INC.2007.50203
Libertà provvisoria
13 febbraio 2008Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.50203
Data decisione, Autorità:
13.02.2008, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
DETENZIONE PREVENTIVA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.50203
Lugano
13 febbraio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata l’8 febbraio 2008 da
__________, __________, attualmente c/o __________,
__________
(patrocinato dall’avv. __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo dell’11 febbraio
2008 dal
Procuratore pubblico Marco Villa, Ministero
pubblico di Lugano
viste le osservazioni della
difesa (12 febbraio 2008);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è stato arrestato, a
___________, il 1°novembre 2007 e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa
per titolo di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla Legge
federale sugli stupefacenti (doc. 1 e 2, inc. GIAR 502.2007.1).
L’arresto è stato confermato da
questo giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di reato e
necessità istruttorie (in particolare, pericolo di collusione: doc. 4, inc.
GIAR 502.2007.1).
2.
In sostanza, __________ è
accusato di aver trafficato cocaina, per mestiere, tra __________ ed il __________,
con vendita di “svariati etti” a __________, __________ e __________; i
fatti si sarebbero svolti tra la primavera 2006 e l’autunno 2007 (AI 6 e doc.
1, inc. GIAR 502.2007.1).
Allo stato attuale delle
indagini, i quantitativi trafficati ammonterebbero, globalmente, a più di un
chilogrammo di sostanza (“parzialmente tagliata”: Preavviso, pag. 2 e
riferimenti).
L’accusa è poi stata estesa anche
alle ipotesi di reato di infrazione o contravvenzione alla Legge federale sulle
armi (AI 56, pag. 7) e all’ipotesi di contravvenzione alla LFStup (cfr. AI 56
pag. 6).
Si constata, inoltre, che
l’incarto trasmesso (__________) concerne il solo __________. Atti ritenuti
rilevanti (sostanzialmente verbali di audizione) provenienti da altri incarti
(che non risultano formalmente congiunti) sono stati trasmessi in un
classificatore separato.
3.
Con scritto dell’8 febbraio 2008
(doc. 2, inc. GIAR 502.2007.3), __________ chiede di essere posto in libertà
provvisoria.
Egli rileva che i coaccusati
(come detto sopra, formalmente accusati in altro procedimento) sono già stati
posti in libertà provvisoria e che egli ha ammesso i fatti contestatigli,
giungendo sino ad ammettere fatti “precedenti non oggetto della presente
procedura”; ciò escluderebbe il sussistere di un pericolo di collusione.
Segnala, inoltre, che le persone i cui nominativi sono emersi nel suo ultimo
verbale sono estranee ai fatti oggetto di procedimento (i comuni pernottamenti
a __________ non costituiscono indizio di un loro coinvolgimento nel traffico):
a suo dire, quindi, gli approfondimenti che il magistrato inquirente intende
effettuare in merito, non giustificano la protrazione del carcere (comunque,
fosse di qualche utilità, egli si impegna a non contattare in alcun modo queste
persone).
Assente, sempre secondo
l’istante, qualsiasi elemento concreto che indichi l’esistenza di pericolo di
fuga o di recidiva.
4.
L’istanza è preavvisata
negativamente dal magistrato inquirente (doc. 1, inc. GIAR 502.2007.3).
Il Procuratore pubblico, dopo
aver riassunto gli indizi di reato, segnala e sostiene che l’accusato è stato
riduttivo nell’indicazione dei suoi fornitori, che le sue dichiarazioni in
relazione alle persone che hanno pernottato con lui a __________ (AI 66) non
possono essere credute senza verifica e che, fino a tale verifica, il pericolo
di collusione è concreto. Aggiunge che la raccolta degli elementi di verifica
senza possibilità di inquinamento è anche nell’interesse dell’accusato stesso
(se si preferisce, della sua credibilità).
Sempre a giudizio
dell’inquirente, alla messa in libertà di __________ osterebbero pure motivi di
ordine pubblico in quanto, a differenza dei suoi acquirenti (già scarcerati),
egli non ha agito per garantire il proprio consumo ed è attualmente senza
attività lucrativa e privo di risparmi (oltre che con precedente specifico per
rapina e reati connessi); questa situazione concretizzerebbe anche un pericolo
di commissione di nuovi reati.
Da ultimo, il magistrato
inquirente sostiene che il mantenimento della carcerazione preventiva è ancora
rispettoso del principio di proporzionalità.
5.
In sede di osservazioni (doc. 5,
inc. GIAR 502.2007.3), la difesa ribadisce il contenuto dell’istanza ed in
particolare sottolinea come l’atteggiamento collaborativo sia indice di
credibilità, a maggior ragione in relazione a fatti marginali che non
concernono il traffico di cocaina e di cui avrebbe comunque già parlato nel
verbale del 17 gennaio 2008 (affermando di essere venuto in __________ anche
accompagnato, e da chi).
Ribadisce il rischio di una
disparità di trattamento con le altre persone oggetto di inchiesta (per gli
stessi fatti) e contesta che vi sia un rischio di commissione di nuovi reati:
il traffico oggetto della presente procedura è stato interrotto dall’arresto,
non vi sono elementi indizianti altri traffici ed i precedenti non sono “specifici”.
Quanto alla pena eventuale,
sottolinea che l’eventuale beneficio della sospensione dipende dalla prognosi
di competenza del giudice del merito.
6.
Delle altre considerazioni,
argomentazioni e indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi
che seguono.
7.
L’accusato detenuto, è
pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore
pubblico, trasmesso a questo ufficio l’11 febbraio 2008, è rispettoso dei
termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta ricezione dell’istanza l’8
febbraio 2008).
8.
Fatti
I principi che reggono la
materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere
così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo
di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad
esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
9.
a)
L'esistenza di
gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di
contestazioni da parte dell’accusato) nei limiti di competenza di questo
giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,
e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda,
nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
b)
Nel caso in
esame, non occorrono particolari disquisizioni per confermare l’esistenza di
gravi indizi a carico di __________ per i reati ascritti, in particolare in
relazione all’ipotesi di infrazione aggravata alla LFStupefacenti.
Nei primi
verbali, il qui istante ha respinto le chiamate in correità (cfr. Verbale PG
1.11.2007, GIAR 2.11.2007, PP 14.11.2007); a quasi un mese dall’arresto ha
iniziato ad ammettere un suo coinvolgimento nel traffico di cocaina e
riconosciuto quali suoi acquirenti le altre persone sotto inchiesta (Verbali PG
26.11.2007). Il 17 gennaio 2008, davanti al magistrato inquirente (AI 56) ha
poi confermato e precisato quanto globalmente detto davanti alla polizia, cioè
di aver consegnato (a __________ ed in __________) almeno 950 grammi di cocaina (cfr. Verbale PG 26.11.2007 ore 12.30, pag. 5 e 7; AI 56 pag. 1). Trattasi, in
sostanza, dei quantitativi menzionati nel rapporto d’arresto dell’1.11.2007
(cfr. pag. 1).
10.
a)
I bisogni
istruttori indicati dal Procuratore pubblico a giustificazione del mantenimento
della carcerazione preventiva si identificano con il pericolo di collusione e/o
inquinamento in relazione a prove ancora da raccogliere. Tale rischio, come
rilevato dalla difesa, deve avere un certo grado di concretezza e non è dato
dal semplice fatto che la raccolta delle prove non è ancora terminata (cfr. n.
Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 701a).
b)
Il magistrato
inquirente segnala, da un lato che non è stato possibile fare chiarezza circa i
fornitori di __________ (questi avrebbe sempre parlato di fornitori
occasionali), dall’altro che sono recentemente emersi (a seguito di verifica di
pernottamenti alberghieri: AI 66) i nomi di due persone che avrebbero “accompagnato”
l’istante in __________ in occasione di alcune sue trasferte. Nei confronti di
questi nominativi sono in corso accertamenti, comprese verbalizzazioni (AI 68),
che (sempre a dire dell’inquirente) sarebbe altamente opportuno effettuarli e
completarli senza che vi sia possibilità, per l’accusato, di influire sul loro
esito (anche a conferma della sua stessa credibilità).
Per l’accusato e
la sua difesa, di contro, gli accertamenti indicati dall’inquirente riguardano
una questione marginale (priva di valenza indiziante) e, soprattutto, non a
rischio di inquinamento viste le sue ammissioni e la conseguente credibilità
(anche) delle affermazioni in merito alla totale estraneità di queste persone
al traffico di cocaina.
c)
L’accertamento in
questione, a giudizio di questo giudice, non può essere definito marginale.
Le dichiarazioni
di __________ in merito a come si procurasse (o avesse a disposizione) la
cocaina poi venduta/consegnata a __________, __________ e __________, a volte a
__________ e a volte in __________, (fornitori “solitamente”
sudamericani che “cambiavano ogni volta” e cui si rivolgeva, quando
sapeva “quanto volevano gli acquirenti”: verbale PG 14.12.2007, pag. 3),
non possono essere definite come indiscutibilmente credibili di primo acchito.
Se si considerano i quantitativi procurati, la frequenza delle forniture, le
operazioni di taglio effettuate alla presenza degli acquirenti (a suo dire
unicamente “per far credere di avere i pani in casa” Verbale 26.11.2007
pag. 10) e l’emergenza di pernottamenti in __________ con persone di cui mai
aveva parlato prima della relativa contestazione (per non dire che aveva
esplicitamente escluso: “… in __________ sono sceso solo con __________, la
mia compagna e la ragazza di __________, … In un’occasione sono disceso anche
con un amico, che si chiama __________, …” Verbale PP 17.1.2008, pag. 3) è
di meridiana evidenza che gli accertamenti in corso non solo appaiono utili per
il completamento dell’inchiesta ma anche necessari (se non dovuti) per il
globale chiarimento della fattispecie e la determinazione rigorosa di ruoli e
responsabilità (GIAR 23 settembre 2005, 476.2005.3, cons. 6.d; CRP 11 ottobre
2005, 60.2005.323, cons. 15).
d)
Il fatto di non
aver accennato alla presenza di queste persone (anzi, come detto sopra, di aver
escluso altre presenze oltre a quella indicata), prima delle contestazioni,
costituisce concreto elemento a favore di un pericolo di collusione (non si
tratta di persone con le quali non ha rapporti o ha avuto solo un rapporto
occasionale; cfr. SJ 1980 p. 438, DTF 117 ia 261 ss. e CRP 11 ottobre 2005
citata, cons. 16) e impone che l’accertamento avvenga senza che l’accusato
abbia (in qualche modo) possibilità di influenzarlo; ciò, nell’evidente
interesse non solo dell’inchiesta ma anche delle persone in questione (se
effettivamente estranee alla vicenda). Non va, inoltre, dimenticato che anche
per quanto concerne i suoi rapporti con __________, __________ e __________,
l’accusato istante, di fronte alle precise contestazioni degli inquirenti, non
aveva negato la conoscenza, bensì aveva negato che la stessa fosse relativa
anche a questioni legate al traffico di cocaina (Verbali PG 1 novembre 2007 e 7
novembre 2007; AI 27).
Le dichiarazioni
d’intenti dell’accusato (circa i contatti con queste persone) non sono
sufficienti a eliminare o limitare il pericolo di collusione che deve quindi
essere ritenuto come presente e concreto in relazione agli accertamenti
indicati.
Abbondanzialmente,
è compito e competenza del magistrato inquirente aver cura che l’accusato (che,
comunque e per il momento, sembra fruire di colloqui sorvegliati: cfr. AI 59)
non possa cercare di colludere per il tramite di terze persone.
11.
Stabilita
l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di
colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si può astenere
dall’approfondire l'esistenza delle altre condizioni invocate dal magistrato
inquirente (GIAR 21 novembre 2007, 265.2007.3, cons. 12). Tuttavia, a titolo
abbondanziale e a eventuale futura memoria, qualche considerazione appare
opportuna.
Oltre alle
necessità istruttorie, il magistrato inquirente sostiene pure la presenza di
motivi d’ordine pubblico a giustificazione del perdurare della misura
cautelare. A suo dire, il traffico di quasi un chilogrammo di cocaina a puro
(non essendo egli più un consumatore) scopo di lucro, la precedente condanna
(il 22 giugno 2000 a __________ per i reati di cui agli artt. 140 cifra 1, 147
cpv. 1 e 186 CP, nonché 19a e 19 cifra 1 LFStup), ed il fatto che attualmente __________
sarebbe senza lavoro, sono elementi che indicano un rischio di commissione di
nuovi reati con conseguente necessità di “tutela dell’ordine pubblico”
(Preavviso, pag. 3).
Va innanzitutto
detto che non è molto chiaro a cosa intenda riferirsi il magistrato inquirente
con il termine di ordine pubblico (se al concetto di interesse pubblico - che
comprende i pericoli di collusione e/o inquinamento delle prove, di fuga, di
recidiva - che ha sostituito nel testo di legge il termine del messaggio - cfr.
art. 95 cpv. 2, mess. Agg. 20.3.1991 ad art. 27 - o a quello che comprende la
sicurezza pubblica ma anche dell’accusato ed è paragonabile ad una sorta di
stato di necessità - Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, 1997, n. 34 e 35 ad
art. 95). Nel caso in esame, pur considerando che la LFStup è una legge volta alla protezione della salute (pubblica), gli elementi indicati
tendono a sottolineare l’esistenza di un pericolo di recidiva, più che un
problema di sicurezza pubblica (che, se interpretato in modo estensivo,
potrebbe essere dato anche nei confronti di ogni persona a rischio di ricaduta
in reati che mettono in pericolo la salute e/o l’incolumità delle persone; si
pensi ad esempio ai casi di ricaduta in situazioni di guida in stato di
ebrietà) o ordine pubblico in senso stretto (si veda anche la definizione del
concetto in G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 2322).
Nel caso in
esame, il fatto di aver agito su di un arco di tempo relativamente lungo,
sostanzialmente a scopo di lucro e mentre fruiva di uno stipendio di FRS
6'000.- (quindi discreto, vista anche l’assenza di obblighi di mantenimento:
cfr. formulario situazione economica), non milita certo a suo favore, così come
non è totalmente irrilevante (pur se relativamente lontano nel tempo) il
precedente relativo ad altri reati (contro il patrimonio e le persone). La
questione può comunque restare (oggi) indecisa ritenuto che l’istanza di
libertà provvisoria deve essere respinta per la presenza di necessità istruttorie.
12.
La
proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da
angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del
carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena
presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di
celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in
esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere
preventivo sin qui sofferto (meno di quattro mesi) e quello eventualmente
ancora da soffrire (l’inchiesta non è ancora conclusa ma, riservate nuove e
particolari emergenze, gli atti ancora da esperire - accertamenti in relazione
alle due persone che lo hanno accompagnato in Ticino - non dovrebbero richiedere
tempi particolarmente lunghi e, comunque sono stati tempestivamente avviati:
cfr. AI 68): il reato principale imputato è un crimine e prevede quale pena
edittale minima il corrispondente (in unità di pena applicabili) di 12 mesi. In
proposito si ricorda, come segnalato dalla difesa, che, di principio,
l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per
l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva
(DTF 125 I 60).
Gli inquirenti
hanno sinora proceduto con celerità e non si rilevano “tempi morti”.
13.
In conclusione
sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione
della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, è ancora presente,
e concreto, il pericolo di collusione/inquinamento delle prove (e non si può
escludere anche la presenza di un pericolo di recidiva).
Di conseguenza,
l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la
presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e
contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi
motivi,
richiamati i
citati articoli di legge, in particolare gli artt. 19 ifra 1 e 2 LFStup, gli
artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
Considerandi
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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