INC.2007.49203
Istanza di proroga del carcere preventivo. Istanza parzialmente accolta
21 aprile 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.49203
Data decisione, Autorità:
21.04.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. Istanza parzialmente accolta
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.49203
Lugano
21 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga della
carcerazione preventiva presentata il 9/10 aprile 2008 dal
Procuratore pubblico Marco VILLA
nei confronti di
__________
patr. d’ufficio dall’avv. __________
accusato di infrazione aggravata
subordinatamente semplice e contravvenzione alla LStup, ripetuta guida
nonostante la revoca della licenza di condurre, infrazione alla Legge che
promuove la ginnastica e lo sport, nonché denuncia mendace;
viste le osservazioni della
difesa 17/18 aprile 2008;
visto l’incarto MP __________;
considerato,
in fatto ed in
diritto
-
__________ è stato arrestato il 25 ottobre 2007 presso lo __________
dove stava scontando una precedente condanna, con contestuale promozione
dell’accusa per i reati di infrazione aggravata sub. semplice e contravvenzione
alla LStup;
-
l’arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo
stante l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di
pericolo di fuga, bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione, nonché
pericolo di recidiva;
-
successivamente l’accusa è stata estesa anche per titolo di ripetuta
guida nonostante la revoca della licenza di condurre e denuncia mendace;
-
__________, che sin dall’inizio dell’inchiesta ha manifestato la propria
intenzione di collaborare con gli inquirenti, sostanzialmente non contesta i
reati addebitatigli;
-
giova rilevare che l’inchiesta __________ riguarda più persone, seppure
con differenti ruoli e differenti gradi di partecipazione, alcune delle quali
arrestate e nel frattempo scarcerate (ad es. __________, __________, __________),
e che soltanto __________ si trova tuttora in detenzione preventiva;
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione preventiva ex
art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una
proroga fino al 25 luglio 2008 compreso (istanza 9 aprile 2008): dopo aver
precisato che l’intervenuto reclamo presentato da __________ ed __________
contro la decisione 3 marzo 2008 in materia di congiunzione/disgiunzione,
decisione annullata da questo ufficio con sentenza 4 aprile 2008, è l’unico
motivo per il quale non ha ancora potuto procedere al deposito degli atti,
rispettivamente che nei prossimi giorni verrà emanata una nuova decisione in
sostituzione di quella annullata ed evidenziato l’esistenza di seri e concreti
indizi di colpevolezza a carico di __________ per tutti i reati ipotizzati, il
Procuratore pubblico rileva che non sono più dati, perlomeno per l’accusa,
bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione, con la riserva di quelli che
dovessero emergere da eventuali complementi richiesti dall’accusato e/o dai
coaccusati in sede di deposito degli atti ed afferma esistenza di concreto
pericolo di fuga e di recidiva; in ogni caso, considerata la gravità delle
accuse, la reale ampiezza dell’inchiesta ed il numero di persone coinvolte ed
avuto riguardo alla presumibile pena, la proroga richiesta sarebbe rispettosa
del principio di proporzionalità, non essendo peraltro dato sapere né quando si
potrà procedere al deposito degli atti, né quante e quali saranno le prove
richieste dagli accusati, non potendosi inoltre escludere eventuali reclami al
GIAR contro eventuale decisione negativa, fermo restando il proprio impegno, se
date le condizioni, di terminare precedentemente ed il prima possibile
l’istruzione formale;
-
in sede di osservazioni la difesa si oppone alla proroga della
carcerazione preventiva: dopo aver rilevato che inspiegabilmente soltanto __________
si trova ancora in detenzione preventiva (i coaccusati, che dovranno rispondere
di colpe altrettanto gravi sono invece stati nel frattempo scarcerati) e
contestata l’esistenza di bisogni dell’istruttoria e pericolo di collusione,
evidenzia che l’accusato, se scarcerato, avrebbe comunque la possibilità di
lavorare quale addetto agli animali in un maneggio nei pressi di __________ per
uno stipendio iniziale di Euro 800.--, ciò che scongiurerebbe il pericolo di
recidiva, e che, per quanto riguarda il pericolo di fuga, allo stesso si
potrebbe ovviare facendo obbligo a __________ di presentarsi giornalmente alla
dogana che dista pochi chilometri dall’abitazione dei suoi genitori in __________
(comune di __________ in provincia di __________), rispettivamente
sequestrandogli i documenti di legittimazione; infine, nella denegata ipotesi
in cui l’istanza di proroga venisse accolta, la difesa chiede che __________
venga trasferito alla __________;
-
l’istanza presentata dall’autorità competente ed entro un termine
ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è
ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente
ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5);
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare
l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________, peraltro
neppure contestati dalla difesa, per i fatti che gli sono imputati. In particolare
l’accusato sostanzialmente non contesta la realizzazione dei reati di
infrazione aggravata alla LStup - per un quantitativo parzialmente tagliato di 1'483 grammi di cocaina venduta, 80/100 procurata e 85 offerta nel periodo giugno 2005/ fino al 25
ottobre 2007 giorno dell’arresto (cfr. verb. PP 25.01.2008) -, contravvenzione
alla LStup - nel periodo giugno 2005/25 ottobre 2007 consumo di un quantitativo
massimo di 40 grammi di cocaina (verb. PP 11.12.2007) -, ripetuta guida
nonostante la revoca della licenza di condurre - fatti avvenuti dal 10 agosto
2006 al 18 settembre 2006 (cfr. verb. PP 11.12.2007) -, infrazione alla Legge
federale per il promuovimento della ginnastica e lo sport - importazione nel
corso dell’ottobre 2006 di sostanze dopanti (cfr. verb. PP 11.12.2007) - ed
infine denuncia mendace - avendo nel periodo dal 25 ottobre 2007 al 25 gennaio
2008 asserito che __________ gli avrebbe venduto 100 grammi di cocaina (cfr. verb. PP 12.02.2008);
-
dal profilo istruttorio giova evidenziare che nell’istanza il magistrato
inquirente evidenzia che, a seguito dell’allestimento del Rapporto di polizia
giudiziaria 18 marzo 2008, non sono più dati per l’accusa bisogni istruttori e
pericolo di collusione, “con l’evidente riserva di quelli che dovessero scaturire
a seguito delle prove richieste dall’accusato e dalle altre parti alla fine del
deposito atti”;
-
il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve
essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si
ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della
pena; la gravità della pena presumibile (comunque, ”(…) elemento
"indiziante" importante che va considerato attentamente per la
valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci
si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena
della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna)
di prospettive per una sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I presupposti
materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404;
DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ
1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF
14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il
carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
-
__________ è cittadino italiano, senza particolari legami personali, né
professionali (disoccupato) con la Svizzera, senza valido luogo di soggiorno e
nei cui confronti è stato emanato ordine di allontanamento “non appena avrà
luogo la sua scarcerazione”; egli si trova confrontato con imputazioni di
sicura gravità, segnatamente infrazione aggravata alla LStup, per una (a dir
poco) preoccupante (sia per lasso temporale che per quantitativi) attività di
spaccio di cocaina, che, se confermate, comporteranno una pena di una certa
gravità: circostanze che permettono di concludere che il pericolo di fuga
(intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è
presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ
1980 585); non si vede infatti cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta
la misura cautelare, dal rimanere in __________, Paese dal quale non sarebbe
estradabile;
-
il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in
libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è
stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di
recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF
105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente
estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,
così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto
siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.
Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti
oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la
cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),
da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,
1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma,
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale
carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di
reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004);
-
in capo a __________ il pericolo di recidiva è
presente e concreto: infatti, in considerazione del periodo di
estensione del reato, dei quantitativi trafficati, e, soprattutto, dei
precedenti giudiziali, sia generali che specifici (DA __________ del 4.10.2006
e __________ del 4.12.2006) e ricordato che al momento del suo arresto __________
si trovava in espiazione pena allo __________ (DA __________ del 28.11.2005),
tenuto anche conto che i fatti di cui viene accusato nell’ambito dell’inchiesta
__________ sono avvenuti in concomitanza con le ultime quattro condanne
dell’accusato, appare sufficientemente concreto il rischio che, se messo in
libertà provvisoria, l’accusato, con uno stipendio di soli Euro 800.--, possa
riprendere a trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento (sin
dall’inizio dell’inchiesta egli ha ammesso di aver iniziato a vendere cocaina “per
guadagnare qualcosa” cfr. verb. GIAR 26.10.2008), rilevato inoltre che
dagli atti emerge che comunque egli vendeva cocaina anche nel periodo in cui
svolgeva l’attività lavorativa di autista (cfr. verb. PP 12.11.2007);
-
per quanto concerne l’asserita disparità di trattamento con
riferimento all’avvenuta scarcerazione di altri accusati “i quali certamente
dovranno rispondere di reati e colpe altrettanto gravi”, basti qui rilevare
che per il mantenimento della detenzione preventiva va considerata non soltanto
l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpabilità,
ma anche l’esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico: come
evidenziato nei considerandi che precedono in capo a __________ sono certamente
dati pericolo di fuga e pericolo di recidiva;
-
ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di preminenti motivi di
interesse pubblico, così come indicato ai considerandi precedenti, resta da
determinare se la proroga richiesta (3 mesi), sia rispettosa del principio di
proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto
tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità
dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102
CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF
4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);
-
preliminarmente occorre rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto
dal Procuratore pubblico, i reclami presentati da __________ e __________
contro la decisione 3 marzo 2008 in materia di congiunzione/disgiunzione e
l’accoglimento degli stessi da parte di questo ufficio con decisione 4 aprile
2008 e conseguente necessità per l’autorità inquirente di procedere
all’emanazione di una nuova decisione, non costituiscono motivo per rinviare il
deposito degli atti: l’art. 35 CPP non dà alcuna indicazione circa il momento
in cui il Procuratore pubblico deve emanare una decisione di
disgiunzione/congiunzione (e, comunque, tale decisione può essere presa anche
dal giudice del merito) - si può certo riconoscere che, in determinati casi,
motivi d'inchiesta possono suggerire di ritardare qualche tempo la decisione in
materia per esempio nel caso in cui l'immediata comunicazione dell'esistenza di
un secondo procedimento potrebbe compromettere la raccolta di elementi
probatori, rispettivamente allorquando non vi sono ancora gli elementi per una
promozione o estensione dell'accusa (ma non quando questi elementi sono
presenti e si ritarda la promozione per altri motivi: in relazione a questa
problematica si vedano: REP 1995 n. 92; REP 1996 n. 114, REP 1998 n. 109, REP
1999 n. 126; GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1, cons. 3 e citazioni),
tuttavia, tale momento non può essere ritardato a piacimento, tantomeno
demandato al giudice del merito la cui competenza dipende dalle intenzioni e
dalla tempistica del magistrato inquirente/requirente -, ciò significa che essa
può essere presa sia all’inizio dell’istruttoria sia alla fine della stessa
(addirittura con l’atto d’accusa, non dovendo la decisione di
congiunzione/disgiunzione essere "forzatamente" emanata con
decisione "separata", cfr. GIAR 6.03.2002, 803.1998.4 ad
consid. 10), ne consegue che un’eventuale decisione di
congiunzione/disgiunzione non deve influire sui tempi dell’inchiesta e che
pertanto il magistrato inquirente, dopo aver ricevuto il rapporto di polizia
giudiziaria 18 marzo 2008, avrebbe dovuto/potuto procedere al deposito degli
atti sulla base della situazione esistente a quel momento;
-
va poi ricordato che, in generale, per la determinazione della durata
del carcere preventivo non è opportuno tener conto di eventualità ipotetiche
(ad esempio presentazione di complementi istruttori e/o di un reclamo avverso
una eventuale decisione negativa sulle prove), ma che, qualora tali ipotesi
dovessero concretizzarsi, il magistrato inquirente valuterà e deciderà se sia
necessario e se vi siano le condizioni di legge, per richiedere un'ulteriore
proroga e questo ufficio ne verificherà l'effettivo fondamento;
-
in concreto la proporzionalità del carcere preventivo cui è astretto __________,
per rapporto alla presumibile pena, è senz’altro data: ciò in considerazione
sia della gravità delle accuse mossegli - segnatamente, infrazione aggravata
alla LStup che si è protratta per un importante lasso di tempo ed ha
interessato ingenti quantitativi di cocaina -, sia del fatto che gli atti
imputati (se confermati) si sono temporalmente sovrapposti all’emanazione di
ben quattro decreti d’accusa (per uno dei quali __________ si trovava in
espiazione pena presso lo __________ al momento dell’arresto);
-
per quanto concerne invece l’altro aspetto della proporzionalità, e cioè
quello connesso al rispetto del principio di celerità, se è vero che il
magistrato inquirente non ha proceduto con la dovuta tempestività al deposito
degli atti (rapporto di polizia giudiziaria gli è giunto il 18 marzo 2008), è
altrettanto vero, da un lato, che nella fattispecie sussistono pericolo di fuga
e pericolo di recidiva a giustificazione della carcerazione preventiva, e,
dall’altro, che secondo il Tribunale federale il rispetto di tale principio
deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta,
dell’ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che
un magistrato si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli
inevitabili tempi morti (DTF 124 I 139), ricordato inoltre che vi è lesione del
principio di celerità soltanto allorquando tempi morti di durata eccessiva
mettano in discussione la legalità della detenzione (DTF 128 I 149; STF
7.2.2005 in re C. ,1S.3/2005);
-
in concreto trattasi di inchiesta complessa - viste le numerose persone
coinvolte a vari livelli, ciò che ha reso necessario per gli inquirenti
l’esperimento di vari confronti, rispettivamente le ramificazioni anche in
altri Cantoni, con conseguente allungamento dei tempi dell’inchiesta -,
che è stata comunque condotta nel rispetto dei dettami dell’art. 102 cpv. 1
CPP, rilevato inoltre che da un esame degli atti non emergono tempi morti tali
da mettere in discussione la legalità della detenzione, bensì risulta che gli
inquirenti non si sono limitati ad interrogare l’accusato, ma hanno provveduto
alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di identificare le altre persone
coinvolte e l’ampiezza del traffico messo in atto e, come detto sopra, sono
comunque presenti motivi di interesse pubblico a sostegno del perdurare della
detenzione (pericolo di fuga e pericolo di recidiva);
-
alla luce delle suddette considerazioni, una proroga di 2 mesi appare
sufficiente e proporzionata, tenuto anche conto del fatto che nulla osta, come
detto sopra, a procedere al deposito atti, che deve quindi essere considerato
imminente (pena la violazione dell’art. 102 cpv. 1 CPP);
-
discende da quanto sopra che una proroga fino al 25 giugno 2008 compreso,
oltre che necessaria per la conclusione dell'inchiesta (deposito atti, evasione
di eventuali richieste di complementi istruttori, chiusura dell’istruzione), è
rispettosa dei principi di proporzionalità e celerità, preso comunque atto che
il Procuratore pubblico ha garantito il proprio impegno a chiudere
precedentemente l’istruzione formale in assenza di richieste di complementi
istruttori (cfr. istanza 9.04.2008 p. 4);
-
il magistrato inquirente è comunque invitato a procedere indilatamente nei
suoi incombenti;
-
per quanto concerne la richiesta formulata dalla difesa in sede di
osservazioni e volta ad ottenere, in caso di accoglimento della proroga, il
trasferimento di __________ presso il carcere la __________, trattasi di
questione che rientra nella competenza del magistrato inquirente (contro
eventuale decisione negativa è dato reclamo al GIAR);
-
in conclusione, l'istanza è parzialmente accolta, nel senso che il
carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino al 25 giugno 2008
(compreso), con la presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art.
39 lett. f TG e contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei
ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 cifra 1 e 2, 19a LStup, 303 CP, 95 cifra 2 LCStr, 11
Legge che promuove la ginnastica e lo sport, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato fino al 25 giugno 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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