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Decisione

INC.2007.50203

Libertà provvisoria

13 febbraio 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la

materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere

così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo

di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad

esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,

consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco

dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad

art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

9.

a)

L'esistenza di

gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di

contestazioni da parte dell’accusato) nei limiti di competenza di questo

giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,

e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda,

nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

b)

Nel caso in

esame, non occorrono particolari disquisizioni per confermare l’esistenza di

gravi indizi a carico di __________ per i reati ascritti, in particolare in

relazione all’ipotesi di infrazione aggravata alla LFStupefacenti.

Nei primi

verbali, il qui istante ha respinto le chiamate in correità (cfr. Verbale PG

1.11.2007, GIAR 2.11.2007, PP 14.11.2007); a quasi un mese dall’arresto ha

iniziato ad ammettere un suo coinvolgimento nel traffico di cocaina e

riconosciuto quali suoi acquirenti le altre persone sotto inchiesta (Verbali PG

26.11.2007). Il 17 gennaio 2008, davanti al magistrato inquirente (AI 56) ha

poi confermato e precisato quanto globalmente detto davanti alla polizia, cioè

di aver consegnato (a __________ ed in __________) almeno 950 grammi di cocaina (cfr. Verbale PG 26.11.2007 ore 12.30, pag. 5 e 7; AI 56 pag. 1). Trattasi, in

sostanza, dei quantitativi menzionati nel rapporto d’arresto dell’1.11.2007

(cfr. pag. 1).

10.

a)

I bisogni

istruttori indicati dal Procuratore pubblico a giustificazione del mantenimento

della carcerazione preventiva si identificano con il pericolo di collusione e/o

inquinamento in relazione a prove ancora da raccogliere. Tale rischio, come

rilevato dalla difesa, deve avere un certo grado di concretezza e non è dato

dal semplice fatto che la raccolta delle prove non è ancora terminata (cfr. n.

Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 701a).

b)

Il magistrato

inquirente segnala, da un lato che non è stato possibile fare chiarezza circa i

fornitori di __________ (questi avrebbe sempre parlato di fornitori

occasionali), dall’altro che sono recentemente emersi (a seguito di verifica di

pernottamenti alberghieri: AI 66) i nomi di due persone che avrebbero “accompagnato”

l’istante in __________ in occasione di alcune sue trasferte. Nei confronti di

questi nominativi sono in corso accertamenti, comprese verbalizzazioni (AI 68),

che (sempre a dire dell’inquirente) sarebbe altamente opportuno effettuarli e

completarli senza che vi sia possibilità, per l’accusato, di influire sul loro

esito (anche a conferma della sua stessa credibilità).

Per l’accusato e

la sua difesa, di contro, gli accertamenti indicati dall’inquirente riguardano

una questione marginale (priva di valenza indiziante) e, soprattutto, non a

rischio di inquinamento viste le sue ammissioni e la conseguente credibilità

(anche) delle affermazioni in merito alla totale estraneità di queste persone

al traffico di cocaina.

c)

L’accertamento in

questione, a giudizio di questo giudice, non può essere definito marginale.

Le dichiarazioni

di __________ in merito a come si procurasse (o avesse a disposizione) la

cocaina poi venduta/consegnata a __________, __________ e __________, a volte a

__________ e a volte in __________, (fornitori “solitamente”

sudamericani che “cambiavano ogni volta” e cui si rivolgeva, quando

sapeva “quanto volevano gli acquirenti”: verbale PG 14.12.2007, pag. 3),

non possono essere definite come indiscutibilmente credibili di primo acchito.

Se si considerano i quantitativi procurati, la frequenza delle forniture, le

operazioni di taglio effettuate alla presenza degli acquirenti (a suo dire

unicamente “per far credere di avere i pani in casa” Verbale 26.11.2007

pag. 10) e l’emergenza di pernottamenti in __________ con persone di cui mai

aveva parlato prima della relativa contestazione (per non dire che aveva

esplicitamente escluso: “… in __________ sono sceso solo con __________, la

mia compagna e la ragazza di __________, … In un’occasione sono disceso anche

con un amico, che si chiama __________, …” Verbale PP 17.1.2008, pag. 3) è

di meridiana evidenza che gli accertamenti in corso non solo appaiono utili per

il completamento dell’inchiesta ma anche necessari (se non dovuti) per il

globale chiarimento della fattispecie e la determinazione rigorosa di ruoli e

responsabilità (GIAR 23 settembre 2005, 476.2005.3, cons. 6.d; CRP 11 ottobre

2005, 60.2005.323, cons. 15).

d)

Il fatto di non

aver accennato alla presenza di queste persone (anzi, come detto sopra, di aver

escluso altre presenze oltre a quella indicata), prima delle contestazioni,

costituisce concreto elemento a favore di un pericolo di collusione (non si

tratta di persone con le quali non ha rapporti o ha avuto solo un rapporto

occasionale; cfr. SJ 1980 p. 438, DTF 117 ia 261 ss. e CRP 11 ottobre 2005

citata, cons. 16) e impone che l’accertamento avvenga senza che l’accusato

abbia (in qualche modo) possibilità di influenzarlo; ciò, nell’evidente

interesse non solo dell’inchiesta ma anche delle persone in questione (se

effettivamente estranee alla vicenda). Non va, inoltre, dimenticato che anche

per quanto concerne i suoi rapporti con __________, __________ e __________,

l’accusato istante, di fronte alle precise contestazioni degli inquirenti, non

aveva negato la conoscenza, bensì aveva negato che la stessa fosse relativa

anche a questioni legate al traffico di cocaina (Verbali PG 1 novembre 2007 e 7

novembre 2007; AI 27).

Le dichiarazioni

d’intenti dell’accusato (circa i contatti con queste persone) non sono

sufficienti a eliminare o limitare il pericolo di collusione che deve quindi

essere ritenuto come presente e concreto in relazione agli accertamenti

indicati.

Abbondanzialmente,

è compito e competenza del magistrato inquirente aver cura che l’accusato (che,

comunque e per il momento, sembra fruire di colloqui sorvegliati: cfr. AI 59)

non possa cercare di colludere per il tramite di terze persone.

11.

Stabilita

l'esistenza di una delle condizioni alternative che, con i gravi indizi di

colpevolezza, giustificano la misura cautelare, ci si può astenere

dall’approfondire l'esistenza delle altre condizioni invocate dal magistrato

inquirente (GIAR 21 novembre 2007, 265.2007.3, cons. 12). Tuttavia, a titolo

abbondanziale e a eventuale futura memoria, qualche considerazione appare

opportuna.

Oltre alle

necessità istruttorie, il magistrato inquirente sostiene pure la presenza di

motivi d’ordine pubblico a giustificazione del perdurare della misura

cautelare. A suo dire, il traffico di quasi un chilogrammo di cocaina a puro

(non essendo egli più un consumatore) scopo di lucro, la precedente condanna

(il 22 giugno 2000 a __________ per i reati di cui agli artt. 140 cifra 1, 147

cpv. 1 e 186 CP, nonché 19a e 19 cifra 1 LFStup), ed il fatto che attualmente __________

sarebbe senza lavoro, sono elementi che indicano un rischio di commissione di

nuovi reati con conseguente necessità di “tutela dell’ordine pubblico”

(Preavviso, pag. 3).

Va innanzitutto

detto che non è molto chiaro a cosa intenda riferirsi il magistrato inquirente

con il termine di ordine pubblico (se al concetto di interesse pubblico - che

comprende i pericoli di collusione e/o inquinamento delle prove, di fuga, di

recidiva - che ha sostituito nel testo di legge il termine del messaggio - cfr.

art. 95 cpv. 2, mess. Agg. 20.3.1991 ad art. 27 - o a quello che comprende la

sicurezza pubblica ma anche dell’accusato ed è paragonabile ad una sorta di

stato di necessità - Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, 1997, n. 34 e 35 ad

art. 95). Nel caso in esame, pur considerando che la LFStup è una legge volta alla protezione della salute (pubblica), gli elementi indicati

tendono a sottolineare l’esistenza di un pericolo di recidiva, più che un

problema di sicurezza pubblica (che, se interpretato in modo estensivo,

potrebbe essere dato anche nei confronti di ogni persona a rischio di ricaduta

in reati che mettono in pericolo la salute e/o l’incolumità delle persone; si

pensi ad esempio ai casi di ricaduta in situazioni di guida in stato di

ebrietà) o ordine pubblico in senso stretto (si veda anche la definizione del

concetto in G. Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n. 2322).

Nel caso in

esame, il fatto di aver agito su di un arco di tempo relativamente lungo,

sostanzialmente a scopo di lucro e mentre fruiva di uno stipendio di FRS

6'000.- (quindi discreto, vista anche l’assenza di obblighi di mantenimento:

cfr. formulario situazione economica), non milita certo a suo favore, così come

non è totalmente irrilevante (pur se relativamente lontano nel tempo) il

precedente relativo ad altri reati (contro il patrimonio e le persone). La

questione può comunque restare (oggi) indecisa ritenuto che l’istanza di

libertà provvisoria deve essere respinta per la presenza di necessità istruttorie.

12.

La

proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da

angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del

carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena

presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in

esame, il rischio di pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere

preventivo sin qui sofferto (meno di quattro mesi) e quello eventualmente

ancora da soffrire (l’inchiesta non è ancora conclusa ma, riservate nuove e

particolari emergenze, gli atti ancora da esperire - accertamenti in relazione

alle due persone che lo hanno accompagnato in Ticino - non dovrebbero richiedere

tempi particolarmente lunghi e, comunque sono stati tempestivamente avviati:

cfr. AI 68): il reato principale imputato è un crimine e prevede quale pena

edittale minima il corrispondente (in unità di pena applicabili) di 12 mesi. In

proposito si ricorda, come segnalato dalla difesa, che, di principio,

l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata per

l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva

(DTF 125 I 60).

Gli inquirenti

hanno sinora proceduto con celerità e non si rilevano “tempi morti”.

13.

In conclusione

sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione

della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, è ancora presente,

e concreto, il pericolo di collusione/inquinamento delle prove (e non si può

escludere anche la presenza di un pericolo di recidiva).

Di conseguenza,

l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la

presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e

contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi

motivi,

richiamati i

citati articoli di legge, in particolare gli artt. 19 ifra 1 e 2 LFStup, gli

artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

Considerandi

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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