INC.2007.49404
Istanza di libertà provvisoria. Respinta
28 gennaio 2008Italiano27 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2007.49404
Data decisione, Autorità:
28.01.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria. Respinta
PERICOLO DI COLLUSIONE
PROPORZIONALITÀ
art. 95 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.49404
Lugano
31 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 22 gennaio 2008 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo 23 gennaio 2008 dal
Procuratore pubblico Marco VILLA
preso atto delle osservazioni 24
gennaio 2008 della difesa dell’accusato;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto,
Fatti
A.
Per i fatti si può fare riferimento a precedente decisione
di questo ufficio:
“A.
__________ è stato arrestato il 25 ottobre 2007 con
contestuale promozione dell'accusa per titolo di infrazione aggravata sub.
semplice e contravvenzione alla LStup (art. 19 cifra 2 sub 1 e 19a LStup),
ripetuta infrazione alla LF sulle armi e le munizioni (art. 33 cpv. 1 LArm) e
contravvenzione alla LStup (art. 19 a LStup) "siccome riferita ad un quantitativo
di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la
salute di parecchie persone, agendo in correità perlomeno con __________, per
avere, senza essere autorizzato, a __________ e nel __________, almeno nel
periodo estate 2005/25.10.2007, ripetutamente venduto rispettivamente offerto
un ingente quantitativo di cocaina (comunque stimabile in svariati etti di cui
in parte tagliata) a vari clienti già identificati e da identificare tra cui
almeno __________ al prezzo medio di fr. 100.-- il grammo, sostanza previamente
acquistata a __________ da un certo __________ e da altri spacciatori locali da
identificare, rispettivamente a __________ da __________ e da altri spacciatori
di colore da identificare al prezzo medio di fr. 70/fr. 100.-- il grammo,
per avere, senza diritto, nel corso del 2006,
acquistato ed importato da __________, rispettivamente portato al proprio
domicilio di __________ nonché a __________ una pistola semiautomatica __________
…) con caricatore e munizioni, un pugnale, un coltello a serramanico __________
un coltello a serramanico a scatto, un coltello farfalla, un tirapugni e uno
spray al pepe __________
per avere, senza essere autorizzato, a __________, a __________,
a __________, nel __________ ed in altre imprecisate località, perlomeno
dall’agosto 2006 al 25.10.2007, consumato personalmente un imprecisato
quantitativo di cocaina, da lui stimato in almeno 50 grammi” (cfr. inc. GIAR 2007.49401, doc. 1).
L'arresto di __________ è stato confermato da questo
giudice il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza,
necessità istruttorie, pericolo di collusione/inquinamento delle prove e
pericolo di recidiva (Inc. GIAR 2007.49401, doc. 6).
In seguito, nel corso del verb. PP 14 dicembre 2007
l’accusa è stata estesa anche per titolo di correità subordinatamente
complicità in truffa, correità subordinatamente complicità in sviamento della
giustizia subordinatamente falsità in documenti in relazione ad un incidente
della circolazione di __________ avvenuto a __________ il 1. luglio 2007 a seguito del quale __________
ha prestato una falsa testimonianza in Polizia ed in un formulario della __________.
Gli atti istruttori sin qui esperiti hanno permesso di
accertare che i reati di cui agli art. 19 cifra 2 subordinatamente cifra 1 LStup
e art. 19 LStup si riferiscono ad acquisiti da __________ e da spacciatori di
colore, consumo, vendita ed offerta di un ingente quantitativo di cocaina,
messo in atto da __________ sia singolarmente sia in correità con __________,
tuttora latitante, nel periodo agosto 2006 fino all’arresto”.
(decisione 21.12.2007,
inc. GIAR 494.2007.3)
B.
Con decisione 21 dicembre 2007
questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata il 18
dicembre 2007 da __________, ritenendo dati, oltre che seri e concreti indizi
di colpevolezza per i reati ascrittigli, bisogni dell’inchiesta, pericolo di
collusione delle prove e pericolo di recidiva (inc. GIAR 494.2007.3).
Nel frattempo l’inchiesta è
proseguita con ulteriori interrogatori dell’accusato, dei famigliari in relazione
all’eredità paterna, nonché di acquirenti/conoscenti (__________).
Con scritto 18 gennaio 2008 la
difesa ha trasmesso al Procuratore pubblico varia documentazione da cui emerge
che, al momento in cui sarà scarcerato, __________ avrà la possibilità di annunciarsi
all’URC, rispettivamente che è beneficiario, a seguito della carcerazione
preventiva, di una prestazione assistenziale per la copertura della prigione,
della cassa malati e dei contributi minimi AVS e che, qualora dovesse essere
liberato, se non dovesse poter beneficiare delle indennità di disoccupazione
avrebbe comunque diritto all’assistenza (cfr. e-mail 18.1.2008 __________).
C.
In data 22 gennaio 2008 il
difensore di __________ ha presentato un’istanza di libertà provvisoria, del
seguente tenore:
“- sono decadute, a quasi tre mesi dall’arresto, le esigenze
istruttorie che ne giustificavano, allora, il suo mantenimento: il mio
assistito ha già riferito tutto ciò che interessava e non v’è motivo di credere
ch’egli possa modificare quanto dichiarato o ancora ch’egli possa essere
smentito da risultanze contrarie;
-
non sussiste pericolo di recidiva: richiamo su questo aspetto quanto
evidenziato e prodotto con il mio ultimo scritto (n.d.r. quello del 18
gennaio 2008).
Il prolungarsi della carcerazione,
in regime di isolamento, non rispetta del resto il principio di
proporzionalità.”
D.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 23 gennaio 2008, dopo aver ribadito l’esistenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato, evidenzia l’esistenza
di ulteriori bisogni istruttori – “che sono gli stessi se non già esperiti” indicati
nel preavviso alla precedente istanza di libertà provvisoria -, evidenziando in
particolare la necessità di procedere a verbali di interrogatorio a confronto
tra __________, __________ e __________ (indicativamente previsti per la prima
settimana di febbraio), viste le differenti versioni da loro rese su più punti,
nonché esistenza di manifesto, continuo e perdurante pericolo di collusione ed
inquinamento delle prove con il latitante __________. La sussistenza di un
concreto pericolo di recidiva, non sarebbe minimamente inficiata dalla
documentazione prodotta dalla difesa con scritto 18 gennaio 2008, evidenziante
unicamente la possibilità per l’accusato di annunciarsi all’URC, ritenuto
inoltre che esperienza professionale e cronaca giudiziaria “ben insegnano”
che l’assegnazione di un reddito assistenziale e/o delle indennità di
disoccupazione non costituiscono deterrenti sufficienti per escludere la
commissione di nuovi reati, anzi. Da ultimo, il Procuratore pubblico afferma
proporzionalità del carcere preventivo sofferto (ed eventualmente ancora da
esperire) e rispetto del principio di celerità.
E.
Con osservazioni 24 gennaio 2008,
la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 22 gennaio 2008. Dopo aver
preliminarmente rilevato che questo giudice non potrà fondare, nel rispetto del
diritto di essere sentito, la propria decisione sulla documentazione che non è
stata resa accessibile alla difesa, evidenzia che buona parte delle motivazioni
fatte valere dal Procuratore pubblico nel preavviso negativo, oltre ad essere
integralmente contestate, non sarebbero comprovate dagli atti visionati dalla
difesa. In particolare, non sarebbe comprovata l’assoluta necessità di esperire
i confronti, il pericolo di collusione con __________ e le chiamate in correità
asseritamente formulate da __________ ed __________, tanto più che il
magistrato inquirente non avrebbe indicato neppure per sommi capi il contenuto degli
atti la cui visione è stata negata alla difesa. La difesa contesta i pretesi
bisogni istruttori, evidenziando l’inutilità degli ulteriori verbali di Polizia
effettuati e censurando il mancato esperimento dei confronti,
dell’interrogatorio di __________, chiedendosi nel contempo che cosa sia stato
fatto nel frattempo per procedervi. Inoltre, il pericolo di recidiva non
sarebbe concreto, ritenuto che, come emergerebbe dalla documentazione prodotta
con scritto 18 gennaio 2008, se rimesso in libertà __________ sarebbe sin da
subito collocabile, con conseguente possibilità di percepire le indennità di
legge, ciò che gli permetterebbe di far fronte al proprio sostentamento senza
delinquere. In proposito bisognerebbe pure tener conto del favorevole
atteggiamento processuale dell’accusato, della circostanza che si è ormai da
tempo affrancato dal consumo di cocaina e del fatto che lo smantellamento dei
traffici in cui era coinvolto avrebbe tolto le basi all’attività criminale
dell’accusato, nonché dell’effetto deterrente del carcere preventivo sino ad
ora sofferto. Infine, la difesa sostiene che il perdurare della detenzione
preventiva sarebbe contrario al principio di proporzionalità, ritenuto che __________,
essendo incensurato, verrà quasi sicuramente condannato ad una pena detentiva
sospesa, nonché violazione del principio di celerità. La difesa chiede infine
la “la celebrazione di una pubblica udienza ovvero di un pubblico
dibattimento (DTF 130 II 425 consid. 2, 121 I 30 consid. 5d)”.
Con fax di pari data il difensore
ha comunicato a questo ufficio che, contrariamente a quanto indicato dal
magistrato inquirente, nel corso della corrente settimana la Polizia non ha
proceduto ad interrogare __________.
Venerdì 25 gennaio u.s. il
Procuratore pubblico ha proceduto ad un ulteriore interrogatorio dell’accusato;
copia del verbale è stata trasmessa a questo ufficio in pari data.
E considerato,
Considerandi
1.
L'istanza, presentata dalla
difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono
stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP: in particolare, il
preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati "brevi manu"
a questo ufficio la mattina di mercoledì 23 gennaio 2008.
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP scade lunedì 28 gennaio 2008 ex art. 20 cpv. 3 CPP.
Per quanto concerne la richiesta
formulata dalla difesa in sede di osservazioni di procedere alla “celebrazione
di una pubblica udienza ovvero di un pubblico dibattimento (DTF 130 II 425 consid.
2, 121 I 30 consid. 5d)”, basti qui rilevare che ai sensi dell’art. 283 CPP
il GIAR può citare le parti ad un’udienza per un contraddittorio e che in casu
non si ritengono dati i motivi per procedervi, rilevato inoltre che la
giurisprudenza citata dalla difesa concerne pubblici dibattimenti e si
riferisce a procedure diverse da quella qui in discussione.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione,
con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle
prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al
pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con
riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico
nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991
concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri
possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n.
105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Per quanto riguarda l’esistenza
di gravi e concreti indizi di colpevolezza, valgono le considerazioni già
espresse da questo giudice nella decisione 21 dicembre 2007 al consid. 3:
“L'esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di
questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza
di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto
si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e,
soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto i gravi e concreti indizi di colpevolezza
a carico di __________ sono senz’altro dati e neppure contestati dalla difesa.
Basta fare riferimento alle dichiarazioni
dell’accusato stesso, come risultano riassuntivamente dal verb. PP 14 dicembre
2007.
per quanto concerne la violazione della LStup:
“confermo:
-- che ho iniziato a consumare cocaina qualche giorno
prima del mio compleanno del 2006 ed ho smesso qualche giorno prima di quello
del 2007,
-- che in questo periodo (fine
luglio-agosto 2006 / agosto 2007), a __________, a __________ e in altre
imprecisate località del __________ ho consumato un quantitativo di 150/200
grammi di cocaina. A questo quantitativo bisogna aggiungere 20 grammi provenienti
da offerte di terzi che non erano __________ o __________,
-- che l’idea di acquistare della
cocaina, per consumarla e rivenderla, è stata comune a me, __________ e __________
prima noi tre (periodo metà settembre / novembre 2006), poi a seguito di un
litigio con __________ (novembre 2006) solo io e __________ (periodo dicembre
2006.
/ aprile 2007) e poi a seguito di un mio litigio con __________ (la storia
dei 50 grammi avvenuta nell’aprile 2007) e successiva mia
riappacificazione con __________, solo io e lui (periodo maggio / 25.10.2007),
-- che in ogni singolo periodo i
costi di acquisto / ricavi delle vendite sono stati finanziati tra noi in modo
egualitario,
-- che nel periodo metà settembre
2006.
/ 25.10.2007 i miei fornitori sono stati __________ (per 985 grammi, al prezzo
variante tra Fr. 55.- / Fr. 70.- il grammo, a seguito di 18 viaggi a __________
e 4 discese di __________ in __________) rispettivamente locali venditori di
colore non meglio identificabili (per 12/13 grammi, al prezzo di Fr. 100.-- la bolas),
per un totale complessivo di 997 / 998 grammi di cocaina,
-- che da __________ nel periodo metà
settembre / novembre 2006, gruppo formato da me, __________ e __________ sono
stati acquistati 180 grammi, nel periodo dicembre 2006 / gennaio 2007, gruppo
formato da me e __________ 30
grammi, nel periodo aprile 2007,
gruppo formato da me e __________ e poi da me e __________ 25 grammi e nel
periodo maggio 2007 / 25.10.2007, gruppo formato da me ed __________, 750 grammi,
-- che per i quantitativi di cocaina
acquistati da __________ vi possono essere delle differenze ma dell’ordine
massimo di 50 / 100 grammi,
-- che tutti questi acquisti, sia da __________
che dai cittadini di colore, sono stati pagati,
-- che é capitato, in qualche
occasione, che __________ ci abbia venduto la cocaina a Fr. 60.- / Fr. 65 il
grammo,
-- che ad eccezione per l’ultima
consegna di ottobre 2007 la cocaina acquistata precedentemente da __________
era già tagliata,
-- che per quanto mi consta sapere la
cocaina da noi acquistata non è stata successivamente da noi tagliata ad
eccezione dell’ultima volta e questa operazione l’ha fatta __________
utilizzando 20 o 30 grammi di sostanza da taglio,
-- che dall’aprile 2007 il
depositario della cocaina tra me ed __________ è sempre stato lui,
-- che nel periodo febbraio 2007 ho
offerto a __________ 5 grammi di cocaina,
-- che, nel periodo settembre 2006 /
25.10
, ho offerto a terze persone, numericamente stimabili in 5/6, a __________
e a casa di __________, un quantitativo di 25 grammi di cocaina.
Per i nomi richiamo quelli di __________ (5 grammi), __________ __________
e le sue amiche, __________ ed altri che non ricordo,
-- che, nel periodo dicembre 2006 /
25.10
, a __________ ho venduto a terzi almeno 273/284 grammi di cocaina a
Fr. 85.- / 120.- il grammo. Tra i miei acquirenti ricordo __________ (130), __________
(50), __________ (3/4), __________ (30/40), __________ (1), __________ (2) e __________
(2), __________ (5), __________ (30), __________ (10) oltre a dei clienti
occasionali in discoteche nel __________ (10),
-- che per tutte queste mie vendite
non ho crediti scoperti da incassare”.
Ulteriori indizi di colpevolezza a carico di __________
emergono poi dalle dichiarazioni di acquirenti, e dei correi __________ ed __________
(cfr. verb. PP cit. dal quale emergono pure seri indizi di colpevolezza quo ai
reati ipotizzati con riferimento all’incidente della circolazione occorso ad __________)”.
Nel corso del verb. PP 25 gennaio
2008.
__________ ha sostanzialmente ribadito le proprie dichiarazioni,
precisando pure di poter accettare la possibilità di un ulteriore viaggio a __________
nel febbraio 2007 con conseguente aumento degli acquisti effettuati da __________
a 1000 gr di cocaina.
4.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica
il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto
"Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die
Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte
die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a).
Occorre che l'indagato, se posto in
libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben
unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen." (DTF
117.
Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri,
Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23
settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso
senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E.
Schweri, op. cit. § 68 n. 13;
G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo, per il mantenimento
della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti
istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà
dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione
delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione,
quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano
essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove,
termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare
l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova,
ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
Nel preavviso negativo, il
Procuratore pubblico indica l’esistenza di bisogni istruttori, - che sono gli
stessi, se non già esperiti, indicati nel preavviso alla precedente istanza di
libertà provvisoria, segnatamente l’assoluta necessità di procedere a confronti
fra __________, __________ e __________ -, rispettivamente quella di pericolo
di collusione fra i correi e con il latitante __________.
A far tempo da tale decisione si
è proceduto alla verbalizzazione di alcuni acquirenti, ad ulteriori verbali di
polizia degli accusati (effettivamente, come rilevato dalla difesa, durante la
scorsa settimana __________ non è stato sentito dalla Polizia), da ultimo __________
è stato sentito il 25 gennaio u.s. dal magistrato inquirente, che gli ha
contestato le dichiarazioni di __________ (numero viaggi, acquisti effettuati
da __________ a far tempo dal gennaio 2007) ed __________ (numero viaggi,
incidente della circolazione avvenuto in data 1.7.2007), nonché quelle di __________.
In sostanza, occorre ancora
procedere all’audizione di alcuni acquirenti (perlomeno __________ ed il suo
amico __________), e, soprattutto, ai confronti fra __________, __________ e __________.
Come già precisato nella precedente decisione e quindi noto anche alla difesa,
è necessario procedere a detti confronti al fine di chiarire il ruolo e le
singole responsabilità, ritenuto che le versioni rese dagli accusati non sono
del tutto convergenti - segnatamente in merito all’inizio della loro attività
illecita, ai singoli quantitativi acquistati, al numero di viaggi effettuati a __________
e alle discese in __________ di __________, al quantitativo di cocaina
acquistata, venduta e consumata -. Fino al loro esperimento esiste un concreto pericolo di collusione in relazione ai
punti non ancora del tutto chiariti. I suddetti confronti costituiscono passi
dell'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo cui è
astretto l'istante, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità,
anche a vantaggio dell'accusato stesso. Il fatto che non siano ancora stati
effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, in
quanto, da un lato, l’inchiesta si presenta difficoltosa e laboriosa, sia per
il numero di persone coinvolte, sia per la durata ed intensità dell’attività
illecita, sia anche per la latitanza di __________ e, dall’altro, non è stato
possibile procedervi precedentemente, proprio perché la fattispecie non era
ancora sufficientemente chiarita, corroborata da riscontri concreti e,
soprattutto, le rispettive dichiarazioni non ancora sufficientemente "stabilizzate",
ciò che non permetteva di procedere ad un confronto costruttivo fra gli
accusati. Durante la scorsa settimana il magistrato inquirente ha nuovamente
interrogato __________ ed __________, i confronti saranno esperiti, come
peraltro evidenziato nel preavviso negativo, ad inizio febbraio.
Nella precedente decisione questo
giudice aveva ritenuto dato il rischio concreto che, se messo
in libertà provvisoria, __________ potesse contattare o venir contattato dagli
acquirenti a quel momento non ancora sentiti e/o dal cugino __________,
verosimilmente latitante in Italia, con i quali concordare versioni o decidere
di tacere quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti. Allo stadio attuale
dell’inchiesta emerge che la maggior parte degli acquirenti di __________, sono
già stati sentiti: il magistrato inquirente è quindi invitato a procedere indilatamente
alle audizioni mancanti, in relazione alle quali, va ribadito, esiste concreto
pericolo di collusione.
Per quanto
riguarda invece __________, se è vero che il Procuratore pubblico ha emanato
ordine di arresto, è altrettanto vero che sussistono forti dubbi che si possa
procedere in tempi brevi ad una sua audizione. Questo atto istruttorio, in una
ponderazione degli interessi in gioco e delle circostanze sopradescritte, non
può giustificare, a questo stadio dell’inchiesta, il mantenimento della
carcerazione preventiva di __________, la cui versione dei fatti appare ormai,
come detto sopra, sufficientemente stabilizzata e consolidata. Del resto, con
riferimento a __________, nella precedente decisione questo giudice aveva già
evidenziato che: “l’eventuale
impossibilità di procedere in tempi ragionevoli alla sua audizione non potrà
essere considerato un motivo atto a fondare un persistente pericolo di
collusione e quindi a giustificare il mantenimento della carcerazione
preventiva dell’accusato”.
Ne consegue che i bisogni
dell’istruttoria, concretamente i rischi di collusione ed inquinamento delle
prove, sono dati certamente fino al momento in cui saranno esperiti le
audizioni degli acquirenti non ancora sentiti ed i confronti tra l’accusato, __________
e __________, atti istruttori imprescindibili per il chiarimento della
fattispecie, e quindi da effettuare senza possibilità di collusione. La
mancanza di una versione lineare e comune degli accusati sui vari aspetti
(indicati sopra) della fattispecie, sono elemento concreto in tal senso (e
senza violazione della garanzia del diritto al silenzio).
Ovviamente ciò vale per il
momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere celermente
(così come avvenuto sino ad ora) agli accertamenti mancanti (nel rispetto
dell'art. 102 cpv. 1 CPP).
Tutto ciò premesso la
scarcerazione di __________ appare, a questo stadio della procedura, ancora
prematura.
5.
Il pericolo di recidiva consiste
nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.
95.
CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non
basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo
il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,
pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La
gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto
d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui
assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da
sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,
1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma,
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale
carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di
reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004).
Nella precedente decisione questo
giudice aveva ritenuto che “in considerazione
del periodo di estensione dei reati (circa 1 anno), e della precaria situazione
finanziaria dell'accusato – senza lavoro, senza risparmi, in attesa della
decisione sulla richiesta di assistenza –, tenuto anche conto che egli ha
dichiarato di aver continuato a vendere cocaina, anche dopo aver dopo aver
smesso di farne uso (qualche mese prima dell’arresto), “perché dovevo
coprire le precedenti uscite dovute al mio consumo e ho così potuto pagare un
qualche costo corrente quale l’affitto e altri debiti”, non può essere
escluso che, se messo in libertà provvisoria, __________ possa riprendere a
trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento”.
Nel frattempo con scritto 18
gennaio 2008 la difesa ha trasmesso al Ministero pubblico documentazione da cui
emerge che, una volta in libertà provvisoria, __________ potrà annunciarsi
all’URC, rispettivamente che, qualora dovesse essere liberato, se non dovesse
poter beneficiare delle indennità di disoccupazione avrebbe comunque diritto
all’assistenza (cfr. e-mail 18.1.2008 __________). Il Procuratore pubblico nel
preavviso negativo ha tuttavia ritenuto che esperienza professionale e cronaca
giudiziaria comproverebbero che l’assegnazione di rendite
assistenziali/indennità di disoccupazione non sono mai state sufficienti per
ovviare alla commissione di nuovi reati, in quanto ed anzi spesso ne sono una
giustificazione in quanto, malgrado i sussidi, non si riesce ad arrivare alla
fine del mese.
Dagli atti emerge che __________
aveva smesso di fare uso di cocaina già qualche mese prima dell’arresto e che
lo stesso è incensurato.
In siffatte circostanze questo
giudice ritiene che il pericolo di recidiva non appaia sufficientemente
concreto, o comunque tale da giustificare il mantenimento della carcerazione
preventiva, dovendosi ritenere che la carcerazione sofferta possa costituire
elemento sufficientemente deterrente, tenuto conto della situazione personale
di __________, per escludere la commissione di nuovi reati. Le contrarie considerazioni
esposte dal Procuratore pubblico si fondano su eventualità ipotetiche che in
quanto tali non possono certo fondare l’esistenza di un concreto pericolo di
recidiva ai sensi della citata giurisprudenza.
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il carcere
preventivo sin qui sofferto (poco più di tre mesi) e quello prevedibilmente
ancora da soffrire appare rispettoso del principio di proporzionalità, ritenuta
anche la gravità delle accuse (in particolare la violazione alla LStup: __________
ha riconosciuto un acquisto di circa 1kg di cocaina, un consumo di 175 grammi e vendite/offerte di circa 300 grammi, cfr. verb. PP 14.12.2007 e 25.1.2008) - che, se
confermate, possono portare ad una pena di sicura gravità - e non
necessariamente al beneficio della sospensione condizionale, ricordato inoltre
che il beneficio della sospensione condizionale, dipenderà dalla prognosi (ex
art. 42 ss. CP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto
sarà emerso (o accertato) a quel momento e che questa eventualità, perlomeno
allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute, di regola non può
essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60) -, la presenza di concreti
indizi di colpevolezza e la complessità dell’inchiesta in ragione delle
numerose persone coinvolte a vario titolo, dei diversi atti istruttori compiuti
e ancora da compiere, inchiesta che in questo lasso di tempo appare procedere
nel rispetto del principio di celerità e non si trova, né si è mai trovata, in
una situazione di stallo e neppure vi sono stati ritardi ingiustificati (cfr.
DTF 16.11.2004, 1P630/2004). Nel caso in esame, non si può quindi parlare di
violazione del principio di celerità (per i confronti non ancora esperiti e le
audizioni non ancora effettuate) ritenuto che l'inchiesta è in corso da pochi
mesi, coinvolge più persone ed è resa più difficoltosa dal fatto che le
versioni dei fatti date dagli accusati, perlomeno agli inizi, non erano né
convergenti né lineari rendendo necessarie ulteriori verifiche al fine di
determinare l’esatto ruolo e le effettive responsabilità di ciascuno.
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini
suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il
principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità. Di conseguenza,
l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la
presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e
contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata il 22 gennaio 2008 da __________
è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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