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Decisione

INC.2007.49204

Istanza di proroga del carcere preventivo. Istanza accolta

20 giugno 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);

-

__________ è cittadino italiano,

senza particolari legami personali, né professionali (disoccupato) con la __________,

senza valido luogo di soggiorno e nei cui confronti è stato emanato ordine di

allontanamento “non appena avrà luogo la sua scarcerazione”; egli si

trova confrontato con imputazioni di sicura gravità, segnatamente infrazione

aggravata alla LStup, per una (a dir poco) preoccupante (sia per lasso

temporale che per quantitativi) attività di spaccio di cocaina, che, se

confermate, comporteranno una pena di una certa gravità: circostanze che

permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a

presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102

Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585); non si vede infatti cosa

possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal rimanere in

__________, Paese dal quale non sarebbe estradabile”;

Considerazioni

tuttora valide, ritenuto inoltre che le misure sostitutive proposte dalla

difesa, in siffatte circostanze, non permetterebbero di ovviare a detto

pericolo.

d)

Anche per quanto

concerne il pericolo di recidiva, valgono le considerazioni espresse nella

decisione 21 aprile 2008:

-

il pericolo di recidiva consiste

nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.

95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non

basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo

il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ

1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358;

N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la

cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),

da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,

1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad

imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);

-

in capo a __________ il

pericolo di recidiva è presente e concreto: infatti, in considerazione del periodo di estensione del reato,

dei quantitativi trafficati, e, soprattutto, dei precedenti giudiziali, sia

generali che specifici (____________________ del 4.10.2006 e __________ del

4.12.2006) e ricordato che al momento del suo arresto __________ si trovava in

espiazione pena allo __________ (____________________ del 28.11.2005), tenuto

anche conto che i fatti di cui viene accusato nell’ambito dell’__________ __________

sono avvenuti in concomitanza con le ultime quattro condanne dell’accusato,

appare sufficientemente concreto il rischio che, se messo in libertà

provvisoria, l’accusato, con uno stipendio di soli Euro 800.--, possa

riprendere a trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento (sin

dall’inizio dell’inchiesta egli ha ammesso di aver iniziato a vendere cocaina “per

guadagnare qualcosa” cfr. verb. GIAR 26.10.2008), rilevato inoltre che

dagli atti emerge che comunque egli vendeva cocaina anche nel periodo in cui

svolgeva l’attività lavorativa di autista (cfr. verb. PP 12.11.2007)”

Quanto sostenuto in sede di

osservazioni dalla difesa e cioè che la presente procedura rivestirebbe

carattere deterrente per __________ dal commettere ulteriori reati, a maggior

ragione se si considera che egli avrebbe la possibilità di svolgere un’attività

lavorativa, e ritenuto che i suoi precedenti non possono essere ritenuti

specifici, non permette di sovvertire le suddette conclusioni.

8.

Dal profilo istruttorio giova

evidenziare che, come rilevato anche dal Procuratore pubblico, non sono più dati

bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione, limitatamente a __________

nella misura in cui quest’ultimo non ha presentato istanza di complementi

istruttori, con la riserva di quella che potrà essere una decisione di

accoglimento di questo ufficio del reclamo 6 giugno 2008, con il quale, __________,

ha, tra l’altro, chiesto l’interrogatorio di __________.

9.

Ritenuta la presenza di gravi

indizi di reato e di preminenti motivi di interesse pubblico, così come

indicato ai considerandi precedenti, resta da determinare se un’ulteriore

proroga, in particolare quella di tre mesi richiesta, sia rispettosa del

principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono

il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e

la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto

dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr.

anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e

citazioni).

In merito, nella precedente

decisione ci si era così espressi:

-

in concreto la proporzionalità del

carcere preventivo cui è astretto __________, per rapporto alla presumibile

pena, è senz’altro data: ciò in considerazione sia della gravità delle accuse mossegli

- segnatamente, infrazione aggravata alla LStup che si è protratta per un

importante lasso di tempo ed ha interessato ingenti quantitativi di cocaina -,

sia del fatto che gli atti imputati (se confermati) si sono temporalmente

sovrapposti all’emanazione di ben quattro decreti d’accusa (per uno dei quali __________

si trovava in espiazione pena presso lo __________ al momento dell’arresto)”

Queste

considerazioni valgono ancora oggi, considerando sia i due mesi ormai

trascorsi, sia gli ulteriori tre mesi richiesti dal Procuratore pubblico che

porterebbero la detenzione preventiva sofferta da __________ a 11 mesi

(ricordato che il minimo edittale per l’art. 19 cifra 2 LStup è 1 anno).

Per

quanto concerne invece l’altro aspetto della proporzionalità, e cioè quello

connesso al rispetto del principio di celerità, va preliminarmente ricordato

che secondo il Tribunale federale, il rispetto del principio di celerità,

accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente,

tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro

svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi

costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti

(DTF 124 I 139), lesione del principio di celerità soltanto allorquando tempi

morti di durata eccessiva mettano in discussione la legalità della detenzione

(DTF 128 I 149; STF 7.2.2005 in re C. ,1S.3/2005).

In

presenza di situazioni, per certi versi analoghe a quella qui in discussione,

questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:

“In generale, se vige il principio per il quale chi

delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità

istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente

legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi limiti

nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata

della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove

ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta"

(cfr. decisione

GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9).

E, per quanto

concerne più specificamente una richiesta di proroga a seguito di complementi

istruttori, che:

"3.

a)

… omissis …

b)

Il Procuratore pubblico non può procedere alle

formalità di chiusura senza aver prima deciso in merito alle richieste di

complemento istruttorio, rispettivamente aver evaso quelli eventualmente

ammessi. La decisione di chiusura sarebbe nulla così come l'eventuale rinvio a

giudizio o abbandono che ne discende (REP 1997 n. 106).

Di regola, in situazioni nelle quali sono presenti le

condizioni di legge a giustificazione del carcere preventivo (gravi indizi di

reato e pericolo di fuga nel caso specifico), l'accusato può essere chiamato ad

assumersi le conseguenze del suo atteggiamento processuale anche qualora questo

consista nell'esercizio di un diritto come quello di formulare richieste di

assunzione di prove al termine del deposito atti e ciò indipendentemente dal

fatto che le richieste vengano o meno accolte (sentenze 21 febbraio 2001/GIAR

520.2000.3 e 19 aprile 1999/GIAR 577.98.5 cons. 4 d.). Questo, ovviamente, se

non ne risulta violato il principio di proporzionalità.

c)

Una richiesta di proroga del carcere preventivo per far

fronte ad una domanda di complemento istruttorio potrebbe risultare lesiva del

principio di proporzionalità, nel senso dell'obbligo di celerità, qualora la

prova richiesta fosse manifestamente da assumere già nella fase predibattimentale,

poteva esserlo già in fase precedente, l'assunzione è stata richiesta prima del

deposito atti e non decisa.

… omissis …

(sentenza 29

settembre 2003, GIAR 120.2003.4)

Le

motivazioni, di principio, appena riportate sono valide anche per valutare la

celerità nei confronti di quei coaccusati che non avessero presentato richieste

di complementi istruttori.

In

concreto, non può dirsi che l’inchiesta non sia stata sin qui condotta nel

rispetto del principio di celerità da parte del magistrato inquirente che, come

detto, ha effettuato il deposito degli atti il 22 aprile 2008. Se l’istruttoria

non ha potuto ancora essere chiusa ai sensi dell’art. 197 CPP ciò dipende dal

fatto che due dei correi, alla scadenza del termine del deposito degli atti,

hanno presentato delle domande di complemento istruttorio (in relazione a fatti

e circostanze che vedono direttamente coinvolto anche __________, e non emerge

in modo manifesto dall’incarto, che le prove oggetto dei vari complementi

proposti fossero manifestamente da assumere già in precedenza).

Da

ciò le decisioni 26 maggio 2008, rifiuto complementi istruttori richiesti, e l'istanza

di proroga qui in esame. Ciò che, indipendentemente dalle conseguenze della

loro valutazione (merito che sarà oggetto di separata decisione a seguito dei

reclami pervenuti il 9 giugno 2008), legittimava (o meglio imponeva) una

decisione da parte del magistrato inquirente in relazione al seguito

dell'istruttoria.

I

reclami dei coaccusati contro le decisioni in materia di complementi istruttori

sono pervenuti a questo ufficio in data 9 giugno 2008, che ha avviato la

procedura decisionale (notifica alle parti per osservazioni, ciò che ha

comportato e comporterà per __________ un minimo ritardo nella conclusione

dell’inchiesta – e meglio, come rilevato anche dal Procuratore pubblico nell’istanza

2 giugno 2008 “il fatto di dover attendere gli altri prima che si possa

procedere ad una comune chiusura dell’istruzione formale”, tenuto conto

della non sindacabile necessità di congiungimento dei quattro procedimenti –,

ritardo che, comunque, nel caso in esame è ancora rispettoso del principio di

proporzionalità.

Infatti,

allo stadio attuale, tenuto conto dei tempi di evasione dei reclami e non

potendosi escludere, a questo stadio della procedura, l’accoglimento, anche

parziale, degli stessi, con conseguente necessità di ulteriore deposito atti e

possibili nuove procedure di reclamo, né prevedere se vi sarà reclamo contro la

decisione 16 giugno 2008 del Procuratore pubblico, appare prudente accogliere

integralmente la richiesta di tre mesi, che appare comunque ancora

proporzionata, in considerazione della gravità dei reati, della presumibile

pena in caso di condanna e ritenuto che, come detto, sono presenti gravi indizi

di reato, permangono concreto pericolo di fuga e di recidiva, fermo restando l’obbligo

per il Procuratore pubblico, che ha comunque garantito il proprio impegno in

tal senso, di procedere indilatamente a chiusura dell’istruttoria non appena

saranno realizzate le condizioni che la consentono.

Da

ultimo, per quanto concerne l’asserita disparità di trattamento con riferimento

all’avvenuta scarcerazione di altri accusati “i quali certamente dovranno

rispondere di reati e colpe altrettanto gravi”, valgono le considerazioni

già espresse nella precedente decisione - “basti qui rilevare che per il

mantenimento della detenzione preventiva va considerata non soltanto

l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpabilità,

ma anche l’esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico: come

evidenziato nei considerandi che precedono in capo a __________ sono certamente

dati pericolo di fuga e pericolo di recidiva”-.

10.

In

conclusione, alla luce di quanto esposto nei confronti di __________ sono

presenti gravi indizi di reati, concreto pericolo di fuga e concreto pericolo

di recidiva. La proroga richiesta appare giustificata e, al momento non

(ancora) lesiva del principio di proporzionalità.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 19 cifra 1 e 2, 19a LStup, 303 CP, 95 cifra 2 LCStr, 11

Legge che promuove la ginnastica e lo sport, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato fino al 25 settembre 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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