INC.2007.49403
Istanza di libertà provvisoria.Respinta
21 dicembre 2007Italiano22 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.49403
Data decisione, Autorità:
21.12.2007, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria.Respinta
INQUINAMENTO DELLE PROVE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
art. 279 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.49403
Lugano
21 dicembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 18 dicembre 2007 da
__________
e qui trasmessa con preavviso
negativo 19 consegnato il 20 dicembre 2007 dal
Procuratore pubblico Marco VILLA
preso atto delle osservazioni 20
dicembre 2007 della difesa dell’accusato;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto,
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
25 ottobre 2007 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di infrazione
aggravata sub. semplice e contravvenzione alla LStup (art. 19 cifra 2 sub 1 e
19a LStup), ripetuta infrazione alla LF sulle armi e le munizioni (art. 33 cpv.
1 LArm) e contravvenzione alla LStup (art. 19 a LStup) "siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, agendo in correità
perlomeno con __________, per avere, senza essere autorizzato, a __________ e
nel __________, almeno nel periodo estate 2005/25.10.2007, ripetutamente
venduto rispettivamente offerto un ingente quantitativo di cocaina (comunque
stimabile in svariati etti di cui in parte tagliata) a vari clienti già
identificati e da identificare tra cui almeno __________ al prezzo medio di fr.
100.-- il grammo, sostanza previamente acquistata a __________ da un certo __________
e da altri spacciatori locali da identificare, rispettivamente a __________ da __________
e da altri spacciatori di colore da identificare al prezzo medio di fr. 70/fr.
100.-- il grammo,
per avere, senza diritto, nel
corso del 2006, acquistato ed importato da __________, rispettivamente portato
al proprio domicilio di __________ nonché a __________ una pistola
semiautomatica __________ …) con caricatore e munizioni, un pugnale, un
coltello a serramanico __________ un coltello a serramanico a scatto, un
coltello farfalla, un tirapugni e uno spray al pepe Box,
per avere, senza essere
autorizzato, a __________, a __________, a __________ nel __________ ed in
altre imprecisate località, perlomeno dall’agosto 2006 al 25.10.2007, consumato
personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, da lui stimato in almeno 50 grammi” (cfr. inc. GIAR 2007.49401, doc. 1).
L'arresto di __________ è stato
confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti presenti gravi
indizi di colpevolezza, necessità istruttorie, pericolo di
collusione/inquinamento delle prove e pericolo di recidiva (Inc. GIAR
2007.49401, doc. 6).
In seguito, nel corso del verb.
PP 14 dicembre 2007 l’accusa è stata estesa anche per titolo di correità
subordinatamente complicità in truffa, correità subordinatamente complicità in
sviamento della giustizia subordinatamente falsità in documenti in relazione ad
un incidente della circolazione di __________ avvenuto a __________ il 1.
luglio 2007 a seguito del quale __________ ha prestato una falsa testimonianza
in Polizia ed in un formulario della __________.
Gli atti istruttori sin qui
esperiti hanno permesso di accertare che i reati di cui agli art. 19 cifra 2
subordinatamente cifra 1 LStup e art. 19 LStup si riferiscono ad acquisiti da __________
e da spacciatori di colore, consumo, vendita ed offerta di un ingente
quantitativo di cocaina, messo in atto da __________ sia singolarmente sia in
correità con __________ e __________, tuttora latitante, nel periodo agosto
2006 fino all’arresto.
B.
Il 18 dicembre 2007 __________,
con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di
essere immediatamente posto in libertà provvisoria.
La difesa contesta innanzitutto
l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva: non vi sarebbero motivi
sufficienti per ritenere che l’accusato se messo in libertà continuerebbe a
delinquere, al contrario “egli ha capito di aver sbagliato e vuole occuparsi
di altro”. Inoltre non vi sarebbero esigenze istruttorie atte a
giustificare la protrazione della carcerazione preventiva, ritenuto che le
versioni degli accusati non si distanzierebbero di molto o in misura
sufficiente per giustificare il mantenimento della detenzione preventiva senza
violare il principio di proporzionalità.
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 20 dicembre 2007, dopo aver ribadito l’esistenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato, evidenzia l’esistenza
di ulteriori bisogni istruttori, segnatamente verbali di interrogatorio
rispettivamente a confronto con gli acquirenti non ancora sentiti, chiarificazione
dell’esatta dinamica dell’incidente della circolazione di __________, ulteriori
verbali di interrogatorio dell’accusato rispettivamente a confronto con __________
e __________, viste le differenti versioni da loro rese su più punti, nonché
esistenza di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove in relazione
alle circostanze non ancora chiarite, non soltanto nei confronti degli
acquirenti, ma anche e soprattutto in quelli di __________, tuttora latitante,
e con il quale l’accusato ha avuto rapporti legati all’acquisto/vendita e
consumo di cocaina. A mente del Procuratore pubblico sussisterebbe poi pericolo
di recidiva, vista la situazione finanziaria precaria dell’accusato (senza
lavoro ed in attesa che la sua richiesta d’assistenza venga decisa) che
potrebbe indurlo a riprendere l’attività di spaccio, anche solo per provvedere
al proprio sostentamento.
Da ultimo, il Procuratore
pubblico afferma proporzionalità del carcere preventivo sofferto (ed
eventualmente ancora da esperire) e rispetto del principio di celerità.
Con osservazioni 20 dicembre
2007, la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 18 dicembre 2007,
ribadendo l’assenza di un concreto pericolo di recidiva e che non vi sarebbe
rischio di collusione ed inquinamento delle prove.
Delle relative ulteriori
argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.
E considerato,
Considerandi
1.
L'istanza, presentata dalla
difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono
stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP: in particolare, il
preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati "brevi manu"
a questo ufficio la mattina di giovedì 20 dicembre 2007.
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP scade lunedì 24 dicembre 2007 ex art. 20 cpv. 3 CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed
a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto i gravi e concreti
indizi di colpevolezza a carico di __________ sono senz’altro dati e neppure
contestati dalla difesa.
Basta fare riferimento alle
dichiarazioni dell’accusato stesso, come risultano riassuntivamente dal verb.
PP 14 dicembre 2007 per quanto concerne la violazione della LStup:
“confermo:
-- che ho iniziato a consumare cocaina qualche giorno
prima del mio compleanno del 2006 ed ho smesso qualche giorno prima di quello
del 2007,
-- che in questo periodo (fine
luglio-agosto 2006 / agosto 2007), a __________ a __________ e in altre
imprecisate località del __________ ho consumato un quantitativo di 150/200
grammi di cocaina. A questo quantitativo bisogna aggiungere 20 grammi provenienti
da offerte di terzi che non erano __________,
-- che l’idea di acquistare della
cocaina, per consumarla e rivenderla, è stata comune a me, __________ e __________
prima noi tre (periodo metà settembre / novembre 2006), poi a seguito di un
litigio con __________ (novembre 2006) solo io e __________ (periodo dicembre
2006.
/ aprile 2007) e poi a seguito di un mio litigio con __________ (la storia
dei 50 grammi avvenuta nell’aprile 2007) e successiva mia
riappacificazione con __________, solo io e lui (periodo maggio / 25.10.2007),
-- che in ogni singolo periodo i
costi di acquisto / ricavi delle vendite sono stati finanziati tra noi in modo
egualitario,
-- che nel periodo metà settembre
2006.
/ 25.10.2007 i miei fornitori sono stati __________ (per 985 grammi, al prezzo
variante tra Fr. 55.- / Fr. 70.- il grammo, a seguito di 18 viaggi a __________
e 4 discese di __________ in __________ rispettivamente locali venditori di
colore non meglio identificabili (per 12/13 grammi, al prezzo di Fr. 100.-- la bolas),
per un totale complessivo di 997 / 998 grammi di cocaina,
-- che da __________ nel periodo metà
settembre / novembre 2006, gruppo formato da me, __________ e __________ sono
stati acquistati 180 grammi, nel periodo dicembre 2006 / gennaio 2007, gruppo
formato da me e __________ 30
grammi, nel periodo aprile 2007,
gruppo formato da me e __________ e poi da me e __________ 25 grammi e nel
periodo maggio 2007 / 25.10.2007, gruppo formato da me ed __________, 750 grammi,
-- che per i quantitativi di cocaina
acquistati da __________ vi possono essere delle differenze ma dell’ordine
massimo di 50 / 100 grammi,
-- che tutti questi acquisti, sia da __________
che dai cittadini di colore, sono stati pagati,
-- che é capitato, in qualche
occasione, che __________ ci abbia venduto la cocaina a Fr. 60.- / Fr. 65 il
grammo,
-- che ad eccezione per l’ultima
consegna di ottobre 2007 la cocaina acquistata precedentemente da __________
era già tagliata,
-- che per quanto mi consta sapere la
cocaina da noi acquistata non è stata successivamente da noi tagliata ad
eccezione dell’ultima volta e questa operazione l’ha fatta __________
utilizzando 20 o 30 grammi di sostanza da taglio,
-- che dall’aprile 2007 il
depositario della cocaina tra me ed __________ è sempre stato lui,
-- che nel periodo febbraio 2007 ho
offerto a __________ 5 grammi di cocaina,
-- che, nel periodo settembre 2006 /
25.10
, ho offerto a terze persone, numericamente stimabili in 5/6, a __________
e a casa di __________, un quantitativo di 25 grammi di cocaina.
Per i nomi richiamo quelli di __________ (5 grammi), __________
e le sue amiche, __________ ed altri che non ricordo,
-- che, nel periodo dicembre 2006 /
25.10
, a __________ __________ ho venduto a terzi almeno 273/284 grammi di
cocaina a Fr. 85.- / 120.- il grammo. Tra i miei acquirenti ricordo __________
(130), __________ (50), __________ (3/4), __________ (30/40), __________ (1),
certe __________ (2) e __________ (2), __________ (5), __________ (30), __________
(10) oltre a dei clienti occasionali in discoteche nel __________ (10),
-- che per tutte queste mie vendite
non ho crediti scoperti da incassare”.
Ulteriori indizi di colpevolezza
a carico di __________ emergono poi dalle dichiarazioni di acquirenti, e dei
correi __________ ed __________ (cfr. verb. PP cit. dal quale emergono pure
seri indizi di colpevolezza quo ai reati ipotizzati con riferimento
all’incidente della circolazione occorso ad __________).
4.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben
unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen." (DTF
117.
Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
Preliminarmente occorre ricordare
che l’istante, come detto, è stato arrestato il 25 ottobre 2007, unitamente ad __________
e __________, qualche giorno dopo è stato arrestato anche __________, cioè il
fornitore di cocaina di __________, e che l’inchiesta, in questo periodo – come
peraltro riconosciuto dalla difesa – proseguita con celerità, è tuttora in
pieno svolgimento e concerne più persone con ruoli diversi (fornitori,
acquirenti, venditori e consumatori) ed ha richiesto l’esperimento di più atti
istruttori (oltre che a numerosi verbali di interrogatorio, confronti,
perquisizione e sequestri, esami tecnici, analisi di tabulati telefonici,
ecc.).
Al fine di chiarire il ruolo e le
responsabilità di ciascuno, appare ora necessario, tenuto anche conto delle
versioni rese dagli accusati non proprio convergenti tra loro – segnatamente in
merito all’inizio della loro attività illecita, ai singoli quantitativi
acquistati, al numero di viaggi effettuati a __________ e alle discese in __________
di __________, al quantitativo di cocaina acquistata, venduta e consumata -,
procedere ad ulteriori interrogatori degli stessi, eventualmente a confronto,
nonché occorre ancora procedere a verbali di interrogatorio rispettivamente a
confronto con gli acquirenti non ancora sentiti (quali __________). Dalle
risultanze di tali atti istruttori non è inoltre escluso possano emergere
ulteriori bisogni istruttori.
Fino al compimento di tali atti
e, quindi, a migliore chiarificazione della fattispecie, esiste concreto
pericolo di collusione in relazione a punti non ancora sufficientemente
chiarificati, segnatamente con gli acquirenti che ancora devono essere sentiti
soprattutto con __________, cugino del qui istante tuttora latitante e nei cui
confronti il Procuratore pubblico ha già emesso ordine di arresto, e con il
quale __________ ha acquistato/consumato/venduto cocaina sia unitamente ad __________,
sia da solo. In particolare esiste il rischio concreto che, se
messo in libertà provvisoria, l’accusato possa contattare o venir contattato
dai suddetti acquirenti e/o dal cugino con i quali concordare versioni o
decidere di tacere quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti. È
pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse dell’accusato stesso,
che i previsti accertamenti e interrogatori futuri avvengano senza che si possa
avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.
In conclusione, gli atti
istruttori sopraindicati costituiscono passi dell'inchiesta che esigono il
mantenimento del carcere preventivo cui è astretto l'istante, ciò a
salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio
dell'accusato stesso. Il fatto che tali accertamenti non siano ancora stati
(tutti) effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di
proporzionalità, in quanto, come detto, l’inchiesta si presenta difficoltosa e
laboriosa, sia per il numero di persone coinvolte, sia per la durata ed
intensità dell’attività illecita, ovviamente anche la latitanza di __________
contribuisce a complicare l’inchiesta e a dilatarne i tempi. Ovviamente ciò
vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a
procedere celermente (così come avvenuto sino ad ora) agli accertamenti
mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).
Giova rilevare che nei confronti
di __________, cittadino italiano residente a __________, attualmente latitante
(verosimilmente in Italia), il Procuratore pubblico ha comunque già emanato
ordine di arresto: se è vero che l’eventuale impossibilità di procedere in tempi
ragionevoli alla sua audizione non potrà essere considerato un motivo atto a
fondare un persistente pericolo di collusione e quindi a giustificare il
mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato, è altrettanto vero
che allo stadio attuale dell’inchiesta, in corso da appena due mesi, non è
stato ancora possibile, come detto sopra, chiarire gli effettivi ruoli di
ciascuno, anche in considerazione delle differenti versioni rese dagli accusati
su alcuni punti, come detto sopra, anche la latitanza di __________
contribuisce a complicare ed allungare i tempi dell’inchiesta.
Infine, per quanto concerne
l’obiezione relativa all’avvenuta scarcerazione di altri accusati, basti qui
rilevare che la loro posizione nel procedimento era di minore gravità rispetto
a quella del qui istante e degli altri accusati tuttora in carcere preventivo.
Ciò posto la scarcerazione di __________
appare senz'altro prematura.
5.
Il pericolo di recidiva consiste
nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.
95.
CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non
basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo
il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,
pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La
gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto
d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui
assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da
sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,
1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma,
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale
carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di
reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004).
Con riferimento a tale pericolo, evocato
dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, con riferimento
all'intensità dell'attività delittuosa e alla mancanza di prospettive
alternative (preavviso, pag. 3), essendo dati bisogni dell'istruzione e
pericolo di collusione ed inquinamento delle prove ci si potrebbe esimere dal
determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di reiterazione, peraltro
già ritenuto dato in sede di conferma dell’arresto.
In ogni caso, in considerazione
del periodo di estensione dei reati (circa 1 anno), e della precaria situazione
finanziaria dell'accusato – senza lavoro, senza risparmi, in attesa della
decisione sulla richiesta di assistenza –, tenuto anche conto che egli ha
dichiarato di aver continuato a vendere cocaina, anche dopo aver dopo aver
smesso di farne uso (qualche mese prima dell’arresto), “perché dovevo
coprire le precedenti uscite dovute al mio consumo e ho così potuto pagare un
qualche costo corrente quale l’affitto e altri debiti”, non può essere
escluso che, se messo in libertà provvisoria, __________ possa riprendere a
trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento.
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il carcere
preventivo sin qui sofferto (poco meno di due mesi) e quello prevedibilmente
ancora da soffrire appare rispettoso del principio di proporzionalità, ritenuta
anche la gravità delle accuse (in particolare la violazione alla LStup) - che,
se confermate, possono portare ad una pena di sicura gravità (e non
necessariamente al beneficio della sospensione condizionale) -, la presenza di
concreti indizi di colpevolezza e la complessità dell’inchiesta in ragione
delle numerose persone coinvolte a vario titolo, dei diversi atti istruttori
compiuti e ancora da compiere, inchiesta che in questo lasso di tempo appare
procedere con celerità, come peraltro ammesso dalla difesa dell’accusato
istante, e non ha subito alcun ritardo, né sono ravvisabili tempi morti.
Nel caso in esame, non si può quindi
parlare di violazione del principio di celerità (per i confronti non ancora
esperiti e le audizioni non ancora effettuate) ritenuto che l'inchiesta è in
corso da poco tempo, coinvolge più persone ed è resa più difficoltosa dal fatto
che le versioni dei fatti date dagli accusati non sono né convergenti né
lineari e necessitano pertanto di ulteriori verifiche al fine di determinare
l’esatto ruolo e le effettive responsabilità di ciascuno, rilevato comunque che
più atti istruttori sono già stati esperiti e che l’inchiesta è in pieno corso.
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini
suesposti. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve
essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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