INC.2007.52101
Denegata giustizia
26 novembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
INC.2007.52101
Data decisione, Autorità:
26.11.2007, GIAR
Titolo:
Denegata giustizia
DINIEGO DI GIUSTIZIA
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2007.52101
Lugano
26 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 15/16 novembre 2007 da
__________
per titolo di denegata
giustizia nei confronti della SPP Marisa Alfier, nella conduzione del
procedimento penale dipendente da querela del 4 luglio 2005 (inc. MP __________);
viste
le osservazioni del Sostituto Procuratore pubblico (23.11.2007) e constatato
che il querelato non ne ha presentate nel termine assegnato;
visto
l’incarto MP __________;
ritenuto
e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- con scritto del 4 luglio 2007 (AI
1) __________ hanno querelato __________ in relazione alle ipotesi di reato di
cui agli artt. 177 e 180 CP;
- il
24 agosto 2005 la polizia ha steso il relativo rapporto d’inchiesta (AI 24);
- il 18 novembre 2005, il Sostituto Procuratore
pubblico ha comunicato al patrocinatore dei querelanti l’intenzione di
procedere all’interrogatorio del querelato (AI 10), intenzione ribadita il 19
gennaio 2006 (AI 13);
- non risultano citazioni (invero
neppure altri atti d’inchiesta) sino a quella intimata il 22 novembre 2007,
pendente il presente reclamo (AI 24);
- nel periodo intercorso tra la
prima comunicazione dell’intenzione di procedere all’interrogatorio del
querelato e l’intimazione effettiva della citazione, agli atti risultano
numerosi scritti che sollecitano il proseguimento dell’inchiesta e/o una
decisione in merito alla querela, l’ultima volta il 31 maggio 2007 (AI 22);
dopo il febbraio 2006, tali richieste o istanze non hanno ricevuto risposta
alcuna, neppure interlocutoria (cfr. elenco atti);
- nel contempo, e con i solleciti in
questione, i querelanti hanno prodotto ulteriori documenti dai quali, a loro
dire, emergerebbe l’atteggiamento reiterativo del querelato, quando non la
commissione di ulteriori reati (AI 19, 20, 22);
- mediante il reclamo oggetto della
presente (doc. 1, inc. GIAR 521.2007.1), i querelanti lamentano questo stato di
cose e chiedono che al magistrato competente sia fatto ordine di determinarsi
immediatamente in merito alla querela 4.7.2005, nonché sulla successiva
richiesta di estensione delle accuse del 16 agosto 2007;
- con osservazioni del 23 novembre
2007 (doc. 4, inc. GIAR 521.2007.1), il magistrato inquirente informa di aver
appena staccato la citazione del querelato (“come già nelle mie intenzioni”
sic!), precisa che sarà difficile operare a “bocce ferme” vista la segnalazione
(sempre da parte dei querelanti) di nuovi fatti ritenuti costitutivi di reato e
la deteriorazione dei rapporti tra le parti sin dal 2004; inoltre, a
giustificazione del ritardo rileva che il procedimento non è stato considerato
prioritario, indica il numero di quelli assegnatigli dal 2005 e lamenta il
fatto che i SPP non hanno a disposizione né una segretario personale né un
segretario giudiziario;
- il reclamo è ricevibile in ordine,
Fatti
i querelanti (costituitisi parte civile) sono certamente legittimati ed il
reclamo non è sottoposto a termini trattandosi di omissione;
- in
diritto:
“… è dato un ingiustificato ritardo, e quindi ritardata
o denegata giustizia, quando, in violazione dell’art. 4 Cost. fed. (vecchia; v.
art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.), l’autorità cui compete l’emanazione di
una decisione non vi pone mano oppure, pur dimostrandosi pronta a statuire, non
lo fa tempestivamente e in modo adeguato alla natura delle cose e delle
circostanze (v. decisione 18 marzo 1998 in re E., inc. GIAR 755.97.2,
in: Rep. 131 [1998], nr. 108; v. inoltre decisione 2 ottobre 1998 in re J.K., inc. GIAR
205.93.2 consid. 5; decisione 27 luglio 1999 in re F.B. e G.C., inc. GIAR
489.99.1-2 p. 2).”
(GIAR 18
gennaio 2000, 803.1999.1)
- nel caso in esame è palese la
totale inattività del magistrato inquirente, perlomeno dal novembre 2005; in
due anni non è stato dato seguito all’intenzione comunicata nel novembre del
2005 ai querelanti (facendolo solo dopo ricezione del reclamo) e, dal febbraio
2006 si è pure smesso di rispondere ai solleciti;
- quanto alle giustificazioni
addotte (che pure, ed entro certi limiti, debbono essere considerate e
valutate: sentenza GIAR citata, cons. 5), va detto che la comunicazione del
semplice numero d’incarti in entrata per un singolo magistrato nel periodo
2005/2007, così come l’affermazione secondo cui priorità sarebbe stata concessa
alla trattazione di altri reati (peraltro in relazione ad una situazione che
vede, con il trascorrere del tempo, il rinnovarsi di atti come quelli
menzionati in denuncia e lo stesso magistrato inquirente sottolinea la
degenerazione dei rapporti tra le parti sin dal 2004) sono troppo generiche (oltre
che, se del caso, da gestire e risolvere all’interno dell’ufficio in relazione
con i criteri di ripartizione) per essere considerate e non permettono, quindi,
di giungere ad alcuna conclusione con un minimo di cognizione di causa; quanto
al fatto che i SPP non hanno a disposizione segretario personale e/o segretario
giudiziario, si rinvia al Messaggio 5134 (pag. 4) ed al relativo rapporto
commissionale di maggioranza (pag. 13, in particolare);
- le indicazioni/giustificazioni
addotte, non sono sufficienti (e non lo sarebbero neppure se fondate) a
giustificare il periodo di inattività menzionato in relazione all’incarto in
questione (inattività, lo si ripete, durata due anni e oggetto di numerosi
solleciti che evidenziavano come i querelanti non si stavano certo
disinteressando del procedimento);
- in virtù di tutto quanto sopra
esposto la ritardata giustizia deve essere constatata (con evidente seguito per
quanto concerne tasse, spese e ripetibili), senza che sia necessario intimare
all’inquirente di procedere nei suoi incombenti, ritenuto che il 23 novembre
2007 è stata spiccata citazione nei confronti del querelato, citazione che deve
essere interpretata quale primo atto per una celere conduzione futura, e
definizione, del procedimento.
P.Q.M.
viste
le norme applicabili, in particolare gli artt. 177 e 180 CP, 280 ss. CPP, 8 CF,
decide
1. Il reclamo per ritardata giustizia é accolto ai sensi
dei considerandi.
Considerandi
2.
In considerazione della recente citazione, non si
emanano ingiunzioni, comunque si invita il magistrato inquirente a procedere
con la dovuta celerità.
3.
La tassa di giustizia, stabilita in FRS 300.-, e le
spese di FRS 80.-, rimangono a carico dello Stato il quale rifonderà ai
reclamanti FRS 360.- a titolo di ripetibili.
4.
Intimazione (con copia
delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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