INC.2007.49104
Reclamo contro decisione PP in materia di congiunzione. Irricevibile
26 maggio 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.49104
Data decisione, Autorità:
26.05.2008, GIAR
Titolo:
Reclamo contro decisione PP in materia di congiunzione. Irricevibile
CONGIUNZIONE
art. 35 CPP-TI
art. 36 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.49104
INC.2007.49406
Lugano
26 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sui reclami presentati separatamente
il 30 aprile 2008 da
__________rappr. dall’avv. __________
ed
__________
rappr. dall’avv. __________
contro
la decisione 21 aprile 2008 emanata dal Procuratore
pubblico Marco Villa in materia di congiunzione;
preso atto delle osservazioni 14
maggio 2008 del Procuratore pubblico, concludenti per la reiezione dei gravami,
8 maggio 2008 di __________ e 14 maggio 2008 di __________, che si rimettono al
giudizio di questo giudice, 14 maggio 2008 di __________ ed __________ che
postulano l’accoglimento dei rispettivi gravami;
visto l’inc. MP __________;
vista l'opportunità, per economia
di giudizio, di trattare i due reclami in un'unica decisione;
ritenuto e considerato,
Fatti
A.
Per i fatti si può rinviare a
precedente decisione di questo ufficio:
“A.
__________ ed __________ sono stati arrestati il 24
ottobre 2007 (e posti in libertà provvisoria il 7 febbraio 2008) nell’ambito
dell’inchiesta denominata “__________” e nei loro confronti è stata promossa
l’accusa per i reati di infrazione aggravata sub. semplice alla LStup, ripetuto
favoreggiamento, ripetuta violazione del segreto d’ufficio, contravvenzione
alla LStup, infrazione alla LArm, tentata truffa, sviamento della giustizia e
falsità in documenti (__________), rispettivamente per infrazione aggravata sub.
semplice alla LStup, contravvenzione alla LStup, infrazione alla LArm, correità
sub. complicità in tentata truffa, correità sub. complicità in sviamento della
giustizia e falsità in documenti (__________).
Nell’ambito dell’inchiesta __________ sono stati
aperti procedimenti anche a carico di __________ (inc. MP __________), __________
(tuttora in detenzione preventiva, inc. MP __________), __________ (inc. MP __________),
__________ (inc. MP __________), __________ (inc. MP __________), __________
(inc. MP __________) e __________ (tuttora latitante; inc. MP __________).
B.
Il 3 marzo 2008 il Procuratore pubblico, dopo aver
richiamato i principali (9) procedimenti aperti a seguito dell’inchiesta __________,
preso atto che nei confronti di __________ e __________ è aperto altro
procedimento, rispettivamente sono aperti altri due procedimenti non
direttamente correlati con i fatti ed i principali protagonisti dell’inchiesta __________
e ricordato che la posizione processuale di __________ e __________ è meno
significativa di quella di __________, __________, __________ e __________,
nonché che __________ è tuttora latitante, “richiamati gli art. 35 ss. CPP, per
motivi di opportunità ed economicità di giudizio”, ha emanato “formale
decisione di congiunzione per un unico giudizio” degli inc. aperti a carico di __________,
__________, __________ e __________”, rispettivamente “formale decisione di
disgiunzione sia tra loro che in relazione agli incarti sopra congiunti” per
gli incarti aperti nei confronti di __________, __________, __________, __________
e __________.
C.
Contro la suddetta decisione sono tempestivamente
insorti con separati gravami __________ ed __________, postulandone
l’annullamento.
__________ postula l’annullamento della decisione impugnata
e che conseguentemente venga ordinata la congiunzione dei procedimenti a carico
di __________, __________, __________, __________ e __________ con quelli a
carico di __________, __________ e del reclamante stesso. Dopo aver ricordato
la normativa e la giurisprudenza in materia di congiunzione/disgiunzione, ed
aver evidenziato di non avere potuto prendere visione dei verbali delle persone
il cui procedimento è stato disgiunto, censura la carenza di motivazione delle
disgiunzioni ordinate dal Procuratore pubblico. In particolare, per quanto
concerne __________ e __________, il Procuratore pubblico si sarebbe limitato a
fare riferimento ad ulteriori procedimenti aperti a loro carico, ma senza
indicare i motivi per i quali tali procedimenti sarebbero d’intralcio ad un
procedura congiunta, per __________ e __________ il magistrato inquirente
avrebbe invece laconicamente sostenuto che la loro posizione sarebbe “meno
significativa”, ma senza precisare in che misura (decreto d’accusa e/o non
luogo a procedere) e senza dare alla difesa, che non ha avuto accesso ai
verbali delle due persone menzionate, di valutare “se la posizione dei
coaccusati le cui pratiche rimangono congiunte non risultino peggiorate” dalla
disgiunzione, ed, infine, per __________ il Procuratore pubblico avrebbe
fondato la propria decisione di disgiunzione sulla latitanza di quest’ultimo,
senza tuttavia indicare in alcun modo i motivi per i quali detta latitanza
potrebbe intralciare la procedura nei confronti degli altri accusati. In
conclusione, le suddette disgiunzioni non sarebbero giustificate, a maggior
ragione se si considera che “il reclamante non ha neppure potuto prendere
conoscenza dei verbali relativi alle persone succitate, verbali che potrebbero
contenere indicazioni sensibili per la sua posizione processuale e che, in caso
di disgiunzione, sarebbe molto difficoltoso poter visionare o approfondire”.
__________ chiede l’annullamento della decisione
impugnata, nella misura in cui disgiunge il suo procedimento da quelli condotti
a carico di __________, __________, __________ e __________, rispettivamente si
oppone alla congiunzione con quello a carico di __________.
Ricordate le norme legislative e la giurisprudenza in
materia di congiunzione/disgiunzione, la difesa di __________ sostiene che la
decisione impugnata lederebbe il diritto dell’accusato ad un equo processo,
rispettivamente il principio della parità delle armi. __________, indagato in
un procedimento disgiunto potrebbe avvalersi del diritto di non rispondere al
dibattimento contro __________, con conseguente lesione del diritto alla prova
e al contraddittorio, mentre per quanto riguarda la disgiunzione dei
procedimenti a carico di __________ e __________, la decisione impugnata
sarebbe carente nella motivazione (e violerebbe quindi l’art. 29 Cost),
ritenuto che il magistrato inquirente si limita a sostenere che la posizione di
questi ultimi sarebbe “meno significativa”, fatto quest’ultimo peraltro
contestato. Inoltre, al reclamante sarebbe preclusa la partecipazione ai
procedimenti disgiunti, “ossia anche la conoscenza delle tesi difensive dei
suoi supposti correi e/o complici, con cui egli ha l’irrinunciabile diritto di
confrontarsi”.”
(decisione 4
aprile 2008, GIAR 491.2007.3)
Con la suddetta decisione questo
ufficio ha annullato la decisione 3 marzo 2008 (per motivi diversi da quelli
fatti valere da __________) e ritornato l’incarto al Procuratore pubblico per
emanazione di una nuova decisione:
“Innanzitutto non è affatto chiara la situazione
antecedente all’emanazione della stessa.
Da un esame degli atti emerge che per ogni singola
persona è stato aperto un incarto con un numero diverso. Ciò che lascerebbe
presumere che, seppure inerente alla medesima inchiesta, ogni procedimento era
comunque disgiunto dagli altri. Se così fosse, il Procuratore pubblico avrebbe
dovuto semplicemente emanare decisione formale di congiunzione per i
procedimenti a carico di __________, __________, __________ e __________.
Formale decisione di disgiunzione a quel momento era del tutto superflua,
ritenuto che di fatto per i restanti incarti la situazione rimaneva invariata.
La circostanza che invece il Procuratore pubblico
abbia, nella medesima decisione, ordinato la disgiunzione dei procedimenti a
carico di __________, __________, __________, __________ e __________, lascia
supporre che il magistrato inquirente abbia ritenuto che per tutti i
procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________ la connessione fosse
presunta (cfr. art. 190 CPP), ciò che rendeva necessario emanare unicamente una
decisione di disgiunzione.
In altre parole, considerato che non risulta possibile
interpretare sulla base degli atti la situazione prima dell’emanazione della
decisione qui impugnata, ritenuto che questo giudice, non potendosi sostituire
al Procuratore pubblico nella sue intenzioni, non può sapere quale sia stata la
valutazione da lui operata della situazione antecedente alla decisione 3 marzo
2008, tale decisione appare incomprensibile, quando non contraddittoria, e non
permette quindi a questo giudice una valutazione della stessa con la necessaria
cognizione di causa, non essendo peraltro di aiuto né quanto sostenuto dal
magistrato inquirente in sede di osservazioni né le argomentazioni sollevate
dai reclamanti.”
B.
Il 21 aprile 2008 il Procuratore
pubblico ha emanato nuova decisione, con la quale, dopo aver precisato che
all’inizio dell’inchiesta ogni accusato è stato oggetto di procedimento
separato e disgiunto, con un incarto numericamente distinto, e riassunti i
fatti addebitati ad __________, __________, __________ e __________, ha
ordinato la congiunzione dei procedimenti a loro carico, essendo manifesta e
chiara la connessione di questi quattro procedimenti e la necessità di una loro
riunione in un unico giudizio, trattandosi sia di reati compiuti in qualità di
coautori, sia di reati simili nei fatti e direttamente correlati. Il magistrato
inquirente ha pure precisato che la congiunzione si giustifica sia per ragioni
di opportunità che per ragioni di economia di giudizio.
Giova precisare che in data 22
aprile 2008 il Procuratore pubblico ha ordinato il deposito degli atti con
scadenza al 9 maggio 2008, termine poi prorogato al 19 maggio 2008, dei
procedimenti a carico dei reclamanti, di __________ e di __________, con
produzione in copia anche dei rapporti di polizia giudiziaria, comprensivi di
tutti i verbali (Polizia e PP), delle altre persone coinvolte nell’inchiesta __________.
C.
Avverso la decisione di
congiunzione 21 aprile 2008 sono tempestivamente insorti, con due distinti
gravami, __________ ed __________, postulandone l’annullamento.
__________ chiede l’annullamento
della decisione 21 aprile 2008 con conseguente constatazione che gli incarti
aperti nei confronti di __________ stesso, __________, __________, __________, __________,
__________, __________, __________ e __________ sono parte di un unico e solo
procedimento.
A dire del reclamante l’inchiesta
__________ sarebbe sempre stata considerata da tutte le parti in causa come un
solo ed unico procedimento condotto nei confronti di più imputati, i quali
avrebbero tutti svolto un ruolo concreto ed attivo nello svolgimento dei fatti.
Ciò sarebbe dimostrato anche dalla decisione 3 marzo 2008, con la quale il
Procuratore pubblico aveva, tra l’altro, pronunciato la disgiunzione per cinque
delle nove persone coinvolte; anche il GIAR avrebbe “fatto suo questo
pensiero” nella decisione 4 aprile 2008. Di conseguenza, se una decisione
doveva essere emanata dal magistrato inquirente, questa avrebbe dovuto semmai
essere formale decisione di disgiunzione adeguatamente motivata e non invece
una decisione di congiunzione. In altre parole, il Procuratore pubblico
starebbe tentando di aggirare le norme in materia di congiunzione/disgiunzione.
Già per questo motivo la decisione 21 aprile 2008 dovrebbe essere annullata.
Inoltre, nella decisione
impugnata, in violazione dell’art. 29 CF, non sarebbero neppure indicati i
motivi per i quali gli incarti relativi alle altre cinque persone non sono
stati congiunti. In tali circostanze, non sarebbe quindi necessario dilungarsi
sui motivi per i quali tutte le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta __________,
perlomeno fino a quando non verrà emanata formale decisione di disgiunzione
adeguatamente motivata, in ogni caso il reclamante rinvia a quanto sostenuto
nel reclamo contro la precedente decisione.
Anche __________ chiede
l’annullamento della decisione 21 aprile 2008: “se deve esserci
congiunzione, allora che la stessa avvenga non solo con i procedimenti a carico
di __________, di __________ e di __________, ma anche con quelli avverso __________,
__________, __________, __________ e __________. Altrimenti non ha logicamente
senso processare il reclamante con __________, ovvero con __________ e __________”.
A mente del reclamante la decisione impugnata sarebbe arbitraria e
contraddittoria, nella misura in cui avrebbe disatteso le indicazioni del GIAR
contenute nella decisione 4 aprile 2008, in particolare quelle secondo cui
fosse da presumere la connessione di tutti i procedimenti aperti nell’ambito
dell’inchiesta __________. Inoltre, il magistrato inquirente avrebbe
travalicato il principio dell’indivisibilità del procedimento penale aprendo
per ogni singola persona indagata nell’ambito della medesima inchiesta un
incarto con un numero diverso, ciò che comunque non sarebbe sufficiente per
escludere l’unità dei procedimenti, con conseguente imperativa necessità di
formalmente disgiungere quelli a carico dei supposti autori marginali. Già per
questo motivo la decisione 21 aprile 2008 dovrebbe essere annullata.
Inoltre tale decisione violerebbe
la parità di trattamento, non essendovi motivi per congiungere unicamente i
procedimenti a carico di __________, __________, __________ e __________. Da
ultimo, il perdurare della carcerazione preventiva cui è tuttora astretto __________
sarebbe piuttosto suscettibile di giustificare la disgiunzione di quel
procedimento.
Entrambi i reclamanti hanno
chiesto che ai rispettivi reclami venisse concesso l’effetto sospensivo,
richiesta respinta da questo giudice (cfr. ordinanza di intimazione del
reclamo). Il reclamo presentato contro detto rifiuto da __________, è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale.
D.
Con scritto 14 maggio 2008 il
patrocinatore di __________ ha chiesto a questo giudice di trasmettergli le
osservazioni formulate dal Procuratore pubblico facendo riferimento alla
sentenza TF 25 gennaio 2008, 2D 1172007.
Considerandi
1.
Pacifica la competenza di questo
ufficio, la tempestività e la legittimazione di __________ ed __________
(accusati e destinatari della decisione impugnata) all'inoltro dei gravami.
I reclami sono quindi ricevibili
in ordine.
2.
Con la decisione impugnata il
Procuratore pubblico, dopo aver precisato che precedentemente gli incarti erano
stati considerati separati [(in proposito occorre evidenziare che,
contrariamente a quanto sostenuto nei gravami, questo giudice nella decisione 4
aprile 2008 non ha affatto ritenuto che tutti gli incarti fossero congiunti,
limitandosi a rilevare al consid. 3 l’assenza di chiarezza antecedente alla
decisione 3 marzo 2008 (incarti disgiunti o incarti congiunti?)], ognuno con un
proprio numero, e quindi disgiunti tra loro, ha congiunto gli incarti a carico
di __________, __________, __________ e __________.
In particolare, nella decisione impugnata,
dettagliatamente motivata, il magistrato inquirente, dopo aver indicato quanto
emerso dall’istruttoria condotta (facendo pure riferimento ai singoli verbali
di interrogatorio) nei confronti di __________ (fornitore), __________ ed __________
(acquirenti primari di __________), e __________ il più importante acquirente
di __________ ed __________, e, a sua volta, spacciatore), ha evidenziato la
manifesta e chiara connessione di questi quattro procedimenti e la necessità di
una loro riunione per un unico giudizio, trattandosi di reati compiuti sia in
qualità di coautori che di reati simili nei fatti e direttamente correlati,
precisando che conseguentemente la congiunzione si giustifica sia per ragioni
di opportunità (trattandosi concretamente della stessa vicenda con accusati
essenzialmente rei confessi e con versioni sostanzialmente simili) che per
ragioni di economia di giudizio (potendosi procedere senza il minimo
pregiudizio per le parti ad un solo ed unico procedimento dinnanzi ad un’unica
corte giudicante).
__________ ed __________, come
detto, postulano l’annullamento della decisione impugnata, censurando la
mancata congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________;
per contro, essi non contestano la congiunzione dei procedimenti a loro carico
con quelli nei confronti di __________ e __________. __________ si limita
unicamente a sostenere, con motivazione del tutto sommaria e quindi
insufficiente, che non avrebbe senso la congiunzione con il procedimento a
carico di __________.
Così stando le cose i gravami
devono essere dichiarati irricevibili.
I vari procedimenti aperti
nell’ambito dell’inchiesta __________ sono sempre stati separati e disgiunti
tra loro, con un numero distinto, come evidenziato dal Procuratore pubblico
nella decisione impugnata, non occorre qui esaminare i motivi per i quali il
magistrato inquirente ha proceduto in tal modo. Verosimilmente nella precedente
decisione annullata da questo giudice, l’aver deciso contestualmente la
congiunzione e la disgiunzione è stato determinato da un eccesso di zelo da
parte del Procuratore pubblico, ritenuto che effettivamente gli incarti sono
stati trattati separatamente come peraltro corroborato dal diverso numero di
incarto.
I reclamanti, da parte loro, non
hanno mai chiesto, neppure dopo aver ricevuto la decisione qui impugnata, al
Procuratore pubblico, competente in prima istanza, la congiunzione di tutti i
procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________. Ne consegue
l’irricevibilità di tale richiesta a questo ufficio, competente soltanto in
seconda istanza.
Nella misura in cui __________ si
oppone alla congiunzione del suo procedimento con quello a carico di __________,
il reclamo è irricevibile in quanto non sufficientemente motivato.
I reclami devono quindi essere
dichiarati irricevibili con seguito di tasse di giustizia e spese. Non si
assegnano ripetibili.
In considerazione dell’esito del
gravame (irricevibilità nel merito), il problema di un doppio scambio di
allegati non si pone nel caso in esame, ritenuto che si sarebbe comunque potuto
prescindere dall’intimazione alle parti per osservazioni (cfr. anche DTF
10.04
, 6B-343/2007 e 13.05.2008, 1B-117/2008). Abbondanzialmente, questo
giudice ritiene la giurisprudenza citata dal reclamante __________ non
necessariamente applicabile a reclami presentati nella fase istruttoria contro
decisioni incidentali, in quanto essa si riferisce all’art. 6 cpv. 1 CEDU che
non trova piena applicazione in tale fase procedurale (cfr. Piquerez, Procedure
penale suisse, Zurigo 2000, ad 814). Si ricorda inoltre che, in sede di lavori
preparatori, il doppio scambio di allegati dinanzi al GIAR è comunque stato
escluso.
Per i quali motivi,
visti gli art. CP, 35, 36, 190,
280, 281 e 282 CPP,
decide
1.
Il
reclami presentati il 30 aprile 2008 da __________ ed __________ sono
irricevibili.
2.
La
tassa di giudizio di fr. 800.-- e le spese di fr. 240.-- sono poste a carico
dei reclamanti in ragione di ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3.
La
presente decisione è definitiva (a livello cantonale).
Intimazione a (con copia delle
osservazioni delle parti):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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