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Decisione

INC.2007.49408

Provvedimento PP

19 settembre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

19.09.2008, GIAR

Titolo:

Provvedimento PP

MISURE SOSTITUTIVE DELL'ARRESTO

art. 95 CPP-TI

art. 280 CPP-TI

Incarto n.

INC.2007.49408

Lugano

19 settembre 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice

dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sul reclamo presentato il 4/5 agosto

2008 da

__________

contro

la decisione 15 luglio 2008 con la quale il PG Bruno

Balestra ha respinto la richiesta di restituzione del permesso C;

preso atto delle osservazioni 14

agosto 2008 del PG, concludenti per la reiezione del gravame;

visto l’inc. MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in

diritto

1.

__________ – nei cui confronti è

stata promossa l’accusa per i reati di infrazione aggravata subordinatamente

semplice alla LFStup, contravvenzione alla LFStup, correità subordinatamente

complicità in tentata truffa, correità subordinatamente complicità in sviamento

della giustizia e falsità in documenti e infrazione alla LArm (art. 33) - è

stato arrestato, nell’ambito dell’__________”, il 25 ottobre 2007 e posto in

libertà provvisoria il 7 febbraio 2008, subordinando la stessa al rispetto di

varie norme di condotta ex art. 96 CPP.

In particolare, per quanto

concerne gli acquisti di cocaina e per infrazione e consumo __________ nel

corso del verb. PP 1 febbraio 2008 ha confermato la seguente tabella

riassuntiva:

“-- acquisti di cocaina e periodi

-- ottobre 2006 / 20.11.2006 da

__________ io/__________

Considerandi

2.

viaggi da 50 a __________ da __________

1.

viaggio di 50 di __________ in __________ 150 grammi

-- 09.12.2006 / gennaio 2007 da

spacciatori locali io/__________

10.

grammi

-- gennaio 2007 / aprile 2007 da

__________ io/__________

3.

viaggi a __________ da __________ (30 + 50 +

50.

del litigio con __________) 130 grammi

-- aprile - maggio 2007 / ottobre 2007 da

__________ io / __________

vari viaggi da 50 e in due casi da 100 a __________ da __________

4.

viaggi di __________ in Ticino (50 + 50 + 50

+ 10) 760 grammi

totale acquisti: 1050 grammi

e 50 grammi di sostanza da taglio

-- miei consumi (fine luglio - agosto 2006 /

agosto 2007) 175 grammi

-- offerte da terzi (fine luglio - agosto 2006 /

agosto 2007) 20 grammi

-- mie offerte a terzi (settembre 2006 /

25.10

) 25 grammi

-- mia offerta a __________ a seguito

dell’acquisto da spacciatori locali 5 grammi

-- mie vendite dirette 275

grammi”

2.

In data 11 luglio 2008 __________,

per il tramite del difensore, ha chiesto la restituzione del libretto per

stranieri C, “in quanto già più di una volta, per esempio in occasione della

stipula di un contratto di credito al consumo (per l’acquisto di un divano), la

mancata esibizione del predetto documento ha comportato la mancata possibilità

di concludere”.

La suddetta richiesta è stata

respinta dal Procuratore generale con scritto del 15 luglio 2008, “essendo

stato il relativo deposito dettato quale misura di condotta ex art. 96 CPP”, precisato

comunque che copia dello stesso avrebbe potuto essere richiesta in ogni momento

per eventuali transazioni contrattuali.

Avverso tale decisione è insorto __________

con reclamo di data 4 agosto 2008, riconfermandosi nella richiesta 11 luglio

2008.

e postulando l’annullamento della decisione 15 luglio 2008. In particolare, dopo aver evidenziato la tempestività del gravame, il reclamante rileva che la

decisione dovrebbe essere annullata per più motivi. Innanzitutto sarebbe

arbitraria e sprovvista di sufficiente base legale, ritenuto che quale misura

di condotta sarebbe stato imposto il solo deposito del passaporto e della

licenza di condurre, come emerge dalla lettura del verb. PP 7 febbraio 2008.

Inoltre, la decisione impugnata sarebbe pure carente nella motivazione, non

avendo il magistrato inquirente verificato se sussistessero ancora e se si

quali esigenze per mantenere in deposito il permesso C, nonché sproporzionata

poiché inadatta ad evitare che __________ si sottragga al procedimento,

ritenuto che “per fuggire all’estero non occorre certo munirsi del permesso

C, che abbisogna al reclamante per le ragioni già addotte al cospetto

dell’Autorità inquirente”, evidenziato inoltre che il pericolo di fuga – “su

cui il Procuratore pubblico generale non ha speso una parola” - non può

essere valutato basandosi unicamente sulla gravità del reato.

3.

In sede di osservazioni il

Procuratore generale si è confermato nella decisione impugnata, evidenziando

nel contempo che il permesso di soggiorno in questione, ancorché non

espressamente indicato quale norma di condotta nel verbale del 7 febbraio 2008,

è depositato unitamente al passaporto dell’accusato, poiché entrambi i

documenti permettono l’espatrio dell’interessato. In sostanza “il permesso

di domicilio fa’ parte in senso lato della norma di condotta riferita al

deposito del passaporto, misura che appare proporzionata ed adeguata al

raggiungimento dello scopo previsto”. In ogni caso, a prescindere dal fatto

che al reclamante è stata concessa la possibilità di estrarre fotocopia del

permesso, non si comprende, né tantomeno lo spiega il reclamante, come la

mancata presentazione del permesso gli abbia impedito di concludere un

contratto.

4.

La competenza di questo giudice a

statuire sul gravame è data, essendo la decisione impugnata fondata sugli art.

95.

ss CPP.

La legittimazione dell’accusato

all’inoltro del gravame è pacifica.

Quo alla tempestività: il

patrocinatore del reclamante afferma di aver ricevuto la decisione 15 luglio

2008, spedita per posta semplice, in data 22 luglio 2008. Non essendo possibile

verificare se effettivamente la ricezione sia avvenuta unicamente in data 22

luglio 2008, il termine di 10 giorni va calcolato a far tempo dal 23 luglio

2008.

Lo stesso veniva pertanto a scadere in data 4 agosto 2008. Il reclamo,

inoltrato il 4 agosto 2008, è quindi tempestivo.

Il gravame è quindi ricevibile in

ordine.

5.

In tema di misure sostitutive

dell'arresto non si applica la speciale procedura dell'art. 108 CPP, riferita

strettamente alla libertà personale, ma bensì quella ordinaria con previa

decisione del magistrato responsabile dell'arresto (in casu il Procuratore

pubblico), impugnabile con reclamo come agli art. 280 ss. CPP (v. Rapporto 22 luglio

1992.

della Commissione speciale del Gran Consiglio per la revisione del CPP, ad

art. 46, corrispondente al vigente art. 108 CPP).

L’art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

- dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali il

pericolo di fuga, i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I. Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a) ed il pericolo di recidiva; si aggiunge, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

Ai sensi dell'art. 107 CPP

l'accusato deve essere messo in libertà provvisoria, quando lo scopo

dell'arresto può essere raggiunto con altre misure sostitutive, atte in

particolare a garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità

competente per il compimento degli atti processuali o per scontare la pena o

per l'esecuzione di una misura di sicurezza; le misure sostitutive ed il loro

scopo restano quelli descritti dall'art. 96 CPP - secondo cui se lo scopo

dell'arresto può essere raggiunto con la prestazione di una cauzione, con il

deposito di documenti di legittimazione, con la regolare comparizione davanti a

un ufficio, con la residenza in un luogo determinato o con altri provvedimenti

idonei, vengono prese singolarmente o cumulativamente tali misure - anche se la

formulazione dell'art. 107 cpv. 2 CPP è essenzialmente centrata sul pericolo di

fuga.

6.

In concreto, è vero che nel

verbale 7 febbraio 2008 fra le misure sostitutive non viene espressamente

previsto il deposito in Polizia/ al MP del permesso di soggiorno C, ma

unicamente quello del passaporto (__________) e della licenza di condurre.

Tuttavia da un esame degli atti

emerge che ciò è verosimilmente dovuto ad una dimenticanza e che il

patrocinatore di __________ era perfettamente a conoscenza del fatto che il

deposito riguardava anche il permesso di soggiorno C e che lo scopo era quello

di ovviare al rischio che __________ si sottraesse al seguito del procedimento.

Infatti, con scritto 8 febbraio 2008 il Procuratore generale ha trasmesso al

difensore copia del verbale 7 febbraio 2008, informandolo nel contempo che il

libretto per stranieri C, la licenza di condurre ed il passaporto si trovavano

depositati presso il Ministero pubblico, rispettivamente con lettera di pari

data il magistrato inquirente ha informato la __________ dell’avvenuta

scarcerazione di __________ con l’adozione di misure sostitutive dell’arresto,

fra cui il deposito del libretto C, inviando copia di tale scritto alla difesa.

Così stando le cose, nella misura

in cui nel reclamo si sostiene che il deposito del permesso di soggiorno non

farebbe parte delle misure sostitutive e che pertanto la decisione impugnata

sarebbe arbitraria, carente nella motivazione e sprovvista di base legale, lo

stesso, al limite della temerarietà e della malafede processuale, deve essere

respinto.

Quanto alla censura secondo cui

si tratterebbe di misura sproporzionata e comunque inadatta ad ovviare al

pericolo di fuga, basti qui rilevare che pur essendo a conoscenza, da oltre 7

mesi, dell’avvenuto deposito del permesso C in applicazione dell’art. 96 CPP,

il reclamante non lo ha mai contestato precedentemente, ed in questo senso la

censura appare tardiva, a maggior ragione se si considera che il reclamante

neppure sostiene che a far tempo dal febbraio 2008 la situazione sia mutata, né

motiva in alcun modo la pretesa sproporzionalità rispettivamente inadeguatezza

della decisione impugnata. Va comunque ricordato che il permesso di soggiorno è

documento che permette l’espatrio: l’art. 4 del Ordinanza concernente il

rilascio di documenti di viaggio per stranieri prevede infatti che ad uno

straniero sprovvisto di documenti titolare di un permesso di dimora annuale può

essere rilasciato (dall’__________) un passaporto per stranieri.

Infine, il reclamante si limita

genericamente a sostenere, senza corroborare in alcun modo tale asserzione, che

la mancata presentazione dell’originale del permesso gli avrebbe impedito di

concludere un contratto di credito per l’acquisto di un divano. In ogni caso,

il Procuratore generale ha comunque precisato nella decisione impugnata,

ribadendolo in sede di osservazioni, che __________ ha la possibilità di

richiedere in ogni momento copia del permesso per eventuali transazioni

contrattuali.

Il reclamo è conseguentemente

respinto con la presente decisione esente da tasse e spese ed impugnabile alla

CRP, trattandosi di decisione che concerne uno degli aspetti della libertà

personale (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., ad art. 96 CPP, n. 7).

Per i quali motivi,

visti gli art. 95, 96, 107, 110ss, 280, 284 cpv. 1 lett. a

CPP,

decide

1.

Il reclamo è respinto.

2.

Non si prelevano né tasse

né spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione

:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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