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Decisione

INC.2007.49403

Istanza di libertà provvisoria.Respinta

21 dicembre 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

25 ottobre 2007 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di infrazione

aggravata sub. semplice e contravvenzione alla LStup (art. 19 cifra 2 sub 1 e

19a LStup), ripetuta infrazione alla LF sulle armi e le munizioni (art. 33 cpv.

1 LArm) e contravvenzione alla LStup (art. 19 a LStup) "siccome

riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere

tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, agendo in correità

perlomeno con __________, per avere, senza essere autorizzato, a __________ e

nel __________, almeno nel periodo estate 2005/25.10.2007, ripetutamente

venduto rispettivamente offerto un ingente quantitativo di cocaina (comunque

stimabile in svariati etti di cui in parte tagliata) a vari clienti già

identificati e da identificare tra cui almeno __________ al prezzo medio di fr.

100.-- il grammo, sostanza previamente acquistata a __________ da un certo __________

e da altri spacciatori locali da identificare, rispettivamente a __________ da __________

e da altri spacciatori di colore da identificare al prezzo medio di fr. 70/fr.

100.-- il grammo,

per avere, senza diritto, nel

corso del 2006, acquistato ed importato da __________, rispettivamente portato

al proprio domicilio di __________ nonché a __________ una pistola

semiautomatica __________ …) con caricatore e munizioni, un pugnale, un

coltello a serramanico __________ un coltello a serramanico a scatto, un

coltello farfalla, un tirapugni e uno spray al pepe Box,

per avere, senza essere

autorizzato, a __________, a __________, a __________ nel __________ ed in

altre imprecisate località, perlomeno dall’agosto 2006 al 25.10.2007, consumato

personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, da lui stimato in almeno 50 grammi” (cfr. inc. GIAR 2007.49401, doc. 1).

L'arresto di __________ è stato

confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti presenti gravi

indizi di colpevolezza, necessità istruttorie, pericolo di

collusione/inquinamento delle prove e pericolo di recidiva (Inc. GIAR

2007.49401, doc. 6).

In seguito, nel corso del verb.

PP 14 dicembre 2007 l’accusa è stata estesa anche per titolo di correità

subordinatamente complicità in truffa, correità subordinatamente complicità in

sviamento della giustizia subordinatamente falsità in documenti in relazione ad

un incidente della circolazione di __________ avvenuto a __________ il 1.

luglio 2007 a seguito del quale __________ ha prestato una falsa testimonianza

in Polizia ed in un formulario della __________.

Gli atti istruttori sin qui

esperiti hanno permesso di accertare che i reati di cui agli art. 19 cifra 2

subordinatamente cifra 1 LStup e art. 19 LStup si riferiscono ad acquisiti da __________

e da spacciatori di colore, consumo, vendita ed offerta di un ingente

quantitativo di cocaina, messo in atto da __________ sia singolarmente sia in

correità con __________ e __________, tuttora latitante, nel periodo agosto

2006 fino all’arresto.

B.

Il 18 dicembre 2007 __________,

con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di

essere immediatamente posto in libertà provvisoria.

La difesa contesta innanzitutto

l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva: non vi sarebbero motivi

sufficienti per ritenere che l’accusato se messo in libertà continuerebbe a

delinquere, al contrario “egli ha capito di aver sbagliato e vuole occuparsi

di altro”. Inoltre non vi sarebbero esigenze istruttorie atte a

giustificare la protrazione della carcerazione preventiva, ritenuto che le

versioni degli accusati non si distanzierebbero di molto o in misura

sufficiente per giustificare il mantenimento della detenzione preventiva senza

violare il principio di proporzionalità.

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 20 dicembre 2007, dopo aver ribadito l’esistenza di gravi e

concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato, evidenzia l’esistenza

di ulteriori bisogni istruttori, segnatamente verbali di interrogatorio

rispettivamente a confronto con gli acquirenti non ancora sentiti, chiarificazione

dell’esatta dinamica dell’incidente della circolazione di __________, ulteriori

verbali di interrogatorio dell’accusato rispettivamente a confronto con __________

e __________, viste le differenti versioni da loro rese su più punti, nonché

esistenza di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove in relazione

alle circostanze non ancora chiarite, non soltanto nei confronti degli

acquirenti, ma anche e soprattutto in quelli di __________, tuttora latitante,

e con il quale l’accusato ha avuto rapporti legati all’acquisto/vendita e

consumo di cocaina. A mente del Procuratore pubblico sussisterebbe poi pericolo

di recidiva, vista la situazione finanziaria precaria dell’accusato (senza

lavoro ed in attesa che la sua richiesta d’assistenza venga decisa) che

potrebbe indurlo a riprendere l’attività di spaccio, anche solo per provvedere

al proprio sostentamento.

Da ultimo, il Procuratore

pubblico afferma proporzionalità del carcere preventivo sofferto (ed

eventualmente ancora da esperire) e rispetto del principio di celerità.

Con osservazioni 20 dicembre

2007, la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 18 dicembre 2007,

ribadendo l’assenza di un concreto pericolo di recidiva e che non vi sarebbe

rischio di collusione ed inquinamento delle prove.

Delle relative ulteriori

argomentazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

E considerato,

Considerandi

1.

L'istanza, presentata dalla

difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono

stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP: in particolare, il

preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati "brevi manu"

a questo ufficio la mattina di giovedì 20 dicembre 2007.

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP scade lunedì 24 dicembre 2007 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed

a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto i gravi e concreti

indizi di colpevolezza a carico di __________ sono senz’altro dati e neppure

contestati dalla difesa.

Basta fare riferimento alle

dichiarazioni dell’accusato stesso, come risultano riassuntivamente dal verb.

PP 14 dicembre 2007 per quanto concerne la violazione della LStup:

“confermo:

-- che ho iniziato a consumare cocaina qualche giorno

prima del mio compleanno del 2006 ed ho smesso qualche giorno prima di quello

del 2007,

-- che in questo periodo (fine

luglio-agosto 2006 / agosto 2007), a __________ a __________ e in altre

imprecisate località del __________ ho consumato un quantitativo di 150/200

grammi di cocaina. A questo quantitativo bisogna aggiungere 20 grammi provenienti

da offerte di terzi che non erano __________,

-- che l’idea di acquistare della

cocaina, per consumarla e rivenderla, è stata comune a me, __________ e __________

prima noi tre (periodo metà settembre / novembre 2006), poi a seguito di un

litigio con __________ (novembre 2006) solo io e __________ (periodo dicembre

2006.

/ aprile 2007) e poi a seguito di un mio litigio con __________ (la storia

dei 50 grammi avvenuta nell’aprile 2007) e successiva mia

riappacificazione con __________, solo io e lui (periodo maggio / 25.10.2007),

-- che in ogni singolo periodo i

costi di acquisto / ricavi delle vendite sono stati finanziati tra noi in modo

egualitario,

-- che nel periodo metà settembre

2006.

/ 25.10.2007 i miei fornitori sono stati __________ (per 985 grammi, al prezzo

variante tra Fr. 55.- / Fr. 70.- il grammo, a seguito di 18 viaggi a __________

e 4 discese di __________ in __________ rispettivamente locali venditori di

colore non meglio identificabili (per 12/13 grammi, al prezzo di Fr. 100.-- la bolas),

per un totale complessivo di 997 / 998 grammi di cocaina,

-- che da __________ nel periodo metà

settembre / novembre 2006, gruppo formato da me, __________ e __________ sono

stati acquistati 180 grammi, nel periodo dicembre 2006 / gennaio 2007, gruppo

formato da me e __________ 30

grammi, nel periodo aprile 2007,

gruppo formato da me e __________ e poi da me e __________ 25 grammi e nel

periodo maggio 2007 / 25.10.2007, gruppo formato da me ed __________, 750 grammi,

-- che per i quantitativi di cocaina

acquistati da __________ vi possono essere delle differenze ma dell’ordine

massimo di 50 / 100 grammi,

-- che tutti questi acquisti, sia da __________

che dai cittadini di colore, sono stati pagati,

-- che é capitato, in qualche

occasione, che __________ ci abbia venduto la cocaina a Fr. 60.- / Fr. 65 il

grammo,

-- che ad eccezione per l’ultima

consegna di ottobre 2007 la cocaina acquistata precedentemente da __________

era già tagliata,

-- che per quanto mi consta sapere la

cocaina da noi acquistata non è stata successivamente da noi tagliata ad

eccezione dell’ultima volta e questa operazione l’ha fatta __________

utilizzando 20 o 30 grammi di sostanza da taglio,

-- che dall’aprile 2007 il

depositario della cocaina tra me ed __________ è sempre stato lui,

-- che nel periodo febbraio 2007 ho

offerto a __________ 5 grammi di cocaina,

-- che, nel periodo settembre 2006 /

25.10

, ho offerto a terze persone, numericamente stimabili in 5/6, a __________

e a casa di __________, un quantitativo di 25 grammi di cocaina.

Per i nomi richiamo quelli di __________ (5 grammi), __________

e le sue amiche, __________ ed altri che non ricordo,

-- che, nel periodo dicembre 2006 /

25.10

, a __________ __________ ho venduto a terzi almeno 273/284 grammi di

cocaina a Fr. 85.- / 120.- il grammo. Tra i miei acquirenti ricordo __________

(130), __________ (50), __________ (3/4), __________ (30/40), __________ (1),

certe __________ (2) e __________ (2), __________ (5), __________ (30), __________

(10) oltre a dei clienti occasionali in discoteche nel __________ (10),

-- che per tutte queste mie vendite

non ho crediti scoperti da incassare”.

Ulteriori indizi di colpevolezza

a carico di __________ emergono poi dalle dichiarazioni di acquirenti, e dei

correi __________ ed __________ (cfr. verb. PP cit. dal quale emergono pure

seri indizi di colpevolezza quo ai reati ipotizzati con riferimento

all’incidente della circolazione occorso ad __________).

4.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica

il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto

"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die

Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte

die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).

Occorre che l'indagato, se posto in

libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben

unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für

eine solche Gefahr sprechen." (DTF

117.

Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,

Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23

settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso

senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.

Schweri, op. cit. § 68 n. 13;

G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo,

per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che

vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura

rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica

dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di

pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato

su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo

di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti

suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o

l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) è in corso da un certo tempo.

Preliminarmente occorre ricordare

che l’istante, come detto, è stato arrestato il 25 ottobre 2007, unitamente ad __________

e __________, qualche giorno dopo è stato arrestato anche __________, cioè il

fornitore di cocaina di __________, e che l’inchiesta, in questo periodo – come

peraltro riconosciuto dalla difesa – proseguita con celerità, è tuttora in

pieno svolgimento e concerne più persone con ruoli diversi (fornitori,

acquirenti, venditori e consumatori) ed ha richiesto l’esperimento di più atti

istruttori (oltre che a numerosi verbali di interrogatorio, confronti,

perquisizione e sequestri, esami tecnici, analisi di tabulati telefonici,

ecc.).

Al fine di chiarire il ruolo e le

responsabilità di ciascuno, appare ora necessario, tenuto anche conto delle

versioni rese dagli accusati non proprio convergenti tra loro – segnatamente in

merito all’inizio della loro attività illecita, ai singoli quantitativi

acquistati, al numero di viaggi effettuati a __________ e alle discese in __________

di __________, al quantitativo di cocaina acquistata, venduta e consumata -,

procedere ad ulteriori interrogatori degli stessi, eventualmente a confronto,

nonché occorre ancora procedere a verbali di interrogatorio rispettivamente a

confronto con gli acquirenti non ancora sentiti (quali __________). Dalle

risultanze di tali atti istruttori non è inoltre escluso possano emergere

ulteriori bisogni istruttori.

Fino al compimento di tali atti

e, quindi, a migliore chiarificazione della fattispecie, esiste concreto

pericolo di collusione in relazione a punti non ancora sufficientemente

chiarificati, segnatamente con gli acquirenti che ancora devono essere sentiti

soprattutto con __________, cugino del qui istante tuttora latitante e nei cui

confronti il Procuratore pubblico ha già emesso ordine di arresto, e con il

quale __________ ha acquistato/consumato/venduto cocaina sia unitamente ad __________,

sia da solo. In particolare esiste il rischio concreto che, se

messo in libertà provvisoria, l’accusato possa contattare o venir contattato

dai suddetti acquirenti e/o dal cugino con i quali concordare versioni o

decidere di tacere quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti. È

pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse dell’accusato stesso,

che i previsti accertamenti e interrogatori futuri avvengano senza che si possa

avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.

In conclusione, gli atti

istruttori sopraindicati costituiscono passi dell'inchiesta che esigono il

mantenimento del carcere preventivo cui è astretto l'istante, ciò a

salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio

dell'accusato stesso. Il fatto che tali accertamenti non siano ancora stati

(tutti) effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di

proporzionalità, in quanto, come detto, l’inchiesta si presenta difficoltosa e

laboriosa, sia per il numero di persone coinvolte, sia per la durata ed

intensità dell’attività illecita, ovviamente anche la latitanza di __________

contribuisce a complicare l’inchiesta e a dilatarne i tempi. Ovviamente ciò

vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a

procedere celermente (così come avvenuto sino ad ora) agli accertamenti

mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).

Giova rilevare che nei confronti

di __________, cittadino italiano residente a __________, attualmente latitante

(verosimilmente in Italia), il Procuratore pubblico ha comunque già emanato

ordine di arresto: se è vero che l’eventuale impossibilità di procedere in tempi

ragionevoli alla sua audizione non potrà essere considerato un motivo atto a

fondare un persistente pericolo di collusione e quindi a giustificare il

mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato, è altrettanto vero

che allo stadio attuale dell’inchiesta, in corso da appena due mesi, non è

stato ancora possibile, come detto sopra, chiarire gli effettivi ruoli di

ciascuno, anche in considerazione delle differenti versioni rese dagli accusati

su alcuni punti, come detto sopra, anche la latitanza di __________

contribuisce a complicare ed allungare i tempi dell’inchiesta.

Infine, per quanto concerne

l’obiezione relativa all’avvenuta scarcerazione di altri accusati, basti qui

rilevare che la loro posizione nel procedimento era di minore gravità rispetto

a quella del qui istante e degli altri accusati tuttora in carcere preventivo.

Ciò posto la scarcerazione di __________

appare senz'altro prematura.

5.

Il pericolo di recidiva consiste

nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.

95.

CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non

basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo

il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,

pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La

gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto

d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui

assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da

sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,

1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma,

che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,

personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale

carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di

reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004).

Con riferimento a tale pericolo, evocato

dal magistrato inquirente in conclusione del preavviso, con riferimento

all'intensità dell'attività delittuosa e alla mancanza di prospettive

alternative (preavviso, pag. 3), essendo dati bisogni dell'istruzione e

pericolo di collusione ed inquinamento delle prove ci si potrebbe esimere dal

determinarsi sull'eventuale presenza di un pericolo di reiterazione, peraltro

già ritenuto dato in sede di conferma dell’arresto.

In ogni caso, in considerazione

del periodo di estensione dei reati (circa 1 anno), e della precaria situazione

finanziaria dell'accusato – senza lavoro, senza risparmi, in attesa della

decisione sulla richiesta di assistenza –, tenuto anche conto che egli ha

dichiarato di aver continuato a vendere cocaina, anche dopo aver dopo aver

smesso di farne uso (qualche mese prima dell’arresto), “perché dovevo

coprire le precedenti uscite dovute al mio consumo e ho così potuto pagare un

qualche costo corrente quale l’affitto e altri debiti”, non può essere

escluso che, se messo in libertà provvisoria, __________ possa riprendere a

trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il carcere

preventivo sin qui sofferto (poco meno di due mesi) e quello prevedibilmente

ancora da soffrire appare rispettoso del principio di proporzionalità, ritenuta

anche la gravità delle accuse (in particolare la violazione alla LStup) - che,

se confermate, possono portare ad una pena di sicura gravità (e non

necessariamente al beneficio della sospensione condizionale) -, la presenza di

concreti indizi di colpevolezza e la complessità dell’inchiesta in ragione

delle numerose persone coinvolte a vario titolo, dei diversi atti istruttori

compiuti e ancora da compiere, inchiesta che in questo lasso di tempo appare

procedere con celerità, come peraltro ammesso dalla difesa dell’accusato

istante, e non ha subito alcun ritardo, né sono ravvisabili tempi morti.

Nel caso in esame, non si può quindi

parlare di violazione del principio di celerità (per i confronti non ancora

esperiti e le audizioni non ancora effettuate) ritenuto che l'inchiesta è in

corso da poco tempo, coinvolge più persone ed è resa più difficoltosa dal fatto

che le versioni dei fatti date dagli accusati non sono né convergenti né

lineari e necessitano pertanto di ulteriori verifiche al fine di determinare

l’esatto ruolo e le effettive responsabilità di ciascuno, rilevato comunque che

più atti istruttori sono già stati esperiti e che l’inchiesta è in pieno corso.

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini

suesposti. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve

essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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