INC.2007.49204
Istanza di proroga del carcere preventivo. Istanza accolta
20 giugno 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.49204
Data decisione, Autorità:
20.06.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. Istanza accolta
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 75 CPP-TI
art. 96 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.49204
Lugano
20 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di proroga della
carcerazione preventiva presentata il 2 giugno 2008 dal
Procuratore pubblico Marco VILLA
nei confronti di
__________
patr. d’ufficio dall’avv. __________
accusato di infrazione aggravata
subordinatamente semplice e contravvenzione alla LStup, ripetuta guida
nonostante la revoca della licenza di condurre, infrazione alla Legge che
promuove la ginnastica e lo sport, nonché denuncia mendace;
viste le osservazioni della
difesa 16 giugno 2008;
visto l’incarto MP __________;
considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
Per quanto concerne i fatti e le
circostanze del procedimento, si può fare riferimento a precedente decisione
concernente lo stesso accusato:
“
-
__________ è stato arrestato il 25
ottobre 2007 presso lo __________ dove stava scontando una precedente condanna,
con contestuale promozione dell’accusa per i reati di infrazione aggravata sub.
semplice e contravvenzione alla LStup;
-
l’arresto è stato confermato da
questo giudice il giorno successivo stante l’esistenza, oltre che di seri e
concreti indizi di colpevolezza, di pericolo di fuga, bisogni dell’inchiesta e
pericolo di collusione, nonché pericolo di recidiva;
-
successivamente l’accusa è stata
estesa anche per titolo di ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di
condurre e denuncia mendace;
-
__________, che sin dall’inizio
dell’inchiesta ha manifestato la propria intenzione di collaborare con gli
inquirenti, sostanzialmente non contesta i reati addebitatigli;
-
giova rilevare che l’inchiesta __________
riguarda più persone, seppure con differenti ruoli e differenti gradi di
partecipazione, alcune delle quali arrestate e nel frattempo scarcerate (ad es.
__________, __________, __________), e che soltanto __________ si trova tuttora
in detenzione preventiva;”
(GIAR 21 aprile
2008, inc. 492.2007.3)
2.
Il carcere preventivo cui è
astretto __________ è stato prorogato di due mesi (fino al 25 giugno 2008
compreso) con decisione di questo ufficio citata al considerando che precede.
Con decisione 21 aprile 2008 il
magistrato inquirente ha ordinato la congiunzione dei procedimenti aperti a
carico di __________ e __________; i reclami presentati da __________ ed __________
contro tale decisione sono stati dichiarati irricevibili da questo giudice con
sentenza 26 maggio 2008.
Si precisa che una prima
decisione in materia di congiunzione/disgiunzione era stata annullata da questo
ufficio (cfr. decisione PP 3.03.2008 e sentenza GIAR 4 aprile 2008).
3.
Con l’istanza qui in discussione
il Procuratore pubblico – ribadita l’esistenza di seri e concreti indizi di
colpevolezza, nonché quella di concreto pericolo di fuga e di recidiva, pure
riconosciuti da questo ufficio nella decisione 21 aprile 2008 - chiede che la
detenzione preventiva cui è astretto __________ venga prorogata di altri 3 mesi
al fine di permettere la chiusura dell’istruttoria, fermo restando il proprio
impegno, se date le condizioni, di terminare precedentemente ed il prima
possibile l’istruzione formale (doc. 1, inc. GIAR 539.2007.4).
Il magistrato segnala di aver
proceduto il 22 aprile 2008 al deposito degli atti e che, entro il termine
(prorogato fino al 19 maggio 2008 su richiesta di __________), due dei coaccusati
nello stesso procedimento hanno presentato richieste di complemento
istruttorio, entrambe respinte con decisioni del 26 maggio 2008, con termine di
reclamo scadente il 6 giugno 2008. Rileva inoltre la possibilità di un ricorso
al Tribunale federale di __________ e/o di __________ contro la decisione 26
maggio 2008 di questo giudice in materia di congiunzione, rispettivamente
quella di una nuova procedura di reclamo a questo ufficio a seguito della
sibillina richiesta del patrocinatore di __________ contenuta nella richiesta
di complementi istruttori 19 maggio 2008, alla cui successiva domanda di
maggior chiarezza da parte del Procuratore pubblico non è ancora stato dato
seguito (ciò che è poi avvenuto con scritto 6 giugno 2008).
Rilevando che le decisioni non
ancora cresciute in giudicato sono relative a richieste formulate da due coaccusati
di __________, e non da quest’ultimo, il magistrato inquirente afferma che “il
dovuto congiungimento del suo incarto per un unico giudizio con quelli di __________,
di __________ e di __________ ha avuto e ha come diretta conseguenza quella di
dover sopportare i tempi tecnici e naturali di eventuali istanze, reclami o
ricorsi presentati da uno o più correi se nel tempo della loro evasione ancora
proporzionali - così come lo sono sicuramente a tutt’oggi – con la durata del
carcere preventivo da lui sofferto ed ancora da soffrire e quindi con quella
che sarà la presumibile futura sua pena”.
4.
Con osservazioni 16 giugno 2008, __________
si oppone alla concessione della proroga, che, a suo avviso lederebbe la parità
di trattamento fra i coaccusati, ritenuto che gli altri tre, sono ormai da
tempo in libertà provvisoria, seppure la loro situazione processuale e
personale sia analoga a quella di __________, nonché evidenzia che l’accusato
si troverebbe “alla mercé” dei coaccusati che “all’evidente scopo di
posticipare la data del pubblico dibattimento, sommergono le Autorità
competenti (in primis Codesto On. Giudice) con improbabili istanze di
complemento istruttorio e con innumerevoli reclami”, con conseguente ed
ovvia dilatazione della fase istruttoria. La difesa contesta poi l’esistenza di
pericolo di collusione, mentre che quello di recidiva non sarebbe più attuale,
dovendosi considerare il carattere deterrente della carcerazione preventiva sin
qui sofferta, e a quello di fuga si potrebbe ovviare con l’adozione di misure
sostitutive, quali il sequestro dei documenti di legittimazione unitamente
all’obbligo di presentarsi giornalmente alla dogana Svizzera che dista poche
centinaia di metri dall’abitazione dei genitori, dove l’accusato risiederebbe
in attesa di processo. Infine, in considerazione dei differenti reclami e ricorsi
inoltrati dai coaccusati, la proroga richiesta “con ogni verosimiglianza non
permetterà comunque di procedere alla celebrazione del pubblico dibattimento”.
5.
Per completezza si rileva quanto
segue.
Contro i rifiuti di complementi
istruttori 26 maggio 2008, __________ ed __________ hanno entrambi presentato
reclamo a questo ufficio.
Con scritto 6 giugno 2006 il
difensore di __________ ha chiesto al Procuratore pubblico, dando seguito alla
richiesta di precisazioni 26 maggio 2008, di emanare formale decisione quo alla
congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell’ambito dell’__________; il
Procuratore pubblico ha emanato decisione formale negativa in data 16 giugno
2008.
6.
Ricevibilità e tempestività
dell’istanza non sono in discussione e comunque dati.
7.
a)
Il magistrato inquirente fonda la
sua richiesta sul fatto che sussisterebbero i motivi di mantenimento della
carcerazione indicati nella decisione 21 aprile 2008. Nella menzionata
decisione questo giudice aveva parzialmente accolto l’istanza di proroga,
analizzando nei relativi considerandi, l’esistenza dei presupposti di legge a
giustificazione della detenzione preventiva indicati dall’inquirente (indizi di
reato, pericolo di fuga e pericolo di recidiva), ovviamente argomentando anche
con riferimento a quanto sostenuto da __________ e dalla sua difesa. Ai considerandi
della precedente decisione si farà quindi riferimento anche in questa sede (DTF
123 I 31), integrandovi, laddove necessario, le emergenze successive.
b)
Sull’esistenza di sufficienti
indizi di reato, peraltro non contestata neppure dalla difesa, così ci si era
espressi:
“
-
nel caso in esame non occorre
dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza a carico di __________, peraltro neppure contestati dalla difesa,
per i fatti che gli sono imputati. In particolare l’accusato sostanzialmente
non contesta la realizzazione dei reati di infrazione aggravata alla LStup -
per un quantitativo parzialmente tagliato di 1'483 grammi di cocaina venduta,
80/100 procurata e 85 offerta nel periodo giugno 2005/ fino al 25 ottobre 2007
giorno dell’arresto (cfr. verb. PP 25.01.2008) -, contravvenzione alla LStup -
nel periodo giugno 2005/25 ottobre 2007 consumo di un quantitativo massimo di 40 grammi di cocaina (verb. PP
11.12.2007) -, ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre -
fatti avvenuti dal 10 agosto 2006 al 18 settembre 2006 (cfr. verb. PP
11.12.2007) -, infrazione alla Legge federale per il promuovimento della
ginnastica e lo sport - importazione nel corso dell’ottobre 2006 di sostanze dopanti
(cfr. verb. PP 11.12.2007) - ed infine denuncia mendace - avendo nel periodo
dal 25 ottobre 2007 al 25 gennaio 2008 asserito che __________ gli avrebbe
venduto 100 grammi di cocaina (cfr. verb. PP 12.02.2008)”;
(GIAR 21 aprile
2008, 492.2007.3)
Queste considerazioni sono
tuttora valide e vengono espressamente confermate.
c)
L’esistenza di un concreto
pericolo di fuga era stato ritenuto presente e concreto in base alle seguenti
considerazioni:
“
-
il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena
presumibile (comunque, ”(…) elemento "indiziante" importante che
va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale,
secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in
presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza
(ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una
sospensione condizionale (…) (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere
preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol.
A IX p. 44; SJ 1981 p.
377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).“ GIAR
16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e
riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
Fatti
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
-
__________ è cittadino italiano,
senza particolari legami personali, né professionali (disoccupato) con la __________,
senza valido luogo di soggiorno e nei cui confronti è stato emanato ordine di
allontanamento “non appena avrà luogo la sua scarcerazione”; egli si
trova confrontato con imputazioni di sicura gravità, segnatamente infrazione
aggravata alla LStup, per una (a dir poco) preoccupante (sia per lasso
temporale che per quantitativi) attività di spaccio di cocaina, che, se
confermate, comporteranno una pena di una certa gravità: circostanze che
permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a
presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102
Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585); non si vede infatti cosa
possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal rimanere in
__________, Paese dal quale non sarebbe estradabile”;
Considerazioni
tuttora valide, ritenuto inoltre che le misure sostitutive proposte dalla
difesa, in siffatte circostanze, non permetterebbero di ovviare a detto
pericolo.
d)
Anche per quanto
concerne il pericolo di recidiva, valgono le considerazioni espresse nella
decisione 21 aprile 2008:
“
-
il pericolo di recidiva consiste
nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.
95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non
basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo
il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ
1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358;
N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme
reiterazione), condizione la
cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),
da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,
1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle
circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad
imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);
-
in capo a __________ il
pericolo di recidiva è presente e concreto: infatti, in considerazione del periodo di estensione del reato,
dei quantitativi trafficati, e, soprattutto, dei precedenti giudiziali, sia
generali che specifici (____________________ del 4.10.2006 e __________ del
4.12.2006) e ricordato che al momento del suo arresto __________ si trovava in
espiazione pena allo __________ (____________________ del 28.11.2005), tenuto
anche conto che i fatti di cui viene accusato nell’ambito dell’__________ __________
sono avvenuti in concomitanza con le ultime quattro condanne dell’accusato,
appare sufficientemente concreto il rischio che, se messo in libertà
provvisoria, l’accusato, con uno stipendio di soli Euro 800.--, possa
riprendere a trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento (sin
dall’inizio dell’inchiesta egli ha ammesso di aver iniziato a vendere cocaina “per
guadagnare qualcosa” cfr. verb. GIAR 26.10.2008), rilevato inoltre che
dagli atti emerge che comunque egli vendeva cocaina anche nel periodo in cui
svolgeva l’attività lavorativa di autista (cfr. verb. PP 12.11.2007)”
Quanto sostenuto in sede di
osservazioni dalla difesa e cioè che la presente procedura rivestirebbe
carattere deterrente per __________ dal commettere ulteriori reati, a maggior
ragione se si considera che egli avrebbe la possibilità di svolgere un’attività
lavorativa, e ritenuto che i suoi precedenti non possono essere ritenuti
specifici, non permette di sovvertire le suddette conclusioni.
8.
Dal profilo istruttorio giova
evidenziare che, come rilevato anche dal Procuratore pubblico, non sono più dati
bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione, limitatamente a __________
nella misura in cui quest’ultimo non ha presentato istanza di complementi
istruttori, con la riserva di quella che potrà essere una decisione di
accoglimento di questo ufficio del reclamo 6 giugno 2008, con il quale, __________,
ha, tra l’altro, chiesto l’interrogatorio di __________.
9.
Ritenuta la presenza di gravi
indizi di reato e di preminenti motivi di interesse pubblico, così come
indicato ai considerandi precedenti, resta da determinare se un’ulteriore
proroga, in particolare quella di tre mesi richiesta, sia rispettosa del
principio di proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono
il rapporto tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e
la gravità dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto
dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr.
anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e
citazioni).
In merito, nella precedente
decisione ci si era così espressi:
“
-
in concreto la proporzionalità del
carcere preventivo cui è astretto __________, per rapporto alla presumibile
pena, è senz’altro data: ciò in considerazione sia della gravità delle accuse mossegli
- segnatamente, infrazione aggravata alla LStup che si è protratta per un
importante lasso di tempo ed ha interessato ingenti quantitativi di cocaina -,
sia del fatto che gli atti imputati (se confermati) si sono temporalmente
sovrapposti all’emanazione di ben quattro decreti d’accusa (per uno dei quali __________
si trovava in espiazione pena presso lo __________ al momento dell’arresto)”
Queste
considerazioni valgono ancora oggi, considerando sia i due mesi ormai
trascorsi, sia gli ulteriori tre mesi richiesti dal Procuratore pubblico che
porterebbero la detenzione preventiva sofferta da __________ a 11 mesi
(ricordato che il minimo edittale per l’art. 19 cifra 2 LStup è 1 anno).
Per
quanto concerne invece l’altro aspetto della proporzionalità, e cioè quello
connesso al rispetto del principio di celerità, va preliminarmente ricordato
che secondo il Tribunale federale, il rispetto del principio di celerità,
accresciuta in caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente,
tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro
svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi
costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti
(DTF 124 I 139), lesione del principio di celerità soltanto allorquando tempi
morti di durata eccessiva mettano in discussione la legalità della detenzione
(DTF 128 I 149; STF 7.2.2005 in re C. ,1S.3/2005).
In
presenza di situazioni, per certi versi analoghe a quella qui in discussione,
questo ufficio ha già avuto modo di precisare che:
“In generale, se vige il principio per il quale chi
delinque in correità con altri deve sopportare almeno in parte anche necessità
istruttorie che valgono nei loro confronti, e non solo quelle strettamente
legate alla sua personale posizione, tale principio trova i suoi limiti
nell'altro principio, quello della proporzionalità. Ciò significa che la durata
della carcerazione preventiva non può dipendere esclusivamente dalle prove
ancora da assumere, ma anche dai tempi d'inchiesta"
(cfr. decisione
GIAR 19 agosto 1999 in re G.L., inc. 386.99.9).
E, per quanto
concerne più specificamente una richiesta di proroga a seguito di complementi
istruttori, che:
"3.
a)
… omissis …
b)
Il Procuratore pubblico non può procedere alle
formalità di chiusura senza aver prima deciso in merito alle richieste di
complemento istruttorio, rispettivamente aver evaso quelli eventualmente
ammessi. La decisione di chiusura sarebbe nulla così come l'eventuale rinvio a
giudizio o abbandono che ne discende (REP 1997 n. 106).
Di regola, in situazioni nelle quali sono presenti le
condizioni di legge a giustificazione del carcere preventivo (gravi indizi di
reato e pericolo di fuga nel caso specifico), l'accusato può essere chiamato ad
assumersi le conseguenze del suo atteggiamento processuale anche qualora questo
consista nell'esercizio di un diritto come quello di formulare richieste di
assunzione di prove al termine del deposito atti e ciò indipendentemente dal
fatto che le richieste vengano o meno accolte (sentenze 21 febbraio 2001/GIAR
520.2000.3 e 19 aprile 1999/GIAR 577.98.5 cons. 4 d.). Questo, ovviamente, se
non ne risulta violato il principio di proporzionalità.
c)
Una richiesta di proroga del carcere preventivo per far
fronte ad una domanda di complemento istruttorio potrebbe risultare lesiva del
principio di proporzionalità, nel senso dell'obbligo di celerità, qualora la
prova richiesta fosse manifestamente da assumere già nella fase predibattimentale,
poteva esserlo già in fase precedente, l'assunzione è stata richiesta prima del
deposito atti e non decisa.
… omissis …
(sentenza 29
settembre 2003, GIAR 120.2003.4)
Le
motivazioni, di principio, appena riportate sono valide anche per valutare la
celerità nei confronti di quei coaccusati che non avessero presentato richieste
di complementi istruttori.
In
concreto, non può dirsi che l’inchiesta non sia stata sin qui condotta nel
rispetto del principio di celerità da parte del magistrato inquirente che, come
detto, ha effettuato il deposito degli atti il 22 aprile 2008. Se l’istruttoria
non ha potuto ancora essere chiusa ai sensi dell’art. 197 CPP ciò dipende dal
fatto che due dei correi, alla scadenza del termine del deposito degli atti,
hanno presentato delle domande di complemento istruttorio (in relazione a fatti
e circostanze che vedono direttamente coinvolto anche __________, e non emerge
in modo manifesto dall’incarto, che le prove oggetto dei vari complementi
proposti fossero manifestamente da assumere già in precedenza).
Da
ciò le decisioni 26 maggio 2008, rifiuto complementi istruttori richiesti, e l'istanza
di proroga qui in esame. Ciò che, indipendentemente dalle conseguenze della
loro valutazione (merito che sarà oggetto di separata decisione a seguito dei
reclami pervenuti il 9 giugno 2008), legittimava (o meglio imponeva) una
decisione da parte del magistrato inquirente in relazione al seguito
dell'istruttoria.
I
reclami dei coaccusati contro le decisioni in materia di complementi istruttori
sono pervenuti a questo ufficio in data 9 giugno 2008, che ha avviato la
procedura decisionale (notifica alle parti per osservazioni, ciò che ha
comportato e comporterà per __________ un minimo ritardo nella conclusione
dell’inchiesta – e meglio, come rilevato anche dal Procuratore pubblico nell’istanza
2 giugno 2008 “il fatto di dover attendere gli altri prima che si possa
procedere ad una comune chiusura dell’istruzione formale”, tenuto conto
della non sindacabile necessità di congiungimento dei quattro procedimenti –,
ritardo che, comunque, nel caso in esame è ancora rispettoso del principio di
proporzionalità.
Infatti,
allo stadio attuale, tenuto conto dei tempi di evasione dei reclami e non
potendosi escludere, a questo stadio della procedura, l’accoglimento, anche
parziale, degli stessi, con conseguente necessità di ulteriore deposito atti e
possibili nuove procedure di reclamo, né prevedere se vi sarà reclamo contro la
decisione 16 giugno 2008 del Procuratore pubblico, appare prudente accogliere
integralmente la richiesta di tre mesi, che appare comunque ancora
proporzionata, in considerazione della gravità dei reati, della presumibile
pena in caso di condanna e ritenuto che, come detto, sono presenti gravi indizi
di reato, permangono concreto pericolo di fuga e di recidiva, fermo restando l’obbligo
per il Procuratore pubblico, che ha comunque garantito il proprio impegno in
tal senso, di procedere indilatamente a chiusura dell’istruttoria non appena
saranno realizzate le condizioni che la consentono.
Da
ultimo, per quanto concerne l’asserita disparità di trattamento con riferimento
all’avvenuta scarcerazione di altri accusati “i quali certamente dovranno
rispondere di reati e colpe altrettanto gravi”, valgono le considerazioni
già espresse nella precedente decisione - “basti qui rilevare che per il
mantenimento della detenzione preventiva va considerata non soltanto
l’esistenza a carico dell’accusato di gravi e concreti indizi di colpabilità,
ma anche l’esistenza di preminenti motivi di interesse pubblico: come
evidenziato nei considerandi che precedono in capo a __________ sono certamente
dati pericolo di fuga e pericolo di recidiva”-.
10.
In
conclusione, alla luce di quanto esposto nei confronti di __________ sono
presenti gravi indizi di reati, concreto pericolo di fuga e concreto pericolo
di recidiva. La proroga richiesta appare giustificata e, al momento non
(ancora) lesiva del principio di proporzionalità.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 cifra 1 e 2, 19a LStup, 303 CP, 95 cifra 2 LCStr, 11
Legge che promuove la ginnastica e lo sport, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato fino al 25 settembre 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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