INC.2007.49705
Istanza di proroga del carcere preventivo. Istanza accolta per gravi indizi di reato, bisogno dell'istruzione e pericolo di recidiva
24 aprile 2008Italiano18 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.49705
Data decisione, Autorità:
24.04.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. Istanza accolta per gravi indizi di reato, bisogno dell'istruzione e pericolo di recidiva
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
INDIZI DI REATO
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.49705
Lugano
24 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere
preventivo presentata l’8 aprile 2008 dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Bellinzona
nei confronti di
__________ c/o carcere giudiziario La Farera,
(patr. dall’avv. __________)
visto lo scritto della difesa
dell’accusato del 17 aprile 2008;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e condisderato,
in
fatto ed in diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 29 ottobre 2007 dalla Polizia
cantonale mentre si apprestava ad accedere ad un box di __________ dove erano
custoditi diversi oggetti di dubbia provenienza. Egli si trovava in libertà dal
18 maggio 2007 dopo avere scontato diversi periodi di detenzione per condanne
per furto. Il 30 ottobre 2007 il Procuratore pubblico Antonio Perugini ha
ordinato l’arresto di __________ promuovendogli nel contempo l’accusa per
titolo di furto aggravato (siccome commesso in banda e per mestiere),
subordinatamente ripetuta ricettazione, ripetuto danneggiamento, ripetuta
violazione di domicilio e infrazione alla Legge federale sulle armi, e meglio
come descritto nella richiesta di conferma dell’arresto 30 ottobre 2007 (Inc.
GIAR 497.2007.1, doc. 1). Il giorno stesso questo giudice ha confermato
l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza e per pericolo di fuga (in quanto residente all’estero e considerato
che non ha inteso comunicare il suo indirizzo all’estero agli inquirenti), per
Fatti
i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con verosimili correi e
complici, nonché per pericolo di recidiva, considerati i numerosi precedenti e
l’assenza di un’attività lavorativa lecita nota (Inc. GIAR 497.2007.1, doc. 6).
A verbale di conferma dell’arresto, così come interrogato in precedenza dalla
Polizia, l’accusato si è avvalso del diritto di rifiutarsi di rispondere,
diritto di cui si è avvalso sinora;
-
il 1° febbraio 2008 è stata respinta un’istanza di libertà
provvisoria presentata dall’accusato, considerata la presenza di seri e
concreti indizi di reato e ritenuti dati motivi di interesse pubblico quali i
bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione e il pericolo di recidiva;
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art.
102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga
di 1 (uno) mese (Istanza 8 aprile 2008), allo scopo di potere raccogliere agli
atti il voluminoso rapporto preliminare di Polizia giudiziaria e scientifica
nonché per procedere alla formale assunzione dei procedimenti penali aperti in
cantoni della Svizzera interna a seguito di reati imputati all’accusato
(malgrado più volte sollecitate le Autorità di perseguimento penale di questi
cantoni non avrebbero ancora trasmesso la formale richiesta di assunzione dei
rispettivi procedimenti penali alle Autorità inquirenti ticinesi), procedere al
deposito degli atti e alla stesura del rinvio a giudizio (Istanza, pag. 2);
-
a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è
rispettosa del principio della proporzionalità: considerato che l’accusato si è
sistematicamente avvalso della facoltà di non rispondere l’inchiesta ha dovuto
seguire “la laboriosa strada della ricostruzione indiziaria, partendo
dall’ingente mole di refurtiva ritrovata in suo possesso sia in__________ sia
in __________”. In sostanza sarebbe emersa una serie di reati contro il
patrimonio avvenuti in diversi Cantoni svizzeri, ciò che avrebbe comportato un
considerevole lavoro di ricostruzione fattuale concluso solo di recente con le
contestazioni dei circa 50 furti imputati a _____;
-
la difesa, con scritto 17 aprile 2008, considerata la ridotta
durata della proroga richiesta e delle motivazioni addotte dal magistrato a suo
fondamento, si rimette al prudente giudizio del GIAR chiedendo nondimeno di
valutare il rispetto del principio di celerità;
-
l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un
termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP,
è ricevibile;
-
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato
inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento
di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali -
nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto
della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102
Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte
della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei
presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della
carcerazione preventiva;
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per
confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i
fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto menzionato a questo
proposito nella decisione 1° febbraio 2008 con la quale è stata respinta
l’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato; “Anche qualora
non contestata, l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve
essere verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice
derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato. Con
verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa
sede, si può comunque concludere per la presenza di seri e di concreti indizi
di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei
fatti inquisiti, seri e concreti indizi di colpevolezza neppure contestati né
dall’accusato nella sua istanza di libertà provvisoria né dal suo difensore. A
sostenere questa tesi concorrono gli elementi raccolti nel rapporto di
complemento 24 gennaio 2008 dal quale emerge che nella perquisizione del 30
ottobre 2007 sono stati recuperati complessivamente 235 oggetti di cui una
parte è stato possibile ricondurre a provenienza illecita mentre che per i
restanti le indagini sarebbero tuttora in corso. Gli inquirenti hanno potuto
accertare che l’accusato ha commesso furti in quattro cantoni differenti ciò
anche grazie all’analisi del DNA ritrovato sul luogo di alcuni furti che
corrisponde al DNA dell’accusato.” (GIAR 497.2007.3, del 1° febbraio 2008);
-
in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione
preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
"
In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von
Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete
Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.
Hauser/E. Schweri, op. cit. §
68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
-
a mente del magistrato inquirente sussisterebbe la necessità di
acquisire agli atti il rapporto di Polizia giudiziaria, le formali richieste di
assunzione di procedimenti penali avviati nei confronti dell’accusato in altri
cantoni svizzeri e di procedere in seguito con il deposito degli atti;
-
in simile contesto giuridico e fattuale, è evidente il fatto che
l'inchiesta possa ritenersi ormai conclusa e neppure il PP menziona o sostanzia
ulteriori atti istruttori ancora da compiere ad eccezione della formale
assunzione dei procedimenti penali aperti contro l’accusato in altri Cantoni,
l’acquisizione agli atti del rapporto di Polizia ed la necessità di procedere
con il deposito degli atti: l’asserzione di tali necessità istruttorie e
formali non permette, da sola, conclusione alcuna in merito alla esistenza di
pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericoli peraltro neppure
citati dal PP;
-
per quanto riguarda i preminenti motivi di interesse pubblico
l’unico motivo per “così dire classico”, in quanto espressamente indicato dalla
legge, tuttora presente a giustificare il perdurare del carcere preventivo a
cui è astretto __________, è il pericolo di recidiva così come già evidenziato
nella decisione 1° febbraio 2008 con la quale questo giudice ha respinto
l’istanza di libertà provvisoria 23 gennaio 2008 dell’accusato (GIAR
497.2007.3) motivazione che può essere qui di seguito riproposta:
“Per quanto riguarda il pericolo di
recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una
valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,
il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di
commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo
nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure
pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483). Il magistrato inquirente lo evoca,
con riferimento al gran numero di precedenti dell’accusato ed al fatto che
appena rilasciato di prigione ha reiniziato a commettere furti come niente
fosse successo (preavviso, p. 2). La difesa è silente su questo punto. Per
sostanziare il pericolo di recidiva basta scorrere il casellario giudiziale
dell’accusato che fa stato di una prima condanna nel 1992 a 2 anni e 6 mesi di
detenzione per furto per mestiere e altri reati commessi tra il 1990 e il 1991.
Messo in libertà condizionale il 24 ottobre 1993 ha ricominciato a commettere
furti nel novembre 1993 per i quali è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di
detenzione il 17 maggio 1995. Per ulteriori furti commessi tra il 1993 e il
1994, nonché per rapina esposizione a pericolo della vita altrui è stato
condannato il 15 ottobre 1997 a 3 anni e 10 mesi di reclusione (quale pena aggiuntiva
a quella del 17 maggio 1995). Il 12 aprile 2002 è stato condannato a 18 mesi di
detenzione per furto per mestiere e rapina e il 21 ottobre 2003 a 2 anni di detenzione per
furto e ricettazione. Il 21 ottobre 2005 è stato condannato a 7 mesi di
detenzione per ripetuto furto, danneggiamento e violazione di domicilio e il 23
maggio 2007 ad una pena pecuniaria di 58 aliquote giornaliere da CHF 30.- (il
casellario riporta erroneamente che la pena è stata sospesa, quando in realtà
si trattava di pena effettiva) per tentato furto, danneggiamento, abuso di un
impianto per l’elaborazione di dati e ricettazione. Visto quanto sopra appare
assai arduo, per non dire impossibile, sostenere che l’accusato avrebbe capito
i propri errori e che, una volta rimesso in libertà, si comporterà
correttamente al fine di non ricadere nella commissione di reati. Quella di __________
è l’attività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece impegnarsi
per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e l’ordine pubblico.
Malgrado l’apertura di diversi procedimenti penali, uno appresso all’altro,
l’accusato ha infatti continuato a delinquere, e lo ha fatto non solo tra una
pena detentiva e l’altra ma addirittura anche durante periodi di congedo dal
carcere o di semilibertà: se messo in libertà provvisoria, egli si troverebbe,
né più né meno, nella stessa situazione ante arresto (non sembra essere
intenzionato a cercarsi un’attività lucrativa lecita) e vi sarebbe pertanto
concreto pericolo che torni a delinquere avendo egli dimostrato sinora, e più
di una volta, di riuscire a “tornare in attività” non appena scarcerato. A
titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di recidiva costituisce motivo
di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo
indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato potrebbe
procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il diritto a essere
giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez, Manuel
de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357;
Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.). Dagli atti emerge dunque
inequivocabilmente come vi sia il concreto pericolo, per non dire la quasi
certezza, che __________, se posto in libertà provvisoria (ormai
indipendentemente dalla possibilità di entrate finanziarie legali, già presenti
in passato e che con gli hanno certo impedito di commettere reato), torni a
commettere furti. Tutti gli elementi di fatto summenzionati concorrono ad
indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G.
Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4.
Auflage, n° 701b). A torto la difesa propone l’adozione di misure sostitutive
dell’arresto per ovviare al pericolo di recidiva e di fuga. A parte che le
misure proposte già sarebbero da adottare all’estero, quindi di impossibile
attuazione da parte delle Autorità __________ per ovvi motivi legati al
principio di territorialità, ci si chiede come il presentarsi giornalmente alle
Autorità di Polizia potrebbe fungere da deterrente per __________ dal
commettere furti in __________ (dove avrebbe intenzione di soggiornare) o in __________
(dove potrebbe venire tranquillamente essendo cittadino elvetico), quando a
tale scopo non è servita in passato neppure la carcerazione per sconto pena
(avendo egli delinquito durante congedi quando si trovava in carcere per
scontare le pene a cui era stato condannato, cfr. ad esempio le date di
commissione di reati per cui è stato condannato il 21 ottobre 2005 delle Assise
correzionali di __________).”
-
ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di preminenti motivi di
interesse pubblico, così come indicato ai considerandi precedenti, resta da
determinare se la proroga richiesta di un mese, sia rispettosa del principio di
proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto
tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità
dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102
CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF
4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);
-
in concreto la durata della proroga richiesta, per rapporto alla
presumibile pena, è senz’altro rispettosa del principio di proporzionalità, ciò
in considerazione sia della gravità delle accuse mosse all’accusato –
segnatamente furto per mestiere, ricettazione, infrazione alla LF sulle armi,
reati commessi su un periodo di più mesi – nonché dei precedenti specifici che
lo riguardano: il mese richiesto appare proporzionato, tenuto conto degli atti
istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta dell’acquisizione di
documenti che dovrebbero giungere in tempi brevi, e dell’assicurazione del
magistrato inquirente che la proroga richiesta è riconducibile unicamente a
tali necessità istruttorie d’ordine prettamente formale – e del tempo
necessario per procedere con il deposito atti, ciò ritenuta l’oggettiva gravità
dei reati imputati all’accusato e la presumibile pena detentiva che gli
verrebbe inflitta incaso di condanna, considerato il carcere preventivo già
sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento;
-
per quanto concerne invece l’altro aspetto della proporzionalità, e cioè
quello connesso al rispetto del principio di celerità, secondo il Tribunale
federale il rispetto di tale principio deve essere valutato globalmente,
tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro
svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi
costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti
(DTF 124 I 139), ricordato inoltre che vi è lesione del principio di celerità
soltanto allorquando tempi morti di durata eccessiva mettano in discussione la
legalità della detenzione (DTF 128 I 149; STF 7.2.2005 in re C. ,1S.3/2005);
-
in concreto trattasi di inchiesta complessa – visti i numerosi furti di
cui è accusato __________, l’abbondante refurtiva e il suo avvalersi del
diritto di non rispondere, facoltà del tutto legittima ma che ha reso
necessario che gli inquirenti procedessero con il confronto tra refurtiva
denunciata e oggetti rinvenuti in possesso dell’accusato, nonché procedere con
perizie tecniche che notoriamente comportano una certa perdita di tempo –
rispettivamente ramificata in diversi Cantoni svizzeri e anche all’estero, con
conseguente allungamento dei tempi dell’inchiesta, che è stata comunque
condotta nel rispetto dei dettami dell’art. 102 cpv. 1 CPP, rilevato inoltre
che da un esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in
discussione la legalità della detenzione, bensì risulta che gli inquirenti non
si sono limitati ad interrogare l’accusato (attività, nel caso in esame, di per
se poco utile visto l’avvalersi della facoltà di non rispondere), ma hanno
provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di ricostruire l’ampiezza
dell’attività criminale messa in atto e, come detto sopra, sono comunque
presenti motivi di interesse pubblico a sostegno del perdurare della detenzione
(quale un importante pericolo di recidiva);
-
in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato,
bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva, nonché rispetto dei principi di
proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini
suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo
a cui è astretto __________ di un mese, cioè sino al 29 maggio 2008 compreso,
ritenuto l’impegno del magistrato inquirente a procedere indilatamente nei suoi
incombenti ad incarto completato;
P.Q.M
viste le norme
applicabili, in particolare gli artt. 139 cifra 2, 144, 160, 186 CP, LF sulle
armi, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1.
L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è
astretto __________ è prorogato di 1 (uno) mese e verrà a
scadere il 29 maggio 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi
penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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