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Decisione

INC.2007.49105

Reclamo contro decisione Procuratore pubblico in materia di complementi istruttori. Reclamo respinto

9 luglio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato,

nell’ambito dell’inchiesta “__________”, il 25 ottobre 2007 (e posto in libertà

provvisoria il 6 febbraio 2008). Nei suoi confronti è stata promossa l’accusa

per i reati di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla LFStup,

contravvenzione alla LFStup, ripetuto favoreggiamento, ripetuta violazione del

segreto d’ufficio, tentata truffa, sviamento della giustizia subordinatamente

falsità in documenti e per infrazione alla LArm (art. 33).

In sostanza e riassuntivamente __________

è accusato di avere, in correità con terzi, acquistato, rivenduto e/o offerto a

terzi, ingenti quantità di cocaina, di tentata truffa, sviamento della

giustizia e falsità in documenti in relazione ad un incidente della

circolazione stradale, nonché di aver illegalmente detenuto un coltello a

serramanico.

Nell’ambito dell’inchiesta __________

sono stati aperti procedimenti anche a carico di __________, __________

(tuttora in detenzione preventiva, con decisione 20 giugno 2008 questo giudice

ha prorogato la carcerazione preventiva fino al 25 settembre 2008), __________,

__________, __________, __________, __________ e __________.

Con decisione 21 aprile 2008 il

Procuratore pubblico ha ordinato la congiunzione dei procedimenti a carico di __________,

__________ __________ e __________. Tale decisione è cresciuta in giudicato.

B.

Il 22 aprile 2008 il Procuratore

pubblico ha depositato gli atti con scadenza al 9 maggio 2008, termine poi

prorogato, su istanza dello stesso __________, di __________ e di __________,

al 19 maggio 2008.

Il 19 maggio 2008 __________ ha

inoltrato un complemento d'inchiesta, volto ad ottenere l'assunzione di tre

prove, e meglio, l’audizione per via rogatoriale di __________, il

contraddittorio con __________ e l’assunzione da parte delle Autorità elvetiche

del procedimento penale aperto in Italia “da parte delle Autorità inquirenti

elvetiche”, richieste tutte respinte dal magistrato inquirente con decisione 26

maggio 2008.

Ha fatto seguito il reclamo in

esame, con il quale viene chiesta l'acquisizione di tutti i mezzi di prova

oggetto dell'istanza 19 maggio 2008.

Nelle rispettive osservazioni il

magistrato inquirente e la parte civile hanno postulato la reiezione del

gravame, mentre che __________ l’accoglimento.

Delle relative argomentazioni si

terrà conto, per quanto necessario, nel seguito.

C.

Per completezza giova ricordare

quanto segue.

Anche __________ ha presentato

istanza di complementi istruttori, il 19 maggio 2008. Il Procuratore pubblico

l’ha respinta integralmente con decisione 26 maggio 2008, l’accusato ha

presentato reclamo a questo ufficio, reclamo anch’esso evaso con decisone di

data odierna; __________ e __________ non hanno invece formulato alcuna istanza

di complementi istruttori.

Con decisione 16 giugno 2008 il

Procuratore pubblico ha respinto l’istanza presentata da __________ e volta ad

ottenere la congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell’ambito

dell’inchiesta __________, decisione avverso la quale non è stato presentato

reclamo a questo ufficio.

Considerandi

1.

Il reclamo presentato

tempestivamente da __________, accusato e destinatario della decisione

impugnata, è ricevibile in ordine.

2.

Per quanto concerne l’assunzione

di prove nella fase predibattimentale valgono i seguenti principi:

"a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte

dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento

dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre

concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto

attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la

fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della

novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di

competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa

oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione

formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a

quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove

devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le

finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non

interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v.

decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR

862.93

, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per

l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di

essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova

Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306,

consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert,

EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6

CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in

applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare

rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem

richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,

loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il

magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende

Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die

Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc.

cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid

(Strafprozessrecht, 3. Aufl.

Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn

sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU

se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la

pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio

al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR

55.98.1

consid. 1).

b)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si

colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è

quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a

permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere

l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se

pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente

artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e

giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta

nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già

nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova

in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo

diventi.

c)

La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella

fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto

alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di

parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto

processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce

diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro

applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV

85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229

ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non

conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui

all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema

processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli

accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla

riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU

24.

maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando

il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."

(GIAR 14 gennaio

2004, 237.2003.11)

Quanto sopra espresso evidenzia

l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di

complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle controparti

e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione

(sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP

249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo

perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza

per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una

prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per

meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere

sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30

giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare

che il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di

un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe

confermarlo”. In sostanza la corretta verifica dei presupposti di novità, pertinenza

e rilevanza per le conclusioni del Procuratore pubblico presuppone una

motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto non può

limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella

motivazione delle richieste. Inoltre, in materia di prove, è possibile che

l'obbligo di motivazione, e meglio, la sua estensione, possa essere valutato diversamente

per la richiesta inviata al magistrato inquirente che conosce e gestisce

l'inchiesta ed i relativi atti e per il reclamo diretto al GIAR, autorità da

considerarsi "terza" per rapporto all'istruttoria come tale.

3.

Per quanto concerne le richieste

di audizioni per via rogatoria di __________ ed __________, si tratta di mezzi

di prova che, a questo stadio della procedura, non appaiono né di rilievo né di

pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel

contesto di quanto acquisito: segnatamente non possono essere considerate

determinanti per il giudizio di competenza del Procuratore pubblico, che

chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da

consentire uno stravolgimento di questo indirizzo.

Seguendo l'ordine proposto dal

reclamo, e tenuti presenti i criteri menzionati ai considerandi precedenti, sui

singoli complementi richiesti ci si esprime qui di seguito:

3.1

audizione

in via rogatoriale di __________

__________, dopo aver rilevato

che il magistrato inquirente non avrebbe neppure tentato di ottenere

l’audizione per via rogatoriale di __________, limitandosi a considerarlo

latitante (senza neppure verificare la verosimile eventualità che egli sia

rientrato in __________, suo paese d’origine), evidenzia che quest’ultimo non

soltanto ha partecipato a numerosi viaggi a Zurigo per l’acquisito di cocaina,

ma, addirittura, ne sarebbe stato il “promotore”, fornendo pure il

nominativo del fornitore __________, circostanza quest’ultima che merita

approfondimento e che, se comprovata, potrebbe concretamente influire sulla

commisurazione della pena del reclamante stesso, il quale avrebbe comunque il

diritto di confrontarsi con la versione dei fatti di __________. La richiesta

audizione sarebbe quindi prova, oltre che nuova, rilevante e pertinente, nè

sarebbe possibile attendere il dibattimento per la sua assunzione, essendo

ottenibile unicamente per via rogatoriale, procedura che notoriamente richiede

un certo tempo.

Il Procuratore pubblico nella

decisione impugnata ha ritenuto l’audizione in via rogatoriale di __________,

oltre che “impraticabile” non essendo dato sapere dove lo stesso si

trovi, ma anche ininfluente ai fini del giudizio di merito.

Preliminarmente occorre rilevare

che il Procuratore pubblico, una volta acclarata la sua posizione tramite le

dichiarazioni di __________, __________ ed __________, ha tempestivamente

emanato ordine di arresto nei confronti di __________ e che, onde procedere per

via rogatoriale, è necessario conoscere il luogo di dimora e/o di soggiorno

della persona all’estero, ciò che nel caso in esame nessuno conosce. In questo

senso nulla vi è da rimproverare al magistrato inquirente.

Inoltre, appare difficilmente

sostenibile che __________ abbia assunto il ruolo di “promotore” e/o

“istigatore” del traffico di cocaina messo in atto, circostanza certo che non

può essere dedotta dal fatto che egli abbia fornito il nominativo del fornitore

__________. Occorre infatti considerare, da un lato, che __________ ha fornito

il contatto con __________ come asserito miglior fornitore dopo aver provato la

cocaina offertagli dallo stesso reclamante che l’aveva acquistata da __________

e, dall’altro, che l’inchiesta ha permesso di accertare che nel periodo in cui __________,

__________ e __________ (ottobre 2006 -novembre 2006) hanno agito in correità

essi erano sullo stesso piano e che comunque, anche dopo che __________ ha

lasciato il gruppo, gli altri due hanno reiterato e continuato l’illecito

traffico (periodo aprile/maggio 2007 fino al momento dell’arresto), peraltro

per quantitativi ben superiori (760 grammi di cocaina già tagliata e 50 grammi di sostanza da taglio rispetto ai 150 grammi di cocaina già tagliata).

Gli atti istruttori esperiti,

segnatamente i verbali di interrogatorio di __________, __________ e dello

stesso __________ rispettivamente i verbali di confronto tra i correi, hanno

permesso di chiarire la loro comune illecita attività, per quel che concerne

vendite, acquisti e consumi, anche per il periodo in cui essi hanno agito in

correità con __________.

Discende dalle suddette

considerazioni che, come rettamente evidenziato nella decisione impugnata e

nelle osservazioni dal Procuratore pubblico, l’audizione di __________, oltre

ad essere praticamente ineffettuabile, appare ininfluente ai fini del giudizio

di merito, in altre parole non può essere ritenuta né rilevante né pertinente.

3.2

contraddittorio

con __________

Nell’istanza di complemento 19

maggio 2008 __________ ha chiesto al Procuratore pubblico, senza motivazione

alcuna, di procedere al contraddittorio con __________, persona presso la quale

l’accusato ha dichiarato di aver depositato in tre occasioni un quantitativo di

circa 10/15 gr. di cocaina e di sostanza da taglio, fatti per i quali in Italia

è stato aperto un procedimento penale a suo carico. Nel reclamo viene precisato

che si tratterebbe di audizione necessaria in quanto ad __________ dovrebbe

essere garantito il contraddittorio con __________, ritenuto che le

dichiarazioni rese da quest’ultimo in Italia sarebbero ampiamente discordanti

da quelle di __________ - avendo il primo asserito di avere tenuto in deposito

una cassetta di sicurezza nera una sola volta e di non sapere che cosa

contenesse, negando pure di aver ricevuto cocaina in offerta dal reclamante -,

anche nell’ipotesi in cui il magistrato inquirente non richiedesse l’assunzione

formale del procedimento aperto in Italia contro __________. Si tratterebbe

quindi di prova che adempie ai requisiti della novità e rilevanza. Inoltre la

sua assunzione non presenterebbe particolari difficoltà.

Tale richiesta, oltre che

insufficientemente motivata, appare del tutto irrilevante quo alla posizione

processuale di __________, a maggior ragione se si considera che oggetto del

richiesto contraddittorio sono fatti e circostanze unicamente a danno della

posizione processuale di __________ e non del reclamante. Giova comunque

rilevare che, nel merito e nei fatti, vi è sostanziale concordanza fra le

dichiarazioni di __________ e quelle rese in Italia da __________: quest’ultimo

ha infatti ammesso di aver tenuto in deposito oggetti di proprietà di __________.

Anche su questo punto il reclamo

deve quindi essere respinto, impregiudicata la facoltà del reclamante di

ripostulare la richiesta al giudice del merito in occasione del pubblico

dibattimento, non presentando l’assunzione di tale prova, per sua stessa

ammissione, particolari difficoltà.

3.3

assunzione

formale del procedimento penale italiano aperto nei confronti di __________

Tale richiesta si

giustificherebbe in quanto mantenere due procedure distinte pregiudicherebbe la

possibilità di __________ di seguire anche il procedimento italiano, non

potendo lasciare la Svizzera ed, inoltre, comporterebbe il rischio che egli

venga condannato due volte per i medesimi fatti, rilevato inoltre che tale

assunzione non dovrebbe porre particolari problemi dal momento che il

procedimento svizzero è stato aperto precedentemente e quasi la totalità dei

fatti addebitati all’accusato si sono svolti in Svizzera. In altre parole, il

magistrato inquirente dovrebbe “chiedere alle Autorità italiane di cedere la

trattazione del procedimento e attendere la loro risposta e valutazione. Nulla

più”.

Anche su questo punto il reclamo

deve essere respinto.

Infatti, nel procedimento in

Svizzera __________ risponderà unicamente per i fatti svoltosi in Svizzera, ciò

che esclude una condanna per i medesimi fatti, ed inoltre, non si vede in quale

modo sia pregiudicata la sua possibilità “di seguire da vicino il

procedimento aperto in Italia”, essendo anche in tale luogo validamente

patrocinato.

4.

Alla luce di quanto precede, il

reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva a livello

cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP); tassa e spese di giudizio, nonché ripetibili

seguono la soccombenza. Si rinuncia a porre a carico di __________ una parte di

tasse e spese di giudizio, in quanto si è limitato a chiedere l’accoglimento

del gravame per quanto concerne l’audizione di__________.

Visti gli art. 19 LStup, 19a LStup,

146, 251, 305 e 320 CP, 33 LArm, 196, 280ss CPP,

decide

1.

Il

reclamo 6/9 giugno 2008 di __________ è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 200.-- sono a carico di __________.

3.

La

presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

4.

Intimazione

a (con copia delle osservazioni delle parti):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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