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Decisione

INC.2007.49203

Istanza di proroga del carcere preventivo. Istanza parzialmente accolta

21 aprile 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente

ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,

consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco

dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad

art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5);

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare

l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________, peraltro

neppure contestati dalla difesa, per i fatti che gli sono imputati. In particolare

l’accusato sostanzialmente non contesta la realizzazione dei reati di

infrazione aggravata alla LStup - per un quantitativo parzialmente tagliato di 1'483 grammi di cocaina venduta, 80/100 procurata e 85 offerta nel periodo giugno 2005/ fino al 25

ottobre 2007 giorno dell’arresto (cfr. verb. PP 25.01.2008) -, contravvenzione

alla LStup - nel periodo giugno 2005/25 ottobre 2007 consumo di un quantitativo

massimo di 40 grammi di cocaina (verb. PP 11.12.2007) -, ripetuta guida

nonostante la revoca della licenza di condurre - fatti avvenuti dal 10 agosto

2006 al 18 settembre 2006 (cfr. verb. PP 11.12.2007) -, infrazione alla Legge

federale per il promuovimento della ginnastica e lo sport - importazione nel

corso dell’ottobre 2006 di sostanze dopanti (cfr. verb. PP 11.12.2007) - ed

infine denuncia mendace - avendo nel periodo dal 25 ottobre 2007 al 25 gennaio

2008 asserito che __________ gli avrebbe venduto 100 grammi di cocaina (cfr. verb. PP 12.02.2008);

-

dal profilo istruttorio giova evidenziare che nell’istanza il magistrato

inquirente evidenzia che, a seguito dell’allestimento del Rapporto di polizia

giudiziaria 18 marzo 2008, non sono più dati per l’accusa bisogni istruttori e

pericolo di collusione, “con l’evidente riserva di quelli che dovessero scaturire

a seguito delle prove richieste dall’accusato e dalle altre parti alla fine del

deposito atti”;

-

il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve

essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si

ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa

verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della

pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ”(…) elemento

"indiziante" importante che va considerato attentamente per la

valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci

si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena

della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna)

di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I presupposti

materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404;

DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ

1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF

14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la

carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il

carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la

professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);

-

__________ è cittadino italiano, senza particolari legami personali, né

professionali (disoccupato) con la Svizzera, senza valido luogo di soggiorno e

nei cui confronti è stato emanato ordine di allontanamento “non appena avrà

luogo la sua scarcerazione”; egli si trova confrontato con imputazioni di

sicura gravità, segnatamente infrazione aggravata alla LStup, per una (a dir

poco) preoccupante (sia per lasso temporale che per quantitativi) attività di

spaccio di cocaina, che, se confermate, comporteranno una pena di una certa

gravità: circostanze che permettono di concludere che il pericolo di fuga

(intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è

presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ

1980 585); non si vede infatti cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta

la misura cautelare, dal rimanere in __________, Paese dal quale non sarebbe

estradabile;

-

il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in

libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è

stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di

recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF

105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente

estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,

così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto

siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.

Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti

oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la

cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),

da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,

1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma,

che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,

personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale

carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di

reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004);

-

in capo a __________ il pericolo di recidiva è

presente e concreto: infatti, in considerazione del periodo di

estensione del reato, dei quantitativi trafficati, e, soprattutto, dei

precedenti giudiziali, sia generali che specifici (DA __________ del 4.10.2006

e __________ del 4.12.2006) e ricordato che al momento del suo arresto __________

si trovava in espiazione pena allo __________ (DA __________ del 28.11.2005),

tenuto anche conto che i fatti di cui viene accusato nell’ambito dell’inchiesta

__________ sono avvenuti in concomitanza con le ultime quattro condanne

dell’accusato, appare sufficientemente concreto il rischio che, se messo in

libertà provvisoria, l’accusato, con uno stipendio di soli Euro 800.--, possa

riprendere a trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento (sin

dall’inizio dell’inchiesta egli ha ammesso di aver iniziato a vendere cocaina “per

guadagnare qualcosa” cfr. verb. GIAR 26.10.2008), rilevato inoltre che

dagli atti emerge che comunque egli vendeva cocaina anche nel periodo in cui

svolgeva l’attività lavorativa di autista (cfr. verb. PP 12.11.2007);

-

per quanto concerne l’asserita disparità di trattamento con

riferimento all’avvenuta scarcerazione di altri accusati “i quali certamente

dovranno rispondere di reati e colpe altrettanto gravi”, basti qui rilevare

che per il mantenimento della detenzione preventiva va considerata non soltanto

l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpabilità,

ma anche l’esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico: come

evidenziato nei considerandi che precedono in capo a __________ sono certamente

dati pericolo di fuga e pericolo di recidiva;

-

ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di preminenti motivi di

interesse pubblico, così come indicato ai considerandi precedenti, resta da

determinare se la proroga richiesta (3 mesi), sia rispettosa del principio di

proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto

tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità

dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102

CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF

4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);

-

preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto

dal Procuratore pubblico, i reclami presentati da __________ e __________

contro la decisione 3 marzo 2008 in materia di congiunzione/disgiunzione e

l’accoglimento degli stessi da parte di questo ufficio con decisione 4 aprile

2008 e conseguente necessità per l’autorità inquirente di procedere

all’emanazione di una nuova decisione, non costituiscono motivo per rinviare il

deposito degli atti: l’art. 35 CPP non dà alcuna indicazione circa il momento

in cui il Procuratore pubblico deve emanare una decisione di

disgiunzione/congiunzione (e, comunque, tale decisione può essere presa anche

dal giudice del merito) - si può certo riconoscere che, in determinati casi,

motivi d'inchiesta possono suggerire di ritardare qualche tempo la decisione in

materia per esempio nel caso in cui l'immediata comunicazione dell'esistenza di

un secondo procedimento potrebbe compromettere la raccolta di elementi

probatori, rispettivamente allorquando non vi sono ancora gli elementi per una

promozione o estensione dell'accusa (ma non quando questi elementi sono

presenti e si ritarda la promozione per altri motivi: in relazione a questa

problematica si vedano: REP 1995 n. 92; REP 1996 n. 114, REP 1998 n. 109, REP

1999 n. 126; GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1, cons. 3 e citazioni),

tuttavia, tale momento non può essere ritardato a piacimento, tantomeno

demandato al giudice del merito la cui competenza dipende dalle intenzioni e

dalla tempistica del magistrato inquirente/requirente -, ciò significa che essa

può essere presa sia all’inizio dell’istruttoria sia alla fine della stessa

(addirittura con l’atto d’accusa, non dovendo la decisione di

congiunzione/disgiunzione essere "forzatamente" emanata con

decisione "separata", cfr. GIAR 6.03.2002, 803.1998.4 ad

consid. 10), ne consegue che un’eventuale decisione di

congiunzione/disgiunzione non deve influire sui tempi dell’inchiesta e che

pertanto il magistrato inquirente, dopo aver ricevuto il rapporto di polizia

giudiziaria 18 marzo 2008, avrebbe dovuto/potuto procedere al deposito degli

atti sulla base della situazione esistente a quel momento;

-

va poi ricordato che, in generale, per la determinazione della durata

del carcere preventivo non è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche

(ad esempio presentazione di complementi istruttori e/o di un reclamo avverso

una eventuale decisione negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi

dovessero concretizzarsi, il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia

necessario e se vi siano le condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore

proroga e questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento;

-

in concreto la proporzionalità del carcere preventivo cui è astretto __________,

per rapporto alla presumibile pena, è senz’altro data: ciò in considerazione

sia della gravità delle accuse mossegli - segnatamente, infrazione aggravata

alla LStup che si è protratta per un importante lasso di tempo ed ha

interessato ingenti quantitativi di cocaina -, sia del fatto che gli atti

imputati (se confermati) si sono temporalmente sovrapposti all’emanazione di

ben quattro decreti d’accusa (per uno dei quali __________ si trovava in

espiazione pena presso lo __________ al momento dell’arresto);

-

per quanto concerne invece l’altro aspetto della proporzionalità, e cioè

quello connesso al rispetto del principio di celerità, se è vero che il

magistrato inquirente non ha proceduto con la dovuta tempestività al deposito

degli atti (rapporto di polizia giudiziaria gli è giunto il 18 marzo 2008), è

altrettanto vero, da un lato, che nella fattispecie sussistono pericolo di fuga

e pericolo di recidiva a giustificazione della carcerazione preventiva, e,

dall’altro, che secondo il Tribunale federale il rispetto di tale principio

deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta,

dell’ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che

un magistrato si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli

inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139), ricordato inoltre che vi è lesione del

principio di celerità soltanto allorquando tempi morti di durata eccessiva

mettano in discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; STF

7.2.2005 in re C. ,1S.3/2005);

-

in concreto trattasi di inchiesta complessa - viste le numerose persone

coinvolte a vari livelli, ciò che ha reso necessario per gli inquirenti

l’esperimento di vari confronti, rispettivamente le ramificazioni anche in

altri Cantoni, con conseguente allungamento dei tempi dell’inchiesta -,

che è stata comunque condotta nel rispetto dei dettami dell’art. 102 cpv. 1

CPP, rilevato inoltre che da un esame degli atti non emergono tempi morti tali

da mettere in discussione la legalità della detenzione, bensì risulta che gli

inquirenti non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma hanno provveduto

alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di identificare le altre persone

coinvolte e l’ampiezza del traffico messo in atto e, come detto sopra, sono

comunque presenti motivi di interesse pubblico a sostegno del perdurare della

detenzione (pericolo di fuga e pericolo di recidiva);

-

alla luce delle suddette considerazioni, una proroga di 2 mesi appare

sufficiente e proporzionata, tenuto anche conto del fatto che nulla osta, come

detto sopra, a procedere al deposito atti, che deve quindi essere considerato

imminente (pena la violazione dell’art. 102 cpv. 1 CPP);

-

discende da quanto sopra che una proroga fino al 25 giugno 2008 compreso,

oltre che necessaria per la conclusione dell'inchiesta (deposito atti, evasione

di eventuali richieste di complementi istruttori, chiusura dell’istruzione), è

rispettosa dei principi di proporzionalità e celerità, preso comunque atto che

il Procuratore pubblico ha garantito il proprio impegno a chiudere

precedentemente l’istruzione formale in assenza di richieste di complementi

istruttori (cfr. istanza 9.04.2008 p. 4);

-

il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei

suoi incombenti;

-

per quanto concerne la richiesta formulata dalla difesa in sede di

osservazioni e volta ad ottenere, in caso di accoglimento della proroga, il

trasferimento di __________ presso il carcere la __________, trattasi di

questione che rientra nella competenza del magistrato inquirente (contro

eventuale decisione negativa è dato reclamo al GIAR);

-

in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, nel senso che il

carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 25 giugno 2008

(compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art.

39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei

ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 19 cifra 1 e 2, 19a LStup, 303 CP, 95 cifra 2 LCStr, 11

Legge che promuove la ginnastica e lo sport, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato fino al 25 giugno 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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