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Decisione

INC.2007.52001

Provvedimento PP

10 dicembre 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

M. Mini, op. cit., in particolare note 78 e 81 con relative citazioni), tra le

quali anche il fatto che l’inchiesta è ripresa a seguito della (casuale?)

scoperta di un errore) il reclamo non appariva manifestamente infondato e,

quindi, tasse spese debbono essere poste a carico dello Stato.

10.

In conclusione, in considerazione

di tutto quanto esposto ai considerandi che precedono, il reclamo in materia di

dissequestro è divenuto privo d’oggetto, a seguito dell’annullamento da parte

dell’autorità inquirente del suo proprio ordine. Il reclamo in materia di

denegata/ritardata giustizia, irricevibile su una specifica richiesta, è pure

divenuto privo d’oggetto per ripresa dell’attività d’indagine da parte

dell’autorità inquirente.

Tasse e spese, in ragione della

sostanziale adesione al reclamo, rispettivamente della non manifesta

infondatezza dello stesso, sono poste a carico dello Stato in ragione di 8/10,

del resistente alla richiesta di annullamento del dissequestro per 1/10 e del

reclamante per il decimo rimanente (in relazione alla parziale irricevibilità).

Al reclamante vengono inoltre

assegnate ripetibili parziali, per le stesse ragioni appena esposte.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 117 CP, 178 ss., 188, 280 ss., 284 e contrario CPP, 29 Costit.

Fed., 10 cpv. 3 Costit. Cant.,

decide

1.

Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi

(in particolare cons. 10).

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in

FRS 400.-, e le spese di FRS 120.-, sono a carico dello Stato del cantone

Ticino nella misura di 8/10, dell’osservante __________ nella misura di 1/10 e

del reclamante __________ nella misura di 1/10.

Nel contempo, lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà al reclamante FRS 540.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione con copia delle

osservazioni delle parti:

__________

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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