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Decisione

INC.2007.49407

Reclamo contro decisione Procuratore pubblico in materia di complementi istruttori. Reclamo respinto

9 luglio 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato,

nell’ambito dell’inchiesta “__________”, il 25 ottobre 2007 (e posto in libertà

provvisoria il 6 febbraio 2008). Nei suoi confronti è stata promossa l’accusa

per i reati di infrazione aggravata subordinatamente semplice alla LFStup,

contravvenzione alla LFStup, correità subordinatamente complicità in tentata

truffa, correità subordinatamente complicità in sviamento della giustizia e

falsità in documenti e infrazione alla LArm (art. 33).

In sostanza e riassuntivamente __________

è accusato di avere, in correità con terzi, acquistato, rivenduto e/o offerto a

terzi, ingenti quantità di cocaina, di correità sub complicità in tentata

truffa rispettivamente in sviamento della giustizia e falsità in documenti in

relazione ad un incidente della circolazione stradale, nonché di infrazione

alla LArm.

Nell’ambito dell’inchiesta __________

sono stati aperti procedimenti anche a carico di__________, __________ (tuttora

in detenzione preventiva, con decisione giugno 2008 questo giudice ha prorogato

la carcerazione preventiva fino al 25 settembre 2008), __________, __________, __________,

__________, __________ e __________.

Con decisione 21 aprile 2008 il

Procuratore pubblico ha ordinato la congiunzione dei procedimenti a carico di __________,

__________, __________ e __________. Tale decisione è cresciuta in giudicato.

B.

Il 22 aprile 2008 il Procuratore

pubblico ha depositato gli atti con scadenza al 9 maggio 2008, termine poi

prorogato, su istanza dello stesso __________, di __________ e di __________,

al 19 maggio 2008.

Il 19 maggio 2008 __________ ha

inoltrato un complemento d'inchiesta, volto ad ottenere l'assunzione di 11

prove, e meglio, l’audizione per via rogatoriale di __________,

l’interrogatorio/confronto con __________, __________, __________, __________,

gli interrogatori di __________, __________, __________, __________ e __________

ed infine il richiamo di tutti gli incarti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________.

Con decisione 26 maggio 2008 il Procuratore pubblico ha respinto integralmente

l’istanza di complementi istruttori.

Ha fatto seguito il reclamo in

esame, con il quale viene chiesto l’annullamento della decisione 26 maggio

2008, con argomentazioni di cui si dirà nei considerandi in diritto.

Nelle rispettive osservazioni il

magistrato inquirente e __________ hanno postulato la reiezione del gravame,

mentre __________ ne ha postulato l’accoglimento.

Delle relative argomentazioni si

terrà conto, se necessario, nel seguito.

C.

Per completezza giova ricordare

quanto segue.

Anche __________ ha presentato

istanza di complementi istruttori, il 19 maggio 2008. Il Procuratore pubblico

l’ha respinta integralmente con decisione 26 maggio 2008, l’accusato ha

presentato reclamo a questo ufficio, reclamo anch’esso evaso con decisione di

data odierna; __________ e __________ non hanno invece formulato alcuna istanza

di complementi istruttori.

Con decisione 16 giugno 2008 il

Procuratore pubblico ha respinto l’istanza presentata da __________ e volta ad

ottenere la congiunzione di tutti i procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta

__________, decisione avverso la quale non è stato presentato reclamo a questo

ufficio.

Considerandi

1.

Il reclamo presentato

tempestivamente da __________, accusato e destinatario della decisione

impugnata, è ricevibile in ordine.

2.

Per quanto concerne l’assunzione

di prove nella fase predibattimentale valgono i seguenti principi:

"a)

Per meritare di essere assunte, le prove proposte

dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento

dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre

concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto

attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la

fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della

novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di

competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere

l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione

dell’istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono,

sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest’ultima evenienza, le

stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute

presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto tra l’altro ad

assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP

337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR

862.93

, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per

l’accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di

essere sentito ai sensi dell’art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova

Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306,

consid. 1b p. 308) e del “fair trial” ai sensi dell’art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert,

EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/Arlington 1996, nota 99 ad art. 6

CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in

applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare

rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che “nach seinem

richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind” (Frowein/Peukert,

loc. cit. p. 231). Con riferimento specifico all’audizione di testi, il

magistrato può rifiutare la prova proposta “wenn er die zu erwartende

Antwort bzw. Aussage nach seiner freien Ermessensentscheidung für die

Wahrheitsfindung nicht für beachtlich hält” (Frowein/Peukert, loc.

cit., nota 202 ad art. 6 CEDU, con rinvii), nelle parole di Niklaus Schmid

(Strafprozessrecht, 3. Aufl.

Zürich 1997, margin. 270, con rinvii a DTF 103 Ia 491 et al. in nota 321) “wenn

sie den rechtlich relevanten Sachverhalt als genügend geklärt erachten”. Di conseguenza, non è data violazione dell’art. 6 CEDU

se il giudice del merito rifiuta un mezzo di prova dopo averne esaminato la

pertinenza (v. Frowein/Peukert, loc. cit., nota 203 ad art. 6 CEDU, con

rinvio al noto caso Vidal; come qui, v. decisione 17 giugno 1998 in re F.F., inc. GIAR 55.98.1

consid. 1).

b)

Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si

colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è

quella dell’istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a

permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere

l’accusa o meno, indi se deferire l’accusato alla Corte competente oppure se

pronunciare l’abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente

artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e

giurisprudenza, invece, l’eventuale utilità o opportunità della prova proposta

nell’ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua assunzione già

nella fase predibattimentale unicamente qualora l’amministrazione di tale prova

in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo

diventi.

c)

La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella

fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto

alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di

parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto

processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce

diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro applicazione

limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV 85;

Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss).

Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca

allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art.

60.

CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che,

di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase

istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento

penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205),

rispettivamente allorquando il rinvio della prova alla fase dibattimentale

appare aleatorio."

(GIAR 14 gennaio

2004, 237.2003.11)

Quanto sopra espresso evidenzia

l’importanza di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di

complemento, in relazione ad ogni prova proposta, per consentire alle

controparti e all’autorità di prendere adeguata posizione, rispettivamente

decisione (sentenza 20 luglio 1994 della Camera dei ricorsi penali in re D.T.,

CRP 249/94); in materia di prove, occorre spiegarne l’oggetto e lo scopo

perseguito, ai fini della determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza

per le successive conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una

prova proposta sia “nuova” e in qualche modo connessa con l’inchiesta per

meritare di essere assunta (REP 1998 n. 122); la motivazione non può essere

sottintesa, bensì deve supportare i requisiti indicati più sopra (sentenza 30 giugno

2003.

in re W., GIAR 54.2002.11); non è sufficiente, ad esempio, indicare che

il testimone, di cui si chiede l’audizione dovrebbe essere a conoscenza di un

fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1) o “potrebbe

confermarlo”. In sostanza la corretta verifica dei presupposti di novità, pertinenza

e rilevanza per le conclusioni del Procuratore pubblico presuppone una

motivazione non sommaria e la profonda conoscenza dell'incarto non può

limitarsi ad una presunzione per terzi, ma deve concretizzarsi nella

motivazione delle richieste. Inoltre, in materia di prove, è possibile che

l'obbligo di motivazione, e meglio, la sua estensione, possa essere valutato

diversamente per la richiesta inviata al magistrato inquirente che conosce e

gestisce l'inchiesta ed i relativi atti e per il reclamo diretto al GIAR,

autorità da considerarsi "terza" per rapporto all'istruttoria come

tale.

3.

Giova inoltre ricordare l'importanza

di una corretta e sufficiente motivazione della richiesta di complemento, in relazione

ad ogni prova proposta.

È quindi opportuno ricordare che

l'obbligo di sufficiente motivazione (sia in fatto che in diritto, senza

limitarsi a dichiarazioni di principio; CRP 76/93 in re V. Stiftung e altri)

non concerne unicamente le decisioni dell'autorità, ma anche le istanze ed i

gravami e serve a consentire alle controparti e all'autorità di prendere

adeguata posizione, rispettivamente decisione (sentenza 20 luglio 1994 della

Camera dei ricorsi penali in re D.T., CRP 249/94).

In materia di

prove, occorre spiegarne l'oggetto e lo scopo perseguito, ai fini della

determinazione di effettiva rilevanza e pertinenza per le successive

conclusioni del Procuratore pubblico, non bastando che una prova proposta sia

"nuova" e in qualche modo connessa con l'inchiesta per meritare di

essere assunta (REP 1998 n. 122). La motivazione non può essere

"sottointesa", o "ovvia"; in materia di richiesta di prove,

durante l'inchiesta come in sede di complementi, la motivazione deve estendersi

ai requisiti indicati al considerando 2. della presente (sentenza 30 giugno 2003 in re W., GIAR 54.2002.11). A titolo esemplificativo si dirà che non é sufficiente indicare che

il testimone, di cui si chiede l'audizione "dovrebbe essere" a

conoscenza di un fatto (decisione 9 maggio 1994 in re R.A., GIAR 336.94.1).

Inoltre, in fattispecie di una

certa complessità è alquanto rischioso, nell'ottica della sufficiente

motivazione, omettere di "riassumere anche solo brevemente i fatti

oggetto d'inchiesta, rispettivamente di far riferimento, a sostegno delle

richieste e/o affermazioni, ad atti istruttori o accertamenti specifici agli

atti, se non in modo alquanto generico o con riferimento ad alcune singole

prove, dimenticando che non spetta al giudice del reclamo ricostruire la fondatezza

delle tesi esposte sulla base di semplici asserzioni, neppure se si ha a

disposizione l'intero incarto (CRP 5 dicembre 1997 in re P. e G. Est.; GIAR 17 giugno 1997 in re S.E.I.M.I.S. SA e

S.ET.IM.M. Est.)." (sentenza 4 settembre 2003 in re G., GIAR 39.2002.8).

Da ultimo, sempre in materia di

prove, è possibile che l'obbligo di motivazione (meglio la sua estensione)

possa anche essere valutato diversamente per l'istanza (diretta al magistrato

inquirente che conosce e gestisce l'inchiesta ed il relativo incarto) e per il

reclamo (diretto a autorità "terza" per rapporto all'istruttoria come

tale).

4.

Per quanto concerne le richieste

di audizioni, si tratta di mezzi di prova che, a questo stadio della procedura,

non appaiono né di rilievo né di pertinenza, vuoi per insufficiente

motivazione, vuoi per carenza di novità nel contesto di quanto acquisito:

segnatamente non possono essere considerate determinanti per il giudizio di

competenza del Procuratore pubblico, che chiaramente persegue la via accusatoria,

e neppure sono oggettivamente tali da consentire uno stravolgimento di questo

indirizzo.

Prima di procedere ad un esame

degli atti istruttori richiesti, giova rilevare che sia l’istanza 19 maggio

2008.

che il reclamo in esame sono quantomai generici in merito ai motivi posti

alla base delle singole richieste. Tale modo di procedere non può essere

tutelato, ricordato che, come evidenziato sopra, incombe a chi chiede un

complemento istruttorio giustificare e motivare le proprie richieste,

precisando i motivi posti alla base delle stesse, e non al Procuratore pubblico

dilungarsi nel motivare il rifiuto di richieste non motivate.

Seguendo l'ordine proposto dal

reclamo, e tenuti presenti i criteri menzionati ai considerandi precedenti, sui

singoli complementi richiesti ci si esprime qui di seguito:

4.1

audizione

in via rogatoriale di __________

__________, dopo aver censurato

l’agire del Procuratore pubblico, che avrebbe erroneamente indicato __________

come latitante (mentre che quest’ultimo sarebbe tornato in __________, sua

terra d’origine) e quindi omesso di inoltrare tempestiva rogatoria in Italia,

evidenzia che, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata, le

dichiarazioni del reclamante, di __________ e di __________ non avrebbero permesso

di chiarire in modo sufficiente i fatti, ciò anche a causa della mancata

audizione di __________, persona che avrebbe avuto un ruolo tutt’altro che

marginale nella vicenda. Inoltre, la circostanza che __________ sia reo

confesso non esimerebbe l’autorità inquirente dal verificarne la fedefacenza.

Il Procuratore pubblico nella

decisione impugnata ha ritenuto l’audizione in via rogatoriale di __________,

oltre che “impraticabile” non essendo dato sapere dove lo stesso si

trovi, anche ininfluente ai fini del giudizio di merito.

Preliminarmente occorre rilevare

che il Procuratore pubblico, una volta acclarata la sua posizione tramite le

dichiarazioni di __________, __________ e __________, ha tempestivamente

emanato ordine di arresto nei confronti di __________ e che, onde procedere per

via rogatoriale, è necessario conoscere il luogo di dimora e/o di soggiorno

della persona all’estero, ciò che nel caso in esame nessuno conosce. In questo

senso nulla vi è quindi da rimproverare al magistrato inquirente.

Gli atti istruttori esperiti,

segnatamente i verbali di interrogatorio di __________, __________ e dello

stesso __________ rispettivamente i verbali di confronto tra gli stessi, hanno

permesso di chiarire la loro comune illecita attività, per quel che concerne

vendite, acquisti e consumi: in particolare, è stato possibile stabilire che

per il periodo di attività a tre – __________, __________ ed __________ -, cioè

nei mesi ottobre 2006-novembre 2006, gli acquisti da __________ sono stati di 150 grammi di cocaina già tagliata, nel periodo a due – __________ ed __________ -, cioè dal 9

dicembre 2006 all’aprile 2007, gli acquisiti da __________ e da spacciatori di

etnia africana sono stati di 140 grammi di cocaina parzialmente già tagliata e

quindi che il ruolo avuto in questo traffico da __________, perlomeno

nell’ottica dei quantitativi acquistati da __________, è comunque sensibilmente

inferiore e quindi proporzionalmente marginale (280 grammi di cocaina già tagliata) rispetto a quanto imputabile ad __________ (1040 grammi di cocaina già tagliata e 50 grammi di sostanza da taglio) e ad __________ (910 grammi di cocaina già tagliata e 50 grammi di sostanza da taglio).

Non è quindi possibile sostenere

che le confessioni rese dal reclamante e dagli altri coaccusati non siano state

singolarmente verificate e confrontate con quelle degli altri, rispettivamente

che i fatti incriminati non siano stati chiariti in maniera sufficiente. Del

resto, il reclamante si limita a sostenere il contrario, senza peraltro spiegare

quali circostanze non sarebbero state chiarite, né tantomeno la loro rilevanza

per la sua posizione processuale.

Discende dalle suddette

considerazioni che, come rettamente evidenziato nella decisione impugnata e

nelle osservazioni dal Procuratore pubblico, l’audizione di __________, oltre

ad essere praticamente ineffettuabile, appare ininfluente ai fini del giudizio

di merito, in altre parole non può essere ritenuta né rilevante né pertinente.

Il reclamo su questo punto deve

quindi essere respinto.

4.2

interrogatorio,

se del caso, a confronto con __________

L’audizione di __________,

persona la cui irreperibilità è contestata e che per stessa ammissione del

reclamante ha ricevuto da lui grammi 30 di cocaina, sarebbe necessaria

essendovi per __________ “assoluta necessità di dimostrare ovvero rafforzare

la propria credibilità”. Il reclamante censura, inoltre, la mancata

emanazione di un ordine d’arresto da parte del magistrato inquirente.

__________ ha a più riprese

ammesso vendite a __________ di 30 grammi di cocaina, ciò che sostanzierebbe

unicamente il reato di contravvenzione alla LStup, agire quindi non passibile

di ordine di arresto di portata nazionale, non si vede pertanto l’utilità di

tale prova quo alla posizione processuale del reclamante e alla sua

credibilità, né tantomeno lo spiega il reclamante.

Anche su questo punto il reclamo,

palesemente carente nella motivazione, non merita tutela.

4.3

interrogatorio

di __________, __________, __________ e __________

L’interrogatorio di tali persone,

clienti di __________, sarebbe necessario per stabilire, seppure senza

precisione scientifica, lo stato di purezza della cocaina (ovvero di

apprezzamento), in quanto le dichiarazioni di __________ in proposito non

concordano con quelle di __________ (in particolare il reclamante sostiene di

non essere stato a conoscenza del taglio della sostanza da parte di __________).

Inoltre, non sarebbe possibile escludere che a dette persone __________ abbia

riferito della circostanza per cui __________ fosse o meno a conoscenza del

taglio della sostanza, rilevato inoltre che il grado di purezza della cocaina “peserà

sicuramente sulla commisurazione della pena”.

Anche queste richieste appaiono

motivate in modo del tutto generico ed insufficiente.

In ogni caso, nel merito, tali

richieste devono essere respinte.

A prescindere dal fatto che si

tratterebbe di pareri assolutamente soggettivi ed in quanto tali non vincolanti

né fedefacenti, giova rilevare che, oggettivamente, la purezza tra la cocaina

acquistata/consumata da __________ e quella da lui rivenduta a __________ è già

documentata agli atti (cfr. rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria

18.03

, all. 41 e 84) ed inoltre la questione relativa alla consapevolezza

o meno da parte del reclamante del taglio della cocaina da parte di __________

è già stata esaminata e delucidata nel corso del verbale di confronto

7.02

, né le richieste audizioni appaiono atte a delucidare eventuali

discrepanze tra i due. Non va inoltre trascurato che, comunque, __________,

persona che __________ neppure conosceva, ha già dichiarato di non saper se la

cocaina acquistata da __________ fosse o meno tagliata, che con __________ e __________,

per stessa ammissione del reclamante, non vi è mai stato alcun rapporto per

questioni di droga ed, in ogni caso, dagli atti emerge che __________ tagliava

la cocaina da rivendere, mentre che lo stesso __________ ha dichiarato di non

sapere quale fosse il ruolo di __________ nello spaccio con __________.

Ne consegue che anche su questo punto

il reclamo non merita accoglimento, trattandosi di prove irrilevanti ai fini

della posizione processuale di __________, impregiudicata la facoltà di

richiederle in occasione del pubblico dibattimento.

4.4

richiamo

di tutti gli atti dei procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________

A dire della difesa, i rapporti

di polizia giudiziaria pure oggetto del deposito degli atti non sarebbero

sufficienti, ritenuto che negli incarti vi è “ben altro”. Sarebbe quindi

necessario acquisire tutti gli atti, ciò a garanzia del diritto di essere

sentito. Inoltre, il rifiuto del Procuratore pubblico sarebbe

insufficientemente motivato.

Anche su questo punto il reclamo

non merita accoglimento.

Insufficientemente motivata è

semmai la richiesta del reclamante, non la decisione negativa del Procuratore

pubblico, il quale ha già acquisito agli atti i rapporti di polizia giudiziaria

relativi alle altre persone coinvolte nell’inchiesta, sufficienti per

verificare, non solo dall’ottica del fornitore iniziale __________, ma anche

dei consumatori finali, la validità ed il fondamento delle dichiarazioni rese

da __________, __________, __________ e __________ in merito agli acquisti e

alle successive vendite di cocaina. Inoltre, anche volendo prescindere dal

fatto che la decisione 16 giugno 2008, con la quale il Procuratore pubblico ha

respinto la richiesta del reclamante volta ad ottenere la congiunzione di tutti

i procedimenti aperti nell’ambito dell’inchiesta __________, è cresciuta in

giudicato, il reclamante non motiva, se non in maniera del tutto generica – “conoscere

tutti gli atti del procedimento, fosse solo per eventualmente chiedere

ulteriori complementi complementi con cognizione di causa” – e, quindi,

insufficiente la richiesta in questione.

4.5

interrogatorio/confronto

con __________, __________, __________ ed interrogatorio di

__________

Il reclamo, pur chiedendo nel

petitum l’annullamento della decisione impugnata, è del tutto silente in

relazione ai suddetti atti istruttori, quindi in tale misura irricevibile, in

quanto totalmente immotivato.

5.

Alla luce di quanto precede, il

reclamo, per quanto ricevibile, deve essere respinto, con la presente decisione

definitiva a livello cantonale (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP); tassa e spese di

giudizio seguono la soccombenza. Si rinuncia a porre a carico di __________ una

parte di tasse e spese di giudizio, in quanto si è limitato a chiedere

l’accoglimento del gravame rinviando al reclamo da lui inoltrato a questo

ufficio.

Visti gli art. 19 LStup, 19a LStup,

146, 251 e 304 CP, 33 LArm, 196, 280ss CPP,

decide

1.

Il

reclamo 6/9 giugno 2008 di __________, per quanto ricevibile, è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese di fr. 220.-- sono a carico di __________.

3.

La

presente decisione è definitiva (a livello cantonale).

Intimazione a (con copia delle osservazioni delle parti):

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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