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Decisione

INC.2007.49104

Reclamo contro decisione PP in materia di congiunzione. Irricevibile

26 maggio 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Per i fatti si può rinviare a

precedente decisione di questo ufficio:

“A.

__________ ed __________ sono stati arrestati il 24

ottobre 2007 (e posti in libertà provvisoria il 7 febbraio 2008) nell’ambito

dell’inchiesta denominata “__________” e nei loro confronti è stata promossa

l’accusa per i reati di infrazione aggravata sub. semplice alla LStup, ripetuto

favoreggiamento, ripetuta violazione del segreto d’ufficio, contravvenzione

alla LStup, infrazione alla LArm, tentata truffa, sviamento della giustizia e

falsità in documenti (__________), rispettivamente per infrazione aggravata sub.

semplice alla LStup, contravvenzione alla LStup, infrazione alla LArm, correità

sub. complicità in tentata truffa, correità sub. complicità in sviamento della

giustizia e falsità in documenti (__________).

Nell’ambito dell’inchiesta __________ sono stati

aperti procedimenti anche a carico di __________ (inc. MP __________), __________

(tuttora in detenzione preventiva, inc. MP __________), __________ (inc. MP __________),

__________ (inc. MP __________), __________ (inc. MP __________), __________

(inc. MP __________) e __________ (tuttora latitante; inc. MP __________).

B.

Il 3 marzo 2008 il Procuratore pubblico, dopo aver

richiamato i principali (9) procedimenti aperti a seguito dell’inchiesta __________,

preso atto che nei confronti di __________ e __________ è aperto altro

procedimento, rispettivamente sono aperti altri due procedimenti non

direttamente correlati con i fatti ed i principali protagonisti dell’inchiesta __________

e ricordato che la posizione processuale di __________ e __________ è meno

significativa di quella di __________, __________, __________ e __________,

nonché che __________ è tuttora latitante, “richiamati gli art. 35 ss. CPP, per

motivi di opportunità ed economicità di giudizio”, ha emanato “formale

decisione di congiunzione per un unico giudizio” degli inc. aperti a carico di __________,

__________, __________ e __________”, rispettivamente “formale decisione di

disgiunzione sia tra loro che in relazione agli incarti sopra congiunti” per

gli incarti aperti nei confronti di __________, __________, __________, __________

e __________.

C.

Contro la suddetta decisione sono tempestivamente

insorti con separati gravami __________ ed __________, postulandone

l’annullamento.

__________ postula l’annullamento della decisione impugnata

e che conseguentemente venga ordinata la congiunzione dei procedimenti a carico

di __________, __________, __________, __________ e __________ con quelli a

carico di __________, __________ e del reclamante stesso. Dopo aver ricordato

la normativa e la giurisprudenza in materia di congiunzione/disgiunzione, ed

aver evidenziato di non avere potuto prendere visione dei verbali delle persone

il cui procedimento è stato disgiunto, censura la carenza di motivazione delle

disgiunzioni ordinate dal Procuratore pubblico. In particolare, per quanto

concerne __________ e __________, il Procuratore pubblico si sarebbe limitato a

fare riferimento ad ulteriori procedimenti aperti a loro carico, ma senza

indicare i motivi per i quali tali procedimenti sarebbero d’intralcio ad un

procedura congiunta, per __________ e __________ il magistrato inquirente

avrebbe invece laconicamente sostenuto che la loro posizione sarebbe “meno

significativa”, ma senza precisare in che misura (decreto d’accusa e/o non

luogo a procedere) e senza dare alla difesa, che non ha avuto accesso ai

verbali delle due persone menzionate, di valutare “se la posizione dei

coaccusati le cui pratiche rimangono congiunte non risultino peggiorate” dalla

disgiunzione, ed, infine, per __________ il Procuratore pubblico avrebbe

fondato la propria decisione di disgiunzione sulla latitanza di quest’ultimo,

senza tuttavia indicare in alcun modo i motivi per i quali detta latitanza

potrebbe intralciare la procedura nei confronti degli altri accusati. In

conclusione, le suddette disgiunzioni non sarebbero giustificate, a maggior

ragione se si considera che “il reclamante non ha neppure potuto prendere

conoscenza dei verbali relativi alle persone succitate, verbali che potrebbero

contenere indicazioni sensibili per la sua posizione processuale e che, in caso

di disgiunzione, sarebbe molto difficoltoso poter visionare o approfondire”.

__________ chiede l’annullamento della decisione

impugnata, nella misura in cui disgiunge il suo procedimento da quelli condotti

a carico di __________, __________, __________ e __________, rispettivamente si

oppone alla congiunzione con quello a carico di __________.

Ricordate le norme legislative e la giurisprudenza in

materia di congiunzione/disgiunzione, la difesa di __________ sostiene che la

decisione impugnata lederebbe il diritto dell’accusato ad un equo processo,

rispettivamente il principio della parità delle armi. __________, indagato in

un procedimento disgiunto potrebbe avvalersi del diritto di non rispondere al

dibattimento contro __________, con conseguente lesione del diritto alla prova

e al contraddittorio, mentre per quanto riguarda la disgiunzione dei

procedimenti a carico di __________ e __________, la decisione impugnata

sarebbe carente nella motivazione (e violerebbe quindi l’art. 29 Cost),

ritenuto che il magistrato inquirente si limita a sostenere che la posizione di

questi ultimi sarebbe “meno significativa”, fatto quest’ultimo peraltro

contestato. Inoltre, al reclamante sarebbe preclusa la partecipazione ai

procedimenti disgiunti, “ossia anche la conoscenza delle tesi difensive dei

suoi supposti correi e/o complici, con cui egli ha l’irrinunciabile diritto di

confrontarsi”.”

(decisione 4

aprile 2008, GIAR 491.2007.3)

Con la suddetta decisione questo

ufficio ha annullato la decisione 3 marzo 2008 (per motivi diversi da quelli

fatti valere da __________) e ritornato l’incarto al Procuratore pubblico per

emanazione di una nuova decisione:

“Innanzitutto non è affatto chiara la situazione

antecedente all’emanazione della stessa.

Da un esame degli atti emerge che per ogni singola

persona è stato aperto un incarto con un numero diverso. Ciò che lascerebbe

presumere che, seppure inerente alla medesima inchiesta, ogni procedimento era

comunque disgiunto dagli altri. Se così fosse, il Procuratore pubblico avrebbe

dovuto semplicemente emanare decisione formale di congiunzione per i

procedimenti a carico di __________, __________, __________ e __________.

Formale decisione di disgiunzione a quel momento era del tutto superflua,

ritenuto che di fatto per i restanti incarti la situazione rimaneva invariata.

La circostanza che invece il Procuratore pubblico

abbia, nella medesima decisione, ordinato la disgiunzione dei procedimenti a

carico di __________, __________, __________, __________ e __________, lascia

supporre che il magistrato inquirente abbia ritenuto che per tutti i

procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________ la connessione fosse

presunta (cfr. art. 190 CPP), ciò che rendeva necessario emanare unicamente una

decisione di disgiunzione.

In altre parole, considerato che non risulta possibile

interpretare sulla base degli atti la situazione prima dell’emanazione della

decisione qui impugnata, ritenuto che questo giudice, non potendosi sostituire

al Procuratore pubblico nella sue intenzioni, non può sapere quale sia stata la

valutazione da lui operata della situazione antecedente alla decisione 3 marzo

2008, tale decisione appare incomprensibile, quando non contraddittoria, e non

permette quindi a questo giudice una valutazione della stessa con la necessaria

cognizione di causa, non essendo peraltro di aiuto né quanto sostenuto dal

magistrato inquirente in sede di osservazioni né le argomentazioni sollevate

dai reclamanti.”

B.

Il 21 aprile 2008 il Procuratore

pubblico ha emanato nuova decisione, con la quale, dopo aver precisato che

all’inizio dell’inchiesta ogni accusato è stato oggetto di procedimento

separato e disgiunto, con un incarto numericamente distinto, e riassunti i

fatti addebitati ad __________, __________, __________ e __________, ha

ordinato la congiunzione dei procedimenti a loro carico, essendo manifesta e

chiara la connessione di questi quattro procedimenti e la necessità di una loro

riunione in un unico giudizio, trattandosi sia di reati compiuti in qualità di

coautori, sia di reati simili nei fatti e direttamente correlati. Il magistrato

inquirente ha pure precisato che la congiunzione si giustifica sia per ragioni

di opportunità che per ragioni di economia di giudizio.

Giova precisare che in data 22

aprile 2008 il Procuratore pubblico ha ordinato il deposito degli atti con

scadenza al 9 maggio 2008, termine poi prorogato al 19 maggio 2008, dei

procedimenti a carico dei reclamanti, di __________ e di __________, con

produzione in copia anche dei rapporti di polizia giudiziaria, comprensivi di

tutti i verbali (Polizia e PP), delle altre persone coinvolte nell’inchiesta __________.

C.

Avverso la decisione di

congiunzione 21 aprile 2008 sono tempestivamente insorti, con due distinti

gravami, __________ ed __________, postulandone l’annullamento.

__________ chiede l’annullamento

della decisione 21 aprile 2008 con conseguente constatazione che gli incarti

aperti nei confronti di __________ stesso, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________ e __________ sono parte di un unico e solo

procedimento.

A dire del reclamante l’inchiesta

__________ sarebbe sempre stata considerata da tutte le parti in causa come un

solo ed unico procedimento condotto nei confronti di più imputati, i quali

avrebbero tutti svolto un ruolo concreto ed attivo nello svolgimento dei fatti.

Ciò sarebbe dimostrato anche dalla decisione 3 marzo 2008, con la quale il

Procuratore pubblico aveva, tra l’altro, pronunciato la disgiunzione per cinque

delle nove persone coinvolte; anche il GIAR avrebbe “fatto suo questo

pensiero” nella decisione 4 aprile 2008. Di conseguenza, se una decisione

doveva essere emanata dal magistrato inquirente, questa avrebbe dovuto semmai

essere formale decisione di disgiunzione adeguatamente motivata e non invece

una decisione di congiunzione. In altre parole, il Procuratore pubblico

starebbe tentando di aggirare le norme in materia di congiunzione/disgiunzione.

Già per questo motivo la decisione 21 aprile 2008 dovrebbe essere annullata.

Inoltre, nella decisione

impugnata, in violazione dell’art. 29 CF, non sarebbero neppure indicati i

motivi per i quali gli incarti relativi alle altre cinque persone non sono

stati congiunti. In tali circostanze, non sarebbe quindi necessario dilungarsi

sui motivi per i quali tutte le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta __________,

perlomeno fino a quando non verrà emanata formale decisione di disgiunzione

adeguatamente motivata, in ogni caso il reclamante rinvia a quanto sostenuto

nel reclamo contro la precedente decisione.

Anche __________ chiede

l’annullamento della decisione 21 aprile 2008: “se deve esserci

congiunzione, allora che la stessa avvenga non solo con i procedimenti a carico

di __________, di __________ e di __________, ma anche con quelli avverso __________,

__________, __________, __________ e __________. Altrimenti non ha logicamente

senso processare il reclamante con __________, ovvero con __________ e __________”.

A mente del reclamante la decisione impugnata sarebbe arbitraria e

contraddittoria, nella misura in cui avrebbe disatteso le indicazioni del GIAR

contenute nella decisione 4 aprile 2008, in particolare quelle secondo cui

fosse da presumere la connessione di tutti i procedimenti aperti nell’ambito

dell’inchiesta __________. Inoltre, il magistrato inquirente avrebbe

travalicato il principio dell’indivisibilità del procedimento penale aprendo

per ogni singola persona indagata nell’ambito della medesima inchiesta un

incarto con un numero diverso, ciò che comunque non sarebbe sufficiente per

escludere l’unità dei procedimenti, con conseguente imperativa necessità di

formalmente disgiungere quelli a carico dei supposti autori marginali. Già per

questo motivo la decisione 21 aprile 2008 dovrebbe essere annullata.

Inoltre tale decisione violerebbe

la parità di trattamento, non essendovi motivi per congiungere unicamente i

procedimenti a carico di __________, __________, __________ e __________. Da

ultimo, il perdurare della carcerazione preventiva cui è tuttora astretto __________

sarebbe piuttosto suscettibile di giustificare la disgiunzione di quel

procedimento.

Entrambi i reclamanti hanno

chiesto che ai rispettivi reclami venisse concesso l’effetto sospensivo,

richiesta respinta da questo giudice (cfr. ordinanza di intimazione del

reclamo). Il reclamo presentato contro detto rifiuto da __________, è stato

dichiarato inammissibile dal Tribunale federale.

D.

Con scritto 14 maggio 2008 il

patrocinatore di __________ ha chiesto a questo giudice di trasmettergli le

osservazioni formulate dal Procuratore pubblico facendo riferimento alla

sentenza TF 25 gennaio 2008, 2D 1172007.

Considerandi

1.

Pacifica la competenza di questo

ufficio, la tempestività e la legittimazione di __________ ed __________

(accusati e destinatari della decisione impugnata) all'inoltro dei gravami.

I reclami sono quindi ricevibili

in ordine.

2.

Con la decisione impugnata il

Procuratore pubblico, dopo aver precisato che precedentemente gli incarti erano

stati considerati separati [(in proposito occorre evidenziare che,

contrariamente a quanto sostenuto nei gravami, questo giudice nella decisione 4

aprile 2008 non ha affatto ritenuto che tutti gli incarti fossero congiunti,

limitandosi a rilevare al consid. 3 l’assenza di chiarezza antecedente alla

decisione 3 marzo 2008 (incarti disgiunti o incarti congiunti?)], ognuno con un

proprio numero, e quindi disgiunti tra loro, ha congiunto gli incarti a carico

di __________, __________, __________ e __________.

In particolare, nella decisione impugnata,

dettagliatamente motivata, il magistrato inquirente, dopo aver indicato quanto

emerso dall’istruttoria condotta (facendo pure riferimento ai singoli verbali

di interrogatorio) nei confronti di __________ (fornitore), __________ ed __________

(acquirenti primari di __________), e __________ il più importante acquirente

di __________ ed __________, e, a sua volta, spacciatore), ha evidenziato la

manifesta e chiara connessione di questi quattro procedimenti e la necessità di

una loro riunione per un unico giudizio, trattandosi di reati compiuti sia in

qualità di coautori che di reati simili nei fatti e direttamente correlati,

precisando che conseguentemente la congiunzione si giustifica sia per ragioni

di opportunità (trattandosi concretamente della stessa vicenda con accusati

essenzialmente rei confessi e con versioni sostanzialmente simili) che per

ragioni di economia di giudizio (potendosi procedere senza il minimo

pregiudizio per le parti ad un solo ed unico procedimento dinnanzi ad un’unica

corte giudicante).

__________ ed __________, come

detto, postulano l’annullamento della decisione impugnata, censurando la

mancata congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________;

per contro, essi non contestano la congiunzione dei procedimenti a loro carico

con quelli nei confronti di __________ e __________. __________ si limita

unicamente a sostenere, con motivazione del tutto sommaria e quindi

insufficiente, che non avrebbe senso la congiunzione con il procedimento a

carico di __________.

Così stando le cose i gravami

devono essere dichiarati irricevibili.

I vari procedimenti aperti

nell’ambito dell’inchiesta __________ sono sempre stati separati e disgiunti

tra loro, con un numero distinto, come evidenziato dal Procuratore pubblico

nella decisione impugnata, non occorre qui esaminare i motivi per i quali il

magistrato inquirente ha proceduto in tal modo. Verosimilmente nella precedente

decisione annullata da questo giudice, l’aver deciso contestualmente la

congiunzione e la disgiunzione è stato determinato da un eccesso di zelo da

parte del Procuratore pubblico, ritenuto che effettivamente gli incarti sono

stati trattati separatamente come peraltro corroborato dal diverso numero di

incarto.

I reclamanti, da parte loro, non

hanno mai chiesto, neppure dopo aver ricevuto la decisione qui impugnata, al

Procuratore pubblico, competente in prima istanza, la congiunzione di tutti i

procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________. Ne consegue

l’irricevibilità di tale richiesta a questo ufficio, competente soltanto in

seconda istanza.

Nella misura in cui __________ si

oppone alla congiunzione del suo procedimento con quello a carico di __________,

il reclamo è irricevibile in quanto non sufficientemente motivato.

I reclami devono quindi essere

dichiarati irricevibili con seguito di tasse di giustizia e spese. Non si

assegnano ripetibili.

In considerazione dell’esito del

gravame (irricevibilità nel merito), il problema di un doppio scambio di

allegati non si pone nel caso in esame, ritenuto che si sarebbe comunque potuto

prescindere dall’intimazione alle parti per osservazioni (cfr. anche DTF

10.04

, 6B-343/2007 e 13.05.2008, 1B-117/2008). Abbondanzialmente, questo

giudice ritiene la giurisprudenza citata dal reclamante __________ non

necessariamente applicabile a reclami presentati nella fase istruttoria contro

decisioni incidentali, in quanto essa si riferisce all’art. 6 cpv. 1 CEDU che

non trova piena applicazione in tale fase procedurale (cfr. Piquerez, Procedure

penale suisse, Zurigo 2000, ad 814). Si ricorda inoltre che, in sede di lavori

preparatori, il doppio scambio di allegati dinanzi al GIAR è comunque stato

escluso.

Per i quali motivi,

visti gli art. CP, 35, 36, 190,

280, 281 e 282 CPP,

decide

1.

Il

reclami presentati il 30 aprile 2008 da __________ ed __________ sono

irricevibili.

2.

La

tassa di giudizio di fr. 800.-- e le spese di fr. 240.-- sono poste a carico

dei reclamanti in ragione di ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

3.

La

presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

Intimazione a (con copia delle

osservazioni delle parti):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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