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Decisione

INC.2007.49703

Istanza di libertà provvisoria

1 febbraio 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

29 ottobre 2007 dalla Polizia cantonale mentre si apprestava ad accedere ad un

box di __________ dove erano custoditi diversi oggetti di dubbia provenienza.

Egli si trovava in libertà dal 18 maggio 2007 dopo avere scontato diversi

periodi di detenzione per condanne per furto.

Il 30 ottobre 2007 il Procuratore

pubblico Antonio Perugini ha ordinato l’arresto di __________ promuovendogli

nel contempo l’accusa per titolo di furto aggravato (siccome commesso in banda

e per mestiere), subordinatamente ripetuta ricettazione, ripetuto

danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio e infrazione alla Legge

federale sulle armi, e meglio come descritto nella richiesta di conferma

dell’arresto 30 ottobre 2007 (Inc. GIAR 497.2007.1, doc. 1).

Il giorno stesso questo giudice

ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e

concreti indizi di colpevolezza e per pericolo di fuga (in quanto residente

all’estero e considerato che non ha inteso comunicare il suo indirizzo

all’estero agli inquirenti), per i bisogni dell’istruzione, pericolo di

collusione con verosimili correi e complici, nonché per pericolo di recidiva,

considerati i numerosi precedenti e l’assenza di un’attività lavorativa lecita

nota (Inc. GIAR 497.2007.1, doc. 6).

A verbale di conferma

dell’arresto, così come interrogato in precedenza dalla Polizia, l’accusato si

è avvalso del diritto di rifiutarsi di rispondere, diritto di cui si è avvalso

sinora.

B.

Il 23 gennaio 2008 __________,

con l’istanza in discussione (giunta al Ministero pubblico il 24 gennaio 2008),

chiede di essere posto in libertà provvisoria e, non prendendo posizione

sull’esistenza dei seri indizi di reato a suo carico, afferma che si trova

oramai in carcere da troppo tempo senza che gli vengano contestate risultanze

istruttorie. A mente della difesa non sussisterebbero quindi più bisogni

istruttori e pericolo di inquinamento di prove per giustificare il mantenimento

della carcerazione preventiva dell’accusato. Contestato il pericolo di fuga

essendo l’accusato cittadino __________ e, dal momento che non è stato

interrogato da due mesi e mezzo, non vi sarebbe necessità alcuna di tenerlo in

detenzione a disposizione delle Autorità. Per ovviare al pericolo di fuga la

difesa propone di confinare il proprio patrocinato agli arresti domiciliari a __________

o obbligarlo a presentarsi giornalmente presso la Polizia di __________. Per quanto riguarda il pericolo di recidiva la difesa osserva, senza

meglio specificare, che per ovviarvi esistono “diverse possibilità che

possono tutelare meglio i diritti dell’accusato rispetto al mantenimento del

carcere preventivo”. Non sarebbero poi più rispettati principio di sussidiarietà

e di proporzionalità (Inc. GIAR 497.2007.3, doc. 1).

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 28/29 gennaio 2008 (Inc. GIAR 497.2007.3, doc. 2), ribadisce

che esistono gravi e concreti indizi di colpevolezza evincibili non certo dalle

ammissioni dell’accusato ma dall’attività investigativa degli inquirenti riassunta

negli atti. Per quanto riguarda i bisogni istruttori ed il pericolo di

collusione il Procuratore pubblico afferma che a fronte di “un’indole per

nulla collaborativa” dell’accusato “è stata una precisa e ponderata

scelta istruttoria quella di demandare le contestazioni a verbale solo dopo

aver acquisito le inoppugnabili prove di colpevolezza, evitando così inutili

perdite di tempo in verbalizzazioni interlocutorie improntate solo al suo

mutismo”. Il magistrato inquirente afferma poi che “non è stata quindi

alcuna stasi nell’inchiesta che invece procedere celermente nonostante le

difficoltà oggettive sopra evidenziate e che avrà ulteriore impulso

nell’immediato futuro con le puntuali contestazioni del caso”. Per il PP la

scaltrezza dimostrata da __________ nell’aver saputo usare terze persone (sia

in __________ che in __________) per raggiungere i suoi scopi e dissimulare la

refurtiva conseguita con i furti sostanziano il pericolo di collusione: “ la

distinzione di ruoli e di grado di coinvolgimento di terzi, necessitano

pertanto della dovuta cautela e della prudente distanza fra tutti i

protagonisti della vicenda giudiziaria in esame”.

Per quanto riguarda il pericolo

di recidiva lo stesso appare evidente sia con riferimento ai suoi specifici e

preoccupanti precedenti, sia con riferimento all’immediata ripresa

dell’attività criminale non appena scarcerato in maggio 2007.

Pure presente il pericolo di fuga

documentato dalla capacità di costituirsi all’estero un rifugio e un deposito

per la refurtiva, mentre che qualsiasi misura sostitutiva dell’arresto proposta

dalla difesa potrebbe evitare il concretizzarsi di tale pericolo sorretto anche

dal fatto che per il procedimento in essere gli si prospetta una pesante

condanna.

Rispettati pure i principi di

proporzionalità e celerità compatibilmente con le necessità formali ancora da

espletare.

D.

La difesa dell’istante, con

osservazioni 30 gennaio 2008 ribadisce quanto esposto nell’istanza. Osserva,

dopo avere esaminato l’intero incarto penale, che a suo modo di vedere sarebbe

stato violato il principio di celerità. Per quanto riguarda il pericolo di fuga

sottolinea come lo stesso non sia presente e, comunque, ovviabile con l’obbligo

di presentarsi presso gli organi di Polizia italiani mentre che nulla osserva a

proposito del pericolo di recidiva.

Considerandi

1.

L’accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a

presentare istanza di libertà provvisoria.

Ai sensi dell'art. 108

cpv. 1 il Procuratore pubblico deve trasmettere entro tre giorni dal

ricevimento dell'istanza di libertà provvisoria gli atti con il suo preavviso

negativo al GIAR, il tutto riferito, implicitamente e senza nessuna contraria

eccezione - l'unica eccezione è infatti quella prevista dal cpv. 4 e concerne

l'art. 100 CPP (notifica dell'arresto) - all'art. 20 CPP sul computo dei

termini, con particolare riguardo al cpv. 1 (esclusione dal computo del giorno

dal quale il termine decorre) e al cpv. 3 (protrazione al giorno successivo dei

termini scadenti in giorni festivi o così riconosciuti) (cfr. decisione GIAR

18.04.2002

in re B.N., inc. 25.2002.3, nota al difensore dell'istante;

decisione GIAR 17.10.2003 in re S.H., inc. 427.2003.2, confermata dalla CRP con

sentenza 14.11.2003, inc. 60.2003.354).

In concreto, il

Procuratore pubblico ha ricevuto l'istanza di libertà provvisoria giovedì 24

gennaio 2008, quindi il termine di tre giorni di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP

per la trasmissione degli atti e del preavviso negativo a questo giudice veniva

a scadere lunedì 28 gennaio, essendo domenica 27 gennaio giorno festivo. Dagli

atti risulta che il preavviso negativo datato 28 gennaio 2008 (unitamente

all’istanza di libertà provvisoria) è stato spedito lo stesso giorno (cfr.

busta dell’invio raccomandato allegata agli atti) mentre che l’incarto è stato

consegnato a questo ufficio, tramite la messaggeria dello Stato, la mattina del

29.

gennaio 2008, contestualmente alla ricezione del preavviso negativo inviato

per posta.

Il preavviso negativo e gli atti sono quindi stati

tempestivamente inviati a questo giudice.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Anche qualora non contestata,

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata

d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua

funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il

mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare

nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente,

a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può comunque concludere

per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________

e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, seri e concreti indizi

di colpevolezza neppure contestati né dall’accusato nella sua istanza di

libertà provvisoria né dal suo difensore. A sostenere questa tesi concorrono

gli elementi raccolti nel rapporto di complemento 24 gennaio 2008 dal quale

emerge che nella perquisizione del 30 ottobre 2007, del box di __________ in

uso all’accusato, sono stati recuperati complessivamente 235 oggetti di cui una

parte è stato possibile ricondurre a provenienza illecita, mentre che per i

restanti le indagini sarebbero tuttora in corso. Gli inquirenti hanno potuto

accertare che l’accusato ha commesso furti in quattro __________ differenti (__________),

ciò anche grazie all’analisi del DNA ritrovato sul luogo di alcuni furti che

corrisponde al DNA dell’accusato, o al recupero della refurtiva denunciata

rubata nel box di __________.

4.

a)

In relazione ai bisogni

istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale,

occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti

istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì

con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente)

espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che

l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die

Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest

gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt

nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se

posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento

e, conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del

pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova

da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo

di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di

collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del

mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato

nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una

possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della

deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice

atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal

senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS

1999, § 68 no 13).

b)

È, di regola, compito del

magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della

garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo

1998, in REP 1998 p. 329) - se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza

di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle

prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.). Nel caso in esame, il Procuratore

pubblico indica un pericolo di collusione specialmente con le persone legate

all’affitto del Box di __________ e l’appartamento di __________ (Preavviso,

pag. 2).

c)

A ragione, vista l’importante

mole di oggetti sequestrati nel box di __________ in uso a __________, nonché

quelli di cui è stata chiesta l’acquisizione tramite rogatoria alle Autorità __________,

il PP sostiene che vi sono ancora necessità istruttorie volte all’accertamento

dell’origine di tali oggetti sequestrati in __________ e in __________ senza

che __________ possa compiere atti di influenza nei confronti di terzi che a

vario grado e titolo lo hanno aiutato o nella commissione dei furti o nella

locazione di immobili utilizzati dall’accusato come rifugio personale e deposito

della refurtiva. È pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse

dell’accusato stesso, che i previsti atti istruttori volti a chiarire quanto

sopra e gli interrogatori con le persone che lo hanno aiutato a vario titolo,

dalla sua scarcerazione di maggio scorso all’arresto di fine ottobre, avvengano

senza che si possa avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.

5.

Per quanto riguarda il pericolo

di recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,

il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de

procédure pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483).

Il magistrato inquirente lo

evoca, con riferimento al gran numero di precedenti dell’accusato ed al fatto

che appena rilasciato di prigione ha reiniziato a commettere furti come niente

fosse successo (preavviso, p. 2). La difesa è silente su questo punto.

Per sostanziare il pericolo di

recidiva basta scorrere il casellario giudiziale dell’accusato che fa stato di

una prima condanna nel 1992 a 2 anni e 6 mesi di detenzione per furto per

mestiere e altri reati commessi tra il 1990 e il 1991. Messo in libertà

condizionale il 24 ottobre 1993 ha ricominciato a commettere furti nel novembre

1993.

per i quali è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di detenzione il 17

maggio 1995. Per ulteriori furti commessi tra il 1993 e il 1994, nonché per

rapina e sposizione a pericolo della vita altrui è stato condannato il 15

ottobre 1997 a 3 anni e 10 mesi di reclusione (quale pena aggiuntiva a quella

del 17 maggio 1995). Il 12 aprile 2002 è stato condannato a 18 mesi di

detenzione per furto per mestiere e rapina e il 21 ottobre 2003 a 2 anni di detenzione per furto e ricettazione. Il 21 ottobre 2005 è stato condannato a 7 mesi

di detenzione per ripetuto furto, danneggiamento e violazione di domicilio e il

23.

maggio 2007 ad una pena pecuniaria di 58 aliquote giornaliere da CHF 30.-

(il casellario riporta erroneamente che la pena è stata sospesa, quando in

realtà si trattava di pena effettiva) per tentato furto, danneggiamento, abusto

di un impianto per l’elaborazione di dati e ricettazione.

Visto quanto sopra appare assai

arduo, per non dire impossibile, sostenere che l’accusato avrebbe capito i

propri errori e che, una volta rimesso in libertà, si comporterà correttamente

al fine di non ricadere nella commissione di reati. Quella di __________ è

l’attività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece impegnarsi

per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e l’ordine pubblico.

Malgrado l’apertura di diversi procedimenti penali, uno appresso all’altro,

l’accusato ha infatti continuato a delinquere, e lo ha fatto non solo tra una

pena detentiva e l’altra ma addirittura anche durante periodi di congedo dal

carcere o di semilibertà: se messo in libertà provvisoria, egli si troverebbe,

né più né meno, nella stessa situazione ante arresto (non sembra essere

intenzionato a cercarsi un’attività lucrativa lecita) e vi sarebbe pertanto

concreto pericolo che torni a delinquere avendo egli dimostrato sinora, e più di

una volta, di riuscire a “tornare in attività” non appena scarcerato.

A titolo abbondanziale va

rilevato che il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per

impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché

commettendo sempre nuovi reati l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il

processo: egli ha infatti il diritto a essere giudicato contemporaneamente per

i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich

2001, p. 501/502, n° 2357; Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.).

Dagli atti emerge dunque

inequivocabilmente come vi sia il concreto pericolo, per non dire la quasi

certezza, che __________, se posto in libertà provvisoria (ormai

indipendentemente dalla possibilità di entrate finanziarie legali, già presenti

in passato e che con gli hanno certo impedito di commettere reato), torni a

commettere furti.

Tutti gli elementi di fatto

summenzionati concorrono ad indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva

(SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b).

A torto la difesa propone

l’adozione di misure sostitutive dell’arresto per ovviare al pericolo di

recidiva e di fuga. A parte che le misure proposte già sarebbero da adottare

all’estero, quindi di impossibile attuazione da parte delle Autorità __________

per ovvi motivi legati al principio di territorialità, ci si chiede come il

presentarsi giornalmente alle Autorità di Polizia potrebbe fungere da deterrente

per __________ dal commettere furti in __________ (dove avrebbe intenzione di

soggiornare) o in __________ (dove potrebbe venire tranquillamente essendo

cittadino elvetico), quando a tale scopo non è servita in passato neppure la

carcerazione per sconto pena (avendo egli delinquito durante congedi quando si

trovava in carcere per scontare le pene a cui era stato condannato, cfr. ad

esempio le date di commissione di reati per cui è stato condannato il 21

ottobre 2005 delle Assise correzionali di __________).

Vista la sussistenza di due motivi di interesse pubblico per

il mantenimento del carcere preventivo ci si può esimere dall’analizzare anche

la sussistenza del pericolo di fuga.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, e degli atti istruttori compiuti e

ancora da compiere, avuto riguardo alla perseveranza nel reato ed al

comportamento istruttorio dell’accusato, è sicuramente data. A ciò si aggiunga

l’assicurazione del PP di procedere indilatamente con la contestazione del

materiale probatorio sin qui raccolto.

Pure va ammessa nella sua

eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli

reati imputati a __________, in particolare per l’imputazione di furto

aggravato siccome commesso per mestiere.

L’accusato è stato arrestato il

29.

ottobre 2007 e ad oggi è in detenzione preventiva da tre mesi. In questo

lasso di tempo l’inchiesta appare procedere ancora con sufficiente celerità

specialmente se si considera la difficoltà di dovere analizzare la miriade di

oggetti sequestrati all’accusato con le denunce di furto e che tale difficoltà

è sicuramente aumentata dal fatto che l’accusato si avvale del suo diritto di

rifiutarsi di rispondere. A ciò si aggiunga che solo nella seconda metà del mese

di gennaio 2008 le autorità penali dei cantoni confederati hanno richiesto al canton

Ticino l’assunzione dei procedimenti penali da loro aperti nei confronti

dell’accusato.

Il reato principale che viene

imputato a __________ è di sicura gravità (a prescindere dal fatto che si

tratta di un crimine con una pena detentiva sino a 10 anni o con una pena

pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere) e, in caso di condanna, il

rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta

e a quella presumibilmente da soffrire per esperire gli atti istruttori

necessari alla completazione dell’inchiesta, in pieno rispetto del principio

della proporzionalità.

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione è respinta

con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f

TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali

del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax) a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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