato, ciò che emerge invece concretamente dagli atti è che egli si è reso
latitante non presentandosi alle Autorità inquirenti ticinesi prima
dell’emanazione dell’atto d’accusa che lo concerne, neppure ha dato la sua
disponibilità a comparire davanti alle Autorità inquirenti elvetiche in
occasione del suo verbale del 3 ottobre 2006, informato com’era del
procedimento pendente nei suoi confronti almeno dal 3 ottobre 2006 (data del
suo interrogatorio in via rogatoriale) e avendo ricevuto (tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno) al suo domicilio di __________ sia il decreto di
deposito degli atti (AI 152), il 28 novembre 2006, sia la chiusura del
procedimento penale, il 22 dicembre 2006; (AI 167);
-
l’ordine d’arresto in questione è stato emanato, tra l’altro, per
garantire la presenza dell’accusato durante l’istruttoria e financo per
garantirne la presenza al pubblico dibattimento; __________ è cittadino
italiano residente in Italia, non ha nessun legame con il nostro paese ed anzi
sembra che l’unico legame di rilievo sia da ricondursi all’attività per cui è
attualmente perseguito penalmente; il suo comportamento processuale, almeno da
quanto si evince dall’unico verbale agli atti, non può di certo essere
considerato collaborante e, considerato il fatto che non sembra che egli sia
stato, dall’apertura del procedimento penale nei suoi confronti ad oggi, sempre
in detenzione in Italia (perlomeno nulla si afferma a questo proposito
nell’istanza), ha dimostrato con i fatti di non avere intenzione alcuna di
sottoporsi al procedimento penale in corso nei suoi confronti a Lugano non
presentandosi in precedenza agli inquirenti; per di più se le accuse nei suoi
confronti dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i
reati per i quali è stato rinviato a giudizio prevedono une pena detentiva sino
a 10 anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere); visti
i suoi precedenti e i procedimenti attualmente pendenti in Italia non è neppure
certo che egli possa (sempre eventualmente) contare in una prognosi favorevole
e beneficiare della sospensione condizionale; la fuga (intesa come
indisponibilità a presenziare al processo) può apparirgli quale soluzione più
interessante che non l’affrontare i rischi di un processo, nel quale potrebbero
non presentarsi i presunti correi (ad eccezione di __________ attualmente in
carcere preventivo); pacifico a questo proposito che a poco valgono le semplici
dichiarazioni d’intenti dell’istante che non sovvertono la conclusione della
sussistenza di un concreto e attuale pericolo di fuga;
-
per quanto riguarda il pericolo di recidiva (menzionato dal PP come uno
degli elementi di interesse pubblico a giustificare l’ordine di arresto) già si
è detto che lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,
Considerandi
il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de
procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483); se è vero che a titolo
teorico pure va considerato il carattere deterrente di un procedimento penale
in corso quanto al pericolo di ulteriori ricadute è altrettanto vero che la
commissione di reati, per di più sempre della stessa tipologia, durante un
procedimento penale o successivamente ad una scarcerazione, depone a favore
dell’esistenza del pericolo di recidiva (Schmid, n. 701b; Rusca, Salmina,
Verda, Commento del CPP, ad art. 95, n. 31);
-
nel caso in esame si evince dall’incarto che __________, al momento
dell’interrogatorio avvenuto in via rogatoriale a __________ il 3 ottobre 2006,
si trovava in carcere preventivo per un procedimento pendente presso la Procura
della Repubblica di __________ per associazione a delinquere per scopo di
truffa, procedimento indipendente da quello in corso in Ticino, ed il suo
casellario giudiziale italiano riporta precedenti condanne per emissione di
assegni a vuoto e bancarotta fraudolenta; dagli atti risulta poi un altro
procedimento, ancora in corso a novembre 2006, presso il Tribunale di __________,
di cui non si conosce l’esito, ma che vede __________ accusato di avere, in
correità con diverse persone (tra cui __________), commesso fattispecie
analoghe a quelle per cui è accusato in Ticino e meglio per avere acquistato e
distratto numerose quantità di merci, anche estranee ai fini sociali della
società __________ (dichiarata fallita dal Tribunale di __________ il 13 marzo
2003) per un totale di € 3'285'347,48, con il preordinato intento di non
onorare i pagamenti (cfr. AI 124);
-
non solo quindi il periodo di commissione dei reati in Ticino è
piuttosto esteso ma egli ha commesso gli atti di cui è accusato malgrado fosse
già stato oggetto, e lo fosse in quel momento e poi ancora successivamente, di
procedimenti penali in Italia per reati analoghi; vi è quindi il concreto
sospetto che l’accusato, il quale negli ultimi anni è stato più volte
perseguito, sia in Italia che in Svizzera, per attività truffaldine commesse
con le medesime modalità e in danno di parecchie persone, per di più per
mestiere, e che non sostanzia di avere altra fonte di reddito, almeno negli
ultimi tempi, con la revoca dell’ordine d’arresto possa tornare a commettere in
Svizzera la tipologia dei reati per cui è stato più volte accusato e ciò
addirittura prima dell’inizio del processo che è stato fissato a partire dal 24
aprile prossimo;
-
per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità si
osserva che il mantenimento dell’ordine d’arresto non impedisce in nessun modo
all’accusato di prepararsi una difesa adeguata, essendo egli patrocinato da un
legale iscritto all’albo degli avvocati del Cantone Ticino che già ha avuto
accesso integrale agli atti e con il quale può colloquiare sia telefonicamente
che personalmente, potendosi il legale, se del caso, spostare senza particolari
difficoltà in territorio Italiano a pochi chilometri dal suo studio, anche in
considerazione del fatto (dettaglio comunque non determinante ai fini del
presente giudizio), che l’incarto penale che lo concerne è piuttosto esiguo,
essendo composto da documentazione contenuta in 4 classificatori, quindi
facilmente fotocopiabile (almeno per gli atti principali ed in particolare i
verbali d’interrogatorio di coaccusati e testi) e trasportabile in Italia
(personalmente dal legale o tramite posta o via fax);
-
vista l’assenza di legami personali o lavorativi con il nostro paese
degni di protezione, nonché il fatto che il processo è stato aggiornato a breve
(considerato lo stato di detenzione di uno dei coaccusati) e cioè il 24 aprile
prossimo (cfr. citazione alle parti del 16 febbraio 2007), il mantenimento,
almeno sino al primo giorno di processo, dell’ordine d’arresto in capo
all’istante, cittadino italiano residente in Italia, non appare precludergli in
maniera preponderante la sua libertà di movimento né, come detto, la
possibilità di allestire una difesa adeguata, non avendo per di più __________
sentito sino ad ora il bisogno di recarsi in Ticino per spiegare le proprie
ragioni e difendersi adeguatamente davanti al magistrato inquirente e non
necessitando ora, in questo senso, di recarsi in Ticino; semmai tale facoltà
potrà essere adeguatamente esercitata davanti al Presidente della Corte che lo
dovrà giudicare;
-
visto quanto sopra e preso atto che il Presidente della Corte delle
Assise criminali ha aggiornato il processo contro l’istante e coaccusati dal 24
al 27 aprile 2007, stante la situazione attuale dell’accusato e le sue
circostanze personali, l’ordine d’arresto è tuttora legittimo e giustificato
per la palese manifestazione da parte di __________ di sottrarsi al
procedimento penale nei suoi confronti e per il dovere dell’autorità penale di
tradurre l’accusato davanti al giudice del merito, nonché per il pericolo
concreto che egli reiteri con le attività per cui è rinviato a giudizio; di
conseguenza può entrare in considerazione unicamente la revoca dell’ordine
d’arresto per il solo primo giorno di processo (unicamente quindi per il 24
aprile 2007) al fine di permettere all’accusato, se realmente intenzionato in
tal senso, di presentarsi al processo e per evitare gli inconvenienti che un
eventuale arresto in quel giorno potrebbero comportare all’udienza, ricadendo
in seguito la competenza di decidere sul mantenimento o la revoca dell’ordine
d’arresto per il periodo successivo all’inizio del pubblico dibattimento al
giudice del merito.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge,
in particolare gli art. 95, 97 e 106 CPP,
decide:
1. L’istanza
di revoca dell’ordine d’arresto 3 agosto 2006 emanato dal PP Giovan Maria
Tattarletti nei confronti di __________, 02.07.1950, è parzialmente accolta.
§ Di conseguenza l’ordine
d’arresto 3 agosto 2006 è revocato per la sola giornata del 24 aprile
2007.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro
la presente decisione, in materia di libertà personale, è dato ricorso alla
Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.
4. Intimazione
a (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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