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Decisione

INC.2007.52101

Denegata giustizia

26 novembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i querelanti (costituitisi parte civile) sono certamente legittimati ed il

reclamo non è sottoposto a termini trattandosi di omissione;

- in

diritto:

“… è dato un ingiustificato ritardo, e quindi ritardata

o denegata giustizia, quando, in violazione dell’art. 4 Cost. fed. (vecchia; v.

art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.), l’autorità cui compete l’emanazione di

una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non

lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle

circostanze (v. decisione 18 marzo 1998 in re E., inc. GIAR 755.97.2,

in: Rep. 131 [1998], nr. 108; v. inoltre decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR

205.93.2 consid. 5; decisione 27 luglio 1999 in re F.B. e G.C., inc. GIAR

489.99.1-2 p. 2).”

(GIAR 18

gennaio 2000, 803.1999.1)

- nel caso in esame è palese la

totale inattività del magistrato inquirente, perlomeno dal novembre 2005; in

due anni non è stato dato seguito all’intenzione comunicata nel novembre del

2005 ai querelanti (facendolo solo dopo ricezione del reclamo) e, dal febbraio

2006 si è pure smesso di rispondere ai solleciti;

- quanto alle giustificazioni

addotte (che pure, ed entro certi limiti, debbono essere considerate e

valutate: sentenza GIAR citata, cons. 5), va detto che la comunicazione del

semplice numero d’incarti in entrata per un singolo magistrato nel periodo

2005/2007, così come l’affermazione secondo cui priorità sarebbe stata concessa

alla trattazione di altri reati (peraltro in relazione ad una situazione che

vede, con il trascorrere del tempo, il rinnovarsi di atti come quelli

menzionati in denuncia e lo stesso magistrato inquirente sottolinea la

degenerazione dei rapporti tra le parti sin dal 2004) sono troppo generiche (oltre

che, se del caso, da gestire e risolvere all’interno dell’ufficio in relazione

con i criteri di ripartizione) per essere considerate e non permettono, quindi,

di giungere ad alcuna conclusione con un minimo di cognizione di causa; quanto

al fatto che i SPP non hanno a disposizione segretario personale e/o segretario

giudiziario, si rinvia al Messaggio 5134 (pag. 4) ed al relativo rapporto

commissionale di maggioranza (pag. 13, in particolare);

- le indicazioni/giustificazioni

addotte, non sono sufficienti (e non lo sarebbero neppure se fondate) a

giustificare il periodo di inattività menzionato in relazione all’incarto in

questione (inattività, lo si ripete, durata due anni e oggetto di numerosi

solleciti che evidenziavano come i querelanti non si stavano certo

disinteressando del procedimento);

- in virtù di tutto quanto sopra

esposto la ritardata giustizia deve essere constatata (con evidente seguito per

quanto concerne tasse, spese e ripetibili), senza che sia necessario intimare

all’inquirente di procedere nei suoi incombenti, ritenuto che il 23 novembre

2007 è stata spiccata citazione nei confronti del querelato, citazione che deve

essere interpretata quale primo atto per una celere conduzione futura, e

definizione, del procedimento.

P.Q.M.

viste

le norme applicabili, in particolare gli artt. 177 e 180 CP, 280 ss. CPP, 8 CF,

decide

1. Il reclamo per ritardata giustizia é accolto ai sensi

dei considerandi.

Considerandi

2.

In considerazione della recente citazione, non si

emanano ingiunzioni, comunque si invita il magistrato inquirente a procedere

con la dovuta celerità.

3.

La tassa di giustizia, stabilita in FRS 300.-, e le

spese di FRS 80.-, rimangono a carico dello Stato il quale rifonderà ai

reclamanti FRS 360.- a titolo di ripetibili.

4.

Intimazione (con copia

delle osservazioni presentate dalle parti):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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