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Decisione

INC.2007.49705

Istanza di proroga del carcere preventivo. Istanza accolta per gravi indizi di reato, bisogno dell'istruzione e pericolo di recidiva

24 aprile 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con verosimili correi e

complici, nonché per pericolo di recidiva, considerati i numerosi precedenti e

l’assenza di un’attività lavorativa lecita nota (Inc. GIAR 497.2007.1, doc. 6).

A verbale di conferma dell’arresto, così come interrogato in precedenza dalla

Polizia, l’accusato si è avvalso del diritto di rifiutarsi di rispondere,

diritto di cui si è avvalso sinora;

-

il 1° febbraio 2008 è stata respinta un’istanza di libertà

provvisoria presentata dall’accusato, considerata la presenza di seri e

concreti indizi di reato e ritenuti dati motivi di interesse pubblico quali i

bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione e il pericolo di recidiva;

-

approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art.

102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga

di 1 (uno) mese (Istanza 8 aprile 2008), allo scopo di potere raccogliere agli

atti il voluminoso rapporto preliminare di Polizia giudiziaria e scientifica

nonché per procedere alla formale assunzione dei procedimenti penali aperti in

cantoni della Svizzera interna a seguito di reati imputati all’accusato

(malgrado più volte sollecitate le Autorità di perseguimento penale di questi

cantoni non avrebbero ancora trasmesso la formale richiesta di assunzione dei

rispettivi procedimenti penali alle Autorità inquirenti ticinesi), procedere al

deposito degli atti e alla stesura del rinvio a giudizio (Istanza, pag. 2);

-

a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è

rispettosa del principio della proporzionalità: considerato che l’accusato si è

sistematicamente avvalso della facoltà di non rispondere l’inchiesta ha dovuto

seguire “la laboriosa strada della ricostruzione indiziaria, partendo

dall’ingente mole di refurtiva ritrovata in suo possesso sia in__________ sia

in __________”. In sostanza sarebbe emersa una serie di reati contro il

patrimonio avvenuti in diversi Cantoni svizzeri, ciò che avrebbe comportato un

considerevole lavoro di ricostruzione fattuale concluso solo di recente con le

contestazioni dei circa 50 furti imputati a _____;

-

la difesa, con scritto 17 aprile 2008, considerata la ridotta

durata della proroga richiesta e delle motivazioni addotte dal magistrato a suo

fondamento, si rimette al prudente giudizio del GIAR chiedendo nondimeno di

valutare il rispetto del principio di celerità;

-

l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un

termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP,

è ricevibile;

-

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato

inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento

di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali -

nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto

della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102

Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte

della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei

presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della

carcerazione preventiva;

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i

fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto menzionato a questo

proposito nella decisione 1° febbraio 2008 con la quale è stata respinta

l’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato; “Anche qualora

non contestata, l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve

essere verificata d’ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato. Con

verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa

sede, si può comunque concludere per la presenza di seri e di concreti indizi

di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei

fatti inquisiti, seri e concreti indizi di colpevolezza neppure contestati né

dall’accusato nella sua istanza di libertà provvisoria né dal suo difensore. A

sostenere questa tesi concorrono gli elementi raccolti nel rapporto di

complemento 24 gennaio 2008 dal quale emerge che nella perquisizione del 30

ottobre 2007 sono stati recuperati complessivamente 235 oggetti di cui una

parte è stato possibile ricondurre a provenienza illecita mentre che per i

restanti le indagini sarebbero tuttora in corso. Gli inquirenti hanno potuto

accertare che l’accusato ha commesso furti in quattro cantoni differenti ciò

anche grazie all’analisi del DNA ritrovato sul luogo di alcuni furti che

corrisponde al DNA dell’accusato.” (GIAR 497.2007.3, del 1° febbraio 2008);

-

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione

preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

"

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

a mente del magistrato inquirente sussisterebbe la necessità di

acquisire agli atti il rapporto di Polizia giudiziaria, le formali richieste di

assunzione di procedimenti penali avviati nei confronti dell’accusato in altri

cantoni svizzeri e di procedere in seguito con il deposito degli atti;

-

in simile contesto giuridico e fattuale, è evidente il fatto che

l'inchiesta possa ritenersi ormai conclusa e neppure il PP menziona o sostanzia

ulteriori atti istruttori ancora da compiere ad eccezione della formale

assunzione dei procedimenti penali aperti contro l’accusato in altri Cantoni,

l’acquisizione agli atti del rapporto di Polizia ed la necessità di procedere

con il deposito degli atti: l’asserzione di tali necessità istruttorie e

formali non permette, da sola, conclusione alcuna in merito alla esistenza di

pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericoli peraltro neppure

citati dal PP;

-

per quanto riguarda i preminenti motivi di interesse pubblico

l’unico motivo per “così dire classico”, in quanto espressamente indicato dalla

legge, tuttora presente a giustificare il perdurare del carcere preventivo a

cui è astretto __________, è il pericolo di recidiva così come già evidenziato

nella decisione 1° febbraio 2008 con la quale questo giudice ha respinto

l’istanza di libertà provvisoria 23 gennaio 2008 dell’accusato (GIAR

497.2007.3) motivazione che può essere qui di seguito riproposta:

“Per quanto riguarda il pericolo di

recidiva, lo stesso deve essere concreto (DTF 105 Ia 31) e risultare da una

valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i precedenti dell’accusato,

il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua personalità, le modalità di

commissione dei reati (Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo

nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p. 294; G. Piquerez, Manuel de procédure

pénale suisse, Zürich 2001, n° 1479/1483). Il magistrato inquirente lo evoca,

con riferimento al gran numero di precedenti dell’accusato ed al fatto che

appena rilasciato di prigione ha reiniziato a commettere furti come niente

fosse successo (preavviso, p. 2). La difesa è silente su questo punto. Per

sostanziare il pericolo di recidiva basta scorrere il casellario giudiziale

dell’accusato che fa stato di una prima condanna nel 1992 a 2 anni e 6 mesi di

detenzione per furto per mestiere e altri reati commessi tra il 1990 e il 1991.

Messo in libertà condizionale il 24 ottobre 1993 ha ricominciato a commettere

furti nel novembre 1993 per i quali è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di

detenzione il 17 maggio 1995. Per ulteriori furti commessi tra il 1993 e il

1994, nonché per rapina esposizione a pericolo della vita altrui è stato

condannato il 15 ottobre 1997 a 3 anni e 10 mesi di reclusione (quale pena aggiuntiva

a quella del 17 maggio 1995). Il 12 aprile 2002 è stato condannato a 18 mesi di

detenzione per furto per mestiere e rapina e il 21 ottobre 2003 a 2 anni di detenzione per

furto e ricettazione. Il 21 ottobre 2005 è stato condannato a 7 mesi di

detenzione per ripetuto furto, danneggiamento e violazione di domicilio e il 23

maggio 2007 ad una pena pecuniaria di 58 aliquote giornaliere da CHF 30.- (il

casellario riporta erroneamente che la pena è stata sospesa, quando in realtà

si trattava di pena effettiva) per tentato furto, danneggiamento, abuso di un

impianto per l’elaborazione di dati e ricettazione. Visto quanto sopra appare

assai arduo, per non dire impossibile, sostenere che l’accusato avrebbe capito

i propri errori e che, una volta rimesso in libertà, si comporterà

correttamente al fine di non ricadere nella commissione di reati. Quella di __________

è l’attività delinquenziale intensa di una persona che sembra invece impegnarsi

per dimostrare di non avere nessun rispetto per la legge e l’ordine pubblico.

Malgrado l’apertura di diversi procedimenti penali, uno appresso all’altro,

l’accusato ha infatti continuato a delinquere, e lo ha fatto non solo tra una

pena detentiva e l’altra ma addirittura anche durante periodi di congedo dal

carcere o di semilibertà: se messo in libertà provvisoria, egli si troverebbe,

né più né meno, nella stessa situazione ante arresto (non sembra essere

intenzionato a cercarsi un’attività lucrativa lecita) e vi sarebbe pertanto

concreto pericolo che torni a delinquere avendo egli dimostrato sinora, e più

di una volta, di riuscire a “tornare in attività” non appena scarcerato. A

titolo abbondanziale va rilevato che il rischio di recidiva costituisce motivo

di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo

indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato potrebbe

procrastinare a oltranza il processo: egli ha infatti il diritto a essere

giudicato contemporaneamente per i nuovi e i vecchi reati (G. Piquerez, Manuel

de procédure pénale suisse, Zürich 2001, p. 501/502, n° 2357;

Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, p. 327 e s.). Dagli atti emerge dunque

inequivocabilmente come vi sia il concreto pericolo, per non dire la quasi

certezza, che __________, se posto in libertà provvisoria (ormai

indipendentemente dalla possibilità di entrate finanziarie legali, già presenti

in passato e che con gli hanno certo impedito di commettere reato), torni a

commettere furti. Tutti gli elementi di fatto summenzionati concorrono ad

indicare concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G.

Piquerez, Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4.

Auflage, n° 701b). A torto la difesa propone l’adozione di misure sostitutive

dell’arresto per ovviare al pericolo di recidiva e di fuga. A parte che le

misure proposte già sarebbero da adottare all’estero, quindi di impossibile

attuazione da parte delle Autorità __________ per ovvi motivi legati al

principio di territorialità, ci si chiede come il presentarsi giornalmente alle

Autorità di Polizia potrebbe fungere da deterrente per __________ dal

commettere furti in __________ (dove avrebbe intenzione di soggiornare) o in __________

(dove potrebbe venire tranquillamente essendo cittadino elvetico), quando a

tale scopo non è servita in passato neppure la carcerazione per sconto pena

(avendo egli delinquito durante congedi quando si trovava in carcere per

scontare le pene a cui era stato condannato, cfr. ad esempio le date di

commissione di reati per cui è stato condannato il 21 ottobre 2005 delle Assise

correzionali di __________).”

-

ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e di preminenti motivi di

interesse pubblico, così come indicato ai considerandi precedenti, resta da

determinare se la proroga richiesta di un mese, sia rispettosa del principio di

proporzionalità, ricordato che determinanti a tale proposito sono il rapporto

tra la detenzione sofferta, o eventualmente ancora da soffrire, e la gravità

dei reati (o meglio della pena ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102

CPP (secondo cui l'inchiesta deve procedere con celerità; cfr. anche DTF

4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni);

-

in concreto la durata della proroga richiesta, per rapporto alla

presumibile pena, è senz’altro rispettosa del principio di proporzionalità, ciò

in considerazione sia della gravità delle accuse mosse all’accusato –

segnatamente furto per mestiere, ricettazione, infrazione alla LF sulle armi,

reati commessi su un periodo di più mesi – nonché dei precedenti specifici che

lo riguardano: il mese richiesto appare proporzionato, tenuto conto degli atti

istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta dell’acquisizione di

documenti che dovrebbero giungere in tempi brevi, e dell’assicurazione del

magistrato inquirente che la proroga richiesta è riconducibile unicamente a

tali necessità istruttorie d’ordine prettamente formale – e del tempo

necessario per procedere con il deposito atti, ciò ritenuta l’oggettiva gravità

dei reati imputati all’accusato e la presumibile pena detentiva che gli

verrebbe inflitta incaso di condanna, considerato il carcere preventivo già

sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento;

-

per quanto concerne invece l’altro aspetto della proporzionalità, e cioè

quello connesso al rispetto del principio di celerità, secondo il Tribunale

federale il rispetto di tale principio deve essere valutato globalmente,

tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro

svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi

costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti

(DTF 124 I 139), ricordato inoltre che vi è lesione del principio di celerità

soltanto allorquando tempi morti di durata eccessiva mettano in discussione la

legalità della detenzione (DTF 128 I 149; STF 7.2.2005 in re C. ,1S.3/2005);

-

in concreto trattasi di inchiesta complessa – visti i numerosi furti di

cui è accusato __________, l’abbondante refurtiva e il suo avvalersi del

diritto di non rispondere, facoltà del tutto legittima ma che ha reso

necessario che gli inquirenti procedessero con il confronto tra refurtiva

denunciata e oggetti rinvenuti in possesso dell’accusato, nonché procedere con

perizie tecniche che notoriamente comportano una certa perdita di tempo –

rispettivamente ramificata in diversi Cantoni svizzeri e anche all’estero, con

conseguente allungamento dei tempi dell’inchiesta, che è stata comunque

condotta nel rispetto dei dettami dell’art. 102 cpv. 1 CPP, rilevato inoltre

che da un esame degli atti non emergono tempi morti tali da mettere in

discussione la legalità della detenzione, bensì risulta che gli inquirenti non

si sono limitati ad interrogare l’accusato (attività, nel caso in esame, di per

se poco utile visto l’avvalersi della facoltà di non rispondere), ma hanno

provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di ricostruire l’ampiezza

dell’attività criminale messa in atto e, come detto sopra, sono comunque

presenti motivi di interesse pubblico a sostegno del perdurare della detenzione

(quale un importante pericolo di recidiva);

-

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato,

bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva, nonché rispetto dei principi di

proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini

suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo

a cui è astretto __________ di un mese, cioè sino al 29 maggio 2008 compreso,

ritenuto l’impegno del magistrato inquirente a procedere indilatamente nei suoi

incombenti ad incarto completato;

P.Q.M

viste le norme

applicabili, in particolare gli artt. 139 cifra 2, 144, 160, 186 CP, LF sulle

armi, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1.

L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è

astretto __________ è prorogato di 1 (uno) mese e verrà a

scadere il 29 maggio 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi

penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

Intimazione a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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