Lexipedia

Decisione

INC.2007.49103

Reclamo contro provvedimento PP in materia di congiunzione - disgiunzione. Reclamo accolto per carenza di motivazione

4 aprile 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ ed __________ sono

stati arrestati il 24 ottobre 2007 (e posti in libertà provvisoria il 7

febbraio 2008) nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________” e nei loro

confronti è stata promossa l’accusa per i reati di infrazione aggravata sub.

semplice alla LStup, ripetuto favoreggiamento, ripetuta violazione del segreto

d’ufficio, contravvenzione alla LStup, infrazione alla LArm, tentata truffa,

sviamento della giustizia e falsità in documenti (__________), rispettivamente

per infrazione aggravata sub. semplice alla LStup, contravvenzione alla LStup,

infrazione alla LArm, correità sub. complicità in tentata truffa, correità sub.

complicità in sviamento della giustizia e falsità in documenti (__________).

Nell’ambito dell’inchiesta __________

sono stati aperti procedimenti anche a carico di __________ (inc. __________), __________

(tuttora in detenzione preventiva, inc. __________), __________ (inc. __________),

__________ (inc. __________), __________ (inc. __________), __________ (inc. __________)

e __________ (tuttora latitante; inc. __________).

B.

Il 3 marzo 2008 il Procuratore

pubblico, dopo aver richiamato i principali (9) procedimenti aperti a seguito

dell’inchiesta __________, preso atto che nei confronti di __________ e __________

è aperto altro procedimento, rispettivamente sono aperti altri due procedimenti

non direttamente correlati con i fatti ed i principali protagonisti

dell’inchiesta __________ e ricordato che la posizione processuale di __________

e __________ è meno significativa di quella di __________, __________, __________

e __________, nonché che __________ è tuttora latitante, “richiamati gli art.

35 ss. CPP, per motivi di opportunità ed economicità di giudizio”, ha emanato

“formale decisione di congiunzione per un unico giudizio” degli inc. aperti a

carico di __________, __________, __________ e __________”, rispettivamente

“formale decisione di disgiunzione sia tra loro che in relazione agli incarti

sopra congiunti” per gli incarti aperti nei confronti di __________, __________,

__________.

C.

Contro la suddetta decisione sono

tempestivamente insorti con separati gravami __________ ed __________,

postulandone l’annullamento.

__________ postula l’annullamento

della decisione impugnata e che conseguentemente venga ordinata la congiunzione

dei procedimenti a carico di __________ con quelli a carico di __________, __________

e del reclamante stesso. Dopo aver ricordato la normativa e la giurisprudenza

in materia di congiunzione/disgiunzione, ed aver evidenziato di non avere

potuto prendere visione dei verbali delle persone il cui procedimento è stato

disgiunto, censura la carenza di motivazione delle disgiunzioni ordinate dal

Procuratore pubblico. In particolare, per quanto concerne __________ e __________,

il Procuratore pubblico si sarebbe limitato a fare riferimento ad ulteriori

procedimenti aperti a loro carico, ma senza indicare i motivi per i quali tali

procedimenti sarebbero d’intralcio ad un procedura congiunta, per __________ e __________

il magistrato inquirente avrebbe invece laconicamente sostenuto che la loro

posizione sarebbe “meno significativa”, ma senza precisare in che misura

(decreto d’accusa e/o non luogo a procedere) e senza dare alla difesa, che non

ha avuto accesso ai verbali delle due persone menzionate, di valutare “se la

posizione dei coaccusati le cui pratiche rimangono congiunte non risultino

peggiorate” dalla disgiunzione, ed, infine, per __________ il

Procuratore pubblico avrebbe fondato la propria decisione di disgiunzione sulla

latitanza di quest’ultimo, senza tuttavia indicare in alcun modo i motivi per i

quali detta latitanza potrebbe intralciare la procedura nei confronti degli

altri accusati. In conclusione, le suddette disgiunzioni non sarebbero

giustificate, a maggior ragione se si considera che “il reclamante non ha

neppure potuto prendere conoscenza dei verbali relativi alle persone succitate,

verbali che potrebbero contenere indicazioni sensibili per la sua posizione

processuale e che, in caso di disgiunzione, sarebbe molto difficoltoso poter

visionare o approfondire”.

__________ chiede l’annullamento

della decisione impugnata, nella misura in cui disgiunge il suo procedimento da

quelli condotti a carico di __________, rispettivamente si oppone alla congiunzione

con quello a carico di __________.

Ricordate le norme legislative e

la giurisprudenza in materia di congiunzione/disgiunzione, la difesa di __________

sostiene che la decisione impugnata lederebbe il diritto dell’accusato ad un

equo processo, rispettivamente il principio della parità delle armi. __________,

indagato in un procedimento disgiunto potrebbe avvalersi del diritto di non

rispondere al dibattimento contro __________, con conseguente lesione del

diritto alla prova e al contraddittorio, mentre per quanto riguarda la

disgiunzione dei procedimenti a carico di __________ e __________, la decisione

impugnata sarebbe carente nella motivazione (e violerebbe quindi l’art. 29 Cost),

ritenuto che il magistrato inquirente si limita a sostenere che la posizione di

questi ultimi sarebbe “meno significativa”, fatto quest’ultimo peraltro

contestato. Inoltre, al reclamante sarebbe preclusa la partecipazione ai

procedimenti disgiunti, “ossia anche la conoscenza delle tesi difensive dei

suoi supposti correi e/o complici, con cui egli ha l’irrinunciabile diritto di

confrontarsi”.

D.

In sede di osservazioni il

Procuratore pubblico si è pronunciato per la conferma della decisione

impugnata, in quanto opportuna e sufficientemente motivata, rilevando nel

contempo, da un lato, che perlomeno __________ riconosce in __________ i suoi

principali correi nell’inchiesta __________, e, dall’altro, che la decisione di

disgiunzione non pregiudica l’assunzione di nuovi atti istruttori (segnatamente

di eventuali confronti) fermo restando che in sede di deposito atti, dove

verranno messi a disposizione della difesa copia dei rapporti di inchiesta di

Polizia giudiziaria di __________, i difensori dei reclamanti potranno

verificare l’inconsistenza di un possibile confronto di __________ e di __________

con dette persone.

__________ e __________ nelle

rispettive osservazioni hanno evidenziato che la disgiunzione dei rispettivi

procedimenti appare giustificata, mentre __________ si è pronunciato per

l’accoglimento del reclamo di __________ e viceversa.

Considerandi

1.

Pacifiche la competenza di questo

ufficio, la tempestività e la legittimazione di __________ e di __________

(accusato e destinatario della decisione impugnata) all'inoltro del presente

gravame.

I reclami sono quindi entrambi

ricevibili in ordine.

2.

Gli art. 35 e 36 CPP dispongono

come segue la connessione:

a) in via ordinaria, per legge,

quando più persone sono coimputate nello stesso reato come autori, complici,

favoreggiatori o ricettatori;

b) in via straordinaria, per

ragioni di opportunità, quando più persone sono imputate di reati diversi

ma commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

Occorre anzitutto ricordare che:

"1.

. . . il processo penale svizzero è retto dal

principio dell’indivisibilità del perseguimento penale, secondo il quale non si

può frazionare un’azione penale, in caso di pluralità di infrazioni commesse

dallo stesso accusato, per istruire distinti procedimenti per ognuna di esse,

oppure per esercitarla separatamente contro singoli accusati. Di principio,

quindi, un procedimento va ritenuto indivisibile allorché più incriminazioni

sono contemporaneamente mosse alla stessa persona, ed anche quando concerne più

persone in qualità di autori o coautori, istigatori e complici. Solo preminenti

divergenti motivi consentono in tali casi l’eccezione della disgiunzione,

quando la ponderazione degli interessi in gioco la fanno più favorevole, oppure

quando la connessione può risultare iniqua per un accusato: in questa

prospettiva, è necessario che il mantenimento della congiunzione abbia la

conseguenza di gravi inconvenienti, sia per l’istruzione formale, sia per il

pubblico dibattimento, ad esempio quando l’autore si trovi in carcere

preventivo ed il correo sia latitante, oppure quando un accusato è solo

coautore in un reato minore o marginale rispetto agli altri maggiormente

aggravati (Rep. 1980 pag. 371 ss., 1997 n. 93), oppure quando rispetto

all’accusato una parte delle imputazioni sono oggetto di non luogo a procedere

(decisioni 15 dicembre 1993 in re E.O., Giar 982.93.1; 3 luglio 1997 in re I.K., Giar 119.93.16

= Rep. 130 [1997] n. 93).

E' quanto in sostanza disposto dagli art. 35 e 36 CPP

(che hanno ripreso i previgenti art. 10 e 11 CPP/1941), che proclamano il

principio della congiunzione personale e fattuale, consentendo trattazione

separata di "cause" di per sé connesse, "per motivi di

opportunità" e "purché ciò non pregiudichi i diritti degli

altri accusati". Il magistrato competente (il Procuratore pubblico

nella fase predibattimentale, essendo riservato gravame in questa sede) può

allora "in via eccezionale" procedere alla disgiunzione, con

decisione diretta "limitata dal pregiudizio che essa può comportare per

altri accusati" (Rapporto 8 novembre 1994 della Commissione speciale

del Gran Consiglio per l'esame del Codice di procedura penale, ad art. 35, pag.

24) (come qui, verbatim, decisione 20 febbraio 2002 in re R., inc. Giar

991.98

, consid. 2 p. 5).

(…)

la disgiunzione

che detta giurisprudenza vuole tutelare è unicamente quella ordinata quando

sussista effettivamente la prospettiva di un non luogo a procedere (o

abbandono) nei confronti di uno degli indiziati rispettivamente accusati, ma

non sia invece possibile chiudere in parallelo gli altri incarti e decidere sul

merito degli stessi, ad esempio perché il correo è latitante, oppure perché

solo nei suoi confronti si impongono ulteriori accertamenti. In tali

circostanze, l’incarto contro il correo – non ancora maturo per un giudizio di

merito – dovrebbe ovviamente rimanere aperto; e senza disgiunzione, dovrebbe

pure rimanere aperto anche l’altro incarto. Ciò, tuttavia, sarebbe causa di

grave danno per colui nei confronti del quale si prospetta un proscioglimento

da ogni accusa, ma che senza colpa non può ottenere chiarimento definitivo

della propria posizione. Tra l’altro, il ragionamento – qui riferito alla

prospettiva di non luogo a procedere o abbandono – vale, in termini analoghi,

in tutti i casi in cui sia possibile definire il destino del procedimento

contro uno degli indiziati o accusati in modo indipendente dagli altri, ad

esempio con decreto d’accusa invece che con atto d’accusa: anche in questi casi

potrebbe verificarsi grave danno per colui che potrebbe vedere tempestivamente

definita la propria posizione, quand’anche con condanna, ma in assenza di

disgiunzione si vede costretto ad attendere l’evoluzione dell’inchiesta nei

confronti degli altri."

(GIAR 11 ottobre

2002, 23.2001.19)

Giurisprudenza federale e

dottrina, che confermano, sostanzialmente, il principio sopra esposto (DTF 116

Ia 305, cons. 4a; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 421, G. Piquerez, Procédure pénale Suisse,

ZH 2000, ad n. 1090 ss.), si esprimono con una certa frequenza sulla

disgiunzione/congiunzione tra procedimenti che concernono più persone

(correi/complici), meno su quella in presenza di fatti diversi imputati alla

stessa persona (cfr. quella contenuta nella citazione appena riportata, nonché

DTF 116 Ia 305, DTF 1P.96/2002 del 14 marzo 2002, BJP 1996 n. 83, REP 1997 n.

130). Evidentemente sono minori i casi concreti, forse perché l'eccezione è,

per ovvi motivi, più "rara".

Il principio, quindi, è quello

della congiunzione: con la revisione del 1994 (entrata in vigore il primo

gennaio 1996), la commissione speciale istituita dal legislativo per l'esame

del CPP ha stralciato dalla norma sulla connessione (nuovo art. 35) la frase

"dovranno di regola essere riunite" sostituendola con la frase

"devono essere riunite" (Rapporto 8 novembre 1994, n3163 e

3163Abis, pag. 23). Soltanto preminenti motivi consentono l’eccezione della

disgiunzione e cioè quando nella valutazione degli interessi in gioco questa

appare più favorevole oppure quando la connessione può risultare iniqua per un

imputato. Tuttavia è necessario che sussistano degli inconvenienti gravi, sia

per l’istruzione, sia per il pubblico dibattimento, si pensi ad esempio

all’autore in carcere preventivo ed al correo latitante, al coautore in un

reato minore e marginale rispetto a prevenuti maggiormente aggravati o che per

altre ragioni vede protratto il processo a suo carico (G. Piquerez, op. cit.,

ad 1090 ss; Traité de procédure pénale bernoise et jurassienne, Neuchatel 1983,

p. 456 ad 678; Rep. 1980, p. 371). Se i reati commessi da più agenti sono

strettamente connessi sotto il profilo dei fatti, le autorità penali non devono

ammettere facilmente la disgiunzione dei procedimenti; ciò vale in particolare

in casi di partecipazione, quando la portata e le circostanze di quest’ultima

siano reciprocamente contestate e sussiste il rischio che uno dei partecipanti

intenda attribuire la colpa agli altri (DTF 116 Ia 305).

3.

La decisione impugnata deve

essere annullata, anche se per motivi diversi da quelli fatti valere da __________

e da __________.

Innanzitutto non è affatto chiara

la situazione antecedente all’emanazione della stessa.

Da un esame degli atti emerge che

per ogni singola persona è stato aperto un incarto con un numero diverso. Ciò

che lascerebbe presumere che, seppure inerente alla medesima inchiesta, ogni

procedimento era comunque disgiunto dagli altri. Se così fosse, il Procuratore

pubblico avrebbe dovuto semplicemente emanare decisione formale di congiunzione

per i procedimenti a carico di __________. Formale decisione di disgiunzione a

quel momento era del tutto superflua, ritenuto che di fatto per i restanti

incarti la situazione rimaneva invariata.

La circostanza che invece il

Procuratore pubblico abbia, nella medesima decisione, ordinato la disgiunzione

dei procedimenti a carico di __________, lascia supporre che il magistrato

inquirente abbia ritenuto che per tutti i procedimenti aperti nell’ambito

dell’inchiesta Primojal la connessione fosse presunta (cfr. art. 190 CPP), ciò

che rendeva necessario emanare unicamente una decisione di disgiunzione.

In altre parole, considerato che

non risulta possibile interpretare sulla base degli atti la situazione prima

dell’emanazione della decisione qui impugnata, ritenuto che questo giudice, non

potendosi sostituire al Procuratore pubblico nella sue intenzioni, non può

sapere quale sia stata la valutazione da lui operata della situazione

antecedente alla decisione 3 marzo 2008, tale decisione appare incomprensibile,

quando non contraddittoria, e non permette quindi a questo giudice una

valutazione della stessa con la necessaria cognizione di causa, non essendo

peraltro di aiuto né quanto sostenuto dal magistrato inquirente in sede di

osservazioni né le argomentazioni sollevate dai reclamanti.

Alla luce di quanto precede, la

decisione 3 marzo 2008 deve essere annullata, seppure per motivi diversi da

quelli invocati dal reclamante, e l’incarto ritornato al Procuratore pubblico

per emanazione di una nuova decisione, con la presente decisione definitiva a

livello cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP); vista la particolarità non si prelevano

né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi,

visti gli art. CP, 35, 36, 190,

280, 281 e 282 CPP,

decide

1.

I

reclami sono evasi ai sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza la decisione 3 marzo 2008 è annullata e l’incarto ritornato al

Procuratore pubblico per l’emanazione di nuova decisione.

2.

Non

si prelevano né tasse né spese di giudizio; non si assegnano ripetibili.

3.

La

presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

4.

Intimazione

a (con copia delle osservazioni delle parti):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster