INC.2007.49105
Reclamo contro decisione Procuratore pubblico in materia di complementi istruttori. Reclamo respinto
9 luglio 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.49105
Data decisione, Autorità:
09.07.2008, GIAR
Titolo:
Reclamo contro decisione Procuratore pubblico in materia di complementi istruttori. Reclamo respinto
COMPLEMENTO ISTRUTTORIO
art. 196 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.49105
Lugano
9 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 6/9 giugno
2008 da
__________patr. dall’avv. __________
contro
la decisione 26 maggio 2008 del Procuratore pubblico Marco
Villa in materia di prove;
viste le osservazioni 16 giugno
2008 del Procuratore pubblico, 19 giugno 2008 di __________, entrambi
concludenti per la reiezione del gravame, e 20 giugno 2008 di __________,
concludenti invece per l’accoglimento;
constatato che __________ è
rimasto silente;
visto l’INC__________;
ritenuto e considerato,
Fatti
A.
__________ è stato arrestato,
nell’ambito dell’inchiesta “__________”, il 25 ottobre 2007 (e posto in libertà
provvisoria il 6 febbraio 2008). Nei suoi confronti è stata promossa l’accusa
per i reati di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla LFStup,
contravvenzione alla LFStup, ripetuto favoreggiamento, ripetuta violazione del
segreto d’ufficio, tentata truffa, sviamento della giustizia subordinatamente
falsità in documenti e per infrazione alla LArm (art. 33).
In sostanza e riassuntivamente __________
è accusato di avere, in correità con terzi, acquistato, rivenduto e/o offerto a
terzi, ingenti quantità di cocaina, di tentata truffa, sviamento della
giustizia e falsità in documenti in relazione ad un incidente della
circolazione stradale, nonché di aver illegalmente detenuto un coltello a
serramanico.
Nell’ambito dell’inchiesta __________
sono stati aperti procedimenti anche a carico di __________, __________
(tuttora in detenzione preventiva, con decisione 20 giugno 2008 questo giudice
ha prorogato la carcerazione preventiva fino al 25 settembre 2008), __________,
__________, __________, __________, __________ e __________.
Con decisione 21 aprile 2008 il
Procuratore pubblico ha ordinato la congiunzione dei procedimenti a carico di __________,
__________ __________ e __________. Tale decisione è cresciuta in giudicato.
B.
Il 22 aprile 2008 il Procuratore
pubblico ha depositato gli atti con scadenza al 9 maggio 2008, termine poi
prorogato, su istanza dello stesso __________, di __________ e di __________,
al 19 maggio 2008.
Il 19 maggio 2008 __________ ha
inoltrato un complemento d'inchiesta, volto ad ottenere l'assunzione di tre
prove, e meglio, l’audizione per via rogatoriale di __________, il
contraddittorio con __________ e l’assunzione da parte delle Autorità elvetiche
del procedimento penale aperto in Italia “da parte delle Autorità inquirenti
elvetiche”, richieste tutte respinte dal magistrato inquirente con decisione 26
maggio 2008.
Ha fatto seguito il reclamo in
esame, con il quale viene chiesta l'acquisizione di tutti i mezzi di prova
oggetto dell'istanza 19 maggio 2008.
Nelle rispettive osservazioni il
magistrato inquirente e la parte civile hanno postulato la reiezione del
gravame, mentre che __________ l’accoglimento.
Delle relative argomentazioni si
terrà conto, per quanto necessario, nel seguito.
C.
Per completezza giova ricordare
quanto segue.
Anche __________ ha presentato
istanza di complementi istruttori, il 19 maggio 2008. Il Procuratore pubblico
l’ha respinta integralmente con decisione 26 maggio 2008, l’accusato ha
presentato reclamo a questo ufficio, reclamo anch’esso evaso con decisone di
data odierna; __________ e __________ non hanno invece formulato alcuna istanza
di complementi istruttori.
Con decisione 16 giugno 2008 il
Procuratore pubblico ha respinto l’istanza presentata da __________ e volta ad
ottenere la congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell’ambito
dell’inchiesta __________, decisione avverso la quale non è stato presentato
reclamo a questo ufficio.
Considerandi
1.
Il reclamo presentato
tempestivamente da __________, accusato e destinatario della decisione
impugnata, è ricevibile in ordine.
2.
Per quanto concerne l’assunzione
di prove nella fase predibattimentale valgono i seguenti principi:
"a)
Per meritare di essere assunte, le prove proposte
dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento
dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre
concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto
attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la
fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della
novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di
competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l’accusa
oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell’istruzione
formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a
quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le stesse prove
devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le
finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad assicurarne la non
interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v.
decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR
862.93
, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per
l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di
essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova
Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306,
consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert,
EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6
CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in
applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare
rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem
richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,
loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il
magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende
Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die
Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc.
cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid
(Strafprozessrecht, 3. Aufl.
Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn
sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU
se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la
pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con rinvio
al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR
55.98.1
consid. 1).
b)
Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si
colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è
quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a
permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere
l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se
pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente
artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e
giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta
nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già
nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova
in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo
diventi.
c)
La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella
fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto
alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di
parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto
processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce
diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro
applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV
85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229
ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non
conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui
all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema
processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli
accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla
riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU
24.
maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorquando
il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio."
(GIAR 14 gennaio
2004, 237.2003.11)
Quanto sopra espresso evidenzia
l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di
complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle controparti
e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente decisione
(sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP
249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo
perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza
per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una
prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per
meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere
sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30
giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare
che il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di
un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe
confermarlo”. In sostanza la corretta verifica dei presupposti di novità, pertinenza
e rilevanza per le conclusioni del Procuratore pubblico presuppone una
motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto non può
limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella
motivazione delle richieste. Inoltre, in materia di prove, è possibile che
l'obbligo di motivazione, e meglio, la sua estensione, possa essere valutato diversamente
per la richiesta inviata al magistrato inquirente che conosce e gestisce
l'inchiesta ed i relativi atti e per il reclamo diretto al GIAR, autorità da
considerarsi "terza" per rapporto all'istruttoria come tale.
3.
Per quanto concerne le richieste
di audizioni per via rogatoria di __________ ed __________, si tratta di mezzi
di prova che, a questo stadio della procedura, non appaiono né di rilievo né di
pertinenza, vuoi per insufficiente motivazione, vuoi per carenza di novità nel
contesto di quanto acquisito: segnatamente non possono essere considerate
determinanti per il giudizio di competenza del Procuratore pubblico, che
chiaramente persegue la via accusatoria, e neppure sono oggettivamente tali da
consentire uno stravolgimento di questo indirizzo.
Seguendo l'ordine proposto dal
reclamo, e tenuti presenti i criteri menzionati ai considerandi precedenti, sui
singoli complementi richiesti ci si esprime qui di seguito:
3.1
audizione
in via rogatoriale di __________
__________, dopo aver rilevato
che il magistrato inquirente non avrebbe neppure tentato di ottenere
l’audizione per via rogatoriale di __________, limitandosi a considerarlo
latitante (senza neppure verificare la verosimile eventualità che egli sia
rientrato in __________, suo paese d’origine), evidenzia che quest’ultimo non
soltanto ha partecipato a numerosi viaggi a Zurigo per l’acquisito di cocaina,
ma, addirittura, ne sarebbe stato il “promotore”, fornendo pure il
nominativo del fornitore __________, circostanza quest’ultima che merita
approfondimento e che, se comprovata, potrebbe concretamente influire sulla
commisurazione della pena del reclamante stesso, il quale avrebbe comunque il
diritto di confrontarsi con la versione dei fatti di __________. La richiesta
audizione sarebbe quindi prova, oltre che nuova, rilevante e pertinente, nè
sarebbe possibile attendere il dibattimento per la sua assunzione, essendo
ottenibile unicamente per via rogatoriale, procedura che notoriamente richiede
un certo tempo.
Il Procuratore pubblico nella
decisione impugnata ha ritenuto l’audizione in via rogatoriale di __________,
oltre che “impraticabile” non essendo dato sapere dove lo stesso si
trovi, ma anche ininfluente ai fini del giudizio di merito.
Preliminarmente occorre rilevare
che il Procuratore pubblico, una volta acclarata la sua posizione tramite le
dichiarazioni di __________, __________ ed __________, ha tempestivamente
emanato ordine di arresto nei confronti di __________ e che, onde procedere per
via rogatoriale, è necessario conoscere il luogo di dimora e/o di soggiorno
della persona all’estero, ciò che nel caso in esame nessuno conosce. In questo
senso nulla vi è da rimproverare al magistrato inquirente.
Inoltre, appare difficilmente
sostenibile che __________ abbia assunto il ruolo di “promotore” e/o
“istigatore” del traffico di cocaina messo in atto, circostanza certo che non
può essere dedotta dal fatto che egli abbia fornito il nominativo del fornitore
__________. Occorre infatti considerare, da un lato, che __________ ha fornito
il contatto con __________ come asserito miglior fornitore dopo aver provato la
cocaina offertagli dallo stesso reclamante che l’aveva acquistata da __________
e, dall’altro, che l’inchiesta ha permesso di accertare che nel periodo in cui __________,
__________ e __________ (ottobre 2006 -novembre 2006) hanno agito in correità
essi erano sullo stesso piano e che comunque, anche dopo che __________ ha
lasciato il gruppo, gli altri due hanno reiterato e continuato l’illecito
traffico (periodo aprile/maggio 2007 fino al momento dell’arresto), peraltro
per quantitativi ben superiori (760 grammi di cocaina già tagliata e 50 grammi di sostanza da taglio rispetto ai 150 grammi di cocaina già tagliata).
Gli atti istruttori esperiti,
segnatamente i verbali di interrogatorio di __________, __________ e dello
stesso __________ rispettivamente i verbali di confronto tra i correi, hanno
permesso di chiarire la loro comune illecita attività, per quel che concerne
vendite, acquisti e consumi, anche per il periodo in cui essi hanno agito in
correità con __________.
Discende dalle suddette
considerazioni che, come rettamente evidenziato nella decisione impugnata e
nelle osservazioni dal Procuratore pubblico, l’audizione di __________, oltre
ad essere praticamente ineffettuabile, appare ininfluente ai fini del giudizio
di merito, in altre parole non può essere ritenuta né rilevante né pertinente.
3.2
contraddittorio
con __________
Nell’istanza di complemento 19
maggio 2008 __________ ha chiesto al Procuratore pubblico, senza motivazione
alcuna, di procedere al contraddittorio con __________, persona presso la quale
l’accusato ha dichiarato di aver depositato in tre occasioni un quantitativo di
circa 10/15 gr. di cocaina e di sostanza da taglio, fatti per i quali in Italia
è stato aperto un procedimento penale a suo carico. Nel reclamo viene precisato
che si tratterebbe di audizione necessaria in quanto ad __________ dovrebbe
essere garantito il contraddittorio con __________, ritenuto che le
dichiarazioni rese da quest’ultimo in Italia sarebbero ampiamente discordanti
da quelle di __________ - avendo il primo asserito di avere tenuto in deposito
una cassetta di sicurezza nera una sola volta e di non sapere che cosa
contenesse, negando pure di aver ricevuto cocaina in offerta dal reclamante -,
anche nell’ipotesi in cui il magistrato inquirente non richiedesse l’assunzione
formale del procedimento aperto in Italia contro __________. Si tratterebbe
quindi di prova che adempie ai requisiti della novità e rilevanza. Inoltre la
sua assunzione non presenterebbe particolari difficoltà.
Tale richiesta, oltre che
insufficientemente motivata, appare del tutto irrilevante quo alla posizione
processuale di __________, a maggior ragione se si considera che oggetto del
richiesto contraddittorio sono fatti e circostanze unicamente a danno della
posizione processuale di __________ e non del reclamante. Giova comunque
rilevare che, nel merito e nei fatti, vi è sostanziale concordanza fra le
dichiarazioni di __________ e quelle rese in Italia da __________: quest’ultimo
ha infatti ammesso di aver tenuto in deposito oggetti di proprietà di __________.
Anche su questo punto il reclamo
deve quindi essere respinto, impregiudicata la facoltà del reclamante di
ripostulare la richiesta al giudice del merito in occasione del pubblico
dibattimento, non presentando l’assunzione di tale prova, per sua stessa
ammissione, particolari difficoltà.
3.3
assunzione
formale del procedimento penale italiano aperto nei confronti di __________
Tale richiesta si
giustificherebbe in quanto mantenere due procedure distinte pregiudicherebbe la
possibilità di __________ di seguire anche il procedimento italiano, non
potendo lasciare la Svizzera ed, inoltre, comporterebbe il rischio che egli
venga condannato due volte per i medesimi fatti, rilevato inoltre che tale
assunzione non dovrebbe porre particolari problemi dal momento che il
procedimento svizzero è stato aperto precedentemente e quasi la totalità dei
fatti addebitati all’accusato si sono svolti in Svizzera. In altre parole, il
magistrato inquirente dovrebbe “chiedere alle Autorità italiane di cedere la
trattazione del procedimento e attendere la loro risposta e valutazione. Nulla
più”.
Anche su questo punto il reclamo
deve essere respinto.
Infatti, nel procedimento in
Svizzera __________ risponderà unicamente per i fatti svoltosi in Svizzera, ciò
che esclude una condanna per i medesimi fatti, ed inoltre, non si vede in quale
modo sia pregiudicata la sua possibilità “di seguire da vicino il
procedimento aperto in Italia”, essendo anche in tale luogo validamente
patrocinato.
4.
Alla luce di quanto precede, il
reclamo va dunque respinto, con la presente decisione definitiva a livello
cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP); tassa e spese di giudizio, nonché ripetibili
seguono la soccombenza. Si rinuncia a porre a carico di __________ una parte di
tasse e spese di giudizio, in quanto si è limitato a chiedere l’accoglimento
del gravame per quanto concerne l’audizione di__________.
Visti gli art. 19 LStup, 19a LStup,
146, 251, 305 e 320 CP, 33 LArm, 196, 280ss CPP,
decide
1.
Il
reclamo 6/9 giugno 2008 di __________ è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 600.-- e le spese di fr. 200.-- sono a carico di __________.
3.
La
presente decisione è definitiva (a livello cantonale).
4.
Intimazione
a (con copia delle osservazioni delle parti):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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