INC.2007.52001
Provvedimento PP
10 dicembre 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.52001
Data decisione, Autorità:
10.12.2007, GIAR
Titolo:
Provvedimento PP
DINIEGO DI GIUSTIZIA
DISSEQUESTRO
art. 29 COST
art. 161 CPP-TI
art. 188 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.52001
Lugano
10 dicembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 15/16
novembre 2007 da
__________
Contro
la decisione 9 novembre 2007 del Ministero pubblico
mediante la quale si ordina un dissequestro nell’ambito del procedimento di
cui agli incarti MP __________ e __________, nonché per ritardata giustizia
nell’ambito dello stesso procedimento;
viste le osservazioni del
Ministero pubblico (28 novembre 2007) e quelle di __________ (27/28 novembre
2007);
visto l’ulteriore scritto del
Ministero pubblico (sempre del 28 novembre 2007) mediante il quale si comunica
l’annullamento della decisione di dissequestro;
visti gli incarti MP __________ e
__________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
Il procedimento in oggetto
risulta essere stato avviato nel luglio del 2004, mediante ordine di eseguire
l’autopsia sulla salma della signora __________, moglie del qui reclamante,
deceduta (verosimilmente) a seguito dell’incidente della navigazione che ha
visto coinvolti il natante del marito sul quale viaggiava e quello condotto dal
signor __________.
L’ipotesi di reato al vaglio è
quella di omicidio colposo. I conducenti dei due natanti coinvolti sono stati,
entrambi, sentiti quali indagati (AI 10 e 20). Ad oggi non risultano promozioni
dell’accusa né decreti di non luogo a procedere in relazione a l’uno o l’altro
degli indiziati. Al marito della vittima è stato comunicato, in un primo tempo,
che la sua costituzione di parte civile era prematura, proprio perché egli
stesso indiziato nel procedimento (AI 47); successivamente, una seconda
costituzione è stata ammessa, pur senza modifica della sua posizione di
indagato, con apertura di un nuovo incarto (AI 80 e 88, inc. MP __________).
2.
Lo sviluppo del procedimento, in
particolare gli atti d’inchiesta esperiti e la tempistica degli stessi, risulta
dall’elenco atti (AI da 1 a 148) cui si rinvia (in quanto noto alle parti).
Considerazioni specifiche in merito saranno espresse nel seguito della
presente, qualora necessario; per il momento basterà ricordare che il referto
peritale è stato consegnato il 30 novembre 2004 (AI 11 e 28), il perito è stato
sentito il 24 giugno 2005 (AI A.5), un primo complemento è stato consegnato il
2 novembre 2005 (AI A5 e 77) ed un secondo il 23 maggio 2006 (AI 85, 96 e 97).
Successivamente, il 31 maggio 2007 (AI 124), il perito si è espresso in merito
ad una ricostruzione video prodotta dalla difesa __________ (AI A.7), è stato
richiesto di una precisazione (AI 132) alla quale ha dato riscontro il 10
luglio 2007 (AI 134).
3.
In particolare dal maggio del
2006, momento della consegna del secondo complemento peritale, la difesa __________
ha costantemente sollecitato il magistrato inquirente a concludere le
informazioni preliminari (AI 99, 101, 103, 104, 125, 133), rispettivamente a
sollecitare la concreta acquisizione della ricostruzione di parte che si
intendeva sottoporre al perito (AI 116, 119, 120). Ha poi segnalato che il
perito, nella sua presa di posizione, non si é espresso sulla richiesta
complementare, contestualmente presentata dal signor __________, circa il
rapporto giri motore/velocità di uno dei due natanti, richiesta apparentemente
accettata dall’inquirente (cfr. nota manoscritta in AI 115, 128, 129, 131) e la
cui risposta è stata sollecitata al perito il 20 giugno 2007 (AI 132) e da
questi evasa ad inizio luglio 2007 (AI 134).
Con ulteriore scritto del 14 agosto
2007, __________ sollecita ulteriormente la definizione della situazione e dei
rispettivi ruoli degli inchiestati (promozione d’accusa, riconoscimento parte
civile: AI 136 e 138), ritenendo che il fatto che la titolare dell’inchiesta si
trovi in congedo maternità (AI 137) non giustifica, in particolare nel caso
specifico (decesso risalente al 2004), di attendere la eventuale (ed a lui non
nota) fine di tale congedo per ottenere definizione della sua situazione.
Il 4 ottobre 2007, l’indiziato __________
ha chiesto il dissequestro del natante, non sussistendo più (a suo dire)
necessità istruttorie a giustificazione del blocco (AI 139), e con decisione 9
novembre 2007 il Ministero pubblico ha accolto tale richiesta a motivo del
fatto che a seguito dell’ultimo complemento di perizia (luglio 2007) le parti
non avrebbero formulato ulteriori richieste all’indirizzo del perito (AI 140);
4.
Mediante il reclamo oggetto della
presente, __________ chiede l’annullamento della decisione di dissequestro dei
natanti (in quanto mezzi di prova e non potendosi escludere, anche in
considerazione del fatto che l’inchiesta si trova ancora formalmente allo
stadio delle informazioni preliminari, ulteriori necessità processuali in
merito) e l’accertamento di diniego materiale di giustizia (in relazione alla
non ancora definita posizione processuale delle parti coinvolte, nonostante i
numerosi solleciti in tal senso e non potendosi accettare che l’assenza di un
magistrato sospenda la trattazione delle procedure pendenti) con ordine di
procedere agli incombenti del caso (per il reclamante: promozione d’accusa nei
confronti di __________).
Con osservazioni del 27/28
novembre 2007, __________ chiede il respingimento del reclamo. A suo dire il
dissequestro si giustifica in quanto il perito ha già potuto effettuare tutte
le verifiche necessarie ed il mantenimento del sequestro causerebbe ulteriori
costi di deposito. Quanto alla pretesa denegata giustizia, __________ contesta
la presenza di qualsivoglia elemento che giustifichi una promozione
dell’accusa.
Mediante tre scritti datati 28
novembre 2007, il Ministero pubblico ha comunicato la data di fine congedo e
quella in cui è prevista l’effettiva ripresa dell’attività della titolare
dell’inchiesta (doc. 7, inc. GIAR 520.2007.1), l’annullamento del dissequestro
(in quanto si è scoperto un errore nel referto peritale che impone una
correzione e non permette di escludere ulteriori accertamenti: doc. 8 inc.
GIAR) ed ha osservato in merito al diniego di giustizia (segnalando che i
solleciti del reclamante concernono quasi esclusivamente la questione della
costituzione di parte civile e la promozione dell’accusa, mentre l’inchiesta
sarebbe comunque sempre proseguita mediante l’espletamento di atti ai fini dei
necessari accertamenti, che l’assenza di un magistrato crea comunque qualche
problema a livello organizzativo e che allo stato attuale si attende un
ulteriore accertamento quo alla velocità di uno dei natanti) concludendo che
qualche ritardo non costituisce prolungata inattività.
5.
__________, che riveste il
(particolare) ruolo di indagato e parte civile in relazione agli stessi fatti
(AI 10 e 88), è certamente legittimato al reclamo sia contro il dissequestro
che per diniego di giustizia. Quanto ai termini, nella misura in cui avversa la
decisione di dissequestro, l’atto introdotto il 15 novembre é tempestivo mentre
che nella misura in cui fa valere un’omissione il reclamo può essere introdotto
fintanto che tale omissione perdura.
Il presente reclamo è, quindi,
ricevibile in ordine.
6.
Per quanto concerne il
dissequestro, l’annullamento della decisione rende il reclamo privo d’oggetto.
Trattandosi di un annullamento per sostanziale adesione alla principale
motivazione fondante il reclamo (cfr. Reclamo, pag. 6, nonché AI 141, 142, 147 e
doc. 8 inc. GIAR 520.2007.1), tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza.
7.
Per quanto concerne la richiesta
di accertamento di un diniego formale di giustizia, va preliminarmente detto
che il reclamante, interpellato da questo ufficio a seguito della comunicazione
dell’annullamento del dissequestro, ha esplicitamente dichiarato di non
ritenere superata la lamentela per diniego materiale di giustizia e ha chiesto
la decisione (doc. 10 e 11, inc. GIAR 520.2007.1).
Nel caso in esame, il reclamante
lamenta ritardata giustizia in quanto (sostanzialmente) ad oltre tre anni dal
tragico incidente che ha visto il decesso della moglie il magistrato inquirente
non ha ancora proceduto alla promozione dell’accusa nei confronti di colui che
era al timone dell’altro natante; e ciò nonostante i ripetuti solleciti in tal
senso a partire dal marzo 2005, per finire con lo scritto 17 agosto 2007
mediante il quale il Ministero pubblico informa il reclamante che essendo il
Procuratore titolare dell’inchiesta in congedo maternità le questioni non
urgenti verranno trattate “al rientro della collega” (AI 137). Con il petitum
chiede che la denegata giustizia venga constatata e che venga fatto ordine al
Ministero pubblico di “procedere indilatamente nei suoi incombenti, promuovendo
in ispecie contro __________ le accuse per ogni corrispondente ipotesi di reato
(in specie omicidio colposo e danneggiamento)”.
8.
a)
Di principio, ed in diritto, il
divieto di denegata/ritardata giustizia, dedotto a suo tempo dall'art. 4 della vCF
e ora sancito positivamente dall'art. 29 cpv. 1 CF, impone che le autorità
giudiziarie evadano le procedure di loro competenza (e si organizzino per
poterlo fare) in un tempo adeguato, in relazione a natura e complessità della
causa (CRP 23 maggio 2001 in re R., inc. 60.2000.00306).
Si ha denegata giustizia quando
l'autorità alla quale compete l'emanazione di una decisione o l'impulso di un
procedimento, semplicemente non vi pone mano oppure quando, pur dimostrandosi
pronta a statuire, non lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura
delle cose e delle circostanze, ritenuto che il lamentato ritardo non sia
compatibile con le esigenze processuali, segnatamente con i bisogni
dell'istruttoria, con la complessità delle questioni di fatto e di diritto
sollevate, nonché, ma in minor misura, con l'aggravio di pratiche pendenti (REP
1998, pag. 350, con riferimento a DTF 107 I b 160; DTF 117 Ia 193; DTF 124 I
139), e ritenuto che la violazione del principio dipende dal comportamento
effettivo e oggettivo dell’autorità e può essere violato “même si les autorités
pénales n’ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances
de l’organisation judiciaire” (DTF 130 IV 54).
b)
La decisione di promozione
dell’accusa (così come quelle di non luogo a procedere, abbandono o rinvio a
giudizio) è una decisione che rientra nella stretta pertinenza funzionale
dell’inquirente. Il GIAR non può (in caso di rifiuto o pretesa omissione
dell’inquirente stesso) sostituirsi all’inquirente imponendo l’emanazione di
una decisione specifica e/o determinando il momento (in relazione ad eventuale
assetto probatorio) di tale emanazione (L. Marazzi, Il GIAR arbitro nel procedimento
penale, 2001, p. 18/19; GIAR 9 settembre 1997, 531.97.1). Questo ufficio può
solo, se del caso, constatare una ritardata o denegata giustizia invitando
l'inquirente a procedere negli incombenti di sua competenza (L. Marazzi, op. cit.,
ibidem), a quest'ultimo rimanendo comunque la scelta dell'atto da effettuare,
che può essere sia una delle decisioni menzionate sopra ma anche la
prosecuzione effettiva delle informazioni preliminari o dell’istruttoria
formale (con riserva in caso di manifesti abusi) ai fini di raggiungere lo
scopo della specifica fase procedurale (GIAR 4 giugno 2006, 53.2004.1; GIAR 18
maggio 2004, 338.2003.5).
c)
Nel caso in esame, e in virtù di
quanto indicato ai punti che precedono, si deve preliminarmente concludere che
nella misura in cui chiede di ordinare all’autorità inquirente di promuovere “in
ispecie contro __________ le accuse per ogni corrispondente ipotesi di reato
(in ispecie omicidio colposo e danneggiamento)” il reclamo è irricevibile,
mentre che nella misura in cui chiede che venga ordinato (sempre all’autorità
inquirente) di “procedere indilatamente nei propri incombenti” il
reclamo è divenuto privo d’oggetto a seguito degli atti ordinati recentemente
(AI 142 del 14 novembre 2007, e seguenti) al fine di verificare, ovviare e se
del caso rettificare la perizia effettuata “basandosi su di una velocità
dichiarata da __________ sbagliata” (45/50), causa “cattiva traduzione
da parte dell’interprete” (doc. 8, inc. GIAR 520.2007.1; cfr. anche
Osservazioni PP, pag. 2).
In realtà, più che di un errore
di traduzione sembra trattarsi di una vera e propria aggiunta nella versione
tradotta del verbale __________ 29 luglio 2004 (cfr. AI 25, se del caso 22, e
AI 24); inoltre, la traduzione del verbale __________ 2 agosto 2004 riporta,
correttamente, “… einer Geschwigkeit von 35/40 Km/Std. …” (cfr. atti
istruttori appena citati) ed il perito, verosimilmente, non ha rilevato la
discrepanza (peraltro, a quanto sembra, non è il solo tra quelli che hanno
avuto accesso all’incarto: cfr. AI A5).
Sia come sia, l’accertamento
ordinato, e relativa verifica, appaiono utili (quando non necessari) e non
pretestuosi (ancorché conseguenti ad errore precedente).
9.
In virtù di quanto sopra, in
particolare del fatto che le competenze di questo giudice in materia non vanno
oltre la possibilità di invitare l’autorità inquirente a procedere nei suoi
incombenti (altre sanzioni sono competenza del merito: cfr. M. Mini, Il
principio della celerità in materia penale, in Diritto senza devianza, studi in
onore di Marco Borghi, 2006, capitolo 5.4 e 5.5) e che ciò è già avvenuto,
procedere comunque (come chiede il reclamante) alla constatazione
dell’eventuale “ben fondato” della censura di denegata giustizia è privo
di concreta utilità (sia pratica che procedurale: cfr. per analogia DTF 1P
239/2001, DTF 109 Ia 169, DTF 109 II 350) eccettuato quanto necessario per
determinare il carico di tasse e spese e l’attribuzione delle ripetibili
protestate (e vista la non acquiescenza, su questo punto, dell’autorità
inquirente).
E allora, a quest’ultimo fine, si
rileva quanto segue. Il fatto che l’inchiesta si trovi allo stadio delle
informazioni preliminari da oltre tre anni può anche non avere, in sé
particolare rilevanza (se i diritti delle parti sono garantiti e, comunque,
trattandosi di fattispecie particolare - incidente sull’acqua - per la quale
può essere comprensibile la difficoltà di individuare sin dall’inizio, e senza
il supporto di una ricostruzione peritale, gli indizi di reato e il possibile
autore - anche se va compresa la situazione del reclamante che a oltre tre anni
dal decesso della moglie si ritrova in situazione di totale incertezza in
merito alle possibili presunte responsabilità, essendo egli stesso indagato);
maggiore rilevanza hanno invece i periodi di apparente stallo della procedura
di raccolta delle informazioni preliminari successivi alla scadenza dei termini
per osservazioni in merito ai secondi complementi peritali (da metà luglio 2006
al gennaio 2007, pur se interrotti dall’audizione di un funzionario in merito
alle norme legali applicabili alla navigazione; AI 100, A6 ed A7) e alla presa
di posizione del perito in relazione ad una ricostruzione di parte (dal luglio
2007 - AI 134 - a metà novembre 2007 - AI 140 - allorquando si è proceduto al
dissequestro poi annullato). Ritenuto che in relazione al primo periodo
menzionato non è possibile desumere alcunché dall’incarto (e le osservazioni
sono silenti), mentre che il motivo addotto per il secondo (assenza di un
singolo magistrato prevedibile, previsto e, di fatto, non ancora conclusa) non
è circostanza eccezionale che può giustificare la sospensione di fatto della
procedura (cfr., sulla questione, SJ 1988, p. 247, DTF 1P.186/2004, DTF 130 IV
54 DTF 110 Ib 336), occorre concludere che dall’insieme delle circostanze (cfr.
Fatti
M. Mini, op. cit., in particolare note 78 e 81 con relative citazioni), tra le
quali anche il fatto che l’inchiesta è ripresa a seguito della (casuale?)
scoperta di un errore) il reclamo non appariva manifestamente infondato e,
quindi, tasse spese debbono essere poste a carico dello Stato.
10.
In conclusione, in considerazione
di tutto quanto esposto ai considerandi che precedono, il reclamo in materia di
dissequestro è divenuto privo d’oggetto, a seguito dell’annullamento da parte
dell’autorità inquirente del suo proprio ordine. Il reclamo in materia di
denegata/ritardata giustizia, irricevibile su una specifica richiesta, è pure
divenuto privo d’oggetto per ripresa dell’attività d’indagine da parte
dell’autorità inquirente.
Tasse e spese, in ragione della
sostanziale adesione al reclamo, rispettivamente della non manifesta
infondatezza dello stesso, sono poste a carico dello Stato in ragione di 8/10,
del resistente alla richiesta di annullamento del dissequestro per 1/10 e del
reclamante per il decimo rimanente (in relazione alla parziale irricevibilità).
Al reclamante vengono inoltre
assegnate ripetibili parziali, per le stesse ragioni appena esposte.
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 117 CP, 178 ss., 188, 280 ss., 284 e contrario CPP, 29 Costit.
Fed., 10 cpv. 3 Costit. Cant.,
decide
1.
Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi
(in particolare cons. 10).
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in
FRS 400.-, e le spese di FRS 120.-, sono a carico dello Stato del cantone
Ticino nella misura di 8/10, dell’osservante __________ nella misura di 1/10 e
del reclamante __________ nella misura di 1/10.
Nel contempo, lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà al reclamante FRS 540.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione con copia delle
osservazioni delle parti:
__________
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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