INC.2007.49703
Istanza di libertà provvisoria
1 febbraio 2008Italiano18 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.49703
Data decisione, Autorità:
01.02.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 107 CPP-TI
1
Incarto n.
INC.2007.49703
Lugano
1. febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 23/24 gennaio 2008 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo del 28/29 gennaio
2008 dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona
visto lo scritto della difesa
dell’accusato del 30 gennaio 2008;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
29 ottobre 2007 dalla Polizia cantonale mentre si apprestava ad accedere ad un
box di __________ dove erano custoditi diversi oggetti di dubbia provenienza.
Egli si trovava in libertà dal 18 maggio 2007 dopo avere scontato diversi
periodi di detenzione per condanne per furto.
Il 30 ottobre 2007 il Procuratore
pubblico Antonio Perugini ha ordinato l’arresto di __________ promuovendogli
nel contempo l’accusa per titolo di furto aggravato (siccome commesso in banda
e per mestiere), subordinatamente ripetuta ricettazione, ripetuto
danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e infrazione alla Legge
federale sulle armi, e meglio come descritto nella richiesta di conferma
dell’arresto 30 ottobre 2007 (Inc. GIAR 497.2007.1, doc. 1).
Il giorno stesso questo giudice
ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza e per pericolo di fuga (in quanto residente
all’estero e considerato che non ha inteso comunicare il suo indirizzo
all’estero agli inquirenti), per i bisogni dell’istruzione, pericolo di
collusione con verosimili correi e complici, nonché per pericolo di recidiva,
considerati i numerosi precedenti e l’assenza di un’attività lavorativa lecita
nota (Inc. GIAR 497.2007.1, doc. 6).
A verbale di conferma
dell’arresto, così come interrogato in precedenza dalla Polizia, l’accusato si
è avvalso del diritto di rifiutarsi di rispondere, diritto di cui si è avvalso
sinora.
B.
Il 23 gennaio 2008 __________,
con l’istanza in discussione (giunta al Ministero pubblico il 24 gennaio 2008),
chiede di essere posto in libertà provvisoria e, non prendendo posizione
sull’esistenza dei seri indizi di reato a suo carico, afferma che si trova
oramai in carcere da troppo tempo senza che gli vengano contestate risultanze
istruttorie. A mente della difesa non sussisterebbero quindi più bisogni
istruttori e pericolo di inquinamento di prove per giustificare il mantenimento
della carcerazione preventiva dell’accusato. Contestato il pericolo di fuga
essendo l’accusato cittadino __________ e, dal momento che non è stato
interrogato da due mesi e mezzo, non vi sarebbe necessità alcuna di tenerlo in
detenzione a disposizione delle Autorità. Per ovviare al pericolo di fuga la
difesa propone di confinare il proprio patrocinato agli arresti domiciliari a __________
o obbligarlo a presentarsi giornalmente presso la Polizia di __________. Per quanto riguarda il pericolo di recidiva la difesa osserva, senza
meglio specificare, che per ovviarvi esistono “diverse possibilità che
possono tutelare meglio i diritti dell’accusato rispetto al mantenimento del
carcere preventivo”. Non sarebbero poi più rispettati principio di sussidiarietà
e di proporzionalità (Inc. GIAR 497.2007.3, doc. 1).
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 28/29 gennaio 2008 (Inc. GIAR 497.2007.3, doc. 2), ribadisce
che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza evincibili non certo dalle
ammissioni dell’accusato ma dall’attività investigativa degli inquirenti riassunta
negli atti. Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il pericolo di
collusione il Procuratore pubblico afferma che a fronte di “un’indole per
nulla collaborativa” dell’accusato “è stata una precisa e ponderata
scelta istruttoria quella di demandare le contestazioni a verbale solo dopo
aver acquisito le inoppugnabili prove di colpevolezza, evitando così inutili
perdite di tempo in verbalizzazioni interlocutorie improntate solo al suo
mutismo”. Il magistrato inquirente afferma poi che “non è stata quindi
alcuna stasi nell’inchiesta che invece procedere celermente nonostante le
difficoltà oggettive sopra evidenziate e che avrà ulteriore impulso
nell’immediato futuro con le puntuali contestazioni del caso”. Per il PP la
scaltrezza dimostrata da __________ nell’aver saputo usare terze persone (sia
in __________ che in __________) per raggiungere i suoi scopi e dissimulare la
refurtiva conseguita con i furti sostanziano il pericolo di collusione: “ la
distinzione di ruoli e di grado di coinvolgimento di terzi, necessitano
pertanto della dovuta cautela e della prudente distanza fra tutti i
protagonisti della vicenda giudiziaria in esame”.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva lo stesso appare evidente sia con riferimento ai suoi specifici e
preoccupanti precedenti, sia con riferimento all’immediata ripresa
dell’attività criminale non appena scarcerato in maggio 2007.
Pure presente il pericolo di fuga
documentato dalla capacità di costituirsi all’estero un rifugio e un deposito
per la refurtiva, mentre che qualsiasi misura sostitutiva dell’arresto proposta
dalla difesa potrebbe evitare il concretizzarsi di tale pericolo sorretto anche
dal fatto che per il procedimento in essere gli si prospetta una pesante
condanna.
Rispettati pure i principi di
proporzionalità e celerità compatibilmente con le necessità formali ancora da
espletare.
D.
La difesa dell’istante, con
osservazioni 30 gennaio 2008 ribadisce quanto esposto nell’istanza. Osserva,
dopo avere esaminato l’intero incarto penale, che a suo modo di vedere sarebbe
stato violato il principio di celerità. Per quanto riguarda il pericolo di fuga
sottolinea come lo stesso non sia presente e, comunque, ovviabile con l’obbligo
di presentarsi presso gli organi di Polizia italiani mentre che nulla osserva a
proposito del pericolo di recidiva.
Considerandi
1.
L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a
presentare istanza di libertà provvisoria.
Ai sensi dell'art. 108
cpv. 1 il Procuratore pubblico deve trasmettere entro tre giorni dal
ricevimento dell'istanza di libertà provvisoria gli atti con il suo preavviso
negativo al GIAR, il tutto riferito, implicitamente e senza nessuna contraria
eccezione - l'unica eccezione è infatti quella prevista dal cpv. 4 e concerne
l'art. 100 CPP (notifica dell'arresto) - all'art. 20 CPP sul computo dei
termini, con particolare riguardo al cpv. 1 (esclusione dal computo del giorno
dal quale il termine decorre) e al cpv. 3 (protrazione al giorno successivo dei
termini scadenti in giorni festivi o così riconosciuti) (cfr. decisione GIAR
18.04.2002
in re B.N., inc. 25.2002.3, nota al difensore dell'istante;
decisione GIAR 17.10.2003 in re S.H., inc. 427.2003.2, confermata dalla CRP con
sentenza 14.11.2003, inc. 60.2003.354).
In concreto, il
Procuratore pubblico ha ricevuto l'istanza di libertà provvisoria giovedì 24
gennaio 2008, quindi il termine di tre giorni di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP
per la trasmissione degli atti e del preavviso negativo a questo giudice veniva
a scadere lunedì 28 gennaio, essendo domenica 27 gennaio giorno festivo. Dagli
atti risulta che il preavviso negativo datato 28 gennaio 2008 (unitamente
all’istanza di libertà provvisoria) è stato spedito lo stesso giorno (cfr.
busta dell’invio raccomandato allegata agli atti) mentre che l’incarto è stato
consegnato a questo ufficio, tramite la messaggeria dello Stato, la mattina del
29.
gennaio 2008, contestualmente alla ricezione del preavviso negativo inviato
per posta.
Il preavviso negativo e gli atti sono quindi stati
tempestivamente inviati a questo giudice.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988.
pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già
la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR
21.12.2001
in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Anche qualora non contestata,
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata
d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua
funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il
mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare
nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente,
a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere
per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________
e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi
di colpevolezza neppure contestati né dall’accusato nella sua istanza di
libertà provvisoria né dal suo difensore. A sostenere questa tesi concorrono
gli elementi raccolti nel rapporto di complemento 24 gennaio 2008 dal quale
emerge che nella perquisizione del 30 ottobre 2007, del box di __________ in
uso all’accusato, sono stati recuperati complessivamente 235 oggetti di cui una
parte è stato possibile ricondurre a provenienza illecita, mentre che per i
restanti le indagini sarebbero tuttora in corso. Gli inquirenti hanno potuto
accertare che l’accusato ha commesso furti in quattro __________ differenti (__________),
ciò anche grazie all’analisi del DNA ritrovato sul luogo di alcuni furti che
corrisponde al DNA dell’accusato, o al recupero della refurtiva denunciata
rubata nel box di __________.
4.
a)
In relazione ai bisogni
istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale,
occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti
istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì
con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente)
espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che
l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die
Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest
gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt
nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se
posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento
e, conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del
pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova
da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo
di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di
collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del
mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato
nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una
possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della
deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice
atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal
senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS
1999, § 68 no 13).
b)
È, di regola, compito del
magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della
garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo
1998, in REP 1998 p. 329) - se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza
di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle
prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.). Nel caso in esame, il Procuratore
pubblico indica un pericolo di collusione specialmente con le persone legate
all’affitto del Box di __________ e l’appartamento di __________ (Preavviso,
pag. 2).
c)
A ragione, vista l’importante
mole di oggetti sequestrati nel box di __________ in uso a __________, nonché
quelli di cui è stata chiesta l’acquisizione tramite rogatoria alle Autorità __________,
il PP sostiene che vi sono ancora necessità istruttorie volte all’accertamento
dell’origine di tali oggetti sequestrati in __________ e in __________ senza
che __________ possa compiere atti di influenza nei confronti di terzi che a
vario grado e titolo lo hanno aiutato o nella commissione dei furti o nella
locazione di immobili utilizzati dall’accusato come rifugio personale e deposito
della refurtiva. È pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse
dell’accusato stesso, che i previsti atti istruttori volti a chiarire quanto
sopra e gli interrogatori con le persone che lo hanno aiutato a vario titolo,
dalla sua scarcerazione di maggio scorso all’arresto di fine ottobre, avvengano
senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.
5.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,
il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de
procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).
Il magistrato inquirente lo
evoca, con riferimento al gran numero di precedenti dell’accusato ed al fatto
che appena rilasciato di prigione ha reiniziato a commettere furti come niente
fosse successo (preavviso, p. 2). La difesa è silente su questo punto.
Per sostanziare il pericolo di
recidiva basta scorrere il casellario giudiziale dell’accusato che fa stato di
una prima condanna nel 1992 a 2 anni e 6 mesi di detenzione per furto per
mestiere e altri reati commessi tra il 1990 e il 1991. Messo in libertà
condizionale il 24 ottobre 1993 ha ricominciato a commettere furti nel novembre
1993.
per i quali è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di detenzione il 17
maggio 1995. Per ulteriori furti commessi tra il 1993 e il 1994, nonché per
rapina e sposizione a pericolo della vita altrui è stato condannato il 15
ottobre 1997 a 3 anni e 10 mesi di reclusione (quale pena aggiuntiva a quella
del 17 maggio 1995). Il 12 aprile 2002 è stato condannato a 18 mesi di
detenzione per furto per mestiere e rapina e il 21 ottobre 2003 a 2 anni di detenzione per furto e ricettazione. Il 21 ottobre 2005 è stato condannato a 7 mesi
di detenzione per ripetuto furto, danneggiamento e violazione di domicilio e il
23.
maggio 2007 ad una pena pecuniaria di 58 aliquote giornaliere da CHF 30.-
(il casellario riporta erroneamente che la pena è stata sospesa, quando in
realtà si trattava di pena effettiva) per tentato furto, danneggiamento, abusto
di un impianto per l’elaborazione di dati e ricettazione.
Visto quanto sopra appare assai
arduo, per non dire impossibile, sostenere che l’accusato avrebbe capito i
propri errori e che, una volta rimesso in libertà, si comporterà correttamente
al fine di non ricadere nella commissione di reati. Quella di __________ è
l’attività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece impegnarsi
per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e l’ordine pubblico.
Malgrado l’apertura di diversi procedimenti penali, uno appresso all’altro,
l’accusato ha infatti continuato a delinquere, e lo ha fatto non solo tra una
pena detentiva e l’altra ma addirittura anche durante periodi di congedo dal
carcere o di semilibertà: se messo in libertà provvisoria, egli si troverebbe,
né più né meno, nella stessa situazione ante arresto (non sembra essere
intenzionato a cercarsi un’attività lucrativa lecita) e vi sarebbe pertanto
concreto pericolo che torni a delinquere avendo egli dimostrato sinora, e più di
una volta, di riuscire a “tornare in attività” non appena scarcerato.
A titolo abbondanziale va
rilevato che il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per
impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché
commettendo sempre nuovi reati l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il
processo: egli ha infatti il diritto a essere giudicato contemporaneamente per
i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich
2001, p. 501/502, n° 2357; Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.).
Dagli atti emerge dunque
inequivocabilmente come vi sia il concreto pericolo, per non dire la quasi
certezza, che __________, se posto in libertà provvisoria (ormai
indipendentemente dalla possibilità di entrate finanziarie legali, già presenti
in passato e che con gli hanno certo impedito di commettere reato), torni a
commettere furti.
Tutti gli elementi di fatto
summenzionati concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva
(SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b).
A torto la difesa propone
l’adozione di misure sostitutive dell’arresto per ovviare al pericolo di
recidiva e di fuga. A parte che le misure proposte già sarebbero da adottare
all’estero, quindi di impossibile attuazione da parte delle Autorità __________
per ovvi motivi legati al principio di territorialità, ci si chiede come il
presentarsi giornalmente alle Autorità di Polizia potrebbe fungere da deterrente
per __________ dal commettere furti in __________ (dove avrebbe intenzione di
soggiornare) o in __________ (dove potrebbe venire tranquillamente essendo
cittadino elvetico), quando a tale scopo non è servita in passato neppure la
carcerazione per sconto pena (avendo egli delinquito durante congedi quando si
trovava in carcere per scontare le pene a cui era stato condannato, cfr. ad
esempio le date di commissione di reati per cui è stato condannato il 21
ottobre 2005 delle Assise correzionali di __________).
Vista la sussistenza di due motivi di interesse pubblico per
il mantenimento del carcere preventivo ci si può esimere dall’analizzare anche
la sussistenza del pericolo di fuga.
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, e degli atti istruttori compiuti e
ancora da compiere, avuto riguardo alla perseveranza nel reato ed al
comportamento istruttorio dell’accusato, è sicuramente data. A ciò si aggiunga
l’assicurazione del PP di procedere indilatamente con la contestazione del
materiale probatorio sin qui raccolto.
Pure va ammessa nella sua
eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli
reati imputati a __________, in particolare per l’imputazione di furto
aggravato siccome commesso per mestiere.
L’accusato è stato arrestato il
29.
ottobre 2007 e ad oggi è in detenzione preventiva da tre mesi. In questo
lasso di tempo l’inchiesta appare procedere ancora con sufficiente celerità
specialmente se si considera la difficoltà di dovere analizzare la miriade di
oggetti sequestrati all’accusato con le denunce di furto e che tale difficoltà
è sicuramente aumentata dal fatto che l’accusato si avvale del suo diritto di
rifiutarsi di rispondere. A ciò si aggiunga che solo nella seconda metà del mese
di gennaio 2008 le autorità penali dei cantoni confederati hanno richiesto al canton
Ticino l’assunzione dei procedimenti penali da loro aperti nei confronti
dell’accusato.
Il reato principale che viene
imputato a __________ è di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si
tratta di un crimine con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena
pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere) e, in caso di condanna, il
rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta
e a quella presumibilmente da soffrire per esperire gli atti istruttori
necessari alla completazione dell’inchiesta, in pieno rispetto del principio
della proporzionalità.
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione è respinta
con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f
TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax) a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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