INC.2007.49103
Reclamo contro provvedimento PP in materia di congiunzione - disgiunzione. Reclamo accolto per carenza di motivazione
4 aprile 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.49103
Data decisione, Autorità:
04.04.2008, GIAR
Titolo:
Reclamo contro provvedimento PP in materia di congiunzione - disgiunzione. Reclamo accolto per carenza di motivazione
CONGIUNZIONE
DISGIUNZIONE
art. 29 COST
art. 35 CPP-TI
art. 36 CPP-TI
art. 190 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.49103
INC.2007.49405
Lugano
4 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sui reclami presentati il 14/17 marzo
2008 da
__________
contro
la decisione 3 marzo 2008 del Procuratore pubblico Marco
Villa in materia di congiunzione/disgiunzione;
preso atto delle osservazioni 5
marzo 2008 del Procuratore pubblico, 21 marzo 2008 di __________ e 28 marzo
2008 di __________, concludenti per la reiezione del gravame, 28 marzo 2008 di __________
ed __________ concludenti per l’accoglimento del reclamo, nonché degli scritti
25 marzo 2008, 27 marzo 2008 e 31 marzo 2008 con i quali __________, __________
e __________ hanno rinunciato a presentare osservazioni;
constatato che __________ è
rimasto silente;
visti, per quanto necessario, gli
inc. MP ____________________ e __________;
vista l'opportunità, per economia
di giudizio, di trattare i due reclami in un'unica decisione;
ritenuto e considerato,
Fatti
A.
__________ ed __________ sono
stati arrestati il 24 ottobre 2007 (e posti in libertà provvisoria il 7
febbraio 2008) nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________” e nei loro
confronti è stata promossa l’accusa per i reati di infrazione aggravata sub.
semplice alla LStup, ripetuto favoreggiamento, ripetuta violazione del segreto
d’ufficio, contravvenzione alla LStup, infrazione alla LArm, tentata truffa,
sviamento della giustizia e falsità in documenti (__________), rispettivamente
per infrazione aggravata sub. semplice alla LStup, contravvenzione alla LStup,
infrazione alla LArm, correità sub. complicità in tentata truffa, correità sub.
complicità in sviamento della giustizia e falsità in documenti (__________).
Nell’ambito dell’inchiesta __________
sono stati aperti procedimenti anche a carico di __________ (inc. __________), __________
(tuttora in detenzione preventiva, inc. __________), __________ (inc. __________),
__________ (inc. __________), __________ (inc. __________), __________ (inc. __________)
e __________ (tuttora latitante; inc. __________).
B.
Il 3 marzo 2008 il Procuratore
pubblico, dopo aver richiamato i principali (9) procedimenti aperti a seguito
dell’inchiesta __________, preso atto che nei confronti di __________ e __________
è aperto altro procedimento, rispettivamente sono aperti altri due procedimenti
non direttamente correlati con i fatti ed i principali protagonisti
dell’inchiesta __________ e ricordato che la posizione processuale di __________
e __________ è meno significativa di quella di __________, __________, __________
e __________, nonché che __________ è tuttora latitante, “richiamati gli art.
35 ss. CPP, per motivi di opportunità ed economicità di giudizio”, ha emanato
“formale decisione di congiunzione per un unico giudizio” degli inc. aperti a
carico di __________, __________, __________ e __________”, rispettivamente
“formale decisione di disgiunzione sia tra loro che in relazione agli incarti
sopra congiunti” per gli incarti aperti nei confronti di __________, __________,
__________.
C.
Contro la suddetta decisione sono
tempestivamente insorti con separati gravami __________ ed __________,
postulandone l’annullamento.
__________ postula l’annullamento
della decisione impugnata e che conseguentemente venga ordinata la congiunzione
dei procedimenti a carico di __________ con quelli a carico di __________, __________
e del reclamante stesso. Dopo aver ricordato la normativa e la giurisprudenza
in materia di congiunzione/disgiunzione, ed aver evidenziato di non avere
potuto prendere visione dei verbali delle persone il cui procedimento è stato
disgiunto, censura la carenza di motivazione delle disgiunzioni ordinate dal
Procuratore pubblico. In particolare, per quanto concerne __________ e __________,
il Procuratore pubblico si sarebbe limitato a fare riferimento ad ulteriori
procedimenti aperti a loro carico, ma senza indicare i motivi per i quali tali
procedimenti sarebbero d’intralcio ad un procedura congiunta, per __________ e __________
il magistrato inquirente avrebbe invece laconicamente sostenuto che la loro
posizione sarebbe “meno significativa”, ma senza precisare in che misura
(decreto d’accusa e/o non luogo a procedere) e senza dare alla difesa, che non
ha avuto accesso ai verbali delle due persone menzionate, di valutare “se la
posizione dei coaccusati le cui pratiche rimangono congiunte non risultino
peggiorate” dalla disgiunzione, ed, infine, per __________ il
Procuratore pubblico avrebbe fondato la propria decisione di disgiunzione sulla
latitanza di quest’ultimo, senza tuttavia indicare in alcun modo i motivi per i
quali detta latitanza potrebbe intralciare la procedura nei confronti degli
altri accusati. In conclusione, le suddette disgiunzioni non sarebbero
giustificate, a maggior ragione se si considera che “il reclamante non ha
neppure potuto prendere conoscenza dei verbali relativi alle persone succitate,
verbali che potrebbero contenere indicazioni sensibili per la sua posizione
processuale e che, in caso di disgiunzione, sarebbe molto difficoltoso poter
visionare o approfondire”.
__________ chiede l’annullamento
della decisione impugnata, nella misura in cui disgiunge il suo procedimento da
quelli condotti a carico di __________, rispettivamente si oppone alla congiunzione
con quello a carico di __________.
Ricordate le norme legislative e
la giurisprudenza in materia di congiunzione/disgiunzione, la difesa di __________
sostiene che la decisione impugnata lederebbe il diritto dell’accusato ad un
equo processo, rispettivamente il principio della parità delle armi. __________,
indagato in un procedimento disgiunto potrebbe avvalersi del diritto di non
rispondere al dibattimento contro __________, con conseguente lesione del
diritto alla prova e al contraddittorio, mentre per quanto riguarda la
disgiunzione dei procedimenti a carico di __________ e __________, la decisione
impugnata sarebbe carente nella motivazione (e violerebbe quindi l’art. 29 Cost),
ritenuto che il magistrato inquirente si limita a sostenere che la posizione di
questi ultimi sarebbe “meno significativa”, fatto quest’ultimo peraltro
contestato. Inoltre, al reclamante sarebbe preclusa la partecipazione ai
procedimenti disgiunti, “ossia anche la conoscenza delle tesi difensive dei
suoi supposti correi e/o complici, con cui egli ha l’irrinunciabile diritto di
confrontarsi”.
D.
In sede di osservazioni il
Procuratore pubblico si è pronunciato per la conferma della decisione
impugnata, in quanto opportuna e sufficientemente motivata, rilevando nel
contempo, da un lato, che perlomeno __________ riconosce in __________ i suoi
principali correi nell’inchiesta __________, e, dall’altro, che la decisione di
disgiunzione non pregiudica l’assunzione di nuovi atti istruttori (segnatamente
di eventuali confronti) fermo restando che in sede di deposito atti, dove
verranno messi a disposizione della difesa copia dei rapporti di inchiesta di
Polizia giudiziaria di __________, i difensori dei reclamanti potranno
verificare l’inconsistenza di un possibile confronto di __________ e di __________
con dette persone.
__________ e __________ nelle
rispettive osservazioni hanno evidenziato che la disgiunzione dei rispettivi
procedimenti appare giustificata, mentre __________ si è pronunciato per
l’accoglimento del reclamo di __________ e viceversa.
Considerandi
1.
Pacifiche la competenza di questo
ufficio, la tempestività e la legittimazione di __________ e di __________
(accusato e destinatario della decisione impugnata) all'inoltro del presente
gravame.
I reclami sono quindi entrambi
ricevibili in ordine.
2.
Gli art. 35 e 36 CPP dispongono
come segue la connessione:
a) in via ordinaria, per legge,
quando più persone sono coimputate nello stesso reato come autori, complici,
favoreggiatori o ricettatori;
b) in via straordinaria, per
ragioni di opportunità, quando più persone sono imputate di reati diversi
ma commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.
Occorre anzitutto ricordare che:
"1.
. . . il processo penale svizzero è retto dal
principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si
può frazionare un’azione penale, in caso di pluralità di infrazioni commesse
dallo stesso accusato, per istruire distinti procedimenti per ognuna di esse,
oppure per esercitarla separatamente contro singoli accusati. Di principio,
quindi, un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni
sono contemporaneamente mosse alla stessa persona, ed anche quando concerne più
persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici. Solo preminenti
divergenti motivi consentono in tali casi l’eccezione della disgiunzione,
quando la ponderazione degli interessi in gioco la fanno più favorevole, oppure
quando la connessione può risultare iniqua per un accusato: in questa
prospettiva, è necessario che il mantenimento della congiunzione abbia la
conseguenza di gravi inconvenienti, sia per l’istruzione formale, sia per il
pubblico dibattimento, ad esempio quando l’autore si trovi in carcere
preventivo ed il correo sia latitante, oppure quando un accusato è solo
coautore in un reato minore o marginale rispetto agli altri maggiormente
aggravati (Rep. 1980 pag. 371 ss., 1997 n. 93), oppure quando rispetto
all’accusato una parte delle imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere
(decisioni 15 dicembre 1993 in re E.O., Giar 982.93.1; 3 luglio 1997 in re I.K., Giar 119.93.16
= Rep. 130 [1997] n. 93).
E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP
(che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il
principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione
separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di
opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli
altri accusati". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico
nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può
allora "in via eccezionale" procedere alla disgiunzione, con
decisione diretta "limitata dal pregiudizio che essa può comportare per
altri accusati" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale
del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag.
24) (come qui, verbatim, decisione 20 febbraio 2002 in re R., inc. Giar
991.98
, consid. 2 p. 5).
(…)
la disgiunzione
che detta giurisprudenza vuole tutelare è unicamente quella ordinata quando
sussista effettivamente la prospettiva di un non luogo a procedere (o
abbandono) nei confronti di uno degli indiziati rispettivamente accusati, ma
non sia invece possibile chiudere in parallelo gli altri incarti e decidere sul
merito degli stessi, ad esempio perché il correo è latitante, oppure perché
solo nei suoi confronti si impongono ulteriori accertamenti. In tali
circostanze, l’incarto contro il correo – non ancora maturo per un giudizio di
merito – dovrebbe ovviamente rimanere aperto; e senza disgiunzione, dovrebbe
pure rimanere aperto anche l’altro incarto. Ciò, tuttavia, sarebbe causa di
grave danno per colui nei confronti del quale si prospetta un proscioglimento
da ogni accusa, ma che senza colpa non può ottenere chiarimento definitivo
della propria posizione. Tra l’altro, il ragionamento – qui riferito alla
prospettiva di non luogo a procedere o abbandono – vale, in termini analoghi,
in tutti i casi in cui sia possibile definire il destino del procedimento
contro uno degli indiziati o accusati in modo indipendente dagli altri, ad
esempio con decreto d’accusa invece che con atto d’accusa: anche in questi casi
potrebbe verificarsi grave danno per colui che potrebbe vedere tempestivamente
definita la propria posizione, quand’anche con condanna, ma in assenza di
disgiunzione si vede costretto ad attendere l’evoluzione dell’inchiesta nei
confronti degli altri."
(GIAR 11 ottobre
2002, 23.2001.19)
Giurisprudenza federale e
dottrina, che confermano, sostanzialmente, il principio sopra esposto (DTF 116
Ia 305, cons. 4a; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 421, G. Piquerez, Procédure pénale Suisse,
ZH 2000, ad n. 1090 ss.), si esprimono con una certa frequenza sulla
disgiunzione/congiunzione tra procedimenti che concernono più persone
(correi/complici), meno su quella in presenza di fatti diversi imputati alla
stessa persona (cfr. quella contenuta nella citazione appena riportata, nonché
DTF 116 Ia 305, DTF 1P.96/2002 del 14 marzo 2002, BJP 1996 n. 83, REP 1997 n.
130). Evidentemente sono minori i casi concreti, forse perché l'eccezione è,
per ovvi motivi, più "rara".
Il principio, quindi, è quello
della congiunzione: con la revisione del 1994 (entrata in vigore il primo
gennaio 1996), la commissione speciale istituita dal legislativo per l'esame
del CPP ha stralciato dalla norma sulla connessione (nuovo art. 35) la frase
"dovranno di regola essere riunite" sostituendola con la frase
"devono essere riunite" (Rapporto 8 novembre 1994, n3163 e
3163Abis, pag. 23). Soltanto preminenti motivi consentono l’eccezione della
disgiunzione e cioè quando nella valutazione degli interessi in gioco questa
appare più favorevole oppure quando la connessione può risultare iniqua per un
imputato. Tuttavia è necessario che sussistano degli inconvenienti gravi, sia
per l’istruzione, sia per il pubblico dibattimento, si pensi ad esempio
all’autore in carcere preventivo ed al correo latitante, al coautore in un
reato minore e marginale rispetto a prevenuti maggiormente aggravati o che per
altre ragioni vede protratto il processo a suo carico (G. Piquerez, op. cit.,
ad 1090 ss; Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchatel 1983,
p. 456 ad 678; Rep. 1980, p. 371). Se i reati commessi da più agenti sono
strettamente connessi sotto il profilo dei fatti, le autorità penali non devono
ammettere facilmente la disgiunzione dei procedimenti; ciò vale in particolare
in casi di partecipazione, quando la portata e le circostanze di quest’ultima
siano reciprocamente contestate e sussiste il rischio che uno dei partecipanti
intenda attribuire la colpa agli altri (DTF 116 Ia 305).
3.
La decisione impugnata deve
essere annullata, anche se per motivi diversi da quelli fatti valere da __________
e da __________.
Innanzitutto non è affatto chiara
la situazione antecedente all’emanazione della stessa.
Da un esame degli atti emerge che
per ogni singola persona è stato aperto un incarto con un numero diverso. Ciò
che lascerebbe presumere che, seppure inerente alla medesima inchiesta, ogni
procedimento era comunque disgiunto dagli altri. Se così fosse, il Procuratore
pubblico avrebbe dovuto semplicemente emanare decisione formale di congiunzione
per i procedimenti a carico di __________. Formale decisione di disgiunzione a
quel momento era del tutto superflua, ritenuto che di fatto per i restanti
incarti la situazione rimaneva invariata.
La circostanza che invece il
Procuratore pubblico abbia, nella medesima decisione, ordinato la disgiunzione
dei procedimenti a carico di __________, lascia supporre che il magistrato
inquirente abbia ritenuto che per tutti i procedimenti aperti nell’ambito
dell’inchiesta Primojal la connessione fosse presunta (cfr. art. 190 CPP), ciò
che rendeva necessario emanare unicamente una decisione di disgiunzione.
In altre parole, considerato che
non risulta possibile interpretare sulla base degli atti la situazione prima
dell’emanazione della decisione qui impugnata, ritenuto che questo giudice, non
potendosi sostituire al Procuratore pubblico nella sue intenzioni, non può
sapere quale sia stata la valutazione da lui operata della situazione
antecedente alla decisione 3 marzo 2008, tale decisione appare incomprensibile,
quando non contraddittoria, e non permette quindi a questo giudice una
valutazione della stessa con la necessaria cognizione di causa, non essendo
peraltro di aiuto né quanto sostenuto dal magistrato inquirente in sede di
osservazioni né le argomentazioni sollevate dai reclamanti.
Alla luce di quanto precede, la
decisione 3 marzo 2008 deve essere annullata, seppure per motivi diversi da
quelli invocati dal reclamante, e l’incarto ritornato al Procuratore pubblico
per emanazione di una nuova decisione, con la presente decisione definitiva a
livello cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP); vista la particolarità non si prelevano
né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
Per i quali motivi,
visti gli art. CP, 35, 36, 190,
280, 281 e 282 CPP,
decide
1.
I
reclami sono evasi ai sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza la decisione 3 marzo 2008 è annullata e l’incarto ritornato al
Procuratore pubblico per l’emanazione di nuova decisione.
2.
Non
si prelevano né tasse né spese di giudizio; non si assegnano ripetibili.
3.
La
presente decisione è definitiva (a livello cantonale).
4.
Intimazione
a (con copia delle osservazioni delle parti):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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